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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 06/08/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4/2025
La Corte d'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.4/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato l'8.1.2025, da
- , nata a [...] il [...], residente a [...]
Angelo Beretta n. 11, rappresentata e difesa dalla sottoscritta avv. Barbara Comparetti, elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Tolmezzo (UD), Via Roma n.32 per procura speciale alle liti ex art. 83 allegata al ricorso in appello;
- ricorrente, appellante – contro
- nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Landelli del Foro di Cosenza e dall' Avv. Chiara Grasso, del Foro di IN, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cividale del Friuli (UD) alla Via Borgo San IE 26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
- resistente, appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IN n. 1114/2024, emessa il 14.11.2024, notificata il 9.12.2024, nel proc. 3273/2022 – separazione personale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in atto di appello:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 1114//2024 del Tribunale di IN, di data 14 novembre 2024, notificata dalla
1 controparte in data 09 dicembre 2024, che ha deciso la causa di separazione contenziosa iscritta al n. 3273/2022 R.G. del Tribunale di IN, nei seguenti termini:
1) Addebitare la separazione al marito per gravi violazioni dei Controparte_1 doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, co. 2, C.C.;
2) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro 1.000,00 (€uro 250,00 per ciascun figlio), ovvero l'importo mensile superiore che il Tribunale riterrà proporzionato ai sensi della disposizione di cui all'art. 337-ter, co. 4, C.C., con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
3) Porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, ovvero l'importo mensile superiore che il Tribunale riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Confermare nel resto la sentenza impugnata salvo in punto di affido super esclusivo dei figli minori integrare la motivazione con riferimento esplicito alle violenze subite e assistiti dai minori e dalla madre quale elemento determinante la decisione di affido super esclusivo dei figli alla madre;
inserendo inoltre tra le decisioni più importanti che la madre può assumere nell'ambito dello stesso anche quella relativa all'espatrio dei figli minori e quindi al rilascio / rinnovo dei relativi documenti.
Con vittoria di competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede l'acquisizione dell'ulteriore seguente documentazione per i motivi espressi nel ricorso:
2) Verbale dell'udienza preliminare del 20 novembre nel procedimento penale n. 4020/2022 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IN;
3) a – b- Relazioni redatte da Zero Tolerance e dal Consultorio familiare su richiesta della Questura di IN nell'ambito del procedimento penale n. 4020/2022 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IN.
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione: rigettarsi l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, rigettare le relative domande e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di IN.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado,
FATTI DI CAUSA
pag. 2/20 Premesse
1. I sig.ri e si sono sposati a IN il 28.10.2011 e, dal 2012 e hanno CP_1 Pt_1 vissuto insieme nella casa coniugale sita in IN, in Via Angelo Beretta n. 11. Il è militare di carriera. CP_1
2. Dalla loro unione sono nati i figli: (1.12.2011), (15.10.2013), PE Per_2
(21.11.2015) e IE (18.9.2019). Per_3
3. Il 2.8.2022 la sig.ra si è allontanata di casa con i figli, denunciando di essere, Pt_1 insieme ai figli, vittima di violenze fisiche e morali da parte del marito.
4. In data 28.9.2022 il GIP del Tribunale di IN ha emesso, nei confronti del sig.
ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di CP_1 avvicinamento a moglie e figli. Nel prosieguo risulta che il relativo procedimento penale è stato:
- in parte, con decreto del GIP di IN in data 6.9.2024 , archiviato, con riguardo alle ipotesi di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie,
- e, in altra parte, oggetto di richiesta di rinvio a giudizio, relativamente all'ipotesi di maltrattamenti nei confronti dei figli, e pende tuttora avanti al GUP del Tribunale di IN, essendo fissata udienza per la discussione con il rito abbreviato.
Per completezza va aggiunto che, con il medesimo decreto, il GIP di IN ha archiviato anche il procedimento penale nel quale era indagata la sig.ra a Pt_1 seguito di controdenuncia del per le ipotesi di reato di maltrattamenti in CP_1 famiglia e calunnia.
5. Il 5.10.2022 la sig.ra ha depositato, presso il Tribunale di IN, ricorso per Pt_1 separazione personale.
6. In data 9.3.2023, in sede penale, il minore è stato esaminato Persona_4 dal GIP del Tribunale di IN, nelle forme dell'incidente probatorio, con l'assistenza della psicologa dott.ssa Federica Bearzotti (doc.27 prodotto in primo grado).
Il procedimento di primo grado
7. All'esito del procedimento di primo grado, istruito solo documentalmente, nel corso del quale il nucleo familiare è stato affidato ai servizi sociali per sostegno e controllo, e, quindi, monitorato per un congruo periodo, il Tribunale di IN, con sentenza n.1114/2024, emessa il 14.11.2024, in sintesi, ha così deciso:
- ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
- ha rigettato la domanda di addebito della separazione, formulata dalla sig.ra e Pt_1 avversata dal;
CP_1
- ha confermato l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali, con mandato specifico alla gestione delle visite – allo stato solo presenziate – tra padre e figli;
- ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, con collocamento presso di lei, nella casa coniugale a lei assegnata;
pag. 3/20 - ha posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando alla sig.ra un assegno mensile di 600,00 euro (150,00 per figlio) oltre Pt_1 al 60% delle spese straordinarie (a fronte della richiesta della sig.ra di 1.000 euro Pt_1 per i figli e 100% delle spese straordinarie, e del sig. di 400 euro per i figli CP_1 con spese straordinarie al 50%);
- ha disposto che l'assegno unico universale per i figli fosse interamente percepito dalla sig.ra (a fronte della richiesta del sig. di divisione a metà tra le Pt_1 CP_1 parti);
- ha posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie versando alla stessa un assegno mensile di 150,00 euro (richiesta avversata nell'an debeatur dal;
CP_1
- ha compensato le spese di lite tra le parti.
L'appello di Parte_1
8. Con ricorso depositato l'8.5.2025 la sig.ra ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di IN chiedendone una parziale riforma e, in particolare:
1) l'accoglimento della domanda di addebito della separazione,
2) il riconoscimento dell'affidamento superesclusivo dei figli anche in considerazione delle condotte maltrattanti del sig. nei confronti dei figli, con estensione del CP_1 potere decisionale materno anche alle questioni relative all'espatrio dei minori;
3) l'aumento dei contributi economici a carico del marito a €.1.000,00 mensili per i figli e a euro 200,00 mensili per sé.
Ha contestato, inoltre, l'appellante, la tempestività della produzione, da parte del sig.
di documentazione prodotta, in primo grado, unitamente agli scritti CP_1 conclusionali.
9. Una prima serie di rilievi critici dell'appellante ha riguardato il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione.
9.1. Il Tribunale civile di IN ha ritenuto non raggiunta la prova di condotte vessatorie, da parte del integranti la causa della crisi coniugale. CP_1
9.2. Erroneamente il giudice di primo grado sarebbe giunto a tale conclusione considerando l'esito del già citato procedimento penale esitato in archiviazione, e, in particolare:
- il fatto che la situazione in essere tra i coniugi non fosse qualificabile come totale soggezione della sig.ra al marito, quanto, piuttosto, in termini di elevatissima ed Pt_1 esacerbata conflittualità reciproca;
- l'esclusione di prova idonea di violenze sessuali, avendo il giudice penale parlato, al riguardo, di possibili “mere forzature del consenso”.
Ha evidenziato, in proposito, l'appellante, che, sulla base di giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen. sent. n.34276 del 2024) non sarebbe necessario un totale pag. 4/20 stato di sottomissione per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, non condividendo neppure la distinzione tra violenza sessuale e forzatura del consenso.
9.3. Il giudice civile, poi, avrebbe omesso di operare un'autonoma valutazione degli elementi a propria disposizione, convergenti, secondo l'appellante, nel far ritenere la commissione, da parte del di condotte violente e maltrattanti nei confronti CP_1 dei figli, reato per il quale era stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio (ed è prossima la trattazione nelle forme del giudizio abbreviato), elementi desumibili da diverse fonti:
- la denuncia querela della sig.ra Pt_1
- la relazione dell'UVDM del Distretto Sanitario di IN dd.25.7.2022 (relativa a richiesta di aiuto rivolta dalla sig.ra al Consultorio familiare nel febbraio 2022, Pt_1 con coinvolgimento del centro anti violenza “Zero Tolerance”),
- relazioni provenienti dagli insegnanti di e risalenti al 2018 (con racconti dei PE comportamenti autolesionistici del minore e dell'atteggiamento ostruzionistico del padre),
- ordinanza del GIP di IN, dd.29.9.2022, di applicazione di misura cautelare penale nei confronti del CP_1
- registrazioni di conversazioni tra familiari, rappresentative di più episodi, compresi in un periodo tra agosto e settembre 2021, di offese, minacce e violenze praticate nei confronti o in presenza dei figli;
- dichiarazioni del minore rese il 9.3.2023, in sede di incidente Persona_4 probatorio, a conferma degli insulti e delle violenze subite;
- sommarie informazioni rese il 29.5.2023 da madre dell'appellante, Persona_5 che aveva assistito ad episodi violenti, confermati a verbale;
- sommarie informazioni rese il 30.8.2022 da insegnante di matematica Testimone_1 di , riportanti narrazioni convergenti del minore;
Persona_4
- relazioni dei servizi sociali, nella parte riguardante il riportato delle dichiarazioni dei minori, anche in occasione delle visite protette con il padre.
9.4. Lamenta, ancora, l'appellante, l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale di IN, di sostanziale inutilizzabilità delle testimonianze de relato.
9.5. Sostiene, inoltre, l'appellante, che, conformemente a citato e consolidato orientamento giurisprudenziale, le condotte violente intrafamiliari fanno presumere la sussistenza del nesso causale con l'intollerabilità della convivenza tra coniugi, o, quantomeno, ne riducono, per intensità, l'onere probatorio.
Le medesime condotte, poi, integrerebbero, comunque, una chiara violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del genitore nei confronti dei figli.
9.6. A conclusioni favorevoli alla sussistenza del chiesto addebito avrebbero dovuto portare, poi, anche condotte del definibili in termini di cd. violenza CP_1 economica. Egli, infatti, in concomitanza con l'escalation di violenze verbali, pag. 5/20 psicologiche e fisiche, nel maggio 2022, aveva revocato la delega data alla moglie per l'acceso al suo conto corrente bancario e lo aveva sostanzialmente svuotato con prelievi in contanti (in sei mesi) per circa 15.000 euro, e con un assegno di 73.000 euro emesso a maggio 2023.
Ulteriori condotte contestuali del (quali: la chiusura di un deposito a CP_1 risparmio, l'accensione di ben tre prestiti per motivi non meglio precisati, la vendita dell'automobile familiare – già utilizzata anche dalla -), erano state Pt_1 puntualmente evidenziate dal Tribunale nell'ambito delle valutazioni concernenti il mantenimento, ma, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere tenute in conto anche quali prove di violenza economica e, quindi, a supporto della chiesta pronuncia di addebito della separazione.
10. Con un secondo ordine di argomentazioni l'appellante ha chiesto una parziale e limitata modifica della statuizione del regime di affidamento.
10.1. In primo luogo, le medesime condotte idonee a fondare l'addebito della separazione dovevano essere richiamate a supporto del, non contestato, regime di affidamento super esclusivo dei figli alla Pt_1
10.2. In secondo luogo, avendo il tenuto condotte ostacolanti in relazione ai CP_1 documenti validi per l'espatrio dei minori, l'appellante ha chiesto di estendere il proprio potere decisionale a tale ambito.
11. Con un terzo ordine di argomentazioni riguardante gli aspetti economici, l'appellante ha chiesto l'aumento degli assegni di mantenimento già posti a carico del sig. CP_1
Erroneamente il Tribunale aveva tenuto conto, con effetto limitativo dell'onere a carico, del costo che il avrebbe dovuto sostenere, una volta lasciata la casa CP_1 familiare per reperire un'altra abitazione. Si tratterebbe, infatti, di un costo solo ipotetico e futuro, essendo il per quanto noto, ancora alloggiato presso la CP_1 caserma militare nella quale lavora.
12. L'appellante, infine, ha contestato la tardività della produzione di due atti/documenti: le s.i.t. di vicini di casa, prodotte in allegato alla comparsa conclusionale del 22.7.2024, e l'accertamento, nei propri confronti, della Commissione medica militare del 12.4.2023, prodotto unitamente a memoria di replica dd. 11.9.2024.
Le difese del sig. in appello CP_1
13. Con sintetica comparsa, depositata il 28.2.2025, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_1 grado.
14. Quanto alla domanda di addebito, l'appellato ha richiamato il contenuto del decreto di archiviazione del GIP di IN nel procedimento penale nei propri confronti, a riprova dell'infondatezza della domanda. Ha anche evidenziato che, allo stato, non vi sono pronunce penali, tantomeno definitive, nei suoi confronti, per l'accusa di maltrattamento ai danni dei figli. Ha aggiunto che, piuttosto, in atti vi sarebbero le prove pag. 6/20 che era la moglie a maltrattarlo “(ad es. chiudendolo fuori di casa, vedasi s.i.t. , Per_6 percuotendolo con un secchio, colpendolo con uno schiaffo, vedasi video allegati alla denuncia-querela).” (comparsa di costituzione pag.6).
15. Quanto al tema della cd. violenza economica, ha replicato allegando taluni fatti, in tesi, non compatibili con la prospettazione accusatoria di controparte:
- il 7.1.2022 egli aveva effettuato un bonifico bancario di euro 10.000,00 sul conto corrente intestato alla moglie;
- il 4 febbraio 2022, aveva spontaneamente destinato, per intero, alla moglie, l'assegno unico dei figli;
- nel 2016 aveva sottoscritto una garanzia omnibus a favore della suocera, per permetterle di accedere al mutuo ai fini dell'acquisto di una casa;
- aveva interamente pagato il mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi.
Ha poi allegato che i dissidi tra le parti si erano sviluppati allorché la moglie gli aveva chiesto versare sul conto corrente di lei anche l'importo di una donazione (euro 40.000,00 ricevuti dalla propria madre in data 19/09/2019) e ulteriori Controparte_2 somme ricevute a titolo di eredità (euro 27.156,81, quale erede di Persona_7 in data 20/10/2020).
Il rifiuto a tali richieste e la contemporanea estinzione del mutuo sulla casa familiare, avevano determinato la a dare corso alle infamanti denunce nei suoi confronti Pt_1 per violenza sessuale e maltrattamenti.
16. Quanto al tema dell'affidamento dei figli, l'appellato si è limitato a eccepire la genericità e la non comprensibilità delle richieste di controparte e delle relative motivazioni.
17. Quanto agli aspetti economici, la difesa del sig. ha ribadito la correttezza CP_1 della sentenza impugnata.
17.1. Quanto alla propria situazione reddituale, ha evidenziato:
- di percepire uno stipendio medio mensile di euro 1.800,00 circa;
- di essere gravato da un prestito di euro 365,00 mensili e dal pignoramento del quinto dello stipendio, a seguito di iniziativa giudiziale della moglie, per il mancato pagamento delle spese straordinarie relative ai figli;
- di non essere attualmente idoneo al lavoro nell'esercito, a causa di una depressione conseguente le infamanti e infondate accusa di violenza sessuale ricevute dalla moglie;
- di non essere proprietario di beni immobili abitabili, oltre alla casa familiare;
- di non poter più risiedere in caserma.
17.2. Quanto alla situazione economica della moglie, in tesi migliore di quanto da lei prospettato in causa, ha evidenziato che:
pag. 7/20 - la moglie percepisce per intero l'assegno unico per i figli, pari quasi ad euro 1.300,00, e l'assegno di frequenza, di quasi euro 300,00 mensili, a favore del figlio , PE riconosciuto disabile;
- gode, inoltre, di tutti i benefici previsti a favore delle famiglie numerose, in base a normativa nazionale, regionale e comunale, potendo così ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche.
Il procedimento di secondo grado
18. Con memoria depositata il 4.3.2025 l'appellante, in ossequio all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza di questa Corte, ha depositato documentazione in aggiornamento circa le proprie condizioni reddituali.
19. All'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno formulato le rispettive richieste e richiamati i propri atti. A domanda della Corte la difesa dell'appellato ha dichiarato che il sig. risiede tuttora in caserma, ma dimora, di fatto, in un immobile in Parte_2
Basilicata.
20. Con ordinanza dd. 11.3.2025, questa Corte ha rinviato il procedimento, invitando le parti, ove non ancora ottemperanti, al deposito dei documenti reddituali e patrimoniali rilevanti, al chiarimento delle attuali condizioni abitative e alla documentazione dell'eventuale esito del procedimento penale nei confronti del per CP_1 maltrattamento ai danni dei figli, procedimento che risultava prossimo a definizione in primo grado, avanti al GUP del Tribunale di IN, nelle forme del rito abbreviato.
21. Entrambe le parti ottemperavano alle richieste della Corte con depositi autorizzati.
La difesa dell'appellato, quanto all'abitazione del proprio assistito, ha precisato che il sig. “risiede presso la Caserma di IN (come si evince da canone CP_1 alloggio indicato nelle buste paga oggi allegate), in quanto l'alloggio in Basilicata di sua proprietà risulta privo di fornitura elettrica e riscaldamento. La collocazione in caserma risulta momentanea perché qualora perdurasse lo stato di inidoneità al servizio, alla fine del 2025 il Sig. sarà congedato (come noto e già CP_1 documentato, a seguito della infamante accusa di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie, poi archiviata in sede di indagini, il Sig. soffre di un CP_1 grave stato di stress postraumatico e perdura lo stato di convalescenza).”.
22. All'udienza del 24.6.2025, la Corte, sentite le parti, preso atto dei chiarimenti forniti, del deposito della documentazione reddituale e del rinvio del processo penale a carico del sig. sentite le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in CP_1 decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
23. Preliminarmente va rilevato che, all'udienza del 24.6.2025, la difesa dell'appellato ha dichiarato non esservi opposizione alla domanda dell'appellante in punto documentazione valida per l'espatrio, il che, unitamente al fatto che non è stata pag. 8/20 impugnata la statuizione dell'affidamento cd. superesclusivo dei figli alla madre, rende superfluo, salvo quanto in appresso, l'esame della questione specifica, rispetto alla quale deve registrarsi una sostanziale acquiescenza dell'appellato. Né vi è motivo, allo stato, per ritenere che il fatto di lasciare in capo alla sola madre la possibilità di assumere decisioni circa l'espatrio dei figli, fondata su un accordo tra le parti, sia contraria agli interessi dei figli.
24. Dev'essere, quindi, affrontato il motivo di appello riguardante la pronuncia di addebito della separazione.
24.1. Il giudice di primo grado ha escluso la pronuncia di addebito in capo al in sintesi: CP_1
1) quanto alle condotte di violenza sessuale e di maltrattamenti di vario genere nei confronti di moglie e figli, per carenza di idonea prova e, in parte, di allegazione;
2) quanto alla violazione dei doveri di collaborare per istruire ed educare la prole, per mancanza di idonea prova delle condotte e del nesso causale con la crisi familiare, dato che, a detta della sig.ra il marito avrebbe offeso i figli fin dall'anno 2013. Pt_1
24.2. Parte appellante non ha insistito, in questa sede, per l'assunzione delle prove orali a suo tempo formulate, sicchè la fondatezza del motivo di appello verrà valutata sulla base del solo materiale istruttorio già agli atti.
24.3. Giova rammentare, in premessa, che presupposto della separazione giudiziale è il verificarsi di fatti o condotte tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole (art.151 co.1 c.c.).
In detti casi, il giudice, su richiesta e sussistendone i presupposti, può dichiarare “a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” (art.151 co.2 c.c.).
Tra i doveri che derivano dal matrimonio, poi, vi sono quelli tra i coniugi di: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione ai bisogni familiari e assunzione concordata dell'indirizzo della vita familiare. Ulteriori doveri genitoriali (oltre che coniugali, laddove i genitori siano sposati), poi, riguardano la prole, in particolare quelli di: mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
24.4. Ulteriori assunti rilevanti, pacifici in giurisprudenza, sono i seguenti:
- l'addebito non è escluso dall'esistenza o dalla preesistenza di criticità e disaccordi tra le parti, trattandosi di fenomeni diversi dalla vera e propria intollerabilità della coabitazione (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116 - 01);
- in generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza dev'essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di pag. 9/20 riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez.1, Sentenza n.14162 del 14/11/2001);
- tuttavia, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
24.5. Da tale ultimo insegnamento della Suprema Corte, e, in particolare, dalla valutazione, nell'ambito del quadro valoriale e giuridico che governa il sistema famiglia nel nostro ordinamento, dall'estrema gravità della violenza intrafamiliare, può desumersi che anche quella indirizzata nei confronti dei figli – e non solo quella tra i coniugi - integra una condotta che, oltre a far presumere l'intollerabilità della convivenza coniugale, assume un livello di gravità tale da poter, anche da sola, costituire motivo di addebito, senza che eventuali allegazioni riguardanti condotte dell'altro coniuge (quali “provocazioni” o altro genere di vessazioni) possano, in qualche modo, far venir meno il predetto rapporto causale.
La violenza (fisica e/o psicologica) indirizzata nei confronti dei figli da parte di un genitore, nel caso di specie coniugato, è all'evidenza un genere di condotta in grado di arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole (così soddisfacendo una delle ipotesi di separazione personale coniugale) e, essendo, per definizione, ascrivibile al genitore che la pone in essere, integra altresì violazione dei doveri di collaborazione tra coniugi anche nell'assistenza ed educazione dei figli (e con ciò realizza il requisito per la pronuncia di addebito).
24.6. Nel caso di specie coglie nel segno l'appellante laddove evidenzia che la sentenza impugnata, nell'ambito di una motivazione pur articolata e puntuale, non pare avere tenuto in debito conto, o quantomeno in modo esplicito, le condotte violente che, in tesi, il sig. avrebbe tenuto nei confronti dei figli. Si tratta delle medesime CP_1 condotte attualmente all'attenzione del giudice penale udinese, nell'ambito di un procedimento destinato ad essere definito in primo grado tra qualche mese, nelle forme del rito abbreviato, richiesto dal sig. CP_1
24.7. E' noto, poi, che in materia penale e civile vigono diverse regole processuali sia con riguardo alla formazione sia con riguardo alla valutazione delle prove.
Il giudizio che porta, ad esempio, a un accertamento di colpevolezza penale, non può trarre elementi dal silenzio dell'imputato e si fonda sul rigoroso canone dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”. Al contrario, in sede civile, è noto il valore probatorio della non contestazione – assimilabile, in qualche modo, alla condotta dichiarativa tenuta dall'imputato in sede penale -, o della contestazione generica, ed il criterio decisionale è
pag. 10/20 certamente meno selettivo di quello penalistico, essendo, il primo, fondato sulla preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non” o “prevalenza relativa delle probabilità”).
25. Fatte queste premesse, ritiene questa Corte che le condotte violente tenute dal sig. nei confronti dei figli non solo trovino riscontro in fonti di prova qui CP_1 pienamente utilizzabili e possano dirsi, quanto alla presente sede civile, accertate, ma integrino, allo stesso tempo, una violazione dei doveri del matrimonio e causa di addebito della separazione.
26. Il racconto della signora che ha riferito di una progressione (escalation) di Pt_1 violenze domestiche di vario tipo (verbali, psicologiche e fisiche) è confermato dal contenuto delle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio, PE oltre che da testimoni.
26.1. Queste le allegazioni svolte al riguardo dall'odierna appellante, con particolare riferimento alle condotte nei confronti dei figli (enfasi nel testo).
In termini generali l'escalation viene così descritta (grassetto e sottolineato nel testo):
- “fin dall'inizio della relazione il signor ha manifestato modalità Controparte_1 verbali umilianti e degradanti nei riguardi della signora che Parte_1 progressivamente hanno coinvolto anche i figli minori: non di rado, infatti, capitava che si arrabbiasse o perdesse la pazienza anche per banalità, inveendo contro la moglie ed i figli utilizzando un tono molto svilente e denigratorio, dicendo spesso ai bambini che erano “stupidi” o che “non sapevano fare niente”, ed intimando alla moglie di “stare muta”. (ricorso per separazione, pag. 5-6).
Sono allegati insulti verbali sempre più screditanti, rivolti ai figli anche urlando, ed episodi violenti con modalità correttive trasmodanti:
- “subito dopo la nascita del secondogenito la gestione del primogenito Per_2
era diventata più complicata, in considerazione sia del maggiore impegno PE che richiedevano due figli, sia delle continue richieste di attenzioni di . Il PE padre si spazientiva spesso per le richieste di attenzione del figlio maggiore e reagiva urlando contro di lui e sgridandolo in malo modo;” (ricorso cit. pag.6);
- “I figli diventavano poi progressivamente sempre più il bersaglio dell'aggressività verbale e fisica del padre che, quando si arrabbiava con loro, oltre a sgridarli in malo modo insultandoli dicendo loro che sono “stupidi”, “scemi”, “rincoglioniti”,
“coglioni”, “bastardi”, “pezzi di merda”, che “non capiscono niente” e che hanno
“i vermi in testa”, diceva anche loro “se non vi piace vivere qui potete andarvene fuori dalle palle”, li prendeva a sculacciate e a schiaffi, oppure li colpiva alla nuca con la mano aperta.” (ricorso pag.8).
Il avrebbe proseguito nelle proprie condotte anche dopo avere appreso di CP_1 diagnosi mediche attestanti loro difficoltà di sviluppo:
- “dopo la diagnosi di iperattività di , il signor in casa PE CP_1 raccontava, anche davanti ai bambini, che al lavoro si sfogava e si lamentava con i
pag. 11/20 colleghi dicendo che in famiglia aveva grossi problemi in quanto i suoi figli erano handicappati e “malati di testa””. (ricorso pag.10).
E' allegato, ancora, che i minori dovessero assistere anche agli insulti del CP_1 nei confronti della madre:
- “… il signor insultava i figli dicendo che erano “stupidi” e CP_1
“incapaci”, spesso offendendo alla loro presenza anche la signora Pt_1 chiamandola “pazza”, “stupida”, “ignorante” e “straniera di merda”, dicendole anche “chi ti prende più con 4 figli” che si sarebbe meritata “un marito che ti picchia dalla mattina alla sera” e che avrebbe dovuto “sputare sangue dalla gola”…” (ricorso pag.9);
- “il marito, infatti, davanti ai bambini offende la moglie dicendole che è grassa e
“puttana come la nonna (intendendo riferirsi alla signora ”. Inoltre, come Per_8 in passato, il marito rivolge alla moglie molte frasi svilenti sul piano economico, genitoriale e personale: le dice che non fa mai “un cazzo”, che è sempre stanca, che è “cattiva” e che è “una sfruttatrice interessata solo ai soldi”, che è “attaccata solo ai soldi, al ferro e al mattone”. Altre volte gli insulti rivolti alla moglie sono razzisti: il marito l'ha accusata di essere “una vigliacca” perché, a suo dire, avrebbe dovuto essere “in Ucraina a fare la guerra anziché stare qui in Italia”, chiamandola anche
“straniera di merda” e dicendole che lei e la madre appartengono “ad una razza di merda”. (ricorso pag. 12).
Sono poi allegati specifici episodi di eccesso di rabbia e con violenza diretta:
- “…nel 2019, prima della nascita dell'ultimo figlio IE ed alla presenza anche della signora in quell'occasione, era seduto a tavola e aveva Per_8 PE fatto scoppiare con le mani il sacchetto di una brioches, producendo un forte rumore;
il padre, allora, gli dava prima un forte schiaffo sulla nuca, e poi gli prendeva la testa da dietro e gliela sbatteva sulla tavola, facendogli picchiare il naso sullo spigolo con tale forza che il segno è ancora visibile.” (ricorso pag.8).
E', infine, descritto un peggioramento degli eventi a partire dall'estate del 2021:
- “la frequenza degli sfoghi di rabbia del signor è aumentata in modo CP_1 esponenziale, tanto che i figli, continuamente sottoposti agli atteggiamenti svilenti, denigratori ed aggressivi del padre, hanno iniziato ad assumere i medesimi comportamenti insultandosi reciprocamente e rivolgendo anche alla madre o ai compagni di scuola gli stessi insulti e le stesse volgarità che sentivano proferire dal padre. Inoltre, è aumentata anche la frequenza degli insulti, delle critiche e delle urla che il signor rivolgeva a moglie e figli: in particolare, alla presenza CP_1 dei bambini, il padre scherniva per via del disturbo dell'attenzione di cui PE soffre, chiamandolo “stupido” o “rompicazzo”, intimando anche la moglie di dargli
“le pastiglie per fargli smettere di rompere il cazzo” e proponendole di mettere il bambino in una casa-famiglia o in un istituto.” (ricorso per separazione pag. 11-12);
pag. 12/20 - “Il signor è solito schernire anche davanti agli altri fratelli: CP_1 Per_3 nello specifico, il padre chiama il figlio “ciccione” e lo deride perché, a suo dire, ha il pene troppo piccolo per un bambino della sua età; inoltre, dice al figlio che è
“cattivo” e che non merita di bere le bibite, che invece distribuisce agli altri fratelli
…”.
26.2. A fronte di siffatte allegazioni, la difesa del sig. ha svolto, in primo CP_1 grado, contestazioni sempre sintetiche e generiche.
Queste, in particolare, le prese di posizione sul punto contenute nella comparsa di costituzione per la fase presidenziale:
- “Si respingono, ad ogni modo, fermamente, le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti mosse nei confronti del la difesa del Sig. è CP_1 CP_1 assolutamente convinta della innocenza del proprio assistito ed intende infatti optare per il rito ordinario per dimostrare l'inconsistenza delle accuse, rinunciando ai riti premiali (abbreviato e patteggiamento), qualora non si addivenga ad una immediata archiviazione,”, e , con specifico riferimento ai figli:
- “Altrettanto non veritiere sono le accuse di maltrattamenti da parte del CP_1 nei confronti dei figli. Vi sono testimoni (tra cui Ufficiali dei Carabinieri) che hanno assistito ad episodi dal contenuto contrario avvenuti in luoghi pubblici”.
Non costituisce contestazione specifica rilevante in questa sede – la valutazione dell'addebito - , nemmeno l'affermazione di condotte uguali a quelle allegate, tenute da parte della ricorrente:
- “13) La usava spesso atteggiamenti denigratori nei confronti dei figli, Pt_1 usando anche violenza;
schiaffeggiava in particolare uno dei figli;
”.
Ulteriore contestazione generica è la seguente:
“20) Il mai usava violenza fisica o morale contro i figli. Prove tecniche CP_1 dimostreranno che era la a sbattere le mani per provocare rumore. Nelle Pt_1 registrazioni del maggio-luglio 2022 la mai faceva riferimento a violenze Pt_1 contro i figli. L'incidente probatorio chiarirà quanto indicato.”.
In altra parte dell'atto si afferma che, in casi non precisati, si sarebbe trattato di
“normali momenti di vita familiare”, ma non si specifica a quali delle allegazioni di controparte si fa riferimento:
“28) La cerca di confondere normali momenti di vita familiare con Pt_1 atteggiamenti violenti da parte dello stesso.
D'altronde anche la conferma di non aver subito violenze fisiche. Pt_1
Se il fosse stato violento nei confronti dei figli, lo sarebbe stato anche nei CP_1 confronti della moglie.”.
26.3. La memoria di costituzione avanti al giudice istruttore, poi, contiene, relativamente ai temi in esame, solo le seguenti frasi:
pag. 13/20 - “Il mai ha maltrattato i figli, e ciò verrà debitamente provato.” CP_1
(comparsa depositata il 23.12.2022 pag.4).
E ancora:
“Il padre aveva un ottimo rapporto con i figli, che chiedono di lui e attendono disperatamente di rivederlo e di poter stare con lui, come indicato dall'assistente sociale a cui è attualmente affidato il percorso di ausilio alla Testimone_2 genitorialità prima di attuare le visite protette del padre con i figli.” (comparsa cit. pag.7).
26.4. Nessun'ulteriore allegazione specifica in contestazione, poi, è contenuta nella molto breve memoria ex art.183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 27.4.2023.
26.5. Quanto alle richieste di prova diretta, formulate nella memoria istruttoria, il sig. ha contestato in toto l'attendibilità delle dichiarazioni del figlio in CP_1 PE sede penale (assunte nelle forme dell'incidente probatorio in sede penale), allegando che l'esito dell'atto sarebbe “inquinato” dall'incontro avvenuto, il giorno precedente, tra il minore e la dott.ssa MT – Area Materno Infantile del Distretto di Testimone_3
IN. Ha poi aggiunto che gli incontri con i figli si svolgevano regolarmente e ha formulato due capitoli di prova orale non relativi ai figli.
26.6. Si tratta, quindi, di contestazioni generiche e perciò, inefficaci, in particolare, poi, viene ignorato l'episodio, invero oggettivamente grave e pericoloso per il minore, allegato dalla sig.ra come occorso nel 2019, prima della nascita del figlio IE, Pt_1 allorquando il avrebbe sbattuto la testa di contro la tavola, CP_1 PE provocando un'epistassi e una cicatrice tuttora visibile. Sul punto si tornerà a breve.
27. Ulteriore elemento da valutare, poi, relativamente alla condotta processuale, è che non solo il sig. non ha reso una propria versione degli episodi più gravi CP_1 contestati, ma ha anche, sostanzialmente, “rinunciato” a fornire prova diretta, nonostante iniziali allegazioni difensive in tal senso (v. frase riportata al punto 26.3 che precede).
In sede penale, poi, contrariamente a quanto inizialmente affermato (“Si respingono, ad ogni modo, fermamente, le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti mosse nei confronti del la difesa del Sig. è assolutamente convinta della CP_1 CP_1 innocenza del proprio assistito ed intende infatti optare per il rito ordinario per dimostrare l'inconsistenza delle accuse, rinunciando ai riti premiali (abbreviato e patteggiamento), qualora non si addivenga ad una immediata archiviazione,” – comparsa di costituzione dep. 9.11.2022, pag. 3), il sig. ha, invece, optato CP_1 per il rito abbreviato. Trattasi, ovviamente, di scelta difensiva del tutto legittima, ma ciò non toglie che dalla complessiva condotta processuale civile e penale, non possano trarsi argomenti valutabili.
E un siffatto cambio di linea difensiva, unitamente alla genericità delle contestazioni e alla scarsità delle prove dirette offerte, oltre a quanto verrà di seguito evidenziato, convergono nel far ritenere, alla fine, fondato l'appello sul punto. pag. 14/20 28. Le dichiarazioni rese, in sede penale, dal figlio , confermano la sussistenza PE di violenze subite e assistite.
Il minore ha correttamente collocato il racconto dei fatti accaduti in un quadro familiare di separazione:
Ha, inoltre, correttamente inquadrato, nell'ambito dei percorsi attivati dal Tribunale per la ripresa delle frequentazioni padre – figli, le finalità perseguite (“Dobbiamo solo raccontare che cosa è successo”) e la posizione paterna (“…lui dice che non è vero, che non è successo niente”):
ha, quindi, confermato il progressivo peggioramento del clima familiare, PE come da lui vissuto (prima senza e poi con i litigi tra i genitori):
pag. 15/20 Proseguendo nel racconto, ha confermato che il padre e la madre litigavano, PE che il padre, con lui, aveva un rapporto “Un po' bello e un po' no”, e che il padre,
“alcune volte”, “diceva parolacce” e “dava le botte” ai figli.
ha ricordato alcune delle “parolacce” rivolte dal padre prevalentemente a sé e PE
a (“Merda, stupido… ignorante”, “Mongoloide …cazzo”), e altre rivolte alla Per_3 madre (“Ignorante, stronza…merda!”), in entrambi i casi precisando trattarsi di esperienze alle quali aveva assistito personalmente:
.
Il minore ha pure riferito di violenze fisiche da parte del padre, sotto forma di schiaffi dietro il collo, ma “anche nel sedere. E anche volta in faccia” e “Alcune volte, ma raramente, ma raro raro, con la cintura. Ma pochissimo”.
Ha raccontato di un episodio specifico occorso al fratellino IE (gita al fiume e sculaccioni), e a (quando giocava con i Lego e li sbatteva per gioco). Per_2
Coerentemente ha riferito di avere visto, a seguito delle botte del papà, segni rossi sulla pelle delle vittime.
Da ultimo, , ha ricordato e confermato il grave episodio della testata contro PE
l'angolo del tavolo, provocatagli dal padre con un gesto che gli ha causato un'epistassi e gli ha lasciato una cicatrice sul naso. Il tutto in reazione ad un gesto scherzoso tra fratelli (in pratica aveva fatto scoppiare un sacchetto di plastica per PE spaventare il fratello . Per_2
pag. 16/20 Né il racconto del minore può essere ritenuto inattendibile per una sorta di pregiudizio indotto, in tesi derivante da una condotta materna alienante, nei confronti del padre, avendo riferito, in generale, del padre, in termini non di “assoluto negativo” o PE
“demonizzanti”, ed avendo raccontato, rispondendo a domande aperte della psicologa, anche di momenti piacevoli trascorsi con il genitore (ad esempio i giochi con la piscina in giardino, o le gite al fiume), segno inequivoco di un atteggiamento equilibrato e non aprioristicamente ostile o anche solo difensivo.
Concludendo sul punto, le dichiarazioni rese in sede penale dal minore PE confermano l'atteggiamento violento paterno e, in particolare, talune condotte tenute in modo non estemporaneo, e un episodio specifico particolarmente grave e pericoloso.
29. La difesa dell'appellato ha anche sostenuto, in termini sintetici, l'inattendibilità del racconto di , avendo egli avuto un colloquio con una psicologa dei Servizi PE sociali che avevano ed hanno in carico il nucleo familiare, proprio il giorno prima dell'esame.
L'assunto, da un lato, è allegato in modo generico, non potendosi certo presumere che un colloquio con una professionista del servizio pubblico, nell'ambito di un programma di sostegno, all'epoca già avviato, al ragazzo e al nucleo familiare, possa avere inquinato l'ascolto tenutosi l'indomani. La difesa del che ha eccepito la CP_1 circostanza, avrebbe dovuto meglio precisare – ove ve ne fossero stati – gli elementi intrinseci o estrinseci di falsità indotta o involontaria – nel racconto del minore, il che non è stato.
L'unico elemento concreto allegato e che, in tesi, segnalerebbe l'”inquinamento”, sarebbe il riferimento all'uso della cintura, ma non vi è prova che tale circostanza non fosse già presente in racconti precedenti del minore e, in ogni caso, si tratta di circostanza riferita in termini e modi tali da risultare meramente ancillare all'intero racconto.
pag. 17/20 Al contrario, sempre dall'esame della trascrizione dell'ascolto del minore, non emerge un atteggiamento anomalo, non vi è utilizzo di vocaboli incongrui con l'età e la scolarizzazione di , né viene segnalato alcunchè di rilevante dalla stessa PE dott.sa Bearzotti che ha gestito direttamente la formulazione delle domande al minore.
30. Tal genere di condotte, che dal racconto di si apprende non erano PE condivise dalla madre, e, data l'oggettiva gravità delle stesse, integra, come già anticipato, una violazione, da parte del dei doveri di collaborare tra coniugi, CP_1 anche al fine di educare e assistere moralmente i figli, e tale violazione, collocandosi in un crescendo di manifestazioni violente (verbali e non), ha certamente reso intollerabile la convivenza tra i coniugi e recato grave pregiudizio all'educazione della prole.
31. A tali elementi, già di per sé soli sufficienti, possono aggiungersi ulteriori non espressamente evidenziati dal giudice di primo grado.
31.1. In primo luogo, le trascrizioni riassuntive di talune registrazioni tra presenti prodotte in primo grado e rispetto alle quali la difesa del si è limitata a CP_1 contestazioni generiche.
In una di queste (all. 10 bis al ricorso introduttivo di primo grado – registrazione del 22.8.2021), si dà conto del fatto che il dopo avere insultato la suocera, al CP_1 minuto 4.40, prende a schiaffi in faccia il figlio , si sentono rumori Per_3 inconfondibili e la sig.ra che interviene dicendo al marito di non picchiare i figli. Pt_1
A fronte di tale allegazione e produzione, la difesa del ha così replicato: CP_1
“20) Il mai usava violenza fisica o morale contro i figli. Prove tecniche CP_1 dimostreranno che era la a sbattere le mani per provocare rumore. Nelle Pt_1 registrazioni del maggio-luglio 2022 la mai faceva riferimento a violenze
contro
Pt_1
i figli. L'incidente probatorio chiarirà quanto indicato.” (comparsa di costituzione in primo grado del sig. . CP_1
Con tale allegazione difensiva, dopo una generica contestazione, da un lato, si ammette l'esistenza del rumore di schiaffi nella registrazione, dall'altro si preannuncia una prova contraria che poi non è stata qui offerta.
Oltre a ciò, le già citate – e non adeguatamente contestate o smentite - trascrizioni di registrazioni sono presenti molti altri episodi di insulti ai bambini, alla nonna materna e alla moglie oltre che di minacce, anche in presenza dei bambini, con pieno riscontro degli elementi già vagliati.
31.2. Ulteriore riscontro dell'utilizzo, da parte del di insulti verbali nei CP_1 confronti dei figli è dato dal contenuto delle s.i.t. rese da il 30.8.2022, Testimone_1 alla Questura di IN (doc. 30, allegato a memoria depositata il 29.5.2023 e prodotto in primo grado). La sig.ra insegnante di matematica di presso la Tes_1 PE scuola primaria “Antonio Friz” di IN, oltre a raccontare di molti episodi di palese e grave disagio e sofferenza del minore (provocazioni, aggressioni ad altri compagni, autolesionismo, verbalizzazione di desideri suicidiari, linguaggio scurrile), ha riferito che, in un'occasione nella quale era stato ripreso per avere chiamato PE
pag. 18/20 “stronzo” un compagno, aveva replicato: “maestra, mio papà la usa sempre a PE casa contro la mamma, e qualche volta anche con noi bambini, e con i bambini non dovrebbe usarla”.
31.3. Nessuna smentita a quanto fin qui evidenziato, poi, viene dalle produzioni di atti d'indagine penali che ha fatto la difesa dell'odierno appellate in primo grado (doc.39, allegato alla comparsa conclusionale depositata il 22.7.2024), trattandosi di s.i.t. contenenti riferimenti a meri litigi avvenuti in pubblico tra i due coniugi, senza esplicite violenze e insulti.
32. Ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al sig. e, per quanto occorrer possa, l'integrazione, per i medesimi motivi, della CP_1 motivazione a supporto dell'adozione di un affidamento super esclusivo alla madre – regime non in discussione tra le parti -.
33. Venendo alle questioni economiche, l'appellante ha chiesto un aumento degli assegni di mantenimento mensili già posti a carico del sig. (€.1.000,00 CP_1 invece di 600, per i figli ed €.200,00 invece di 150,00 per sé).
33.1. Sostiene l'appellante che abbia errato il Tribunale nel tenere conto, con effetto riduttivo delle quantità, del costo che il avrebbe dovuto sostenere, una volta CP_1 lasciata la casa familiare per reperire un'altra abitazione. Si tratterebbe, infatti, di un costo solo ipotetico e futuro, essendo il per quanto noto, ancora alloggiato CP_1 presso la caserma militare nella quale lavora.
Questa, in particolare, la motivazione avversata:
“Dall'altro lato, va tenuto conto della quantificazione dell'assegno per i figli e del fatto che il non è obbligato a risiedere presso la Caserma con conseguente CP_1 possibilità di un nuovo costo a suo carico per la nuova abitazione.” (sent. cit. pag.18).
33.2. Le difese del sig. sul punto, sono consistite nell'affermare CP_1 genericamente, e inizialmente (nella comparsa di costituzione in appello), di non essere idoneo al servizio militare e di non possedere immobili abitabili propri, salvo poi precisare, anche su richiesta della Corte, che, allo stato, continua a risiedere in caserma, ma che, se non rientreranno gli attuali allegati impedimenti per motivi di salute, alla fine del 2025 sarà congedato dal servizio. Con ciò confermando la non attualità di oneri abitativi a suo carico.
34. L'appello, sul punto, è palesemente fondato. Ha errato il giudice di primo grado nel tenere conto di un onere meramente allegato e che, a posteriori, si è confermato, in realtà e a tutt'oggi, inesistente.
35. Ne consegue, per il resto confermate le valutazioni sui redditi delle parti, che il contributo al mantenimento dei figli va aumentato ad €.800,00 e, per la moglie ad
€.200,00 mensili.
36. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate su valori medi del parametro di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), minimi per le fasi di trattazione e pag. 19/20 decisionale, data la limitatezza delle questioni controverse e dell'attività svolta nelle predette fasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4/2025 RG, in parziale riforma dei punti 1), 4) e 6) della sentenza del Tribunale di IN n.1114/2024, fascicolo 3273/2022, pubblicata in data 14.11.2024, così decide:
1) dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
Controparte_1
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro 800,00 (€uro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del ricorso di primo grado;
3) pone a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla domanda in primo grado;
4) conferma nel resto le statuizioni della sentenza impugnata, integrando quanto sopra accertato in punto addebito, tra le motivazioni dell'affidamento superesclusivo dei figli alla sig.ra Pt_1
5) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi euro 6.734,00 per compensi (€. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €. 1.523,00 per la trattazione, ed €.1.735,00 per fase decisionale) oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre €.147,00 per spese vive, oltre iva e cpa ex lege.
Trieste, 6.8.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4/2025
La Corte d'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.4/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato l'8.1.2025, da
- , nata a [...] il [...], residente a [...]
Angelo Beretta n. 11, rappresentata e difesa dalla sottoscritta avv. Barbara Comparetti, elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Tolmezzo (UD), Via Roma n.32 per procura speciale alle liti ex art. 83 allegata al ricorso in appello;
- ricorrente, appellante – contro
- nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Landelli del Foro di Cosenza e dall' Avv. Chiara Grasso, del Foro di IN, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cividale del Friuli (UD) alla Via Borgo San IE 26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
- resistente, appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IN n. 1114/2024, emessa il 14.11.2024, notificata il 9.12.2024, nel proc. 3273/2022 – separazione personale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in atto di appello:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 1114//2024 del Tribunale di IN, di data 14 novembre 2024, notificata dalla
1 controparte in data 09 dicembre 2024, che ha deciso la causa di separazione contenziosa iscritta al n. 3273/2022 R.G. del Tribunale di IN, nei seguenti termini:
1) Addebitare la separazione al marito per gravi violazioni dei Controparte_1 doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, co. 2, C.C.;
2) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro 1.000,00 (€uro 250,00 per ciascun figlio), ovvero l'importo mensile superiore che il Tribunale riterrà proporzionato ai sensi della disposizione di cui all'art. 337-ter, co. 4, C.C., con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
3) Porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, ovvero l'importo mensile superiore che il Tribunale riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Confermare nel resto la sentenza impugnata salvo in punto di affido super esclusivo dei figli minori integrare la motivazione con riferimento esplicito alle violenze subite e assistiti dai minori e dalla madre quale elemento determinante la decisione di affido super esclusivo dei figli alla madre;
inserendo inoltre tra le decisioni più importanti che la madre può assumere nell'ambito dello stesso anche quella relativa all'espatrio dei figli minori e quindi al rilascio / rinnovo dei relativi documenti.
Con vittoria di competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede l'acquisizione dell'ulteriore seguente documentazione per i motivi espressi nel ricorso:
2) Verbale dell'udienza preliminare del 20 novembre nel procedimento penale n. 4020/2022 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IN;
3) a – b- Relazioni redatte da Zero Tolerance e dal Consultorio familiare su richiesta della Questura di IN nell'ambito del procedimento penale n. 4020/2022 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IN.
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione: rigettarsi l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, rigettare le relative domande e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di IN.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado,
FATTI DI CAUSA
pag. 2/20 Premesse
1. I sig.ri e si sono sposati a IN il 28.10.2011 e, dal 2012 e hanno CP_1 Pt_1 vissuto insieme nella casa coniugale sita in IN, in Via Angelo Beretta n. 11. Il è militare di carriera. CP_1
2. Dalla loro unione sono nati i figli: (1.12.2011), (15.10.2013), PE Per_2
(21.11.2015) e IE (18.9.2019). Per_3
3. Il 2.8.2022 la sig.ra si è allontanata di casa con i figli, denunciando di essere, Pt_1 insieme ai figli, vittima di violenze fisiche e morali da parte del marito.
4. In data 28.9.2022 il GIP del Tribunale di IN ha emesso, nei confronti del sig.
ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di CP_1 avvicinamento a moglie e figli. Nel prosieguo risulta che il relativo procedimento penale è stato:
- in parte, con decreto del GIP di IN in data 6.9.2024 , archiviato, con riguardo alle ipotesi di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie,
- e, in altra parte, oggetto di richiesta di rinvio a giudizio, relativamente all'ipotesi di maltrattamenti nei confronti dei figli, e pende tuttora avanti al GUP del Tribunale di IN, essendo fissata udienza per la discussione con il rito abbreviato.
Per completezza va aggiunto che, con il medesimo decreto, il GIP di IN ha archiviato anche il procedimento penale nel quale era indagata la sig.ra a Pt_1 seguito di controdenuncia del per le ipotesi di reato di maltrattamenti in CP_1 famiglia e calunnia.
5. Il 5.10.2022 la sig.ra ha depositato, presso il Tribunale di IN, ricorso per Pt_1 separazione personale.
6. In data 9.3.2023, in sede penale, il minore è stato esaminato Persona_4 dal GIP del Tribunale di IN, nelle forme dell'incidente probatorio, con l'assistenza della psicologa dott.ssa Federica Bearzotti (doc.27 prodotto in primo grado).
Il procedimento di primo grado
7. All'esito del procedimento di primo grado, istruito solo documentalmente, nel corso del quale il nucleo familiare è stato affidato ai servizi sociali per sostegno e controllo, e, quindi, monitorato per un congruo periodo, il Tribunale di IN, con sentenza n.1114/2024, emessa il 14.11.2024, in sintesi, ha così deciso:
- ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
- ha rigettato la domanda di addebito della separazione, formulata dalla sig.ra e Pt_1 avversata dal;
CP_1
- ha confermato l'affidamento del nucleo familiare ai servizi sociali, con mandato specifico alla gestione delle visite – allo stato solo presenziate – tra padre e figli;
- ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, con collocamento presso di lei, nella casa coniugale a lei assegnata;
pag. 3/20 - ha posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando alla sig.ra un assegno mensile di 600,00 euro (150,00 per figlio) oltre Pt_1 al 60% delle spese straordinarie (a fronte della richiesta della sig.ra di 1.000 euro Pt_1 per i figli e 100% delle spese straordinarie, e del sig. di 400 euro per i figli CP_1 con spese straordinarie al 50%);
- ha disposto che l'assegno unico universale per i figli fosse interamente percepito dalla sig.ra (a fronte della richiesta del sig. di divisione a metà tra le Pt_1 CP_1 parti);
- ha posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 moglie versando alla stessa un assegno mensile di 150,00 euro (richiesta avversata nell'an debeatur dal;
CP_1
- ha compensato le spese di lite tra le parti.
L'appello di Parte_1
8. Con ricorso depositato l'8.5.2025 la sig.ra ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di IN chiedendone una parziale riforma e, in particolare:
1) l'accoglimento della domanda di addebito della separazione,
2) il riconoscimento dell'affidamento superesclusivo dei figli anche in considerazione delle condotte maltrattanti del sig. nei confronti dei figli, con estensione del CP_1 potere decisionale materno anche alle questioni relative all'espatrio dei minori;
3) l'aumento dei contributi economici a carico del marito a €.1.000,00 mensili per i figli e a euro 200,00 mensili per sé.
Ha contestato, inoltre, l'appellante, la tempestività della produzione, da parte del sig.
di documentazione prodotta, in primo grado, unitamente agli scritti CP_1 conclusionali.
9. Una prima serie di rilievi critici dell'appellante ha riguardato il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione.
9.1. Il Tribunale civile di IN ha ritenuto non raggiunta la prova di condotte vessatorie, da parte del integranti la causa della crisi coniugale. CP_1
9.2. Erroneamente il giudice di primo grado sarebbe giunto a tale conclusione considerando l'esito del già citato procedimento penale esitato in archiviazione, e, in particolare:
- il fatto che la situazione in essere tra i coniugi non fosse qualificabile come totale soggezione della sig.ra al marito, quanto, piuttosto, in termini di elevatissima ed Pt_1 esacerbata conflittualità reciproca;
- l'esclusione di prova idonea di violenze sessuali, avendo il giudice penale parlato, al riguardo, di possibili “mere forzature del consenso”.
Ha evidenziato, in proposito, l'appellante, che, sulla base di giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen. sent. n.34276 del 2024) non sarebbe necessario un totale pag. 4/20 stato di sottomissione per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, non condividendo neppure la distinzione tra violenza sessuale e forzatura del consenso.
9.3. Il giudice civile, poi, avrebbe omesso di operare un'autonoma valutazione degli elementi a propria disposizione, convergenti, secondo l'appellante, nel far ritenere la commissione, da parte del di condotte violente e maltrattanti nei confronti CP_1 dei figli, reato per il quale era stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio (ed è prossima la trattazione nelle forme del giudizio abbreviato), elementi desumibili da diverse fonti:
- la denuncia querela della sig.ra Pt_1
- la relazione dell'UVDM del Distretto Sanitario di IN dd.25.7.2022 (relativa a richiesta di aiuto rivolta dalla sig.ra al Consultorio familiare nel febbraio 2022, Pt_1 con coinvolgimento del centro anti violenza “Zero Tolerance”),
- relazioni provenienti dagli insegnanti di e risalenti al 2018 (con racconti dei PE comportamenti autolesionistici del minore e dell'atteggiamento ostruzionistico del padre),
- ordinanza del GIP di IN, dd.29.9.2022, di applicazione di misura cautelare penale nei confronti del CP_1
- registrazioni di conversazioni tra familiari, rappresentative di più episodi, compresi in un periodo tra agosto e settembre 2021, di offese, minacce e violenze praticate nei confronti o in presenza dei figli;
- dichiarazioni del minore rese il 9.3.2023, in sede di incidente Persona_4 probatorio, a conferma degli insulti e delle violenze subite;
- sommarie informazioni rese il 29.5.2023 da madre dell'appellante, Persona_5 che aveva assistito ad episodi violenti, confermati a verbale;
- sommarie informazioni rese il 30.8.2022 da insegnante di matematica Testimone_1 di , riportanti narrazioni convergenti del minore;
Persona_4
- relazioni dei servizi sociali, nella parte riguardante il riportato delle dichiarazioni dei minori, anche in occasione delle visite protette con il padre.
9.4. Lamenta, ancora, l'appellante, l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale di IN, di sostanziale inutilizzabilità delle testimonianze de relato.
9.5. Sostiene, inoltre, l'appellante, che, conformemente a citato e consolidato orientamento giurisprudenziale, le condotte violente intrafamiliari fanno presumere la sussistenza del nesso causale con l'intollerabilità della convivenza tra coniugi, o, quantomeno, ne riducono, per intensità, l'onere probatorio.
Le medesime condotte, poi, integrerebbero, comunque, una chiara violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del genitore nei confronti dei figli.
9.6. A conclusioni favorevoli alla sussistenza del chiesto addebito avrebbero dovuto portare, poi, anche condotte del definibili in termini di cd. violenza CP_1 economica. Egli, infatti, in concomitanza con l'escalation di violenze verbali, pag. 5/20 psicologiche e fisiche, nel maggio 2022, aveva revocato la delega data alla moglie per l'acceso al suo conto corrente bancario e lo aveva sostanzialmente svuotato con prelievi in contanti (in sei mesi) per circa 15.000 euro, e con un assegno di 73.000 euro emesso a maggio 2023.
Ulteriori condotte contestuali del (quali: la chiusura di un deposito a CP_1 risparmio, l'accensione di ben tre prestiti per motivi non meglio precisati, la vendita dell'automobile familiare – già utilizzata anche dalla -), erano state Pt_1 puntualmente evidenziate dal Tribunale nell'ambito delle valutazioni concernenti il mantenimento, ma, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere tenute in conto anche quali prove di violenza economica e, quindi, a supporto della chiesta pronuncia di addebito della separazione.
10. Con un secondo ordine di argomentazioni l'appellante ha chiesto una parziale e limitata modifica della statuizione del regime di affidamento.
10.1. In primo luogo, le medesime condotte idonee a fondare l'addebito della separazione dovevano essere richiamate a supporto del, non contestato, regime di affidamento super esclusivo dei figli alla Pt_1
10.2. In secondo luogo, avendo il tenuto condotte ostacolanti in relazione ai CP_1 documenti validi per l'espatrio dei minori, l'appellante ha chiesto di estendere il proprio potere decisionale a tale ambito.
11. Con un terzo ordine di argomentazioni riguardante gli aspetti economici, l'appellante ha chiesto l'aumento degli assegni di mantenimento già posti a carico del sig. CP_1
Erroneamente il Tribunale aveva tenuto conto, con effetto limitativo dell'onere a carico, del costo che il avrebbe dovuto sostenere, una volta lasciata la casa CP_1 familiare per reperire un'altra abitazione. Si tratterebbe, infatti, di un costo solo ipotetico e futuro, essendo il per quanto noto, ancora alloggiato presso la CP_1 caserma militare nella quale lavora.
12. L'appellante, infine, ha contestato la tardività della produzione di due atti/documenti: le s.i.t. di vicini di casa, prodotte in allegato alla comparsa conclusionale del 22.7.2024, e l'accertamento, nei propri confronti, della Commissione medica militare del 12.4.2023, prodotto unitamente a memoria di replica dd. 11.9.2024.
Le difese del sig. in appello CP_1
13. Con sintetica comparsa, depositata il 28.2.2025, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_1 grado.
14. Quanto alla domanda di addebito, l'appellato ha richiamato il contenuto del decreto di archiviazione del GIP di IN nel procedimento penale nei propri confronti, a riprova dell'infondatezza della domanda. Ha anche evidenziato che, allo stato, non vi sono pronunce penali, tantomeno definitive, nei suoi confronti, per l'accusa di maltrattamento ai danni dei figli. Ha aggiunto che, piuttosto, in atti vi sarebbero le prove pag. 6/20 che era la moglie a maltrattarlo “(ad es. chiudendolo fuori di casa, vedasi s.i.t. , Per_6 percuotendolo con un secchio, colpendolo con uno schiaffo, vedasi video allegati alla denuncia-querela).” (comparsa di costituzione pag.6).
15. Quanto al tema della cd. violenza economica, ha replicato allegando taluni fatti, in tesi, non compatibili con la prospettazione accusatoria di controparte:
- il 7.1.2022 egli aveva effettuato un bonifico bancario di euro 10.000,00 sul conto corrente intestato alla moglie;
- il 4 febbraio 2022, aveva spontaneamente destinato, per intero, alla moglie, l'assegno unico dei figli;
- nel 2016 aveva sottoscritto una garanzia omnibus a favore della suocera, per permetterle di accedere al mutuo ai fini dell'acquisto di una casa;
- aveva interamente pagato il mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi.
Ha poi allegato che i dissidi tra le parti si erano sviluppati allorché la moglie gli aveva chiesto versare sul conto corrente di lei anche l'importo di una donazione (euro 40.000,00 ricevuti dalla propria madre in data 19/09/2019) e ulteriori Controparte_2 somme ricevute a titolo di eredità (euro 27.156,81, quale erede di Persona_7 in data 20/10/2020).
Il rifiuto a tali richieste e la contemporanea estinzione del mutuo sulla casa familiare, avevano determinato la a dare corso alle infamanti denunce nei suoi confronti Pt_1 per violenza sessuale e maltrattamenti.
16. Quanto al tema dell'affidamento dei figli, l'appellato si è limitato a eccepire la genericità e la non comprensibilità delle richieste di controparte e delle relative motivazioni.
17. Quanto agli aspetti economici, la difesa del sig. ha ribadito la correttezza CP_1 della sentenza impugnata.
17.1. Quanto alla propria situazione reddituale, ha evidenziato:
- di percepire uno stipendio medio mensile di euro 1.800,00 circa;
- di essere gravato da un prestito di euro 365,00 mensili e dal pignoramento del quinto dello stipendio, a seguito di iniziativa giudiziale della moglie, per il mancato pagamento delle spese straordinarie relative ai figli;
- di non essere attualmente idoneo al lavoro nell'esercito, a causa di una depressione conseguente le infamanti e infondate accusa di violenza sessuale ricevute dalla moglie;
- di non essere proprietario di beni immobili abitabili, oltre alla casa familiare;
- di non poter più risiedere in caserma.
17.2. Quanto alla situazione economica della moglie, in tesi migliore di quanto da lei prospettato in causa, ha evidenziato che:
pag. 7/20 - la moglie percepisce per intero l'assegno unico per i figli, pari quasi ad euro 1.300,00, e l'assegno di frequenza, di quasi euro 300,00 mensili, a favore del figlio , PE riconosciuto disabile;
- gode, inoltre, di tutti i benefici previsti a favore delle famiglie numerose, in base a normativa nazionale, regionale e comunale, potendo così ottenere anche il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche.
Il procedimento di secondo grado
18. Con memoria depositata il 4.3.2025 l'appellante, in ossequio all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza di questa Corte, ha depositato documentazione in aggiornamento circa le proprie condizioni reddituali.
19. All'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno formulato le rispettive richieste e richiamati i propri atti. A domanda della Corte la difesa dell'appellato ha dichiarato che il sig. risiede tuttora in caserma, ma dimora, di fatto, in un immobile in Parte_2
Basilicata.
20. Con ordinanza dd. 11.3.2025, questa Corte ha rinviato il procedimento, invitando le parti, ove non ancora ottemperanti, al deposito dei documenti reddituali e patrimoniali rilevanti, al chiarimento delle attuali condizioni abitative e alla documentazione dell'eventuale esito del procedimento penale nei confronti del per CP_1 maltrattamento ai danni dei figli, procedimento che risultava prossimo a definizione in primo grado, avanti al GUP del Tribunale di IN, nelle forme del rito abbreviato.
21. Entrambe le parti ottemperavano alle richieste della Corte con depositi autorizzati.
La difesa dell'appellato, quanto all'abitazione del proprio assistito, ha precisato che il sig. “risiede presso la Caserma di IN (come si evince da canone CP_1 alloggio indicato nelle buste paga oggi allegate), in quanto l'alloggio in Basilicata di sua proprietà risulta privo di fornitura elettrica e riscaldamento. La collocazione in caserma risulta momentanea perché qualora perdurasse lo stato di inidoneità al servizio, alla fine del 2025 il Sig. sarà congedato (come noto e già CP_1 documentato, a seguito della infamante accusa di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie, poi archiviata in sede di indagini, il Sig. soffre di un CP_1 grave stato di stress postraumatico e perdura lo stato di convalescenza).”.
22. All'udienza del 24.6.2025, la Corte, sentite le parti, preso atto dei chiarimenti forniti, del deposito della documentazione reddituale e del rinvio del processo penale a carico del sig. sentite le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in CP_1 decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
23. Preliminarmente va rilevato che, all'udienza del 24.6.2025, la difesa dell'appellato ha dichiarato non esservi opposizione alla domanda dell'appellante in punto documentazione valida per l'espatrio, il che, unitamente al fatto che non è stata pag. 8/20 impugnata la statuizione dell'affidamento cd. superesclusivo dei figli alla madre, rende superfluo, salvo quanto in appresso, l'esame della questione specifica, rispetto alla quale deve registrarsi una sostanziale acquiescenza dell'appellato. Né vi è motivo, allo stato, per ritenere che il fatto di lasciare in capo alla sola madre la possibilità di assumere decisioni circa l'espatrio dei figli, fondata su un accordo tra le parti, sia contraria agli interessi dei figli.
24. Dev'essere, quindi, affrontato il motivo di appello riguardante la pronuncia di addebito della separazione.
24.1. Il giudice di primo grado ha escluso la pronuncia di addebito in capo al in sintesi: CP_1
1) quanto alle condotte di violenza sessuale e di maltrattamenti di vario genere nei confronti di moglie e figli, per carenza di idonea prova e, in parte, di allegazione;
2) quanto alla violazione dei doveri di collaborare per istruire ed educare la prole, per mancanza di idonea prova delle condotte e del nesso causale con la crisi familiare, dato che, a detta della sig.ra il marito avrebbe offeso i figli fin dall'anno 2013. Pt_1
24.2. Parte appellante non ha insistito, in questa sede, per l'assunzione delle prove orali a suo tempo formulate, sicchè la fondatezza del motivo di appello verrà valutata sulla base del solo materiale istruttorio già agli atti.
24.3. Giova rammentare, in premessa, che presupposto della separazione giudiziale è il verificarsi di fatti o condotte tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole (art.151 co.1 c.c.).
In detti casi, il giudice, su richiesta e sussistendone i presupposti, può dichiarare “a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” (art.151 co.2 c.c.).
Tra i doveri che derivano dal matrimonio, poi, vi sono quelli tra i coniugi di: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione ai bisogni familiari e assunzione concordata dell'indirizzo della vita familiare. Ulteriori doveri genitoriali (oltre che coniugali, laddove i genitori siano sposati), poi, riguardano la prole, in particolare quelli di: mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
24.4. Ulteriori assunti rilevanti, pacifici in giurisprudenza, sono i seguenti:
- l'addebito non è escluso dall'esistenza o dalla preesistenza di criticità e disaccordi tra le parti, trattandosi di fenomeni diversi dalla vera e propria intollerabilità della coabitazione (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116 - 01);
- in generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza dev'essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di pag. 9/20 riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez.1, Sentenza n.14162 del 14/11/2001);
- tuttavia, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
24.5. Da tale ultimo insegnamento della Suprema Corte, e, in particolare, dalla valutazione, nell'ambito del quadro valoriale e giuridico che governa il sistema famiglia nel nostro ordinamento, dall'estrema gravità della violenza intrafamiliare, può desumersi che anche quella indirizzata nei confronti dei figli – e non solo quella tra i coniugi - integra una condotta che, oltre a far presumere l'intollerabilità della convivenza coniugale, assume un livello di gravità tale da poter, anche da sola, costituire motivo di addebito, senza che eventuali allegazioni riguardanti condotte dell'altro coniuge (quali “provocazioni” o altro genere di vessazioni) possano, in qualche modo, far venir meno il predetto rapporto causale.
La violenza (fisica e/o psicologica) indirizzata nei confronti dei figli da parte di un genitore, nel caso di specie coniugato, è all'evidenza un genere di condotta in grado di arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole (così soddisfacendo una delle ipotesi di separazione personale coniugale) e, essendo, per definizione, ascrivibile al genitore che la pone in essere, integra altresì violazione dei doveri di collaborazione tra coniugi anche nell'assistenza ed educazione dei figli (e con ciò realizza il requisito per la pronuncia di addebito).
24.6. Nel caso di specie coglie nel segno l'appellante laddove evidenzia che la sentenza impugnata, nell'ambito di una motivazione pur articolata e puntuale, non pare avere tenuto in debito conto, o quantomeno in modo esplicito, le condotte violente che, in tesi, il sig. avrebbe tenuto nei confronti dei figli. Si tratta delle medesime CP_1 condotte attualmente all'attenzione del giudice penale udinese, nell'ambito di un procedimento destinato ad essere definito in primo grado tra qualche mese, nelle forme del rito abbreviato, richiesto dal sig. CP_1
24.7. E' noto, poi, che in materia penale e civile vigono diverse regole processuali sia con riguardo alla formazione sia con riguardo alla valutazione delle prove.
Il giudizio che porta, ad esempio, a un accertamento di colpevolezza penale, non può trarre elementi dal silenzio dell'imputato e si fonda sul rigoroso canone dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”. Al contrario, in sede civile, è noto il valore probatorio della non contestazione – assimilabile, in qualche modo, alla condotta dichiarativa tenuta dall'imputato in sede penale -, o della contestazione generica, ed il criterio decisionale è
pag. 10/20 certamente meno selettivo di quello penalistico, essendo, il primo, fondato sulla preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non” o “prevalenza relativa delle probabilità”).
25. Fatte queste premesse, ritiene questa Corte che le condotte violente tenute dal sig. nei confronti dei figli non solo trovino riscontro in fonti di prova qui CP_1 pienamente utilizzabili e possano dirsi, quanto alla presente sede civile, accertate, ma integrino, allo stesso tempo, una violazione dei doveri del matrimonio e causa di addebito della separazione.
26. Il racconto della signora che ha riferito di una progressione (escalation) di Pt_1 violenze domestiche di vario tipo (verbali, psicologiche e fisiche) è confermato dal contenuto delle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio, PE oltre che da testimoni.
26.1. Queste le allegazioni svolte al riguardo dall'odierna appellante, con particolare riferimento alle condotte nei confronti dei figli (enfasi nel testo).
In termini generali l'escalation viene così descritta (grassetto e sottolineato nel testo):
- “fin dall'inizio della relazione il signor ha manifestato modalità Controparte_1 verbali umilianti e degradanti nei riguardi della signora che Parte_1 progressivamente hanno coinvolto anche i figli minori: non di rado, infatti, capitava che si arrabbiasse o perdesse la pazienza anche per banalità, inveendo contro la moglie ed i figli utilizzando un tono molto svilente e denigratorio, dicendo spesso ai bambini che erano “stupidi” o che “non sapevano fare niente”, ed intimando alla moglie di “stare muta”. (ricorso per separazione, pag. 5-6).
Sono allegati insulti verbali sempre più screditanti, rivolti ai figli anche urlando, ed episodi violenti con modalità correttive trasmodanti:
- “subito dopo la nascita del secondogenito la gestione del primogenito Per_2
era diventata più complicata, in considerazione sia del maggiore impegno PE che richiedevano due figli, sia delle continue richieste di attenzioni di . Il PE padre si spazientiva spesso per le richieste di attenzione del figlio maggiore e reagiva urlando contro di lui e sgridandolo in malo modo;” (ricorso cit. pag.6);
- “I figli diventavano poi progressivamente sempre più il bersaglio dell'aggressività verbale e fisica del padre che, quando si arrabbiava con loro, oltre a sgridarli in malo modo insultandoli dicendo loro che sono “stupidi”, “scemi”, “rincoglioniti”,
“coglioni”, “bastardi”, “pezzi di merda”, che “non capiscono niente” e che hanno
“i vermi in testa”, diceva anche loro “se non vi piace vivere qui potete andarvene fuori dalle palle”, li prendeva a sculacciate e a schiaffi, oppure li colpiva alla nuca con la mano aperta.” (ricorso pag.8).
Il avrebbe proseguito nelle proprie condotte anche dopo avere appreso di CP_1 diagnosi mediche attestanti loro difficoltà di sviluppo:
- “dopo la diagnosi di iperattività di , il signor in casa PE CP_1 raccontava, anche davanti ai bambini, che al lavoro si sfogava e si lamentava con i
pag. 11/20 colleghi dicendo che in famiglia aveva grossi problemi in quanto i suoi figli erano handicappati e “malati di testa””. (ricorso pag.10).
E' allegato, ancora, che i minori dovessero assistere anche agli insulti del CP_1 nei confronti della madre:
- “… il signor insultava i figli dicendo che erano “stupidi” e CP_1
“incapaci”, spesso offendendo alla loro presenza anche la signora Pt_1 chiamandola “pazza”, “stupida”, “ignorante” e “straniera di merda”, dicendole anche “chi ti prende più con 4 figli” che si sarebbe meritata “un marito che ti picchia dalla mattina alla sera” e che avrebbe dovuto “sputare sangue dalla gola”…” (ricorso pag.9);
- “il marito, infatti, davanti ai bambini offende la moglie dicendole che è grassa e
“puttana come la nonna (intendendo riferirsi alla signora ”. Inoltre, come Per_8 in passato, il marito rivolge alla moglie molte frasi svilenti sul piano economico, genitoriale e personale: le dice che non fa mai “un cazzo”, che è sempre stanca, che è “cattiva” e che è “una sfruttatrice interessata solo ai soldi”, che è “attaccata solo ai soldi, al ferro e al mattone”. Altre volte gli insulti rivolti alla moglie sono razzisti: il marito l'ha accusata di essere “una vigliacca” perché, a suo dire, avrebbe dovuto essere “in Ucraina a fare la guerra anziché stare qui in Italia”, chiamandola anche
“straniera di merda” e dicendole che lei e la madre appartengono “ad una razza di merda”. (ricorso pag. 12).
Sono poi allegati specifici episodi di eccesso di rabbia e con violenza diretta:
- “…nel 2019, prima della nascita dell'ultimo figlio IE ed alla presenza anche della signora in quell'occasione, era seduto a tavola e aveva Per_8 PE fatto scoppiare con le mani il sacchetto di una brioches, producendo un forte rumore;
il padre, allora, gli dava prima un forte schiaffo sulla nuca, e poi gli prendeva la testa da dietro e gliela sbatteva sulla tavola, facendogli picchiare il naso sullo spigolo con tale forza che il segno è ancora visibile.” (ricorso pag.8).
E', infine, descritto un peggioramento degli eventi a partire dall'estate del 2021:
- “la frequenza degli sfoghi di rabbia del signor è aumentata in modo CP_1 esponenziale, tanto che i figli, continuamente sottoposti agli atteggiamenti svilenti, denigratori ed aggressivi del padre, hanno iniziato ad assumere i medesimi comportamenti insultandosi reciprocamente e rivolgendo anche alla madre o ai compagni di scuola gli stessi insulti e le stesse volgarità che sentivano proferire dal padre. Inoltre, è aumentata anche la frequenza degli insulti, delle critiche e delle urla che il signor rivolgeva a moglie e figli: in particolare, alla presenza CP_1 dei bambini, il padre scherniva per via del disturbo dell'attenzione di cui PE soffre, chiamandolo “stupido” o “rompicazzo”, intimando anche la moglie di dargli
“le pastiglie per fargli smettere di rompere il cazzo” e proponendole di mettere il bambino in una casa-famiglia o in un istituto.” (ricorso per separazione pag. 11-12);
pag. 12/20 - “Il signor è solito schernire anche davanti agli altri fratelli: CP_1 Per_3 nello specifico, il padre chiama il figlio “ciccione” e lo deride perché, a suo dire, ha il pene troppo piccolo per un bambino della sua età; inoltre, dice al figlio che è
“cattivo” e che non merita di bere le bibite, che invece distribuisce agli altri fratelli
…”.
26.2. A fronte di siffatte allegazioni, la difesa del sig. ha svolto, in primo CP_1 grado, contestazioni sempre sintetiche e generiche.
Queste, in particolare, le prese di posizione sul punto contenute nella comparsa di costituzione per la fase presidenziale:
- “Si respingono, ad ogni modo, fermamente, le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti mosse nei confronti del la difesa del Sig. è CP_1 CP_1 assolutamente convinta della innocenza del proprio assistito ed intende infatti optare per il rito ordinario per dimostrare l'inconsistenza delle accuse, rinunciando ai riti premiali (abbreviato e patteggiamento), qualora non si addivenga ad una immediata archiviazione,”, e , con specifico riferimento ai figli:
- “Altrettanto non veritiere sono le accuse di maltrattamenti da parte del CP_1 nei confronti dei figli. Vi sono testimoni (tra cui Ufficiali dei Carabinieri) che hanno assistito ad episodi dal contenuto contrario avvenuti in luoghi pubblici”.
Non costituisce contestazione specifica rilevante in questa sede – la valutazione dell'addebito - , nemmeno l'affermazione di condotte uguali a quelle allegate, tenute da parte della ricorrente:
- “13) La usava spesso atteggiamenti denigratori nei confronti dei figli, Pt_1 usando anche violenza;
schiaffeggiava in particolare uno dei figli;
”.
Ulteriore contestazione generica è la seguente:
“20) Il mai usava violenza fisica o morale contro i figli. Prove tecniche CP_1 dimostreranno che era la a sbattere le mani per provocare rumore. Nelle Pt_1 registrazioni del maggio-luglio 2022 la mai faceva riferimento a violenze Pt_1 contro i figli. L'incidente probatorio chiarirà quanto indicato.”.
In altra parte dell'atto si afferma che, in casi non precisati, si sarebbe trattato di
“normali momenti di vita familiare”, ma non si specifica a quali delle allegazioni di controparte si fa riferimento:
“28) La cerca di confondere normali momenti di vita familiare con Pt_1 atteggiamenti violenti da parte dello stesso.
D'altronde anche la conferma di non aver subito violenze fisiche. Pt_1
Se il fosse stato violento nei confronti dei figli, lo sarebbe stato anche nei CP_1 confronti della moglie.”.
26.3. La memoria di costituzione avanti al giudice istruttore, poi, contiene, relativamente ai temi in esame, solo le seguenti frasi:
pag. 13/20 - “Il mai ha maltrattato i figli, e ciò verrà debitamente provato.” CP_1
(comparsa depositata il 23.12.2022 pag.4).
E ancora:
“Il padre aveva un ottimo rapporto con i figli, che chiedono di lui e attendono disperatamente di rivederlo e di poter stare con lui, come indicato dall'assistente sociale a cui è attualmente affidato il percorso di ausilio alla Testimone_2 genitorialità prima di attuare le visite protette del padre con i figli.” (comparsa cit. pag.7).
26.4. Nessun'ulteriore allegazione specifica in contestazione, poi, è contenuta nella molto breve memoria ex art.183 co. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 27.4.2023.
26.5. Quanto alle richieste di prova diretta, formulate nella memoria istruttoria, il sig. ha contestato in toto l'attendibilità delle dichiarazioni del figlio in CP_1 PE sede penale (assunte nelle forme dell'incidente probatorio in sede penale), allegando che l'esito dell'atto sarebbe “inquinato” dall'incontro avvenuto, il giorno precedente, tra il minore e la dott.ssa MT – Area Materno Infantile del Distretto di Testimone_3
IN. Ha poi aggiunto che gli incontri con i figli si svolgevano regolarmente e ha formulato due capitoli di prova orale non relativi ai figli.
26.6. Si tratta, quindi, di contestazioni generiche e perciò, inefficaci, in particolare, poi, viene ignorato l'episodio, invero oggettivamente grave e pericoloso per il minore, allegato dalla sig.ra come occorso nel 2019, prima della nascita del figlio IE, Pt_1 allorquando il avrebbe sbattuto la testa di contro la tavola, CP_1 PE provocando un'epistassi e una cicatrice tuttora visibile. Sul punto si tornerà a breve.
27. Ulteriore elemento da valutare, poi, relativamente alla condotta processuale, è che non solo il sig. non ha reso una propria versione degli episodi più gravi CP_1 contestati, ma ha anche, sostanzialmente, “rinunciato” a fornire prova diretta, nonostante iniziali allegazioni difensive in tal senso (v. frase riportata al punto 26.3 che precede).
In sede penale, poi, contrariamente a quanto inizialmente affermato (“Si respingono, ad ogni modo, fermamente, le accuse di violenza sessuale e di maltrattamenti mosse nei confronti del la difesa del Sig. è assolutamente convinta della CP_1 CP_1 innocenza del proprio assistito ed intende infatti optare per il rito ordinario per dimostrare l'inconsistenza delle accuse, rinunciando ai riti premiali (abbreviato e patteggiamento), qualora non si addivenga ad una immediata archiviazione,” – comparsa di costituzione dep. 9.11.2022, pag. 3), il sig. ha, invece, optato CP_1 per il rito abbreviato. Trattasi, ovviamente, di scelta difensiva del tutto legittima, ma ciò non toglie che dalla complessiva condotta processuale civile e penale, non possano trarsi argomenti valutabili.
E un siffatto cambio di linea difensiva, unitamente alla genericità delle contestazioni e alla scarsità delle prove dirette offerte, oltre a quanto verrà di seguito evidenziato, convergono nel far ritenere, alla fine, fondato l'appello sul punto. pag. 14/20 28. Le dichiarazioni rese, in sede penale, dal figlio , confermano la sussistenza PE di violenze subite e assistite.
Il minore ha correttamente collocato il racconto dei fatti accaduti in un quadro familiare di separazione:
Ha, inoltre, correttamente inquadrato, nell'ambito dei percorsi attivati dal Tribunale per la ripresa delle frequentazioni padre – figli, le finalità perseguite (“Dobbiamo solo raccontare che cosa è successo”) e la posizione paterna (“…lui dice che non è vero, che non è successo niente”):
ha, quindi, confermato il progressivo peggioramento del clima familiare, PE come da lui vissuto (prima senza e poi con i litigi tra i genitori):
pag. 15/20 Proseguendo nel racconto, ha confermato che il padre e la madre litigavano, PE che il padre, con lui, aveva un rapporto “Un po' bello e un po' no”, e che il padre,
“alcune volte”, “diceva parolacce” e “dava le botte” ai figli.
ha ricordato alcune delle “parolacce” rivolte dal padre prevalentemente a sé e PE
a (“Merda, stupido… ignorante”, “Mongoloide …cazzo”), e altre rivolte alla Per_3 madre (“Ignorante, stronza…merda!”), in entrambi i casi precisando trattarsi di esperienze alle quali aveva assistito personalmente:
.
Il minore ha pure riferito di violenze fisiche da parte del padre, sotto forma di schiaffi dietro il collo, ma “anche nel sedere. E anche volta in faccia” e “Alcune volte, ma raramente, ma raro raro, con la cintura. Ma pochissimo”.
Ha raccontato di un episodio specifico occorso al fratellino IE (gita al fiume e sculaccioni), e a (quando giocava con i Lego e li sbatteva per gioco). Per_2
Coerentemente ha riferito di avere visto, a seguito delle botte del papà, segni rossi sulla pelle delle vittime.
Da ultimo, , ha ricordato e confermato il grave episodio della testata contro PE
l'angolo del tavolo, provocatagli dal padre con un gesto che gli ha causato un'epistassi e gli ha lasciato una cicatrice sul naso. Il tutto in reazione ad un gesto scherzoso tra fratelli (in pratica aveva fatto scoppiare un sacchetto di plastica per PE spaventare il fratello . Per_2
pag. 16/20 Né il racconto del minore può essere ritenuto inattendibile per una sorta di pregiudizio indotto, in tesi derivante da una condotta materna alienante, nei confronti del padre, avendo riferito, in generale, del padre, in termini non di “assoluto negativo” o PE
“demonizzanti”, ed avendo raccontato, rispondendo a domande aperte della psicologa, anche di momenti piacevoli trascorsi con il genitore (ad esempio i giochi con la piscina in giardino, o le gite al fiume), segno inequivoco di un atteggiamento equilibrato e non aprioristicamente ostile o anche solo difensivo.
Concludendo sul punto, le dichiarazioni rese in sede penale dal minore PE confermano l'atteggiamento violento paterno e, in particolare, talune condotte tenute in modo non estemporaneo, e un episodio specifico particolarmente grave e pericoloso.
29. La difesa dell'appellato ha anche sostenuto, in termini sintetici, l'inattendibilità del racconto di , avendo egli avuto un colloquio con una psicologa dei Servizi PE sociali che avevano ed hanno in carico il nucleo familiare, proprio il giorno prima dell'esame.
L'assunto, da un lato, è allegato in modo generico, non potendosi certo presumere che un colloquio con una professionista del servizio pubblico, nell'ambito di un programma di sostegno, all'epoca già avviato, al ragazzo e al nucleo familiare, possa avere inquinato l'ascolto tenutosi l'indomani. La difesa del che ha eccepito la CP_1 circostanza, avrebbe dovuto meglio precisare – ove ve ne fossero stati – gli elementi intrinseci o estrinseci di falsità indotta o involontaria – nel racconto del minore, il che non è stato.
L'unico elemento concreto allegato e che, in tesi, segnalerebbe l'”inquinamento”, sarebbe il riferimento all'uso della cintura, ma non vi è prova che tale circostanza non fosse già presente in racconti precedenti del minore e, in ogni caso, si tratta di circostanza riferita in termini e modi tali da risultare meramente ancillare all'intero racconto.
pag. 17/20 Al contrario, sempre dall'esame della trascrizione dell'ascolto del minore, non emerge un atteggiamento anomalo, non vi è utilizzo di vocaboli incongrui con l'età e la scolarizzazione di , né viene segnalato alcunchè di rilevante dalla stessa PE dott.sa Bearzotti che ha gestito direttamente la formulazione delle domande al minore.
30. Tal genere di condotte, che dal racconto di si apprende non erano PE condivise dalla madre, e, data l'oggettiva gravità delle stesse, integra, come già anticipato, una violazione, da parte del dei doveri di collaborare tra coniugi, CP_1 anche al fine di educare e assistere moralmente i figli, e tale violazione, collocandosi in un crescendo di manifestazioni violente (verbali e non), ha certamente reso intollerabile la convivenza tra i coniugi e recato grave pregiudizio all'educazione della prole.
31. A tali elementi, già di per sé soli sufficienti, possono aggiungersi ulteriori non espressamente evidenziati dal giudice di primo grado.
31.1. In primo luogo, le trascrizioni riassuntive di talune registrazioni tra presenti prodotte in primo grado e rispetto alle quali la difesa del si è limitata a CP_1 contestazioni generiche.
In una di queste (all. 10 bis al ricorso introduttivo di primo grado – registrazione del 22.8.2021), si dà conto del fatto che il dopo avere insultato la suocera, al CP_1 minuto 4.40, prende a schiaffi in faccia il figlio , si sentono rumori Per_3 inconfondibili e la sig.ra che interviene dicendo al marito di non picchiare i figli. Pt_1
A fronte di tale allegazione e produzione, la difesa del ha così replicato: CP_1
“20) Il mai usava violenza fisica o morale contro i figli. Prove tecniche CP_1 dimostreranno che era la a sbattere le mani per provocare rumore. Nelle Pt_1 registrazioni del maggio-luglio 2022 la mai faceva riferimento a violenze
contro
Pt_1
i figli. L'incidente probatorio chiarirà quanto indicato.” (comparsa di costituzione in primo grado del sig. . CP_1
Con tale allegazione difensiva, dopo una generica contestazione, da un lato, si ammette l'esistenza del rumore di schiaffi nella registrazione, dall'altro si preannuncia una prova contraria che poi non è stata qui offerta.
Oltre a ciò, le già citate – e non adeguatamente contestate o smentite - trascrizioni di registrazioni sono presenti molti altri episodi di insulti ai bambini, alla nonna materna e alla moglie oltre che di minacce, anche in presenza dei bambini, con pieno riscontro degli elementi già vagliati.
31.2. Ulteriore riscontro dell'utilizzo, da parte del di insulti verbali nei CP_1 confronti dei figli è dato dal contenuto delle s.i.t. rese da il 30.8.2022, Testimone_1 alla Questura di IN (doc. 30, allegato a memoria depositata il 29.5.2023 e prodotto in primo grado). La sig.ra insegnante di matematica di presso la Tes_1 PE scuola primaria “Antonio Friz” di IN, oltre a raccontare di molti episodi di palese e grave disagio e sofferenza del minore (provocazioni, aggressioni ad altri compagni, autolesionismo, verbalizzazione di desideri suicidiari, linguaggio scurrile), ha riferito che, in un'occasione nella quale era stato ripreso per avere chiamato PE
pag. 18/20 “stronzo” un compagno, aveva replicato: “maestra, mio papà la usa sempre a PE casa contro la mamma, e qualche volta anche con noi bambini, e con i bambini non dovrebbe usarla”.
31.3. Nessuna smentita a quanto fin qui evidenziato, poi, viene dalle produzioni di atti d'indagine penali che ha fatto la difesa dell'odierno appellate in primo grado (doc.39, allegato alla comparsa conclusionale depositata il 22.7.2024), trattandosi di s.i.t. contenenti riferimenti a meri litigi avvenuti in pubblico tra i due coniugi, senza esplicite violenze e insulti.
32. Ne consegue l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al sig. e, per quanto occorrer possa, l'integrazione, per i medesimi motivi, della CP_1 motivazione a supporto dell'adozione di un affidamento super esclusivo alla madre – regime non in discussione tra le parti -.
33. Venendo alle questioni economiche, l'appellante ha chiesto un aumento degli assegni di mantenimento mensili già posti a carico del sig. (€.1.000,00 CP_1 invece di 600, per i figli ed €.200,00 invece di 150,00 per sé).
33.1. Sostiene l'appellante che abbia errato il Tribunale nel tenere conto, con effetto riduttivo delle quantità, del costo che il avrebbe dovuto sostenere, una volta CP_1 lasciata la casa familiare per reperire un'altra abitazione. Si tratterebbe, infatti, di un costo solo ipotetico e futuro, essendo il per quanto noto, ancora alloggiato CP_1 presso la caserma militare nella quale lavora.
Questa, in particolare, la motivazione avversata:
“Dall'altro lato, va tenuto conto della quantificazione dell'assegno per i figli e del fatto che il non è obbligato a risiedere presso la Caserma con conseguente CP_1 possibilità di un nuovo costo a suo carico per la nuova abitazione.” (sent. cit. pag.18).
33.2. Le difese del sig. sul punto, sono consistite nell'affermare CP_1 genericamente, e inizialmente (nella comparsa di costituzione in appello), di non essere idoneo al servizio militare e di non possedere immobili abitabili propri, salvo poi precisare, anche su richiesta della Corte, che, allo stato, continua a risiedere in caserma, ma che, se non rientreranno gli attuali allegati impedimenti per motivi di salute, alla fine del 2025 sarà congedato dal servizio. Con ciò confermando la non attualità di oneri abitativi a suo carico.
34. L'appello, sul punto, è palesemente fondato. Ha errato il giudice di primo grado nel tenere conto di un onere meramente allegato e che, a posteriori, si è confermato, in realtà e a tutt'oggi, inesistente.
35. Ne consegue, per il resto confermate le valutazioni sui redditi delle parti, che il contributo al mantenimento dei figli va aumentato ad €.800,00 e, per la moglie ad
€.200,00 mensili.
36. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate su valori medi del parametro di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), minimi per le fasi di trattazione e pag. 19/20 decisionale, data la limitatezza delle questioni controverse e dell'attività svolta nelle predette fasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4/2025 RG, in parziale riforma dei punti 1), 4) e 6) della sentenza del Tribunale di IN n.1114/2024, fascicolo 3273/2022, pubblicata in data 14.11.2024, così decide:
1) dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
Controparte_1
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre un assegno mensile di €uro 800,00 (€uro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal deposito del ricorso di primo grado;
3) pone a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di €uro 200,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla domanda in primo grado;
4) conferma nel resto le statuizioni della sentenza impugnata, integrando quanto sopra accertato in punto addebito, tra le motivazioni dell'affidamento superesclusivo dei figli alla sig.ra Pt_1
5) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi euro 6.734,00 per compensi (€. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €. 1.523,00 per la trattazione, ed €.1.735,00 per fase decisionale) oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre €.147,00 per spese vive, oltre iva e cpa ex lege.
Trieste, 6.8.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 20/20