Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1197 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rita Rigoni Presidente dott. Barbara Gallo Consigliere dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1197 2023 r.g. promossa da:
C.F. P.IV , in persona del Parte_1 P.IV_1 P.IV_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. GIANFRANCO MATTANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nuoro (NU), via Roma n. 4
APPELLANTE
contro
C.F. ; P. IV ), Controparte_1 P.IV_3 P.IV_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. ROSSELLA COSENTINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Padova (PD), via Eremitani n. 11
APPELLATA
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'adita Corte d'Appello, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Previa,
- declaratoria di inammissibilità della prova per testi dedotta dalla Controparte_2
sui capi 1, 2, 3 e 4 della propria memoria istruttoria ex art 183, VI
[...]
comma, n. 2, cpc, nei confronti del Sig. Parte_2
- declaratoria di nullità e/o di inammissibilità e/o comunque di inutilizzabilità ai fini della decisione finale della prova per testi ammessa ed espletata all'udienza del
25.11.2022 ex 203 cpc nanti il Tribunale di Taranto ( R.G. 5091/2022) nei confronti del
Sig. sui capi 1, 2, 3 e 4 della memoria istruttoria depositata dalla Parte_2 [...]
; Controparte_2
Previa inoltre,
- declaratoria di inesistenza, e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque di inutilizzabilità ai fini decisori di tutti i “contratti” prodotti dalla Società e/ o Controparte_2
comunque di tutti i documenti ex adverso prodotti le cui sottoscrizioni sono state oggetto di tempestivo disconoscimento da parte della Società conchiudente;
Previa altresì,
- declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti dalla Controparte_2
unitamente alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, cpc, del
[...]
24.12.2021;
In Via principale:
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa della di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per Controparte_2
cui è causa;
- con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
pag. 2/11 In Via Subordinata e previa, in ogni caso, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità di tutte le clausole aventi natura vessatoria (ivi compresa quella di rinnovo tacito) e/o comunque di quelle sancenti la previsione di penali “per recesso anticipato” , che dovessero in ipotesi risultare eventualmente contenute nei contratti prodotti dalla
Società : CP_2 Controparte_2
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa della di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per Controparte_2
cui è causa;
- con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
In Via di ulteriore subordine:
- accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità di tutti i contratti stipulati tra la Società conchiudente e la aventi ad oggetto i servizi Controparte_2 indicati nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo per cui è causa e, per l'effetto:
- dichiarare risolti i contratti in questione ad ogni conseguente effetto di legge a far data dal 31.12.2019 e/o comunque dalla data di adozione dei provvedimenti che hanno imposto la chiusura forzata dell'attività svolta dalla Società conchiudente;
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando infondata la pretesa della di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per Controparte_2
cui è causa;
.- con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
In Via Subordinata Istruttoria:
- ammettere la prova per testi dedotta dalla in sede di Memoria ex Parte_3 art. 183, VI comma, n. 2 cpc, in data 07.12.2021 ( Cfr punto 5)”.
Si indicano come testi sulle circostanze di fatto oggetto del capitolato i Sigg.ri
[...]
e entrambi residenti in [...], e si insta fin d'ora affinché la Tes_1 Tes_2 relativa escussione venga delegata ai sensi dell'art. 203 cpc al Tribunale di Nuoro.”
Conclusioni di parte appellata: “
1. IN VIA PRELIMINARE: Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto introdotto in violazione Parte_1
delle disposizioni di cui al novellato art. 348 bis c.p.c. e confermare la sentenza n.
1115/2023 emessa dal Tribunale di Padova, Dott. Sannicandro pubblicata in data pag. 3/11 29.05.2023 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 407/2021 Ing.
Emesso in data 18.02.2021 dal Tribunale di Padova;
2. IN VIA PRINCIPALE: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello Adita ritenesse ammissibile l'appello proposto, si chiede che la stessa Voglia respingere l'appello principale nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza n.
1115/2023 emessa dal Tribunale di Padova, Dott. Sannicandro, pubblicata in data
29.05.2023 e conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 407/2021 Ing. Emesso dal
Tribunale di Padova in data 18.02.2021 per i motivi di cui tutti in narrativa. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
3. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che l'Ill.mo Giudice Adito voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei contratti all'odierna attrice opponente trattandosi di documentazione esclusivamente in Suo possesso (essendo stati inviati dalla stessa tramite mail e fax).
Si propone, altresì, formale istanza di verificazione dei contratti prodotti sub docc. 04 e
09 fascicolo di primo grado e a tal fine si sono offerti in comunicazione quali scritture di comparazione i rapportini di assistenza firmati dal sig. di cui si è in Parte_2
possesso degli originali e di cui si è disponibili alla produzione, previo ordine di esibizione da parte dell'Ill.mo Giudice.
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:
5) Vero che Lei a settembre 2013 ha inviato a il contratto Controparte_2
sottoscritto dal Direttore Luc con mail che Le si rammostra sub doc. 11? Pt_2
6) Vero che la fattura che Le si rammostra sub doc. 10 è riferita al contratto del
01.03.2019 che Le si rammostra sub doc. 04?
7) Vero che la fattura che Le si rammostra sub doc. 10 è stata pagata da Parte_1
?
[...]
8) Vero che la data scritta a mano nel contratto del 2015 (allegato A al contratto di assistenza software applicativo) che Le si rammostra sub doc. 04 e 09 coincide con quella di effettiva ricezione della copia firmata del predetto contratto da parte di
[...]
? Parte_1
pag. 4/11 9) Vero che la data stampata nel contratto del 2017 (allegato A al contratto di assistenza) che Le si rammostra sub doc. 04 e 09 è quella dell'invio del documento da parte di al Cliente, mentre la data scritta a mano corrisponde sempre a CP_2
quella di effettiva ricezione della copia firmata dal contratto da parte di Parte_1
?
[...]
10) Vero che la data scritta a mano nel contratto del 2019 che Le si rammostra sub doc.
04 è quella della ricezione della copia firmata del contratto da parte di Parte_1
?
[...]
11) Vero che i contratti del 2015, 2017 e 2019 riguardano nuovi moduli software dello stesso prodotto fornito nel 2013 per i quali, quindi, si applicano le medesime condizioni generali di assistenza?
12) Vero che i contratti del 2013, 2015, 2017 e 2019 sottoscritti da e Parte_1
che Le si rammostrano sub doc. 04 e 09 avevano ad oggetto un servizio di assistenza da parte di rispetto a diversi moduli software? CP_2 Controparte_2
13) Vero che i contratti del 2013, 2015, 2017 e 2019 che Le si rammostrano sub doc. 04
e 09 prevedevano un preavviso di almeno 6 mesi per la disdetta?
14) Vero che nell'anno 2020 ha messo a disposizione di Controparte_2 [...]
tutti i servizi di assistenza di cui ai contratti che Le si rammostrano sub Parte_1
docc. 04 e 09?
15) Vero che la disdetta relativa ai contratti in essere tra le parti è stata inviata da
[...]
a a dicembre 2020? Si indica a teste sui capitoli Parte_1 Controparte_2
e 15 il sig. c/o . Testimone_3 Tes_4 Controparte_2
Ci si oppone alla richiesta prova per testi ex adverso formulata e, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della stessa, si chiede di essere abilitati a prova contraria con il teste già indicato sig. ”. Tes_4
FATTO
Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
1. La società e la società nel 2013 Parte_1 Controparte_2
sottoscrivevano un contratto avente ad oggetto il servizio di installazione e pag. 5/11 manutenzione di hardware e software (ivi compreso il servizio di fatturazione) utilizzati dall' per la sua attività alberghiera. Pt_1
1.1. Tale contratto veniva poi rinnovato negli anni 2015, 2017 e 2019 (relative fatture vd. doc. 13 appellata).
1.2. , avvalendosi della clausola di rinnovo tacito contenuta nel contratto, CP_2 emetteva, per l'anno 2020, fatture per un importo complessivo di €13.581,19.
1.3. In data 13.11.2020, il legale incaricato da intimava ad il CP_2 Parte_1
pagamento delle suddette fatture.
1.4. Successivamente, in data 22.12.2020, , con raccomandata, chiedeva di Parte_1
sospendere l'erogazione del servizio – e la relativa fatturazione – dando formale disdetta del servizio “con decorrenza 30.10.2019” (doc. 2 I grado appellante).
1.5. A fronte di tale rifiuto, in data 18.02.2021, chiedeva ed Controparte_2
otteneva dal Tribunale di Padova l'emissione del decreto ingiuntivo n. 407/2021 con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma capitale di €13.581,19 oltre Parte_1
agli interessi, spese e competenze della procedura.
1.6. Il decreto, munito di formula esecutiva in data 24.02.2021, veniva notificato a
[...]
, in data 08.03.2021, unitamente all'atto di precetto, per il complessivo importo Pt_1 di €15.391,16, oltre tassa di registro, interessi maturandi, spese di notifica e successive occorrende.
1.7. Con atto di citazione notificato in data 15.04.2021, proponeva Parte_1
opposizione al predetto decreto in quanto:
- non aveva mai espressamente riconosciuto di essere debitrice delle somme portate dalle fatture;
- non aveva mai chiesto l'erogazione di alcun servizio per l'annualità 2020, essendosi modificata la compagine sociale;
- in ogni caso, non era stato fornito alcuno dei servizi per cui CP_2
intendeva essere pagata;
- in sede monitoria, non aveva prodotto i contratti richiamati e si era CP_2
limitata a produrre la “copia dell'estratto autentico delle scritture contabili”;
- in ogni caso, a causa della pandemia COVID 19, l'importo portato dalle fatture era eccessivamente gravoso.
pag. 6/11 1.8. Con sentenza n. 1115/2023 pubblicata il 29.05.2023, il Giudice del Tribunale di
Padova, , definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di rigettava l'opposizione e, per l'effetto, Controparte_2
confermava il decreto ingiuntivo n. 407/2021. Spese di lite in capo alla soccombente.
1.9. Il Tribunale, in particolare, riteneva che:
- le fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto erano tutte precedenti alla data di invio della missiva di disdetta innanzi indicata;
esse, infatti, erano state emesse nei mesi di marzo, giugno e settembre 2020 (docc.
1-9 nel CP_2
procedimento monitorio);
- i prezzi esposti nelle fatture tutte emesse in modalità elettronica (vedasi docc.
10-18 ingiungente) e dunque recapitate nel cassetto fiscale dell'opponente, non erano stati contestati nella loro entità con la missiva del 22.12.2020, pertanto erano da ritenersi pacifici;
- la pretesa di recedere da un contratto dal 30.10.2019 e cioè da un momento precedente alla ricezione dell'atto con cui è stata manifestata (in data
24.12.2020) era illegittima.
1.10. In data 26.06.2023, proponeva impugnazione avverso la sentenza de Parte_1
qua per sentire accogliere le sopra riportate conclusioni.
I motivi di appello
2. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
2.1. Rileva come il giudice di prime cure avrebbe ritenuto pienamente dimostrate le avverse ragioni di credito valorizzando del tutto arbitrariamente e inammissibilmente le risultanze ricavabili dalle fatture poste a fondamento del decreto monitorio in una situazione in cui, per contro, non vi era alcuno spazio giuridico per poter pervenire ad una simile conclusione.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione degli articoli
214 e 215 c.p.c. quanto all'ammissione della prova per testi del sig. Tes_5
nonché in relazione all'utilizzabilità dei contratti prodotti dalla controparte sub doc. 4 e
9.
pag. 7/11 2.3. Deduce ciò sulla base del fatto che le sottoscrizioni apposte sui contratti e sui documenti indicati nel capitolato sono state tempestivamente disconosciute con riferimento a tutti i soggetti che all'epoca potevano impegnare la responsabilità della società; inoltre la società opposta non ha prodotto i relativi originali e quindi devono ritenersi inutilizzabili.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
3.1. Preliminarmente, chiede che venga dichiarato inammissibile l'appello per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 348 bis c.p.c..
3.2. Quanto al primo motivo, deduce come, dal tenore della missiva del 22.12.2020, risulta lampante che chiedendo la disdetta da un servizio, si riconosce che lo stesso servizio è stato erogato.
3.3. Allega che paradossalmente chiedeva la disdetta in maniera Parte_1
retroattiva pretendendo di attribuire alla stessa una decorrenza di efficacia ex tunc e, nei contratti di durata, il recesso opera dal momento in cui viene esercitato, ex nunc.
3.4. Per tali motivi, una disdetta tardiva non poteva essere ritenuta legittima.
3.5. Quanto al secondo motivo, in merito alla prova per testi nei confronti del sig.
[...]
sostiene che la terzietà va valutata nel momento in cui il soggetto viene Pt_2
chiamato a testimoniare.
3.6. Quanto al terzo motivo, deduce come l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. risulti infondata e con fini meramente dilatori. Infatti, sottolinea come controparte abbia affermato che a fine 2019 aveva deciso, autonomamente e senza alcuna comunicazione formale a , di dotarsi di un CP_2 altro prodotto, rispetto a quello fornito dall'odierna convenuta opposta.
3.7. Trattasi quindi di una libera scelta dell'odierna attrice opponente che nulla aveva a che fare con la pandemia del 2020.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. L'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
1.1. Quanto al motivo di doglianza relativo all'ammissione della testimonianza del sig.
il Collegio lo ritiene infondato. Parte_2
pag. 8/11 1.2. Invero, il teste, citato in quanto sosteneva che la firma sui contratti CP_2
oggetto di causa fosse di è stato legittimamente ammesso dal Tribunale in Parte_2
prime cure, essendo terzo rispetto alle parti, non avendo un interesse attuale e giuridicamente rilevante alla partecipazione al giudizio ai sensi dell'arti. 246 c.p.c.
(circostanza pacifica tra le parti).
1.3. Infatti, alla fattispecie non era applicabile la disciplina del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. (Cass. n.
6650/2020 e n. 23155/2014).
1.4. Tutto ciò premesso, non vi è dubbio sul punto: i contratti sono stati firmati dal sig.
il quale, all'epoca dei fatti aveva la rappresentanza legale della società Pt_4 [...]
. Pt_1
1.5. Di conseguenza, i contratti di cui è causa (docc. 4 e 9 appellata – I grado) sono da ritenersi vincolanti e produttivi di effetti.
1.6. Ciò detto, il contratto sottoscritto nel 2019 (sub doc. 4 appellata) era vincolante anche per il 2020, essendosi rinnovato tacitamente in forza della clausola contenuta nell'art. 8 a mente della quale “alla scadenza di tale periodo [ndr: il 31 dicembre dell'anno in corso] il contratto si considererà tacitamente rinnovato fino alla fine del successivo anno solare e così anche successivamente, di anno in anno, se non verrà disdettato da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata inviata all'altra almeno 6 mesi prima della scadenza”.
1.7. Essendo la disdetta pervenuta a con lettera del Controparte_2
22.12.2020, il contratto doveva cessare i propri effetti dal 31.12.2021.
1.8. Tanto premesso, rileva la Corte come il Tribunale abbia correttamente affermato che “le fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto sono tutte precedenti alla data di invio della missiva di disdetta innanzi indicata” e che “i prezzi esposti nelle predette fatture, tutte emesse in modalità elettronica e dunque recapitate nel cassetto fiscale dell'opponente, non sono stati contestati nella loro entità con la missiva” e conseguentemente ha specificato che “si ritiene che essi siano pacifici”.
1.9. La tesi dell'appellante secondo cui durante il 2020 non sono stati forniti servizi da parte di contrasta con quanto ammesso nella disdetta del 22.12.2020, CP_2
laddove, dal tenore letterale della stessa, emerge chiaramente che l'appellante intendeva pag. 9/11 interrompere i servizi forniti fino a quel momento da (“autorizziamo a CP_2 sospendere immediatamente l'erogazione del servizio e la relativa fatturazione di addebito”).
1.10. Tale interpretazione è corroborata anche dal fatto che, precedentemente alla missiva del 22.12.2020, non aveva contestato alcunché, né in relazione Parte_1
alle fatture, né in merito ai prezzi, né in merito ai servizi.
1.11. Peraltro, dal raffronto con le precedenti fatture sub doc. 13 fascicolo di primo grado dell'appellata, pagate e non contestate, emerge che i prezzi e le voci di assistenza siano in linea con quelle riportate alle fatture relative all'anno 2020.
1.12. Quanto alla valenza probatoria delle fatture, l'orientamento della Suprema Corte è coeso nell'affermare che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n.
15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/1994).
1.13. Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (Cass. 26801/2019).
1.14. Nel caso di specie, l'appellante poteva conoscere delle fatture che erano state recapitate nel cassetto fiscale della stessa.
1.15. La dichiarazione di disdetta di un servizio “in uso” (termine contenuto nella missiva) costituisce un atto ricognitivo in ordine ad un rapporto giuridico esistente tra appellante ed appellata.
1.16. Inoltre, le ragioni della disdetta non richiamavano la mancata fornitura del servizio o il mancato rinnovo del contratto, bensì solamente “ragioni di opportunità e omogeneità”.
1.17. È chiaro che la decisione di di avvalersi di un diverso Parte_1
gestionale/assistenza software, pur lecita, non possa riverberarsi a danno di CP_2
.
[...]
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei pag. 10/11 criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà fascia valoriale di riferimento, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
2.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.
1115/2023, pubblicata il 29.05.2023, notificata 30.05.2023;
2. condanna parte appellante in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IV e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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