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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°822 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS sita in Palermo Via Laurana n. 59 Appellante CONTRO
Controparte_1
Appellato contumace Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza di discussione del 14 novembre 2024 il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 27.10.2021, chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'irripetibilità della somma di euro 828,41 richiesta dall'INPS con nota del 26.10.2020, pari a complessivi euro 828,41, a titolo di indebita percezione, per superamento dei lim iti reddituali, su pensione n.07088045 INVCIV, relativa al periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2020. Deduceva il ricorrente:
- di non avere superato il limite previsto ex lege “come emerge dal modello OBIS in atti”.
- la natura assistenziale dell'indebito e l'irripetibilità delle somme stante l'acclarata buona fede e l'assenza di dolo, per avere egli provveduto a comunicare le dichiarazioni reddituali congiuntamente a quelle del coniuge. Si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e riferendo che: - il era beneficiario di una pensione di invalidità civile dal febbraio 2019 CP_1 alla quale era stata aggiunta la maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/2001 nel maggio 2019;
- al compimento del 67°anno di età la pensione di invalidità civile era stata trasformata in assegno sociale e nell'ottobre 2020 era stata accolta la domanda di pensione di vecchiaia, corredata dalla dichiarazione dei redditi del coniuge, da cui era emerso il superamento del limite reddituale. Sulla scorta della comunicazione del reddito del coniuge, l' aveva ridotto Pt_1
l'importo spettante a titolo di maggiorazione sociale per il periodo da gennaio 2020 a settembre 2020, nonché per il successivo periodo conseguentemente all'accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia, aveva recuperato “la somma di € 512,49 sugli arretrati della pensione di vecchiaia” ed aveva inoltrato la richiesta di ripetizione per il restante importo di € 828,41. Ribadiva inoltre l' la legittimità della richiesta di ripetizione per superamento Pt_1 del limite di reddito familiare previsto per l'assegno sociale derivante da prestazione INVCIV e la provvisorietà del diritto all'erogazione del beneficio, perché sottoposto a periodiche verifiche in seguito alle dichiarazioni reddituali rese dall'interessato e/o dal suo coniuge. Affermava, infine, la natura previdenziale del beneficio economico in parola ai sensi del combinato disposto dell'art.52 della legge n.88/89 e dell'art.13, comma 2, della legge n.412/91. Con sentenza n. 599/2022, pubblicata in data 14.06.2022, il Tribunale G.L. di Marsala, accoglieva il ricorso, ritenendo che:
- soltanto “all'atto della costituzione l'INPS” aveva “chiarito le ragioni dell'indebito”, così ledendo il diritto di difesa del percipiente;
- non potesse trovare applicazione l'invocato disposto dell'art.13 l. n.412/1991, laddove è “principio immanente al settore dell'indebito previdenziale quello per cui “diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta" (Corte Cost. n. 166/1966)”. Avverso tale decisione ha interposto appello l'INPS, con ricorso depositato in Cancelleria il 20.07.2022, chiedendone la riforma. Con il primo motivo di gravame, lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 l. n.412/1991 e dell'art. 2033 c.c., laddove il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la richiesta restitutoria non fosse già adeguatamente motivata nella nota inviata il 26.10.2020. Si duole altresì della violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere l'adito magistrato fatto buon governo delle norme relative al riparto dell'onere della prova, ricadendo, piuttosto, sull'accipiens dimostrare di possedere tutti i requisiti per accedere al beneficio. Con il secondo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di applicare alla fattispecie i principi sottesi all'indebito assistenziale, versandosi, piuttosto, in un'ipotesi di indebito previdenziale. Con il terzo motivo si duole della riscontrata assenza di dolo del percipiente, non ravvisandosi nella fattispecie alcun legittimo affidamento “perché controparte nel fare domanda di pensione di vecchiaia, secondo ragionevolezza – buon senso, era certamente consapevole che una nuova pensione avrebbe superato il limite reddituale”. All'udienza del 19.09.2024 il Collegio ha onerato parte appellante di rinnovare la notifica dell'appello e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 14.11.2024. Nessuno si è costituito per Controparte_1
All'udienza di discussione del 14 novembre 2024, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
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In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio. Controparte_1
Passando al merito della vertenza l'appello non può trovare accoglimento. La pensione di invalidità civile n.07088045, del quale era beneficiario CP_1
a far data dal febbraio 2019, era una prestazione di matrice essenzialmente
[...] assistenziale, la cui natura non è mutata per effetto della sua trasformazione, al compimento di una determinata età anagrafica (all'epoca coincidente con il raggiungimento del 67° anno di età), in assegno sociale e/o pensione sociale. Recita in tal senso la Suprema Corte (Cass. n.13915/2021): “Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dall'art.19 I. n.118 del 1971 si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n.26050 del 2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), essendosi consolidato il principio secondo cui l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della l egge 30 aprile 1969, n. 153 …. erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità (. ..) ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n.118, art.19, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale Pt_1 dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di m aggior favore già accertate ”. Nel caso di specie, dunque, vertendosi in materia assistenziale, trova applicazione l'indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c. per come interpretato dalla Suprema Corte secondo cui "il regime … presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce d ell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale … in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamen te al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali … o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668, in senso analogo Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019). Orbene, posto che per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile rilevano i soli redditi del richiedente il beneficio assistenziale e non quelli del coniuge convivente (e che tale disciplina è destinata a permanere nei suoi presuppost i anche dopo la trasformazione automatica dell'assegno mensile in assegno/pensione sociale), appare del tutto irrilevante nella vicenda che occupa la documentata percezione da parte del coniuge del di un reddito (non conosciuto dall'INPS), idoneo per il suo CP_1 ammontare a determinare il superamento del limite annualmente previsto dalla legge per l'assegno/sociale e non per la pensione di invalidità. Di talché deve confermarsi la sentenza di prime cure che ha dichiarato l'irripetibilità dell'importo di euro 828,41 rivendicato dall'Inps con nota del 26.10.2020.
Nulla per le spese di lite stante la mancata costituzione dell'appellato. Deve darsi, infine, atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.599/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il 14 giugno 2022. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo