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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 963 2022
Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.963 del R.G. per l'anno 2022,
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pelle, giusta procura in atti;
Ricorrente
contro
, in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
LI UE CE e dall'Avv. Francesca Salvatori, giusta procura in atti;
Resistente Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, a seguito di un infortunio sul lavoro del 25/03/2019 , lamentava di aver riportato in conseguenza del già menzionato evento, postumi invalidanti ed indennizzabili, sul presupposto di aver riportato danni permanenti con un grado di inabilità pari al 9% o nella maggiore o minore misura da accertare in corso di causa con l'apporto di adeguata CTU medico - legale .
E per l'effetto condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1
somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 9 % (nove), per la somma complessiva di € 8.532,37, con ogni altro beneficio economico conseguente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
2. Nel costituirsi l' chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. CP_1
3. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare: “…In riferimento a quanto emerso dalla raccolta delle note anamnestiche, dalla visita medica, dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti e dall'esame degli accertamenti strumentali richiesti al termine delle operazioni peritali , posso confermare che il Sig. risulta affetto da: -ESITI DI LESIONE DEL TENDINE SOVRASPINOSO DELLA Parte_1
SPALLA DESTRA (STRUMENTALMENTE ACCERTATA) CON LIMITAZIONE DEI
MOVIMENTI AI GRADI ESTREMI DELL'ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE
OMOLATERALE . -ESITI DI LESIONE DI 2° GRADO DEL LEGAMENTO CROCIATO
ANTERIORE
GINOCCHIO DESTRO (TEST DEL CASSETTO ANTERIORE LIEVEMENTE POSITIVO
CON IPOTONOTROFIA MUSCOLARE SURA DESTRA).
In virtù delle suddette valutazioni clinico-obiettive, correlate note anamnestiche, disamina della documentazione sanitaria esibita agli atti, disamina degli accertamenti strumentali richiesti al termine della visita peritale ed ausilio della criteriologia traumatologica clinica e medico-legale di giudizio , posso confermare che il Sig. risulta affetto da infermità alla spalla Parte_1
destra ed al ginocchio destro che possono ritenersi compatibili ed in rapporto di nesso causale con l'infortunio sul lavoro dallo stesso riportato in data 25.03.2019.
Come ribadito nella genesi dell'infortunio, l'istante (Operaio forestale), durante il trasporto e servizio di pietre per la realizzazione di muretti a secco, accidentalmente cadeva al suolo lungo il terreno sottostante la predetta costruzione, infortunandosi alla spalla destra con lesione del tendine del sovraspinoso ed al ginocchio destro con lesione del legamentocrociato anteriore. Con attendibile criterio traumatologico, all'atto della caduta si verificava un violento momento traumatico con arto superiore abdotto ed extraruotato, finale urto della spalla destra contro ostacolo e lesione del tendine sovraspinoso;
nel contempo, si verificava o una iperestensione forzata del ginocchio destro, o una sollecitazione in varismo, a ginocchio atteggiato in flessione e tibia in rotazione interna (trauma in varo-flessione rotazione interna).
- CONCLUSIONI - Alla luce di quanto riportato nella discussione clinica e nelle conseguenti considerazioni medico-legali, posso confermare che il Sig. risulta affetto dalle Parte_1
menomazioni formulate nelle conclusioni diagnostiche residuate alle lesioni riportate nell'infortunio sul lavoro occorso in data 25.03.2019 (sussiste nesso di causalità). Sulla base dei criteri applicativi e specifici codici di riferimento delle Tabelle di cui al D.M. 12.07.2000 CP_1
(la valutazione formulata è il risultato di una stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni)
, i postumi residuati all'infortunio in oggetto sotto l'aspetto del Danno Biologico possono così valutarsi: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente , non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale : codice di riferimento: 227, Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi
:codice di riferimento: 224, Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento , oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare): codice di riferimento: 277. Per quanto riportato, deriva una valutazione percentuale complessiva delle menomazioni residuate alle lesioni riportate dal Sig. nell'infortunio sul lavoro del 25.03.2019 ovvero una Invalidità Permanente Parte_1
da quantificarsi nella misura del 7 - 8 % (sette - otto) con decorrenza 03.04.2025 (data della visita peritale d'ufficio). Sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti assunti ed entità delle lesioni riportate dal Sig. con correlato iter clinico, posso confermare una Parte_1
Inabilità Temporanea Assoluta al Lavoro per un totale di giorni 15 (quindici).
4. Ne consegue l'accoglimento della domanda e pertanto la condanna dell' assicuratore CP_2
convenuto, nei termini di cui sopra, a determinare nella misura e per le patologie suindicate l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario, vengono liquidate visto il DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a corrispondere al CP_1
ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro nella misura dell'8%, con decorrenza 03/04/2025 (epoca della visita peritale ) oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese e competenze di lite .
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 oltre accessori CP_1
come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo