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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1117/2019 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GIUSTOZZI SANDRO, elettivamente domiciliato in VIA L.LOTTO CORRIDONIA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FRATICELLI MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in VIALE DON BOSCO 47 62100 MACERATA, presso il difensore;
, C.F: Parte_2 C.F._2 non assistito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Parzialmente fondata e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione la domanda risarcitoria proposta da per i danni patrimoniali ed alla persona subiti in seguito al Parte_3 sinistro occorso in data 14.01.2018 h. 19:30 circa in Viale Mazzini del comune di San Severino
pagina 1 di 6 Marche (MC) allorquando lo stesso, avvicinatosi al finestrino lato conducente dell'autovettura in sosta Citroen Cactus tg. EY187JP, dotata di dispositivi di adattamento alla guida perché in proprietà e condotta dal di lui amico , disabile, rimaneva coinvolto nella Parte_2 manovra di brusca accelerazione in retromarcia operata dalla detta autovettura, che lo investiva e lo trascinava per alcuni metri sulla sede stradale;
ivi veniva rinvenuto dal servizio 118 che lo trasportava presso il locale nosocomio di Camerino con codice giallo.
2 - E' documentalmente provato che il sinistro provocava all'attore le seguenti lesioni:
“Trauma cranio facciale commotivo, frattura del collo del femore destro, frattura del malleolo peroneale caviglia destra, frattura dell'apice del malleolo tibiale caviglia sinistra”, per cui, ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Camerino alle ore 01:01 del 15.01.2018, veniva sottoposto, in data 17.01.2018 ad intervento di artroprotesi di anca destra, e di riduzione ed osteosintesi malleolo peroneale destro con placca e viti e sistema
TightRope Syndesmosis, con applicazione e prescrizione di tutore Walker fisso caviglia destra e tutore bivalva caviglia sinistra per 4 settimane.
3 - Chiede l'attore l'accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_3 [...]
per il sinistro occorso, oltre che il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non Parte_2 sofferti a seguito dello stesso, a carico dell in solido con la Compagnia garante Genialloyd Pt_2
Assicurazioni spa, nell'importo rispettivamente quantificato di euro 129.250,00 per perdita di capacità e di opportunità lavorative, di euro 389.032,50 per danno non patrimoniale, di euro
688,40 per spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione.
3.1 - Contesta in particolare l'attore la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla pattuglia dei Carabinieri di San Severino Marche intervenuta sul posto subito dopo l'arrivo dell'ambulanza -ricostruzione frutto dell'audizione dell , per come non contestata Pt_2 nell'immediatezza dei fatti dal , escusso a SIT presso il Reparto Ortopedia dell'Ospedale Pt_3 di Camerino-, nella parte in cui viene riportato come quest'ultimo, nell'atto di abbracciare il disabile entrando con il busto attraverso il finestrino e all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, in moto ed in sosta contromano sul lato strada destinato al parcheggio di carico-scarico merci, inavvertitamente spingesse con il gomito sinistro il dispositivo di accelerazione posto sul volante della Citroen, così provocando la brusca ripartenza a marcia avanti dell'autovettura ed il trascinamento del corpo del per alcuni metri, fintanto che l non riusciva a Pt_3 Pt_2 riprendere il controllo del mezzo arrestandolo e facendo cadere sulla strada il pedone, dove veniva rinvenuto dal Servizio del 118.
pagina 2 di 6 4 - Esaurita la prova testimoniale, la causa veniva istruita con l'assunzione di CTU medico- legale, che, ravvisando a carico del una menomazione della funzione deambulatoria Pt_3 determinante, in presenza di una accreditata sintomatologia algica, un uso cautelato dell'arto inferiore destro, con ipotonotrofia delle masse muscolari di coscia, e disagi al carico protratto completo e al compimento di alcune azioni (correre, effettuare salti, ecc.), (pag. 19 della CTU), attestava l'esistenza sia di un danno alla vita di relazione –testimoniato dal sonno disturbato, dalle difficoltà nella gestione della prole e dalla cessazione delle attività hobbistiche a seguito del sinistro-, sia un danno alla capacità lavorativa specifica nella misura di 1/3, per come dimostrato dalla conversione del contratto di lavoro del periziando da tempo pieno a part time di ore 20 settimanali.
Menomazioni tali da giustificare la riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) del periziato in punti 29/30, ed in sei (6) mesi il danno biologico temporaneo di cui 60 giorni al
100%, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50%.
5 – L'esame del rapporto dei Carabinieri, nonché delle deposizioni dei testi escussi porta a disattendere la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attore ed a ritenere la di lui preponderante responsabilità nell'occorso, potendo ritenersi più che verosimile che lo stesso abbia indugiato in movimenti e/o manovre pericolose in atteggiamenti di confidenzialità inappropriati con il conducente della Citroen Cactus, introducendosi nell'abitacolo della detta autovettura e limitando quindi il controllo del mezzo, in sosta a motore acceso, da parte del conducente.
5.1 – Possono quindi ravvisarsi a carico delle parti i seguenti rispettivi profili di colpa.
5.2 - A carico dell : Pt_2
a) Aver sostato contromano sulla corsia opposta al proprio senso di marcia, in uno spazio non destinato alla sosta delle autovetture ma solo al carico-scarico delle merci;
b) Aver lasciato l'autovettura ferma in sosta con motore in funzione all'atto di approcciarsi con il pedone;
c) Aver consentito indebite ingerenze da parte del sull'abitacolo del lato guida della Pt_3 propria autovettura, pur conoscendo la pericolosità di tali ingerenze da valutarsi in misura maggiore dell'ordinario in ragione del posizionamento sul volante dei comandi di guida;
5.2 – A carico del Cassarà:
a) Aver posto in essere una condotta gravemente imprudente, quale l'intrusione nel veicolo attraverso il finestrino, nonostante il motore acceso del mezzo, l'obiettiva visibilità dei pagina 3 di 6 dispositivi di guida dello stesso e la conoscenza della modifica all'autovettura dell Pt_2 derivante dalla sua limitata capacità;
b) Aver quindi occupato all'interno del veicolo lo spazio di manovra destinato al conducente del veicolo, impedendogli il controllo dello stesso;
c) aver distratto il conducente con atteggiamenti e condotte di eccesiva familiarità improprie per il contesto.
6 – In riguardo, del tutto inattendibile è la versione dei fatti fornita, per la prima volta ad oltre un anno dal sinistro (doc. 16 di parte attrice), dal teste , peraltro neppure Testimone_1 individuato tra i tanti presenti interpellati dai militari intervenuti.
Secondo la versione del testimone, al momento del fatto lo stesso si trovava all'interno del bar ubicato sul lato opposto della carreggiata, intento a seguire una partita a carte tra altre persone;
di lì avrebbe notato il avvicinarsi al veicolo senza neppure toccare il finestrino;
Pt_3 la sua attenzione sarebbe stata captata dall'auto che “urlava” tanto da suggerirgli di uscire dal locale, attraversare la strada, prestare per primo il soccorso al , che già si trovava in Pt_3 terra, tenendogli la testa ed intimando all'inaccorto , che nel frattempo aveva rivolto il suo Pt_2 sguardo verso la parte posteriore dell'auto, di fermare il mezzo.
False tali dichiarazioni, come evidente dalle seguenti multiple contraddizioni e palesi lacunosità ricostruttive. Non spiega il testimone:
1) come abbia potuto scorgere, asseritamente in piedi ed impegnato a seguire il gioco delle carte da dentro il Bar posto nel lato opposto della strada, in orario notturno sebbene in tratto provvisto di illuminazione stradale, i movimenti dell'attore prima della partenza dell'autovettura, attenzionata, a suo dire, solo a seguito della brusca accelerazione e conseguente testa-coda in retromarcia;
2) come nell'asserita giravolta in retromarcia dell'autovettura, la stessa abbia colpito il solo sul cordolo del marciapiede -e non anche le altre vetture pur regolarmente Pt_3 posteggiate sul detto lato strada e subito dietro l'auto in esame, come evidenziano le fotografie allegate in atti– l'attore che sarebbe ricaduto sopra l'auto Parte_4 dell , senza che il mezzo riportasse altri danni oltre quelli del lato anteriore sinistro Pt_2
(cfr. foto doc. 17);
3) come il , asseritamente attinto in piedi al di fuori dell'auto, fosse stato sbalzato in Pt_3 aria e fosse ricaduto sull'auto, invece che caduto in terra perché colpito alle (sole) gambe, come evidenziano le ferite da contusione su queste rilevate;
pagina 4 di 6 4) come l non si sarebbe accorto dell'evento nonostante la dinamica come descritta Pt_2 al punto precedente (caduta del danneggiato sull'auto), siccome proprio il testimone lo avrebbe richiesto di fermare l'andatura dell'auto;
5) come lo stesso teste, pur avvistosi dell'arrivo dei Carabinieri, non abbia reso tali dettagliate dichiarazioni ai verbalizzanti, impegnati a suo dire solo ad allontanare i presenti per operare i rilievi, senza chiedere le generalità ad alcuno;
6) come mai l'autovettura, già dichiarata come assettatasi dopo l'urto in senso contrario rispetto alla corsia di marcia occupata (come da risposta ai capp. 2-3), si sia ritrovata nella medesima posizione (e cioè in senso contrario al senso di marcia della corsia) nonostante abbia compiuto un testa coda (cui deriva una rotazione di soli circa 180 gradi), come invece da risposta al cap. 8;
7) come infine, l'autovettura sia stata rinvenuta dai militari intervenuti in senso contrario al senso di marcia della corsia, nonostante il riferito testa-coda; senza che l'ipotesi del giro completo dell'autovettura su se stessa possa ritenersi ipotizzabile, non solo perché non riferita da alcun testimone, ma anche per la elevatissima improbabilità che nella detta manovra non sia stata attinta altra auto o altro pedone ed in mancanza infine di segni sull'asfalto che possano suffragare la circostanza;
ed inoltre in ragione della impossibilità derivante dalla circostanza che l'auto ha iniziato da ferma il movimento di rotazione.
7 – Residua comunque in favore dell'attore -per i rilevati profili di colpa dell Pt_2 richiamati al superiore punto 5.2- un diritto risarcitorio, limitato alla misura del 25% del subito danno, riferito -oltre agli esborsi documentati e dichiarati congrui dal CTU (V. pag. 21 della CTU), ed oltre ai dimostrati disagi alla vita di relazione a titolo di personalizzazione del danno- alle categorie del danno biologico e del danno per perdita della capacità lavorativa specifica: da liquidarsi facendo uso rispettivamente della Tabella del Tribunale di Milano 2024, e dell'indice di attualizzazione della rendita, pari a 18,83, indicato nelle Tabelle dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 21.05.2024 per i 18 anni che separano l'attore dal raggiungimento dell'età pensionabile, moltiplicato per 1/3 del reddito imponibile certificato nel 2017 (€ 23.159,00/3: doc.
14 di parte attrice).
7.1 - La liquidazione quindi è la seguente:
a) Spese mediche…€ 552,40
b) Danno biologico 29%, in relazione all'età di anni 48 al momento del sinistro …€
108.436,00
pagina 5 di 6 c) Personalizzazione del danno (15% sub b) in ragione dell'incidenza sulla vita di relazione dell'attore)… € 16.265,40
c) I.T.T. (gg. 60)…€ 6.900,00
d) I.T.P. al 75% (gg. 60)…€ 5.175,00
e) I.T.P. al 50% (gg. 60)…€ 3.450,00
f) Danno per riduzione di 1/3 della capacità lavorativa (€ 7.719,67 x 18,83)…€ 145.361,32
Totale Danno sofferto…€ 286.140,12
A detrarre concorso di colpa 75%...€ 214.605,09
TOTALE = € 71.535,03
Decorrono come noto gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata.
8 – Va disposta la trasmissione al P.M. in sede, per quanto di competenza, delle dichiarazioni testimoniali del testimone , n. Kruije (Albania), res. S. Severino Marche Testimone_1 in v. Caccialupi n. 34, del verbale di intervento dei Carabinieri, della presente sentenza e delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti.
9 - Le spese vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
, condanna e Genialloyd Assicurazioni spa, quale assicuratrice per Parte_2 Parte_2 la RCA dell'autovettura Citroen Cactus tg. EY187JP, in solido tra loro, a corrispondere a Pt_3 la somma di € 71.535,03, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 14.01.2018 e di
[...] anno in anno rivalutata, in relazione al sinistro occorso in data 14.1.18; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della CTU.
Dispone trasmettersi al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza le dichiarazioni del testimone , secondo quanto al punto 8 della motivazione. Testimone_1
Macerata, 7 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1117/2019 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GIUSTOZZI SANDRO, elettivamente domiciliato in VIA L.LOTTO CORRIDONIA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FRATICELLI MASSIMILIANO;
elettivamente domiciliato in VIALE DON BOSCO 47 62100 MACERATA, presso il difensore;
, C.F: Parte_2 C.F._2 non assistito né difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni – sinistro stradale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Parzialmente fondata e quindi da accogliersi nei limiti di cui in motivazione la domanda risarcitoria proposta da per i danni patrimoniali ed alla persona subiti in seguito al Parte_3 sinistro occorso in data 14.01.2018 h. 19:30 circa in Viale Mazzini del comune di San Severino
pagina 1 di 6 Marche (MC) allorquando lo stesso, avvicinatosi al finestrino lato conducente dell'autovettura in sosta Citroen Cactus tg. EY187JP, dotata di dispositivi di adattamento alla guida perché in proprietà e condotta dal di lui amico , disabile, rimaneva coinvolto nella Parte_2 manovra di brusca accelerazione in retromarcia operata dalla detta autovettura, che lo investiva e lo trascinava per alcuni metri sulla sede stradale;
ivi veniva rinvenuto dal servizio 118 che lo trasportava presso il locale nosocomio di Camerino con codice giallo.
2 - E' documentalmente provato che il sinistro provocava all'attore le seguenti lesioni:
“Trauma cranio facciale commotivo, frattura del collo del femore destro, frattura del malleolo peroneale caviglia destra, frattura dell'apice del malleolo tibiale caviglia sinistra”, per cui, ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Camerino alle ore 01:01 del 15.01.2018, veniva sottoposto, in data 17.01.2018 ad intervento di artroprotesi di anca destra, e di riduzione ed osteosintesi malleolo peroneale destro con placca e viti e sistema
TightRope Syndesmosis, con applicazione e prescrizione di tutore Walker fisso caviglia destra e tutore bivalva caviglia sinistra per 4 settimane.
3 - Chiede l'attore l'accertamento della responsabilità esclusiva di Parte_3 [...]
per il sinistro occorso, oltre che il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non Parte_2 sofferti a seguito dello stesso, a carico dell in solido con la Compagnia garante Genialloyd Pt_2
Assicurazioni spa, nell'importo rispettivamente quantificato di euro 129.250,00 per perdita di capacità e di opportunità lavorative, di euro 389.032,50 per danno non patrimoniale, di euro
688,40 per spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione.
3.1 - Contesta in particolare l'attore la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla pattuglia dei Carabinieri di San Severino Marche intervenuta sul posto subito dopo l'arrivo dell'ambulanza -ricostruzione frutto dell'audizione dell , per come non contestata Pt_2 nell'immediatezza dei fatti dal , escusso a SIT presso il Reparto Ortopedia dell'Ospedale Pt_3 di Camerino-, nella parte in cui viene riportato come quest'ultimo, nell'atto di abbracciare il disabile entrando con il busto attraverso il finestrino e all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, in moto ed in sosta contromano sul lato strada destinato al parcheggio di carico-scarico merci, inavvertitamente spingesse con il gomito sinistro il dispositivo di accelerazione posto sul volante della Citroen, così provocando la brusca ripartenza a marcia avanti dell'autovettura ed il trascinamento del corpo del per alcuni metri, fintanto che l non riusciva a Pt_3 Pt_2 riprendere il controllo del mezzo arrestandolo e facendo cadere sulla strada il pedone, dove veniva rinvenuto dal Servizio del 118.
pagina 2 di 6 4 - Esaurita la prova testimoniale, la causa veniva istruita con l'assunzione di CTU medico- legale, che, ravvisando a carico del una menomazione della funzione deambulatoria Pt_3 determinante, in presenza di una accreditata sintomatologia algica, un uso cautelato dell'arto inferiore destro, con ipotonotrofia delle masse muscolari di coscia, e disagi al carico protratto completo e al compimento di alcune azioni (correre, effettuare salti, ecc.), (pag. 19 della CTU), attestava l'esistenza sia di un danno alla vita di relazione –testimoniato dal sonno disturbato, dalle difficoltà nella gestione della prole e dalla cessazione delle attività hobbistiche a seguito del sinistro-, sia un danno alla capacità lavorativa specifica nella misura di 1/3, per come dimostrato dalla conversione del contratto di lavoro del periziando da tempo pieno a part time di ore 20 settimanali.
Menomazioni tali da giustificare la riduzione della validità psico-fisica (cd. danno biologico) del periziato in punti 29/30, ed in sei (6) mesi il danno biologico temporaneo di cui 60 giorni al
100%, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50%.
5 – L'esame del rapporto dei Carabinieri, nonché delle deposizioni dei testi escussi porta a disattendere la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attore ed a ritenere la di lui preponderante responsabilità nell'occorso, potendo ritenersi più che verosimile che lo stesso abbia indugiato in movimenti e/o manovre pericolose in atteggiamenti di confidenzialità inappropriati con il conducente della Citroen Cactus, introducendosi nell'abitacolo della detta autovettura e limitando quindi il controllo del mezzo, in sosta a motore acceso, da parte del conducente.
5.1 – Possono quindi ravvisarsi a carico delle parti i seguenti rispettivi profili di colpa.
5.2 - A carico dell : Pt_2
a) Aver sostato contromano sulla corsia opposta al proprio senso di marcia, in uno spazio non destinato alla sosta delle autovetture ma solo al carico-scarico delle merci;
b) Aver lasciato l'autovettura ferma in sosta con motore in funzione all'atto di approcciarsi con il pedone;
c) Aver consentito indebite ingerenze da parte del sull'abitacolo del lato guida della Pt_3 propria autovettura, pur conoscendo la pericolosità di tali ingerenze da valutarsi in misura maggiore dell'ordinario in ragione del posizionamento sul volante dei comandi di guida;
5.2 – A carico del Cassarà:
a) Aver posto in essere una condotta gravemente imprudente, quale l'intrusione nel veicolo attraverso il finestrino, nonostante il motore acceso del mezzo, l'obiettiva visibilità dei pagina 3 di 6 dispositivi di guida dello stesso e la conoscenza della modifica all'autovettura dell Pt_2 derivante dalla sua limitata capacità;
b) Aver quindi occupato all'interno del veicolo lo spazio di manovra destinato al conducente del veicolo, impedendogli il controllo dello stesso;
c) aver distratto il conducente con atteggiamenti e condotte di eccesiva familiarità improprie per il contesto.
6 – In riguardo, del tutto inattendibile è la versione dei fatti fornita, per la prima volta ad oltre un anno dal sinistro (doc. 16 di parte attrice), dal teste , peraltro neppure Testimone_1 individuato tra i tanti presenti interpellati dai militari intervenuti.
Secondo la versione del testimone, al momento del fatto lo stesso si trovava all'interno del bar ubicato sul lato opposto della carreggiata, intento a seguire una partita a carte tra altre persone;
di lì avrebbe notato il avvicinarsi al veicolo senza neppure toccare il finestrino;
Pt_3 la sua attenzione sarebbe stata captata dall'auto che “urlava” tanto da suggerirgli di uscire dal locale, attraversare la strada, prestare per primo il soccorso al , che già si trovava in Pt_3 terra, tenendogli la testa ed intimando all'inaccorto , che nel frattempo aveva rivolto il suo Pt_2 sguardo verso la parte posteriore dell'auto, di fermare il mezzo.
False tali dichiarazioni, come evidente dalle seguenti multiple contraddizioni e palesi lacunosità ricostruttive. Non spiega il testimone:
1) come abbia potuto scorgere, asseritamente in piedi ed impegnato a seguire il gioco delle carte da dentro il Bar posto nel lato opposto della strada, in orario notturno sebbene in tratto provvisto di illuminazione stradale, i movimenti dell'attore prima della partenza dell'autovettura, attenzionata, a suo dire, solo a seguito della brusca accelerazione e conseguente testa-coda in retromarcia;
2) come nell'asserita giravolta in retromarcia dell'autovettura, la stessa abbia colpito il solo sul cordolo del marciapiede -e non anche le altre vetture pur regolarmente Pt_3 posteggiate sul detto lato strada e subito dietro l'auto in esame, come evidenziano le fotografie allegate in atti– l'attore che sarebbe ricaduto sopra l'auto Parte_4 dell , senza che il mezzo riportasse altri danni oltre quelli del lato anteriore sinistro Pt_2
(cfr. foto doc. 17);
3) come il , asseritamente attinto in piedi al di fuori dell'auto, fosse stato sbalzato in Pt_3 aria e fosse ricaduto sull'auto, invece che caduto in terra perché colpito alle (sole) gambe, come evidenziano le ferite da contusione su queste rilevate;
pagina 4 di 6 4) come l non si sarebbe accorto dell'evento nonostante la dinamica come descritta Pt_2 al punto precedente (caduta del danneggiato sull'auto), siccome proprio il testimone lo avrebbe richiesto di fermare l'andatura dell'auto;
5) come lo stesso teste, pur avvistosi dell'arrivo dei Carabinieri, non abbia reso tali dettagliate dichiarazioni ai verbalizzanti, impegnati a suo dire solo ad allontanare i presenti per operare i rilievi, senza chiedere le generalità ad alcuno;
6) come mai l'autovettura, già dichiarata come assettatasi dopo l'urto in senso contrario rispetto alla corsia di marcia occupata (come da risposta ai capp. 2-3), si sia ritrovata nella medesima posizione (e cioè in senso contrario al senso di marcia della corsia) nonostante abbia compiuto un testa coda (cui deriva una rotazione di soli circa 180 gradi), come invece da risposta al cap. 8;
7) come infine, l'autovettura sia stata rinvenuta dai militari intervenuti in senso contrario al senso di marcia della corsia, nonostante il riferito testa-coda; senza che l'ipotesi del giro completo dell'autovettura su se stessa possa ritenersi ipotizzabile, non solo perché non riferita da alcun testimone, ma anche per la elevatissima improbabilità che nella detta manovra non sia stata attinta altra auto o altro pedone ed in mancanza infine di segni sull'asfalto che possano suffragare la circostanza;
ed inoltre in ragione della impossibilità derivante dalla circostanza che l'auto ha iniziato da ferma il movimento di rotazione.
7 – Residua comunque in favore dell'attore -per i rilevati profili di colpa dell Pt_2 richiamati al superiore punto 5.2- un diritto risarcitorio, limitato alla misura del 25% del subito danno, riferito -oltre agli esborsi documentati e dichiarati congrui dal CTU (V. pag. 21 della CTU), ed oltre ai dimostrati disagi alla vita di relazione a titolo di personalizzazione del danno- alle categorie del danno biologico e del danno per perdita della capacità lavorativa specifica: da liquidarsi facendo uso rispettivamente della Tabella del Tribunale di Milano 2024, e dell'indice di attualizzazione della rendita, pari a 18,83, indicato nelle Tabelle dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano del 21.05.2024 per i 18 anni che separano l'attore dal raggiungimento dell'età pensionabile, moltiplicato per 1/3 del reddito imponibile certificato nel 2017 (€ 23.159,00/3: doc.
14 di parte attrice).
7.1 - La liquidazione quindi è la seguente:
a) Spese mediche…€ 552,40
b) Danno biologico 29%, in relazione all'età di anni 48 al momento del sinistro …€
108.436,00
pagina 5 di 6 c) Personalizzazione del danno (15% sub b) in ragione dell'incidenza sulla vita di relazione dell'attore)… € 16.265,40
c) I.T.T. (gg. 60)…€ 6.900,00
d) I.T.P. al 75% (gg. 60)…€ 5.175,00
e) I.T.P. al 50% (gg. 60)…€ 3.450,00
f) Danno per riduzione di 1/3 della capacità lavorativa (€ 7.719,67 x 18,83)…€ 145.361,32
Totale Danno sofferto…€ 286.140,12
A detrarre concorso di colpa 75%...€ 214.605,09
TOTALE = € 71.535,03
Decorrono come noto gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata.
8 – Va disposta la trasmissione al P.M. in sede, per quanto di competenza, delle dichiarazioni testimoniali del testimone , n. Kruije (Albania), res. S. Severino Marche Testimone_1 in v. Caccialupi n. 34, del verbale di intervento dei Carabinieri, della presente sentenza e delle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti.
9 - Le spese vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
, condanna e Genialloyd Assicurazioni spa, quale assicuratrice per Parte_2 Parte_2 la RCA dell'autovettura Citroen Cactus tg. EY187JP, in solido tra loro, a corrispondere a Pt_3 la somma di € 71.535,03, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 14.01.2018 e di
[...] anno in anno rivalutata, in relazione al sinistro occorso in data 14.1.18; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della CTU.
Dispone trasmettersi al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza le dichiarazioni del testimone , secondo quanto al punto 8 della motivazione. Testimone_1
Macerata, 7 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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