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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4768 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Pagliaro (cf ) pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro - pec:
Email_2
- parte convenuta – nonché
(p.iva Controparte_2 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
Oggetto: annullamento provvedimento amministrativo di revoca finanziamento pubblico.
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 28.03.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito di pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione pronunciata dal Tar di Catanzaro,
a riassunto il procedimento innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di preavviso di decadenza totale CP_1 dall'aiuto ex art. 10 bis della L. n°241/90 Prot. uscita n°0065545 del 22/08/17 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Tra questi in particolare: il provvedimento della
, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore 1, Prot. 267/97, che ha Controparte_2 respinto la richiesta di proroga dei lavori di estirpazione e reimpianto del vigneto;
il provvedimento prot. Agea. ALA 2017.0058767 del 23/08/17, con il quale è stata richiesta alla ricorrente la restituzione della complessiva somma di € 8.037,06. Ha chiesto, inoltre, di accertare il diritto di parte attrice di non vedersi revocato il beneficio riconosciutole con decreto dirigenziale n°8517 del 06/06/13 a firma del Resp. Del Controparte_3 di Cosenza (P.I. ) e del Dirigente del servizio 3 (ing. ) della Regione CP_4 Persona_1
Calabria, Dipartimento 6 Settore 1, Agricoltura Foreste e forestazione, Prot. 4283, che ha decretato il finanziamento dell'importo di € 6.697,55 per il progetto di Ristrutturazione dei vigneti presentato dalla odierna attrice, in quanto la mancata attuazione è stata determinata da circostanze eccezionali contemplate dall'art. 4 del Reg. CE n°1782/03, in ossequio al disposto dell'art. 47 Reg. CE 1974/06 per la verifica della sussistenza dell'incapacità professionale di lunga durata in capo alla ricorrente, che configura gli estremi di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale in forza della quale gli Stati membri rinunciano al rimborso degli aiuti erogati.
1.1 Parte attrice ha specificato di aver presentato un progetto di ristrutturazione del vigneto da vino ubicato nel fondo della propria azienda agricola, cui seguiva l'approvazione e lo stanziamento da parte della di un finanziamento di € 6.697,55, accreditato in data 12/08/13, e che CP_2 CP_2 prevedeva che la richiesta di collaudo avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31/07/16, vale a dire entro e non oltre la fine della 2° campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.
Già in data 26/11/15 (Prot. Gen. Siar n°359002) la sig.ra omunicava il sopraggiungere di Pt_1 impreviste difficoltà tecniche e di un evento di natura dolosa compiuto da terzi estranei sul sito in oggetto.
Di poi, a seguito di sopravvenute patologie invalidanti, per cui la stessa veniva riconosciuta invalida al 100%, ha chiesto una proroga dei termini invocando l'applicazione dell'art. 47 del reg. Cee
n°1974/06.
La – con uno dei provvedimenti impugnati (Prot. Gen. Siar n°270626 del 29/08/17) Controparte_2
– ha rigettato l'istanza di proroga.
Con comunicazione a mezzo Pec del 22/08/17 (Prot. n°0065545), l inviava il preavviso di CP_1 decadenza totale dall'aiuto, ai sensi dell'art. 10 bis L. n°241/90 e chiedeva la restituzione della somma di € 8.037,06, cui seguiva in data 23/08/17 la comunicazione (Prot. Gen. Siar n°270626 del
29/08/17) della revoca della concessione dell'aiuto comunitario, per mancata realizzazione delle opere di che trattasi.
1.2 Ha, pertanto, lamentato la mancata applicazione dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006
e quindi l'eccesso di potere per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati nonché per difetto di istruttoria.
2. Per quanto di ragione, va ribadita la correttezza del pronunciamento del giudice amministrativo.
Ancora di recente è stato ribadito, infatti, che: “la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2023, n.
146; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757)” (Cass. SSUU ordinanza 12 luglio 2023 n. 19966).
3. Ai fini del decidere, è opportuno rammentare che Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione del 20 aprile 2007, è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie. Tuttavia, in forza dell'articolo 19 del regolamento delegato n. 807/2014, il regolamento n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 anteriormente al 1o gennaio 2014.
L'articolo 47 del regolamento n. 1974/2006 - quindi applicabile al caso di specie ratione temporis - era così formulato:
“1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente”.
4. Orbene la , una volta ricevuta la richiesta di proroga (cfr comunicazione del 29 Controparte_2 luglio 2016), con cui si sono evidenziati i casi di forza maggiore di cui sopra (i.e. calamità naturale e malattia di lunga durata), ha risposto che: “premesso che il termine per l'esecuzione dei lavori di estirpazione e reimpianto del vigneto, oggetto della domanda era il 31.07.2016; In risposta alla
Vostra richiesta di proroga, per il lavori di estirpazione e reimpianto di vigneto acquisita il 29/07/2016 prot. 02242967, con la presente si comunica che la richiesta di proroga non può essere accolta poiché la documentazione probante non è idonea all'ottenimento della suddetta proroga ai sensi del regolamento CE 1493/99” (cfr nota del 5.9.2016 prot 267/97).
5. Ad avviso di questo Giudice il provvedimento di cui sopra, cui conseguono i provvedimenti dell'Agea, sono affetti da vizio di motivazione.
5.1 Orbene come è noto, l'art. 3, l. n. 241/1990, prevede l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di motivare ogni provvedimento amministrativo, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione adottata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta. La norma consente al cittadino, quale destinatario dell'attività amministrativa, di comprendere l'iter logico seguito dalla pubblica amministrazione nell'adozione di un determinato provvedimento amministrativo.
Nel caso di specie la pubblica amministrazione, nel denegare l'istanza del privato, ha adottato una motivazione così sintetica e generale da non consentire la ricostruzione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
Più nello specifico, a fronte della prospettazione di ragioni di forza maggiore (in particolare la perdita della capacità professionale a causa del documentato grave stato di malattia) ha icasticamente ritenuto che “la documentazione probante non è idonea all'ottenimento della suddetta proroga ai sensi del regolamento CE 1493/99”, richiamando peraltro una norma diversa da quella invocata dall'istante e non spiegando perché, nel caso specifico, la documentazione prodotta non avrebbe avuto valore di supporto della richiesta.
In tal modo l'istante, attraverso una computa ricognizione delle risultanze di diritto e di fatto del procedimento, non ha potuto ricostruire l'iter logico seguito dalla pubblica amministrazione, in maniera tale da apprezzarne da un lato la sua logicità, dall'altro la sua coerenza alla legge.
6. Proprio la sussistenza della patologia invalidante – come tale determinante una incapacità professionale di lunga durata ex art. 47 reg. 1974/2006 – consente di accogliere l'ulteriore domanda di parte attrice volta alla conferma del beneficio a suo tempo concesso dalla . Controparte_2
7. Le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate come da dispositivo, Controparte_2 avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente
(5.200,01/26.000,00). Esse vengono calcolate secondo i parametri minimi, stante la prossimità del valore della causa a quello più basso dello scaglione.
Appare, invece, opportuno compensare le spese di lite tra parte attrice ed in quanto i CP_1 provvedimenti emessi da quest'ultima appaiono necessitata conseguenza delle precedenti determinazioni di revoca del beneficio della , ente cui viene demandata dalla Controparte_2 normativa italiana, in attuazione di quella eurounitaria, l'attività istruttoria inerente al settore vitivinicolo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
In accoglimento della domanda di parte attrice:
1) Annulla i provvedimenti impugnati
2) Dichiara il diritto di parte attrice a non vedersi revocato il beneficio riconosciutole con decreto dirigenziale n°8517 del 06/06/13 e del Dirigente del servizio 3 della , Dipartimento Controparte_2
6 Settore 1, Agricoltura Foreste e forestazione, Prot. 4283.
3) Condanna la , in persona del lrpt, alla rifusione a favore di elle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.665,00 di cui € 125,00 per spese € 2.540,00 per onorari oltre rimb. forf, Iva e Cpa, distratti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
4) Compensa le spese di lite tra la Parte_1 CP_1
Catanzaro, lì 28.7.2025 Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4768 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Pagliaro (cf ) pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro - pec:
Email_2
- parte convenuta – nonché
(p.iva Controparte_2 P.IVA_1
- parte convenuta contumace -
Oggetto: annullamento provvedimento amministrativo di revoca finanziamento pubblico.
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 28.03.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito di pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione pronunciata dal Tar di Catanzaro,
a riassunto il procedimento innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di preavviso di decadenza totale CP_1 dall'aiuto ex art. 10 bis della L. n°241/90 Prot. uscita n°0065545 del 22/08/17 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Tra questi in particolare: il provvedimento della
, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore 1, Prot. 267/97, che ha Controparte_2 respinto la richiesta di proroga dei lavori di estirpazione e reimpianto del vigneto;
il provvedimento prot. Agea. ALA 2017.0058767 del 23/08/17, con il quale è stata richiesta alla ricorrente la restituzione della complessiva somma di € 8.037,06. Ha chiesto, inoltre, di accertare il diritto di parte attrice di non vedersi revocato il beneficio riconosciutole con decreto dirigenziale n°8517 del 06/06/13 a firma del Resp. Del Controparte_3 di Cosenza (P.I. ) e del Dirigente del servizio 3 (ing. ) della Regione CP_4 Persona_1
Calabria, Dipartimento 6 Settore 1, Agricoltura Foreste e forestazione, Prot. 4283, che ha decretato il finanziamento dell'importo di € 6.697,55 per il progetto di Ristrutturazione dei vigneti presentato dalla odierna attrice, in quanto la mancata attuazione è stata determinata da circostanze eccezionali contemplate dall'art. 4 del Reg. CE n°1782/03, in ossequio al disposto dell'art. 47 Reg. CE 1974/06 per la verifica della sussistenza dell'incapacità professionale di lunga durata in capo alla ricorrente, che configura gli estremi di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale in forza della quale gli Stati membri rinunciano al rimborso degli aiuti erogati.
1.1 Parte attrice ha specificato di aver presentato un progetto di ristrutturazione del vigneto da vino ubicato nel fondo della propria azienda agricola, cui seguiva l'approvazione e lo stanziamento da parte della di un finanziamento di € 6.697,55, accreditato in data 12/08/13, e che CP_2 CP_2 prevedeva che la richiesta di collaudo avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31/07/16, vale a dire entro e non oltre la fine della 2° campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo.
Già in data 26/11/15 (Prot. Gen. Siar n°359002) la sig.ra omunicava il sopraggiungere di Pt_1 impreviste difficoltà tecniche e di un evento di natura dolosa compiuto da terzi estranei sul sito in oggetto.
Di poi, a seguito di sopravvenute patologie invalidanti, per cui la stessa veniva riconosciuta invalida al 100%, ha chiesto una proroga dei termini invocando l'applicazione dell'art. 47 del reg. Cee
n°1974/06.
La – con uno dei provvedimenti impugnati (Prot. Gen. Siar n°270626 del 29/08/17) Controparte_2
– ha rigettato l'istanza di proroga.
Con comunicazione a mezzo Pec del 22/08/17 (Prot. n°0065545), l inviava il preavviso di CP_1 decadenza totale dall'aiuto, ai sensi dell'art. 10 bis L. n°241/90 e chiedeva la restituzione della somma di € 8.037,06, cui seguiva in data 23/08/17 la comunicazione (Prot. Gen. Siar n°270626 del
29/08/17) della revoca della concessione dell'aiuto comunitario, per mancata realizzazione delle opere di che trattasi.
1.2 Ha, pertanto, lamentato la mancata applicazione dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006
e quindi l'eccesso di potere per carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati nonché per difetto di istruttoria.
2. Per quanto di ragione, va ribadita la correttezza del pronunciamento del giudice amministrativo.
Ancora di recente è stato ribadito, infatti, che: “la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2023, n.
146; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757)” (Cass. SSUU ordinanza 12 luglio 2023 n. 19966).
3. Ai fini del decidere, è opportuno rammentare che Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione del 20 aprile 2007, è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie. Tuttavia, in forza dell'articolo 19 del regolamento delegato n. 807/2014, il regolamento n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 anteriormente al 1o gennaio 2014.
L'articolo 47 del regolamento n. 1974/2006 - quindi applicabile al caso di specie ratione temporis - era così formulato:
“1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente”.
4. Orbene la , una volta ricevuta la richiesta di proroga (cfr comunicazione del 29 Controparte_2 luglio 2016), con cui si sono evidenziati i casi di forza maggiore di cui sopra (i.e. calamità naturale e malattia di lunga durata), ha risposto che: “premesso che il termine per l'esecuzione dei lavori di estirpazione e reimpianto del vigneto, oggetto della domanda era il 31.07.2016; In risposta alla
Vostra richiesta di proroga, per il lavori di estirpazione e reimpianto di vigneto acquisita il 29/07/2016 prot. 02242967, con la presente si comunica che la richiesta di proroga non può essere accolta poiché la documentazione probante non è idonea all'ottenimento della suddetta proroga ai sensi del regolamento CE 1493/99” (cfr nota del 5.9.2016 prot 267/97).
5. Ad avviso di questo Giudice il provvedimento di cui sopra, cui conseguono i provvedimenti dell'Agea, sono affetti da vizio di motivazione.
5.1 Orbene come è noto, l'art. 3, l. n. 241/1990, prevede l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di motivare ogni provvedimento amministrativo, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione adottata, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta. La norma consente al cittadino, quale destinatario dell'attività amministrativa, di comprendere l'iter logico seguito dalla pubblica amministrazione nell'adozione di un determinato provvedimento amministrativo.
Nel caso di specie la pubblica amministrazione, nel denegare l'istanza del privato, ha adottato una motivazione così sintetica e generale da non consentire la ricostruzione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
Più nello specifico, a fronte della prospettazione di ragioni di forza maggiore (in particolare la perdita della capacità professionale a causa del documentato grave stato di malattia) ha icasticamente ritenuto che “la documentazione probante non è idonea all'ottenimento della suddetta proroga ai sensi del regolamento CE 1493/99”, richiamando peraltro una norma diversa da quella invocata dall'istante e non spiegando perché, nel caso specifico, la documentazione prodotta non avrebbe avuto valore di supporto della richiesta.
In tal modo l'istante, attraverso una computa ricognizione delle risultanze di diritto e di fatto del procedimento, non ha potuto ricostruire l'iter logico seguito dalla pubblica amministrazione, in maniera tale da apprezzarne da un lato la sua logicità, dall'altro la sua coerenza alla legge.
6. Proprio la sussistenza della patologia invalidante – come tale determinante una incapacità professionale di lunga durata ex art. 47 reg. 1974/2006 – consente di accogliere l'ulteriore domanda di parte attrice volta alla conferma del beneficio a suo tempo concesso dalla . Controparte_2
7. Le spese seguono la soccombenza della e vengono liquidate come da dispositivo, Controparte_2 avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente
(5.200,01/26.000,00). Esse vengono calcolate secondo i parametri minimi, stante la prossimità del valore della causa a quello più basso dello scaglione.
Appare, invece, opportuno compensare le spese di lite tra parte attrice ed in quanto i CP_1 provvedimenti emessi da quest'ultima appaiono necessitata conseguenza delle precedenti determinazioni di revoca del beneficio della , ente cui viene demandata dalla Controparte_2 normativa italiana, in attuazione di quella eurounitaria, l'attività istruttoria inerente al settore vitivinicolo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
In accoglimento della domanda di parte attrice:
1) Annulla i provvedimenti impugnati
2) Dichiara il diritto di parte attrice a non vedersi revocato il beneficio riconosciutole con decreto dirigenziale n°8517 del 06/06/13 e del Dirigente del servizio 3 della , Dipartimento Controparte_2
6 Settore 1, Agricoltura Foreste e forestazione, Prot. 4283.
3) Condanna la , in persona del lrpt, alla rifusione a favore di elle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.665,00 di cui € 125,00 per spese € 2.540,00 per onorari oltre rimb. forf, Iva e Cpa, distratti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
4) Compensa le spese di lite tra la Parte_1 CP_1
Catanzaro, lì 28.7.2025 Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo