Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1896/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Follaro Giuseppe per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e in FIUGGI, via CASE Controparte_1 CP_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Leone Gabriele per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Frosinone n.658/2020 pubblicata in data
30.9.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, il , in persona del suo Controparte_1 amministratore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la predetta società, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 524/2017 del 20/04/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.412,00, oltre interessi, a titolo di residuo lavori di cui alla fattura n. 18/2013, in accoglimento parziale del ricorso avente ad oggetto la maggior somma di € 25.039,30, iva compresa.
In particolare, parte opponente chiedeva che venisse dichiarata la nullità del suddetto provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata come non dovuta la somma di € 19.627,30, così come riportata nella fattura n. 2 del 31/03/2014, attesa l'inesistenza del credito. Si costituiva in giudizio la su citata società, contestando la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, chiedendo la condanna del
al pagamento della fattura n. 2 del 31/03/2014”. CP_1
La sentenza è così motivata:
“In punto di diritto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Nel caso di specie, si osserva che, sulla scorta della documentazione in atti, il decreto ingiuntivo veniva munito dal giudice procedente della formula esecutiva con ordinanza del 24/11/2017 sul presupposto del parziale pagamento della fattura n.18, della mancata richiesta di restituzione delle somme versate a saldo della stessa, dell'istanza di rateizzazione del residuo importo e dell'assenza di contestazioni circa i lavori svolti. Tale quadro fattuale non è mutato nel corso del giudizio, sicché può ritenersi cristallizzato dal punto di vista probatorio. Parte opposta, comunque, non ha fornito alcuna prova dei presunti lavori extra, realizzati all'interno del , per i quali non ha ottenuto l'accoglimento integrale del ricorso monitorio appunto CP_1 per non aver fornito nemmeno in quella sede prova che la prestazione sia stata effettivamente eseguita ovvero concordata preventivamente con il Condominio, non essendo sufficiente, in presenza di una esplicita contestazione del credito contenuta nella lettera del 4/02/2016, la sottoscrizione “ per presa visione” apposta in calce all'elenco dei lavori extra predisposto dall'opposta. In questo contesto, quindi, la domanda riconvenzionale avanzata correttamente da parte opponente, soggetto che ha la facoltà di proporre domande di questo tipo, essendo invece preclusa all'opposto, che non può proporre domande diverse da quelle proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha la sua ragion d'essere, nel senso che deve essere dichiarato non dovuto l'importo ulteriore richiesto da parte opposta di cui alla fattura n. 2 del 31/03/2014 di € 19.637,30 per presunti lavori extra, che sarebbero stati eseguiti dall'opposta nel 2013. L'opposizione pertanto deve essere rigettata, sicché il decreto emesso, già provvisoriamente esecutivo, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Deve essere, comunque, accolta la domanda riconvenzionale proposta dal opponente, CP_1 nel senso che deve essere dichiarato non dovuto l'importo ulteriore richiesto da parte opposta di cui alla fattura n. 2 del 31/03/2014 di € 19.637,30. In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata dalla società opposta, con un atto di appello contenente un unico motivo e le seguenti conclusioni: “Si confida affinché la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza appellata e previa ammissione ed espletamento ex art. 356 c.p.c. delle prove richieste con la memoria istruttoria ex art. 183, VI comma 2° termine c.p.c. del 10 gennaio 2017 della CP_3
, respinga l'opposizione avversaria e, previa conferma del decreto ingiuntivo della cui
[...] opposizione si tratta, condanni Il in persona del suo Controparte_1 amministratore p.t. al pagamento in favore della Controparte_4 già della somma di euro 25.039,30 dovuta a saldo parziale dei lavori
[...] Parte_1 indicati nella fattura n° 18 del 30.11.2013 e a saldo di tutti quelli indicati nella fattura n° 2 del 31.3.2014, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con maggiorazione degli interessi legali ex art. 1284 c 1 e 4 c.c. e con vittoria di spese e competenze di lite di entrambe i gradi di giudizio”. Resiste all'appello il che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ed ha CP_1 formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc.
- In via principale nel merito: rigettare integralmente l'appello, compresa la richiesta ex art 356 cpc, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
- Sempre in via principale: condannare controparte ai sensi dell'art. 96, I e/o III comma cpc.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed ulteriori accesso di legge”. La causa è stata rinviata per conclusioni, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, al
12.5.2023. Dopo altri rinvii d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note prima dell'udienza, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 3. – L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dal è parzialmente fondata.
CP_1 L'unico motivo di appello, infatti, ripropone le contestazioni svolte nel giudizio di primo grado in risposta all'atto di citazione avversario, così investendo anche la parte della sentenza di primo grado favorevole alla che ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 524/2017 Parte_1 confermando la condanna del al pagamento del saldo della fattura n.18/2013 contenuta
CP_1 nel decreto stesso. Sotto tale profilo, l'appello è evidentemente inammissibile perché contiene critiche incongrue rispetto alla decisione impugnata. Per quanto concerne, invece, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento negativo del e il contestuale rigetto della domanda di pagamento della somma di
CP_1 19.637,30 di cui alla fattura n.2/2014, è individuabile nell'atto di appello la critica alla decisione del primo giudice, per cui non si rinviene il vizio denunciato dal .
CP_1
§ 4. - Nel merito, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia respinto la sua domanda non avendo erroneamente ammesso le istanze istruttorie della società che le avrebbero consentito di dimostrare che i lavori fatturati erano stati deliberati e commissionati dal appaltante rappresentato CP_1 dal direttore dei lavori. Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione dell'esecuzione materiale dei lavori stessi, da cui dovrebbe desumersi che erano stati regolarmente commissionati, non potendosi ipotizzare un'iniziativa dell'appaltatore a proprio danno e a vantaggio del committente.
Il motivo è infondato. Occorre premettere che la società oggi appellante aveva espressamente dedotto, nel ricorso ex art.633
c.p.c., che i lavori oggetto della fattura n.2/2014 sono “lavori extra”, a differenza di quelli oggetto della precedente fattura n.18/2013, la quale infatti reca nella descrizione il riferimento a dei preventivi.
Nella successiva comparsa di risposta la società aveva inoltre dedotto che si tratta di lavori extra ordinati dal rappresentato a tale scopo sia dall'amministratore che dal direttore dei CP_1 lavori, esponendo che entrambi le avevano commissionato l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari, concordando i prezzi e i tempi di esecuzione delle opere.
Tuttavia la società non ha prodotto nemmeno un documento recante il preventivo approvato dal né ha dedotto quale ne fosse il contenuto, sicché i pretesi lavori extra non sono CP_1 confrontabili con quelli invece pacificamente commissionati, come sarebbe necessario per accertare che non si tratti, invece, di lavorazioni incluse nel preventivo iniziale, e per confrontare i prezzi indicati come dovuti per tali lavori aggiuntivi con quelli pacificamente concordati per i lavori preventivati originariamente. La prospettazione contenuta nella comparsa di risposta sembra deporre nel senso che tutte le lavorazioni siano state commissionate in corso d'opera, così da non poter nemmeno essere considerate lavorazioni aggiuntive, in contraddizione con l'assunto iniziale, e i capitoli di prova testimoniale rispecchiano tale prospettazione.
Occorre, quindi, ricordare che la prova per testi del contenuto di un contratto – sia il contratto di appalto originario che ogni accordo successivo e integrativo dello stesso - è ammissibile entro limiti di valore stringenti, sia pure superabili tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art.2721 c.c.) e che, nella fattispecie, il fatto che uno dei contraenti fosse un condominio fa sì che le lavorazioni dovessero essere commissionate dall'amministratore a ciò previamente autorizzato dall'assemblea dei condomini, pur se residenti altrove, il che rende inverosimile la gestione informale riferita dall'appellante. Peraltro, la stessa appellante ha riferito di aver ricevuto l'ordine di eseguire tali lavorazioni in larga parte dal direttore dei lavori, il quale non ha alcun potere di rappresentare la committenza nel rapporto contrattuale con l'appaltatore, essendo il suo potere di rappresentanza limitato all'ambito tecnico del controllo della conformità dei lavori al progetto. Lo speciale potere di rappresentanza anche negoziale che, secondo l'appellante, il avrebbe conferito al direttore dei lavori dovrebbe CP_1 essere provato con documenti, presupponendo il conferimento di un mandato con rappresentanza da parte del primo, in persona dell'amministratore, al secondo, per il quale operano gli stessi limiti di ammissibilità della prova testimoniale sopra enunciati con riferimento al contratto di appalto. L'appellante ripropone anche l'istanza ex art.210 c.p.c., chiedendo nei confronti del Condominio:
“l'esibizione e produzione delle richieste di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria contenenti l'ordine del giorno e di tutte le deliberazioni del , Controparte_1 adottate negli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, nonché copia dei bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018”. L'istanza è inammissibile sotto diversi profili. Essa ha un contenuto palesemente esplorativo, non essendo diretta ad acquisire documenti specificamente indicati e di comprovata indispensabile rilevanza ai fini istruttori. I documenti che ne sono oggetto sono atti interni al nemmeno CP_1 rilevanti ai fini della prova del conferimento dell'incarico di eseguire i lavori in questione, dato che a tal fine è necessario che la volontà eventualmente formatasi in seno all'assemblea condominiale si sia manifestata in una dichiarazione negoziale proveniente dall'amministratore, unico soggetto legittimato a rappresentare la volontà del nei rapporti con i terzi, e ricevuta dalla società CP_1 appaltatrice. Infine, si ricorda che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante” (Cass.n.31251/2021, conforme a n.22196/2010).
Da ultimo, la tesi dell'appellante, secondo la quale sarebbe sufficiente accertare che le lavorazioni in questione furono effettivamente eseguite per dedurre che furono commissionate dal non CP_1
è condivisibile perché, laddove non è ammissibile la prova per testi, non è ammissibile nemmeno quella per presunzioni (art.2729 II comma c.c.). L'appello va quindi respinto e l'appellante condannata a rifondere al le spese processuali CP_1 di questo grado di giudizio, liquidate secondo la tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,00 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento. Non vi sono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria, non potendo la temerarietà coincidere con l'infondatezza, in fatto, della pretesa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.658/2020 , pubblicata in data 30/09/2020 , così decide: - rigetta l'appello;
- condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
NO SN
[...] di giudizio che liquida in € 4888,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 02/05/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo