Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Urbino
controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
decreto ai sensi dell'art. 445 bis, comma V, c.p.c. nel proc. iscritto al n. 95/2024 R.G. promosso da
(deceduto) e RIASSUNTO DA Parte_1 Parte_2
contro
CP_1
Il Giudice,
letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo – tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296/03 convertito con modificazioni nella L.326/03 – nel procedimento promosso da Parte_1
( ), deceduto in corso di causa, e proseguito con la costituzione volontaria ex C.F._1 artt. 299, 300 e 302 cpc di quale moglie di Parte_2 Parte_1 contro l' per il riconoscimento dei benefici della legge 18/1980 e della legge 508/1988 CP_1
(indennità di accompagnamento) ; letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 12/04/2025;
preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del ctu
Persona_1
considerato, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che occorre tenere conto dei principi e parametri di cui al DM n. 55/2014, dell'art. 152 disp. att. cpc e in particolare dell'attività in concreto prestata per ciascuna fase (esclusa quella decisoria) e del valore effettivo della controversia;
ritenuto, conseguentemente, di applicare una percentuale di riduzione intermedia come da tabelle allegate al citato DM;
visto l'art.445 bis, comma 5°, cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del ctu: “Il C.T.U., esaminati gli atti, sottoposta la persona ricorrente a visita medica, e alla luce dei suddetti elementi anamnestici, dell'esame obiettivo, conclude, che il Sign. Parte_1
a causa dell'infermità e del quadro pluripatologico, abbia diritto all'indennità di
[...] accompagnamento dalla data della domanda (31.07.2023). Le suddette patologie erano già presenti ai tempi della domanda: alla visita medica ASL di Pesaro del 13.10.2023, dall'esame
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.200,00, CP_ oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del legale antistatario.
PONE
in via definitiva a carico dell' il compenso e le spese di ctu già liquidati come da separato CP_ decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art.445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' . CP_1
Urbino, 11.06.2025 Il Giudice Vera Colella