Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4714/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4714 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e , nata a [...], il [...], c.f. C.F._1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Franzese, c.f. C.F._2
, presso il cui studio in Cardito (NA) alla Via Filippo Turati n. 8, C.F._3
elettivamente domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 20.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto 20.01.2025
pagina 1 di 5
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 04.12.2024, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mugnano di Napoli (NA) Parte_2
il 21.05.2011 in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano i figli: (nato a [...]_1
il 18.08.2011) e (nata a [...] il [...]), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere Pt_3 impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 20.03.2025, sostituita con note scritte, depositate congiuntamente il 18.02.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
1. “1) I figli minori avranno la residenza presso la casa coniugale ovvero nel Comune di Mugnano di Napoli -NA- alla via Torre n. 29 e nei giorni feriali vivranno con la madre. Attesa la turnazione a lavoro del padre sabato/OM, le parti stabiliscono che quando il riposo del padre cade il giorno sabato, i minori resteranno con il padre dal venerdì sera alla OM mattina mentre quando il riposo del padre cade di OM , i minori resteranno con il padre dal sabato sera alla OM sera salvo deroghe di comune accordo approvate. In ordine al mese di agosto le parti stabiliscono che a turnazione annuale, i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni salvo deroghe di comune accordo approvate. In ordine alle feste natalizie, le parti stabiliscono che a turnazione annuale, i minori trascorreranno le feste di
Natale ovvero 24-25-26 dicembre con un genitore e le feste di Capodanno ed Epifania con pagina 2 di 5 l'altro genitore ovvero 31 dicembre -1 gennaio – 6 gennaio salvo deroghe di comune accordo approvate. In ordine alle feste pasquali, le parti stabiliscono di comune accordo che a turnazione annuale ed in base ai turni lavorativi del padre, i minori trascorreranno la festività del giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore salvo deroghe di comune accordo approvate. Le parti di comune accordo stabiliscono che agli accordi di cui sopra è possibile derogare previo accordo.
2. 2) La casa familiare sita in Mugnano di Napoli -NA- alla via Torre n. 29 è assegnata a Parte_2
ed ai minori sino al raggiungimento della maggiore età della secondogenita per poi
[...] valutare, tenendo presente altresì i parametri economici/lavorativi dei figli, l'assegnazione della casa coniugale in maniera diversa. Ancora le parti stabiliscono che i minori potranno viaggiare all'estero con uno dei due genitori solo previa comunicazione ed approvazione dell'altro genitore.
3. 3) provvederà a lasciare la casa coniugale ed a trasferirsi. presso altra Parte_1
abitazione e provvederà a darne comunicazione alla SI.ra ; Parte_2
4. 4) verserà entro il 25 del mese tramite bonifico in favore della SI.ra Parte_1
€ 398,22 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli quale Parte_2 importo di cui all'assegno unico percepito;
pagherà la rata mensile del mutuo in corso per l'acquisto della casa coniugale nonchè il residuo dei finanziamenti in corso;
pagherà l'utenza telefonica;
pagherà la retta della scuola calcio frequentata dal minore nonchè terrà a CP_1 proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse pagina 3 di 5 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e non essendo in contrasto con l'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(NA) il 16.11.1981 e , nata a [...], il [...]; ai sensi Parte_2 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile)
pagina 4 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (NA) (Atto n. 12, Anno 2011,
Parte II, Serie A);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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