Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in VIA 94^ FANTERIA ZAPPATORI. CARIATI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON gli aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71 ma solo l' handicap in condizione di gravità peraltro con decorrenza differita.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andavano riconosciute le invocate provvidenze.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
414/23 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata al Dott. che, ultimate le Persona_1 operazioni peritali, depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano, previa discussione orale, decidersi la causa.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a CP_ pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Difatti le visite presso la Commissione Medica sono state espletate il 27.09.22 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto in data 06.02.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
13.02.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
29.01.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 05.03.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del periziando e Per_1 della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione in quanto in capo al sig. è stata riconosciuta una Pt_1 percentuale di invalidità pari al 94%; analogamente è a dirsi avuto riguardo all'handicap avente carattere di gravità ai sensi dell'art. 3,comma 3°, non riscontrato in capo al periziando.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla
CP_ opposizione proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. Parte_1 414/23 RG e sulla domanda da questo avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando:
a) l'insussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 94%;
b) l'insussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario afferente all'handicap grave ex art. 3,
comma 3°, L. 104/92;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 7 Aprile 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo