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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 658 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO IN Presidente
Dott. AO de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 658 / 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Cinzia Corbelli e Paolo C.F._2
Caione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Perugia,
Via Berenice, 2
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio CP_2 degli avv.ti Giovanni Tarantini e Paolo Sportoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Perugia, Via XIV Settembre, 69
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_2
268/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 21.04.2023, pubblicata il 26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
1674/2020, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dai medesimi avanzata avverso la convenuta in ragione dell'erronea Controparte_1 esecuzione di procedura di sterilizzazione tubarica a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di Narni in data 11.10.2012 e della conseguente pagina 1 di 20 nascita indesiderata di una terza figlia nonché dell'omessa acquisizione di valido consenso informato della paziente e della conseguente lesione del diritto di autodeterminazione della medesima.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea ripartizione degli oneri probatori fra le parti;
2) del travisamento delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di A.T.P.; dell'omessa valutazione dell'accertamento compiuto dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. circa il fatto che i sanitari dell'Ospedale di Narni hanno omesso di diligentemente eseguire salpingectomia della tuba destra, trattandosi di trattamento chirurgico più indicato al fine di consentire la sterilizzazione tubarica della paziente in forza delle linee guida nazionali ed internazionali all'epoca vigenti;
4) dell'omessa motivazione circa le ragioni per cui sarebbe necessario disattendere le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati;
5) dell'omesso accertamento della lesione del diritto al consenso informato della paziente in ragione della lesione del diritto all'autodeterminazione benché i Consulenti nominati abbiano accertato la lacunosità del modulo sottoposto alla paziente;
6) dell'omesso accertamento della responsabilità contrattuale dell - sia nei confronti della paziente, Parte_3
che del marito, trattandosi di Parte_1 Parte_2 contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del terzo - in ragione dell'erronea esecuzione di procedura di sterilizzazione tubarica e della conseguente nascita indesiderata della terza figlia nonché dell'omessa acquisizione di valido consenso informato della paziente e della conseguente lesione del diritto di autodeterminazione della medesima.
Gli appellanti hanno, dunque, reiterato domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale già avanzata nel primo grado di giudizio.
In data 09.03.2024 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito ed eccependo, in particolare, che quanto refertato dai sanitari dell'Ospedale di Foligno che eseguirono nuovo intervento di sterilizzazione tubarica sulla paziente in data 12.03.2015, in occasione della nascita della terza figlia, (“a dx... la tuba parzialmente rimossa per un tratto di circa 3-4 cm”), sarebbe idoneo a comprovare che in realtà la paziente sarebbe stata già sottoposta ad intervento di resezione e di asportazione di un tratto quantitativamente significativo della tuba destra, di talché la gravidanza pagina 2 di 20 insorta successivamente all'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Narni non sarebbe causalmente ascrivibile al suddetto intervento, in quanto già correttamente eseguito conformemente alle indicazioni dei Consulenti nominati.
3. Assegnati alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza del 06.11.2025 il Giudice istruttore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze espresse.
Con riguardo alla natura della responsabilità dedotta in giudizio, giova premettersi che in tema di responsabilità del medico conseguente a nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve, perciò, considerarsi tra i soggetti protetti e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, n. 2675). Configura, dunque, ipotesi di contratto con effetti protettivi del terzo – segnatamente, del padre – non solo il contratto di spedalità stipulato fra la struttura sanitaria e la gestante relativamente all'espletamento del parto, ma anche quello relativo all'interruzione di gravidanza ovvero alla sterilizzazione tubarica. Tanto premesso, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno
(nel caso di specie, la nascita di figlio non desiderato) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione pagina 3 di 20 derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile , sez. III , 26/07/2017 , n.
18392). Nel caso di specie, dunque, il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria benché gli attori abbiano correttamente provato il titolo contrattuale ed il nesso di causalità materiale fra l'esecuzione di erronea procedura di sterilizzazione tubarica e la nascita di figlia indesiderata successivamente alla medesima procedura e, per converso, la struttura sanitaria abbia omesso di provare che la nascita di figlia non desiderata sia derivata da causa non imputabile alla condotta dei sanitari preposti.
4.1 In particolare, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado gli attori hanno allegato la responsabilità della struttura sanitaria in ragione dell'erronea esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dalla paziente, presso l'Ospedale di Narni, in Parte_1 data 11.10.2012 e della conseguente nascita di terza figlia non desiderata.
Gli attori hanno, in particolare, allegato che l'intervento di sterilizzazione tubarica, eseguito in occasione di parto cesareo con cui la
Sig.ra dava alla luce il secondo figlio, è stato erroneamente Pt_1 eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Narni;
che in conseguenza dell'inefficacia della sterilizzazione tubarica imputabile all'erronea esecuzione della medesima sterilizzazione a cura dei sanitari dell'Ospedale di Narni, in data 12.03.2015 è nata una terza figlia non desiderata dalla coppia e, nella medesima data, la paziente è stata costretta a sottoporsi a nuovo intervento di sterilizzazione tubarica presso l'Ospedale di Foligno.
Gli attori hanno, altresì, allegato che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 24/10/2013, n.
24109) “rientra nel comune patrimonio delle conoscenze di un ginecologo - ma non anche di una paziente - che la legatura delle tube, eseguita in occasione di un parto cesareo, essendo i tessuti edematosi, non assicura
l'irriversibilità della sterilizzazione e può risultare inadeguata ad impedire la discesa dell'ovulo quando i tessuti medesimi tornano in condizioni di normalità”. Risulta, inoltre, comprovato che, già prima dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito in data 11.10.2012, la paziente era stata sottoposta ad asportazione radicale dell'ovaio sinistro
– circostanza, peraltro, assolutamente coerente con la sterilizzazione pagina 4 di 20 della sola tuba destra sia in occasione dell'intervento del 11.10.2012 che in occasione dell'intervento del 12.03.2015 -, di talché il concepimento della figlia indesiderata deve essersi necessariamente realizzato all'interno della tuba destra, oggetto di previa sterilizzazione.
4.2 Le allegazioni di parte attrice hanno trovato pieno riscontro nelle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., Prof. e Prof. le cui Persona_1 Persona_2 conclusioni - fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086) - sono integralmente condivise dalla Corte in ragione della puntualità della dissertazione, dell'esaustiva analisi della documentazione clinica in atti, della validità della complessiva valutazione, improntata a corretta logica giuridica.
Giova premettersi che, per mero lapsus calami, i Consulenti hanno riferito le proprie considerazioni all'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito in data 12.03.2015 anziché a quello eseguito in data 11.10.2012 e che, nondimeno, le conclusioni rassegnate involgono senza dubbio alcuno il trattamento eseguito in data 11.10.2012. Ciò in quanto: i ricorrenti in
A.T.P. hanno espressamente dedotto il fallimento dell'intervento eseguito in data 11.10.2012 in ragione della nascita di figlia indesiderata, occorsa appunto in data 12.03.2015; i due interventi di sterilizzazione tubarica sono stati eseguiti con identica procedura, ben potendo giustificare un lapsus calami dei Consulenti; i Consulenti hanno fatto espresso riferimento, quale evento di danno derivato dall'insuccesso della procedura di sterilizzazione, alla nascita di terza figlia della coppia in data
12.03.2015, evento di danno con tutta evidenza non logicamente configurabile in relazione all'ipotetico fallimento dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito il medesimo giorno. La circostanza risulta ulteriormente chiarita dalle integrazioni alla C.T.U. medico-legale rese nel giudizio di primo grado, in cui i Consulenti hanno fatto espresso riferimento alla sterilizzazione tubarica eseguita in data 11.10.2012. In particolare, i Consulenti hanno affermato che “3) La salpingectomia bilaterale laparoscopica o l'asportazione di un tratto della tuba (Pag. 8 della relazione peritale) erano procedure praticabili nel caso della
Signora alla data del 11/10/2012 e della quale la Paziente Parte_1 doveva essere edotta prima dell'intervento di taglio cesareo”.
pagina 5 di 20 4.3 Nel merito, i Consulenti nominati hanno osservato che un procedimento di sterilizzazione “effettuato con le sole legatura e resezione della tuba, in particolare in corso di taglio cesareo caratterizzato da edema viscerale”, come quello effettuato alla Sig.ra nel singolo caso di Pt_1 specie, anziché mediante l'asportazione di un tratto della tuba o la salpingectomia bilaterale, “è associato alla possibilità di ripristino spontaneo della pervietà tubarica e, di conseguenza, di una gravidanza successiva”, evidenziando che “per tali motivazioni, la metodica elettiva di sterilizzazione tubarica è rappresentata, indipendentemente dal taglio cesareo, dalla salpingectomia bilaterale laparoscopica, la quale tra
l'altro realizza anche la prevenzione della gravidanza extrauterina, la cui incidenza è significativamente maggiore, rispetto alla media statistica della Letteratura internazionale di incidenza di tale patologia ostetrica, in caso di ripristino spontaneo della pervietà tubarica dopo procedimento di sterilizzazione effettuato con metodica operativa diversa dalla asportazione di un adeguato tratto della tuba o, preferibilmente, dalla salpingectomia bilaterale”. I Consulenti hanno, dunque, concluso che
“sussistono elementi di responsabilità medica ed in particolare imperizia, imprudenza e negligenza nel non aver ottemperato ad una corretta procedura di sterilizzazione tubarica”, alla quale è conseguito, quale unico evento di danno, in mancanza di esiti iatrogeni ascrivibili all'erronea sterilizzazione tubarica, una gravidanza non desiderata.
4.4 Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha travisato le risultanze della C.T.U. medico-legale ed erroneamente ritenuto che la salpingectomia e/o l'asportazione di un tratto adeguato della tuba siano state indicate come tecniche di sterilizzazione corrette dai Consulenti solo perché a tali trattamenti è correlata una inferiore incidenza di gravidanze extrauterine
– complicanza del tutto estranea al caso di specie -, sebbene i Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. abbiano chiarito che le linee guida all'epoca vigenti raccomandassero tali procedure al fine primario di garantire una miglior sterilizzazione della paziente, in quanto maggiormente idonee a prevenire una ricanalizzazione spontanea della tuba e, conseguentemente, successive gravidanze indesiderate. Nella relazione resa in sede di A.T.P., i Consulenti nominati hanno, infatti, accertato che la salpingectomia radicale ovvero l'asportazione di una porzione idonea di tuba costituiscano le metodiche d'elezione per la sterilizzazione della paziente in quanto, al contrario, alla mera legatura e resezione della tuba pagina 6 di 20 è associata una “possibilità di ripristino spontaneo della pervietà tubarica e, di conseguenza, di una gravidanza successiva”, evidenziando che
“per tali motivazioni, la metodica elettiva di sterilizzazione tubarica è rappresentata, indipendentemente dal taglio cesareo, dalla salpingectomia bilaterale laparoscopica”. Quale mero obiter dictum i Consulenti hanno, dunque, evidenziato che la salpingectomia bilaterale laparoscopica “tra
l'altro realizza anche la prevenzione della gravidanza extrauterina, la cui incidenza è significativamente maggiore, rispetto alla media statistica della Letteratura internazionale di incidenza di tale patologia ostetrica, in caso di ripristino spontaneo della pervietà tubarica dopo procedimento di sterilizzazione effettuato con metodica operativa diversa dalla asportazione di un adeguato tratto della tuba o, preferibilmente, dalla salpingectomia bilaterale”. Pertanto, i Consulenti hanno chiaramente spiegato che la salpingectomia ovvero l'asportazione di un'adeguata porzione di tuba costituiscono le metodiche chirurgiche più consone a garantire un'adeguata sterilizzazione della paziente, restando del tutto ininfluente che tali metodiche consentano anche un contenimento del rischio di gravidanza extrauterina, trattandosi di complicanza non ricorrente nel singolo caso di specie. I chiarimenti resi dai Consulenti al punto IV delle integrazioni rese al Giudice di prime cure in data 28.05.2022 circa il grado di probabilità di insorgenza di gravidanze extrauterine ascrivibile a ciascuna delle procedure considerate sono state determinate dal quesito posto dal primo Giudice, il quale, al punto IV, ha espressamente incaricato i Consulenti di indicare “in modo più dettagliato, le utilità ed i rischi
(“gravidanza extrauterina”) che presentava il trattamento prescelto” e non meritano ulteriore richiamo in quanto estranee al thema decidendum ed irrilevanti.
4.5 In ogni caso, infine, i Consulenti nominati, incaricati di chiarire il significato della locuzione “non aver ottemperato ad una corretta procedura di sterilizzazione tubarica”, hanno ribadito che “La locuzione “… non avere ottemperato ad una corretta procedura di sterilizzazione tubarica …” significa non avere attuato la metodica elettiva di sterilizzazione tubarica, rappresentata, indipendentemente dal taglio cesareo, dalla salpingectomia bilaterale laparoscopica, la quale avrebbe rappresentato tra
l'altro anche la prevenzione della successiva gravidanza, in ottemperanza alle Linee Guida delle principali Società Medico Scientifiche Nazionali ed
Internazionali, vigenti al 11/10/2012 ed inerenti al settore specifico: pagina 7 di 20 SIOG (Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia); Ministero della
Salute; FIGO ( ACOG Controparte_3
(American College of Obstetricians and Gynecologists)”. I Consulenti, dunque, hanno esaustivamente chiarito che i sanitari dell'Ospedale di Narni hanno omesso di eseguire salpingectomia della tuba destra (salpingectomia radicale) ovvero di asportare un adeguato tratto della tuba (salpingectomia parziale), in conformità alle prescrizioni offerte dalle linee guida all'epoca vigenti e che l'espletamento di corretta procedura chirurgica avrebbe consentito di evitare la gravidanza indesiderata, con ciò accertando il nesso di causalità materiale fra l'insuccesso della sterilizzazione tubarica imputabile alla negligente condotta dei sanitari dell'Ospedale di Narni e l'evento di danno dedotto dagli attori.
4.6 A tale riguardo, l'appellata asserisce che quanto refertato dai sanitari dell'Ospedale di Foligno che eseguirono nuovo intervento di sterilizzazione tubarica sulla paziente in data 12.03.2015, al momento della nascita della figlia non desiderata (“a dx... la tuba parzialmente rimossa per un tratto di circa 3-4 cm”) sarebbe idoneo a comprovare che in realtà la paziente sarebbe stata già sottoposta ad intervento di asportazione di un tratto quantitativamente significativo della tuba destra, trattamento indicato dai medesimi Consulenti nominati, di talché la gravidanza insorta successivamente all'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Narni non sarebbe causalmente ascrivibile all'erronea esecuzione del suddetto intervento, in quanto già correttamente eseguito conformemente alle indicazioni dei
Consulenti nominati. L'interpretazione del referto offerta dall'appellata ed erroneamente accolta dal Giudice di prime cure non può, tuttavia, essere condivisa. A ben vedere, il referto del secondo intervento di sterilizzazione tubarica, eseguito in data 12.03.2015, si presta a duplice interpretazione, potendo significare che una parte della tuba sia stata radicalmente asportata per un tratto di circa 3 o 4 centimetri e che, dunque, non fosse possibile alcun concepimento in ragione della completa interruzione della continuità tubarica, come prospettato dall'appellata, ovvero che la tuba fosse stata solo parzialmente asportata, per un tratto di circa 3 o 4 centimetri, durante il pregresso intervento di legatura tubarica con resezione, senza radicale interruzione della continuità tubarica, consentendo, dunque, una possibile ricanalizzazione spontanea ed il concepimento. L'ultima interpretazione appare quella più credibile. Il pagina 8 di 20 referto dev'essere anzitutto valutato nella sua integrità: “a dx... la tuba parzialmente rimossa per un tratto di circa 3-4 cm con presenza di due fili non riassorbibili in esito a pregressa sterilizzazione. L'ovaio mostra esiti di pregressa resezione”. A ben vedere il referto dà espressamente conto della presenza di due fili non riassorbibili in esito a pregressa sterilizzazione nonché di esiti di pregressa resezione. Tali esiti sono coerenti con l'esecuzione di intervento di legatura e resezione della tuba, come già accertata dai Consulenti e, non già, di salpingectomia parziale o totale della tuba destra. L'interpretazione risulta, inoltre, l'unica coerente con la realtà fenomenica. Se i sanitari dell'Ospedale di Narni avessero già eseguito intervento di salpingectomia totale o parziale in data 12.03.2015, non si ravvede per quale ragione e come i sanitari dell'Ospedale di Foligno avrebbero eseguito successivo intervento di sterilizzazione tubarica sulla medesima tuba destra nuovamente mediante legatura e resezione della tuba. Inoltre, se i sanitari dell'Ospedale di
Narni avessero già eseguito intervento di salpingectomia totale o parziale idoneo ad impedire una ricanalizzazione spontanea della tuba, come imposto dalle linee guida dell'epoca, non si ravvede come la Sig.ra Pt_1 avrebbe potuto concepire naturalmente la terza figlia. Fermo, infatti, che al momento del concepimento della terza figlia la Sig.ra non aveva Pt_1 più l'ovaio sinistro – circostanza assolutamente coerente con il fatto che entrambe le sterilizzazioni tubariche del 11.10.2012 e del 12.03.2015 hanno riguardato la sola tuba destra -, il concepimento della stessa è avvenuto, necessariamente, nella tuba destra. Ne consegue che tale tuba dev'essere stata necessariamente oggetto di ricanalizzazione spontanea, possibilità logicamente compatibile esclusivamente con un intervento di legatura e resezione della tuba che abbia comunque mantenuto la continuità fra i due termini della tuba (l'uno collegato all'utero e l'altro collegato all'ovaio destro) e, non già, con un intervento di salpingectomia totale ovvero di asportazione di una porzione di tuba idonea ad impedire la ricanalizzazione spontanea della stessa. Peraltro, consapevole dell'impossibilità logica di ipotizzare una corretta esecuzione della procedura di sterilizzazione tubarica a destra, in uno con l'assenza di ovaio sinistro, e, nondimeno, il successivo concepimento naturale della terza figlia della coppia, la medesima ha giustificato la successiva gravidanza Parte_3 indesiderata asserendo che tale evenienza avrebbe potuto giustificarsi esclusivamente mediante il ricorso a procreazione medicalmente assistita. pagina 9 di 20 Le asserzioni dell'appellata, astrattamente qualificabili come causa sopravvenuta non imputabile alla debitrice, sono rimaste, tuttavia, del tutto indimostrate, dovendosi ritenere più logicamente accertato che i sanitari dell'Ospedale di Narni abbiano erroneamente eseguito intervento di legatura e resezione della tuba in luogo di intervento di salpingectomia radicale ovvero di salpingectomia parziale idonei a scongiurare il rischio, poi avveratosi, di successive gravidanze indesiderate.
4.7 Il Giudice di prime cure ha, infine, erroneamente ritenuto che il rischio, evidenziato dalla bibliografia scientifica, di gravidanze indesiderate successive ad interventi di sterilizzazione tubarica compreso fra lo 0 ed il 5 per mille non consentirebbe di ritenere provato che, qualora i sanitari dell'Ospedale di Narni avessero correttamente eseguito salpingectomia radicale ovvero parziale, la paziente non avrebbe sofferto la successiva gravidanza indesiderata. Nondimeno, l'esiguità del rischio di gravidanze indesiderate indicato dalla bibliografia scientifica – individuato, peraltro, in modo generico nel modulo di consenso informato in riferimento a tutti gli interventi di sterilizzazione tubarica, senza opportuna distinzione rispetto a ciascuna tipologia di intervento - in uno con le predette conclusioni dei Consulenti nominati in A.T.P., consente, al contrario, di ritenere più probabile che non che, qualora la paziente fosse stata correttamente sottoposta a corretto intervento di salpingectomia radicale o parziale, non avrebbe sofferto la successiva gravidanza indesiderata. Tanto premesso, risulta correttamente accertata la responsabilità contrattuale dell in ragione dell'erronea Parte_3 esecuzione di procedura di sterilizzazione tubarica e della conseguente nascita indesiderata della terza figlia dei Sig.ri e Pt_1 Parte_2
5. Il sesto motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cassazione civile sez. III -
11/11/2019, n. 28985). L'inadempimento dell'obbligo di acquisire pagina 10 di 20 il consenso informato del paziente assume, dunque, diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute del paziente posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Cassazione civile , sez.
III , 17/05/2022 , n. 15723). Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato a cura del paziente, creditore, incombe sulla struttura sanitaria, debitrice, l'onere della prova dell'esaustiva informazione del paziente circa l'intervento da praticare, le possibili alternative terapeutiche, i rischi a ciascuna connessi. Affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, infatti, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
23/03/2018, n. 7248).
5.1 Nel caso di specie, l'attrice ha allegato la lesione del proprio diritto di autodeterminazione in conseguenza dell'omessa acquisizione di valido consenso informato all'esecuzione di intervento di sterilizzazione tubarica eseguito in data 11.10.2012 a cura dei sanitari dell'Ospedale di
Narni. Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la mera sottoscrizione di modulo di consenso informato del tutto generico nel quale la paziente veniva informata del rischio residuo di gravidanze indesiderate in una percentuale di casi compresa fra lo 0 ed il 5 per mille fosse idoneo ad assolvere gli obblighi informativi gravanti sui sanitari. Al contrario, pagina 11 di 20 il modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente, Sig. Pt_1
è un semplice modulo prestampato, del tutto generico ed assolutamente inidoneo a comprovare il corretto adempimento degli obblighi di informazione gravanti sul personale sanitario in relazione all'operazione da eseguire nel singolo caso di specie. Nel modulo denominato “consenso informato esplicito, personale, specifico e consapevole alla sterilizzazione tubarica” risulta, infatti, meramente indicato che la sterilizzazione tubarica costituisce metodica permanente di controllo della fertilità, che tale metodica non dà garanzia assoluta di evitare la gravidanza (residuando una possibilità di gravidanza indesiderata compresa fra lo 0 ed il 5 per mille) e che, nondimeno, deve essere considerato quale intervento irreversibile in ragione degli scarsi risultati derivanti da eventuali tentativi di ricanalizzazione chirurgica. Al contrario, non risultano in alcun modo dettagliati i rischi correlati allo specifico intervento di legatura e resezione tubarica proposto, i benefici attesi, le alternative terapeutiche (segnatamente, la salpingectomia totale o parziale), i rischi connessi a ciascuna delle possibili alternative terapeutiche e, segnatamente, le maggiori o minori probabilità di successiva gravidanza indesiderata correlate a ciascuna procedura chirurgica. Il modulo risulta, dunque, assolutamente inidoneo a comprovare che i sanitari preposti abbiano esaustivamente informato la paziente della sua condizione di salute, del tipo di intervento da effettuare e delle modalità di esecuzione del medesimo intervento, delle alternative terapeutiche percorribili, dei rischi connessi all'intervento chirurgico proposto, alle eventuali alternative terapeutiche nonché all'omessa esecuzione dell'intervento, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, onde consentirle di valutare consapevolmente se eseguire la procedura chirurgica di legatura e resezione della tuba effettivamente praticata dai sanitari dell'Ospedale di Narni ovvero se richiedere alla medesima struttura o rivolgersi ad altra struttura al fine di eseguire salpingectomia radicale. Non risulta, dunque, comprovato che la paziente sia stata posta in condizioni di autodeterminarsi liberamente nelle scelte relative alla propria persona. Il modulo, infine, non risulta sottoscritto da alcun professionista sanitario né compare il nome del medico che avrebbe offerto informativa orale alla paziente. I Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. hanno, dunque, correttamente osservato che il consenso informato de quo è carente dell'elenco di tutti i possibili pagina 12 di 20 metodi di contraccezione reversibili, alternativi alla sterilizzazione tubarica, unitamente ai rispettivi rischi e benefici, dell'elenco delle procedure di sterilizzazione oggi disponibili, da quelle tradizionali a quelle recenti e meno invasive, con i relativi vantaggi, svantaggi e le possibili complicanze. Infine, pur trattandosi di consenso acquisito anteriormente all'introduzione dell'obbligo di prova scritta dell'acquisizione del consenso informato del paziente di cui alla l.
24/2017, parte convenuta ha omesso di articolare qualsivoglia prova orale idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi informativi incombenti sui sanitari preposti. Conclusivamente, l' ha omesso di provare di Parte_3 aver diligentemente adempiuto l'obbligo di acquisizione del consenso informato della paziente e di averla, dunque, correttamente informato delle modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico di osteosintesi, dei rischi connessi alla sua esecuzione, delle eventuali alternative terapeutiche e dei rischi ad esse connesse. Risulta, dunque, correttamente provata la lesione del diritto di autodeterminazione della paziente, Sig.ra
, che non è stata posta in condizione di valutare autonomamente i Pt_1 rischi ed i benefici connessi al trattamento sanitario e, dunque, di autodeterminarsi liberamente.
7. Tanto premesso in punto di an, devono vagliarsi le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori ed ivi reiterate.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dagli attori deve essere accolta limitatamente alla lesione dell'autodeterminazione derivata alla Sig.ra dalla lesione del suo diritto al consenso Pt_1 informato nonché dalla nascita di figlia indesiderata ed al Sig. Parte_2 dalla sola nascita di figlia non desiderata.
7.1 Con riguardo all'attrice, risulta presuntivamente comprovato che la lesione del diritto di autodeterminazione e la conseguente impossibilità di optare immediatamente per l'espletamento di salpingectomia radicale – che le avrebbe, più probabilmente che non, consentito di scongiurare la successiva gravidanza - ha cagionato alla Sig.ra una sofferenza Pt_1 soggettiva di apprezzabile gravità, in ragione della successiva gravidanza indesiderata che ne è conseguita nonché della necessità di ripetere l'intervento di sterilizzazione tubarica in data 12.03.2015. L'esecuzione dell'intervento nel difetto di esaustiva e completa informazione ha, dunque, privato la paziente della libertà di disporre di se stessa e le ha cagionato una rilevante sofferenza morale, da liquidarsi, in via pagina 13 di 20 necessariamente equitativa, in € 20.000,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
7.2 Il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione in seguito a nascita indesiderata compete, inoltre, anche al padre. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'analoga ipotesi di insuccesso, per negligenza, di intervento di interruzione della gravidanza, ad entrambi i genitori può essere riconosciuto e liquidato il danno sofferto per la lesione della libertà di autodeterminazione, con riferimento alle negative ricadute esistenziali nella vita dei genitori della violazione del diritto a procreare liberamente e responsabilmente, nonché per i conseguenti oneri di mantenimento del figlio, pur se nato sano (Cassazione civile sez. III,
29/01/2018, n. 2070). A tale riguardo, deve ritenersi presuntivamente provato che, in conseguenza del fallimento dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dalla moglie in data 11.10.2012 e della conseguente nascita di terzo figlio non desiderato, il Sig. ha Parte_2 sofferto un modesto pregiudizio morale correlato alla frustrazione del proprio diritto di autodeterminarsi nelle proprie scelte genitoriali, da liquidarsi, in via necessariamente equitativa, in € 10.000,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
7.3 Al contrario, non risultano in alcun modo provati i pregiudizi morali e dinamico-esistenziali asseritamente sofferti dai genitori in conseguenza della nascita della terza figlia, pur astrattamente liquidabili, come riconosciuto dalla succitata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n. 2070). A tale riguardo, gli attori si sono limitati ad allegare genericamente che dalla nascita della terza figlia sarebbe derivata una condizione di vita pessima, caratterizzata da elevati livelli di stress, in cui sarebbero stati privati di qualsivoglia opportunità lavorativa, di socializzazione e financo di cura della propria persona. In primo luogo, giova evidenziarsi che le generiche allegazioni circa presunti demansionamenti lavorativi ed opportunità di progressioni di carriera asseritamente sofferti dalla Sig.ra ovvero la perdita Pt_1 della chance di migliorare le proprie condizioni lavorative asseritamente sofferta dal Sig. attengono al differente danno patrimoniale e Parte_2 sono soggette a stringenti oneri probatori, non soddisfatti nel caso di specie. Con riguardo alle ulteriori, generiche, allegazioni circa la scarsa pagina 14 di 20 qualità di vita che sarebbe conseguita alla nascita della terza figlia, ferma l'inammissibilità di un danno in re ipsa, gli attori hanno omesso di articolare prova orale diretta a comprovare l'effettivo detrimento della propria qualità di vita in conseguenza della nascita della terza figlia ovvero di allegare idonea prova documentale dalla quale poter desumere l'asserito pregiudizio (ad esempio diretta a comprovare il ricorso a strumenti di sostegno psicologico ovvero la cessazione di precipue attività ricreative svolte dai genitori in corrispondenza della nascita della bambina). Né tali pregiudizi possono ritenersi presuntivamente provati meramente in ragione della nascita di un figlio non desiderato e delle responsabilità che ordinariamente ad essa conseguono, trattandosi di esperienza di vita suscettibile di molteplici e contrapposte valutazioni soggettive, non necessariamente coerenti con i propositi iniziali di coloro che si trovino ad essere genitori. Ben potrebbe darsi, infatti, che, un figlio, seppur inizialmente non desiderato, venga ad essere fonte di un miglioramento del benessere psicologico dei genitori e, da ultimo, della loro qualità di vita, non potendosi certamente degradare la nascita di un essere umano a causa presuntiva di pregiudizio morale ovvero dinamico- esistenziale ogniqualvolta tale figlio non fosse atteso o desiderato né potendosi ristorare meri pregiudizi bagatellari, consistenti in fastidi e disagi che non si risolvano nella lesione di un diritto costituzionalmente rilevante (Cassazione civile, sez. un., 19/08/2009, n. 18356). I pregiudizi rappresentati, infine, non potrebbero in ogni caso ascriversi, già in punto di allegazione, alla sola nascita dell'ultima figlia indesiderata, ma risultano piuttosto correlati con il complessivo progetto familiare realizzato dai coniugi e con le responsabilità legali e morali da esso derivanti. Da tanto consegue il rigetto della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla nascita della figlia non desiderata dagli attori.
8. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere accolta limitatamente alle spese necessarie per il mantenimento della figlia non desiderata, nata in data [...]. L'importo mensile richiesto dai coniugi e , pari ad € 300,00, risulta congruo rispetto al Pt_1 Parte_2 costo medio attualmente stimabile per il mantenimento di un figlio. Tale importo deve essere corrisposto ai genitori, sui quali incombe ai sensi dell'art. 147 c.c. l'obbligo di mantenimento della figlia, per il periodo a partire dalla nascita e sino al raggiungimento della maggiore età della pagina 15 di 20 minore, non potendosi presumere che la minore avrà la necessità di essere mantenuta dai genitori anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, nel difetto di qualsivoglia allegazione e prova circa le sue attitudini ed aspirazioni di vita nonché circa la volontà della stessa di intraprendere un percorso di studi universitario che le impedisca di raggiungere l'autonomia economica al raggiungimento della maggiore età ed obblighi i genitori a mantenerla anche successivamente al raggiungimento della maggiore età. Pertanto, sarebbe astrattamente tenuta al Parte_3 pagamento di € 64.800,00 in favore dei Sig.ri e a Pt_1 Parte_2 titolo di mantenimento per la figlia. Una parte di tale somma (€ 38.400,00) costituisce danno emergente già prodottosi, come tale automaticamente soggetto al calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria a partire dall'esborso e sino al saldo. Altra parte, invece, relativa ai costi di mantenimento che i Sig.ri e dovranno sostenere a partire Pt_1 Parte_2 dalla presente pronuncia e sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, costituisce danno futuro, da calcolarsi secondo il metodo della cd. capitalizzazione, tenendo conto della corresponsione anticipata dell'importo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi di danno da perdita della capacità lavorativa specifica ovvero di danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido – in cui, in modo analogo al caso di specie, il Giudice effettui una liquidazione di un danno che si produce de diem in diem del quale una parte si è già prodotta al momento della liquidazione ed altra parte deve, al contrario, ancora prodursi – per la liquidazione di tale danno occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. ) di aver sostenuto dette spese, ordinariamente soggetto a rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per un arco di tempo futuro, il quale può essere liquidato o in forma di rendita periodica, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cassazione pagina 16 di 20 civile , sez. III, 13/06/2023, n. 16844). A tale riguardo devono utilizzarsi i nuovi Criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborati dall'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di
Milano nel 2023 in considerazione della corresponsione anticipata del danno futuro, - ferma l'inadeguatezza delle tabelle INAIL emanate con R.D. n.
1403/1922 in quanto ancorate ad un'aspettativa di vita media fortemente ridotta e a tassi d'interesse notevolmente maggiori rispetto a quelli attuali, come ritenuto da Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9002/2022. Ebbene, avuto riguardo all'attuale età della bambina, di anni 10, ed al numero di anni per cui i genitori saranno ancora tenuti al mantenimento (8 anni, sino al raggiungimento della maggiore età), le Tabelle di Milano propongono un coefficiente di capitalizzazione pari a 8,31. Tale coefficiente di capitalizzazione dev'essere, dunque, moltiplicato per i costi di mantenimento annuo che i genitori dovranno sopportare, pari ad € 3.600,00.
Ne deriva un danno patrimoniale futuro pari ad € 29.916,00. Pertanto,
l dev'essere condannata al risarcimento del danno Parte_3 patrimoniale emergente da mantenimento della figlia indesiderata, che si liquida in euro 38.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, nonché del danno patrimoniale futuro da mantenimento della figlia indesiderata, che si liquida in € 29.916,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Nel difetto di prova di una sproporzione fra i redditi dei coniugi che giustifichi l'attribuzione di maggiori oneri di mantenimento della figlia all'uno rispetto all'altro, trattandosi di obbligazione pecuniaria divisibile, inidonea a giustificare la solidarietà attiva dei creditori, la somma deve essere corrisposta ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8.1 Le ulteriori istanze risarcitorie di carattere patrimoniale sono inammissibili in quanto tardivamente introdotte. Nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado gli attori si sono, infatti, limitati a richiedere il ristoro dei costi di mantenimento della figlia indesiderata a titolo di danno patrimoniale, solo genericamente allegando la presunta perdita di opportunità di progressioni di carriera a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Del pari, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli attori hanno omesso qualsivoglia allegazione di ulteriori pregiudizi patrimoniali. Inopinatamente, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori hanno allegato varia documentazione (verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. concluso fra pagina 17 di 20 e due buste paga della Controparte_4 Parte_1
successive alla nascita della terza figlia, istanza di Pt_1 prosecuzione di part-time al 75% del 11.01.2018, orario di lavoro settimanale dell'aprile 2021, dichiarazione dei redditi del Parte_2 relativa agli anni 2015 e 2016) omettendo qualsivoglia allegazione al riguardo nel corpo della memoria. Solo in sede di comparsa conclusionale gli attori hanno formulato nuova domanda di risarcimento del danno allegando che, in conseguenza della nascita della figlia indesiderata, la avrebbe subito un demansionamento lavorativo e sarebbe stata Pt_1 costretta a chiedere una riduzione del monte orario lavorativo per le esigenze di cura di tre infanti mentre il avrebbe sofferto una Parte_2 riduzione del proprio fatturato annuo, in qualità di lavoratore autonomo.
Le domande sono inammissibili in quanto tardive.
Ad abundantiam, giova evidenziarsi l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a provare il pregiudizio patrimoniale asserito nonché il nesso di causalità materiale con la nascita della terza figlia, occorsa in data 12.03.2015. Il verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
è, infatti, privo dell'accordo raggiunto fra il datore di lavoro e la dipendente, che ne costituisce parte integrante. La ha meramente Pt_1 allegato due buste paga successive alla nascita della figlia, omettendo di allegare le buste paga antecedenti e le dichiarazioni dei redditi annuali anteriori e successive alla nascita della terza figlia, onde comprovare l'effettivo demansionamento, la riduzione del monte orario lavorativo in conseguenza della medesima nascita e l'ammontare della perdita economica che ne sia derivata. Neppure risulta comprovato che la non fosse Pt_1 già in part-time al 75%, circostanza assolutamente verosimile avuto riguardo alla preesistenza di altri due figli della coppia. Il Parte_2 infine, ha meramente allegato due dichiarazioni dei redditi successive alla nascita della bambina, una relativa al periodo d'imposta 2015 e l'altra relativa al 2016 – dal raffronto delle quali, peraltro, neppure emerge un significativo calo del fatturato -, omettendo di produrre dichiarazioni dei redditi anteriori, onde comprovare l'effettiva riduzione del fatturato in conseguenza della medesima nascita. L'attore non ha neppure correttamente allegato in quale modo le necessità di accudimento della terza figlia lo avrebbero privato delle proprie capacità lavorative, specificatamente indicando il monte orario settimanale sottratto al lavoro. Trattandosi, inoltre, di lucro cessante già prodottosi al momento della decisione, gli pagina 18 di 20 attori avrebbero dovuto allegare documentazione fiscale e contabile idonea a comprovare l'effettivo detrimento economico sofferto sino ad oggi. Ne consegue il rigetto delle ulteriori istanze di risarcimento del danno patrimoniale in quanto tardive e, in ogni caso, non provate.
9. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto relativamente all'omesso accertamento della responsabilità contrattuale dell Parte_3
2 per l'erronea esecuzione di sterilizzazione tubarica e l'omesso
[...] adempimento degli obblighi informativi nei confronti della paziente, con condanna dell'appellata al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di autodeterminazione derivata alla Sig.ra Pt_1 dalla lesione del suo diritto al consenso informato nonché dalla nascita di figlia indesiderata ed al Sig. dalla sola nascita di figlia non Parte_2 desiderata, nonché del danno patrimoniale derivante dai costi di mantenimento della figlia non desiderata sino al raggiungimento della maggiore età.
10. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico della convenuta in ossequio al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della sostanziale ripetizione delle medesime questioni di fatto e di diritto già affrontate nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
In riforma della sentenza impugnata, n. 268/2023, emessa dal Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, in data 21.04.2023, pubblicata il
26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1674/2020;
1. Condanna l al pagamento di € 20.000,00, già considerata Parte_3 la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, in favore di a ristoro del danno non patrimoniale da Parte_1 lesione del diritto di autodeterminazione;
2. Condanna l al pagamento di € 10.000,00, già considerata Parte_3 la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo,
pagina 19 di 20 in favore di a ristoro del danno non Parte_2 patrimoniale da lesione del diritto di autodeterminazione;
3. Condanna l al pagamento di euro 38.400,00, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, e di
€ 29.916,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di e nella misura del 50% Parte_1 Parte_2 ciascuno, a ristoro del danno patrimoniale da mantenimento della figlia non desiderata;
4. Pone le spese di C.T.U. medico-legale, come già liquidate, definitivamente a carico dell;
Parte_3
5. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo Parte_3 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre accessori di legge, in favore di e Parte_1 Parte_2
[...]
6. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_3 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge, in favore di e . Parte_1 Parte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AO de SI MO IN
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO IN Presidente
Dott. AO de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 658 / 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Cinzia Corbelli e Paolo C.F._2
Caione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Perugia,
Via Berenice, 2
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. con il patrocinio CP_2 degli avv.ti Giovanni Tarantini e Paolo Sportoletti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Perugia, Via XIV Settembre, 69
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_2
268/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 21.04.2023, pubblicata il 26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
1674/2020, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dai medesimi avanzata avverso la convenuta in ragione dell'erronea Controparte_1 esecuzione di procedura di sterilizzazione tubarica a cura dei sanitari preposti presso l'Ospedale di Narni in data 11.10.2012 e della conseguente pagina 1 di 20 nascita indesiderata di una terza figlia nonché dell'omessa acquisizione di valido consenso informato della paziente e della conseguente lesione del diritto di autodeterminazione della medesima.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea ripartizione degli oneri probatori fra le parti;
2) del travisamento delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di A.T.P.; dell'omessa valutazione dell'accertamento compiuto dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. circa il fatto che i sanitari dell'Ospedale di Narni hanno omesso di diligentemente eseguire salpingectomia della tuba destra, trattandosi di trattamento chirurgico più indicato al fine di consentire la sterilizzazione tubarica della paziente in forza delle linee guida nazionali ed internazionali all'epoca vigenti;
4) dell'omessa motivazione circa le ragioni per cui sarebbe necessario disattendere le conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati;
5) dell'omesso accertamento della lesione del diritto al consenso informato della paziente in ragione della lesione del diritto all'autodeterminazione benché i Consulenti nominati abbiano accertato la lacunosità del modulo sottoposto alla paziente;
6) dell'omesso accertamento della responsabilità contrattuale dell - sia nei confronti della paziente, Parte_3
che del marito, trattandosi di Parte_1 Parte_2 contratto di spedalità con effetti protettivi nei confronti del terzo - in ragione dell'erronea esecuzione di procedura di sterilizzazione tubarica e della conseguente nascita indesiderata della terza figlia nonché dell'omessa acquisizione di valido consenso informato della paziente e della conseguente lesione del diritto di autodeterminazione della medesima.
Gli appellanti hanno, dunque, reiterato domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale già avanzata nel primo grado di giudizio.
In data 09.03.2024 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante nel merito ed eccependo, in particolare, che quanto refertato dai sanitari dell'Ospedale di Foligno che eseguirono nuovo intervento di sterilizzazione tubarica sulla paziente in data 12.03.2015, in occasione della nascita della terza figlia, (“a dx... la tuba parzialmente rimossa per un tratto di circa 3-4 cm”), sarebbe idoneo a comprovare che in realtà la paziente sarebbe stata già sottoposta ad intervento di resezione e di asportazione di un tratto quantitativamente significativo della tuba destra, di talché la gravidanza pagina 2 di 20 insorta successivamente all'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Narni non sarebbe causalmente ascrivibile al suddetto intervento, in quanto già correttamente eseguito conformemente alle indicazioni dei Consulenti nominati.
3. Assegnati alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza del 06.11.2025 il Giudice istruttore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze espresse.
Con riguardo alla natura della responsabilità dedotta in giudizio, giova premettersi che in tema di responsabilità del medico conseguente a nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve, perciò, considerarsi tra i soggetti protetti e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2018, n. 2675). Configura, dunque, ipotesi di contratto con effetti protettivi del terzo – segnatamente, del padre – non solo il contratto di spedalità stipulato fra la struttura sanitaria e la gestante relativamente all'espletamento del parto, ma anche quello relativo all'interruzione di gravidanza ovvero alla sterilizzazione tubarica. Tanto premesso, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno
(nel caso di specie, la nascita di figlio non desiderato) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione pagina 3 di 20 derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile , sez. III , 26/07/2017 , n.
18392). Nel caso di specie, dunque, il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria benché gli attori abbiano correttamente provato il titolo contrattuale ed il nesso di causalità materiale fra l'esecuzione di erronea procedura di sterilizzazione tubarica e la nascita di figlia indesiderata successivamente alla medesima procedura e, per converso, la struttura sanitaria abbia omesso di provare che la nascita di figlia non desiderata sia derivata da causa non imputabile alla condotta dei sanitari preposti.
4.1 In particolare, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado gli attori hanno allegato la responsabilità della struttura sanitaria in ragione dell'erronea esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dalla paziente, presso l'Ospedale di Narni, in Parte_1 data 11.10.2012 e della conseguente nascita di terza figlia non desiderata.
Gli attori hanno, in particolare, allegato che l'intervento di sterilizzazione tubarica, eseguito in occasione di parto cesareo con cui la
Sig.ra dava alla luce il secondo figlio, è stato erroneamente Pt_1 eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Narni;
che in conseguenza dell'inefficacia della sterilizzazione tubarica imputabile all'erronea esecuzione della medesima sterilizzazione a cura dei sanitari dell'Ospedale di Narni, in data 12.03.2015 è nata una terza figlia non desiderata dalla coppia e, nella medesima data, la paziente è stata costretta a sottoporsi a nuovo intervento di sterilizzazione tubarica presso l'Ospedale di Foligno.
Gli attori hanno, altresì, allegato che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 24/10/2013, n.
24109) “rientra nel comune patrimonio delle conoscenze di un ginecologo - ma non anche di una paziente - che la legatura delle tube, eseguita in occasione di un parto cesareo, essendo i tessuti edematosi, non assicura
l'irriversibilità della sterilizzazione e può risultare inadeguata ad impedire la discesa dell'ovulo quando i tessuti medesimi tornano in condizioni di normalità”. Risulta, inoltre, comprovato che, già prima dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito in data 11.10.2012, la paziente era stata sottoposta ad asportazione radicale dell'ovaio sinistro
– circostanza, peraltro, assolutamente coerente con la sterilizzazione pagina 4 di 20 della sola tuba destra sia in occasione dell'intervento del 11.10.2012 che in occasione dell'intervento del 12.03.2015 -, di talché il concepimento della figlia indesiderata deve essersi necessariamente realizzato all'interno della tuba destra, oggetto di previa sterilizzazione.
4.2 Le allegazioni di parte attrice hanno trovato pieno riscontro nelle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., Prof. e Prof. le cui Persona_1 Persona_2 conclusioni - fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086) - sono integralmente condivise dalla Corte in ragione della puntualità della dissertazione, dell'esaustiva analisi della documentazione clinica in atti, della validità della complessiva valutazione, improntata a corretta logica giuridica.
Giova premettersi che, per mero lapsus calami, i Consulenti hanno riferito le proprie considerazioni all'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito in data 12.03.2015 anziché a quello eseguito in data 11.10.2012 e che, nondimeno, le conclusioni rassegnate involgono senza dubbio alcuno il trattamento eseguito in data 11.10.2012. Ciò in quanto: i ricorrenti in
A.T.P. hanno espressamente dedotto il fallimento dell'intervento eseguito in data 11.10.2012 in ragione della nascita di figlia indesiderata, occorsa appunto in data 12.03.2015; i due interventi di sterilizzazione tubarica sono stati eseguiti con identica procedura, ben potendo giustificare un lapsus calami dei Consulenti; i Consulenti hanno fatto espresso riferimento, quale evento di danno derivato dall'insuccesso della procedura di sterilizzazione, alla nascita di terza figlia della coppia in data
12.03.2015, evento di danno con tutta evidenza non logicamente configurabile in relazione all'ipotetico fallimento dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito il medesimo giorno. La circostanza risulta ulteriormente chiarita dalle integrazioni alla C.T.U. medico-legale rese nel giudizio di primo grado, in cui i Consulenti hanno fatto espresso riferimento alla sterilizzazione tubarica eseguita in data 11.10.2012. In particolare, i Consulenti hanno affermato che “3) La salpingectomia bilaterale laparoscopica o l'asportazione di un tratto della tuba (Pag. 8 della relazione peritale) erano procedure praticabili nel caso della
Signora alla data del 11/10/2012 e della quale la Paziente Parte_1 doveva essere edotta prima dell'intervento di taglio cesareo”.
pagina 5 di 20 4.3 Nel merito, i Consulenti nominati hanno osservato che un procedimento di sterilizzazione “effettuato con le sole legatura e resezione della tuba, in particolare in corso di taglio cesareo caratterizzato da edema viscerale”, come quello effettuato alla Sig.ra nel singolo caso di Pt_1 specie, anziché mediante l'asportazione di un tratto della tuba o la salpingectomia bilaterale, “è associato alla possibilità di ripristino spontaneo della pervietà tubarica e, di conseguenza, di una gravidanza successiva”, evidenziando che “per tali motivazioni, la metodica elettiva di sterilizzazione tubarica è rappresentata, indipendentemente dal taglio cesareo, dalla salpingectomia bilaterale laparoscopica, la quale tra
l'altro realizza anche la prevenzione della gravidanza extrauterina, la cui incidenza è significativamente maggiore, rispetto alla media statistica della Letteratura internazionale di incidenza di tale patologia ostetrica, in caso di ripristino spontaneo della pervietà tubarica dopo procedimento di sterilizzazione effettuato con metodica operativa diversa dalla asportazione di un adeguato tratto della tuba o, preferibilmente, dalla salpingectomia bilaterale”. I Consulenti hanno, dunque, concluso che
“sussistono elementi di responsabilità medica ed in particolare imperizia, imprudenza e negligenza nel non aver ottemperato ad una corretta procedura di sterilizzazione tubarica”, alla quale è conseguito, quale unico evento di danno, in mancanza di esiti iatrogeni ascrivibili all'erronea sterilizzazione tubarica, una gravidanza non desiderata.
4.4 Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha travisato le risultanze della C.T.U. medico-legale ed erroneamente ritenuto che la salpingectomia e/o l'asportazione di un tratto adeguato della tuba siano state indicate come tecniche di sterilizzazione corrette dai Consulenti solo perché a tali trattamenti è correlata una inferiore incidenza di gravidanze extrauterine
– complicanza del tutto estranea al caso di specie -, sebbene i Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. abbiano chiarito che le linee guida all'epoca vigenti raccomandassero tali procedure al fine primario di garantire una miglior sterilizzazione della paziente, in quanto maggiormente idonee a prevenire una ricanalizzazione spontanea della tuba e, conseguentemente, successive gravidanze indesiderate. Nella relazione resa in sede di A.T.P., i Consulenti nominati hanno, infatti, accertato che la salpingectomia radicale ovvero l'asportazione di una porzione idonea di tuba costituiscano le metodiche d'elezione per la sterilizzazione della paziente in quanto, al contrario, alla mera legatura e resezione della tuba pagina 6 di 20 è associata una “possibilità di ripristino spontaneo della pervietà tubarica e, di conseguenza, di una gravidanza successiva”, evidenziando che
“per tali motivazioni, la metodica elettiva di sterilizzazione tubarica è rappresentata, indipendentemente dal taglio cesareo, dalla salpingectomia bilaterale laparoscopica”. Quale mero obiter dictum i Consulenti hanno, dunque, evidenziato che la salpingectomia bilaterale laparoscopica “tra
l'altro realizza anche la prevenzione della gravidanza extrauterina, la cui incidenza è significativamente maggiore, rispetto alla media statistica della Letteratura internazionale di incidenza di tale patologia ostetrica, in caso di ripristino spontaneo della pervietà tubarica dopo procedimento di sterilizzazione effettuato con metodica operativa diversa dalla asportazione di un adeguato tratto della tuba o, preferibilmente, dalla salpingectomia bilaterale”. Pertanto, i Consulenti hanno chiaramente spiegato che la salpingectomia ovvero l'asportazione di un'adeguata porzione di tuba costituiscono le metodiche chirurgiche più consone a garantire un'adeguata sterilizzazione della paziente, restando del tutto ininfluente che tali metodiche consentano anche un contenimento del rischio di gravidanza extrauterina, trattandosi di complicanza non ricorrente nel singolo caso di specie. I chiarimenti resi dai Consulenti al punto IV delle integrazioni rese al Giudice di prime cure in data 28.05.2022 circa il grado di probabilità di insorgenza di gravidanze extrauterine ascrivibile a ciascuna delle procedure considerate sono state determinate dal quesito posto dal primo Giudice, il quale, al punto IV, ha espressamente incaricato i Consulenti di indicare “in modo più dettagliato, le utilità ed i rischi
(“gravidanza extrauterina”) che presentava il trattamento prescelto” e non meritano ulteriore richiamo in quanto estranee al thema decidendum ed irrilevanti.
4.5 In ogni caso, infine, i Consulenti nominati, incaricati di chiarire il significato della locuzione “non aver ottemperato ad una corretta procedura di sterilizzazione tubarica”, hanno ribadito che “La locuzione “… non avere ottemperato ad una corretta procedura di sterilizzazione tubarica …” significa non avere attuato la metodica elettiva di sterilizzazione tubarica, rappresentata, indipendentemente dal taglio cesareo, dalla salpingectomia bilaterale laparoscopica, la quale avrebbe rappresentato tra
l'altro anche la prevenzione della successiva gravidanza, in ottemperanza alle Linee Guida delle principali Società Medico Scientifiche Nazionali ed
Internazionali, vigenti al 11/10/2012 ed inerenti al settore specifico: pagina 7 di 20 SIOG (Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia); Ministero della
Salute; FIGO ( ACOG Controparte_3
(American College of Obstetricians and Gynecologists)”. I Consulenti, dunque, hanno esaustivamente chiarito che i sanitari dell'Ospedale di Narni hanno omesso di eseguire salpingectomia della tuba destra (salpingectomia radicale) ovvero di asportare un adeguato tratto della tuba (salpingectomia parziale), in conformità alle prescrizioni offerte dalle linee guida all'epoca vigenti e che l'espletamento di corretta procedura chirurgica avrebbe consentito di evitare la gravidanza indesiderata, con ciò accertando il nesso di causalità materiale fra l'insuccesso della sterilizzazione tubarica imputabile alla negligente condotta dei sanitari dell'Ospedale di Narni e l'evento di danno dedotto dagli attori.
4.6 A tale riguardo, l'appellata asserisce che quanto refertato dai sanitari dell'Ospedale di Foligno che eseguirono nuovo intervento di sterilizzazione tubarica sulla paziente in data 12.03.2015, al momento della nascita della figlia non desiderata (“a dx... la tuba parzialmente rimossa per un tratto di circa 3-4 cm”) sarebbe idoneo a comprovare che in realtà la paziente sarebbe stata già sottoposta ad intervento di asportazione di un tratto quantitativamente significativo della tuba destra, trattamento indicato dai medesimi Consulenti nominati, di talché la gravidanza insorta successivamente all'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dai sanitari dell'Ospedale di Narni non sarebbe causalmente ascrivibile all'erronea esecuzione del suddetto intervento, in quanto già correttamente eseguito conformemente alle indicazioni dei
Consulenti nominati. L'interpretazione del referto offerta dall'appellata ed erroneamente accolta dal Giudice di prime cure non può, tuttavia, essere condivisa. A ben vedere, il referto del secondo intervento di sterilizzazione tubarica, eseguito in data 12.03.2015, si presta a duplice interpretazione, potendo significare che una parte della tuba sia stata radicalmente asportata per un tratto di circa 3 o 4 centimetri e che, dunque, non fosse possibile alcun concepimento in ragione della completa interruzione della continuità tubarica, come prospettato dall'appellata, ovvero che la tuba fosse stata solo parzialmente asportata, per un tratto di circa 3 o 4 centimetri, durante il pregresso intervento di legatura tubarica con resezione, senza radicale interruzione della continuità tubarica, consentendo, dunque, una possibile ricanalizzazione spontanea ed il concepimento. L'ultima interpretazione appare quella più credibile. Il pagina 8 di 20 referto dev'essere anzitutto valutato nella sua integrità: “a dx... la tuba parzialmente rimossa per un tratto di circa 3-4 cm con presenza di due fili non riassorbibili in esito a pregressa sterilizzazione. L'ovaio mostra esiti di pregressa resezione”. A ben vedere il referto dà espressamente conto della presenza di due fili non riassorbibili in esito a pregressa sterilizzazione nonché di esiti di pregressa resezione. Tali esiti sono coerenti con l'esecuzione di intervento di legatura e resezione della tuba, come già accertata dai Consulenti e, non già, di salpingectomia parziale o totale della tuba destra. L'interpretazione risulta, inoltre, l'unica coerente con la realtà fenomenica. Se i sanitari dell'Ospedale di Narni avessero già eseguito intervento di salpingectomia totale o parziale in data 12.03.2015, non si ravvede per quale ragione e come i sanitari dell'Ospedale di Foligno avrebbero eseguito successivo intervento di sterilizzazione tubarica sulla medesima tuba destra nuovamente mediante legatura e resezione della tuba. Inoltre, se i sanitari dell'Ospedale di
Narni avessero già eseguito intervento di salpingectomia totale o parziale idoneo ad impedire una ricanalizzazione spontanea della tuba, come imposto dalle linee guida dell'epoca, non si ravvede come la Sig.ra Pt_1 avrebbe potuto concepire naturalmente la terza figlia. Fermo, infatti, che al momento del concepimento della terza figlia la Sig.ra non aveva Pt_1 più l'ovaio sinistro – circostanza assolutamente coerente con il fatto che entrambe le sterilizzazioni tubariche del 11.10.2012 e del 12.03.2015 hanno riguardato la sola tuba destra -, il concepimento della stessa è avvenuto, necessariamente, nella tuba destra. Ne consegue che tale tuba dev'essere stata necessariamente oggetto di ricanalizzazione spontanea, possibilità logicamente compatibile esclusivamente con un intervento di legatura e resezione della tuba che abbia comunque mantenuto la continuità fra i due termini della tuba (l'uno collegato all'utero e l'altro collegato all'ovaio destro) e, non già, con un intervento di salpingectomia totale ovvero di asportazione di una porzione di tuba idonea ad impedire la ricanalizzazione spontanea della stessa. Peraltro, consapevole dell'impossibilità logica di ipotizzare una corretta esecuzione della procedura di sterilizzazione tubarica a destra, in uno con l'assenza di ovaio sinistro, e, nondimeno, il successivo concepimento naturale della terza figlia della coppia, la medesima ha giustificato la successiva gravidanza Parte_3 indesiderata asserendo che tale evenienza avrebbe potuto giustificarsi esclusivamente mediante il ricorso a procreazione medicalmente assistita. pagina 9 di 20 Le asserzioni dell'appellata, astrattamente qualificabili come causa sopravvenuta non imputabile alla debitrice, sono rimaste, tuttavia, del tutto indimostrate, dovendosi ritenere più logicamente accertato che i sanitari dell'Ospedale di Narni abbiano erroneamente eseguito intervento di legatura e resezione della tuba in luogo di intervento di salpingectomia radicale ovvero di salpingectomia parziale idonei a scongiurare il rischio, poi avveratosi, di successive gravidanze indesiderate.
4.7 Il Giudice di prime cure ha, infine, erroneamente ritenuto che il rischio, evidenziato dalla bibliografia scientifica, di gravidanze indesiderate successive ad interventi di sterilizzazione tubarica compreso fra lo 0 ed il 5 per mille non consentirebbe di ritenere provato che, qualora i sanitari dell'Ospedale di Narni avessero correttamente eseguito salpingectomia radicale ovvero parziale, la paziente non avrebbe sofferto la successiva gravidanza indesiderata. Nondimeno, l'esiguità del rischio di gravidanze indesiderate indicato dalla bibliografia scientifica – individuato, peraltro, in modo generico nel modulo di consenso informato in riferimento a tutti gli interventi di sterilizzazione tubarica, senza opportuna distinzione rispetto a ciascuna tipologia di intervento - in uno con le predette conclusioni dei Consulenti nominati in A.T.P., consente, al contrario, di ritenere più probabile che non che, qualora la paziente fosse stata correttamente sottoposta a corretto intervento di salpingectomia radicale o parziale, non avrebbe sofferto la successiva gravidanza indesiderata. Tanto premesso, risulta correttamente accertata la responsabilità contrattuale dell in ragione dell'erronea Parte_3 esecuzione di procedura di sterilizzazione tubarica e della conseguente nascita indesiderata della terza figlia dei Sig.ri e Pt_1 Parte_2
5. Il sesto motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cassazione civile sez. III -
11/11/2019, n. 28985). L'inadempimento dell'obbligo di acquisire pagina 10 di 20 il consenso informato del paziente assume, dunque, diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute del paziente posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Cassazione civile , sez.
III , 17/05/2022 , n. 15723). Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato a cura del paziente, creditore, incombe sulla struttura sanitaria, debitrice, l'onere della prova dell'esaustiva informazione del paziente circa l'intervento da praticare, le possibili alternative terapeutiche, i rischi a ciascuna connessi. Affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, infatti, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
23/03/2018, n. 7248).
5.1 Nel caso di specie, l'attrice ha allegato la lesione del proprio diritto di autodeterminazione in conseguenza dell'omessa acquisizione di valido consenso informato all'esecuzione di intervento di sterilizzazione tubarica eseguito in data 11.10.2012 a cura dei sanitari dell'Ospedale di
Narni. Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la mera sottoscrizione di modulo di consenso informato del tutto generico nel quale la paziente veniva informata del rischio residuo di gravidanze indesiderate in una percentuale di casi compresa fra lo 0 ed il 5 per mille fosse idoneo ad assolvere gli obblighi informativi gravanti sui sanitari. Al contrario, pagina 11 di 20 il modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente, Sig. Pt_1
è un semplice modulo prestampato, del tutto generico ed assolutamente inidoneo a comprovare il corretto adempimento degli obblighi di informazione gravanti sul personale sanitario in relazione all'operazione da eseguire nel singolo caso di specie. Nel modulo denominato “consenso informato esplicito, personale, specifico e consapevole alla sterilizzazione tubarica” risulta, infatti, meramente indicato che la sterilizzazione tubarica costituisce metodica permanente di controllo della fertilità, che tale metodica non dà garanzia assoluta di evitare la gravidanza (residuando una possibilità di gravidanza indesiderata compresa fra lo 0 ed il 5 per mille) e che, nondimeno, deve essere considerato quale intervento irreversibile in ragione degli scarsi risultati derivanti da eventuali tentativi di ricanalizzazione chirurgica. Al contrario, non risultano in alcun modo dettagliati i rischi correlati allo specifico intervento di legatura e resezione tubarica proposto, i benefici attesi, le alternative terapeutiche (segnatamente, la salpingectomia totale o parziale), i rischi connessi a ciascuna delle possibili alternative terapeutiche e, segnatamente, le maggiori o minori probabilità di successiva gravidanza indesiderata correlate a ciascuna procedura chirurgica. Il modulo risulta, dunque, assolutamente inidoneo a comprovare che i sanitari preposti abbiano esaustivamente informato la paziente della sua condizione di salute, del tipo di intervento da effettuare e delle modalità di esecuzione del medesimo intervento, delle alternative terapeutiche percorribili, dei rischi connessi all'intervento chirurgico proposto, alle eventuali alternative terapeutiche nonché all'omessa esecuzione dell'intervento, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, onde consentirle di valutare consapevolmente se eseguire la procedura chirurgica di legatura e resezione della tuba effettivamente praticata dai sanitari dell'Ospedale di Narni ovvero se richiedere alla medesima struttura o rivolgersi ad altra struttura al fine di eseguire salpingectomia radicale. Non risulta, dunque, comprovato che la paziente sia stata posta in condizioni di autodeterminarsi liberamente nelle scelte relative alla propria persona. Il modulo, infine, non risulta sottoscritto da alcun professionista sanitario né compare il nome del medico che avrebbe offerto informativa orale alla paziente. I Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P. hanno, dunque, correttamente osservato che il consenso informato de quo è carente dell'elenco di tutti i possibili pagina 12 di 20 metodi di contraccezione reversibili, alternativi alla sterilizzazione tubarica, unitamente ai rispettivi rischi e benefici, dell'elenco delle procedure di sterilizzazione oggi disponibili, da quelle tradizionali a quelle recenti e meno invasive, con i relativi vantaggi, svantaggi e le possibili complicanze. Infine, pur trattandosi di consenso acquisito anteriormente all'introduzione dell'obbligo di prova scritta dell'acquisizione del consenso informato del paziente di cui alla l.
24/2017, parte convenuta ha omesso di articolare qualsivoglia prova orale idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi informativi incombenti sui sanitari preposti. Conclusivamente, l' ha omesso di provare di Parte_3 aver diligentemente adempiuto l'obbligo di acquisizione del consenso informato della paziente e di averla, dunque, correttamente informato delle modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico di osteosintesi, dei rischi connessi alla sua esecuzione, delle eventuali alternative terapeutiche e dei rischi ad esse connesse. Risulta, dunque, correttamente provata la lesione del diritto di autodeterminazione della paziente, Sig.ra
, che non è stata posta in condizione di valutare autonomamente i Pt_1 rischi ed i benefici connessi al trattamento sanitario e, dunque, di autodeterminarsi liberamente.
7. Tanto premesso in punto di an, devono vagliarsi le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori ed ivi reiterate.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dagli attori deve essere accolta limitatamente alla lesione dell'autodeterminazione derivata alla Sig.ra dalla lesione del suo diritto al consenso Pt_1 informato nonché dalla nascita di figlia indesiderata ed al Sig. Parte_2 dalla sola nascita di figlia non desiderata.
7.1 Con riguardo all'attrice, risulta presuntivamente comprovato che la lesione del diritto di autodeterminazione e la conseguente impossibilità di optare immediatamente per l'espletamento di salpingectomia radicale – che le avrebbe, più probabilmente che non, consentito di scongiurare la successiva gravidanza - ha cagionato alla Sig.ra una sofferenza Pt_1 soggettiva di apprezzabile gravità, in ragione della successiva gravidanza indesiderata che ne è conseguita nonché della necessità di ripetere l'intervento di sterilizzazione tubarica in data 12.03.2015. L'esecuzione dell'intervento nel difetto di esaustiva e completa informazione ha, dunque, privato la paziente della libertà di disporre di se stessa e le ha cagionato una rilevante sofferenza morale, da liquidarsi, in via pagina 13 di 20 necessariamente equitativa, in € 20.000,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
7.2 Il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione in seguito a nascita indesiderata compete, inoltre, anche al padre. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'analoga ipotesi di insuccesso, per negligenza, di intervento di interruzione della gravidanza, ad entrambi i genitori può essere riconosciuto e liquidato il danno sofferto per la lesione della libertà di autodeterminazione, con riferimento alle negative ricadute esistenziali nella vita dei genitori della violazione del diritto a procreare liberamente e responsabilmente, nonché per i conseguenti oneri di mantenimento del figlio, pur se nato sano (Cassazione civile sez. III,
29/01/2018, n. 2070). A tale riguardo, deve ritenersi presuntivamente provato che, in conseguenza del fallimento dell'intervento di sterilizzazione tubarica eseguito dalla moglie in data 11.10.2012 e della conseguente nascita di terzo figlio non desiderato, il Sig. ha Parte_2 sofferto un modesto pregiudizio morale correlato alla frustrazione del proprio diritto di autodeterminarsi nelle proprie scelte genitoriali, da liquidarsi, in via necessariamente equitativa, in € 10.000,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
7.3 Al contrario, non risultano in alcun modo provati i pregiudizi morali e dinamico-esistenziali asseritamente sofferti dai genitori in conseguenza della nascita della terza figlia, pur astrattamente liquidabili, come riconosciuto dalla succitata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n. 2070). A tale riguardo, gli attori si sono limitati ad allegare genericamente che dalla nascita della terza figlia sarebbe derivata una condizione di vita pessima, caratterizzata da elevati livelli di stress, in cui sarebbero stati privati di qualsivoglia opportunità lavorativa, di socializzazione e financo di cura della propria persona. In primo luogo, giova evidenziarsi che le generiche allegazioni circa presunti demansionamenti lavorativi ed opportunità di progressioni di carriera asseritamente sofferti dalla Sig.ra ovvero la perdita Pt_1 della chance di migliorare le proprie condizioni lavorative asseritamente sofferta dal Sig. attengono al differente danno patrimoniale e Parte_2 sono soggette a stringenti oneri probatori, non soddisfatti nel caso di specie. Con riguardo alle ulteriori, generiche, allegazioni circa la scarsa pagina 14 di 20 qualità di vita che sarebbe conseguita alla nascita della terza figlia, ferma l'inammissibilità di un danno in re ipsa, gli attori hanno omesso di articolare prova orale diretta a comprovare l'effettivo detrimento della propria qualità di vita in conseguenza della nascita della terza figlia ovvero di allegare idonea prova documentale dalla quale poter desumere l'asserito pregiudizio (ad esempio diretta a comprovare il ricorso a strumenti di sostegno psicologico ovvero la cessazione di precipue attività ricreative svolte dai genitori in corrispondenza della nascita della bambina). Né tali pregiudizi possono ritenersi presuntivamente provati meramente in ragione della nascita di un figlio non desiderato e delle responsabilità che ordinariamente ad essa conseguono, trattandosi di esperienza di vita suscettibile di molteplici e contrapposte valutazioni soggettive, non necessariamente coerenti con i propositi iniziali di coloro che si trovino ad essere genitori. Ben potrebbe darsi, infatti, che, un figlio, seppur inizialmente non desiderato, venga ad essere fonte di un miglioramento del benessere psicologico dei genitori e, da ultimo, della loro qualità di vita, non potendosi certamente degradare la nascita di un essere umano a causa presuntiva di pregiudizio morale ovvero dinamico- esistenziale ogniqualvolta tale figlio non fosse atteso o desiderato né potendosi ristorare meri pregiudizi bagatellari, consistenti in fastidi e disagi che non si risolvano nella lesione di un diritto costituzionalmente rilevante (Cassazione civile, sez. un., 19/08/2009, n. 18356). I pregiudizi rappresentati, infine, non potrebbero in ogni caso ascriversi, già in punto di allegazione, alla sola nascita dell'ultima figlia indesiderata, ma risultano piuttosto correlati con il complessivo progetto familiare realizzato dai coniugi e con le responsabilità legali e morali da esso derivanti. Da tanto consegue il rigetto della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale asseritamente derivante dalla nascita della figlia non desiderata dagli attori.
8. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere accolta limitatamente alle spese necessarie per il mantenimento della figlia non desiderata, nata in data [...]. L'importo mensile richiesto dai coniugi e , pari ad € 300,00, risulta congruo rispetto al Pt_1 Parte_2 costo medio attualmente stimabile per il mantenimento di un figlio. Tale importo deve essere corrisposto ai genitori, sui quali incombe ai sensi dell'art. 147 c.c. l'obbligo di mantenimento della figlia, per il periodo a partire dalla nascita e sino al raggiungimento della maggiore età della pagina 15 di 20 minore, non potendosi presumere che la minore avrà la necessità di essere mantenuta dai genitori anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, nel difetto di qualsivoglia allegazione e prova circa le sue attitudini ed aspirazioni di vita nonché circa la volontà della stessa di intraprendere un percorso di studi universitario che le impedisca di raggiungere l'autonomia economica al raggiungimento della maggiore età ed obblighi i genitori a mantenerla anche successivamente al raggiungimento della maggiore età. Pertanto, sarebbe astrattamente tenuta al Parte_3 pagamento di € 64.800,00 in favore dei Sig.ri e a Pt_1 Parte_2 titolo di mantenimento per la figlia. Una parte di tale somma (€ 38.400,00) costituisce danno emergente già prodottosi, come tale automaticamente soggetto al calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria a partire dall'esborso e sino al saldo. Altra parte, invece, relativa ai costi di mantenimento che i Sig.ri e dovranno sostenere a partire Pt_1 Parte_2 dalla presente pronuncia e sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, costituisce danno futuro, da calcolarsi secondo il metodo della cd. capitalizzazione, tenendo conto della corresponsione anticipata dell'importo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi di danno da perdita della capacità lavorativa specifica ovvero di danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido – in cui, in modo analogo al caso di specie, il Giudice effettui una liquidazione di un danno che si produce de diem in diem del quale una parte si è già prodotta al momento della liquidazione ed altra parte deve, al contrario, ancora prodursi – per la liquidazione di tale danno occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. ) di aver sostenuto dette spese, ordinariamente soggetto a rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per un arco di tempo futuro, il quale può essere liquidato o in forma di rendita periodica, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cassazione pagina 16 di 20 civile , sez. III, 13/06/2023, n. 16844). A tale riguardo devono utilizzarsi i nuovi Criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborati dall'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di
Milano nel 2023 in considerazione della corresponsione anticipata del danno futuro, - ferma l'inadeguatezza delle tabelle INAIL emanate con R.D. n.
1403/1922 in quanto ancorate ad un'aspettativa di vita media fortemente ridotta e a tassi d'interesse notevolmente maggiori rispetto a quelli attuali, come ritenuto da Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9002/2022. Ebbene, avuto riguardo all'attuale età della bambina, di anni 10, ed al numero di anni per cui i genitori saranno ancora tenuti al mantenimento (8 anni, sino al raggiungimento della maggiore età), le Tabelle di Milano propongono un coefficiente di capitalizzazione pari a 8,31. Tale coefficiente di capitalizzazione dev'essere, dunque, moltiplicato per i costi di mantenimento annuo che i genitori dovranno sopportare, pari ad € 3.600,00.
Ne deriva un danno patrimoniale futuro pari ad € 29.916,00. Pertanto,
l dev'essere condannata al risarcimento del danno Parte_3 patrimoniale emergente da mantenimento della figlia indesiderata, che si liquida in euro 38.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, nonché del danno patrimoniale futuro da mantenimento della figlia indesiderata, che si liquida in € 29.916,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Nel difetto di prova di una sproporzione fra i redditi dei coniugi che giustifichi l'attribuzione di maggiori oneri di mantenimento della figlia all'uno rispetto all'altro, trattandosi di obbligazione pecuniaria divisibile, inidonea a giustificare la solidarietà attiva dei creditori, la somma deve essere corrisposta ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8.1 Le ulteriori istanze risarcitorie di carattere patrimoniale sono inammissibili in quanto tardivamente introdotte. Nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado gli attori si sono, infatti, limitati a richiedere il ristoro dei costi di mantenimento della figlia indesiderata a titolo di danno patrimoniale, solo genericamente allegando la presunta perdita di opportunità di progressioni di carriera a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Del pari, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli attori hanno omesso qualsivoglia allegazione di ulteriori pregiudizi patrimoniali. Inopinatamente, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori hanno allegato varia documentazione (verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. concluso fra pagina 17 di 20 e due buste paga della Controparte_4 Parte_1
successive alla nascita della terza figlia, istanza di Pt_1 prosecuzione di part-time al 75% del 11.01.2018, orario di lavoro settimanale dell'aprile 2021, dichiarazione dei redditi del Parte_2 relativa agli anni 2015 e 2016) omettendo qualsivoglia allegazione al riguardo nel corpo della memoria. Solo in sede di comparsa conclusionale gli attori hanno formulato nuova domanda di risarcimento del danno allegando che, in conseguenza della nascita della figlia indesiderata, la avrebbe subito un demansionamento lavorativo e sarebbe stata Pt_1 costretta a chiedere una riduzione del monte orario lavorativo per le esigenze di cura di tre infanti mentre il avrebbe sofferto una Parte_2 riduzione del proprio fatturato annuo, in qualità di lavoratore autonomo.
Le domande sono inammissibili in quanto tardive.
Ad abundantiam, giova evidenziarsi l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a provare il pregiudizio patrimoniale asserito nonché il nesso di causalità materiale con la nascita della terza figlia, occorsa in data 12.03.2015. Il verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
è, infatti, privo dell'accordo raggiunto fra il datore di lavoro e la dipendente, che ne costituisce parte integrante. La ha meramente Pt_1 allegato due buste paga successive alla nascita della figlia, omettendo di allegare le buste paga antecedenti e le dichiarazioni dei redditi annuali anteriori e successive alla nascita della terza figlia, onde comprovare l'effettivo demansionamento, la riduzione del monte orario lavorativo in conseguenza della medesima nascita e l'ammontare della perdita economica che ne sia derivata. Neppure risulta comprovato che la non fosse Pt_1 già in part-time al 75%, circostanza assolutamente verosimile avuto riguardo alla preesistenza di altri due figli della coppia. Il Parte_2 infine, ha meramente allegato due dichiarazioni dei redditi successive alla nascita della bambina, una relativa al periodo d'imposta 2015 e l'altra relativa al 2016 – dal raffronto delle quali, peraltro, neppure emerge un significativo calo del fatturato -, omettendo di produrre dichiarazioni dei redditi anteriori, onde comprovare l'effettiva riduzione del fatturato in conseguenza della medesima nascita. L'attore non ha neppure correttamente allegato in quale modo le necessità di accudimento della terza figlia lo avrebbero privato delle proprie capacità lavorative, specificatamente indicando il monte orario settimanale sottratto al lavoro. Trattandosi, inoltre, di lucro cessante già prodottosi al momento della decisione, gli pagina 18 di 20 attori avrebbero dovuto allegare documentazione fiscale e contabile idonea a comprovare l'effettivo detrimento economico sofferto sino ad oggi. Ne consegue il rigetto delle ulteriori istanze di risarcimento del danno patrimoniale in quanto tardive e, in ogni caso, non provate.
9. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto relativamente all'omesso accertamento della responsabilità contrattuale dell Parte_3
2 per l'erronea esecuzione di sterilizzazione tubarica e l'omesso
[...] adempimento degli obblighi informativi nei confronti della paziente, con condanna dell'appellata al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di autodeterminazione derivata alla Sig.ra Pt_1 dalla lesione del suo diritto al consenso informato nonché dalla nascita di figlia indesiderata ed al Sig. dalla sola nascita di figlia non Parte_2 desiderata, nonché del danno patrimoniale derivante dai costi di mantenimento della figlia non desiderata sino al raggiungimento della maggiore età.
10. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico della convenuta in ossequio al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, in ragione della sostanziale ripetizione delle medesime questioni di fatto e di diritto già affrontate nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
In riforma della sentenza impugnata, n. 268/2023, emessa dal Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, in data 21.04.2023, pubblicata il
26.04.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1674/2020;
1. Condanna l al pagamento di € 20.000,00, già considerata Parte_3 la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, in favore di a ristoro del danno non patrimoniale da Parte_1 lesione del diritto di autodeterminazione;
2. Condanna l al pagamento di € 10.000,00, già considerata Parte_3 la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo,
pagina 19 di 20 in favore di a ristoro del danno non Parte_2 patrimoniale da lesione del diritto di autodeterminazione;
3. Condanna l al pagamento di euro 38.400,00, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, e di
€ 29.916,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di e nella misura del 50% Parte_1 Parte_2 ciascuno, a ristoro del danno patrimoniale da mantenimento della figlia non desiderata;
4. Pone le spese di C.T.U. medico-legale, come già liquidate, definitivamente a carico dell;
Parte_3
5. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo Parte_3 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre accessori di legge, in favore di e Parte_1 Parte_2
[...]
6. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_3 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge, in favore di e . Parte_1 Parte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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