Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di liquidazione per errata applicazione agevolazione prima casa

    La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'agevolazione "prima casa", le pertinenze debbano essere accatastate nelle categorie C/2, C/6 o C/7. Nel caso specifico, la soffitta, pur destinata a magazzino, non era stata scorporata e accatastata separatamente nella categoria C/2, come richiesto dalla normativa post-riforma, rendendo inapplicabile l'agevolazione.

  • Rigettato
    Rimborso imposte pagate a seguito di avviso di riliquidazione

    Poiché il ricorso è stato rigettato e l'avviso di liquidazione confermato, la richiesta di rimborso delle imposte pagate non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova
    Numero : 10
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo