Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/1976, n. 2953
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Sentenza 23 luglio 1976

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Ai fini della cessazione della proroga legale dei contratti agrari, quando il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo direttamente la 'proporzionalita' della capacita lavorativa della famiglia del concedente alle esigenze di coltivazione del fondo, richiesta dall'art 1 comma secondo, lettera a) prima parte DLCPS 1 aprile 1947 n 273 quale condizione per la cessazione della proroga legale, va intesa nel senso di prevalenza della capacita lavorativa suddetta rispetto al lavoro di estranei in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo.*

Il concorso delle circostanze idonee ad impedire la proroga legale del contratto di affitto di fondi rustici, nell'ipotesi che il concedente dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, deve accertarsi con riguardo alla situazione esistente al momento in cui viene emessa la pronuncia.*

Posto che l'art 25 comma primo della legge 11 febbraio 1971 n 11, secondo cui ai fini della cessazione della proroga legale quando il concedente intenda coltivare direttamente il fondo, la capacita lavorativa della famiglia del coltivatore diretto deve essere calcolata in base alla forza lavorativa di ciascun componente, potenziata dall'uso delle macchine agricole che, in concreto, ha a disposizione ed e idoneo ad utilizzare, non contiene una norma eccezionale, la sua applicazione va estesa altresi all'ipotesi di cessazione della proroga, ai sensi dell'art 1 comma secondo, lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/1976, n. 2953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2953
    Data del deposito : 23 luglio 1976

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