Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 234/2023 con OGGETTO: Pt_1
promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
NIDIACI TOMMASO
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) (C.F. ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti ROGGI SARA FIORILLO e SANTONI GIAMPIERO
(C.F. ) tramite la mandataria Controparte_3 P.IVA_2 [...] on il patrocinio dell'Avv. NIDIACI TOMMASO Controparte_4
APPELLATI
quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 1.12.2022.
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante – Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta,
- in via principale, per le motivazioni di cui in narrativa, in riforma della sentenza n.3396/2022 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile – Dottor Ghelardini in data 1.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 4646/2017 r.g., con esclusione della parte relativa alle domande su anatocismo e usura in relazione ai finanziamenti ipotecari e chirografi, domande già rigettate dal Tribunale, rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche per difetto di legittimazione attiva del fideiussori opponenti e comunque non provate e CP_1 Persona_1 CP_2 pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 137/2017;
- in ipotesi, per le motivazioni di cui in narrativa, ancora in riforma della sentenza n. 3396/2022 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile – Dottor Ghelardini in data 1.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 4646/2017 r.g., con esclusione della parte relativa alle domande su anatocismo e usura in relazione ai finanziamenti ipotecari e chirografi, domande già rigettate dal Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello confermasse la revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze condannare i signori pagare alla CP_1 Persona_1 CP_2 [...] la somma di € 177.531,52 oltre interessi o della somma che sarà Parte_2 determinata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze 3
richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per la parte appellata- e CP_1 CP_2
“Si chiede che l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze adita voglia:
a) IN TESI: rigettare l'appello proposto dalla banca e da Parte_2
e quindi confermare la sentenza Controparte_8
3396/2022 del Tribunale di Firenze, con vittoria di spese di causa;
b) IN IPOTESI: revocare il decreto ingiuntivo opposto e effettuata la compensazione fra il credito di e quello della banca (ora ceduto a CP_1 Parte_2
) condannare la banca a pagare alla Controparte_3 Parte_2 signora la somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di causa;
CP_1
c) IN ULTERIORE IPOTESI: revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando la somma eventualmente dovuta dagli esponenti a e condannare la banca Controparte_3 [...]
a pagare alla signora la somma di € 59.943,85 o quella Parte_2 CP_1 diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, statuendo secondo giustizia circa le spese di causa”. Istanza di distrazione delle spese: I legali difensori dei Sig.ri e on il presente CP_1 CP_2 atto formulano ex art. 93 c.p.c. istanza di distrazione delle spese di lite in loro favore, dichiarando non di non aver percepito compensi od acconti”.
Per la parte intervenuta - non in proprio ma nella Controparte_4 qualità di mandataria di Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione respinta,
- in via principale, per le motivazioni di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. 3396/2022 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile – Dottor Ghelardini in data 1.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 4646/2017 r.g., con esclusione della parte relativa alle domande su anatocismo e usura in relazione ai finanziamenti ipotecari e domande CP_9 già rigettate dal Tribunale e con esclusione della parte in cui NN
[...]
al pagamento di € 59.943,85 in favore di , oltre interessi Controparte_10 CP_1 legali come da motivazione rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché 4
inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche per difetto di legittimazione attiva del fideiussori opponenti e comunque non provate e CP_1 Persona_1 CP_2 pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 137/2017;
- IN IPOTESI, per le motivazioni di cui in narrativa, ancora in riforma della sentenza n.
3396/2022 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile – Dottor Ghelardini in data
1.12.2022, nell'ambito del procedimento n. 4646/2017 r.g., con esclusione della parte relativa alle domande su anatocismo e usura in relazione ai finanziamenti ipotecari e chirografi, domande già rigettate dal Tribunale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello confermasse la revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze condannare la società in persona del suo Parte_3 legale rappresentante e i signori pagare alla CP_1 Persona_1 CP_2 [...]
a somma di € 177.531,52 oltre interessi o della somma che sarà Parte_2 determinata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3396/2022, resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 1°.12.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, assorbita o disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ha così deciso:
“ - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 137/2017, emesso in data 8.1.2017;
- NN al pagamento di € 59.943,85 in favore Controparte_10 di , oltre interessi legali come da motivazione;
CP_1
- NN e , Controparte_10 Controparte_11 quale mandataria di a rimborsare a e le Controparte_3 CP_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in: € 2.552,00, per lo studio della controversia – 1.628,00 per
l'introduzione del giudizio, – 5.670,00, per istruttoria e trattazione – 4.253,00, per la fase decisionale, € 1.000,00 per la mediazione, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, ed € 450,00 per esborsi;
- PONE le spese di TU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di e CP_12
Controparte_13 5
- NN e , Controparte_10 Controparte_11 quale mandataria di a rimborsare a e le Controparte_3 CP_1 CP_2 spese di CTP che si liquidano in €3.000,00 omnia”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da debitrice principale), e dai fideiussori della Parte_3 società , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
137/2017 con il quale era ordinato di pagare alla Parte_2 la somma di € 177.531,52 quale saldo debitore dei conti anticipi n. 38869107, n. 21547504
e n. 40428408, chiusi in data 14.06.2016 (nello specifico, Euro 56.253,06 – il primo -, Euro
13.598,76 – il secondo – ed Euro 88.864,16 – il terzo -, per totali Euro 158.715,98), e di n. 18 ricevute bancarie rimaste insolute alla scadenza (per totali Euro 18.815,54);
La società ed i fideiussori, dopo aver allegato che i rapporti tra le parti non erano limitati ai conti indicati dalla ma comprendevano anche due rapporti di conto corrente CP_10 ordinario (n. 56710-18 e 631011-41) e due conti anticipo (n. 56710-18, cui accedevano i nn.
2364-93, 2365-72, 2365-96, 3242499-80, 22206207 e 22206272-62, ed il n. 631011-41, e i nn. 631306-13, 21547504-21, 38869107-43, 40428408-69) e che fra la società Parte_3
la , erano intercorsi anche vari rapporti di mutuo, [(precisamente due mutui
[...] CP_10 ipotecari n. 47015-67 e n. 47016-68 entrambi del 1.2.2002 e appoggiati sul conto corrente n.
631011-41 (già 45-04), e due mutui chirografari nn. 741315003-69 29.3.2006, 3157941-09 del 27.3.2007, 3172340-52 del 19.2.2008, 3191279-76 del 1.12.2008 – appoggiati al conto corrente ordinario n. 56710-18)] e, che a garanzia delle obbligazioni contratte, avevano prestato fideiussione , e , hanno contestato CP_2 Persona_1 CP_1
l'illegittima applicazione di interessi usurari, anatocismo indebiti, commissioni di massimo scoperto ed altre spese e costi non pattuiti, nonché l'esercizio indebito da parte della
[...]
e chiesto l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole CP_14 contrattuali, con ricostruzione del saldo del conto corrente e la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito. In via riconvenzionale, hanno altresì chiesto l'accertamento del credito (anche) per effetto degli altri rapporti intrattenuti con la BANCA creditrice non oggetto dell'azione monitoria. 6
si costituiva ritualmente in giudizio Parte_2 contestando le difese degli opponenti e chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione degli indebiti e la nullità dell'opposizione per genericità della stessa;
la legittimazione dei fideiussori ad opporre eccezioni, poiché le garanzie prestate non erano fideiussioni ma contratti autonomi di garanzie. Nel merito, la piena legittimità degli addebiti effettuati in relazione a tutte le contestazioni sollevate stante la legittimità di quanto chiesto con il d.i. opposto dal momento che le condizioni applicate erano state formalmente pattuite;
l'insussistenza di condizioni usuraie e dell'indebita applicazione della Pt_5
Interveniva in giudizio con atto del 24.09.2018 a mezzo della Controparte_3 mandataria , quale cessionaria in blocco di crediti della Controparte_11
BMPS, facendo proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dalla società cedente per la conferma del D.I. opposto ovvero la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto. Il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda riconvenzionale della debitrice principale.
Confermata la provvisoria esecuzione del D.I., esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio era interrotto e riassunto prima per la morte di (i cui eredi non si costituivano in Persona_1 giudizio) e poi, all'udienza del 9 giugno 2022 per la cancellazione dal registro delle imprese della società (cancellazione avvenuta Parte_3 nell'ottobre 2017).
La causa previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è stata decisa come da dispositivo innanzi trascritto.
Il Tribunale, in sintesi, ha motivato la sua decisione in base al prospetto di cui alla seconda relazione di TU, pagina 64 e: a) ha ritenuto esservi un credito restitutorio da parte della società di € 99.906,42; b) ha ritenuto di Parte_3 riqualificare le conclusioni rassegnate, formulate come condanna a favore della società in condanna a favore della ex socia Parte_3 CP_15
[...]
[...] [...
[...]
(che aveva agito inizialmente come fideiussore, mantenendo invariate le conclusioni
[...] anche dopo la riassunzione) nei limiti della quota del 60%;
2. Ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_2 motivi:
I) nullità della sentenza per difetto di motivazione su un'eccezione ritualmente formulata dalla convenuta opposta - difetto di legittimazione dei fideiussori CP_1 Persona_1 lle proposizioni di eccezioni relative al rapporto negoziale;
CP_2
II) erronea lettura delle risultanze della c.t.u.; - omessa prova dell'esistenza del credito di parte opponente anche in relazione all'esistenza del contratto di apertura del credito;
prescrizione di eventuali somme e comunque degli interessi maturati oltre il suddetto periodo a decorrere dalla domanda o comunque da lettera di messa in mora;
III) nullità della domanda proposta dagli allora attori-opponenti priva delle indicazioni delle rimesse solutorie che avrebbero ingenerato un comportamento illegittimo della CP_10
- inammissibilità della domanda;
Per tali ragioni è stata formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.1 Radicatosi il contraddittorio e nel costituirsi in CP_1 CP_2 giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata e sostenendo la correttezza della decisione ne hanno chiesto l'integrale conferma.
2.2 nel costituirsi in giudizio, a mezzo della mandataria Controparte_3 [...] ha aderito alle prospettazioni effettuate dalla BMPS con l'atto di Controparte_4 appello notificatole e chiesto la riforma integrale della sentenza, per tutti i motivi sostanzialmente sollevati dalla società cedente.
2.3 Con ordinanza del 25 ottobre 2022, questa Corte ha confermato il decreto presidenziale e per l'effetto ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza appellata (sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3396/2022, pubblicata il 01/12/2022 nella causa n. 4646/2017 RG) invitando le parti a provvedere alla scansione e deposito telematico della citazione in opposizione introduttiva del giudizio di primo grado e dei documenti allegati. 8
2.4 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ordinata la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 30.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
******
3. Stante la quasi sovrapposizione dei motivi di censura mossi da BMPS società cedente e , cessionaria, alla sentenza impugnata l'esame degli stessi sarà CP_16 congiunto.
3.1 Preliminarmente va rilevata la formazione di giudicato interno sulla dedotta usura e anatocismo in relazione ai due finanziamenti ipotecari e ai due finanziamenti chirografari, non avendo le parti impugnato la decisione che ha ritenuto infondate le doglianze di parte opponente.
3.2 Con il primo motivo di gravame parte APPELLANTE deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione alla qualificazione della garanzia prestata da CP_1 quale contratto autonomo di garanzia per cui sarebbe
[...] Persona_1 CP_2 precluso ai fideiussori di proporre eccezioni relative al rapporto negoziale.
Il motivo è infondato.
Non può condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia la previsione dell'art. 7 secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, posto che “una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei con-traenti, a una deroga parziale della disciplina 9
dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I,
09/08/2016, n.16825).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ.
15091/2021; 4717/2019).
Orbene, nel caso di specie è evidente come le parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, abbiano stipulato una fideiussione: ciò si deduce in primis per l'assenza della clausola “senza eccezioni”, cui non è equiparabile la previsione dell'art. 9, secondo cui
“Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita le sue facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, che esclude la possibilità per il garante di sollevare eccezioni limitatamente all'esercizio da parte della banca del recesso.
Ne consegue che la garanzia prestata è stata correttamente qualificata in termini di fideiussione.
4. Con il secondo motivo parte appellante deduce: “erronea lettura delle risultanze della
c.t.u.; - omessa prova dell'esistenza del credito di par-te opponente anche in relazione all'esistenza del contratto di apertura del credito;
prescrizione di eventuali somme e comunque degli interessi maturati oltre il suddetto periodo a decorrere dalla domanda o comunque da lettera di messa in mora”.
Il motivo è parzialmente fondato.
I crediti azionati con il ricorso monitorio avevano ad oggetto il saldo di tre conti relativi ad anticipazioni all'importazione/esportazione: i rapporti n. 38869107; n. 21547504 e n.
40428408 (per totali € 158.715,98) ed un residuo credito di € 18.815,54 per ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute alla scadenza, per le quali erano richiesti gli interessi legali “dalle singole scadenze al saldo” (vedi ricorso monitorio).
Nel proporre opposizione la società debitrice principale ed i fideiussori contestavano i crediti di cui al ricorso monitorio ed inoltre deducevano, comunque, la sussistenza di un 10
controcredito della società derivante da vari rapporti di mutuo e finanziamento e da altri rapporti di conto corrente-conto anticipi (vedi conclusioni atto di citazione in opposizione:
“nel merito, in ogni caso dichiarare nullo e/o revocare siccome illegittimo e ingiusto il decreto ingiuntivo n. 137/2017; - infine, anche in via riconvenzionale e previa esperimento di idonea Contr TU, accertare il credito della ditta nei confronti della banca per effetto Parte_3 dei titoli di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, per tutta la durata di ciascun rapporto negoziale
(conti correnti ordinari e accessori mutui ipotecari e chirografi), e previa compensazione con Contr quanto risultasse dovuto dalla ditta alla banca condannare quest'ultima Parte_3
a pagare alla prima la risultante somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo”).
Con la prima relazione depositata il 10 marzo 2021 il TU:
A) dava atto che per i rapporti relativi ad anticipazioni all'importazione/esportazione n. 38869107, n. 21547504 e n. 40428408 non era stata depositata documentazione sufficiente ed il credito in pratica era attestato unicamente dalla certificazione ex art. 50 TUB
(vedi relazione di TU :
“Anticipazione 38869107
Non si tratta di un vero e proprio conto corrente, ma solo di un accordo periodico di anticipazione di somme monetarie a scadenza dietro presentazione di fatture.
Non è stata rilevata alcuna lettera contratto, per cui le competenze sull'importo Part anticipato dovrebbero essere ricalcolate al . Tabella 11 - Analisi della documentazione contrattuale e informativa depositata […]
Rapporto anticipi 21547504
Non si tratta di un vero e proprio conto corrente, ma solo di un accordo periodico di anticipazione di somme monetarie a scadenza dietro presentazione di fatture.
Tabella 12 - Analisi della documentazione contrattuale e informativa depositata dell'anticipazione 21547504 […] Non è stata rilevata alcuna lettera contratto, ad eccezione di un contratto firmato nel 2012 con importo a scadenza, per cui le competenze sull'importo anticipato dovrebbero essere ricalcolate al TUB […]
Rapporto anticipi 40428408 11
Non si tratta di un vero e proprio conto corrente, ma solo di un accordo periodico di anticipazione di somme monetarie a scadenza dietro presentazione di fatture.
Non è stata rilevata alcuna lettera contratto, ad eccezione di un contratto firmato nel
2012 con importo a scadenza, per cui le competenze sull'importo anticipato dovrebbero essere ricalcolate al TUB […]
Nella tabella non sono stati indicati gli importi richiesti nel decreto ingiuntivo, in quanto ad eccezione di una breve verifica documentale, non è stato possibile effettuare alcun ulteriore accertamento o riconteggio.
La TU fa comunque presente che essenzialmente non sono state presentate tutte le lettere contratto delle anticipazioni richieste dall'inizio del rapporto fino alla data della richiesta e che non è stato possibile verificare l'importo se non basandosi sull'autocertificazione del funzionario della Banca, stante la notevole carenza documentale”);
B) dava invece atto che il credito di € 18.815,54 per ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute era compiutamente documentato (vedi relazione di TU:
18 Effetti insoluti riaddebitati
La documentazione in atti evidenzia che tali importi sono effettivamente stati prima accreditati e poi rettificati in quanto insoluti ed il loro importo è stato richiesto in decreto ingiuntivo unitamente agli interessi. Tali effetti sono stati correttamente depositati dalla CP_10 in sede di richiesta del Decreto Ingiuntivo e riscontati in sede di procedimento monitorio. La loro scadenza copre il primo trimestre dell'anno 2014.
Il tutto viene riepilogato nella seguente tabella […] Totale € 18.815,54”)
C) escludeva le dedotte illegittimità con riferimento ai mutui-finanziamenti
(“relativamente ai mutui ipotecari ed ai finanziamenti chirografi non sono state effettuate variazioni, in quanto già estinti e ritenuti sostanzialmente in linea con le previsioni contrattuali
e privi di interessi usurai”);
D) procedeva ad un primo conteggio degli addebiti illegittimi relativi agli ulteriori rapporti di conto corrente-conto anticipi dedotti dagli attori in opposizione.
Il Tribunale disponeva poi che il TU effettuasse un ricalcolo limitatamente al punto D) in precedenza indicato (conti corrente e anticipi, rapporti diversi da quelli per i quali era stato 12
richiesto il decreto ingiuntivo), in particolare escludendo la capitalizzazione trimestrale e dando conto delle rimesse solutorie/ripristinatorie in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (vedi verbale di udienza del 12 ottobre 2021: “ritenuto che la causa non sia matura per la decisione;
che infatti il TU con riferimento alla problematica dell'anatocismo sul C/C ha considerata legittima la capitalizzazione degli interessi nel periodo andante dal
9.2.2000 al 1.1.2014;
ritenuto che
tale opzione interpretativa non sia condivisibile;
che il giudicante condivide il diverso orientamento, ad oggi prevalente in sede di legittimità (cass
29420/2020; 9140/20), secondo cui l'anatocismo comunque presuppone una espressa pattuizione scritta con il cliente;
che quindi occorre depurare i rapporti di c/c oggetto di analisi dagli effetti dell'anatocismo anche per il suddetto periodo, non risultando documentalmente la suddetta pattuizione;
evidenziato che la banca ha eccepito la prescrizione delle rimesse con effetti solutori;
che circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse nessun accertamento
è stato effettuato”).
Il TU depositava la relazione integrativa richiesta in data 4 febbraio 2022, quantificando in complessivi € 99.602,42 gli addebiti complessivi illegittimi, ma dando atto che, comunque, il saldo complessivo di tali rapporti era ampiamente negativo per la società correntista, per oltre € 266.000,00 (vedi tabella a pag. 64 della seconda relazione di TU). 13
Il Tribunale, facendo riferimento a tale tabella, ha ritenuto sussistente un credito della società cancellata di € 99.602,42 e conseguentemente un credito di € 59.943,85 della socia al 60% , quale successore della società estinta (vedi sentenza : “Alla luce di CP_1 quanto sopra detto, si condivide il ricalcolo del saldo finale sviluppato dal TU (v. p. 64 relazione peritale integrativa) […] Al 14/15.06.2016, pertanto, tenuto conto delle considerazioni precedenti, sussisteva a favore della debitrice principale non un debito, bensì un credito nei confronti della banca pari ad Euro 99.906,42 […] Circa la legittimazione soggettiva, dalla visura Contr camerale in atti (doc. 1 ricorso per ingiunzione) emerge che i soci erano e CP_1
Contr
, rispettivamente con il 60 ed il 40% del capitale sociale. a quindi condannata Persona_1 al pagamento in favore di ell'importo di € 59.943,85 (99.906,42 x 0,60)”). CP_1
Si tratta di una evidente “erronea lettura delle risultanze della c.t.u.” come dedotto nel motivo di appello ed anzi di un vero e proprio errore materiale, come specificatamente evidenziato anche con la memoria di costituzione da e nelle Controparte_3 successive memorie di parte appellante (vedi Cass. 12/01/2022, n.683: “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello”, vedi anche Cass 12/09/2014, n.19284): la tabella espressamente richiamata (relativa a rapporti diversi da quelli azionati con il ricorso monitorio e posti a fondamento della riconvenzionale di parte attrice in opposizione)
e che il giudice di primo grado dichiarava di condividere non attestava in alcun modo un
“credito nei confronti della banca pari ad Euro 99.906,42” ma, al contrario, una consistente esposizione debitoria.
Conclusivamente il credito di cui al ricorso monitorio (che costituisce oggetto della controversia così come instaurata e coltivata dalle parti) è risultato accertato limitatamente all'importo di € 18.815,54 per ricevute bancarie anticipate e rimaste insolute, oltre interessi 14
legali dalle singole scadenze al saldo;
nessun controcredito è stato accertato da parte della società (e quindi, in ipotesi, della socia quale successore a seguito dell'estinzione).
5. Il terzo motivo (“nullità della domanda proposta dagli allora attori-opponenti priva delle indicazioni delle rimesse solutorie che avrebbero ingenerato un comportamento illegittimo della;
- inammissibilità della domanda”) è infondato: con l'atto di citazione CP_10 in opposizione erano individuati i singoli rapporti (conti correnti, conti anticipi, mutui, finanziamenti), dedotte specificatamente le nullità (interessi superiori al tasso soglia ex L.
108/1996; commissioni di massimo scoperto;
nullità per indeterminatezza;
piano di ammortamento alla francese ed anatocismo;
etc) e quindi gli addebiti illegittimi, anche tramite il richiamo ad una consulenza di parte depositata con l'atto introduttivo.
6. In riforma della sentenza impugnata i fideiussori e CP_1 CP_2 gli eredi di questi ultimi nei limiti delle rispettive quote ex 752 c.p.c.) devono Persona_1 essere condannati in soldo al pagamento a favore della Parte_2
di € 18.815,54, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[...]
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna-ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).
Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, alla particolarità della vicenda
(con difese in larga misura generiche e prive di concreta attinenza con gli effettivi esiti della consulenza svolta) le spese dei due gradi di giudizio possono interamente compensarsi, con ripartizione al 50% delle spese di TU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
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nei confronti di ed eredi di Parte_7 CP_1 CP_2 Per_1 vverso la sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 01/12/2022,
[...] così provvede:
IN RIFORMA della sentenza impugnata
1) condanna in solido e gli eredi di CP_1 CP_2 Persona_1
(quest'ultimi nei limiti delle rispettive quote ex 752 c.c.) al pagamento a favore di
[...]
e in ragione di quanto esposto in motivazione della somma Parte_2 Parte_2 di € 18.815,54, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
pone definitivamente le spese di TU di primo grado per la metà a carico di parte attrice in opposizione e per la residua metà a carico di parte convenuta opposta
Così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.