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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 487/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Orazio Urzì per la parte convenuta il dott. Dario Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente, osserva che come da screenshot depositati, la docente non ha avuto accesso al portale per ottenere l'accredito del bonus, accesso tentato da ultimo il
16.12.2025
Cont La difesa del si riporta alla propria memoria.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 487 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 11/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
URZI' ORAZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. Controparte_4 P.IVA_3
417-bis c.p.c. del dott. LO GUARRO DARIO elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 11.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo Controparte_2
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea
1 accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per 1 anno 2024/2025 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_2
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli A.S. 2024/2025, condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00 o di quella Controparte_2
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. oltre il pagamento dei compensi e spese legale direttamente allo scrivente difensore antistatario e anticipatario”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_2 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
2 diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al CP_2
part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
4. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_2
pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (peraltro in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente di scuola secondaria di I grado “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (25.10.2025-25.1.2026), ha comprovato dal contratto e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarico annuale conforme ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) nell'anno scolastico 2024/2025 (16.9.2024-31.8.2025).
La parte anche a fronte delle circostanze sopravvenute di cui alle difese del CP_2
resistente (in particolare del richiamato comunicato ufficiale del 24.6.2025 pubblicato sul sito
3 istituzionale alla sezione “notizie”), ha dato atto e documentato che il portale ha di fatto impedito l'accredito con il seguente messaggio “Utente non autorizzato in base alle verifiche effettuate sul fascicolo personale”. L'amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione a tale diniego.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'anno scolastico: 2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_2
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_2 ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
4
SEZIONE LAVORO
Causa n. 487/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Orazio Urzì per la parte convenuta il dott. Dario Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente, osserva che come da screenshot depositati, la docente non ha avuto accesso al portale per ottenere l'accredito del bonus, accesso tentato da ultimo il
16.12.2025
Cont La difesa del si riporta alla propria memoria.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 487 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 11/03/2025 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
URZI' ORAZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. Controparte_4 P.IVA_3
417-bis c.p.c. del dott. LO GUARRO DARIO elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 11.3.2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo Controparte_2
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea
1 accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per 1 anno 2024/2025 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_2
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli A.S. 2024/2025, condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00 o di quella Controparte_2
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. oltre il pagamento dei compensi e spese legale direttamente allo scrivente difensore antistatario e anticipatario”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_2 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
2 diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al CP_2
part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
4. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_2
pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (peraltro in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente di scuola secondaria di I grado “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso (25.10.2025-25.1.2026), ha comprovato dal contratto e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarico annuale conforme ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) nell'anno scolastico 2024/2025 (16.9.2024-31.8.2025).
La parte anche a fronte delle circostanze sopravvenute di cui alle difese del CP_2
resistente (in particolare del richiamato comunicato ufficiale del 24.6.2025 pubblicato sul sito
3 istituzionale alla sezione “notizie”), ha dato atto e documentato che il portale ha di fatto impedito l'accredito con il seguente messaggio “Utente non autorizzato in base alle verifiche effettuate sul fascicolo personale”. L'amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione a tale diniego.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'anno scolastico: 2024/2025;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_2
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_2 ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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