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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Annamaria NAZZARO Consigliere onorario dott. Roberto CALLEGARI Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello, iscritto al n. R.G. 51413 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Cicerone 28, presso lo studio del procuratore, avv.
Antonella SOTGIA, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Avv. Maria Cristina FRATTO quale curatore speciale del minore Persona_1
(nato a [...] il [...]), nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni
1 di Roma del 27 luglio 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli 2, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ
pro tempore del quale tutore provvisorio del CP_1 Controparte_2
minore (nato a [...] il [...]), nominato con decreto del Persona_1
Tribunale per i Minorenni di Roma del 27 luglio 2023, non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 427/24 del Tribunale per i Minorenni di
Roma del 20 giugno 2024, in tema di adottabilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n° 427/24 emessa il 20 giugno
2024, dichiarava lo stato di adottabilità di (nato a [...] il 22 maggio Persona_1
2023), confermando il collocamento del minore presso una coppia dichiarata idonea all'adozione; confermava la nomina dell'avv. Maria Cristina FRATTO quale curatore speciale e quella del sindaco pro tempore del comune di quale tutore CP_2
provvisorio del minore medesimo. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che era emersa chiaramente la mancanza di idonee figure genitoriali o vicariali disponibili a prendersi cura del minore;
rilevava inoltre che la madre, con il suo comportamento - tenuto sia durante la gravidanza che successivamente alla nascita di – aveva <… mostrato l'incapacità di avviarsi in un percorso personale Per_1
di riabilitazione e una gravissima e perdurante incuranza nei confronti del piccolo, esposto inizialmente a un serio rischio di pregiudizio, per l'esposizione, durante la vita
2 intrauterina, all'assunzione materna di sostanze stupefacenti, e, successivamente, dalla stessa abbandonato alle istituzioni di cura, avendo la signora rifiutato di essere inserita in struttura con il neonato e non essendo la stessa recatasi, se non per un periodo iniziale e in modo comunque discontinuo, in visita del figlio, rendendosi pressoché indisponibile nei confronti del S.S. incaricato di sostenere la diade …>>
(così testualmente a pag. 2 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n° 427/24 del Tribunale per i Minorenni di Roma lamentando, con un unico articolato motivo, che era stato dichiarato lo stato di adottabilità di Persona_1
nonostante non sussistessero nella specie i presupposti richiesti dall'art. 8 della legge n° 184/83 per l'adozione di una pronunzia del genere;
sottolineava in particolare che non rispondeva al vero che il minore fosse privo di assistenza materiale o morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Con decreto presidenziale del 10 ottobre 2024, depositato l'11 ottobre 2024, è stata fissata al 13 maggio 2025 l'udienza per la prima comparizione delle parti;
assegnato termine fino al 15 gennaio 2025 per la notifica del ricorso alle controparti e termine a queste ultime fino al 31 marzo 2025 per il deposito di memorie e documenti;
assegnato infine termine fino al 30 aprile 2025 per il deposito di memorie di replica.
Mentre il tutore, seppur ritualmente citato, non si è costituito, si è costituito il curatore speciale che, con comparsa depositata il 29 marzo 2025, ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 9 maggio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 13 maggio 2025 – nel corso della quale è comparso l'assistente sociale del comune di che ha dichiarato di non sapere dove risieda attualmente la CP_2
signora e che ha fatto presente che quest'ultima, dopo aver dichiarato di Parte_1
essere stata vittima di violenza da parte del suo ultimo compagno, non ha portato avanti alcuna iniziativa - i procuratori delle parti e il Procuratore Generale si sono riportati 3 alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del tutore di Per_1
sindaco pro tempore del comune di , che non si è ritualmente costituito
[...] CP_2
nonostante l'atto di appello gli sia stato tempestivamente notificato a mezzo pec il 14 gennaio 2025.
Nel merito l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta Parte_1
l'odierna appellante, con un unico articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di , nonostante non Persona_1
ne ricorressero i presupposti così come stabilito dall'art. 8 della legge n° 184/83.
Specifica in particolare l'odierna appellante, con il motivo in esame, che nonostante ella avesse più volte chiesto al Servizio sociale di riprogrammare il suo ingresso in struttura, dopo aver giustificato con idonea documentazione la sua mancata presenza all'appuntamento all'uopo fissato, le sue richieste erano rimaste inascoltate e il minore era stato trasferito in altra struttura lontana che le aveva reso molto difficoltoso raggiungerlo. Evidenzia poi che nel corso dell'istruttoria non era stato effettuato alcun accertamento, anche a mezzo ctu, sulla sua capacità genitoriale.
Così riassunti i motivi di impugnazione e prima di scendere nel dettaglio delle censure avanzate dall'odierna appellante, ritiene questa Corte di effettuare una doverosa premessa.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una “situazione di abbandono” per essere privo di assistenza morale
4 e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'art. 8 della legge n. 184/83 prevede, a sua tutela, che venga dichiarato lo stato di adottabilità.
Poiché tale condizione comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.
È stato detto che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11171/2019).
La richiamata valorizzazione del legame naturale, in uno con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge del 1983 secondo la prospettiva comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. n.
2604/2013).
L'art. 15 della stessa legge ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi significative: l'omessa comparizione dei genitori innanzi al
Tribunale, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi, l'inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, e, con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.
La pronuncia della dichiarazione di adottabilità non può essere esclusa infatti quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali 5 e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16357/2018). In questa prospettiva, l'esigenza di accertare con rigore l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole deve certamente tenere conto della veloce e irripetibile crescita esperienziale dei minori.
Posto dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative – senza però che esse assumano valenza discriminatoria – che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di sostenere i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7559/2018). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria” (sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.15861/2014).
Applicando siffatti principi al caso di specie, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia valutato in modo corretto la condizione del minore e del nucleo familiare e che pertanto debba essere integralmente confermata.
Dall'approfondita istruttoria svolta sono emersi infatti con certezza quegli elementi aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria”, e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza della madre di , non essendo bastevole Per_1
a tal fine una mera manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, non accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze di quest'ultimo.
6 Osserva in proposito questa Corte che dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio si ricava che, con ricorso del 30 giugno 2023, il P.M.M. aveva chiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. A sostegno di tale richiesta il
P.M.M. aveva riferito che l'Ospedale presso cui era nato (ed era Persona_1
all'epoca ancora ricoverato) l'aveva informato che il neonato era ancora ricoverato in quanto la madre – che aveva avuto altri quattro figli per i quali era già stato dichiarato lo stato di abbandono - aveva fatto uso di sostanze stupefacenti per l'intera durata della gravidanza. In ragione di ciò il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto provvisorio e urgente del 27 luglio 2023, depositato il 22 agosto 2023, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre, ; nominava il tutore e il curatore Parte_1
speciale nell'interesse del minore;
disponeva l'immediato collocamento della diade madre/neonato presso una struttura individuata dal competente Servizio sociale nel momento in cui il minore sarebbe stato dimesso dall'ospedale; incaricava il Servizio sociale di verificare immediatamente le competenze genitoriali e il profilo di personalità della madre e la sua presa in carico da parte del , previa sua adesione, CP_3
per un adeguato trattamento. Con il medesimo decreto disponeva la chiusura del procedimento nato a [...] minore e l'apertura di un procedimento per dichiarare eventualmente lo stato di adottabilità di . Il 16 novembre 2023 il Persona_1
Servizio sociale del comune di inviava una relazione di aggiornamento con cui CP_2
riferiva che era in carico al di Frosinone dal 25 maggio 2023 per Parte_1 CP_3
un programma di valutazione relativo all'uso di sostanze psicotrope (programma che comprendeva visite mediche, colloqui psicologici e sociali, oltre che analisi delle urine); nonostante l'attivazione di tale percorso la aveva aderito al programma Per_1
terapeutico in modo discontinuo;
inoltre la stessa più volte non si era presentata agli appuntamenti che erano stati fissati per riprendere il programma già stabilito. Dai colloqui effettuati dai Servizi sociali è poi emerso uno stato di fragilità e la presenza di una scarsa rete familiare di che, figlia di genitori tossicodipendenti – Parte_1
deceduti entrambi – era stata cresciuta e aveva abitato con i nonni materni, anche loro deceduti, e aveva continuato ad abitare nella casa di questi ultimi;
i fratelli della Per_1
7 non si sono rivelati idonei a fornirle adeguato supporto poiché uno di costoro risultava ristretto in carcere mentre l'altro non si era detto disponibile;
la infine ha riferito Per_1
che il padre di – che non lo aveva riconosciuto - era all'epoca ristretto in Per_1
carcere; la donna ha condiviso con i Servizi sociali il suo desiderio di volere un ricongiungimento familiare con il padre di una volta terminato il loro percorso Per_1
riabilitativo, lei in comunità con il minore e lui << quando avrà fatto il suo percorso>>
(così testualmente a pag. 2 della relazione dei Servizi sociali del 6 novembre 2023).
Risulta ancora dall'esame della relazione inviata dai Servizi sociali che l'odierna appellante svolgeva qualche lavoro saltuario come cameriera;
ella era apparsa <… conscia della sua difficoltà di provvedere in modo autonomo ai bisogni evolutivi del piccolo e confida nel sostegno istituzionale per avviare un percorso di Per_1
recupero personale e accompagnamento relazione della diade in una Parte_2
struttura protetta. Anche se preferirebbe non distanziarsi dal Lazio, accoglie con propositività la possibilità del trasferimento in Umbria …>> (così testualmente la relazione dell'UOSD Consultorio Familiare e Percorso Nascita della ASL di
Frosinone). Tuttavia, nonostante tali propositi la medesima in prossimità del Per_1
collocamento nella struttura individuata dal Servizio sociale, si era rifiutata di esservi trasferita (la comunità all'uopo individuata si trovava in località Strettura, nei pressi di
Spoleto) così che il 28 settembre 2023 solo il minore era stato collocato in una casa famiglia nel comune di Arpino;
successivamente la madre, che è andata a trovare in modo molto discontinuo, non ha proseguito con costanza nel percorso Per_1
individuato per il suo recupero ed è risultata anche positiva all'assunzione di sostanze stupefacenti. Anche la relazione di aggiornamento inviata il 13 maggio 2025 nel corso del presente grado di giudizio ha evidenziato il perdurare delle problematiche riscontrate in primo grado;
è inoltre emerso che nel gennaio 2025 ha Parte_1
denunciato l'ex compagno, che era da poco uscito dal carcere, per violenza, essendo stata da questi minacciata di morte e privata del telefono;
infine è risultato che dal 13 luglio 2024 il minore è stato collocato presso una famiglia.
8 Alla luce di quanto sin qui illustrato e diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, non vi è dubbio che il comportamento tenuto fino a questo momento da parte di – che non sembra aver nelle more mutato in alcun modo il suo Parte_1
comportamento, aderendo in maniera convinta e continuativa al percorso di recupero progettato per le sue esigenze – evidenzia una chiara difficoltà di quest'ultima di comprendere la realtà che la circonda e in particolare di identificarsi con la figura materna e tutoriale nei confronti del piccolo. Se tale difficoltà sia attribuibile a condizioni di disagio psichico transitorio oppure ad altro non muta lo stato di totale estraneità dell'odierna appellante nei confronti del minore e, nell'interesse superiore di quest'ultimo, non giustifica in alcun modo lo sforzo che dovrebbe essere posto in essere per creare l'instaurarsi di un rapporto tra madre e figlio (la relazione inviata dai Servizi sociali in primo grado aveva evidenziato anche che la madre, durante gli incontri, non riusciva a instaurare un rapporto significativo con il minore che, innervosito, doveva essere calmato da un operatore). Del resto – alla quale sono stati sottratti Parte_1
e dati in adozione i quattro figli da lei avuti in precedenza - ha avuto molteplici occasioni per poter recuperare il suo percorso personale e il suo ruolo di madre ma tali tentativi sono ripetutamente falliti.
Deve poi escludersi il ricorso ad altre risorse o figure familiari idonee e disponibili a prendersi cura del minore, tenuto conto che i due fratelli dell'odierna appellante si sono detti indisponibili ) oppure inadeguati ( , all'epoca detenuto); altre Per_2 Per_3
risorse note non vi sono e comunque non si sono costituite nel presente procedimento per come sopra specificato.
Deve altresì escludersi che possa essere accolta la richiesta, avanzata in via subordinata istruttoria da , di effettuare una ctu sia sulla sua capacità genitoriale Parte_1
considerato che anche nella relazione aggiornata non è emersa – rispetto al materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria svoltasi nel precedente grado di giudizio - alcuna evoluzione, bensì un consolidamento delle carenze e delle criticità rilevate nella figura genitoriale materna, quale unica figura di riferimento. Non essendo emersi elementi di novità tra la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore e la 9 presente pronuncia, questo Collegio ritiene che sia ultroneo disporre una CTU, posto che si tradurrebbe unicamente in uno strumento per differire una statuizione che, allo stato, sembra saldamente fondarsi su tutte quelle basi in punto di fatto e di diritto richieste dalla legge nazionale e internazionale.
I menzionati numerosi e convergenti elementi sin qui descritti dimostrano, conclusivamente e riassuntivamente, non soltanto l'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari, ma anche il concretizzarsi di un elevato rischio per il minore nel caso di suo rientro presso l'appellante o – peggio ancora – di una sua prolungata istituzionalizzazione.
è infatti in una condizione di abbandono morale e materiale né Parte_3
transitoria né dovuta a forza maggiore e ha bisogno di essere seguito, amato e accudito all'interno di una famiglia.
La madre nel corso del procedimento (ma anche in precedenza con i figli più grandi) ha dimostrato senza ombra di dubbio di non essere in grado non solo di curare adeguatamente le necessità del proprio figlio, ma altresì di non aver recepito in maniera costruttiva le indicazioni del Tribunale e dei Servizi coinvolti.
È dunque da ritenere preminente l'interesse del minore a crescere in un ambiente che sia in grado di contribuire con i giusti stimoli alla sua crescita.
L'assenza di un legame di attaccamento esclusivo nel contesto di origine (si ricorda che il minore appena nato è rimasto ricoverato in ospedale per circa quattro mesi e quindi è stato posto in casa-famiglia) esclude il ricorso all'invocato istituto dell'adozione mite.
Per tali ragioni, nell'interesse primario di , l'appello deve essere respinto e la Per_1
sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Per la natura della lite e l'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
10
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
1) dichiara la contumacia del sindaco pro tempore del comune di , quale tutore CP_2
provvisorio di (nato a [...] il [...]); Persona_1
2) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 427/24 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma, emessa il 20 giugno 2024;
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti nonché per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Annamaria NAZZARO Consigliere onorario dott. Roberto CALLEGARI Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello, iscritto al n. R.G. 51413 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Cicerone 28, presso lo studio del procuratore, avv.
Antonella SOTGIA, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Avv. Maria Cristina FRATTO quale curatore speciale del minore Persona_1
(nato a [...] il [...]), nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni
1 di Roma del 27 luglio 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli 2, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ
pro tempore del quale tutore provvisorio del CP_1 Controparte_2
minore (nato a [...] il [...]), nominato con decreto del Persona_1
Tribunale per i Minorenni di Roma del 27 luglio 2023, non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 427/24 del Tribunale per i Minorenni di
Roma del 20 giugno 2024, in tema di adottabilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n° 427/24 emessa il 20 giugno
2024, dichiarava lo stato di adottabilità di (nato a [...] il 22 maggio Persona_1
2023), confermando il collocamento del minore presso una coppia dichiarata idonea all'adozione; confermava la nomina dell'avv. Maria Cristina FRATTO quale curatore speciale e quella del sindaco pro tempore del comune di quale tutore CP_2
provvisorio del minore medesimo. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che era emersa chiaramente la mancanza di idonee figure genitoriali o vicariali disponibili a prendersi cura del minore;
rilevava inoltre che la madre, con il suo comportamento - tenuto sia durante la gravidanza che successivamente alla nascita di – aveva <… mostrato l'incapacità di avviarsi in un percorso personale Per_1
di riabilitazione e una gravissima e perdurante incuranza nei confronti del piccolo, esposto inizialmente a un serio rischio di pregiudizio, per l'esposizione, durante la vita
2 intrauterina, all'assunzione materna di sostanze stupefacenti, e, successivamente, dalla stessa abbandonato alle istituzioni di cura, avendo la signora rifiutato di essere inserita in struttura con il neonato e non essendo la stessa recatasi, se non per un periodo iniziale e in modo comunque discontinuo, in visita del figlio, rendendosi pressoché indisponibile nei confronti del S.S. incaricato di sostenere la diade …>>
(così testualmente a pag. 2 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n° 427/24 del Tribunale per i Minorenni di Roma lamentando, con un unico articolato motivo, che era stato dichiarato lo stato di adottabilità di Persona_1
nonostante non sussistessero nella specie i presupposti richiesti dall'art. 8 della legge n° 184/83 per l'adozione di una pronunzia del genere;
sottolineava in particolare che non rispondeva al vero che il minore fosse privo di assistenza materiale o morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Con decreto presidenziale del 10 ottobre 2024, depositato l'11 ottobre 2024, è stata fissata al 13 maggio 2025 l'udienza per la prima comparizione delle parti;
assegnato termine fino al 15 gennaio 2025 per la notifica del ricorso alle controparti e termine a queste ultime fino al 31 marzo 2025 per il deposito di memorie e documenti;
assegnato infine termine fino al 30 aprile 2025 per il deposito di memorie di replica.
Mentre il tutore, seppur ritualmente citato, non si è costituito, si è costituito il curatore speciale che, con comparsa depositata il 29 marzo 2025, ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 9 maggio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 13 maggio 2025 – nel corso della quale è comparso l'assistente sociale del comune di che ha dichiarato di non sapere dove risieda attualmente la CP_2
signora e che ha fatto presente che quest'ultima, dopo aver dichiarato di Parte_1
essere stata vittima di violenza da parte del suo ultimo compagno, non ha portato avanti alcuna iniziativa - i procuratori delle parti e il Procuratore Generale si sono riportati 3 alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata in via preliminare la contumacia del tutore di Per_1
sindaco pro tempore del comune di , che non si è ritualmente costituito
[...] CP_2
nonostante l'atto di appello gli sia stato tempestivamente notificato a mezzo pec il 14 gennaio 2025.
Nel merito l'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta Parte_1
l'odierna appellante, con un unico articolato motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di , nonostante non Persona_1
ne ricorressero i presupposti così come stabilito dall'art. 8 della legge n° 184/83.
Specifica in particolare l'odierna appellante, con il motivo in esame, che nonostante ella avesse più volte chiesto al Servizio sociale di riprogrammare il suo ingresso in struttura, dopo aver giustificato con idonea documentazione la sua mancata presenza all'appuntamento all'uopo fissato, le sue richieste erano rimaste inascoltate e il minore era stato trasferito in altra struttura lontana che le aveva reso molto difficoltoso raggiungerlo. Evidenzia poi che nel corso dell'istruttoria non era stato effettuato alcun accertamento, anche a mezzo ctu, sulla sua capacità genitoriale.
Così riassunti i motivi di impugnazione e prima di scendere nel dettaglio delle censure avanzate dall'odierna appellante, ritiene questa Corte di effettuare una doverosa premessa.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una “situazione di abbandono” per essere privo di assistenza morale
4 e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'art. 8 della legge n. 184/83 prevede, a sua tutela, che venga dichiarato lo stato di adottabilità.
Poiché tale condizione comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.
È stato detto che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11171/2019).
La richiamata valorizzazione del legame naturale, in uno con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge del 1983 secondo la prospettiva comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. n.
2604/2013).
L'art. 15 della stessa legge ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi significative: l'omessa comparizione dei genitori innanzi al
Tribunale, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi, l'inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, e, con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.
La pronuncia della dichiarazione di adottabilità non può essere esclusa infatti quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali 5 e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16357/2018). In questa prospettiva, l'esigenza di accertare con rigore l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole deve certamente tenere conto della veloce e irripetibile crescita esperienziale dei minori.
Posto dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative – senza però che esse assumano valenza discriminatoria – che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di sostenere i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7559/2018). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria” (sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.15861/2014).
Applicando siffatti principi al caso di specie, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia valutato in modo corretto la condizione del minore e del nucleo familiare e che pertanto debba essere integralmente confermata.
Dall'approfondita istruttoria svolta sono emersi infatti con certezza quegli elementi aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria”, e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza della madre di , non essendo bastevole Per_1
a tal fine una mera manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, non accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze di quest'ultimo.
6 Osserva in proposito questa Corte che dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio si ricava che, con ricorso del 30 giugno 2023, il P.M.M. aveva chiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c. A sostegno di tale richiesta il
P.M.M. aveva riferito che l'Ospedale presso cui era nato (ed era Persona_1
all'epoca ancora ricoverato) l'aveva informato che il neonato era ancora ricoverato in quanto la madre – che aveva avuto altri quattro figli per i quali era già stato dichiarato lo stato di abbandono - aveva fatto uso di sostanze stupefacenti per l'intera durata della gravidanza. In ragione di ciò il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto provvisorio e urgente del 27 luglio 2023, depositato il 22 agosto 2023, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre, ; nominava il tutore e il curatore Parte_1
speciale nell'interesse del minore;
disponeva l'immediato collocamento della diade madre/neonato presso una struttura individuata dal competente Servizio sociale nel momento in cui il minore sarebbe stato dimesso dall'ospedale; incaricava il Servizio sociale di verificare immediatamente le competenze genitoriali e il profilo di personalità della madre e la sua presa in carico da parte del , previa sua adesione, CP_3
per un adeguato trattamento. Con il medesimo decreto disponeva la chiusura del procedimento nato a [...] minore e l'apertura di un procedimento per dichiarare eventualmente lo stato di adottabilità di . Il 16 novembre 2023 il Persona_1
Servizio sociale del comune di inviava una relazione di aggiornamento con cui CP_2
riferiva che era in carico al di Frosinone dal 25 maggio 2023 per Parte_1 CP_3
un programma di valutazione relativo all'uso di sostanze psicotrope (programma che comprendeva visite mediche, colloqui psicologici e sociali, oltre che analisi delle urine); nonostante l'attivazione di tale percorso la aveva aderito al programma Per_1
terapeutico in modo discontinuo;
inoltre la stessa più volte non si era presentata agli appuntamenti che erano stati fissati per riprendere il programma già stabilito. Dai colloqui effettuati dai Servizi sociali è poi emerso uno stato di fragilità e la presenza di una scarsa rete familiare di che, figlia di genitori tossicodipendenti – Parte_1
deceduti entrambi – era stata cresciuta e aveva abitato con i nonni materni, anche loro deceduti, e aveva continuato ad abitare nella casa di questi ultimi;
i fratelli della Per_1
7 non si sono rivelati idonei a fornirle adeguato supporto poiché uno di costoro risultava ristretto in carcere mentre l'altro non si era detto disponibile;
la infine ha riferito Per_1
che il padre di – che non lo aveva riconosciuto - era all'epoca ristretto in Per_1
carcere; la donna ha condiviso con i Servizi sociali il suo desiderio di volere un ricongiungimento familiare con il padre di una volta terminato il loro percorso Per_1
riabilitativo, lei in comunità con il minore e lui << quando avrà fatto il suo percorso>>
(così testualmente a pag. 2 della relazione dei Servizi sociali del 6 novembre 2023).
Risulta ancora dall'esame della relazione inviata dai Servizi sociali che l'odierna appellante svolgeva qualche lavoro saltuario come cameriera;
ella era apparsa <… conscia della sua difficoltà di provvedere in modo autonomo ai bisogni evolutivi del piccolo e confida nel sostegno istituzionale per avviare un percorso di Per_1
recupero personale e accompagnamento relazione della diade in una Parte_2
struttura protetta. Anche se preferirebbe non distanziarsi dal Lazio, accoglie con propositività la possibilità del trasferimento in Umbria …>> (così testualmente la relazione dell'UOSD Consultorio Familiare e Percorso Nascita della ASL di
Frosinone). Tuttavia, nonostante tali propositi la medesima in prossimità del Per_1
collocamento nella struttura individuata dal Servizio sociale, si era rifiutata di esservi trasferita (la comunità all'uopo individuata si trovava in località Strettura, nei pressi di
Spoleto) così che il 28 settembre 2023 solo il minore era stato collocato in una casa famiglia nel comune di Arpino;
successivamente la madre, che è andata a trovare in modo molto discontinuo, non ha proseguito con costanza nel percorso Per_1
individuato per il suo recupero ed è risultata anche positiva all'assunzione di sostanze stupefacenti. Anche la relazione di aggiornamento inviata il 13 maggio 2025 nel corso del presente grado di giudizio ha evidenziato il perdurare delle problematiche riscontrate in primo grado;
è inoltre emerso che nel gennaio 2025 ha Parte_1
denunciato l'ex compagno, che era da poco uscito dal carcere, per violenza, essendo stata da questi minacciata di morte e privata del telefono;
infine è risultato che dal 13 luglio 2024 il minore è stato collocato presso una famiglia.
8 Alla luce di quanto sin qui illustrato e diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, non vi è dubbio che il comportamento tenuto fino a questo momento da parte di – che non sembra aver nelle more mutato in alcun modo il suo Parte_1
comportamento, aderendo in maniera convinta e continuativa al percorso di recupero progettato per le sue esigenze – evidenzia una chiara difficoltà di quest'ultima di comprendere la realtà che la circonda e in particolare di identificarsi con la figura materna e tutoriale nei confronti del piccolo. Se tale difficoltà sia attribuibile a condizioni di disagio psichico transitorio oppure ad altro non muta lo stato di totale estraneità dell'odierna appellante nei confronti del minore e, nell'interesse superiore di quest'ultimo, non giustifica in alcun modo lo sforzo che dovrebbe essere posto in essere per creare l'instaurarsi di un rapporto tra madre e figlio (la relazione inviata dai Servizi sociali in primo grado aveva evidenziato anche che la madre, durante gli incontri, non riusciva a instaurare un rapporto significativo con il minore che, innervosito, doveva essere calmato da un operatore). Del resto – alla quale sono stati sottratti Parte_1
e dati in adozione i quattro figli da lei avuti in precedenza - ha avuto molteplici occasioni per poter recuperare il suo percorso personale e il suo ruolo di madre ma tali tentativi sono ripetutamente falliti.
Deve poi escludersi il ricorso ad altre risorse o figure familiari idonee e disponibili a prendersi cura del minore, tenuto conto che i due fratelli dell'odierna appellante si sono detti indisponibili ) oppure inadeguati ( , all'epoca detenuto); altre Per_2 Per_3
risorse note non vi sono e comunque non si sono costituite nel presente procedimento per come sopra specificato.
Deve altresì escludersi che possa essere accolta la richiesta, avanzata in via subordinata istruttoria da , di effettuare una ctu sia sulla sua capacità genitoriale Parte_1
considerato che anche nella relazione aggiornata non è emersa – rispetto al materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria svoltasi nel precedente grado di giudizio - alcuna evoluzione, bensì un consolidamento delle carenze e delle criticità rilevate nella figura genitoriale materna, quale unica figura di riferimento. Non essendo emersi elementi di novità tra la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore e la 9 presente pronuncia, questo Collegio ritiene che sia ultroneo disporre una CTU, posto che si tradurrebbe unicamente in uno strumento per differire una statuizione che, allo stato, sembra saldamente fondarsi su tutte quelle basi in punto di fatto e di diritto richieste dalla legge nazionale e internazionale.
I menzionati numerosi e convergenti elementi sin qui descritti dimostrano, conclusivamente e riassuntivamente, non soltanto l'inadeguatezza genitoriale e l'insussistenza di valide risorse familiari, ma anche il concretizzarsi di un elevato rischio per il minore nel caso di suo rientro presso l'appellante o – peggio ancora – di una sua prolungata istituzionalizzazione.
è infatti in una condizione di abbandono morale e materiale né Parte_3
transitoria né dovuta a forza maggiore e ha bisogno di essere seguito, amato e accudito all'interno di una famiglia.
La madre nel corso del procedimento (ma anche in precedenza con i figli più grandi) ha dimostrato senza ombra di dubbio di non essere in grado non solo di curare adeguatamente le necessità del proprio figlio, ma altresì di non aver recepito in maniera costruttiva le indicazioni del Tribunale e dei Servizi coinvolti.
È dunque da ritenere preminente l'interesse del minore a crescere in un ambiente che sia in grado di contribuire con i giusti stimoli alla sua crescita.
L'assenza di un legame di attaccamento esclusivo nel contesto di origine (si ricorda che il minore appena nato è rimasto ricoverato in ospedale per circa quattro mesi e quindi è stato posto in casa-famiglia) esclude il ricorso all'invocato istituto dell'adozione mite.
Per tali ragioni, nell'interesse primario di , l'appello deve essere respinto e la Per_1
sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Per la natura della lite e l'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
1) dichiara la contumacia del sindaco pro tempore del comune di , quale tutore CP_2
provvisorio di (nato a [...] il [...]); Persona_1
2) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 427/24 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma, emessa il 20 giugno 2024;
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti nonché per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 13 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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