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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, all'esito dell'udienza del 25/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6996 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IC LE e CE TR
PARTE RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RI TR
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CA FA La OR
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: licenziamento – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, – premesso di aver prestato, dal Parte_1
15.6.2018 al 22.12.2023, la propria attività lavorativa di meccanico manutentore alle dipendenze della e della in virtù di apposito Controparte_3 Controparte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che il suddetto rapporto lavorativo era inizialmente sorto alle dipendenze della dal cui amministratore unico, Controparte_3 Controparte_4
, unitamente alla di lui collaboratrice, egli riceveva gli ordini e
[...] Controparte_5 le direttive;
che, in data 22.7.2022, la predetta aveva formalmente costituito la CP_5 [...]
alle cui dipendenze esso istante aveva di fatto lavorato, pur restando Controparte_2 formalmente in forza alla precedente società datrice;
che le due società, oltre ad avere la propria sede nello stesso luogo, si avvalevano indifferentemente del relativo personale, perseguendo interessi comuni ed integrando un'unica realtà aziendale, governata dai predetti e che, peraltro, entrambe le società svolgevano attività di manutenzione CP_4 CP_5 presso gli stabilimenti della di Foggia (Borgo Incoronata) e Termoli;
che l'orario di CP_6 lavoro osservato in costanza di rapporto era stato sempre superiore a n. 40 ore settimanali, senza che, per altro verso, gli fossero state corrisposte le spettanze per il lavoro notturno e domenicale, nonché per le trasferte eseguite presso lo stabilimento di Termoli, ove egli si era più volte recato con la propria autovettura;
che, in data 22.12.2023, gli era stato intimato dalla il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
che, in data Controparte_1
1.2.2024, egli aveva impugnato in via stragiudiziale l'anzidetto provvedimento espulsivo.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente l'illegittimità del recesso datoriale, atteso che lo stato di malattia (con la conseguente assenza) era insorto a causa della nocività dell'ambiente di lavoro.
Lamentava, a tal fine, di essere affetto da discopatie multiple cervicali, eziologicamente ascrivibili alle mansioni di meccanico da lui disbrigate (ed implicanti la movimentazione manuale di carichi e l'uso frequente di macchine vibranti).
Rivendicava, da ultimo, le differenze retributive maturate per effetto del lavoro straordinario prestato, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “A) In via principale: Ai sensi dell'art.
3 comma 2 del DL 23/2015, previo accertamento dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annullare il licenziamento e, per l'effetto, condannare le società
(c.f/ p.i. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 e
( c.f/ p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 alla reintegrazione del signor nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, condannando altresì le società resistenti al risarcimento del danno biologico e morale di € 16.103,66 pari all'8% o nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale; B). Sempre in via principale Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i fatti di cui alla
2 premessa, riconosciuto e dichiarato intervenuto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di meccanico Livello IV del CCNL Metalmeccanici – Industria per il seguente periodo lavorativo che va dal 15.06.2018 al 22.12.2023; C). E PER L' EFFETTO: accertare e dichiarare che le retribuzioni corrisposte dalle Società Controparte_1
(c.f/ p.i. ) non sono conformi al richiamato CCNL di categoria e,
[...] P.IVA_1 comunque, inadeguate alla quantità e qualità del lavoro svolto dal ricorrente ai sensi dell'art. 36 Cost., e pertanto condannare la sola società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma complessiva di € 18.859,00 relativa ai periodi 2018, 2019,2020,2021 e fino a luglio 2022 ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo- per differenze retributive lorde da percepire a titolo di lavoro ordinario diurno e notturno, straordinario, tredicesima, ferie, permessi non goduti, per differenze retributive sul lavoro diurno, sulla 13^ e sul TFR come specificate negli allegati conteggi o a quella da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione;
condannare entrambe le società resistenti al pagamento della somma di € 6.213,04 per il periodo che va da agosto 2022 alla data del 22.12.2023 per differenze retributive lorde da percepire a titolo di lavoro ordinario diurno e notturno, straordinario, tredicesima, ferie, permessi non goduti, per differenze retributive sul lavoro diurno, sulla 13^ e sul TFR;
D). In via subordinata Ai sensi dell'art, 3 comma 1 del DL
23/2015, previo accertamento della assenza di giusta causa del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare le società
(c.f/ p.i. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 e
( c.f/ p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 al pagamento, in favore del sig. di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_2 previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. E).IN OGNI CASO: condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Le società convenute si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza delle domande spiegate dal ricorrente.
La eccepiva, altresì, la decadenza dall'impugnativa di licenziamento. Controparte_1
3 Tentata inutilmente la conciliazione della lite ed espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 25.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Procedendo con ordine all'esame delle plurime domande proposte dal , deve Pt_1 essere subito dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, essendo fondata l'eccezione di decadenza all'uopo sollevata dalla . Controparte_1
Norma di riferimento è l'art. 6 della L. n. 604/1966, che, al primo comma (come sostituito dall'art. 32, comma 1, della L. n. 183/2010), testualmente recita: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Il comma 2 del citato art. 6, inizialmente sostituito dall'art. 32, comma 1, della L. n. 183 cit. e successivamente modificato dall'art. 1, comma 38, della L. n. 92/2012, stabilisce, a sua volta, che “L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “l'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010,
n. 183, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel prevedere
l'inefficacia “dell'impugnazione” extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, comporta che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della prima – da identificarsi, per esigenze di celerità e certezza, con il momento di spedizione e non ricezione dell'atto – e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per
l'impugnazione stragiudiziale (Cass. n. 5717/15)” (Cass. Sez. Lav. n. 23413/2023).
4 Nella specie, il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale con una (prima) missiva spedita in data 28.12.2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società datrice di lavoro (cfr. doc. 3, fascicolo della ). Controparte_1
Ne consegue che – alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30.7.2024) – il termine di 180 giorni, quale previsto dall'art. 6, comma 2, della L. n.
604/1966, era ormai inutilmente spirato.
Dalla decadenza sostanziale in cui è incorso il lavoratore discende, dunque, l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento, sicchè resta assorbita ogni questione in ordine alla legittimità del provvedimento espulsivo.
Quanto precede rende, altresì, ultronea qualsivoglia indagine circa l'imputabilità della malattia ad una eventuale condotta colposa delle società convenute.
2.2. Destituita di fondamento è, invece, la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale (sub specie di danno biologico e morale) asseritamente derivato al ricorrente dall'attività lavorativa espletata.
Ed invero, in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che non si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, e che i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022; cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n.
8911/2019, n. 24742/2018); appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (per tale ricostruzione cfr. Cass. n. 21682/2023).
5 Nella fattispecie, non v'è prova circa la concreta nocività delle mansioni, essendo rimasto totalmente indimostrato l'assunto del , ossia che egli abbia svolto attività implicanti Pt_1
l'esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata.
Difatti, alcuna prova è stata articolata in tal senso, senza contare che, già sul piano assertivo, la domanda attorea s'appalesa estremamente generica, essendosi il ricorrente limitato a richiamare l'approssimativa descrizione delle mansioni, quale operata nella relazione a firma del proprio consulente tecnico (v. doc. 9), in cui si legge che l'attività espletata alle dipendenze della “ha comportato la movimentazione manuale dei carichi, Controparte_1 quali lo spostamento di basamenti di motori con peso superiore ai 40 chilogrammi e l'uso frequente di macchine vibranti (avviatori pneumatici) a seguito del quale vi è stato un sicuro rischio lavorativo”.
Sennonchè, una siffatta descrizione è priva di qualsivoglia precisazione di dettaglio in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, con particolare riferimento alla frequenza e alla durata delle operazioni di movimentazione manuale, all'effettivo peso dei carichi asseritamente spostati nonché alla frequenza e intensità delle vibrazioni provocate dagli strumenti impiegati (in argomento, cfr., Cass. n. 21957/2025).
Quanto precede postula l'assorbimento della questione, logicamente successiva, dell'onere per il datore di fornire la prova liberatoria a suo carico.
Né, d'altro canto, potrebbe sopperirsi ad una siffatta lacuna attraverso una C.T.U. medico- legale, pure sollecitata dal ricorrente, essendo risaputo che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, senza che il suddetto mezzo di indagine possa essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. n. 10373/2019; Cass. n.
30218/2017; Cass. n. 1266/2013).
Alla stregua di quanto sin qui esposto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
2.3. Non merita miglior sorte la residua domanda di pagamento avanzata dal lavoratore.
Ed invero, premesso che le differenze retributive rivendicate in ricorso sono state quantificate sulla scorta dell'orario di lavoro (straordinario, notturno e domenicale) analiticamente riportato nel libello introduttivo (v. pagg. 5 e ss.), appare opportuno rammentare che, in linea di principio, l'onere probatorio gravante sul lavoratore investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con
6 riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nell'escludere che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. n. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, può farsi ricorso solo quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. n. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. nn.
5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
Fatta questa premessa, si ritiene che le risultanze dell'espletata istruttoria orale non consentano di asseverare, con sufficienti margini di precisione, la prospettazione attorea circa l'espletamento di attività lavorativa nei termini descritti in ricorso.
Ed invero, precisato che, a fronte della dettagliata illustrazione dei turni di lavoro osservati,
l'unico capitolo di prova all'uopo articolato verteva sull'asserito espletamento di attività lavorativa “anche durante la domenica” (cfr. capitolo 2 delle istanze istruttorie), viene subito in rilievo la deposizione del teste , il quale – chiamato a deporre Testimone_1 sull'anzidetto capitolo – ha riferito quanto segue: “ADR: Sul capitolo 2: ne confermo il contenuto, precisando che anche io, qualche volta, ho prestato lavoro straordinario nella giornata della domenica. Non so dire quante volte possa capitare in un anno. ADR: Non so dire precisamente quante volte il ricorrente abbia prestato lavoro domenicale nel periodo tra giugno 2018 e dicembre 2023. (…) ADR: Sull'orario del ricorrente posso riferire che lo stesso lavorava durante i miei turni di lavoro, ma non c'era un orario prestabilito. Quando il ricorrente doveva eseguire degli interventi tecnici, la sua attività poteva coprire tutta la durata del nostro turno di lavoro, come poteva anche capitare che finisse prima” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2025).
7 Trattasi, com'è evidente, di deposizione inidonea a corroborare la prospettazione attorea, siccome sprovvista di qualsivoglia precisazione circa la frequenza con cui il avrebbe Pt_1 svolto attività lavorativa nella giornata domenicale.
Parimenti generica s'appalesa la testimonianza di , il quale ha dichiarato: Testimone_2
“ADR: Nel periodo in cui ho lavorato per la TEKNOENGEERING SRL il mio luogo di lavoro Cont era presso lo stabilimento Sofim di Foggia. ADR: Tuttora lavoro per la sempre nello stabilimento di Foggia. ADR: Nello stabilimento si osservavano dei turni domenicali e ricordo di aver visto anche il ricorrente lavorare la domenica, ma non posso precisare né la frequenza, né il periodo” (cfr. verbale di udienza del 17.4.2025).
Altrettanto vaga è la deposizione di il quale ha reso in proposito una Testimone_3 testimonianza del seguente tenore: “ADR: Ho lavorato qualche volta con il ricorrente per la
TEKNOENGEERING SRL. Non ricordo in quale anno, preciso che io lavoravo quasi sempre di notte. Siamo andati solo un giorno insieme alla Fiat di Termoli con la macchina di Pt_1
e poi abbiamo lavorato insieme alla Sofim, qualche volta, nello stesso turno diurno e
[...] qualche domenica” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2025).
Il teste addotto dalla , ha, dal canto suo, riferito che “il Testimone_4 Controparte_1 normale orario di lavoro era di 8 ore al giorno” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2025).
Da ultimo, il teste – dopo aver dichiarato di aver lavorato con “da Testimone_5 Pt_1 ultimo nell'ambito di una commessa ricevuta da una azienda torinese sempre all'interno dello stabilimento Sofim di Foggia” – ha soggiunto: “ADR: Non so dire, perché non lo ricordo, se io e il ricorrente abbiamo lavorato nello stabilimento Sofim anche nei giorni di gennaio 2023 indicati nel capitolo 9) della memoria della TEKNOENGEERING SRL” (cfr. verbale di udienza del 17.4.2025).
Nulla è dato sapere, poi, circa il numero delle trasferte asseritamente effettuate dal ricorrente con la propria autovettura, sicchè risulta infondata anche la domanda di rimborso dei “costi chilometrici”, così come quantificati nei conteggi allegati al ricorso.
Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che alcun valore probatorio può annettersi alla
“chat delle conversazioni avvenute tra il e la signora ” Parte_1 Controparte_5
(cfr., al riguardo, la documentazione prodotta con le note difensive depositate in data
15.9.2025).
Trattasi, invero, di produzione palesemente tardiva, siccome avvenuta solo in fase decisoria, senza che sia stata fornita prova rigorosa della sopravvenuta disponibilità di tale documentazione dopo lo spirare dei termini preclusivi (nulla emergendo, in tal senso, dallo scontrino di riparazione del telefono, pure allegato alle anzidette note).
8 Neppure v'è spazio per l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi attribuiti al giudice dall'art. 421 c.p.c., poiché “l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 33393/2019).
Non è questo, tuttavia, il caso di specie, non essendo emerse significative “piste probatorie” circa la prestazione di lavoro straordinario da parte del lavoratore, attesa la totale inconcludenza delle deposizioni testimoniali raccolte sul punto.
Né potrebbe ordinarsi alla l'esibizione dei “tabulati dei marcatempi presenti negli CP_6 stabilimenti industriali della medesima società ( ) presso i suoi stabilimenti industriali CP_6 siti nella zona industriale Borgo Incoronata di Foggia nonché presso i stabilimenti industriali della Fiat a Termoli al fine di confrontare l'orario riportato nei tabulati con l'orario riportato nelle buste paghe” (così, a pag. 39 del ricorso).
Ed invero, una siffatta richiesta s'appalesa, per un verso, inammissibile (siccome connotata da un'evidente finalità esplorativa) e, per altro verso, inconferente, dovendosi in proposito richiamare il condivisibile orientamento di legittimità, alla stregua del quale
“I cartellini marcatempo impiegati dal datore di lavoro, non assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all'art. 2709 c.c., provano il fatto in sé della loro utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non che tra tali momenti vi è stata effettiva attività di lavoro” (Cass. Sez. Lav. n. 8089 del 27.3.2025).
2.4. Conclusivamente, ed alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione circa la configurabilità di un unico centro di imputazione tra le società convenute.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi) – seguono la soccombenza della parte ricorrente in favore di ciascuna parte resistente e vengono distratte in favore degli Avv.ti
RI TR e CA FA La OR, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6996/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
9 b) condanna alla refusione, in favore della e della Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate, per ciascuna delle predette parti resistenti, in Controparte_2 euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti RI TR e CA FA La OR, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25/09/2025
Il Giudice
IV PU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, all'esito dell'udienza del 25/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6996 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IC LE e CE TR
PARTE RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RI TR
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CA FA La OR
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: licenziamento – differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024, – premesso di aver prestato, dal Parte_1
15.6.2018 al 22.12.2023, la propria attività lavorativa di meccanico manutentore alle dipendenze della e della in virtù di apposito Controparte_3 Controparte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che il suddetto rapporto lavorativo era inizialmente sorto alle dipendenze della dal cui amministratore unico, Controparte_3 Controparte_4
, unitamente alla di lui collaboratrice, egli riceveva gli ordini e
[...] Controparte_5 le direttive;
che, in data 22.7.2022, la predetta aveva formalmente costituito la CP_5 [...]
alle cui dipendenze esso istante aveva di fatto lavorato, pur restando Controparte_2 formalmente in forza alla precedente società datrice;
che le due società, oltre ad avere la propria sede nello stesso luogo, si avvalevano indifferentemente del relativo personale, perseguendo interessi comuni ed integrando un'unica realtà aziendale, governata dai predetti e che, peraltro, entrambe le società svolgevano attività di manutenzione CP_4 CP_5 presso gli stabilimenti della di Foggia (Borgo Incoronata) e Termoli;
che l'orario di CP_6 lavoro osservato in costanza di rapporto era stato sempre superiore a n. 40 ore settimanali, senza che, per altro verso, gli fossero state corrisposte le spettanze per il lavoro notturno e domenicale, nonché per le trasferte eseguite presso lo stabilimento di Termoli, ove egli si era più volte recato con la propria autovettura;
che, in data 22.12.2023, gli era stato intimato dalla il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
che, in data Controparte_1
1.2.2024, egli aveva impugnato in via stragiudiziale l'anzidetto provvedimento espulsivo.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente l'illegittimità del recesso datoriale, atteso che lo stato di malattia (con la conseguente assenza) era insorto a causa della nocività dell'ambiente di lavoro.
Lamentava, a tal fine, di essere affetto da discopatie multiple cervicali, eziologicamente ascrivibili alle mansioni di meccanico da lui disbrigate (ed implicanti la movimentazione manuale di carichi e l'uso frequente di macchine vibranti).
Rivendicava, da ultimo, le differenze retributive maturate per effetto del lavoro straordinario prestato, rassegnando, quindi, le seguenti conclusioni: “A) In via principale: Ai sensi dell'art.
3 comma 2 del DL 23/2015, previo accertamento dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annullare il licenziamento e, per l'effetto, condannare le società
(c.f/ p.i. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 e
( c.f/ p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 alla reintegrazione del signor nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, condannando altresì le società resistenti al risarcimento del danno biologico e morale di € 16.103,66 pari all'8% o nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa a mezzo di CTU medico-legale; B). Sempre in via principale Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i fatti di cui alla
2 premessa, riconosciuto e dichiarato intervenuto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di meccanico Livello IV del CCNL Metalmeccanici – Industria per il seguente periodo lavorativo che va dal 15.06.2018 al 22.12.2023; C). E PER L' EFFETTO: accertare e dichiarare che le retribuzioni corrisposte dalle Società Controparte_1
(c.f/ p.i. ) non sono conformi al richiamato CCNL di categoria e,
[...] P.IVA_1 comunque, inadeguate alla quantità e qualità del lavoro svolto dal ricorrente ai sensi dell'art. 36 Cost., e pertanto condannare la sola società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma complessiva di € 18.859,00 relativa ai periodi 2018, 2019,2020,2021 e fino a luglio 2022 ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo- per differenze retributive lorde da percepire a titolo di lavoro ordinario diurno e notturno, straordinario, tredicesima, ferie, permessi non goduti, per differenze retributive sul lavoro diurno, sulla 13^ e sul TFR come specificate negli allegati conteggi o a quella da determinarsi a mezzo CTU o per mezzo di diverso giudizio di quantificazione;
condannare entrambe le società resistenti al pagamento della somma di € 6.213,04 per il periodo che va da agosto 2022 alla data del 22.12.2023 per differenze retributive lorde da percepire a titolo di lavoro ordinario diurno e notturno, straordinario, tredicesima, ferie, permessi non goduti, per differenze retributive sul lavoro diurno, sulla 13^ e sul TFR;
D). In via subordinata Ai sensi dell'art, 3 comma 1 del DL
23/2015, previo accertamento della assenza di giusta causa del licenziamento, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare le società
(c.f/ p.i. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 e
( c.f/ p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori Artigiani, n. 9 al pagamento, in favore del sig. di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_2 previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. E).IN OGNI CASO: condannare le convenute al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Le società convenute si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza delle domande spiegate dal ricorrente.
La eccepiva, altresì, la decadenza dall'impugnativa di licenziamento. Controparte_1
3 Tentata inutilmente la conciliazione della lite ed espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza del 25.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Procedendo con ordine all'esame delle plurime domande proposte dal , deve Pt_1 essere subito dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, essendo fondata l'eccezione di decadenza all'uopo sollevata dalla . Controparte_1
Norma di riferimento è l'art. 6 della L. n. 604/1966, che, al primo comma (come sostituito dall'art. 32, comma 1, della L. n. 183/2010), testualmente recita: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Il comma 2 del citato art. 6, inizialmente sostituito dall'art. 32, comma 1, della L. n. 183 cit. e successivamente modificato dall'art. 1, comma 38, della L. n. 92/2012, stabilisce, a sua volta, che “L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “l'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010,
n. 183, modificato dall'art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel prevedere
l'inefficacia “dell'impugnazione” extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, comporta che il termine per proporre l'azione giudiziale decorre dal compimento della prima – da identificarsi, per esigenze di celerità e certezza, con il momento di spedizione e non ricezione dell'atto – e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per
l'impugnazione stragiudiziale (Cass. n. 5717/15)” (Cass. Sez. Lav. n. 23413/2023).
4 Nella specie, il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale con una (prima) missiva spedita in data 28.12.2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società datrice di lavoro (cfr. doc. 3, fascicolo della ). Controparte_1
Ne consegue che – alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30.7.2024) – il termine di 180 giorni, quale previsto dall'art. 6, comma 2, della L. n.
604/1966, era ormai inutilmente spirato.
Dalla decadenza sostanziale in cui è incorso il lavoratore discende, dunque, l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento, sicchè resta assorbita ogni questione in ordine alla legittimità del provvedimento espulsivo.
Quanto precede rende, altresì, ultronea qualsivoglia indagine circa l'imputabilità della malattia ad una eventuale condotta colposa delle società convenute.
2.2. Destituita di fondamento è, invece, la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale (sub specie di danno biologico e morale) asseritamente derivato al ricorrente dall'attività lavorativa espletata.
Ed invero, in tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte che non si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, e che i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022; cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n.
8911/2019, n. 24742/2018); appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (per tale ricostruzione cfr. Cass. n. 21682/2023).
5 Nella fattispecie, non v'è prova circa la concreta nocività delle mansioni, essendo rimasto totalmente indimostrato l'assunto del , ossia che egli abbia svolto attività implicanti Pt_1
l'esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata.
Difatti, alcuna prova è stata articolata in tal senso, senza contare che, già sul piano assertivo, la domanda attorea s'appalesa estremamente generica, essendosi il ricorrente limitato a richiamare l'approssimativa descrizione delle mansioni, quale operata nella relazione a firma del proprio consulente tecnico (v. doc. 9), in cui si legge che l'attività espletata alle dipendenze della “ha comportato la movimentazione manuale dei carichi, Controparte_1 quali lo spostamento di basamenti di motori con peso superiore ai 40 chilogrammi e l'uso frequente di macchine vibranti (avviatori pneumatici) a seguito del quale vi è stato un sicuro rischio lavorativo”.
Sennonchè, una siffatta descrizione è priva di qualsivoglia precisazione di dettaglio in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, con particolare riferimento alla frequenza e alla durata delle operazioni di movimentazione manuale, all'effettivo peso dei carichi asseritamente spostati nonché alla frequenza e intensità delle vibrazioni provocate dagli strumenti impiegati (in argomento, cfr., Cass. n. 21957/2025).
Quanto precede postula l'assorbimento della questione, logicamente successiva, dell'onere per il datore di fornire la prova liberatoria a suo carico.
Né, d'altro canto, potrebbe sopperirsi ad una siffatta lacuna attraverso una C.T.U. medico- legale, pure sollecitata dal ricorrente, essendo risaputo che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, senza che il suddetto mezzo di indagine possa essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. n. 10373/2019; Cass. n.
30218/2017; Cass. n. 1266/2013).
Alla stregua di quanto sin qui esposto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
2.3. Non merita miglior sorte la residua domanda di pagamento avanzata dal lavoratore.
Ed invero, premesso che le differenze retributive rivendicate in ricorso sono state quantificate sulla scorta dell'orario di lavoro (straordinario, notturno e domenicale) analiticamente riportato nel libello introduttivo (v. pagg. 5 e ss.), appare opportuno rammentare che, in linea di principio, l'onere probatorio gravante sul lavoratore investe sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con
6 riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è, infatti, ferma nell'escludere che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. n. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Alla valutazione equitativa, infatti, può farsi ricorso solo quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. n. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. nn.
5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).
Fatta questa premessa, si ritiene che le risultanze dell'espletata istruttoria orale non consentano di asseverare, con sufficienti margini di precisione, la prospettazione attorea circa l'espletamento di attività lavorativa nei termini descritti in ricorso.
Ed invero, precisato che, a fronte della dettagliata illustrazione dei turni di lavoro osservati,
l'unico capitolo di prova all'uopo articolato verteva sull'asserito espletamento di attività lavorativa “anche durante la domenica” (cfr. capitolo 2 delle istanze istruttorie), viene subito in rilievo la deposizione del teste , il quale – chiamato a deporre Testimone_1 sull'anzidetto capitolo – ha riferito quanto segue: “ADR: Sul capitolo 2: ne confermo il contenuto, precisando che anche io, qualche volta, ho prestato lavoro straordinario nella giornata della domenica. Non so dire quante volte possa capitare in un anno. ADR: Non so dire precisamente quante volte il ricorrente abbia prestato lavoro domenicale nel periodo tra giugno 2018 e dicembre 2023. (…) ADR: Sull'orario del ricorrente posso riferire che lo stesso lavorava durante i miei turni di lavoro, ma non c'era un orario prestabilito. Quando il ricorrente doveva eseguire degli interventi tecnici, la sua attività poteva coprire tutta la durata del nostro turno di lavoro, come poteva anche capitare che finisse prima” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2025).
7 Trattasi, com'è evidente, di deposizione inidonea a corroborare la prospettazione attorea, siccome sprovvista di qualsivoglia precisazione circa la frequenza con cui il avrebbe Pt_1 svolto attività lavorativa nella giornata domenicale.
Parimenti generica s'appalesa la testimonianza di , il quale ha dichiarato: Testimone_2
“ADR: Nel periodo in cui ho lavorato per la TEKNOENGEERING SRL il mio luogo di lavoro Cont era presso lo stabilimento Sofim di Foggia. ADR: Tuttora lavoro per la sempre nello stabilimento di Foggia. ADR: Nello stabilimento si osservavano dei turni domenicali e ricordo di aver visto anche il ricorrente lavorare la domenica, ma non posso precisare né la frequenza, né il periodo” (cfr. verbale di udienza del 17.4.2025).
Altrettanto vaga è la deposizione di il quale ha reso in proposito una Testimone_3 testimonianza del seguente tenore: “ADR: Ho lavorato qualche volta con il ricorrente per la
TEKNOENGEERING SRL. Non ricordo in quale anno, preciso che io lavoravo quasi sempre di notte. Siamo andati solo un giorno insieme alla Fiat di Termoli con la macchina di Pt_1
e poi abbiamo lavorato insieme alla Sofim, qualche volta, nello stesso turno diurno e
[...] qualche domenica” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2025).
Il teste addotto dalla , ha, dal canto suo, riferito che “il Testimone_4 Controparte_1 normale orario di lavoro era di 8 ore al giorno” (cfr. verbale di udienza del 13.3.2025).
Da ultimo, il teste – dopo aver dichiarato di aver lavorato con “da Testimone_5 Pt_1 ultimo nell'ambito di una commessa ricevuta da una azienda torinese sempre all'interno dello stabilimento Sofim di Foggia” – ha soggiunto: “ADR: Non so dire, perché non lo ricordo, se io e il ricorrente abbiamo lavorato nello stabilimento Sofim anche nei giorni di gennaio 2023 indicati nel capitolo 9) della memoria della TEKNOENGEERING SRL” (cfr. verbale di udienza del 17.4.2025).
Nulla è dato sapere, poi, circa il numero delle trasferte asseritamente effettuate dal ricorrente con la propria autovettura, sicchè risulta infondata anche la domanda di rimborso dei “costi chilometrici”, così come quantificati nei conteggi allegati al ricorso.
Da ultimo, è appena il caso di puntualizzare che alcun valore probatorio può annettersi alla
“chat delle conversazioni avvenute tra il e la signora ” Parte_1 Controparte_5
(cfr., al riguardo, la documentazione prodotta con le note difensive depositate in data
15.9.2025).
Trattasi, invero, di produzione palesemente tardiva, siccome avvenuta solo in fase decisoria, senza che sia stata fornita prova rigorosa della sopravvenuta disponibilità di tale documentazione dopo lo spirare dei termini preclusivi (nulla emergendo, in tal senso, dallo scontrino di riparazione del telefono, pure allegato alle anzidette note).
8 Neppure v'è spazio per l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi attribuiti al giudice dall'art. 421 c.p.c., poiché “l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 33393/2019).
Non è questo, tuttavia, il caso di specie, non essendo emerse significative “piste probatorie” circa la prestazione di lavoro straordinario da parte del lavoratore, attesa la totale inconcludenza delle deposizioni testimoniali raccolte sul punto.
Né potrebbe ordinarsi alla l'esibizione dei “tabulati dei marcatempi presenti negli CP_6 stabilimenti industriali della medesima società ( ) presso i suoi stabilimenti industriali CP_6 siti nella zona industriale Borgo Incoronata di Foggia nonché presso i stabilimenti industriali della Fiat a Termoli al fine di confrontare l'orario riportato nei tabulati con l'orario riportato nelle buste paghe” (così, a pag. 39 del ricorso).
Ed invero, una siffatta richiesta s'appalesa, per un verso, inammissibile (siccome connotata da un'evidente finalità esplorativa) e, per altro verso, inconferente, dovendosi in proposito richiamare il condivisibile orientamento di legittimità, alla stregua del quale
“I cartellini marcatempo impiegati dal datore di lavoro, non assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all'art. 2709 c.c., provano il fatto in sé della loro utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non che tra tali momenti vi è stata effettiva attività di lavoro” (Cass. Sez. Lav. n. 8089 del 27.3.2025).
2.4. Conclusivamente, ed alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione circa la configurabilità di un unico centro di imputazione tra le società convenute.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi) – seguono la soccombenza della parte ricorrente in favore di ciascuna parte resistente e vengono distratte in favore degli Avv.ti
RI TR e CA FA La OR, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV PU, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6996/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
9 b) condanna alla refusione, in favore della e della Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate, per ciascuna delle predette parti resistenti, in Controparte_2 euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti RI TR e CA FA La OR, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25/09/2025
Il Giudice
IV PU
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