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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 14438/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
TELLA CIPRIANO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to DELL'ANNA FABIO resistente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti ITALA DE CP_2 P.IVA_2
BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO E LUCA CUZZUPOLI resistente non costituita;
CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recante n 32820220002947237000 avente ad oggetto i contributi I.V.S. anni 2019 e 2020 e n.
32820220006971006000 avente ad oggetto i contributi IVS anno 2021.
L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_1
l' . CP_2
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La non si è costituita;
tuttavia, la stessa non è legittimata passiva nel CP_3
processo, in quanto è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_2
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
Pag. 2 di 7 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica, mediante CP_2
raccomandata a.r., degli avvisi di addebito oggetto di giudizio. In particolare, l'avviso di addebito n. 32820220002947237000 è stato notificato per compiuta giacenza il
Pag. 3 di 7 17/08/2022 e l'avviso di addebito n. 32820220006971006000 è stato notificato il
27/01/2023, mediante consegna, di cui è stato depositato l'avviso di ricevimento sottoscritto.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza CP_2
dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa CP_2
in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99).
Pag. 4 di 7 Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito come “La cartella esattoriale può
essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento,
che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass. Civ. n.11708/2011).
Sul punto va rilevato che non è rilevante che i soggetti che abbiano ricevuto gli atti non rientrino nello stato di famiglia del ricevente, in quanto la legge presume la conoscibilità dell'atto notificato nella residenza del destinatario e ricevuto da soggetto appartenente alla sua cerchia familiare (cfr. Cass. n. 15973/2014 dove si chiarisce che la notifica effettuata all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza con onere del ricorrente di prova contraria che colui che riceve l'atto è completamente estraneo
Pag. 5 di 7 alla sfera familiare, non essendo sufficiente che lo stesso non rientri nello stato di famiglia).
Ed invero non avendo l'Agente postale alcun obbligo o onere di identificare il soggetto ciò che è rilevante è solo che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 20651/2013).
Per quanto riguarda dette missive, pure assimilabili a diffide e messe in mora di pagamento, la cui spedizione a mezzo posta è regolata dalle regole ordinarie del servizio postale, per l'individuazione del momento perfezionativo della notifica si richiama il principio secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è
assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.
civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale,
superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa,
nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ. n. 10232 del 18 maggio 2016,
Cass. n. 9111/12 e n. 272/14).
Sicchè, devono essere disattese le doglianze relative alla notifica dei predetti avvisi di addebito.
Inoltre, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso, che nella specie non risulta essere stata proposta, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, comprensiva della qualifica del soggetto cui l'atto è stato consegnato (ex multis, Cass. n. 2421/14 e n. 16289/15 e,
Pag. 6 di 7 più specificatamente in ordine al soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario,
n. 1906 del 29/01/2000).
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 14438/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 05.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
02880202300005558000 relativa ai seguenti avvisi di addebito: n.
LAVORO
N.R.G. 14438/2023
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
TELLA CIPRIANO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to DELL'ANNA FABIO resistente contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti ITALA DE CP_2 P.IVA_2
BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO E LUCA CUZZUPOLI resistente non costituita;
CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recante n 32820220002947237000 avente ad oggetto i contributi I.V.S. anni 2019 e 2020 e n.
32820220006971006000 avente ad oggetto i contributi IVS anno 2021.
L'opponente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l' e Controparte_1
l' . CP_2
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 05.06.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La non si è costituita;
tuttavia, la stessa non è legittimata passiva nel CP_3
processo, in quanto è cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della CP_2
legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso è inammissibile e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav.
Pag. 2 di 7 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il
principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate
dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza
che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, va rilevato che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità,
ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, si rileva che nel caso di specie l' ha provato la notifica, mediante CP_2
raccomandata a.r., degli avvisi di addebito oggetto di giudizio. In particolare, l'avviso di addebito n. 32820220002947237000 è stato notificato per compiuta giacenza il
Pag. 3 di 7 17/08/2022 e l'avviso di addebito n. 32820220006971006000 è stato notificato il
27/01/2023, mediante consegna, di cui è stato depositato l'avviso di ricevimento sottoscritto.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa in conseguenza CP_2
dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Pertanto, ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' è preclusa CP_2
in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Eventuali doglianze relative agli atti presupposti notificati andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale, nel cui difetto il credito è divenuto irretrattabile, con conseguente inammissibilità delle contestazioni in questa sede, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99).
Pag. 4 di 7 Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha chiarito come “La cartella esattoriale può
essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento,
che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (cfr. Cass. Civ. n.11708/2011).
Sul punto va rilevato che non è rilevante che i soggetti che abbiano ricevuto gli atti non rientrino nello stato di famiglia del ricevente, in quanto la legge presume la conoscibilità dell'atto notificato nella residenza del destinatario e ricevuto da soggetto appartenente alla sua cerchia familiare (cfr. Cass. n. 15973/2014 dove si chiarisce che la notifica effettuata all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza con onere del ricorrente di prova contraria che colui che riceve l'atto è completamente estraneo
Pag. 5 di 7 alla sfera familiare, non essendo sufficiente che lo stesso non rientri nello stato di famiglia).
Ed invero non avendo l'Agente postale alcun obbligo o onere di identificare il soggetto ciò che è rilevante è solo che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 20651/2013).
Per quanto riguarda dette missive, pure assimilabili a diffide e messe in mora di pagamento, la cui spedizione a mezzo posta è regolata dalle regole ordinarie del servizio postale, per l'individuazione del momento perfezionativo della notifica si richiama il principio secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è
assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod.
civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale,
superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa,
nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Civ. n. 10232 del 18 maggio 2016,
Cass. n. 9111/12 e n. 272/14).
Sicchè, devono essere disattese le doglianze relative alla notifica dei predetti avvisi di addebito.
Inoltre, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso, che nella specie non risulta essere stata proposta, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, comprensiva della qualifica del soggetto cui l'atto è stato consegnato (ex multis, Cass. n. 2421/14 e n. 16289/15 e,
Pag. 6 di 7 più specificatamente in ordine al soggetto rinvenuto presso il domicilio del destinatario,
n. 1906 del 29/01/2000).
Pertanto, il ricorso viene rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 14438/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 05.06.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
02880202300005558000 relativa ai seguenti avvisi di addebito: n.