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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4124/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Martino Angelo, presso il cui studio in Casal di principe, alla Via
Settembrini n. 19, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(P. IVA n. , già Controparte_1 P.IVA_1 denominata , quale incorporante di Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Moriello Giuseppe, presso il cui studio in Capodrise, alla via Potenza n.
14, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA nonché
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
nonché
CP_5 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello regolarmente notificato e tempestivamente proposto,
, in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Citroen C3 tg. Parte_1
CJ417MN, di proprietà di e condotta da ha Controparte_4 CP_5 impugnato la sentenza n. 7061/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda avanzata nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo, Controparte_1
di e di al fine di ottenere il ristoro delle
[...] Controparte_4 CP_5
lesioni subite nel sinistro avvenuto il 16.2.2015, alle ore 20:30 circa, in Napoli
Piazza Immacolata, allorquando, nell'intento di scendere dall'automobile, ferma alla destra della carreggiata, la conducente dell'auto, indotta e distratta dal suono dei clacson di alcuni automobilisti che si erano incolonnati dietro di lei e che ne reclamavano lo spostamento immediato, effettuava un brusco ed improvviso scatto in avanti, determinando la caduta al suolo del passeggero.
A seguito del sinistro, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'A.O.R.N.
“A. Cardarelli” dove gli veniva diagnosticato un “trauma distorsivo del ginocchio destro, una distorsione della caviglia destra ed escoriazione braccio e fianco destro”.
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato la domanda proposta in primo grado ritenendo non assolto l'onere probatorio in capo al terzo trasportato e non attendibile la testimonianza dell'unico teste addotto.
Si è costituita la la quale si è opposta Controparte_1 all'avversa domanda, per tutto quanto indicato in comparsa e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Non si sono invece costituiti e di cui va Controparte_4 CP_5 pertanto dichiarata la contumacia. La causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 e all'udienza del 30.01.2025 è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
Innanzitutto, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla compagnia convenuta.
Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass.
30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio
2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre
2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò, l'appellata compagnia ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
Quanto alla qualificazione della domanda, occorre prima di tutto chiarire che essa non rientra nel perimetro dell'azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione prevista dall'art. 141 cod. ass., giacchè, come chiarito con la sentenza delle SS.UU. n. 35318 del 30.11.2022 detta azione, che mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (salvo la prova del caso fortuito) presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.
Pertanto, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile: si v. sul punto Cass. n. 17963/2021 ai sensi della quale: «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del
d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”. Ciò chiarito, la tradizionale azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. è fondata sulla responsabilità civile ex art. 2054 cc, che trova in astratto applicazione anche nel caso in esame.
Si rammenti infatti che, come ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.10024/2020, “il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054
c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade (cfr., Cass. S.U. 8620/2015 che, in motivazione ha precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo l'ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso;
ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nella specie); in particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. 1284/04; 18618/2005)”.
Il meccanismo di responsabilità colposa di cui al comma I dell'art. 2054 cod. civ. prevede un'iniziale presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, superabile con la di lui prova della inevitabilità concreta del danno, sempre fatto salvo il caso fortuito. Detta presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. inoltre opera solo se colui che la invoca abbia fornito la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n.
9278/2017; Cass. n. 214/1978).
Tanto premesso, nel caso specifico l'appellante contesta la decisione di I grado nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo al terzo trasportato e non attendibile la testimonianza dell'unico teste addotto.
Ebbene, a parere di questo Giudice, non vi sono elementi per superare il giudizio valutativo del Giudice di pace che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione delle prove, ha ritenuto la testimonianza non idonea a fornire una prova sufficiente dell'accadimento del sinistro, sebbene la motivazione necessiti di essere integrata nel senso che segue.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, unito da vincolo di parentale con il terzo trasportato e con il conducente, rese inoltre senza il supporto di riscontri oggettivi.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi il danneggiato al sinistro narrato.
Nel caso di specie, non sono stati prodotti verbali di autorità intervenute sul posto, non è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza, né sono state prodotte fotografie del luogo del sinistro o delle lesioni subite.
Si evidenzia ancora l'assenza di altre prove documentali che possano confermare la presenza degli attori sul luogo dell'incidente nonché la dinamica esposta in citazione.
Inoltre si rappresenta la presenza di ulteriori potenziali testimoni sul luogo dell'incidente che tuttavia non vengono citati.
Infine, assume particolare peso probante la plurisinistrosità dedotta da parte appellata e, segnatamente, la produzione in giudizio, da parte della stessa nel giudizio di primo grado, della visura del Casellario Centrale Infortuni dell'Inail, che documenta la circostanza che risulta coinvolto in altro Parte_1 pregresso sinistro a seguito del quale riportava lesioni personali interessanti il medesimo distretto anatomico colpito nel sinistro de quo, ovvero il ginocchio destro, con potenziale sovrapponibilità al trauma lamentato in questa sede.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda.
Per i motivi fin qui esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in considerazione del carattere scarno della motivazione del Giudice di Pace che viene integrata nella presente sede, le stesse si compensano tra tutte le parti per il presente grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello consegue poi l'applicazione del disposto di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 CP_5
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 7061/2018 del Giudice di Santa Maria Capua Vetere;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115.
Santa Maria Capua Vetere, 16 Luglio 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO