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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1148 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione effetti civili DE matrimonio e vertente tra:
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Alessandra Pucci ed C.F._1
elettivamente domiciliata in PO (NA) alla Via T. Tasso 91b, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
difeso e rappresentato in giudizio dagli Avv.ti Giovanni Micera ed C.F._2
Elisabetta Di Martino ed elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA) al C.so Umberto I n.
13, presso lo studio DEl'Avv. Micera;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza DE 15.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato a MP (NA) il 28.05.2008 tra e da cui Parte_1 CP_1
nascevano le figlie , nata a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Controparte_2
RE DE CO (NA) il 13.02.2012.
Le parti, con le note congiunte depositate per l'udienza DE 15.05.2025, chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni di cui agli accordi sottoscritti in sede di separazione.
Il Giudice, preso atto DEle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato DEla procedura introdotta. Il mancato deposito DE parere non inficia la regolarità DE procedimento e la sentenza adottata all'esito DElo stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio DE pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione DEla rimessione DEla causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato DE processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 DEla legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione n. 2687/2024 emessa dal Tribunale di Nola il
30.09.2024 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua DEle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che DE matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi DEla prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) affida le figlie e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di Per_1 CP_2
quest'ultime presso la mamma in Casalnuovo di PO alla via Filippo Brunelleschi n.
16;
b) assegna la casa coniugale alla OR;
Parte_1
c) prende atto che entrambi i genitori si sono impegnati a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse DEle figlie, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute per le figlie e oltre ai relativi costi, dovranno essere assunte di Per_1 CP_2
comune accordo fra i genitori tenendo in debito conto le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni DEle figlie e le effettive possibilità economiche di entrambi i genitori.
Prende atto che le parti hanno concordato che saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi di e salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, Per_1 CP_2
culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza di entrambi i genitori;
i genitori si sono impegnati a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e Per_1 CP_2
mediante comunicazione fluida a mezzo mail, per le questioni importanti e le decisioni da prendere nell'interesse DEle minori;
a mezzo sms o Whatsapp per le comunicazioni relative al quotidiano;
prende atto che i genitori si sono impegnati, altresì, a preservare la figura DEl'altro, a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti alle figlie;
d) circa i tempi di permanenza DEle minori con padre, salvo diverso e miglior accordo nell'interesse DEle minori, il NO potrà vedere e tenere con sé CP_1 CP_2
e a weekend alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
in settimana, il Per_1
cui week-end è di competenza paterna, le figlie trascorreranno con il papà anche la giornata DE mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina;
il papà si occuperà di andare a prendere le figlie a scuola il mercoledì pomeriggio e di accompagnarle nuovamente a scuola il giovedì mattina;
nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, le figlie trascorreranno con il papà la giornata DE martedì e DE giovedì, dal pomeriggio con pernotto. Il papà si occuperà di accompagnare le bambine la mattina seguente a scuola;
in occasione DE diritto di visita DE padre quest'ultimo curerà, nei predetti giorni prestabiliti, la frequentazione dei corsi sportivi DEle bambine e dunque di qualsiasi altro impegno concordato con la OR quale attività Pt_1
straordinaria; durante le vacanze estive, e potranno trascorrere con Per_1 CP_2
ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive. In questo caso i genitori si dovranno comunicare a mezzo e-mail, entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di vacanza e la località prescelta, nonché i riferimenti DEla struttura dove soggiorneranno. Nel caso in cui il periodo indicato dai genitori dovesse coincidere e non fosse possibile modificarlo per impegni lavorativi, e sul punto non si dovesse trovare un accordo, si adotterà il principio DEl'alternanza: negli anni dispari la preferenza ad indicare la settimana di vacanza verrà attribuita al papà e negli anni pari alla mamma, per le vacanze di Natale, Pasqua ed altre festività si dispone in conformità all'accordo di separazione;
e) pone a carico DE Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario di e la somma mensile di euro Per_1 CP_2
1.000,00 (500,00 per ogni figlia), importo che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR entro e non oltre il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, e sarà indicizzato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, fino al completo raggiungimento DEl'autonomia economica DEle bambine;
f) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura DE 50% ciascuno, alle spese straordinarie così come disciplinato dalle Linee Guida DE
Tribunale di Nola da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
g) prende atto che le parti hanno concordato che le spese di baby-sitter saranno a carico DE genitore che avrà necessità di tale supporto nei giorni di propria competenza;
h) prende atto che le parti hanno concordato che la OR sopporterà gli oneri Pt_1
inerenti alle forniture in essere DEla casa coniugale;
i) prende atto che le parti hanno concordato che, atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie DEle figlie, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti nella misura DE 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
j) prende atto che la OR ha autorizzato che l'assegno universale nell'interesse Pt_1
DEle figlie, e , sia riconosciuto in capo al NO per intero, e di CP_2 Per_1 CP_1
essersi dichiarata disponibile alla sottoscrizione DEla documentazione necessaria per l'ottenimento;
k) prende atto che i genitori hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio di e Per_1 CP_2
l) prende atto che le parti hanno convenuto, in caso di disaccordo circa le decisioni di maggior importanza da prendere nell'interesse di e nonché di Per_1 CP_2 interpretazione e/o esecuzione DEl'accordo relativo alle condizioni di divorzio, che si rivolgeranno, in prima istanza, al coordinatore genitoriale;
m) prende atto che la sig.ra ha dichiarato che il sig. si è fatto carico Pt_1 CP_1
integralmente DEle spese di riparazione dei danni alla propria autovettura targata
FY505ED;
n) prende atto che le parti si sono obbligate a rimettere eventuali denunce querele sporte uno nei confronti DEl'altra, con obbligo di accettazione di rimessione rinunciando sin dalla sentenza di separazione a qualsiasi azione dedotta e/o deducibile e/o connesse derivante dall'evento occorso in data 21 febbraio 2024.
Quanto alle spese, considerata la natura DEla controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dai NOi Pt_1
e il 28.05.2008 a MP (NA) (trascritto nel registro degli atti
[...] CP_1 di matrimonio DE Comune di MP all'atto n.67 parte II serie A anno 2008);
2. affida le figlie e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di Per_1 CP_2
quest'ultime presso la mamma in Casalnuovo di PO alla via Filippo Brunelleschi n.
16;
3. assegna la casa coniugale alla OR;
Parte_1
4. prende atto che entrambi i genitori si sono impegnati a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse DEle figlie, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute per le figlie e oltre ai relativi costi, dovranno essere assunte di Per_1 CP_2
comune accordo fra i genitori tenendo in debito conto le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni DEle figlie e le effettive possibilità economiche di entrambi i genitori.
Prende atto che le parti hanno concordato che saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi di e salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, Per_1 CP_2
culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza di entrambi i genitori;
i genitori si sono impegnati a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e Per_1 CP_2
mediante comunicazione fluida a mezzo mail, per le questioni importanti e le decisioni da prendere nell'interesse DEle minori;
a mezzo sms o Whatsapp per le comunicazioni relative al quotidiano;
prende atto che i genitori si sono impegnati, altresì, a preservare la figura DEl'altro, a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti alle figlie;
5. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
6. pone a carico DE Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario di e la somma mensile di euro Per_1 CP_2
1.000,00 (500,00 per ogni figlia); tale assegno dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR entro e non oltre il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, e sarà indicizzato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, fino al completo raggiungimento DEl'autonomia economica DEle bambine;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura DE 50% ciascuno, alle spese straordinarie così come disciplinato dalle Linee Guida DE
Tribunale di Nola da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
8. prende atto che le parti hanno concordato che le spese di baby-sitter saranno a carico DE genitore che avrà necessità di tale supporto nei giorni di propria competenza;
9. prende atto che le parti hanno concordato che la OR sopporterà gli oneri Pt_1
inerenti alle forniture in essere DEla casa coniugale;
10. prende atto che le parti hanno concordato che, atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie DEle figlie, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti nella misura DE 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
11. prende atto che la OR ha autorizzato a che l'assegno universale Pt_1
nell'interesse DEle figlie, e , sia riconosciuto in capo al NO per CP_2 Per_1 CP_1
intero, e di essersi dichiarata disponibile alla sottoscrizione DEla documentazione necessaria per l'ottenimento;
12. prende atto che i genitori hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio di e Per_1 CP_2
13. prende atto che le parti hanno convenuto, in caso di disaccordo circa le decisioni di maggior importanza da prendere nell'interesse di e nonché di Per_1 CP_2 interpretazione e/o esecuzione DEl'accordo relativo alle condizioni di divorzio, che si rivolgeranno, in prima istanza, al coordinatore genitoriale;
14. prende atto che la sig.ra ha dichiarato che il sig. si è fatto carico Pt_1 CP_1
integralmente DEle spese di riparazione dei danni alla propria autovettura targata
FY505ED;
15. prende atto che le parti si sono obbligate a rimettere eventuali denunce querele sporte uno nei confronti DEl'altra, con obbligo di accettazione di rimessione rinunciando sin dalla sentenza di separazione a qualsiasi azione dedotta e/o deducibile e/o connesse derivante dall'evento occorso in data 21 febbraio 2024; 16. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio DE 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1148 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione effetti civili DE matrimonio e vertente tra:
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Alessandra Pucci ed C.F._1
elettivamente domiciliata in PO (NA) alla Via T. Tasso 91b, presso lo studio di questi;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
difeso e rappresentato in giudizio dagli Avv.ti Giovanni Micera ed C.F._2
Elisabetta Di Martino ed elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA) al C.so Umberto I n.
13, presso lo studio DEl'Avv. Micera;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza DE 15.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato a MP (NA) il 28.05.2008 tra e da cui Parte_1 CP_1
nascevano le figlie , nata a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Controparte_2
RE DE CO (NA) il 13.02.2012.
Le parti, con le note congiunte depositate per l'udienza DE 15.05.2025, chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni di cui agli accordi sottoscritti in sede di separazione.
Il Giudice, preso atto DEle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato DEla procedura introdotta. Il mancato deposito DE parere non inficia la regolarità DE procedimento e la sentenza adottata all'esito DElo stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio DE pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione DEla rimessione DEla causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato DE processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 DEla legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza di separazione n. 2687/2024 emessa dal Tribunale di Nola il
30.09.2024 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua DEle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che DE matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi DEla prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) affida le figlie e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di Per_1 CP_2
quest'ultime presso la mamma in Casalnuovo di PO alla via Filippo Brunelleschi n.
16;
b) assegna la casa coniugale alla OR;
Parte_1
c) prende atto che entrambi i genitori si sono impegnati a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse DEle figlie, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute per le figlie e oltre ai relativi costi, dovranno essere assunte di Per_1 CP_2
comune accordo fra i genitori tenendo in debito conto le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni DEle figlie e le effettive possibilità economiche di entrambi i genitori.
Prende atto che le parti hanno concordato che saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi di e salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, Per_1 CP_2
culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza di entrambi i genitori;
i genitori si sono impegnati a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e Per_1 CP_2
mediante comunicazione fluida a mezzo mail, per le questioni importanti e le decisioni da prendere nell'interesse DEle minori;
a mezzo sms o Whatsapp per le comunicazioni relative al quotidiano;
prende atto che i genitori si sono impegnati, altresì, a preservare la figura DEl'altro, a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti alle figlie;
d) circa i tempi di permanenza DEle minori con padre, salvo diverso e miglior accordo nell'interesse DEle minori, il NO potrà vedere e tenere con sé CP_1 CP_2
e a weekend alternati dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
in settimana, il Per_1
cui week-end è di competenza paterna, le figlie trascorreranno con il papà anche la giornata DE mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina;
il papà si occuperà di andare a prendere le figlie a scuola il mercoledì pomeriggio e di accompagnarle nuovamente a scuola il giovedì mattina;
nella settimana in cui il fine settimana è di competenza materna, le figlie trascorreranno con il papà la giornata DE martedì e DE giovedì, dal pomeriggio con pernotto. Il papà si occuperà di accompagnare le bambine la mattina seguente a scuola;
in occasione DE diritto di visita DE padre quest'ultimo curerà, nei predetti giorni prestabiliti, la frequentazione dei corsi sportivi DEle bambine e dunque di qualsiasi altro impegno concordato con la OR quale attività Pt_1
straordinaria; durante le vacanze estive, e potranno trascorrere con Per_1 CP_2
ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive. In questo caso i genitori si dovranno comunicare a mezzo e-mail, entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di vacanza e la località prescelta, nonché i riferimenti DEla struttura dove soggiorneranno. Nel caso in cui il periodo indicato dai genitori dovesse coincidere e non fosse possibile modificarlo per impegni lavorativi, e sul punto non si dovesse trovare un accordo, si adotterà il principio DEl'alternanza: negli anni dispari la preferenza ad indicare la settimana di vacanza verrà attribuita al papà e negli anni pari alla mamma, per le vacanze di Natale, Pasqua ed altre festività si dispone in conformità all'accordo di separazione;
e) pone a carico DE Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario di e la somma mensile di euro Per_1 CP_2
1.000,00 (500,00 per ogni figlia), importo che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR entro e non oltre il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, e sarà indicizzato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, fino al completo raggiungimento DEl'autonomia economica DEle bambine;
f) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura DE 50% ciascuno, alle spese straordinarie così come disciplinato dalle Linee Guida DE
Tribunale di Nola da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
g) prende atto che le parti hanno concordato che le spese di baby-sitter saranno a carico DE genitore che avrà necessità di tale supporto nei giorni di propria competenza;
h) prende atto che le parti hanno concordato che la OR sopporterà gli oneri Pt_1
inerenti alle forniture in essere DEla casa coniugale;
i) prende atto che le parti hanno concordato che, atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie DEle figlie, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti nella misura DE 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
j) prende atto che la OR ha autorizzato che l'assegno universale nell'interesse Pt_1
DEle figlie, e , sia riconosciuto in capo al NO per intero, e di CP_2 Per_1 CP_1
essersi dichiarata disponibile alla sottoscrizione DEla documentazione necessaria per l'ottenimento;
k) prende atto che i genitori hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio di e Per_1 CP_2
l) prende atto che le parti hanno convenuto, in caso di disaccordo circa le decisioni di maggior importanza da prendere nell'interesse di e nonché di Per_1 CP_2 interpretazione e/o esecuzione DEl'accordo relativo alle condizioni di divorzio, che si rivolgeranno, in prima istanza, al coordinatore genitoriale;
m) prende atto che la sig.ra ha dichiarato che il sig. si è fatto carico Pt_1 CP_1
integralmente DEle spese di riparazione dei danni alla propria autovettura targata
FY505ED;
n) prende atto che le parti si sono obbligate a rimettere eventuali denunce querele sporte uno nei confronti DEl'altra, con obbligo di accettazione di rimessione rinunciando sin dalla sentenza di separazione a qualsiasi azione dedotta e/o deducibile e/o connesse derivante dall'evento occorso in data 21 febbraio 2024.
Quanto alle spese, considerata la natura DEla controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dai NOi Pt_1
e il 28.05.2008 a MP (NA) (trascritto nel registro degli atti
[...] CP_1 di matrimonio DE Comune di MP all'atto n.67 parte II serie A anno 2008);
2. affida le figlie e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di Per_1 CP_2
quest'ultime presso la mamma in Casalnuovo di PO alla via Filippo Brunelleschi n.
16;
3. assegna la casa coniugale alla OR;
Parte_1
4. prende atto che entrambi i genitori si sono impegnati a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse DEle figlie, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute per le figlie e oltre ai relativi costi, dovranno essere assunte di Per_1 CP_2
comune accordo fra i genitori tenendo in debito conto le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni DEle figlie e le effettive possibilità economiche di entrambi i genitori.
Prende atto che le parti hanno concordato che saranno sempre decisi congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi di e salvo i casi di urgenze, l'indirizzo religioso, Per_1 CP_2
culturale e sportivo, i trasferimenti di residenza di entrambi i genitori;
i genitori si sono impegnati a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e Per_1 CP_2
mediante comunicazione fluida a mezzo mail, per le questioni importanti e le decisioni da prendere nell'interesse DEle minori;
a mezzo sms o Whatsapp per le comunicazioni relative al quotidiano;
prende atto che i genitori si sono impegnati, altresì, a preservare la figura DEl'altro, a non screditare o denigrare lo stesso soprattutto davanti alle figlie;
5. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
6. pone a carico DE Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario di e la somma mensile di euro Per_1 CP_2
1.000,00 (500,00 per ogni figlia); tale assegno dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR entro e non oltre il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, e sarà indicizzato di anno in anno secondo gli indici ISTAT, fino al completo raggiungimento DEl'autonomia economica DEle bambine;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura DE 50% ciascuno, alle spese straordinarie così come disciplinato dalle Linee Guida DE
Tribunale di Nola da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
8. prende atto che le parti hanno concordato che le spese di baby-sitter saranno a carico DE genitore che avrà necessità di tale supporto nei giorni di propria competenza;
9. prende atto che le parti hanno concordato che la OR sopporterà gli oneri Pt_1
inerenti alle forniture in essere DEla casa coniugale;
10. prende atto che le parti hanno concordato che, atteso il contributo paritetico (50%) da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese straordinarie DEle figlie, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti nella misura DE 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
11. prende atto che la OR ha autorizzato a che l'assegno universale Pt_1
nell'interesse DEle figlie, e , sia riconosciuto in capo al NO per CP_2 Per_1 CP_1
intero, e di essersi dichiarata disponibile alla sottoscrizione DEla documentazione necessaria per l'ottenimento;
12. prende atto che i genitori hanno prestato il reciproco assenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio di e Per_1 CP_2
13. prende atto che le parti hanno convenuto, in caso di disaccordo circa le decisioni di maggior importanza da prendere nell'interesse di e nonché di Per_1 CP_2 interpretazione e/o esecuzione DEl'accordo relativo alle condizioni di divorzio, che si rivolgeranno, in prima istanza, al coordinatore genitoriale;
14. prende atto che la sig.ra ha dichiarato che il sig. si è fatto carico Pt_1 CP_1
integralmente DEle spese di riparazione dei danni alla propria autovettura targata
FY505ED;
15. prende atto che le parti si sono obbligate a rimettere eventuali denunce querele sporte uno nei confronti DEl'altra, con obbligo di accettazione di rimessione rinunciando sin dalla sentenza di separazione a qualsiasi azione dedotta e/o deducibile e/o connesse derivante dall'evento occorso in data 21 febbraio 2024; 16. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio DE 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)