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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 419/2019 RGAC, vertente:
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in al viale degli Alimena n. 8, elettivamente domiciliata in Pt_1
Catanzaro, Via Pio X n. 63, presso lo studio dell'avv. Bruno Doria, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Raia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 ON C.F._2
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via XX Settembre n. 63, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Spadafora che li rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Francesca Porco e
Massimo Spadafora, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellati
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Controparte_5 C.F._5
via Bambinello Gesù n. 21, presso lo studio dell'avv. Filomena Berardi, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi, giusta in procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato , (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 C.F._6 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Pasquale Vaccaro, rappresentato e difeso dall'avv. Cristofaro
Salerno, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio;
Appellato
con sede legale in Bologna, via Stalingrado, n. 45, in Controparte_7
persona del rappresentante legale pro tempore elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
Madonna dei Cieli 40, presso lo studio dell'avv. Fabio Alviggi, rappresentata e difesa dall'avv. Geronimo La Russa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
con sede in Torino, via Corte d'Appello, n. 11, in Controparte_8
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
De Gasperi n. 11, presso lo studio dell'avv. Augusto Severino, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Spanò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
(già , con sede a Milano, viale Certosa, n. Controparte_9 Controparte_10
222, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, via Madonna dei Cieli n.6, presso lo studio dell'avv. Nicola Montoro, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “In via Preliminare e per i motivi suesposti sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione della Sentenza gravata;
nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado rigettare la domanda attorea;
in via subordinata condannare i Dottori e in Controparte_5 Controparte_6 solido al risarcimento dei danni quali responsabili del decesso della piccola in via Per_1
ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di condanna dell' condannare CP_11
i Dottori e a tenere la stessa indenne dalle somme Controparte_5 Controparte_6
eventualmente versate alle parti attrici. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiede rinnovarsi la CTU per i motivi esposti ed autorizzare la chiamata in giudizio del Dr. . Salvis iuribus”. Persona_2
PER , , , Controparte_1 ON CP_3 CP_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, rigettata la richiesta di inibitoria per quanto dedotto e rigettate le richieste istruttorie e di chiamata in causa del terzo siccome inammissibili così giudicare: in via principale: dichiarare inammissibile, e comunque, infondato, l'appello proposto dalla
; confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata;
Parte_1
respingere, in ogni caso, qualsiasi altra pretesa per qualche verso avanzata dall'
[...]
, perché, essa pure, inammissibile, nuova ovvero infondata. Con Parte_1
vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei difensori”.
PER “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, per le Controparte_5 motivazioni di cui in narrativa, preliminarmente, previa fissazione dell'udienza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare con ordinanza l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso appello nei confronti del dott. subordinatamente, dichiarare in sentenza CP_5
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello nei confronti del dott. avendo CP_5
l'appellante proposto domande nuove ed eccezioni nuove;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto nei confronti del dott. per le ragioni di cui in narrativa;
più subordinatamente, disattesa ogni contraria CP_5
istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo rigettare l'avverso appello nei confronti del dott. perché oltremodo infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare CP_5
l'appellata sentenza. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte d'Appello dovesse accogliere l'appello avversario, accertare l'apporto causale che il dott. ha avuto nell'eziologia dell'evento e, per l'effetto, limitare percentualmente CP_5
la responsabilità di quest'ultimo, contenendo il risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo; il tutto con condanna degli altri appellati e/o chiamati in causa a tenere indenne il dott. da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa a titolo Controparte_5 risarcitorio od anche a titolo di spese di giustizia derivante dal giudizio, per la parte eccedente la quota percentuale di responsabilità ascritta a quest'ultimo; in ogni caso, Contr nell'ipotesi di accoglimento della domanda di rivalsa dell' nei confronti del dott.
condannare Controparte_5 Controparte_12
corrente in Bologna in persona del suo legale rappresentante (già
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_13
pro tempore) e (già ), corrente in Controparte_14 Controparte_15
Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rivalere/garantire/manlevare il dott. da Castrovillari, da ogni conseguenza patrimoniale negativa, Controparte_5
anche in ordine alle spese, che dovesse derivare ad esso dott. dal Controparte_5
giudizio de quo e dall'emananda sentenza. Il tutto, in ogni caso, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze, ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
PER “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Controparte_6
ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione e produzione, 1. in via preliminare, dichiarare la nullità, l'improponibilità, l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per i motivi da questa difesa dedotti e sollevati.
2. Nel merito, in via CP_11
principale, rigettare l'appello proposto dall' e per l'effetto confermare la CP_11
sentenza n. 82/2019 del Tribunale Ordinario di Cosenza.
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello e, conseguentemente, della domanda della convenuta ora appellante, formulata in via CP_11
subordinata, previo accertamento di copertura assicurativa a primo rischio da parte della società assicuratrice del Dott. , condannare la CP_6 Parte_2
terzo responsabile civile chiamato in causa, a sollevare,
[...]
tenere indenne, rifondere e rivalere il convenuto Dott. di ogni qualsivoglia Controparte_6
onere, spesa o somma di cui dovesse risultare obbligato a corrispondere nei confronti degli attori e dell' in ordine ai fatti e pretese risarcitorie per cui è giudizio in CP_11
ipotesi di denegata soccombenza per ravvisata tenutezza risarcitoria, con consequenziale condanna della stessa società di assicurazioni chiamata in causa a tale titolo e per l'entità corrispondente, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo e nei limiti del massimale assicurato, anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese e competenze legali.” PER “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_7
contrariis rejectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: I) accogliere il gravame proposto limitatamente alla pronuncia di responsabilità in capo alla struttura ed ai sanitari convenuti;
II) con riferimento alla domanda di rivalsa/regresso/manleva nei confronti dei medici coinvolti: confermare, per i motivi esposti in narrativa, le statuizioni della sentenza n. 82/2019 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 17 gennaio 2019 e, per l'effetto, respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dall confermando sul punto la pronuncia impugnata;
CP_11
III) con riferimento alla esclusione di responsabilità del dott. confermare, per i CP_5
motivi esposti in narrativa, le statuizioni della sentenza n. 82/2019 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 17 gennaio 2019 e, per l'effetto, respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall' confermando sul punto la pronuncia CP_11
impugnata IV. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
PER “Chiede che l'Ecc.ma Corte Controparte_8
d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati, Voglia:
1. rigettare l'appello, quanto meno nella parte in cui è stata chiesta la condanna del Dott. al risarcimento, in Controparte_6
solido con il dott. di tutti i danni liquidati in favore dei sigg.ri Controparte_5 Parte_3
, dovendo escludersi la responsabilità professionale del Dott. per i fatti di
[...] CP_6 causa;
conseguentemente rigettare l'appello proposto anche nei confronti della
[...]
e confermare, sul punto, le statuizioni della sentenza di primo Controparte_8
grado;
2. In via gradata, nell'ipotesi in cui l'appello fosse, anche solo parzialmente, accolto nel caso in cui il Dott. riproponesse la domanda di garanzia e questa fosse Controparte_6
ritenuta operante, liquidare il danno nella giusta reale misura, in proporzione al grado di colpa che sarà accertato in capo all e dai medici chiamati in causa, ferma la CP_11
tenutezza della nei limiti contrattuali esposti in Controparte_8
narrativa (garanzia secondo rischio, massimale per sinistro e per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali, comprensivo di capitale, interessi e spese, rischio limitato la quota di responsabilità dell'assicurato, esclusione della tutela legale);
3. poiché lo stesso rischio risulta coperto da più assicuratori, ferma l'operatività della garanzia prestata dalla a secondo rischio e secondo e solo per l'eccedenza, fare giusta applicazione CP_8 dell'articolo 1910 c.c.; 4. Sempre col favore delle spese e delle competenze, con IVA, CPA
e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
PER (GIÀ “chiede PIACCIA Controparte_9 Controparte_10
Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectiis, - rigettare i motivi di impugnazione sub 1,
2 e 3 siccome erronei ed infondati per i motivi esposti in narrativa;
- adottare le statuizioni che riterrà di giustizia con riguardo al motivo di impugnazione sub 4; - in subordine, per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame sub 2 e 3 e di rituale riproposizione della domanda di garanzia spiegata dal dott. nei confronti della CP_5
deducente Compagnia, dire comunque tenuta esclusivamente l in relazione CP_11
a quanto dedotto in narrativa in funzione del rapporto di lavoro intercorrente con il Dott.
con l'adozione delle conseguenti statuizioni;
- in via di ulteriore Controparte_5
subordine, graduare le colpe dei sanitari e dire tenuta la nei limiti Controparte_9
della quota di danno ascrivibile al proprio assicurato (dott. e nei limiti Controparte_5 del massimale di polizza (€ 516.000,00), tenuto conto delle franchigie e degli scoperti contrattualmente pattuiti, ripartendo l'indennizzo fra le assicurazioni convenute ai sensi dell'art. 1910 c.c.- Con vittoria di spese e di compensi”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< e , in Controparte_1 ON
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e CP_3 CP_4
, e tutti nella qualità di eredi di , convenivano avanti al Tribunale
[...] Persona_1
di Cosenza l' per sentire accertare e dichiarare Parte_1
l'avvenuto perfezionamento di un contratto c.d. di spedalità o di prestazione sanitaria tra l'attrice e l'originaria di Castrovillari;
accertare e dichiarare la ON Pt_4 responsabilità dell' incorporante l' di Castrovillari, per il CP_11 Pt_4
comportamento dei sanitari tutti che a vario titolo agirono nella fattispecie, con condotte inadempienti delle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità e condannarla a risarcire i danni derivati alle parti attrici, accertato e dichiarato che alla neonata Persona_1
furono causate a seguito del colpevole inadempimento, per negligenza, incuria ed imperizia dai sanitari dipendenti dell'ex di Castrovillari, lesioni encefaliche irreversibili, che Pt_4
dopo anni avrebbero determinato la morte;
per l'effetto condannare l' in CP_11 p.l.r.p.t. al risarcimento dei danni cagionati dalle condotte dei medici, in favore del sig.
e della Sig.ra in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_1 Parte_5
potestà genitoriale sui figli minori e germani della piccola e Per_1 CP_3 CP_4
, computati nella somma di € 2.872.565, oltre alla quantificazione delle altre voci
[...]
di danno da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero alla somma maggiore o minore che il Tribunale dovesse quantificare a seguito di c.t.u. ovvero secondo equità ex art. 1226 c.c.; il tutto con il favore delle spese di lite, oltre competenze ed accessori.
Con comparsa del 04/010/2010, si costituiva l' chiedendo, tra l'altro, di CP_11
essere autorizzata a chiamare in causa il dott. ed il Dott. Controparte_6 [...]
CP_5
Si costituiva il Dott. chiedendo, tra l'altro, di essere autorizzato alla chiamata del CP_6
terzo in causa sua assicuratrice per la responsabilità Parte_2
civile.
Si costituivano ritualmente tutti le terze società assicuratrici citate.
Sollevata dalle parti eccezione di difetto di giurisdizione, il Tribunale di Cosenza faceva precisare le conclusioni e scaduti i termini per il deposito delle memorie di repliche depositava sentenza n° 1787/13.
La sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1787/13, emessa nel procedimento n° 2497/10
RGAC, veniva impugnata con atto d'appello, avanti alla Corte d'Appello di Catanzaro, sezione Terza Civile, dall CP_11
Si costituiva, con propria comparsa, l'appellato dott. , La Corte, fatte Controparte_6
precisare le conclusioni e concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, all'esito, in data 13/03/2015, depositava sentenza n° 364 con la quale la Corte d'Appello di
Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' , con atto notificato il 28/11/2013, avverso la Sentenza Parte_1
del Tribunale di Cosenza n. 1787/13, resa in data 4-07 ottobre 2013, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza, rimanda le parti innanzi al
Tribunale di Cosenza, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza;
spese compensate tra le parti.
Con comparsa di riassunzione ex art. 353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. l' CP_11
riassumeva il Giudizio avanti il Tribunale ordinario di Cosenza, citando nuovamente il Dott. , già estromesso dal Giudice di prime cure con la citata sentenza, poi Controparte_6
appellata, per l'udienza del 20/10/2015; veniva citata, allo stesso tempo, sempre dall' CP_11
anche la originariamente chiamata in
[...] Parte_2
causa come terzo dal Dott. . Si costituiva il dott. , richiamando ed Controparte_6 CP_6
insistendo in tutte le difese, contestazioni, eccezioni e domande formulare nella comparsa costitutiva e nei verbali del giudizio di primo grado.
Il G.I. rimetteva le parti in termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché per la rinnovazione della CTU essendo il giudizio proseguito, in seguito all'estromissione del Dott. il quale non poteva esercitare il suo diritto di difesa in CP_6
contraddittorio delle parti. Escussi i testi, espletati gli interrogatori formali, depositata relazione del CTU da parte del nuovo tecnico incaricato dott. , la causa veniva Per_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.9.2017, veniva dichiarato il decesso del procuratore della terza chiamata in causa società Controparte_8
avv. e la causa veniva interrotta. Riassunta la causa dagli attori con ricorso, Parte_6
veniva poi disposta la rinnovazione della ctu intanto espletata e depositata dal primo consulente Prof. stante l'assenza delle parti dapprima estromesse e venivano Per_4
ammesse le istanze istruttorie delle parti.
La nuova ctu veniva affidata al Dott. di Messina ed il quesito allargato anche alla Per_3
graduazione delle colpe dei sanitari intervenuti nel corso del ricovero.
Esaurita la fase istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni con rigetto di tutte le ulteriori eccezioni e richieste delle controparti, ma stante la sorte della pregiatissima collega veniva interrotto e poi riassunto una seconda volta su istanza Pt_6
degli attori.
All'udienza del 13/04/2018 la causa veniva introitata a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 6.11.2018, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e nuovamente assunta in decisione all'udienza del 21.11.2018>>.
Con sentenza n. 82 del 2019, emessa il 17 gennaio del 2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Cosenza così statuiva:
Con
<<- accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti, in favore degli istanti, a seguito dell'evento morte di , che liquida in complessive € 2.400.000 interessi legali sul Persona_1 capitale devalutato e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in € 1.142,8 per spese ed € 51.686,80 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- compensa integralmente le spese di lite fra la convenuta ed i terzi chiamati;
- distrae, ai sensi dell'art. 93 cpc, le spese come sopra liquidate in favore degli avv.ti
Giuseppe Spadafora, Francesca Porco e Massimo Spadafora, procuratori antistatari;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di liquidazione del ctu>>.
Il Tribunale accertava, in primo luogo, che gli attori avevano soddisfatto il carico probatorio posto a loro carico, avendo provato il nesso causale tra le condotte dei sanitari e il danno subito dalla neonata.
In particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. rilevava una Per_3
specifica responsabilità nella omessa valutazione dei segni cardiografici indicativi della sofferenza fetale della piccola in atto molte ore prima del parto, con la conseguenza Per_1
che un tale quadro patologico (“encefalopatia neonatale multicistica”) avrebbe dovuto suggerire l'acceleramento del parto. Tali iniziali condizioni avevano condotto, per preponderanza dell'evidenza, alla morte della bambina dopo un circoscritto arco temporale di circa cinque anni e due mesi caratterizzato da patimenti e sofferenze.
Il Tribunale, date le risultanze della consulenza, evidenziava, nel dettaglio, le seguenti circostanze:
a) l'ingresso della paziente avveniva il 16 gennaio del 2001, alle ore 6:30, con immediata sottoposizione a monitoraggio cardiotocografico;
b) dopo diciotto ore di travaglio, alle ore 0:35 del successivo 17 gennaio nasceva la piccola viva ma in arresto respiratorio, con un giro di cordone ombelicale incompleto Per_1
intorno al collo;
c) dopo la recisione del cordone, la neonata continuava a presentare assenza di respiro spontaneo e veniva, quindi, sottoposta a manovre rianimatorie e poi ricoverata presso l'unità operativa pediatrica dell'Ospedale di Castrovillari con diagnosi di asfissia neonatale grave;
d) alle ore 21,10 dello stesso giorno veniva disposto il trasferimento presso L'Unità
Operativa neonatologica di Terapia Intensiva dell' ; Controparte_16 e) terminata l'indagine veniva emessa diagnosi di “asfissia acuta” e “sindrome neurologica post asfittica”.
Il giudice di primo grado osservava ulteriormente che le condizioni generali della piccola erano, da subito e per tutto il tempo del ricovero, definitive e gravissime, tanto che veniva intrapreso un percorso travagliato con diversi e ripetuti ricoveri per l'insorgenza di un quadro di grave insufficienza respiratoria.
Negli anni - proseguiva il giudicante - il quadro patologico rimaneva stabile ed invariato nella sua estrema gravità, sino a concludersi con la morte della bambina, avvenuta il 4 marzo del 2006 per causa iniziale di asfissia neonatale, causa intermedia di “deficit neurologico grave con difficoltà respiratoria” e causa terminale “insufficienza respiratoria”, per come indicato nella scheda di morte.
Ebbene, i tre tracciati realizzati sulla paziente (nella specie, quelli delle ore 12,11, delle
15,19 e delle 19,25) erano patologici e avrebbero dovuto indurre ad accelerare il parto.
Ed, invero, l'evidenza clinica, alla nascita, di gravissima sofferenza del feto era pienamente corrispondente ai tracciati cardiotocografici patologici del pomeriggio e della serata del 16 gennaio1.
Dunque, le responsabilità sanitarie si presentavano con ragionevole grado di certezza, per come accertato dal consulente d'ufficio, poiché una più attenta analisi dei tracciati cardiotocografici avrebbe dovuto indurre i sanitari presenti a far espletare il parto per via laparotomica.
Il comportamento dei sanitari - evidenziava il giudicante - appariva in stretta connessione causale con lo sviluppo e l'evoluzione della patologia anossico/ipossica cerebrale occorsa alla nascitura verosimilmente a causa di un giro incompleto di cordone ombelicale attorno al collo tale da compromettere, per tutta la durata del travaglio, l'afflusso ematico cerebrale. Tale condotta - osservava il Tribunale - risultava aver favorito l'insorgenza di una grave sofferenza encefalica nella nascitura poi evolutasi come “encefalopatia multicistica”, che risultava in connessione diretta con il decesso della piccola Per_1
Cont In forza di tali valutazioni, il giudice di prime cure riteneva l' responsabile in virtù del contratto di spedalità, non soltanto per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che essa aveva instaurato in modo diretto con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario (medico ed infermieristico), non essendo stata fornita la dell'assenza di scarsa diligenza o di imperizia ovvero della non incidenza dell'eventuale inesatto adempimento sulla produzione del danno.
Procedeva poi ad esaminare le posizioni dei terzi chiamati in causa rilevando che, rispetto al dott. , erano condivisibili gli esiti cui era giunto il consulente, ed evidenziava che non CP_6
era emersa una condotta connotata da imprudenza, imperizia ovvero negligenza.
Il Tribunale svolgeva analoghe riflessioni anche rispetto alla posizione del dott. CP_5 considerato che era emerso documentalmente come quest'ultimo non fosse presente al momento dell'effettuazione del terzo tracciato, poiché aveva anticipato l'uscita per motivi sindacali.
Dalla consulenza tecnica - proseguiva il giudicante - era, del resto, emerso che soltanto il comportamento del sanitario in servizio tra l'uscita del dott. e l'arrivo del dott. CP_5
presentava il massimo grado di responsabilità e, quindi, la piena connessione causale CP_6
con il danno occorso alla nascitura2.
Infine, rispetto alla chiamata in causa del terzo dott. , il Tribunale dichiarava la Per_2
stessa inammissibile poiché tardiva, oltreché, in ogni caso, infondata.
Evidenziato quanto appena esposto rispetto alla sussistenza della responsabilità dell' CP_11
richiamati i principi giurisprudenziali in materia di liquidazione del danno non
[...]
patrimoniale, osservava il giudicante, preliminarmente, che le parti avevano agito in giudizio sia iure proprio che iure hereditatis per i danni subiti dalla piccola con la Per_1
conseguenza che l'operazione di personalizzazione doveva riguardare entrambi i danni. Procedeva, quindi, alla liquidazione dei danni.
A) Liquidazione del dannosubito dalla vittima, : Persona_1
il Tribunale osservava che, sin dal momento della sua nascita e per tutto il corso della sua breve vita, la piccola aveva presentato menomazioni che integravano un danno Per_1
biologico permanente in misura del 100%. Perveniva, alla sua liquidazione, tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata al 2018, riconoscendo un valore del punto percentuale pari al 50% a titolo di danno morale, determinato complessivamente nella misura di euro 1.400.000,00.
B) Liquidazione del danno biologico iure proprio subito da e Parte_7
: ON
Sul punto, il giudice di primo grado, richiamati gli accertamenti svolti dal consulente, osservava che “la loro condizione diagnosticata era risalente a periodo antecedente al grave evento subito, per cui essi hanno manifestato segni di sofferenza, certamente aggravatasi per la morte della figlia, per l'intenso grave dolore e per l'alterazione della vita quotidiana e che viene quantificato un pregiudizio del 15% per la madre e del 7% per il genitore”.
Liquidava quindi, iure proprio, in favore di un risarcimento pari ad euro Controparte_1
20.000,00 e, in favore di , un risarcimento pari ad euro 60.000,00. ON
C) Liquidazione del danno da perdita del prossimo congiunto e da grave lesione del rapporto parentale: il Tribunale, in ordine alla posizione di così statuiva: “Per la madre ON
, per il grave trauma derivatole, dalle irreversibili conseguenze per la ON
figlia minore, con reazioni emotive incontrollabili, con indubbio disagio va risarcito il danno nella misura di € 330.000,00 quale danno non patrimoniale da perdita del prossimo congiunto calcolato sulla base di un valore a punto personalizzato e maggiorato dalla particolare gravità della fattispecie”.
In ordine alla posizione di , osservava che: “Per il padre , Controparte_1 Controparte_1
per il grave trauma psicologico patito, con effetti irreversibili e patema d'animo con accertato disagio alla salute, va posto a carico del convenuto il risarcimento di €.
310.000,00 quale danno non patrimoniale da perdita del prossimo congiunto calcolato sulla base di un valore a punto personalizzato e maggiorato dalla particolare gravità della fattispecie”. Infine, rispetto ai germani della vittima, e , veniva liquidato CP_3 Controparte_4
l'importo di € 140.000,00 ciascuno.
Dunque, il capitale complessivamente dovuto a titolo di danno non patrimoniale veniva determinato complessivamente nella misura di euro 2.400.000,00.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_8
chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di parte
[...]
attrice.
L'odierna appellante ha, in primo luogo, rilevato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio poiché fondata su altra consulenza resa in difetto di contraddittorio3, con la conseguenza che la decisione era da considerarsi erronea in punto di accertamento del nesso causale tra le condotte dei medici e il danno subito da
. Persona_1
In particolare, secondo l' l'asserita prova del nesso eziologico era fondata CP_11
sulla originaria consulenza tecnica, le cui risultanze erano state richiamate dalla seconda a firma del medico-legale dott. che, tuttavia, era inutilizzabile in giudizio, poiché non Per_3
era stata redatta nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel procedimento4.
Cont L' ha censurato, altresì, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha erroneamente esaminato la domanda di “rivalsa/regresso/manleva” nei confronti degli operatori sanitari5, escludendo ogni profilo di responsabilità nei loro riguardi.
Sul punto, L'Asp ha dedotto di aver fatto tutto quanto era in suo potere per salvare la vita della piccola mettendo a disposizione la struttura e consentendo alla madre ogni Per_1 accertamento possibile, arrivando all'immediato trasferimento della bambina al più vicino centro di terapia intensiva neonatale, una volta nata, con la conseguenza che la struttura sanitaria, chiamati in causa i terzi responsabili, avrebbe dovuto rimanere indenne o, quanto meno, avrebbe dovuto essere condannata in solido e non in via esclusiva.
Né, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di chiamata in causa del terzo, dott. . Per_2
Infine, l'odierna appellante ha contestato il quantum del risarcimento, deducendo, in ordine alla condizione di salute dei coniugi , che si trattava di patologia Persona_5
depressiva pregressa, rispetto alla quale la patologia della bambina aveva avuto soltanto una mera influenza, non avendone determinato l'insorgenza, con la conseguenza che tale voce di danno non avrebbe dovuto essere liquidata.
In via istruttoria, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ed insisteva nella chiamata in giudizio del terzo, dott. . Per_2
Instaurato il contradditorio, si sono costituiti nel giudizio di appello, , Controparte_1
, e , i quali hanno chiesto, preliminarmente, ON Controparte_4 CP_3 la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si è costituito, altresì, , il quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 345 c.p.c., in virtù dell'introduzione, ad opera dell'appellante, di domande nuove, mai proposte nel primo grado di giudizio e contestando, nel merito, le deduzioni difensive svolte dall' CP_11
Si è, inoltre, costituito che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_6 art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la correttezza delle valutazioni svolte dal Tribunale.
Si costituiva, altresì, in giudizio che - condividendo il Controparte_7 motivo di appello relativo alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ha chiesto di
“accogliere il gravame proposto limitatamente alla pronuncia di responsabilità in capo alla struttura ed ai sanitari convenuti”, con conferma delle restanti statuizioni in ordine alla posizione del CP_5
Si è costituita in giudizio “ (già che ha Controparte_9 Controparte_10
Cont contestato l'appello proposto dall' salvo aderire alle conclusioni in esso compendiate in ordine all'erroneo inserimento, tra le voci di danno, dell'aggravamento della patologia depressiva dei coniugi . Persona_6 Si è, infine, costituita in giudizio la che ha chiesto il Controparte_8
rigetto dell'appello nella parte relativa alle censure svolte circa la posizione dei dott.ri e ritenuti non responsabili dal Tribunale di Cosenza. CP_6 CP_5
Con ordinanza del 26 settembre del 2019, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, entrambe formulate da parte appellante.
All'udienza del 19 novembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni - la causa è stata assegnata a sentenza con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta da , e dallo , per carenza di Controparte_5 Persona_5 CP_6
specificità dei motivi di appello6.
Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili>>.
Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto di appello nel suo complesso, emerge, da parte dell'appellante, l'indicazione della parte di sentenza impugnata, le ragioni di dissenso rispetto all'iter logico-giuridico adottato dal primo giudice, le modifiche richieste e le ragioni per cui andrebbero apportate tali modifiche alla sentenza impugnata.
In particolare, è evidente dal contesto dell'atto che l'appellante lamenta, prima di tutto,
l'erroneità della sentenza impugnata poiché fondata su di una consulenza tecnica affetta da nullità e, quindi, l'erronea valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'accertamento del nesso causale tra le condotte del personale medico dipendente dalla struttura e il danno sofferto da . Persona_1
Si evincono, altresì, le ulteriori doglianze dell'azienda sanitaria in ordine alla statuizione di rigetto dell'azione di rivalsa esercitata nei confronti del e dello nonché alla CP_5 CP_6
quantificazione dei danni.
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta tanto dal che dallo - sia pure, da parte di quest'ultimo, larvatamente8 - ex art. CP_17 CP_6
345 c.p.c., per novità delle domande proposte dall' CP_11
Al contrario di quanto prospettato dagli appellati, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta e dagli ulteriori atti difensivi del primo grado di giudizio, non emerge alcun profilo di novità nelle domande formulate dall'appellante. Cont Invero, nelle conclusioni formulate dall' nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, è compendiata la seguente domanda: “condannare il dott.
ed il Dott. quali sanitari operanti nella Divisione di Controparte_6 Controparte_5
Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Castrovillari all'epoca dei fatti per cui è giudizio, di cui si è chiesta la chiamata in causa, ciascuno in proporzione alle rispettive responsabilità che dovessero accertarsi in giudizio, a sollevare, tenere indenne, rifondere e rivalere l'Ente convenuto concludente di ogni e qualsivoglia onere, spesa o somma cui dovesse risultare obbligato nei confronti degli attori in ordine ai fatti e pretese risarcitorie per cui è giudizio in ipotesi di denegata soccombenza per ravvisata tenutezza risarcitoria, con la conseguenziale condanna degli stessi chiamati in causa a tale titolo e per l'entità corrispondente, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo” (cfr. comparsa del 4 ottobre
2010).
Con 7 Il in particolare, eccepisce la novità della seguente domanda, formulata in appello dall' CP_5
<condannare i dottori e in solido al risarcimento dei danni quali Controparte_5 Controparte_6 responsabili del decesso della piccola Per_1 8 Così lo in comparsa: “Si contesta inoltre che le domande formulate nell'atto di appello sono nuove e CP_6 Con diverse rispetto a quelle della costituzione dell' in primo grado”. Trattasi di domanda del tutto sovrapponile a quella, conte stata per nullità dagli appellati,
Cont con la quale l' nelle conclusioni dell'atto di appello, ha chiesto la condanna del e dello , in solido, per il danno sofferto da . CP_5 CP_6 Persona_1
2. Passando ad esaminare il merito, deve premettersi che, con articolato motivo di gravame,
l' eccepisce, preliminarmente, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio CP_11
espletata nel corso del primo grado di giudizio, giacché “riprende la prima consulenza tecnica, inutilizzabile nel caso di specie per non essere stata redatta nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel procedimento”.
Ne sarebbe discesa, secondo la prospettazione dall'appellante, l'erronea statuizione di riconoscimento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno occorso a Per_1
[...]
Il motivo è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non è ravvisabile il vizio invocato da parte appellante in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Per_3
Invero, al contrario di quanto dedotto dall' , dalla relazione peritale rileva Parte_1
come il consulente tecnico d'ufficio non abbia pedissequamente fondato i suoi accertamenti sulle valutazioni svolte dal consulente precedentemente nominato (prof. . Per_7
È, piuttosto, emerso che il c.t.u., dott. ha svolto proprie ed autonome valutazioni sul Per_3
caso sottopostogli, procedendo ad un riesame della documentazione medica e giungendo alle conclusioni - di seguito riportate - attraverso un procedimento tecnico e logico del tutto indipendente da quello svolto dal precedente consulente.
Infatti, gli accertamenti svolti dal sono stati oggetto di un mero richiamo da parte Per_7
del c.t.u. richiamo volto semplicemente ad evidenziare l'esame di ogni elemento Per_8
documentale disponibile, ma non anche significativo dell'avvalimento, da parte del consulente, delle conclusioni del suo predecessore.
In quest'ottica, il raggiungimento di analoghe conclusioni negli accertamenti scientifici svolti da entrambi i consulenti non può condurre ad integrare il vizio invocato dagli appellanti, avendo il secondo consulente seguito un iter del tutto autonomo e distinto. Invero, nel capitolo di consulenza dedicato alle “conclusioni”, il c.t.u. fornisce risposta ai quesiti posti dal Giudicante, rilevando la sussistenza di profili di colpa professionale in capo ai sanitari dipendenti dall'azienda sanitaria, esclusivamente sulla base della
“documentazione sanitaria” acquisita e dei “tracciati cardiotocrafici cui venne sottoposta la
”, non certo sulla base della precedente consulenza, inutilizzabile. CP_2
Accertata la piena validità della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. ritiene Per_3
il Collegio di condividere la statuizione del Tribunale in merito all'accertamento del nesso causale tra la condotta del personale sanitario - non diligente ed imperita - e il danno occorso a . Parte_9
Sotto tale aspetto, non appare superfluo delineare il quadro dei principi forniti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di spedalità, cui è riconducibile la fattispecie concreta in esame.
Secondo quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio, “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.” (cfr.
Cass. civ. n. 29001 del 2021).
Si tratta di un contratto atipico, c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228 c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale
a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così, tra le ultime, Cass.,
29.3.2022, n. 10050).
Discende che l'onere della prova non è quello regolato dalla responsabilità aquiliana, ma quello della responsabilità contrattuale e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
è così distribuito: a) “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari”;
b) “ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ. n. 28989 del 2019; in senso conforme anche Cass. Civ.
n. 26700 del 2018).
Ebbene, dalle evidenze probatorie emerse nel corso del giudizio e, in specie, dall'esame della consulenza tecnica, rileva la derivazione causale tra il fatto della struttura, attraverso il personale medico di cui si è avvalsa, e l'insorgenza della patologia ai danni della paziente,
, patologia il cui decorso ha condotto alla morte della bambina a soli cinque Persona_1
anni.
Tali considerazioni emergono chiaramente dalla consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si legge che:
1) <In relazione alla tipologia di patologia sofferta dalla neonata, è da rilevare che i referti iconografici presenti in atto permettono, con ragionevole grado di certezza, di ritenere che la patologia asfittica occorsa alla nascitura si sia verificata in epoca preparto
e con estrema intensità, andando ad interessare l'intero emisfero destro, dapprima in sede corticale e successivamente interessando l'intero organo assumendo aspetto concamerale/cistico>>;
2) <<bisogna richiamare come la partoriente sia stata sottoposta a diversi tracciati cardiotoconografici di cui il primo alle del che per s sebbene non francamente patologico sua ridotta variabilit fcf cardiaca fetale avrebbe dovuto essere ritenuto tranquillizzante inducendo i sanitari ad un pi frequente continuo monitoraggio. analoghe considerazioni vanno altres espresse ii tracciato caratterizzato da e uno spike decelerativo>>;
3) <<ben diverso invece quanto emerge dalla lettura del>III tracciato (delle 12:23), in cui oltre alla ridotta variabilità di frequenza sono presenti numerosi eventi decelerativi che risultano tardivi rispetto alle contrazioni uterine e non seguiti da tachicardia compensatoria;
tale condizione, in uno con i precedenti tracciati “non rassicuranti”, non avrebbe dovuto lasciare dubbi nei sanitari nel considerare la presenza di sofferenza fetale e procedere alla esecuzione del taglio cesareo”;
4) <<analogamente ed ulteriormente l dei sanitari intervenuti appare ancora pi censurabile alla presenza di ulteriori due tracciati cardiotografici alle e anch con evidenza ridotta variabilit segnale eventi decelerativi non sincroni le contrazioni uterine che seguivano gi rassicuranti primi o francamente patologici terzo>>;
5) <<analogamente ed ulteriormente l dei sanitari intervenuti appare ancora pi censurabile alla presenza di ulteriori due tracciati cardiotografici alle e anch con evidenza ridotta variabilit segnale eventi decelerativi non sincroni le contrazioni uterine che seguivano gi rassicuranti primi o francamente patologici terzo>>;
6) <<(…) appare condivisibile ragionare sul fatto che quantomeno dopo il terzo tracciato
(quello delle 12,23) sarebbe stato necessario intervenire con taglio cesareo, posto che non è possibile stabilire, se non in via del tutto aleatorio, se un ulteriore ovvero maggior ovvero ancora continuo monitoraggio durante la mattina del 16 gennaio 2001 avrebbe indicato la persistenza della sofferenza fetale (a tal fine si ricorda come sebbene la neonata fosse in sofferenza ipossica da non meno di 13/14 ore il tracciato delle 23,25 non presentò caratteri chiaramente patologici).
(…) una più attenta analisi dei tracciati cardiotografici avrebbe dovuto indurre i sanitari presenti a far espletare il parto per via laparotomica quantomeno al termine del III tracciato>>;
7) <<riferendo adesso sulla patologia sofferta dalla piccola possibile ritenere per_1>
che la patologia encefalica occorsa, con le sue naturali e prevedibili conseguenze e complicanze, sia anche la causa del suo decesso, così come anche confermato nella scheda
ISTAT citata nella documentazione esaminata>>.
Operati tali accertamenti, il consulente ha ritenuto, quindi, sussistenti profili di “colpa professionale in capo ai sanitari che ebbero in cura la gestante sin dall'esecuzione del primo tracciato cardiotocrafico;
tale comportamento censurabile appare in stretta connessione causale con lo sviluppo e l'evoluzione della patologia anossico/ipossica cerebrale occorsa alla nascitura, verosimilmente a causa di un giro “incompleto” di cordone ombelicale attorno al collo tale da compromettere (per tutta la durata del lungo travaglio) l'afflusso ematico cerebrale”, in quanto tale comportamento ha “favorito
l'insorgenza di una grave sofferenza encefalica nella nascitura, poi evolutasi come encefalopatia multicistica, che risulta in connessione diretta con il decesso della piccola
”. Per_1
Gli svolti rilievi consentono di ascrivere la causa della patologia della piccola alla Per_1
non diligente condotta del medico che, inserito nell'ambito della struttura sanitaria, non ha proceduto all'immediato parto cesareo a seguito dell'effettuazione del terzo tracciato qualificato, dal ctu, “francamente patologico”
Alcun rilievo può, quindi, essere attribuito alle doglianze svolte, sul punto, dall' CP_11
che si è limitata - peraltro, su di un piano meramente argomentativo - ad affermare
[...]
di aver fatto quanto in suo potere per offrire cure alla gestante e alla neonata, senza, tuttavia, fornire prova che l'inesatto adempimento era stato generato da autonome circostanze, eccezionali ed imprevedibili.
Sfornito di fondamento logico-giuridico è il motivo di appello per mezzo del quale l' CP_11
censura la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la
[...]
domanda di rivalsa proposta nei confronti dei dott.ri e ed escluso profili di CP_5 CP_6
responsabilità esclusiva a loro carico.
Sul punto, occorre svolgere talune riflessioni preliminari, esaminando distintamente le posizioni dei due sanitari
Sulla base degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio è, innanzitutto, emerso che:
a) la partoriente è stata sottoposta a diversi tracciati cardiotocografici, di cui il primo alle
6,39; tracciato definito “non francamente patologico, per la sua ridotta variabilità di FCF
(frequenza cardiaca fetale)” sebbene non tranquillizzante, tale per cui avrebbe dovuto indurre “i sanitari ad un più frequente (se non continuo) monitoraggio. Analoghe considerazioni vanno altresì espresso per il II tracciato, caratterizzato da ridotta variabilità
e da uno spike decelerativo”;
b) il tracciato “francamente patologico” è stato individuato in quello effettuato alle 12,23, in cui rilevava, in modo evidente, la sofferenza fetale, tanto che avrebbe dovuto suggerire i sanitari a procedere, nell'immediato, ad un parto cesareo;
c) quantomeno dopo il terzo tracciato, sarebbe stato dunque necessario intervenire con il taglio cesareo, anche perché “non è possibile stabilire, se non in via del tutto aleatoria, se un ulteriore ovvero maggior ovvero continuo monitoraggio durante la mattina del 16.1.2001 avrebbe indicato la persistenza di sofferenza fetale”, posto che la neonata, nell'ultimo tracciato delle 23,25 non presentava caratteri patologici.
Tali circostanze devono essere poste a confronto rispetto alla posizione di CP_5
che, pur dovendo coprire il turno del 16 gennaio 2001 dalle ore 8,50 alle ore
[...]
14,00, aveva tuttavia concluso il turno di lavoro anticipatamente, su autorizzazione, per motivi sindacali, intorno alle 11,30.
Il dunque, al momento del terzo tracciato - quello ritenuto altamente patologico - CP_5
non era presente in reparto.
Né può ravvisarsi un suo profilo di responsabilità in ordine al mancato continuo monitoraggio della paziente che, secondo il consulente, era suggerito dai tracciati precedenti al terzo, giacché, come precisato dallo stesso consulente, si tratta di attività che - anche ove effettivamente eseguita - non avrebbe consentito di rilevare, con ragionevole probabilità, sofferenza fetale e, quindi, indurre ad un parto cesareo prima del terzo tracciato. Soltanto quest'ultimo tracciato, infatti, è stato qualificato “francamente patologico”, tale per cui il sanitario, una volta avvedutosene, avrebbe dovuto immediatamente procedere ad un parto cesareo.
Del resto, il consulente tecnico d'ufficio precisa ulteriormente che, sebbene la condotta del
“è da ritenersi censurabile per non aver lasciato alcuna consegna al sanitario CP_5 che lo seguì sul riscontro di due tracciati cardiotocografici non rassicuranti”, ciononostante
“il comportamento del sanitario in servizio tra l'uscita del dott. e l'arrivo del CP_5
dott. presenta il massimo grado di responsabilità (nonché la piena connessione CP_6
causale con il danno occorso alla nascitura) in presenza di un tracciato (quello delle 12,23) francamente patologico, che seguiva due tracciati non rassicuranti e che venne seguito da altrettanti tracciati certamente non fisiologici”.
Non può, quindi, ravvisarsi un profilo di responsabilità a carico del nella CP_5
derivazione causale del danno occorso alla piccola dovendosi ritenere, piuttosto, Per_1
causalmente rilevante il solo contributo fornito dal sanitario presente al momento del terzo tracciato.
Analoghe riflessioni devono svolgersi anche rispetto alla posizione dello , ultimo CP_6
medico della filiera occupatosi della partoriente, considerato che, per come rilevato dal consulente tecnico - sebbene non possa “ritenersi del tutto esente da critiche posto che avrebbe potuto, una volta entrato in servizio, valutare i tracciati cardiotocofragici già espletati dalla gestante e, magari con maggiore capacità tecnica rispetto al collega che lo aveva preceduto, propendere senza ulteriore ritardo all'espletamento del parto” - “molto probabilmente l'eventuale anticipazione del parto di qualche ora non avrebbe modificato la condizione neurologica della nascitura, già compromessa da una lunga condizione di ipossia”.
Non può, pertanto, al di là di ogni ragionevole dubbio, ascriversi alcun contributo causale allo nella causazione del danno. CP_6
Contr Infine, con l'ultimo motivo di appello l' censura la sentenza di primo grado sotto il profilo del quantum liquidato, contestato - per come si evince dal corpo del motivo - rispetto alla voce relativa al riconoscimento dell'aggravamento della patologia depressiva di e a causa del danno sofferto dalla figlia ON Persona_10 Per_1
Il motivo è infondato e deve pertanto essere disatteso.
Invero, i rilievi del consulente sul punto hanno costituito oggetto di specifico accertamento medico-legale ed appaiono, per preponderanza dell'evidenza, verosimili se confrontati con la drammatica vicenda affrontata dai coniugi dalla nascita della bambina sino alla sua morte.
Si deduce, infatti, agevolmente dalla consulenza che gli anni vissuti da sino alla Per_1
sua morte, sono stati caratterizzati da costante visite mediche e controlli10 che, non possono certamente non aver inciso, aggravandola, su di una patologia, come quella depressiva, connotata da grave turbamento psicologico ed emotivo.
Con riguardo alla , infatti, il consulente ha accertato che: “in relazione alla CP_2
quantificazione del pregiudizio psichico occorso ai genitori deve rilevarsi come in atti, per quanto attiene , risulti documentazione relativa a plurimi controlli presso ON
il centro di salute mentale di Roggiano Gravina con diagnosi di sindrome depressiva ansiosa. Dall'analisi del predetto documento può pacificamente rilevarsi come la paziente fosse affetta dalla predetta patologia anche precedentemente ai fatti per cui qui è causa, sebbene sia analogamente riportato come la , nel dicembre 2006, si affidò CP_2
nuovamente al predetto Csm dopo un periodo di relativo benessere e dopo il decesso della figlia;
Con ciò appare condivisibile analogamente a chi ha preceduto lo scrivente, ritenere che la storia in esame, nonché le sofferenze le difficoltà connesse alla nascita, alla crescita
e al decesso della piccola abbia svolto un ruolo concausale o come aggravamento Per_1
nel determinismo della patologia depressiva sofferta dalla IN virgola che può essere indicata in misura oscillante intorno al 15%”.
Analoghi accertamenti sono stati svolti anche con riguardo al , rispetto al quale il Per_1 consulente ha osservato che: “il paziente può visitato per la prima volta presso il CSM di
Roggiano gravina il 27 maggio 2005, epoca in cui veniva diagnosticata una sindrome ansioso depressiva di relativamente recente insorgenza che venne attribuita ad una patologia linfatica, all'ipocrisia bilaterale alla condizione normativa della figlia punto la sintomatologia ebbe una sorta di aggravamento relazione al decesso della bambina con successivo miglioramento in assenza di terapia specifica pur in presenza di polarizzazione ideativa su problematiche fisiche e di salute. Pertanto, anche nel caso in esame quanto occorso la piccola appare aver svolto ruolo concausale efficiente nel determinismo Per_1
della condizione ansioso-depressiva documentata. Non può comunque negarsi che la patologia della bambina, la sua evoluzione il successivo decesso abbiano avuto un ruolo nel determinismo della condizione patologica su offerta dal , che appare condivisibile e Per_1
stimare quale danno biologico in misura del 7%”.
Alla luce di tale quadro, del tutto sfornite di fondamento appaiono, pertanto, le deduzioni dell'odierna appellante, appuntante essenzialmente sulla mancata sottoposizione a visita da parte del ctu dei coniugi . Persona_5
3. Quanto, infine, alla doglianza concernente la ritenuta inammissibilità della chiamata in causa del terzo, dott. è sufficiente rilevare che secondo la giurisprudenza di Per_11
legittimità < La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione>> (cfr. Cass. n. 7406/2014).
Del tutto esattamente dunque la Corte ha, con ordinanza del 19.9.2019, ritenuto inammissibile l'istanza di chiamata in causa di terzo riproposta dall'appellante nel presente grado di giudizio. Dagli svolti rilievi consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell
[...]
e devono essere liquidate in favore degli appellati , Parte_1 Controparte_1
, e , con distrazione, avuto riguardo ai ON CP_3 Controparte_4
parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in euro 41.993,80 per compensi professionali (scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con aumento ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge, ed in euro 22.102,00 ciascuno in favore di , Controparte_5 [...]
, e CP_6 Controparte_9 Controparte_7 [...]
Parte_2
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 ON CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e in persona dei Controparte_7 Parte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
82 del 2019 del 17 gennaio del 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del grado, come liquidate in motivazione, nei confronti di , e , con Controparte_1 ON CP_3 Controparte_4
distrazione ex art. 93 c.p.c. , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e in persona dei
[...] Controparte_7 Parte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 16.4.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di primo grado richiamava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui il c.t.u. così evidenziava: <Bisogna richiamare come la partoriente sia stata sottoposta a diversi tracciati cardiotocografici, di cui il primo alle 06.39 del 16.01.2001, che di per sé, sebbene non francamente patologico, per la sua ridotta variabilità di frequenza cardiaca fetale sarebbe dovuto essere ritenuto “non tranquillizzante”, inducendo i sanitari ad un più frequente (se non continuo) monitoraggio. Analoghe considerazioni vanno altresì espresse per il II tracciato, caratterizzato da ridotta variabilità e da uno spike decelerativo”, concludendo “In relazione alla genesi del danno encefalico occorso alla piccola Per_1
ha contribuito, sostanzialmente, una eccessiva leggerezza da parte dei ginecologi che ebbero in
[...] cura la partoriente dal primo tracciato cardiotocografico fino all'espletamento del parto, ON con maggiore gravità tra il terzo (eseguito alle 12:23 ed evidentemente patologico) e il quarto (19:26), ciò in relazione alla mancata esecuzione di parto cesareo dopo il terzo tracciato cardiotocografico e – in senso più generale – per un carente esame dei tracciati eseguiti nei turni di lavoro precedenti l'attività di ogni singolo ginecologo>>. 2 Così in sentenza rispetto alla posizione del dott. “Il dott. non fece – e non avrebbe CP_5 CP_5 potuto fare essendo uscito per riunione sindacale alle ore 11.30 – il terzo tracciato cardiotocografico,
(quello delle 12.23) in esito al quale il c.t.u. ha affermato che sarebbe stato necessario intervenire col parto cesareo”; “Il dott. uscì al secondo tracciato cardiotocografico, e secondo il c.t.u. “non è CP_5 possibile stabilire, se non in via del tutto aleatoria, se un ulteriore ovvero maggior ovvero continuo monitoraggio durante la mattina del 16.01.2001 avrebbe indicato la persistenza della sofferenza fetale”;
“La condotta del sanitario che è succeduto al si pone come condotta interruttiva del nesso di CP_5 causalità ex art. 41 cpc in quanto da sola causa efficiente e determinante in via esclusiva l'evento”. 3 Così a pag. 20 dell'atto di appello: “Si chiede, in particolare, la modifica dei capi impugnati in favore una pronuncia di rigetto della spiegata domanda di risarcimento danni, poiché l'asserita prova del nesso eziologico per come descritto in sentenza riprende la prima consulenza tecnica, inutilizzabile nel caso di specie per non essere stata redatta nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel procedimento”. 4 Così a pag. 21 dell'atto di appello: “Il punto centrale della fattispecie, contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, sta proprio nell'utilizzabilità della prima consulenza tecnica, che entra a far parte della decisione poiché posta alla base delle risultanze peritali del secondo CTU. Ebbene, per espressa ammissione del Per_ secondo CTU nominato, Dr. le proprie risultanze si rifanno a quelle del primo consulente, e vengono prese in considerazione copiose parti della prima consulenza che, di fatto non potevano essere utilizzate, determinando, pertanto la nullità e/o inutilizzabilità anche della CTU redatta dal secondo consulente, cui il Giudice fa espresso riferimento”. 5 Così a pag. 23 dell'atto di appello: “La sentenza gravata non si sottrae al vaglio di censure neppure nella Con parte della motivazione in cui il Tribunale di Cosenza ritiene di non dover considerare la domanda dell' di rivalsa o regresso nei confronti degli operatori sanitari responsabili dei fatti di causa e delle rispettive compagnie di assicurazione per avere gli attori chiesto la condanna della sola struttura sanitaria”. 6 Così il l'appellante “non provvede alla formulazione di alcuna censura specifica alla sentenza di CP_5 primo grado, limitandosi - quanto meno con riguardo alla posizione del a delle mere e generiche CP_5 enunciazioni”. I contestano l'assenza di un “progetto alternativo di sentenza” da parte Persona_5 dell'appellante. Lo , a sua volta, ritiene che l'appellante non avrebbe “sollevato censure in ordine alla CP_6 ricostruzione dei fatti, a prove che intendono trascurate o malamente valutate”. 9 Così si legge nella consulenza tecnica d'ufficio: “Lo scrivente ha inoltre esaminato la relazione di consulenza tecnica medico-legale espletata nel procedimento penale n. 1257/2001 eseguito per il caso in esame, nonché la precedente relazione di consulenza tecnico medico-legale espletata nel procedimento civile in oggetto dal Prof. ”. Persona_9 10 Così si evince dalla consulenza: “le condizioni generali della piccola furono da subito, per tutto il periodo del ricovero, definitive gravissime. La piccola paziente veniva quindi dimessa il 21 febbraio per poi essere ricoverata il 28 febbraio successivo presso L'U.O. di Pediatria dell' Controparte_16 (presentando idrocefalo con notevole dilatazione del sistema ventricolare sopratentoriale in encefalopatia multicistica) per essere sottoposta a intervento chirurgico di decompressione ventricolare con derivazione ventricolo-peritoneale. Negli anni il quadro patologico rimase ed invariato nella estrema gravità. Il 4 marzo 2006, all'età di 5 anni e due mesi, la piccola decedette”. Per_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 419/2019 RGAC, vertente:
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in al viale degli Alimena n. 8, elettivamente domiciliata in Pt_1
Catanzaro, Via Pio X n. 63, presso lo studio dell'avv. Bruno Doria, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Raia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 ON C.F._2
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via XX Settembre n. 63, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Spadafora che li rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Francesca Porco e
Massimo Spadafora, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellati
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Controparte_5 C.F._5
via Bambinello Gesù n. 21, presso lo studio dell'avv. Filomena Berardi, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi, giusta in procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato , (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 C.F._6 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Pasquale Vaccaro, rappresentato e difeso dall'avv. Cristofaro
Salerno, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio;
Appellato
con sede legale in Bologna, via Stalingrado, n. 45, in Controparte_7
persona del rappresentante legale pro tempore elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
Madonna dei Cieli 40, presso lo studio dell'avv. Fabio Alviggi, rappresentata e difesa dall'avv. Geronimo La Russa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
con sede in Torino, via Corte d'Appello, n. 11, in Controparte_8
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
De Gasperi n. 11, presso lo studio dell'avv. Augusto Severino, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Spanò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellata
(già , con sede a Milano, viale Certosa, n. Controparte_9 Controparte_10
222, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, via Madonna dei Cieli n.6, presso lo studio dell'avv. Nicola Montoro, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “In via Preliminare e per i motivi suesposti sospendere l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione della Sentenza gravata;
nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado rigettare la domanda attorea;
in via subordinata condannare i Dottori e in Controparte_5 Controparte_6 solido al risarcimento dei danni quali responsabili del decesso della piccola in via Per_1
ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di condanna dell' condannare CP_11
i Dottori e a tenere la stessa indenne dalle somme Controparte_5 Controparte_6
eventualmente versate alle parti attrici. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria chiede rinnovarsi la CTU per i motivi esposti ed autorizzare la chiamata in giudizio del Dr. . Salvis iuribus”. Persona_2
PER , , , Controparte_1 ON CP_3 CP_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, rigettata la richiesta di inibitoria per quanto dedotto e rigettate le richieste istruttorie e di chiamata in causa del terzo siccome inammissibili così giudicare: in via principale: dichiarare inammissibile, e comunque, infondato, l'appello proposto dalla
; confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata;
Parte_1
respingere, in ogni caso, qualsiasi altra pretesa per qualche verso avanzata dall'
[...]
, perché, essa pure, inammissibile, nuova ovvero infondata. Con Parte_1
vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei difensori”.
PER “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, per le Controparte_5 motivazioni di cui in narrativa, preliminarmente, previa fissazione dell'udienza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare con ordinanza l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso appello nei confronti del dott. subordinatamente, dichiarare in sentenza CP_5
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello nei confronti del dott. avendo CP_5
l'appellante proposto domande nuove ed eccezioni nuove;
subordinatamente, dichiarare in sentenza l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto nei confronti del dott. per le ragioni di cui in narrativa;
più subordinatamente, disattesa ogni contraria CP_5
istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo rigettare l'avverso appello nei confronti del dott. perché oltremodo infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare CP_5
l'appellata sentenza. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte d'Appello dovesse accogliere l'appello avversario, accertare l'apporto causale che il dott. ha avuto nell'eziologia dell'evento e, per l'effetto, limitare percentualmente CP_5
la responsabilità di quest'ultimo, contenendo il risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo; il tutto con condanna degli altri appellati e/o chiamati in causa a tenere indenne il dott. da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa a titolo Controparte_5 risarcitorio od anche a titolo di spese di giustizia derivante dal giudizio, per la parte eccedente la quota percentuale di responsabilità ascritta a quest'ultimo; in ogni caso, Contr nell'ipotesi di accoglimento della domanda di rivalsa dell' nei confronti del dott.
condannare Controparte_5 Controparte_12
corrente in Bologna in persona del suo legale rappresentante (già
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_13
pro tempore) e (già ), corrente in Controparte_14 Controparte_15
Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rivalere/garantire/manlevare il dott. da Castrovillari, da ogni conseguenza patrimoniale negativa, Controparte_5
anche in ordine alle spese, che dovesse derivare ad esso dott. dal Controparte_5
giudizio de quo e dall'emananda sentenza. Il tutto, in ogni caso, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze, ed IVA come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
PER “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa Controparte_6
ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione e produzione, 1. in via preliminare, dichiarare la nullità, l'improponibilità, l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per i motivi da questa difesa dedotti e sollevati.
2. Nel merito, in via CP_11
principale, rigettare l'appello proposto dall' e per l'effetto confermare la CP_11
sentenza n. 82/2019 del Tribunale Ordinario di Cosenza.
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello e, conseguentemente, della domanda della convenuta ora appellante, formulata in via CP_11
subordinata, previo accertamento di copertura assicurativa a primo rischio da parte della società assicuratrice del Dott. , condannare la CP_6 Parte_2
terzo responsabile civile chiamato in causa, a sollevare,
[...]
tenere indenne, rifondere e rivalere il convenuto Dott. di ogni qualsivoglia Controparte_6
onere, spesa o somma di cui dovesse risultare obbligato a corrispondere nei confronti degli attori e dell' in ordine ai fatti e pretese risarcitorie per cui è giudizio in CP_11
ipotesi di denegata soccombenza per ravvisata tenutezza risarcitoria, con consequenziale condanna della stessa società di assicurazioni chiamata in causa a tale titolo e per l'entità corrispondente, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo e nei limiti del massimale assicurato, anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese e competenze legali.” PER “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_7
contrariis rejectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: I) accogliere il gravame proposto limitatamente alla pronuncia di responsabilità in capo alla struttura ed ai sanitari convenuti;
II) con riferimento alla domanda di rivalsa/regresso/manleva nei confronti dei medici coinvolti: confermare, per i motivi esposti in narrativa, le statuizioni della sentenza n. 82/2019 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 17 gennaio 2019 e, per l'effetto, respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dall confermando sul punto la pronuncia impugnata;
CP_11
III) con riferimento alla esclusione di responsabilità del dott. confermare, per i CP_5
motivi esposti in narrativa, le statuizioni della sentenza n. 82/2019 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 17 gennaio 2019 e, per l'effetto, respingere, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall' confermando sul punto la pronuncia CP_11
impugnata IV. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
PER “Chiede che l'Ecc.ma Corte Controparte_8
d'Appello adita, contrariis reiectis, previa declaratoria di passaggio in giudicato dei capi della sentenza non espressamente impugnati, Voglia:
1. rigettare l'appello, quanto meno nella parte in cui è stata chiesta la condanna del Dott. al risarcimento, in Controparte_6
solido con il dott. di tutti i danni liquidati in favore dei sigg.ri Controparte_5 Parte_3
, dovendo escludersi la responsabilità professionale del Dott. per i fatti di
[...] CP_6 causa;
conseguentemente rigettare l'appello proposto anche nei confronti della
[...]
e confermare, sul punto, le statuizioni della sentenza di primo Controparte_8
grado;
2. In via gradata, nell'ipotesi in cui l'appello fosse, anche solo parzialmente, accolto nel caso in cui il Dott. riproponesse la domanda di garanzia e questa fosse Controparte_6
ritenuta operante, liquidare il danno nella giusta reale misura, in proporzione al grado di colpa che sarà accertato in capo all e dai medici chiamati in causa, ferma la CP_11
tenutezza della nei limiti contrattuali esposti in Controparte_8
narrativa (garanzia secondo rischio, massimale per sinistro e per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali, comprensivo di capitale, interessi e spese, rischio limitato la quota di responsabilità dell'assicurato, esclusione della tutela legale);
3. poiché lo stesso rischio risulta coperto da più assicuratori, ferma l'operatività della garanzia prestata dalla a secondo rischio e secondo e solo per l'eccedenza, fare giusta applicazione CP_8 dell'articolo 1910 c.c.; 4. Sempre col favore delle spese e delle competenze, con IVA, CPA
e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
PER (GIÀ “chiede PIACCIA Controparte_9 Controparte_10
Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectiis, - rigettare i motivi di impugnazione sub 1,
2 e 3 siccome erronei ed infondati per i motivi esposti in narrativa;
- adottare le statuizioni che riterrà di giustizia con riguardo al motivo di impugnazione sub 4; - in subordine, per la denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame sub 2 e 3 e di rituale riproposizione della domanda di garanzia spiegata dal dott. nei confronti della CP_5
deducente Compagnia, dire comunque tenuta esclusivamente l in relazione CP_11
a quanto dedotto in narrativa in funzione del rapporto di lavoro intercorrente con il Dott.
con l'adozione delle conseguenti statuizioni;
- in via di ulteriore Controparte_5
subordine, graduare le colpe dei sanitari e dire tenuta la nei limiti Controparte_9
della quota di danno ascrivibile al proprio assicurato (dott. e nei limiti Controparte_5 del massimale di polizza (€ 516.000,00), tenuto conto delle franchigie e degli scoperti contrattualmente pattuiti, ripartendo l'indennizzo fra le assicurazioni convenute ai sensi dell'art. 1910 c.c.- Con vittoria di spese e di compensi”.
RILEVATO IN FATTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< e , in Controparte_1 ON
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori e CP_3 CP_4
, e tutti nella qualità di eredi di , convenivano avanti al Tribunale
[...] Persona_1
di Cosenza l' per sentire accertare e dichiarare Parte_1
l'avvenuto perfezionamento di un contratto c.d. di spedalità o di prestazione sanitaria tra l'attrice e l'originaria di Castrovillari;
accertare e dichiarare la ON Pt_4 responsabilità dell' incorporante l' di Castrovillari, per il CP_11 Pt_4
comportamento dei sanitari tutti che a vario titolo agirono nella fattispecie, con condotte inadempienti delle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità e condannarla a risarcire i danni derivati alle parti attrici, accertato e dichiarato che alla neonata Persona_1
furono causate a seguito del colpevole inadempimento, per negligenza, incuria ed imperizia dai sanitari dipendenti dell'ex di Castrovillari, lesioni encefaliche irreversibili, che Pt_4
dopo anni avrebbero determinato la morte;
per l'effetto condannare l' in CP_11 p.l.r.p.t. al risarcimento dei danni cagionati dalle condotte dei medici, in favore del sig.
e della Sig.ra in proprio e nella qualità di esercenti la Controparte_1 Parte_5
potestà genitoriale sui figli minori e germani della piccola e Per_1 CP_3 CP_4
, computati nella somma di € 2.872.565, oltre alla quantificazione delle altre voci
[...]
di danno da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero alla somma maggiore o minore che il Tribunale dovesse quantificare a seguito di c.t.u. ovvero secondo equità ex art. 1226 c.c.; il tutto con il favore delle spese di lite, oltre competenze ed accessori.
Con comparsa del 04/010/2010, si costituiva l' chiedendo, tra l'altro, di CP_11
essere autorizzata a chiamare in causa il dott. ed il Dott. Controparte_6 [...]
CP_5
Si costituiva il Dott. chiedendo, tra l'altro, di essere autorizzato alla chiamata del CP_6
terzo in causa sua assicuratrice per la responsabilità Parte_2
civile.
Si costituivano ritualmente tutti le terze società assicuratrici citate.
Sollevata dalle parti eccezione di difetto di giurisdizione, il Tribunale di Cosenza faceva precisare le conclusioni e scaduti i termini per il deposito delle memorie di repliche depositava sentenza n° 1787/13.
La sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1787/13, emessa nel procedimento n° 2497/10
RGAC, veniva impugnata con atto d'appello, avanti alla Corte d'Appello di Catanzaro, sezione Terza Civile, dall CP_11
Si costituiva, con propria comparsa, l'appellato dott. , La Corte, fatte Controparte_6
precisare le conclusioni e concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, all'esito, in data 13/03/2015, depositava sentenza n° 364 con la quale la Corte d'Appello di
Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' , con atto notificato il 28/11/2013, avverso la Sentenza Parte_1
del Tribunale di Cosenza n. 1787/13, resa in data 4-07 ottobre 2013, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza, rimanda le parti innanzi al
Tribunale di Cosenza, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza;
spese compensate tra le parti.
Con comparsa di riassunzione ex art. 353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. l' CP_11
riassumeva il Giudizio avanti il Tribunale ordinario di Cosenza, citando nuovamente il Dott. , già estromesso dal Giudice di prime cure con la citata sentenza, poi Controparte_6
appellata, per l'udienza del 20/10/2015; veniva citata, allo stesso tempo, sempre dall' CP_11
anche la originariamente chiamata in
[...] Parte_2
causa come terzo dal Dott. . Si costituiva il dott. , richiamando ed Controparte_6 CP_6
insistendo in tutte le difese, contestazioni, eccezioni e domande formulare nella comparsa costitutiva e nei verbali del giudizio di primo grado.
Il G.I. rimetteva le parti in termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché per la rinnovazione della CTU essendo il giudizio proseguito, in seguito all'estromissione del Dott. il quale non poteva esercitare il suo diritto di difesa in CP_6
contraddittorio delle parti. Escussi i testi, espletati gli interrogatori formali, depositata relazione del CTU da parte del nuovo tecnico incaricato dott. , la causa veniva Per_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.9.2017, veniva dichiarato il decesso del procuratore della terza chiamata in causa società Controparte_8
avv. e la causa veniva interrotta. Riassunta la causa dagli attori con ricorso, Parte_6
veniva poi disposta la rinnovazione della ctu intanto espletata e depositata dal primo consulente Prof. stante l'assenza delle parti dapprima estromesse e venivano Per_4
ammesse le istanze istruttorie delle parti.
La nuova ctu veniva affidata al Dott. di Messina ed il quesito allargato anche alla Per_3
graduazione delle colpe dei sanitari intervenuti nel corso del ricovero.
Esaurita la fase istruttoria, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni con rigetto di tutte le ulteriori eccezioni e richieste delle controparti, ma stante la sorte della pregiatissima collega veniva interrotto e poi riassunto una seconda volta su istanza Pt_6
degli attori.
All'udienza del 13/04/2018 la causa veniva introitata a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 6.11.2018, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e nuovamente assunta in decisione all'udienza del 21.11.2018>>.
Con sentenza n. 82 del 2019, emessa il 17 gennaio del 2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Cosenza così statuiva:
Con
<<- accoglie la domanda, e per l'effetto, condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti, in favore degli istanti, a seguito dell'evento morte di , che liquida in complessive € 2.400.000 interessi legali sul Persona_1 capitale devalutato e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in € 1.142,8 per spese ed € 51.686,80 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- compensa integralmente le spese di lite fra la convenuta ed i terzi chiamati;
- distrae, ai sensi dell'art. 93 cpc, le spese come sopra liquidate in favore degli avv.ti
Giuseppe Spadafora, Francesca Porco e Massimo Spadafora, procuratori antistatari;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di liquidazione del ctu>>.
Il Tribunale accertava, in primo luogo, che gli attori avevano soddisfatto il carico probatorio posto a loro carico, avendo provato il nesso causale tra le condotte dei sanitari e il danno subito dalla neonata.
In particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. rilevava una Per_3
specifica responsabilità nella omessa valutazione dei segni cardiografici indicativi della sofferenza fetale della piccola in atto molte ore prima del parto, con la conseguenza Per_1
che un tale quadro patologico (“encefalopatia neonatale multicistica”) avrebbe dovuto suggerire l'acceleramento del parto. Tali iniziali condizioni avevano condotto, per preponderanza dell'evidenza, alla morte della bambina dopo un circoscritto arco temporale di circa cinque anni e due mesi caratterizzato da patimenti e sofferenze.
Il Tribunale, date le risultanze della consulenza, evidenziava, nel dettaglio, le seguenti circostanze:
a) l'ingresso della paziente avveniva il 16 gennaio del 2001, alle ore 6:30, con immediata sottoposizione a monitoraggio cardiotocografico;
b) dopo diciotto ore di travaglio, alle ore 0:35 del successivo 17 gennaio nasceva la piccola viva ma in arresto respiratorio, con un giro di cordone ombelicale incompleto Per_1
intorno al collo;
c) dopo la recisione del cordone, la neonata continuava a presentare assenza di respiro spontaneo e veniva, quindi, sottoposta a manovre rianimatorie e poi ricoverata presso l'unità operativa pediatrica dell'Ospedale di Castrovillari con diagnosi di asfissia neonatale grave;
d) alle ore 21,10 dello stesso giorno veniva disposto il trasferimento presso L'Unità
Operativa neonatologica di Terapia Intensiva dell' ; Controparte_16 e) terminata l'indagine veniva emessa diagnosi di “asfissia acuta” e “sindrome neurologica post asfittica”.
Il giudice di primo grado osservava ulteriormente che le condizioni generali della piccola erano, da subito e per tutto il tempo del ricovero, definitive e gravissime, tanto che veniva intrapreso un percorso travagliato con diversi e ripetuti ricoveri per l'insorgenza di un quadro di grave insufficienza respiratoria.
Negli anni - proseguiva il giudicante - il quadro patologico rimaneva stabile ed invariato nella sua estrema gravità, sino a concludersi con la morte della bambina, avvenuta il 4 marzo del 2006 per causa iniziale di asfissia neonatale, causa intermedia di “deficit neurologico grave con difficoltà respiratoria” e causa terminale “insufficienza respiratoria”, per come indicato nella scheda di morte.
Ebbene, i tre tracciati realizzati sulla paziente (nella specie, quelli delle ore 12,11, delle
15,19 e delle 19,25) erano patologici e avrebbero dovuto indurre ad accelerare il parto.
Ed, invero, l'evidenza clinica, alla nascita, di gravissima sofferenza del feto era pienamente corrispondente ai tracciati cardiotocografici patologici del pomeriggio e della serata del 16 gennaio1.
Dunque, le responsabilità sanitarie si presentavano con ragionevole grado di certezza, per come accertato dal consulente d'ufficio, poiché una più attenta analisi dei tracciati cardiotocografici avrebbe dovuto indurre i sanitari presenti a far espletare il parto per via laparotomica.
Il comportamento dei sanitari - evidenziava il giudicante - appariva in stretta connessione causale con lo sviluppo e l'evoluzione della patologia anossico/ipossica cerebrale occorsa alla nascitura verosimilmente a causa di un giro incompleto di cordone ombelicale attorno al collo tale da compromettere, per tutta la durata del travaglio, l'afflusso ematico cerebrale. Tale condotta - osservava il Tribunale - risultava aver favorito l'insorgenza di una grave sofferenza encefalica nella nascitura poi evolutasi come “encefalopatia multicistica”, che risultava in connessione diretta con il decesso della piccola Per_1
Cont In forza di tali valutazioni, il giudice di prime cure riteneva l' responsabile in virtù del contratto di spedalità, non soltanto per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che essa aveva instaurato in modo diretto con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario (medico ed infermieristico), non essendo stata fornita la dell'assenza di scarsa diligenza o di imperizia ovvero della non incidenza dell'eventuale inesatto adempimento sulla produzione del danno.
Procedeva poi ad esaminare le posizioni dei terzi chiamati in causa rilevando che, rispetto al dott. , erano condivisibili gli esiti cui era giunto il consulente, ed evidenziava che non CP_6
era emersa una condotta connotata da imprudenza, imperizia ovvero negligenza.
Il Tribunale svolgeva analoghe riflessioni anche rispetto alla posizione del dott. CP_5 considerato che era emerso documentalmente come quest'ultimo non fosse presente al momento dell'effettuazione del terzo tracciato, poiché aveva anticipato l'uscita per motivi sindacali.
Dalla consulenza tecnica - proseguiva il giudicante - era, del resto, emerso che soltanto il comportamento del sanitario in servizio tra l'uscita del dott. e l'arrivo del dott. CP_5
presentava il massimo grado di responsabilità e, quindi, la piena connessione causale CP_6
con il danno occorso alla nascitura2.
Infine, rispetto alla chiamata in causa del terzo dott. , il Tribunale dichiarava la Per_2
stessa inammissibile poiché tardiva, oltreché, in ogni caso, infondata.
Evidenziato quanto appena esposto rispetto alla sussistenza della responsabilità dell' CP_11
richiamati i principi giurisprudenziali in materia di liquidazione del danno non
[...]
patrimoniale, osservava il giudicante, preliminarmente, che le parti avevano agito in giudizio sia iure proprio che iure hereditatis per i danni subiti dalla piccola con la Per_1
conseguenza che l'operazione di personalizzazione doveva riguardare entrambi i danni. Procedeva, quindi, alla liquidazione dei danni.
A) Liquidazione del dannosubito dalla vittima, : Persona_1
il Tribunale osservava che, sin dal momento della sua nascita e per tutto il corso della sua breve vita, la piccola aveva presentato menomazioni che integravano un danno Per_1
biologico permanente in misura del 100%. Perveniva, alla sua liquidazione, tenendo conto delle Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata al 2018, riconoscendo un valore del punto percentuale pari al 50% a titolo di danno morale, determinato complessivamente nella misura di euro 1.400.000,00.
B) Liquidazione del danno biologico iure proprio subito da e Parte_7
: ON
Sul punto, il giudice di primo grado, richiamati gli accertamenti svolti dal consulente, osservava che “la loro condizione diagnosticata era risalente a periodo antecedente al grave evento subito, per cui essi hanno manifestato segni di sofferenza, certamente aggravatasi per la morte della figlia, per l'intenso grave dolore e per l'alterazione della vita quotidiana e che viene quantificato un pregiudizio del 15% per la madre e del 7% per il genitore”.
Liquidava quindi, iure proprio, in favore di un risarcimento pari ad euro Controparte_1
20.000,00 e, in favore di , un risarcimento pari ad euro 60.000,00. ON
C) Liquidazione del danno da perdita del prossimo congiunto e da grave lesione del rapporto parentale: il Tribunale, in ordine alla posizione di così statuiva: “Per la madre ON
, per il grave trauma derivatole, dalle irreversibili conseguenze per la ON
figlia minore, con reazioni emotive incontrollabili, con indubbio disagio va risarcito il danno nella misura di € 330.000,00 quale danno non patrimoniale da perdita del prossimo congiunto calcolato sulla base di un valore a punto personalizzato e maggiorato dalla particolare gravità della fattispecie”.
In ordine alla posizione di , osservava che: “Per il padre , Controparte_1 Controparte_1
per il grave trauma psicologico patito, con effetti irreversibili e patema d'animo con accertato disagio alla salute, va posto a carico del convenuto il risarcimento di €.
310.000,00 quale danno non patrimoniale da perdita del prossimo congiunto calcolato sulla base di un valore a punto personalizzato e maggiorato dalla particolare gravità della fattispecie”. Infine, rispetto ai germani della vittima, e , veniva liquidato CP_3 Controparte_4
l'importo di € 140.000,00 ciascuno.
Dunque, il capitale complessivamente dovuto a titolo di danno non patrimoniale veniva determinato complessivamente nella misura di euro 2.400.000,00.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_8
chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di parte
[...]
attrice.
L'odierna appellante ha, in primo luogo, rilevato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio poiché fondata su altra consulenza resa in difetto di contraddittorio3, con la conseguenza che la decisione era da considerarsi erronea in punto di accertamento del nesso causale tra le condotte dei medici e il danno subito da
. Persona_1
In particolare, secondo l' l'asserita prova del nesso eziologico era fondata CP_11
sulla originaria consulenza tecnica, le cui risultanze erano state richiamate dalla seconda a firma del medico-legale dott. che, tuttavia, era inutilizzabile in giudizio, poiché non Per_3
era stata redatta nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel procedimento4.
Cont L' ha censurato, altresì, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha erroneamente esaminato la domanda di “rivalsa/regresso/manleva” nei confronti degli operatori sanitari5, escludendo ogni profilo di responsabilità nei loro riguardi.
Sul punto, L'Asp ha dedotto di aver fatto tutto quanto era in suo potere per salvare la vita della piccola mettendo a disposizione la struttura e consentendo alla madre ogni Per_1 accertamento possibile, arrivando all'immediato trasferimento della bambina al più vicino centro di terapia intensiva neonatale, una volta nata, con la conseguenza che la struttura sanitaria, chiamati in causa i terzi responsabili, avrebbe dovuto rimanere indenne o, quanto meno, avrebbe dovuto essere condannata in solido e non in via esclusiva.
Né, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di chiamata in causa del terzo, dott. . Per_2
Infine, l'odierna appellante ha contestato il quantum del risarcimento, deducendo, in ordine alla condizione di salute dei coniugi , che si trattava di patologia Persona_5
depressiva pregressa, rispetto alla quale la patologia della bambina aveva avuto soltanto una mera influenza, non avendone determinato l'insorgenza, con la conseguenza che tale voce di danno non avrebbe dovuto essere liquidata.
In via istruttoria, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ed insisteva nella chiamata in giudizio del terzo, dott. . Per_2
Instaurato il contradditorio, si sono costituiti nel giudizio di appello, , Controparte_1
, e , i quali hanno chiesto, preliminarmente, ON Controparte_4 CP_3 la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si è costituito, altresì, , il quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 345 c.p.c., in virtù dell'introduzione, ad opera dell'appellante, di domande nuove, mai proposte nel primo grado di giudizio e contestando, nel merito, le deduzioni difensive svolte dall' CP_11
Si è, inoltre, costituito che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_6 art. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la correttezza delle valutazioni svolte dal Tribunale.
Si costituiva, altresì, in giudizio che - condividendo il Controparte_7 motivo di appello relativo alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ha chiesto di
“accogliere il gravame proposto limitatamente alla pronuncia di responsabilità in capo alla struttura ed ai sanitari convenuti”, con conferma delle restanti statuizioni in ordine alla posizione del CP_5
Si è costituita in giudizio “ (già che ha Controparte_9 Controparte_10
Cont contestato l'appello proposto dall' salvo aderire alle conclusioni in esso compendiate in ordine all'erroneo inserimento, tra le voci di danno, dell'aggravamento della patologia depressiva dei coniugi . Persona_6 Si è, infine, costituita in giudizio la che ha chiesto il Controparte_8
rigetto dell'appello nella parte relativa alle censure svolte circa la posizione dei dott.ri e ritenuti non responsabili dal Tribunale di Cosenza. CP_6 CP_5
Con ordinanza del 26 settembre del 2019, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa nonché la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, entrambe formulate da parte appellante.
All'udienza del 19 novembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni - la causa è stata assegnata a sentenza con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta da , e dallo , per carenza di Controparte_5 Persona_5 CP_6
specificità dei motivi di appello6.
Sul punto, è opportuno evidenziare, secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 - nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie - va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili>>.
Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto di appello nel suo complesso, emerge, da parte dell'appellante, l'indicazione della parte di sentenza impugnata, le ragioni di dissenso rispetto all'iter logico-giuridico adottato dal primo giudice, le modifiche richieste e le ragioni per cui andrebbero apportate tali modifiche alla sentenza impugnata.
In particolare, è evidente dal contesto dell'atto che l'appellante lamenta, prima di tutto,
l'erroneità della sentenza impugnata poiché fondata su di una consulenza tecnica affetta da nullità e, quindi, l'erronea valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'accertamento del nesso causale tra le condotte del personale medico dipendente dalla struttura e il danno sofferto da . Persona_1
Si evincono, altresì, le ulteriori doglianze dell'azienda sanitaria in ordine alla statuizione di rigetto dell'azione di rivalsa esercitata nei confronti del e dello nonché alla CP_5 CP_6
quantificazione dei danni.
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta tanto dal che dallo - sia pure, da parte di quest'ultimo, larvatamente8 - ex art. CP_17 CP_6
345 c.p.c., per novità delle domande proposte dall' CP_11
Al contrario di quanto prospettato dagli appellati, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta e dagli ulteriori atti difensivi del primo grado di giudizio, non emerge alcun profilo di novità nelle domande formulate dall'appellante. Cont Invero, nelle conclusioni formulate dall' nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, è compendiata la seguente domanda: “condannare il dott.
ed il Dott. quali sanitari operanti nella Divisione di Controparte_6 Controparte_5
Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Castrovillari all'epoca dei fatti per cui è giudizio, di cui si è chiesta la chiamata in causa, ciascuno in proporzione alle rispettive responsabilità che dovessero accertarsi in giudizio, a sollevare, tenere indenne, rifondere e rivalere l'Ente convenuto concludente di ogni e qualsivoglia onere, spesa o somma cui dovesse risultare obbligato nei confronti degli attori in ordine ai fatti e pretese risarcitorie per cui è giudizio in ipotesi di denegata soccombenza per ravvisata tenutezza risarcitoria, con la conseguenziale condanna degli stessi chiamati in causa a tale titolo e per l'entità corrispondente, con ogni accessorio di legge fino al soddisfo” (cfr. comparsa del 4 ottobre
2010).
Con 7 Il in particolare, eccepisce la novità della seguente domanda, formulata in appello dall' CP_5
<condannare i dottori e in solido al risarcimento dei danni quali Controparte_5 Controparte_6 responsabili del decesso della piccola Per_1 8 Così lo in comparsa: “Si contesta inoltre che le domande formulate nell'atto di appello sono nuove e CP_6 Con diverse rispetto a quelle della costituzione dell' in primo grado”. Trattasi di domanda del tutto sovrapponile a quella, conte stata per nullità dagli appellati,
Cont con la quale l' nelle conclusioni dell'atto di appello, ha chiesto la condanna del e dello , in solido, per il danno sofferto da . CP_5 CP_6 Persona_1
2. Passando ad esaminare il merito, deve premettersi che, con articolato motivo di gravame,
l' eccepisce, preliminarmente, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio CP_11
espletata nel corso del primo grado di giudizio, giacché “riprende la prima consulenza tecnica, inutilizzabile nel caso di specie per non essere stata redatta nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel procedimento”.
Ne sarebbe discesa, secondo la prospettazione dall'appellante, l'erronea statuizione di riconoscimento del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno occorso a Per_1
[...]
Il motivo è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non è ravvisabile il vizio invocato da parte appellante in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Per_3
Invero, al contrario di quanto dedotto dall' , dalla relazione peritale rileva Parte_1
come il consulente tecnico d'ufficio non abbia pedissequamente fondato i suoi accertamenti sulle valutazioni svolte dal consulente precedentemente nominato (prof. . Per_7
È, piuttosto, emerso che il c.t.u., dott. ha svolto proprie ed autonome valutazioni sul Per_3
caso sottopostogli, procedendo ad un riesame della documentazione medica e giungendo alle conclusioni - di seguito riportate - attraverso un procedimento tecnico e logico del tutto indipendente da quello svolto dal precedente consulente.
Infatti, gli accertamenti svolti dal sono stati oggetto di un mero richiamo da parte Per_7
del c.t.u. richiamo volto semplicemente ad evidenziare l'esame di ogni elemento Per_8
documentale disponibile, ma non anche significativo dell'avvalimento, da parte del consulente, delle conclusioni del suo predecessore.
In quest'ottica, il raggiungimento di analoghe conclusioni negli accertamenti scientifici svolti da entrambi i consulenti non può condurre ad integrare il vizio invocato dagli appellanti, avendo il secondo consulente seguito un iter del tutto autonomo e distinto. Invero, nel capitolo di consulenza dedicato alle “conclusioni”, il c.t.u. fornisce risposta ai quesiti posti dal Giudicante, rilevando la sussistenza di profili di colpa professionale in capo ai sanitari dipendenti dall'azienda sanitaria, esclusivamente sulla base della
“documentazione sanitaria” acquisita e dei “tracciati cardiotocrafici cui venne sottoposta la
”, non certo sulla base della precedente consulenza, inutilizzabile. CP_2
Accertata la piena validità della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. ritiene Per_3
il Collegio di condividere la statuizione del Tribunale in merito all'accertamento del nesso causale tra la condotta del personale sanitario - non diligente ed imperita - e il danno occorso a . Parte_9
Sotto tale aspetto, non appare superfluo delineare il quadro dei principi forniti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di spedalità, cui è riconducibile la fattispecie concreta in esame.
Secondo quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio, “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.” (cfr.
Cass. civ. n. 29001 del 2021).
Si tratta di un contratto atipico, c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228 c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale
a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così, tra le ultime, Cass.,
29.3.2022, n. 10050).
Discende che l'onere della prova non è quello regolato dalla responsabilità aquiliana, ma quello della responsabilità contrattuale e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
è così distribuito: a) “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari”;
b) “ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ. n. 28989 del 2019; in senso conforme anche Cass. Civ.
n. 26700 del 2018).
Ebbene, dalle evidenze probatorie emerse nel corso del giudizio e, in specie, dall'esame della consulenza tecnica, rileva la derivazione causale tra il fatto della struttura, attraverso il personale medico di cui si è avvalsa, e l'insorgenza della patologia ai danni della paziente,
, patologia il cui decorso ha condotto alla morte della bambina a soli cinque Persona_1
anni.
Tali considerazioni emergono chiaramente dalla consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si legge che:
1) <In relazione alla tipologia di patologia sofferta dalla neonata, è da rilevare che i referti iconografici presenti in atto permettono, con ragionevole grado di certezza, di ritenere che la patologia asfittica occorsa alla nascitura si sia verificata in epoca preparto
e con estrema intensità, andando ad interessare l'intero emisfero destro, dapprima in sede corticale e successivamente interessando l'intero organo assumendo aspetto concamerale/cistico>>;
2) <<bisogna richiamare come la partoriente sia stata sottoposta a diversi tracciati cardiotoconografici di cui il primo alle del che per s sebbene non francamente patologico sua ridotta variabilit fcf cardiaca fetale avrebbe dovuto essere ritenuto tranquillizzante inducendo i sanitari ad un pi frequente continuo monitoraggio. analoghe considerazioni vanno altres espresse ii tracciato caratterizzato da e uno spike decelerativo>>;
3) <<ben diverso invece quanto emerge dalla lettura del>III tracciato (delle 12:23), in cui oltre alla ridotta variabilità di frequenza sono presenti numerosi eventi decelerativi che risultano tardivi rispetto alle contrazioni uterine e non seguiti da tachicardia compensatoria;
tale condizione, in uno con i precedenti tracciati “non rassicuranti”, non avrebbe dovuto lasciare dubbi nei sanitari nel considerare la presenza di sofferenza fetale e procedere alla esecuzione del taglio cesareo”;
4) <<analogamente ed ulteriormente l dei sanitari intervenuti appare ancora pi censurabile alla presenza di ulteriori due tracciati cardiotografici alle e anch con evidenza ridotta variabilit segnale eventi decelerativi non sincroni le contrazioni uterine che seguivano gi rassicuranti primi o francamente patologici terzo>>;
5) <<analogamente ed ulteriormente l dei sanitari intervenuti appare ancora pi censurabile alla presenza di ulteriori due tracciati cardiotografici alle e anch con evidenza ridotta variabilit segnale eventi decelerativi non sincroni le contrazioni uterine che seguivano gi rassicuranti primi o francamente patologici terzo>>;
6) <<(…) appare condivisibile ragionare sul fatto che quantomeno dopo il terzo tracciato
(quello delle 12,23) sarebbe stato necessario intervenire con taglio cesareo, posto che non è possibile stabilire, se non in via del tutto aleatorio, se un ulteriore ovvero maggior ovvero ancora continuo monitoraggio durante la mattina del 16 gennaio 2001 avrebbe indicato la persistenza della sofferenza fetale (a tal fine si ricorda come sebbene la neonata fosse in sofferenza ipossica da non meno di 13/14 ore il tracciato delle 23,25 non presentò caratteri chiaramente patologici).
(…) una più attenta analisi dei tracciati cardiotografici avrebbe dovuto indurre i sanitari presenti a far espletare il parto per via laparotomica quantomeno al termine del III tracciato>>;
7) <<riferendo adesso sulla patologia sofferta dalla piccola possibile ritenere per_1>
che la patologia encefalica occorsa, con le sue naturali e prevedibili conseguenze e complicanze, sia anche la causa del suo decesso, così come anche confermato nella scheda
ISTAT citata nella documentazione esaminata>>.
Operati tali accertamenti, il consulente ha ritenuto, quindi, sussistenti profili di “colpa professionale in capo ai sanitari che ebbero in cura la gestante sin dall'esecuzione del primo tracciato cardiotocrafico;
tale comportamento censurabile appare in stretta connessione causale con lo sviluppo e l'evoluzione della patologia anossico/ipossica cerebrale occorsa alla nascitura, verosimilmente a causa di un giro “incompleto” di cordone ombelicale attorno al collo tale da compromettere (per tutta la durata del lungo travaglio) l'afflusso ematico cerebrale”, in quanto tale comportamento ha “favorito
l'insorgenza di una grave sofferenza encefalica nella nascitura, poi evolutasi come encefalopatia multicistica, che risulta in connessione diretta con il decesso della piccola
”. Per_1
Gli svolti rilievi consentono di ascrivere la causa della patologia della piccola alla Per_1
non diligente condotta del medico che, inserito nell'ambito della struttura sanitaria, non ha proceduto all'immediato parto cesareo a seguito dell'effettuazione del terzo tracciato qualificato, dal ctu, “francamente patologico”
Alcun rilievo può, quindi, essere attribuito alle doglianze svolte, sul punto, dall' CP_11
che si è limitata - peraltro, su di un piano meramente argomentativo - ad affermare
[...]
di aver fatto quanto in suo potere per offrire cure alla gestante e alla neonata, senza, tuttavia, fornire prova che l'inesatto adempimento era stato generato da autonome circostanze, eccezionali ed imprevedibili.
Sfornito di fondamento logico-giuridico è il motivo di appello per mezzo del quale l' CP_11
censura la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la
[...]
domanda di rivalsa proposta nei confronti dei dott.ri e ed escluso profili di CP_5 CP_6
responsabilità esclusiva a loro carico.
Sul punto, occorre svolgere talune riflessioni preliminari, esaminando distintamente le posizioni dei due sanitari
Sulla base degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio è, innanzitutto, emerso che:
a) la partoriente è stata sottoposta a diversi tracciati cardiotocografici, di cui il primo alle
6,39; tracciato definito “non francamente patologico, per la sua ridotta variabilità di FCF
(frequenza cardiaca fetale)” sebbene non tranquillizzante, tale per cui avrebbe dovuto indurre “i sanitari ad un più frequente (se non continuo) monitoraggio. Analoghe considerazioni vanno altresì espresso per il II tracciato, caratterizzato da ridotta variabilità
e da uno spike decelerativo”;
b) il tracciato “francamente patologico” è stato individuato in quello effettuato alle 12,23, in cui rilevava, in modo evidente, la sofferenza fetale, tanto che avrebbe dovuto suggerire i sanitari a procedere, nell'immediato, ad un parto cesareo;
c) quantomeno dopo il terzo tracciato, sarebbe stato dunque necessario intervenire con il taglio cesareo, anche perché “non è possibile stabilire, se non in via del tutto aleatoria, se un ulteriore ovvero maggior ovvero continuo monitoraggio durante la mattina del 16.1.2001 avrebbe indicato la persistenza di sofferenza fetale”, posto che la neonata, nell'ultimo tracciato delle 23,25 non presentava caratteri patologici.
Tali circostanze devono essere poste a confronto rispetto alla posizione di CP_5
che, pur dovendo coprire il turno del 16 gennaio 2001 dalle ore 8,50 alle ore
[...]
14,00, aveva tuttavia concluso il turno di lavoro anticipatamente, su autorizzazione, per motivi sindacali, intorno alle 11,30.
Il dunque, al momento del terzo tracciato - quello ritenuto altamente patologico - CP_5
non era presente in reparto.
Né può ravvisarsi un suo profilo di responsabilità in ordine al mancato continuo monitoraggio della paziente che, secondo il consulente, era suggerito dai tracciati precedenti al terzo, giacché, come precisato dallo stesso consulente, si tratta di attività che - anche ove effettivamente eseguita - non avrebbe consentito di rilevare, con ragionevole probabilità, sofferenza fetale e, quindi, indurre ad un parto cesareo prima del terzo tracciato. Soltanto quest'ultimo tracciato, infatti, è stato qualificato “francamente patologico”, tale per cui il sanitario, una volta avvedutosene, avrebbe dovuto immediatamente procedere ad un parto cesareo.
Del resto, il consulente tecnico d'ufficio precisa ulteriormente che, sebbene la condotta del
“è da ritenersi censurabile per non aver lasciato alcuna consegna al sanitario CP_5 che lo seguì sul riscontro di due tracciati cardiotocografici non rassicuranti”, ciononostante
“il comportamento del sanitario in servizio tra l'uscita del dott. e l'arrivo del CP_5
dott. presenta il massimo grado di responsabilità (nonché la piena connessione CP_6
causale con il danno occorso alla nascitura) in presenza di un tracciato (quello delle 12,23) francamente patologico, che seguiva due tracciati non rassicuranti e che venne seguito da altrettanti tracciati certamente non fisiologici”.
Non può, quindi, ravvisarsi un profilo di responsabilità a carico del nella CP_5
derivazione causale del danno occorso alla piccola dovendosi ritenere, piuttosto, Per_1
causalmente rilevante il solo contributo fornito dal sanitario presente al momento del terzo tracciato.
Analoghe riflessioni devono svolgersi anche rispetto alla posizione dello , ultimo CP_6
medico della filiera occupatosi della partoriente, considerato che, per come rilevato dal consulente tecnico - sebbene non possa “ritenersi del tutto esente da critiche posto che avrebbe potuto, una volta entrato in servizio, valutare i tracciati cardiotocofragici già espletati dalla gestante e, magari con maggiore capacità tecnica rispetto al collega che lo aveva preceduto, propendere senza ulteriore ritardo all'espletamento del parto” - “molto probabilmente l'eventuale anticipazione del parto di qualche ora non avrebbe modificato la condizione neurologica della nascitura, già compromessa da una lunga condizione di ipossia”.
Non può, pertanto, al di là di ogni ragionevole dubbio, ascriversi alcun contributo causale allo nella causazione del danno. CP_6
Contr Infine, con l'ultimo motivo di appello l' censura la sentenza di primo grado sotto il profilo del quantum liquidato, contestato - per come si evince dal corpo del motivo - rispetto alla voce relativa al riconoscimento dell'aggravamento della patologia depressiva di e a causa del danno sofferto dalla figlia ON Persona_10 Per_1
Il motivo è infondato e deve pertanto essere disatteso.
Invero, i rilievi del consulente sul punto hanno costituito oggetto di specifico accertamento medico-legale ed appaiono, per preponderanza dell'evidenza, verosimili se confrontati con la drammatica vicenda affrontata dai coniugi dalla nascita della bambina sino alla sua morte.
Si deduce, infatti, agevolmente dalla consulenza che gli anni vissuti da sino alla Per_1
sua morte, sono stati caratterizzati da costante visite mediche e controlli10 che, non possono certamente non aver inciso, aggravandola, su di una patologia, come quella depressiva, connotata da grave turbamento psicologico ed emotivo.
Con riguardo alla , infatti, il consulente ha accertato che: “in relazione alla CP_2
quantificazione del pregiudizio psichico occorso ai genitori deve rilevarsi come in atti, per quanto attiene , risulti documentazione relativa a plurimi controlli presso ON
il centro di salute mentale di Roggiano Gravina con diagnosi di sindrome depressiva ansiosa. Dall'analisi del predetto documento può pacificamente rilevarsi come la paziente fosse affetta dalla predetta patologia anche precedentemente ai fatti per cui qui è causa, sebbene sia analogamente riportato come la , nel dicembre 2006, si affidò CP_2
nuovamente al predetto Csm dopo un periodo di relativo benessere e dopo il decesso della figlia;
Con ciò appare condivisibile analogamente a chi ha preceduto lo scrivente, ritenere che la storia in esame, nonché le sofferenze le difficoltà connesse alla nascita, alla crescita
e al decesso della piccola abbia svolto un ruolo concausale o come aggravamento Per_1
nel determinismo della patologia depressiva sofferta dalla IN virgola che può essere indicata in misura oscillante intorno al 15%”.
Analoghi accertamenti sono stati svolti anche con riguardo al , rispetto al quale il Per_1 consulente ha osservato che: “il paziente può visitato per la prima volta presso il CSM di
Roggiano gravina il 27 maggio 2005, epoca in cui veniva diagnosticata una sindrome ansioso depressiva di relativamente recente insorgenza che venne attribuita ad una patologia linfatica, all'ipocrisia bilaterale alla condizione normativa della figlia punto la sintomatologia ebbe una sorta di aggravamento relazione al decesso della bambina con successivo miglioramento in assenza di terapia specifica pur in presenza di polarizzazione ideativa su problematiche fisiche e di salute. Pertanto, anche nel caso in esame quanto occorso la piccola appare aver svolto ruolo concausale efficiente nel determinismo Per_1
della condizione ansioso-depressiva documentata. Non può comunque negarsi che la patologia della bambina, la sua evoluzione il successivo decesso abbiano avuto un ruolo nel determinismo della condizione patologica su offerta dal , che appare condivisibile e Per_1
stimare quale danno biologico in misura del 7%”.
Alla luce di tale quadro, del tutto sfornite di fondamento appaiono, pertanto, le deduzioni dell'odierna appellante, appuntante essenzialmente sulla mancata sottoposizione a visita da parte del ctu dei coniugi . Persona_5
3. Quanto, infine, alla doglianza concernente la ritenuta inammissibilità della chiamata in causa del terzo, dott. è sufficiente rilevare che secondo la giurisprudenza di Per_11
legittimità < La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione>> (cfr. Cass. n. 7406/2014).
Del tutto esattamente dunque la Corte ha, con ordinanza del 19.9.2019, ritenuto inammissibile l'istanza di chiamata in causa di terzo riproposta dall'appellante nel presente grado di giudizio. Dagli svolti rilievi consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell
[...]
e devono essere liquidate in favore degli appellati , Parte_1 Controparte_1
, e , con distrazione, avuto riguardo ai ON CP_3 Controparte_4
parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, in euro 41.993,80 per compensi professionali (scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con aumento ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014), oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge, ed in euro 22.102,00 ciascuno in favore di , Controparte_5 [...]
, e CP_6 Controparte_9 Controparte_7 [...]
Parte_2
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 ON CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e in persona dei Controparte_7 Parte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
82 del 2019 del 17 gennaio del 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del grado, come liquidate in motivazione, nei confronti di , e , con Controparte_1 ON CP_3 Controparte_4
distrazione ex art. 93 c.p.c. , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_9
e in persona dei
[...] Controparte_7 Parte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 16.4.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudice di primo grado richiamava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui il c.t.u. così evidenziava: <Bisogna richiamare come la partoriente sia stata sottoposta a diversi tracciati cardiotocografici, di cui il primo alle 06.39 del 16.01.2001, che di per sé, sebbene non francamente patologico, per la sua ridotta variabilità di frequenza cardiaca fetale sarebbe dovuto essere ritenuto “non tranquillizzante”, inducendo i sanitari ad un più frequente (se non continuo) monitoraggio. Analoghe considerazioni vanno altresì espresse per il II tracciato, caratterizzato da ridotta variabilità e da uno spike decelerativo”, concludendo “In relazione alla genesi del danno encefalico occorso alla piccola Per_1
ha contribuito, sostanzialmente, una eccessiva leggerezza da parte dei ginecologi che ebbero in
[...] cura la partoriente dal primo tracciato cardiotocografico fino all'espletamento del parto, ON con maggiore gravità tra il terzo (eseguito alle 12:23 ed evidentemente patologico) e il quarto (19:26), ciò in relazione alla mancata esecuzione di parto cesareo dopo il terzo tracciato cardiotocografico e – in senso più generale – per un carente esame dei tracciati eseguiti nei turni di lavoro precedenti l'attività di ogni singolo ginecologo>>. 2 Così in sentenza rispetto alla posizione del dott. “Il dott. non fece – e non avrebbe CP_5 CP_5 potuto fare essendo uscito per riunione sindacale alle ore 11.30 – il terzo tracciato cardiotocografico,
(quello delle 12.23) in esito al quale il c.t.u. ha affermato che sarebbe stato necessario intervenire col parto cesareo”; “Il dott. uscì al secondo tracciato cardiotocografico, e secondo il c.t.u. “non è CP_5 possibile stabilire, se non in via del tutto aleatoria, se un ulteriore ovvero maggior ovvero continuo monitoraggio durante la mattina del 16.01.2001 avrebbe indicato la persistenza della sofferenza fetale”;
“La condotta del sanitario che è succeduto al si pone come condotta interruttiva del nesso di CP_5 causalità ex art. 41 cpc in quanto da sola causa efficiente e determinante in via esclusiva l'evento”. 3 Così a pag. 20 dell'atto di appello: “Si chiede, in particolare, la modifica dei capi impugnati in favore una pronuncia di rigetto della spiegata domanda di risarcimento danni, poiché l'asserita prova del nesso eziologico per come descritto in sentenza riprende la prima consulenza tecnica, inutilizzabile nel caso di specie per non essere stata redatta nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte nel procedimento”. 4 Così a pag. 21 dell'atto di appello: “Il punto centrale della fattispecie, contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, sta proprio nell'utilizzabilità della prima consulenza tecnica, che entra a far parte della decisione poiché posta alla base delle risultanze peritali del secondo CTU. Ebbene, per espressa ammissione del Per_ secondo CTU nominato, Dr. le proprie risultanze si rifanno a quelle del primo consulente, e vengono prese in considerazione copiose parti della prima consulenza che, di fatto non potevano essere utilizzate, determinando, pertanto la nullità e/o inutilizzabilità anche della CTU redatta dal secondo consulente, cui il Giudice fa espresso riferimento”. 5 Così a pag. 23 dell'atto di appello: “La sentenza gravata non si sottrae al vaglio di censure neppure nella Con parte della motivazione in cui il Tribunale di Cosenza ritiene di non dover considerare la domanda dell' di rivalsa o regresso nei confronti degli operatori sanitari responsabili dei fatti di causa e delle rispettive compagnie di assicurazione per avere gli attori chiesto la condanna della sola struttura sanitaria”. 6 Così il l'appellante “non provvede alla formulazione di alcuna censura specifica alla sentenza di CP_5 primo grado, limitandosi - quanto meno con riguardo alla posizione del a delle mere e generiche CP_5 enunciazioni”. I contestano l'assenza di un “progetto alternativo di sentenza” da parte Persona_5 dell'appellante. Lo , a sua volta, ritiene che l'appellante non avrebbe “sollevato censure in ordine alla CP_6 ricostruzione dei fatti, a prove che intendono trascurate o malamente valutate”. 9 Così si legge nella consulenza tecnica d'ufficio: “Lo scrivente ha inoltre esaminato la relazione di consulenza tecnica medico-legale espletata nel procedimento penale n. 1257/2001 eseguito per il caso in esame, nonché la precedente relazione di consulenza tecnico medico-legale espletata nel procedimento civile in oggetto dal Prof. ”. Persona_9 10 Così si evince dalla consulenza: “le condizioni generali della piccola furono da subito, per tutto il periodo del ricovero, definitive gravissime. La piccola paziente veniva quindi dimessa il 21 febbraio per poi essere ricoverata il 28 febbraio successivo presso L'U.O. di Pediatria dell' Controparte_16 (presentando idrocefalo con notevole dilatazione del sistema ventricolare sopratentoriale in encefalopatia multicistica) per essere sottoposta a intervento chirurgico di decompressione ventricolare con derivazione ventricolo-peritoneale. Negli anni il quadro patologico rimase ed invariato nella estrema gravità. Il 4 marzo 2006, all'età di 5 anni e due mesi, la piccola decedette”. Per_1