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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 853/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
imprenditore individuale della omonima ditta residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Strozzieri (c.f.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nereto (Te), C.F._2
Via Rote n.14, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_1
- appellante- CONTRO
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t. (c.f./p.i , rappresenta e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca (c.f. P.IVA_1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Teramo, Via C.F._3
Stazio n. 22, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_2
-appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 540/2023, repert. n.926/2023 Tribunale di Ascoli Piceno,
R.G. n. 231/2021, pubblicata il 07/09/2023 e notificata il 14/09/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere
la domanda di primo grado sulla condanna di parte appellata a rifondere a parte
appellante le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado o
nella più dannata delle ipotesi compensarle per almeno i 2/3.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Per l'appellata: “CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona,
contrariis reiectis, voglia rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o
nuova domanda con esso proposta, condannando l'appellante sig. al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. 697/2020, con il quale Controparte_2
pag. 2/8 le era stata ingiunta la consegna, in favore del Sig. , dei Parte_1
seguenti documenti:
a) contratti del c/c 5387 con annessi contratti di affidamento;
b) estratti conto del conto 5387 completi di riassunti scalari dall'apertura (dal 2006) fino alla chiusura (con esclusione dei solo estratti movimenti bancari dal 2010 al 2018
inviati);
c) copia dell'estratto completo del mutuo ipotecario -Mutuo 300.000 euro del
27/04/2006 Rep 108772 racc 21059 Notaio - completo di piano di Per_1
ammortamento con dettaglio delle rate pagate con specificati il dettaglio degli interessi spese e capitale pagato per singola rata;
d) copia del contratto derivato finanziario di euro 300.000 sottoscritto contestualmente al mutuo del 27/04/2006 e relativo dettaglio pagamenti semestrali del derivato addebitati e documentazione contabile inerente tali addebiti- rapporto 73/267989;
con compensazione delle spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale di Ascoli Piceno:
- ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione, costituendo principio consolidato quello per cui la scadenza nel giorno di sabato di un atto processuale comporta la proroga del suo compimento al lunedì successivo e comunque al successivo giorno non festivo;
- ha escluso la nullità della citazione in opposizione per mancanza dell'elenco dei documenti depositati, trattandosi di omissione non prevista a pena di nullità dal codice di rito;
- ha ritenuto, nel merito, che l'istituto bancario opponente aveva fornito la dimostrazione della consegna di parte dei documenti oggetto dell'ingiunzione di consegna. La banca, poi, costituendosi in giudizio, aveva depositato ulteriori documenti pag. 3/8 e l'unica consegna rimasta inevasa era quella relativa agli estratti conto ultradecennali.
- ha escluso l'obbligo, a carico della della consegna degli estratti conto CP_2
ultradecennali che, nella specie, erano stati richiesti dall'opposto dal “2006 sino alla chiusura”. L'art.119 TUB prevede un implicito limite di dieci anni per la conservazione della documentazione bancaria inerente a singole operazioni e pertanto anche agli estratti di conto corrente (che indicano movimentazioni di un determinato rapporto).
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 13/10/2023,
lo articolando i seguenti motivi di gravame: 1) Illegittimità della Parte_1
sentenza per parziale travisamento dei fatti di causa.; 2) Illegittimità compensazione spese di giudizio. Violazione art. 91 c.p.c.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
L'appello è meritevole di accoglimento.
I motivi di gravame, da analizzare congiuntamente stante la loro intima connessione sono, infatti, da ritenersi fondati.
In particolare, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto, erroneamente, che la Banca avesse assolto il proprio onere di consegna dei documenti sia prima dell'ingiunzione che in corso di causa, mentre l'appellata ha prodotto i documenti soltanto dopo l'ingiunzione, depositandoli in parte con la citazione in opposizione e in parte con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che, a causa di tale errore nella ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale ha illegittimamente compensato le spese di lite tra le parti.
Giova rammentare che la suprema Corte ha, ormai da tempo, chiarito che “il diritto del
cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione
relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119
pag. 4/8 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta
come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico
generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175,
1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive
che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i
loro effetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
15669 del 13/07/2007).
In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza
dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè
essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna
all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della
domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale
all'esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il
distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210
c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da
Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 23861
del 01/08/2022)” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ord. Num. 8173 del 28/03/2025).
Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra, pertanto, anche il procedimento per decreto ingiuntivo, evidentemente in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito.
Ed è sempre la sopracitata ordinanza a chiarire che “l'oggetto della domanda monitoria
fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la
consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024), diritto che,
pag. 5/8 quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo
l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede
giurisdizionale”. (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ord. Num. 8173 del 28/03/2025).
Diritto che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non implica per la con specifico riferimento agli estratti conto, l'obbligo di consegna degli estratti CP_2
ultradecennali, è, infatti, orientamento consolidato quello per cui “la disciplina ex art.
119 TUB, relativa alla consegna della documentazione bancaria va interpretata nel
senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla – la quale peraltro CP_2
provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare – di
preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione
afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per
obbligare la a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di CP_2
dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa” (cfr. Cass. Civ., Ord. N. 35039
del 29/11/2022).
Mentre incontroverso è il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione contrattuale.
Nel caso di specie l'appellante, dopo aver, con lettere inviate via pec in data 19/02/2020
e 13/05/2020, domandato il rilascio da parte dell'appellata della documentazione sopra indicata, è stato costretto, in conseguenza della parziale/mancata consegna della stessa da parte della ad adire il competente Tribunale per veder soddisfatto il proprio CP_2
diritto.
Neppure chiamata in mediazione la ha ritenuto di ottemperare alla richiesta del CP_2
correntista.
Sicché a poco rileva che l' abbia consegnato parte della documentazione prima Pt_2
del giudizio e parte in corso di causa, in quanto la richiesta di emissione del decreto pag. 6/8 ingiuntivo di consegna e il susseguente giudizio di opposizione sono conseguenza dell'inadempimento dell'appellata all'obbligo sulla stessa gravante, con la conseguenza,
altresì, che le spese del giudizio di opposizione avrebbero dovuto essere poste a suo carico.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata la presente Corte condanna (già alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
in favore di delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, Parte_1
in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato e complessità bassa, in € 3.809, oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in decreto in € 2.000,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato e complessità bassa, stante l'accoglimento del gravame devono essere poste a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 540/2023, repert. n.926/2023 Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n.
231/2021, pubblicata il 07/09/2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna (già alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione in favore di delle spese del giudizio di opposizione, Parte_1
liquidate, in base ai valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014
per le cause di valore indeterminato e complessità bassa, in € 3.809, oltre rimborso pag. 7/8 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre spese della procedura di ingiunzione,
liquidate in decreto in € 2.000,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado, liquidate nella misura di € 3.473, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/04/2025
Il Presidente
dr.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr.ssa Paola De Nisco
pag. 8/8