Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1952, n. 3094
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1953
Art. 1.
Ai fini della concessione delle indennita' previste dalla legge 24 novembre 1948, n. 1493 , il Ministero del tesoro e' autorizzato a prendere in considerazione documenti integrativi presentati o richiesti anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1953