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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Caputo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.9.2020, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VOCOM con decorrenza aprile 2006, deducendo di poter far valere contribuzione esterea utile per “raggiungere il limite dei 18 anni ed usufruire del calcolo retributivo”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertarne il diritto alla riliquidazione della propria pensione in convenzione in regime internazionale (“trasformandola da cat. VOCOM a cat. VOCOMS”) con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle differenze sui ratei spettanti, oltre accessori e con CP_1 vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito il giudicato esterno derivante dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 1786/2019, resa nel procedimento n. 15828/2016, nonché la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e la prescrizione quinquennale dei ratei;
ha, quindi, concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, ritiene questo giudice che il passaggio in giudicato della sentenza n. 1786/2019 intervenuta all'esito precedente giudizio intercorso fra le parti sopra richiamato, non precluda la proposizione della domanda giudiziale al vaglio.
Per giurisprudenza consolidata, il principio secondo cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile” include non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (il giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (c.d. giudicato implicito) (cfr. osì, Cass., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17078; id., sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21032; id., sez. II, 4 novembre 2005, n. 21352; id., sez. un., 27 ottobre 1993, n. 10685). L'anzidetto principio è preposto ad assicurare che l'autorità del giudicato sulla materia controversa, posta dall'art. 2909 c.c. (L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), non venga rimessa in discussione su impulso di altre domande giudiziali, contestuali o successive a quella decisa, con il rischio di dar luogo a giudicati contrastanti sullo stesso oggetto del contendere. In tal senso, il concetto di “deducibilità” risponde alle stesse esigenze cui è preordinato il divieto di frazionamento della domanda giudiziale in caso di credito unitario. Si aggiunge che il concetto di “deducibilità” assume carattere oggettivo, a prescindere dalla ricerca di eventuali carenze di allegazione imputabili alle parti, rilevando esclusivamente il fatto dell'identità della domanda giudiziale. Come può evincersi dalla documentazione versata in atti, la sentenza definitiva di cui trattasi ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima nei confronti dell' Pt_1 CP_1 specificatamente volto ad ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo (sul presupposto che “la ricorrente intende oggi avvalersi dei contributi esteri per integrare il mese mancante del periodo precedente al 1995”), ritenendo che la relativa domanda (di “ricalcolo della pensione con cambio di metodo”) non sia contemplabile, significativamente puntualizzando, altresì, che il corpo del ricorso non intende ottenere la riliquidazione della pensione in regime internazionale, “perché mai questa domanda viene formulata in giudizio”.
Tanto premesso, le ragioni giuridiche del ricorso oggetto del presente giudizio, specificatamente improntato ad ottenere la riliquidazione della pensione in convenzione in regime internazionale, non risultano in alcun modo considerate (o sussumibili) nella precedente vicenda litigiosa, in cui la prospettazione attorea, in quanto volta direttamente ed esclusivamente, in maniera non contemplabile, a conseguire il ricalcolo della stessa pensione con il regime retributivo, è stata, come detto, ritenuta in radice priva di sbocco. Conseguentemente, il fondamento della pretesa qui azionata (ovvero la sussistenza dei presupposti per accedere alla pensione VOCOMS rivendicata in questo giudizio) non ha in alcun modo costituito un precedente logico, essenziale e necessario della precedente pronuncia, con il corollario che la stessa non può costituire c.d. giudicato implicito rispetto alle questioni rilevanti ai fini della presente decisione.
Sempre in via preliminare, occorre poi puntualizzare che, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, è da ritenere operante (con conseguente assorbimento di ogni questione sulla prescrizione dei ratei eccepita dall' la CP_1 decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 per le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 21.9.2020 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Poste le puntualizzazioni che precedono, con note di trattazione scritta depositate il 10 giugno 2024, la difesa dell' ha significativamente puntualizzato che “la CP_1 ricorrente con la totalizzazione della contribuzione estera può far valere n. 18 anni di contribuzione al 1996 e, quindi, in caso di trasformazione in VOCOMS, avrebbe un beneficio economico pari ad € 174,00 circa alla decorrenza originaria della pensione (importo VOCOM al 04/2006 € 904,60; importo VOCOMS al 04/2006€ 1079,04)” e che
“la pensione VOCOM poteva essere trasformata in VOCOMS come da Msg Hermes19/05/2017.0002088 (vedi allegato), ma l' ha ritenuto non accoglibile al CP_2 domanda della ricorrente sul duplice presupposto della presenza di una precedente sentenza favorevole all' e della omessa dichiarazione dell'attività lavorativa CP_2 estera con domanda di pensione del 2006, che ha dato origine alla prestazione pensionistica”. A fronte di quanto dappresso evidenziato (e non essendovi al contempo ragione di escludere che la pensionata possa far valere la contribuzione estera di cui si discute per richiedere ed ottenere la trasformazione qui invocata anche in epoca successiva alla decorrenza originaria della pensione italiana), è, allora, evidente come la totalizzazione della contribuzione estera accreditata alla consenta a quest'ultima di accedere alla Pt_1 pensione VOCOMS, beneficiando (con la conseguente applicazione sulla pensione in regime di convenzione internazionale del sistema retributivo) dell'elevazione del rateo di pensione al 04/2006 ad euro 1.079,04, così come specificatamente indicato dallo stesso istituto previdenziale. Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi liquidare dall' il trattamento pensionistico in convenzione CP_1 in regime internazionale con un rateo mensile alla decorrenza pari ad euro 1.079,04, con una differenza sul rateo mensile ab origine corrisposto di euro 174,44. L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta liquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal 21.9.2020 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo (tenuto conto del valore della controversia individuato in ricorso).
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.9.2020 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi liquidare dall' il trattamento pensionistico in regime di convenzione CP_1 internazionale (con trasformazione da VOCOM a VOCOMS) con un rateo mensile pari, alla decorrenza, ad euro 1.079,04; condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91; condanna l' a pagare le spese di lite in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 27 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Caputo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.9.2020, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VOCOM con decorrenza aprile 2006, deducendo di poter far valere contribuzione esterea utile per “raggiungere il limite dei 18 anni ed usufruire del calcolo retributivo”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di accertarne il diritto alla riliquidazione della propria pensione in convenzione in regime internazionale (“trasformandola da cat. VOCOM a cat. VOCOMS”) con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle differenze sui ratei spettanti, oltre accessori e con CP_1 vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito il giudicato esterno derivante dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 1786/2019, resa nel procedimento n. 15828/2016, nonché la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e la prescrizione quinquennale dei ratei;
ha, quindi, concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Preliminarmente, ritiene questo giudice che il passaggio in giudicato della sentenza n. 1786/2019 intervenuta all'esito precedente giudizio intercorso fra le parti sopra richiamato, non precluda la proposizione della domanda giudiziale al vaglio.
Per giurisprudenza consolidata, il principio secondo cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile” include non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (il giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (c.d. giudicato implicito) (cfr. osì, Cass., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17078; id., sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21032; id., sez. II, 4 novembre 2005, n. 21352; id., sez. un., 27 ottobre 1993, n. 10685). L'anzidetto principio è preposto ad assicurare che l'autorità del giudicato sulla materia controversa, posta dall'art. 2909 c.c. (L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), non venga rimessa in discussione su impulso di altre domande giudiziali, contestuali o successive a quella decisa, con il rischio di dar luogo a giudicati contrastanti sullo stesso oggetto del contendere. In tal senso, il concetto di “deducibilità” risponde alle stesse esigenze cui è preordinato il divieto di frazionamento della domanda giudiziale in caso di credito unitario. Si aggiunge che il concetto di “deducibilità” assume carattere oggettivo, a prescindere dalla ricerca di eventuali carenze di allegazione imputabili alle parti, rilevando esclusivamente il fatto dell'identità della domanda giudiziale. Come può evincersi dalla documentazione versata in atti, la sentenza definitiva di cui trattasi ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima nei confronti dell' Pt_1 CP_1 specificatamente volto ad ottenere il ricalcolo della pensione con il sistema retributivo (sul presupposto che “la ricorrente intende oggi avvalersi dei contributi esteri per integrare il mese mancante del periodo precedente al 1995”), ritenendo che la relativa domanda (di “ricalcolo della pensione con cambio di metodo”) non sia contemplabile, significativamente puntualizzando, altresì, che il corpo del ricorso non intende ottenere la riliquidazione della pensione in regime internazionale, “perché mai questa domanda viene formulata in giudizio”.
Tanto premesso, le ragioni giuridiche del ricorso oggetto del presente giudizio, specificatamente improntato ad ottenere la riliquidazione della pensione in convenzione in regime internazionale, non risultano in alcun modo considerate (o sussumibili) nella precedente vicenda litigiosa, in cui la prospettazione attorea, in quanto volta direttamente ed esclusivamente, in maniera non contemplabile, a conseguire il ricalcolo della stessa pensione con il regime retributivo, è stata, come detto, ritenuta in radice priva di sbocco. Conseguentemente, il fondamento della pretesa qui azionata (ovvero la sussistenza dei presupposti per accedere alla pensione VOCOMS rivendicata in questo giudizio) non ha in alcun modo costituito un precedente logico, essenziale e necessario della precedente pronuncia, con il corollario che la stessa non può costituire c.d. giudicato implicito rispetto alle questioni rilevanti ai fini della presente decisione.
Sempre in via preliminare, occorre poi puntualizzare che, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, è da ritenere operante (con conseguente assorbimento di ogni questione sulla prescrizione dei ratei eccepita dall' la CP_1 decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 per le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 21.9.2020 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Poste le puntualizzazioni che precedono, con note di trattazione scritta depositate il 10 giugno 2024, la difesa dell' ha significativamente puntualizzato che “la CP_1 ricorrente con la totalizzazione della contribuzione estera può far valere n. 18 anni di contribuzione al 1996 e, quindi, in caso di trasformazione in VOCOMS, avrebbe un beneficio economico pari ad € 174,00 circa alla decorrenza originaria della pensione (importo VOCOM al 04/2006 € 904,60; importo VOCOMS al 04/2006€ 1079,04)” e che
“la pensione VOCOM poteva essere trasformata in VOCOMS come da Msg Hermes19/05/2017.0002088 (vedi allegato), ma l' ha ritenuto non accoglibile al CP_2 domanda della ricorrente sul duplice presupposto della presenza di una precedente sentenza favorevole all' e della omessa dichiarazione dell'attività lavorativa CP_2 estera con domanda di pensione del 2006, che ha dato origine alla prestazione pensionistica”. A fronte di quanto dappresso evidenziato (e non essendovi al contempo ragione di escludere che la pensionata possa far valere la contribuzione estera di cui si discute per richiedere ed ottenere la trasformazione qui invocata anche in epoca successiva alla decorrenza originaria della pensione italiana), è, allora, evidente come la totalizzazione della contribuzione estera accreditata alla consenta a quest'ultima di accedere alla Pt_1 pensione VOCOMS, beneficiando (con la conseguente applicazione sulla pensione in regime di convenzione internazionale del sistema retributivo) dell'elevazione del rateo di pensione al 04/2006 ad euro 1.079,04, così come specificatamente indicato dallo stesso istituto previdenziale. Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi liquidare dall' il trattamento pensionistico in convenzione CP_1 in regime internazionale con un rateo mensile alla decorrenza pari ad euro 1.079,04, con una differenza sul rateo mensile ab origine corrisposto di euro 174,44. L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta liquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal 21.9.2020 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo (tenuto conto del valore della controversia individuato in ricorso).
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.9.2020 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi liquidare dall' il trattamento pensionistico in regime di convenzione CP_1 internazionale (con trasformazione da VOCOM a VOCOMS) con un rateo mensile pari, alla decorrenza, ad euro 1.079,04; condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91; condanna l' a pagare le spese di lite in favore del CP_1 procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 27 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma