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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2024, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3602/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2021 premetteva di aver Parte_1 svolto, alle dipendenze del , l'attività di docente a tempo Controparte_1 determinato negli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 e, segnatamente:
- nell'a.s. 2013/2014, in ragione di 2 contratti, per complessivi 255 giorni di lavoro;
- nell'a.s. 2014/2015, in ragione di 4 contratti, per complessivi 119 giorni di lavoro.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (pari ad € 164,00 lordi mensili) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal soltanto ai CP_3 docenti di ruolo ed ai precari che avevano stipulato contratti di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Evidenziava, dunque, come tale voce stipendiale fosse stata negata ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie nonostante, invero, gli stessi rendessero una prestazione lavorativa equivalente agli altri docenti.
1 Invocava l'applicazione della clausola 4 –“Principio di non discriminazione”– dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali.
Circa il quantum, evidenziava come l'importo lordo giornaliero fosse di € 5,47 e come, pertanto, gli competesse il complessivo importo di € 1.279.98, avendo prestato 115 giorni di servizio nella prima annualità considerata e 119 giorni nella seconda.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo l'avversa condanna al pagamento dei superiori importi, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e da maggiorarsi secondo l'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
2. L'udienza del 04.12.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
3. Il , Controparte_1 Controparte_2
, pur destinatario di rituale notifica del
[...] ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
4. Nel merito decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale
(sent. n. 1425/2024).
Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all'art. 7 del CCNL del 2001, rubricato
“Retribuzione professionale docenti”, ha previsto che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei
2 Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
3 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020,
n. 6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n. 12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
4 precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" ”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
Il ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per le prestazioni rese nel corso degli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, come risultanti dallo stato matricolare in atti.
5 Così acclarato l'an della pretesa attorea, il calcolo fornito da parte ricorrente appare corretto ed ossequioso della normativa contrattual-collettivistica sopra richiamata, in particolare ove ne viene prevista la liquidazione in ragione di “1/30 per ciascun giorno di servizio”.
Premesso che parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2013/2014 per giorni 115 e nel successivo a.s. per giorni 119 e come la retribuzione sia pari ad € 5,47 lordi giornalieri (€
164,00 lordi mensili diviso 30), compete a , in accoglimento del Parte_1 ricorso, l'importo lordo di € 1.279,98 (pari a 234 giorni moltiplicati per € 5,47 giornalieri), oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata del giudizio e della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona del proprio legale rappresentante CP_3 pro tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo lordo di € Parte_1
1.279,98, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida CP_1 in euro 1.706,90 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv. Marco Di Pietro, Walter
Miceli e Fabio Ganci.
Messina, 05.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. funzionario Tes_1
AUPP.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3602/2021 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
CONTRO
Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.08.2021 premetteva di aver Parte_1 svolto, alle dipendenze del , l'attività di docente a tempo Controparte_1 determinato negli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 e, segnatamente:
- nell'a.s. 2013/2014, in ragione di 2 contratti, per complessivi 255 giorni di lavoro;
- nell'a.s. 2014/2015, in ragione di 4 contratti, per complessivi 119 giorni di lavoro.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docenti (pari ad € 164,00 lordi mensili) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal soltanto ai CP_3 docenti di ruolo ed ai precari che avevano stipulato contratti di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Evidenziava, dunque, come tale voce stipendiale fosse stata negata ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie nonostante, invero, gli stessi rendessero una prestazione lavorativa equivalente agli altri docenti.
1 Invocava l'applicazione della clausola 4 –“Principio di non discriminazione”– dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.1999, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali.
Circa il quantum, evidenziava come l'importo lordo giornaliero fosse di € 5,47 e come, pertanto, gli competesse il complessivo importo di € 1.279.98, avendo prestato 115 giorni di servizio nella prima annualità considerata e 119 giorni nella seconda.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo l'avversa condanna al pagamento dei superiori importi, oltre interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e da maggiorarsi secondo l'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
2. L'udienza del 04.12.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
3. Il , Controparte_1 Controparte_2
, pur destinatario di rituale notifica del
[...] ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
4. Nel merito decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale
(sent. n. 1425/2024).
Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all'art. 7 del CCNL del 2001, rubricato
“Retribuzione professionale docenti”, ha previsto che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei
2 Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
3 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020,
n. 6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n. 12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
4 precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" ”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
Il ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per le prestazioni rese nel corso degli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, come risultanti dallo stato matricolare in atti.
5 Così acclarato l'an della pretesa attorea, il calcolo fornito da parte ricorrente appare corretto ed ossequioso della normativa contrattual-collettivistica sopra richiamata, in particolare ove ne viene prevista la liquidazione in ragione di “1/30 per ciascun giorno di servizio”.
Premesso che parte ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2013/2014 per giorni 115 e nel successivo a.s. per giorni 119 e come la retribuzione sia pari ad € 5,47 lordi giornalieri (€
164,00 lordi mensili diviso 30), compete a , in accoglimento del Parte_1 ricorso, l'importo lordo di € 1.279,98 (pari a 234 giorni moltiplicati per € 5,47 giornalieri), oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata del giudizio e della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona del proprio legale rappresentante CP_3 pro tempore, al pagamento, in favore di , dell'importo lordo di € Parte_1
1.279,98, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida CP_1 in euro 1.706,90 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv. Marco Di Pietro, Walter
Miceli e Fabio Ganci.
Messina, 05.12.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. funzionario Tes_1
AUPP.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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