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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6551 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 6551/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 01/2019 emessa dal Giudice di Pace di SA (ex Sezione distaccata di Amalfi), vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in Parte_1 appello, dall' avv. Pasquale Capone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maiori (SA), alla via Piazza D'Amato n. 7;
APPELLANTE
E Cont
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giovanni Guglielmotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in SA, alla via A. Pirro n. 2.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 11.12.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 10/12/2024; per l'appellato, la nota del 9/12/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 14.6.2019, impugnava la sentenza Parte_1
n. 01/2019 del 26.4.2019, depositata in data 17.5.2019 e notificata in data 21.5.2019, emessa dal
Giudice di pace di SA – ex sez. distaccata di Amalfi.
Ed invero, l'odierno appellante deduceva di aver convenuto in giudizio dinanzi all'Ufficio del Con Giudice di Pace di Amalfi la per conseguire il Controparte_3 risarcimento dei danni patiti in occasione di un'aggressione subita in data 18.11.2012, alle ore 01:00 circa, da parte dei dipendenti addetti alla vigilanza del locale da ballo “Le Mosaique”, sito in Ravello
(SA), alla via Trinità n. 14, e gestito dalla società convenuta.
In particolare, l'attore esponeva che in tali circostanze, mentre si trovava sul terrazzo del predetto locale intento a consumare una bevanda, veniva avvicinato da tre dipendenti addetti alla vigilanza i quali, alla presenza di più persone, lo aggredivano scaraventandolo al suolo e colpendolo con calci e pugni, per poi trasportarlo all'esterno del locale.
Evidenziava, inoltre, che nel corso della violenta colluttazione smarriva alcuni effetti personali, tra cui una collana in oro con due ciondoli in oro giallo e un orologio di marca D&G, per un valore che quantificava nella somma di € 800,00. Riferiva altresì che, a seguito delle percosse, subiva diverse lesioni personali, nella specie “tumefazione alla fronte, naso, mento, caviglia e gomito sinistro”, con postumi di invalidità permanente, così come refertato dai sanitari dell'ASL di SA del distretto n.
98.
Dolendosi che tale episodio aveva gettato discredito alla propria persona e aveva provocato un grave nocumento al proprio onore e decoro, lamentava di aver riportato gravi disturbi psicofisici, sociali e personali, nonché stress nella vita quotidiana, con modifica dello stile di vita e dei luoghi di frequentazione abituale a causa del timore di subire ulteriori e simili episodi.
Rilevato che ogni tentativo di definizione bonaria della vertenza era risultato infruttuoso, concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2049 c.c. della “VI.
[...]
in qualità di responsabile per i fatti illeciti posti in essere dai propri Controparte_3
dipendenti, con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti, mediante il pagamento in proprio favore della somma di € 5.000,00, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, il tutto entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2014 si costituiva
Con in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione e la carenza della propria legittimazione passiva.
Contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda, ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Dopo alcuni rinvii volti a favorire una definizione bonaria della lite, la causa veniva trattenuta in decisione.
Trasmesso il fascicolo all'Ufficio del Giudice di Pace di SA, con sentenza n. 01/2019, il Giudice di Pace di SA rigettava la domanda attorea stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
Sicché, l'odierno appellante impugnava la predetta sentenza eccependone preliminarmente la nullità per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di SA: sotto tale specifico profilo, si doleva del mancato accoglimento della richiesta formulata nel giudizio di primo grado volta ad ottenere che la causa, già trasferita dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di SA in seguito alla soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Amalfi, venisse nuovamente trasferita presso quest'ultimo ufficio giudiziario, medio tempore ripristinato con decorrenza dal 2.1.2017.
Ancora, lamentava la violazione del proprio diritto di difesa dolendosi che il giudice di prime cure avesse immotivatamente rigettato le proprie richieste istruttorie.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 2719 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso, sul presupposto del mancato deposito degli originali, qualsiasi efficacia probatoria alla documentazione dallo stesso prodotta, in parte relativa al procedimento penale iscritto al R.G. n.
4550/13/21, instaurato a seguito della denuncia sporta dall'attore nei confronti degli autori materiali dell'aggressione in oggetto, nonché ai certificati medici allegati in atti.
Sotto tale specifico profilo, evidenziava che parte convenuta non aveva in alcun modo disconosciuto le copie prodotte dall'attore e che, a tutto voler concedere, gli atti del fascicolo del procedimento penale non potevano che essere depositati in copia conforme.
Quanto invece, alla documentazione medica, il giudice di prime cure dava atto all'udienza del
7.7.2014, che le stesse venivano esibite in formato originale dall'attore.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in accoglimento dell'appello, la sentenza oggetto di gravame fosse dichiarata nulla o annullata in quanto emessa da un giudice incompetente.
Nel merito, e in riforma della pronuncia impugnata, chiedeva che, previa ammissione dei mezzi di prova, fosse accolta la propria domanda risarcitoria, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, della somma di € 5.000,00, Con ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna della Controparte_3
alla restituzione delle spese legali di primo grado e vittoria di spese di lite del
[...]
doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2019, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza degli Controparte_4 avversi motivi di gravame ed instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 24.4.2020, venivano ammesse le richieste istruttorie precedentemente escluse nel giudizio di primo grado. Sicché, svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi su richiesta di parte appellante ed espletata CTU medico – legale, con ordinanza del 15.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 14.11.2024.
Di poi, veniva formulata una proposta conciliativa;
constatata l'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione elle conclusioni, da ultimi, all'udienza dell'11.12.2024.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 13.12.2024, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve anzitutto evidenziarsi la tempestività dell'impugnazione: a fronte della notificazione della sentenza in data 21.5.2019, l'atto di appello veniva tempestivamente notificato in data 14.6.2019.
Sempre in linea preliminare, va riscontrata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n.
134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
In linea del tutto pregiudiziale deve rilevarsi l'abbandono, da parte dell'odierno appellante, del motivo di appello attinente all'incompetenza territoriale del giudice del primo grado di giudizio. Sotto tale specifico profilo, deve rilevarsi che non veniva in alcun modo riproposto tale motivo di doglianza non solo in sede di nota di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, ma anche nelle comparse conclusionali. Ed invero, l'odierno appellante instava per l'accoglimento, nel merito dell'impugnazione. Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto del più ampio contegno processuale tenuto da parte dell'appellante, tale motivo di impugnazione debba ritenersi senz'altro abbandonato, non risultando manifestamente espresso alcuno specifico interesse al conseguimento di una pronuncia sullo stesso
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3.12.2019, n. 31571; Sez. III, 18.1.2021, n. 723).
Tanto premesso, va ribadita in questa sede l'ordinanza del 25.4.2020, con cui veniva disposta l'ammissione delle richieste istruttorie articolate per conto di parte appellante, come rimodulata con ordinanza del 15.10.2021, dovendosi integralmente recepire la motivazione dei predetti provvedimenti in questa sede.
Ne consegue, pertanto, l'illegittimità della mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate per conto di parte appellante (arg. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 25.06.2021, n. 18285).
Tanto premesso, occorre rilevare come l'illecito oggetto di contestazione sia consistito nella violenta aggressione da parte degli addetti alla vigilanza del locale da ballo “Le Mosaique”, sito in Ravello Con (SA), alla via Trinità n. 14, gestito dalla . Controparte_3
In particolare, l'odierno appellante lamentava di essere stato improvvisamente aggredito da tre dipendenti addetti alla vigilanza i quali lo scaraventavano al suolo e lo colpivano con calci e pugni, per poi trasportarlo all'esterno del locale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'art. 2049 c.c. rappresenterebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e troverebbe il suo fondamento nel cd. rischio d'impresa, che, nel quadro della distribuzione dei costi e dei ricavi, deve gravare sul preponente, indipendentemente da ogni indagine sulla colpa (Cass. n. 10757/16, n. 8381/01). In tale prospettiva, la “ratio” della norma si coglie appieno laddove si faccia riferimento all'ipotesi di più frequente applicazione dell'art. 2049 c.c., ossia il rapporto di lavoro (la responsabilità del preponente è, infatti, principalmente la responsabilità dell'imprenditore): in omaggio al principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., emerge la necessità di riassorbire nel processo produttivo le perdite ed i danni derivanti dal lavoro organizzato, addossando la responsabilità per tali fatti all'imprenditore, anziché al prestatore di lavoro
(è il preponente, infatti, che si appropria dell'attività del preposto), e consentendo al danneggiato di potersi rivolgere direttamente al preponente per conseguire con maggiore sicurezza il risarcimento del danno subito. Più in generale, la norma si fonda sul principio secondo cui l'appropriazione dell'attività altrui comporta l'imputazione giuridica del danno derivante dall'attività stessa (cuius commoda eius et incommoda, cfr. Cass. n. 4298/19, n. 7877/92).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità interpreta il requisito della sussistenza di un nesso tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate nell'ampio significato di rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni
(Cass. n. 17836/07, n. 1516/07, n. 14627/04, n. 10580/02, n. 89/02, n. 14096/01, n. 2574/99, n.
12417/98, n. 10034/98, n. 6341/98).
E', altresì, rilevante precisare che, qualora il preponente rivesta la qualità di imprenditore, affinché quest'ultimo sia responsabile ex art. 2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. n. 21685/05, n. 15362/04, n. 3616/88)
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità interpreta il requisito della sussistenza di un nesso tra il fatto illecito del preposto e l'esercizio delle mansioni a lui affidate nel più ampio significato di rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche qualora il lavoratore operi oltre i limiti dell'incarico ricevuto e contro la volontà del committente o agisca con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni. (Cass. Civ. Sez. III, 22/08/2007, n. 17836).
In ogni caso, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità ex art. 2049 c.c., il preponente potrà dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma, ovvero la sussistenza del rapporto di preposizione o del nesso di occasionalità necessaria tra gli incarichi affidati e l'illecito consumato, da accertare attraverso un giudizio ex ante secondo la teoria della causalità adeguata.
Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto oggetto del presente giudizio.
Sul punto, la “VI. , con la comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta in primo grado, contestava la sussistenza della propria legittimazione passiva evidenziando genericamente che, nello svolgimento della propria attività commerciale nel settore della gestione delle strutture ricettive turistico – alberghiere, era inverosimile un accostamento alle serate come quella nell'ambito della quale si erano verificati i fatti oggetto di causa.
L'appellante, con la comparsa conclusionale depositata in data 18.9.2018, confutava tale eccezione, evidenziandone l'infondatezza sulla base della visura camerale relativa alla società convenuta
(allegato n. 4 della produzione attorea in primo grado), dalla quale emergeva che l'oggetto sociale
Con della , la cui sede legale coincideva con il luogo Controparte_3 di esercizio dell'attività d'impresa, ossia l'albergo denominato , Controparte_5 comprendeva, oltre alla gestione di alberghi, bar e ristoranti, anche l'attività di gestione di discoteche, night e club.
Nella medesima comparsa conclusionale, inoltre, parte appellante richiamava le dichiarazioni rese da e riportate nel verbale di sommarie informazioni del 5.1.2013, redatto dei Testimone_1
Carabinieri di Ravello ed acquisito agli atti del giudizio di primo grado.
In particolare, evidenziava che il sig. il quale affermava di trovarsi in servizio d'ordine presso Tes_1 la discoteca “Le Mosaique”, dopo aver ricostruito l'aggressione subita dall'attore, dichiarava: “il proprietario del locale intervenuto, a nome di , ci vietava di farlo entrare di nuovo Controparte_6 in discoteca”.
Alcun dubbio può porsi circa il rilievo di prova atipica di tale elemento probatorio.
Ebbene, a fronte di tali specifici riscontri, alcun significativo elemento di prova veniva dedotto da parte appellata in merito alla circostanza che, per contro, tali addetti al servizio d'ordine non fossero inseriti anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, e che non abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore.
Deve, dunque, ritenersi accertato il primo dei tre presupposti qualificanti la fattispecie sancita dall'art
2049 c.c., risultando provata la sussistenza di un rapporto di preposizione, sia pure di carattere meramente temporaneo, o occasionale, tra l'odierna appellata e i preposti danneggiati, ricorrendo un potere, anche di fatto, di direzione, spettante in capo alla società, dell'attività di questi ultimi in favore della prima.
Risulta parimenti provata la verificazione del fatto illecito da parte degli addetti al servizio d'ordine.
Deve invero aversi riguardo alle puntuali dichiarazioni rese dai testimoni escussi Testimone_2
e che dichiaravano di aver assistito all'aggressione oggetto di causa in quanto si Testimone_3 trovavano con nella serata dell'aggressione. Parte_1
Il teste dichiarava: “confermo la circostanza relativa a fatti del novembre 2012, di notte, nei Tes_2
luoghi indicati nel capo;
tanto posso riferire poiché ero in compagnia di , mio Parte_1 concittadino, nonché vecchio compagno di scuola.”.
Con specifico riferimento al capo n. 2 delle richieste istruttorie riportate nell'atto di appello precisava:
“Confermo l'aggressione descritta nel capo;
ovvero che vennero inferti a calci e pugni da Pt_1
due-tre addetti alla vigilanza del locale;
precedentemente unitamente a me e a Pt_1 Tes_3
, altro nostro amico, aveva assunto sostanze alcoliche quali uno-due drink;
lo stesso
[...] Pt_1
iniziò a cantare ad alta voce per alcuni minuti e detto canto infastidì i buttafuori che intervennero con le modalità di cui sopra. confermo che venne di peso portato fuori dal locale dai predetti Pt_1 buttafuori e una volta all'esterno dello stesso locale venne diffidato dai buttafuori dal farvi Pt_1 rientro” Dichiarava infine: “confermo che all'esito della colluttazione aveva il volto insanguinato. Pt_1
Confermo che il locale Mosaique era all'epoca dei fatti situato all'interno della struttura alberghiera
“Hotel Giordano di Ravello”.
Il teste rendeva dichiarazioni di analogo contenuto. Con particolare riferimento ai Testimone_3 fatti descritti dall'appellante riferiva: “vennero inferti a calci e pugni da due-tre addetti alla Pt_1
vigilanza del locale;
precedentemente unitamente a me e a aveva assunto Pt_1 Testimone_4
una consumazione al bar appena entrati nel locale;
lo stesso iniziò a rivolgersi a noi a voce Pt_1
alta; i buttafuori si avvicinarono a chiedendogli di moderare il tono della voce;
dopodiché iniziò Pt_1
una discussione con gli stessi buttafuori i quali invitarono ad uscire dal locale;
poi intervenne
Pt_1 un terzo buttafuori ed iniziò l'aggressione c'era solo un altro buttafuori, un quarto buttafuori,
Pt_1 che era presente, e nessun'altra persona che assistette alla aggressione. confermo che venne di
Pt_1 peso portato fuori dal locale dai predetti buttafuori e una volta all'esterno dello stesso locale
Pt_1 venne diffidato dai buttafuori dal farvi rientro”.
Precisava inoltre che il all'esito della colluttazione: “aveva il volto tumefatto con fuoriuscita Pt_1 di sangue” e confermava che l'aggressione avveniva presso del locale “Mosaique”, situato all'interno della struttura alberghiera gestita dalla società appellata.
Oltre alle dichiarazioni rese dai testi, l'aggressione subita dal risulta provata anche sulla base Pt_1
delle dichiarazioni rese da e riportate nel già richiamato verbale di sommarie Testimone_1
informazioni del 5.1.2013, redatto dei Carabinieri di Ravello.
In particolare, il sig. dichiarava: “in data 18.11.2012, mi trovavo in servizio d'ordine presso Tes_1 la discoteca “Le Mosaique”, ubicata in Ravello, ed ero intento alla biglietteria ubicata all'ingresso del locale., quando verso le ore 01:30 sentivo alle mie spalle del trambusto e grida tra gli astanti. Mi giravo e notavo a terra la presenza di che ben conosco, il quale si opponeva con Parte_1
calci a dei miei colleghi ed in particolare a , un altro a nome e il terzo a nome Per_1 Per_2
, che so essere di Ravello, i quali cercavano di portarlo fuori dal locale. Alla visione di tale Per_3
scena, mi avvicinavo a cercando di allontanare i miei colleghi, e dopo averlo Parte_1 rialzato lo accompagnavo all'esterno del locale ove veniva seguito da due suoi amici di Amalfi, che conosco di vista. All'esterno del locale cercavo di calmare , il quale era molto Parte_1 agitato e lanciava delle minacce all'indirizzo dei miei colleghi, che secondo lui lo avevano malmenato”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi concordanti in merito alla descrizione degli eventi avvenuti nella notte del 18.12.2012, alle ore 01:00 circa, depongono in modo univoco in merito all'accertamento dell'effettiva verificazione dell'aggressione posta in essere da parte di soggetti preposti alla vigilanza del locale da ballo “Le Mosaique”, sito in Ravello (SA), alla via Trinità n. 14, gestito dalla società convenuta, così come descritta dall'odierna appellante. Né risulta in altro modo adeguatamente provato per quale ragione l'odierno appellante avrebbe dovuto sporgere una querela del tutto infondata.
Quanto poi all'ultimo requisito attinente alla sussistenza del nesso di c.d. “occasionalità necessaria” tra l'esercizio delle mansioni del dipendente e l'evento di danno, è di facile riscontro il dato che l'attività di “buttafuori” all'interno dei locali notturni, rivolta al mantenimento della sicurezza all'interno dello stesso, possa essere occasione di colluttazioni dalle quali derivino conseguenze lesive della sfera biologica dei partecipanti.
A fronte delle prove fornite dall'appellante a sostegno della fondatezza della propria domanda, alcun significativo elemento di prova contraria veniva dedotto da parte appellata.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costituitivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2049
c.c.
Né la società appellata ha dato prova che l'evento dannoso fosse dipeso da caso fortuito o della forza maggiore o che lo stesso non fosse imputabile ai preposti in quanto legato, come effetto, a causa estranea e da sola sufficiente a provocarlo.
Neppure rileva quanto dedotto dall'appellata in riferimento al difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei preposti.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale indiscusso quello secondo cui, sia in tema di responsabilità contrattuale che responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, configurandosi a carico dei responsabili del danno, un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati con azione separata, non sussistendo nei confronti di coobbligati in solido un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, n.13413).
Tanto premesso, occorrerà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale così patito da parte dell'odierno appellante.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi di specie, attinente ad un illecito non riconducibile in alcuna delle ipotesi tipicamente previste, ha assunto rilievo assolutamente centrale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda cioè sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantiene la sua autonomia e non
è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale.
In seguito all'esame obiettivo generale dell'appellante e alla valutazione della documentazione medica prodotta in giudizio, l'ausiliario del giudice rilevava che nell'evento Parte_1 traumatico del 18.11.2012, riportava: “tumefazione alla fronte, naso, mento;
lamenta dolorabilità caviglia sx e gomito dx. L'evoluzione delle stesse è stata regolare coadiuvata da idonea terapia farmacologica ed allo stato si assiste a Postumi funzionali stabilizzati di trauma contusivo gomito destro e caviglia sinistra e di contusione frontale e nasale sostanzialmente non suscettibili di peggioramento, ma di un eventuale lento miglioramento nel tempo”.
Il C.T.U. confermava altresì la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite dal e i Pt_1
fatti oggetto di contestazione ed evidenziava che i postumi così accertati integravano un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 2%, comprensiva anche del grado di sofferenza patita nell'evento traumatico, oltre ad una I.T.T. per giorni quindici, una I.T.P. al 50% per giorni quindici.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, dovrà aversi riguardo all'intero valore monetario di liquidazione di € 115,00 tenuto conto dell'età del al momento dell'aggressione (ventuno anni, tre mesi e undici giorni), Pt_1
arrotondabili per difetto a 21 anni, avuto riguardo alla presumibile sofferenza patita dallo stesso appellante, anche tenuto conto dell' astratta configurabilità del reato di lesioni dolose nel caso di specie.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea. Tanto premesso, occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute, in funzione delle percentuali di invalidità a tal uopo riscontrate da parte del C.T.U.:
15 giorni di I.T.T x 115,00 = € 1.725,00;
15 giorni di I.T.P. al 50% x 115,00 = € 862,50; per un totale complessivo pari ad € 2.587,50.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, occorrerà avere riguardo anche alla percentuale riconosciuta a titolo di sofferenza morale, tenuto conto della presumibile sofferenza a tal uopo patita da parte dell'appellante, come si è avuto di rilevare in precedenza. Peraltro, nell'ipotesi di specie verrebbe astrattamente a configurarsi l'ipotesi di reato delle lesioni colpose.
Va infine esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'appellante: ed infatti, era onere dello stesso dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari nel caso di specie.
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, occorrerà considerare il valore monetario del punto relativo al danno non patrimoniale, per un totale complessivo pari ad € 1.850,45. Tenuto quindi conto del grado di invalidità riconosciuta, pari al 2%, e dell'età presa in considerazione (21), si ottiene quindi la complessiva cifra pari ad € 3.331,00.
Ne deriva, quindi, e per concludere, il riconoscimento della somma di € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e della complessiva somma di €
3.331,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.
Va parimenti risarcito il danno patrimoniale a tal uopo invocato dall'appellante con riferimento alle spese mediche da ricondurre, quale conseguenza diretta ed immediata, all'illecito per cui è causa, ai sensi dell'art. 1223 c.c., a titolo di danno emergente: trattasi dell'ammontare complessivo pari ad €
125,59, ritenuto congruo da parte del C.T.U.
Infine, va escluso il risarcimento dei danni asseritamente patiti con riferimento ai vari accessori andati perduti in conseguenza dell'aggressione subita dall'appellante: trattasi, più in particolare di una collanina con due ciondoli in oro giallo e di un orologio da polso di marca D&G.
Sotto tale specifico profilo, invero, aldilà delle generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi sul punto, non vi è alcuna prova circa il fatto che tali accessori fossero effettivamente indossati dall'odierno appellante al momento dell'aggressione subita, né tantomeno che gli stessi siano andati perduti proprio a causa della colluttazione.
Infine, tenuto conto del limite di competenza per valore del giudice di prime cure adito, la domanda risarcitoria così formulata va accolta entro il limite di € 5.000,00, somma da intendersi già comprensiva dell'attualizzazione; non può infine aversi riguardo al riconoscimento di ulteriori interessi, in ragione del limite di competenza così accertato (arg., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU.,
26.11.2021, n. 36897).
Non risulta in alcun modo provato, infine, che l'odierno appellante abbia già conseguito, per i fatti di causa, il risarcimento dei danni patiti.
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di regolare nuovamente le spese del primo grado di giudizio.
Con Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della “
[...]
e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello Controparte_3
scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della causa (da € 1.101,00 ad €
5.200,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche poste, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Capone.
Pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1
Con della , avverso la sentenza n. 01/2019 emessa dal Controparte_3
Giudice di Pace di SA (ex sezione distaccata di Amalfi), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata ed in parziale Con accoglimento delle domande risarcitorie formulate per conto dell'appellante, condanna la
, al pagamento, nei confronti dell'appellante, Controparte_3 della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti in ragione dell'illecito oggetto di causa;
Con 2) condanna la alla refusione delle spese di Controparte_3 lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 122,83 Parte_1 per spese vive, ed in € 633,00 peer compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Capone, procuratore antistatario;
Con 3) condanna la alla refusione delle spese di Controparte_3 lite del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 230,00 Parte_1 per spese vive, ed in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Capone, procuratore antistatario;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte appellata.
Così deciso in SA, il 30.04.2025
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 6551/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 01/2019 emessa dal Giudice di Pace di SA (ex Sezione distaccata di Amalfi), vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in Parte_1 appello, dall' avv. Pasquale Capone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maiori (SA), alla via Piazza D'Amato n. 7;
APPELLANTE
E Cont
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giovanni Guglielmotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in SA, alla via A. Pirro n. 2.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 11.12.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'appellante, la nota del 10/12/2024; per l'appellato, la nota del 9/12/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 14.6.2019, impugnava la sentenza Parte_1
n. 01/2019 del 26.4.2019, depositata in data 17.5.2019 e notificata in data 21.5.2019, emessa dal
Giudice di pace di SA – ex sez. distaccata di Amalfi.
Ed invero, l'odierno appellante deduceva di aver convenuto in giudizio dinanzi all'Ufficio del Con Giudice di Pace di Amalfi la per conseguire il Controparte_3 risarcimento dei danni patiti in occasione di un'aggressione subita in data 18.11.2012, alle ore 01:00 circa, da parte dei dipendenti addetti alla vigilanza del locale da ballo “Le Mosaique”, sito in Ravello
(SA), alla via Trinità n. 14, e gestito dalla società convenuta.
In particolare, l'attore esponeva che in tali circostanze, mentre si trovava sul terrazzo del predetto locale intento a consumare una bevanda, veniva avvicinato da tre dipendenti addetti alla vigilanza i quali, alla presenza di più persone, lo aggredivano scaraventandolo al suolo e colpendolo con calci e pugni, per poi trasportarlo all'esterno del locale.
Evidenziava, inoltre, che nel corso della violenta colluttazione smarriva alcuni effetti personali, tra cui una collana in oro con due ciondoli in oro giallo e un orologio di marca D&G, per un valore che quantificava nella somma di € 800,00. Riferiva altresì che, a seguito delle percosse, subiva diverse lesioni personali, nella specie “tumefazione alla fronte, naso, mento, caviglia e gomito sinistro”, con postumi di invalidità permanente, così come refertato dai sanitari dell'ASL di SA del distretto n.
98.
Dolendosi che tale episodio aveva gettato discredito alla propria persona e aveva provocato un grave nocumento al proprio onore e decoro, lamentava di aver riportato gravi disturbi psicofisici, sociali e personali, nonché stress nella vita quotidiana, con modifica dello stile di vita e dei luoghi di frequentazione abituale a causa del timore di subire ulteriori e simili episodi.
Rilevato che ogni tentativo di definizione bonaria della vertenza era risultato infruttuoso, concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2049 c.c. della “VI.
[...]
in qualità di responsabile per i fatti illeciti posti in essere dai propri Controparte_3
dipendenti, con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti, mediante il pagamento in proprio favore della somma di € 5.000,00, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, il tutto entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2014 si costituiva
Con in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione e la carenza della propria legittimazione passiva.
Contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda, ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Dopo alcuni rinvii volti a favorire una definizione bonaria della lite, la causa veniva trattenuta in decisione.
Trasmesso il fascicolo all'Ufficio del Giudice di Pace di SA, con sentenza n. 01/2019, il Giudice di Pace di SA rigettava la domanda attorea stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
Sicché, l'odierno appellante impugnava la predetta sentenza eccependone preliminarmente la nullità per incompetenza territoriale del Giudice di Pace di SA: sotto tale specifico profilo, si doleva del mancato accoglimento della richiesta formulata nel giudizio di primo grado volta ad ottenere che la causa, già trasferita dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di SA in seguito alla soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Amalfi, venisse nuovamente trasferita presso quest'ultimo ufficio giudiziario, medio tempore ripristinato con decorrenza dal 2.1.2017.
Ancora, lamentava la violazione del proprio diritto di difesa dolendosi che il giudice di prime cure avesse immotivatamente rigettato le proprie richieste istruttorie.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 2719 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso, sul presupposto del mancato deposito degli originali, qualsiasi efficacia probatoria alla documentazione dallo stesso prodotta, in parte relativa al procedimento penale iscritto al R.G. n.
4550/13/21, instaurato a seguito della denuncia sporta dall'attore nei confronti degli autori materiali dell'aggressione in oggetto, nonché ai certificati medici allegati in atti.
Sotto tale specifico profilo, evidenziava che parte convenuta non aveva in alcun modo disconosciuto le copie prodotte dall'attore e che, a tutto voler concedere, gli atti del fascicolo del procedimento penale non potevano che essere depositati in copia conforme.
Quanto invece, alla documentazione medica, il giudice di prime cure dava atto all'udienza del
7.7.2014, che le stesse venivano esibite in formato originale dall'attore.
Tanto premesso, concludeva instando perché, in accoglimento dell'appello, la sentenza oggetto di gravame fosse dichiarata nulla o annullata in quanto emessa da un giudice incompetente.
Nel merito, e in riforma della pronuncia impugnata, chiedeva che, previa ammissione dei mezzi di prova, fosse accolta la propria domanda risarcitoria, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, della somma di € 5.000,00, Con ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna della Controparte_3
alla restituzione delle spese legali di primo grado e vittoria di spese di lite del
[...]
doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2019, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza degli Controparte_4 avversi motivi di gravame ed instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 24.4.2020, venivano ammesse le richieste istruttorie precedentemente escluse nel giudizio di primo grado. Sicché, svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi su richiesta di parte appellante ed espletata CTU medico – legale, con ordinanza del 15.5.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 14.11.2024.
Di poi, veniva formulata una proposta conciliativa;
constatata l'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione elle conclusioni, da ultimi, all'udienza dell'11.12.2024.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 13.12.2024, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve anzitutto evidenziarsi la tempestività dell'impugnazione: a fronte della notificazione della sentenza in data 21.5.2019, l'atto di appello veniva tempestivamente notificato in data 14.6.2019.
Sempre in linea preliminare, va riscontrata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n.
134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
In linea del tutto pregiudiziale deve rilevarsi l'abbandono, da parte dell'odierno appellante, del motivo di appello attinente all'incompetenza territoriale del giudice del primo grado di giudizio. Sotto tale specifico profilo, deve rilevarsi che non veniva in alcun modo riproposto tale motivo di doglianza non solo in sede di nota di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, ma anche nelle comparse conclusionali. Ed invero, l'odierno appellante instava per l'accoglimento, nel merito dell'impugnazione. Ne consegue, pertanto, che, tenuto conto del più ampio contegno processuale tenuto da parte dell'appellante, tale motivo di impugnazione debba ritenersi senz'altro abbandonato, non risultando manifestamente espresso alcuno specifico interesse al conseguimento di una pronuncia sullo stesso
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3.12.2019, n. 31571; Sez. III, 18.1.2021, n. 723).
Tanto premesso, va ribadita in questa sede l'ordinanza del 25.4.2020, con cui veniva disposta l'ammissione delle richieste istruttorie articolate per conto di parte appellante, come rimodulata con ordinanza del 15.10.2021, dovendosi integralmente recepire la motivazione dei predetti provvedimenti in questa sede.
Ne consegue, pertanto, l'illegittimità della mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate per conto di parte appellante (arg. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 25.06.2021, n. 18285).
Tanto premesso, occorre rilevare come l'illecito oggetto di contestazione sia consistito nella violenta aggressione da parte degli addetti alla vigilanza del locale da ballo “Le Mosaique”, sito in Ravello Con (SA), alla via Trinità n. 14, gestito dalla . Controparte_3
In particolare, l'odierno appellante lamentava di essere stato improvvisamente aggredito da tre dipendenti addetti alla vigilanza i quali lo scaraventavano al suolo e lo colpivano con calci e pugni, per poi trasportarlo all'esterno del locale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'art. 2049 c.c. rappresenterebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e troverebbe il suo fondamento nel cd. rischio d'impresa, che, nel quadro della distribuzione dei costi e dei ricavi, deve gravare sul preponente, indipendentemente da ogni indagine sulla colpa (Cass. n. 10757/16, n. 8381/01). In tale prospettiva, la “ratio” della norma si coglie appieno laddove si faccia riferimento all'ipotesi di più frequente applicazione dell'art. 2049 c.c., ossia il rapporto di lavoro (la responsabilità del preponente è, infatti, principalmente la responsabilità dell'imprenditore): in omaggio al principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., emerge la necessità di riassorbire nel processo produttivo le perdite ed i danni derivanti dal lavoro organizzato, addossando la responsabilità per tali fatti all'imprenditore, anziché al prestatore di lavoro
(è il preponente, infatti, che si appropria dell'attività del preposto), e consentendo al danneggiato di potersi rivolgere direttamente al preponente per conseguire con maggiore sicurezza il risarcimento del danno subito. Più in generale, la norma si fonda sul principio secondo cui l'appropriazione dell'attività altrui comporta l'imputazione giuridica del danno derivante dall'attività stessa (cuius commoda eius et incommoda, cfr. Cass. n. 4298/19, n. 7877/92).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità interpreta il requisito della sussistenza di un nesso tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni a lui affidate nell'ampio significato di rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni
(Cass. n. 17836/07, n. 1516/07, n. 14627/04, n. 10580/02, n. 89/02, n. 14096/01, n. 2574/99, n.
12417/98, n. 10034/98, n. 6341/98).
E', altresì, rilevante precisare che, qualora il preponente rivesta la qualità di imprenditore, affinché quest'ultimo sia responsabile ex art. 2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore (Cass. n. 21685/05, n. 15362/04, n. 3616/88)
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità interpreta il requisito della sussistenza di un nesso tra il fatto illecito del preposto e l'esercizio delle mansioni a lui affidate nel più ampio significato di rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevole, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche qualora il lavoratore operi oltre i limiti dell'incarico ricevuto e contro la volontà del committente o agisca con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni. (Cass. Civ. Sez. III, 22/08/2007, n. 17836).
In ogni caso, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità ex art. 2049 c.c., il preponente potrà dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma, ovvero la sussistenza del rapporto di preposizione o del nesso di occasionalità necessaria tra gli incarichi affidati e l'illecito consumato, da accertare attraverso un giudizio ex ante secondo la teoria della causalità adeguata.
Sicché, sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà valutarsi il caso concreto oggetto del presente giudizio.
Sul punto, la “VI. , con la comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta in primo grado, contestava la sussistenza della propria legittimazione passiva evidenziando genericamente che, nello svolgimento della propria attività commerciale nel settore della gestione delle strutture ricettive turistico – alberghiere, era inverosimile un accostamento alle serate come quella nell'ambito della quale si erano verificati i fatti oggetto di causa.
L'appellante, con la comparsa conclusionale depositata in data 18.9.2018, confutava tale eccezione, evidenziandone l'infondatezza sulla base della visura camerale relativa alla società convenuta
(allegato n. 4 della produzione attorea in primo grado), dalla quale emergeva che l'oggetto sociale
Con della , la cui sede legale coincideva con il luogo Controparte_3 di esercizio dell'attività d'impresa, ossia l'albergo denominato , Controparte_5 comprendeva, oltre alla gestione di alberghi, bar e ristoranti, anche l'attività di gestione di discoteche, night e club.
Nella medesima comparsa conclusionale, inoltre, parte appellante richiamava le dichiarazioni rese da e riportate nel verbale di sommarie informazioni del 5.1.2013, redatto dei Testimone_1
Carabinieri di Ravello ed acquisito agli atti del giudizio di primo grado.
In particolare, evidenziava che il sig. il quale affermava di trovarsi in servizio d'ordine presso Tes_1 la discoteca “Le Mosaique”, dopo aver ricostruito l'aggressione subita dall'attore, dichiarava: “il proprietario del locale intervenuto, a nome di , ci vietava di farlo entrare di nuovo Controparte_6 in discoteca”.
Alcun dubbio può porsi circa il rilievo di prova atipica di tale elemento probatorio.
Ebbene, a fronte di tali specifici riscontri, alcun significativo elemento di prova veniva dedotto da parte appellata in merito alla circostanza che, per contro, tali addetti al servizio d'ordine non fossero inseriti anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, e che non abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore.
Deve, dunque, ritenersi accertato il primo dei tre presupposti qualificanti la fattispecie sancita dall'art
2049 c.c., risultando provata la sussistenza di un rapporto di preposizione, sia pure di carattere meramente temporaneo, o occasionale, tra l'odierna appellata e i preposti danneggiati, ricorrendo un potere, anche di fatto, di direzione, spettante in capo alla società, dell'attività di questi ultimi in favore della prima.
Risulta parimenti provata la verificazione del fatto illecito da parte degli addetti al servizio d'ordine.
Deve invero aversi riguardo alle puntuali dichiarazioni rese dai testimoni escussi Testimone_2
e che dichiaravano di aver assistito all'aggressione oggetto di causa in quanto si Testimone_3 trovavano con nella serata dell'aggressione. Parte_1
Il teste dichiarava: “confermo la circostanza relativa a fatti del novembre 2012, di notte, nei Tes_2
luoghi indicati nel capo;
tanto posso riferire poiché ero in compagnia di , mio Parte_1 concittadino, nonché vecchio compagno di scuola.”.
Con specifico riferimento al capo n. 2 delle richieste istruttorie riportate nell'atto di appello precisava:
“Confermo l'aggressione descritta nel capo;
ovvero che vennero inferti a calci e pugni da Pt_1
due-tre addetti alla vigilanza del locale;
precedentemente unitamente a me e a Pt_1 Tes_3
, altro nostro amico, aveva assunto sostanze alcoliche quali uno-due drink;
lo stesso
[...] Pt_1
iniziò a cantare ad alta voce per alcuni minuti e detto canto infastidì i buttafuori che intervennero con le modalità di cui sopra. confermo che venne di peso portato fuori dal locale dai predetti Pt_1 buttafuori e una volta all'esterno dello stesso locale venne diffidato dai buttafuori dal farvi Pt_1 rientro” Dichiarava infine: “confermo che all'esito della colluttazione aveva il volto insanguinato. Pt_1
Confermo che il locale Mosaique era all'epoca dei fatti situato all'interno della struttura alberghiera
“Hotel Giordano di Ravello”.
Il teste rendeva dichiarazioni di analogo contenuto. Con particolare riferimento ai Testimone_3 fatti descritti dall'appellante riferiva: “vennero inferti a calci e pugni da due-tre addetti alla Pt_1
vigilanza del locale;
precedentemente unitamente a me e a aveva assunto Pt_1 Testimone_4
una consumazione al bar appena entrati nel locale;
lo stesso iniziò a rivolgersi a noi a voce Pt_1
alta; i buttafuori si avvicinarono a chiedendogli di moderare il tono della voce;
dopodiché iniziò Pt_1
una discussione con gli stessi buttafuori i quali invitarono ad uscire dal locale;
poi intervenne
Pt_1 un terzo buttafuori ed iniziò l'aggressione c'era solo un altro buttafuori, un quarto buttafuori,
Pt_1 che era presente, e nessun'altra persona che assistette alla aggressione. confermo che venne di
Pt_1 peso portato fuori dal locale dai predetti buttafuori e una volta all'esterno dello stesso locale
Pt_1 venne diffidato dai buttafuori dal farvi rientro”.
Precisava inoltre che il all'esito della colluttazione: “aveva il volto tumefatto con fuoriuscita Pt_1 di sangue” e confermava che l'aggressione avveniva presso del locale “Mosaique”, situato all'interno della struttura alberghiera gestita dalla società appellata.
Oltre alle dichiarazioni rese dai testi, l'aggressione subita dal risulta provata anche sulla base Pt_1
delle dichiarazioni rese da e riportate nel già richiamato verbale di sommarie Testimone_1
informazioni del 5.1.2013, redatto dei Carabinieri di Ravello.
In particolare, il sig. dichiarava: “in data 18.11.2012, mi trovavo in servizio d'ordine presso Tes_1 la discoteca “Le Mosaique”, ubicata in Ravello, ed ero intento alla biglietteria ubicata all'ingresso del locale., quando verso le ore 01:30 sentivo alle mie spalle del trambusto e grida tra gli astanti. Mi giravo e notavo a terra la presenza di che ben conosco, il quale si opponeva con Parte_1
calci a dei miei colleghi ed in particolare a , un altro a nome e il terzo a nome Per_1 Per_2
, che so essere di Ravello, i quali cercavano di portarlo fuori dal locale. Alla visione di tale Per_3
scena, mi avvicinavo a cercando di allontanare i miei colleghi, e dopo averlo Parte_1 rialzato lo accompagnavo all'esterno del locale ove veniva seguito da due suoi amici di Amalfi, che conosco di vista. All'esterno del locale cercavo di calmare , il quale era molto Parte_1 agitato e lanciava delle minacce all'indirizzo dei miei colleghi, che secondo lui lo avevano malmenato”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi concordanti in merito alla descrizione degli eventi avvenuti nella notte del 18.12.2012, alle ore 01:00 circa, depongono in modo univoco in merito all'accertamento dell'effettiva verificazione dell'aggressione posta in essere da parte di soggetti preposti alla vigilanza del locale da ballo “Le Mosaique”, sito in Ravello (SA), alla via Trinità n. 14, gestito dalla società convenuta, così come descritta dall'odierna appellante. Né risulta in altro modo adeguatamente provato per quale ragione l'odierno appellante avrebbe dovuto sporgere una querela del tutto infondata.
Quanto poi all'ultimo requisito attinente alla sussistenza del nesso di c.d. “occasionalità necessaria” tra l'esercizio delle mansioni del dipendente e l'evento di danno, è di facile riscontro il dato che l'attività di “buttafuori” all'interno dei locali notturni, rivolta al mantenimento della sicurezza all'interno dello stesso, possa essere occasione di colluttazioni dalle quali derivino conseguenze lesive della sfera biologica dei partecipanti.
A fronte delle prove fornite dall'appellante a sostegno della fondatezza della propria domanda, alcun significativo elemento di prova contraria veniva dedotto da parte appellata.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costituitivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2049
c.c.
Né la società appellata ha dato prova che l'evento dannoso fosse dipeso da caso fortuito o della forza maggiore o che lo stesso non fosse imputabile ai preposti in quanto legato, come effetto, a causa estranea e da sola sufficiente a provocarlo.
Neppure rileva quanto dedotto dall'appellata in riferimento al difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei preposti.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale indiscusso quello secondo cui, sia in tema di responsabilità contrattuale che responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, configurandosi a carico dei responsabili del danno, un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati con azione separata, non sussistendo nei confronti di coobbligati in solido un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, n.13413).
Tanto premesso, occorrerà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale così patito da parte dell'odierno appellante.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscerci cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi di specie, attinente ad un illecito non riconducibile in alcuna delle ipotesi tipicamente previste, ha assunto rilievo assolutamente centrale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda cioè sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantiene la sua autonomia e non
è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale.
In seguito all'esame obiettivo generale dell'appellante e alla valutazione della documentazione medica prodotta in giudizio, l'ausiliario del giudice rilevava che nell'evento Parte_1 traumatico del 18.11.2012, riportava: “tumefazione alla fronte, naso, mento;
lamenta dolorabilità caviglia sx e gomito dx. L'evoluzione delle stesse è stata regolare coadiuvata da idonea terapia farmacologica ed allo stato si assiste a Postumi funzionali stabilizzati di trauma contusivo gomito destro e caviglia sinistra e di contusione frontale e nasale sostanzialmente non suscettibili di peggioramento, ma di un eventuale lento miglioramento nel tempo”.
Il C.T.U. confermava altresì la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite dal e i Pt_1
fatti oggetto di contestazione ed evidenziava che i postumi così accertati integravano un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva del 2%, comprensiva anche del grado di sofferenza patita nell'evento traumatico, oltre ad una I.T.T. per giorni quindici, una I.T.P. al 50% per giorni quindici.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, dovrà aversi riguardo all'intero valore monetario di liquidazione di € 115,00 tenuto conto dell'età del al momento dell'aggressione (ventuno anni, tre mesi e undici giorni), Pt_1
arrotondabili per difetto a 21 anni, avuto riguardo alla presumibile sofferenza patita dallo stesso appellante, anche tenuto conto dell' astratta configurabilità del reato di lesioni dolose nel caso di specie.
Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea. Tanto premesso, occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute, in funzione delle percentuali di invalidità a tal uopo riscontrate da parte del C.T.U.:
15 giorni di I.T.T x 115,00 = € 1.725,00;
15 giorni di I.T.P. al 50% x 115,00 = € 862,50; per un totale complessivo pari ad € 2.587,50.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, occorrerà avere riguardo anche alla percentuale riconosciuta a titolo di sofferenza morale, tenuto conto della presumibile sofferenza a tal uopo patita da parte dell'appellante, come si è avuto di rilevare in precedenza. Peraltro, nell'ipotesi di specie verrebbe astrattamente a configurarsi l'ipotesi di reato delle lesioni colpose.
Va infine esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'appellante: ed infatti, era onere dello stesso dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari nel caso di specie.
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, occorrerà considerare il valore monetario del punto relativo al danno non patrimoniale, per un totale complessivo pari ad € 1.850,45. Tenuto quindi conto del grado di invalidità riconosciuta, pari al 2%, e dell'età presa in considerazione (21), si ottiene quindi la complessiva cifra pari ad € 3.331,00.
Ne deriva, quindi, e per concludere, il riconoscimento della somma di € 2.587,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e della complessiva somma di €
3.331,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.
Va parimenti risarcito il danno patrimoniale a tal uopo invocato dall'appellante con riferimento alle spese mediche da ricondurre, quale conseguenza diretta ed immediata, all'illecito per cui è causa, ai sensi dell'art. 1223 c.c., a titolo di danno emergente: trattasi dell'ammontare complessivo pari ad €
125,59, ritenuto congruo da parte del C.T.U.
Infine, va escluso il risarcimento dei danni asseritamente patiti con riferimento ai vari accessori andati perduti in conseguenza dell'aggressione subita dall'appellante: trattasi, più in particolare di una collanina con due ciondoli in oro giallo e di un orologio da polso di marca D&G.
Sotto tale specifico profilo, invero, aldilà delle generiche dichiarazioni rese dai testimoni escussi sul punto, non vi è alcuna prova circa il fatto che tali accessori fossero effettivamente indossati dall'odierno appellante al momento dell'aggressione subita, né tantomeno che gli stessi siano andati perduti proprio a causa della colluttazione.
Infine, tenuto conto del limite di competenza per valore del giudice di prime cure adito, la domanda risarcitoria così formulata va accolta entro il limite di € 5.000,00, somma da intendersi già comprensiva dell'attualizzazione; non può infine aversi riguardo al riconoscimento di ulteriori interessi, in ragione del limite di competenza così accertato (arg., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU.,
26.11.2021, n. 36897).
Non risulta in alcun modo provato, infine, che l'odierno appellante abbia già conseguito, per i fatti di causa, il risarcimento dei danni patiti.
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di regolare nuovamente le spese del primo grado di giudizio.
Con Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della “
[...]
e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello Controparte_3
scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente al valore della causa (da € 1.101,00 ad €
5.200,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche poste, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Capone.
Pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1
Con della , avverso la sentenza n. 01/2019 emessa dal Controparte_3
Giudice di Pace di SA (ex sezione distaccata di Amalfi), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata ed in parziale Con accoglimento delle domande risarcitorie formulate per conto dell'appellante, condanna la
, al pagamento, nei confronti dell'appellante, Controparte_3 della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti in ragione dell'illecito oggetto di causa;
Con 2) condanna la alla refusione delle spese di Controparte_3 lite del primo grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 122,83 Parte_1 per spese vive, ed in € 633,00 peer compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Capone, procuratore antistatario;
Con 3) condanna la alla refusione delle spese di Controparte_3 lite del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in € 230,00 Parte_1 per spese vive, ed in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Capone, procuratore antistatario;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte appellata.
Così deciso in SA, il 30.04.2025
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato