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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 854 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c, promossa DA
(P.I. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 P.IVA_1 individuale, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto Aiello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino
Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA E CONTRO
(C.F. ), residente in [...], alla Controparte_2 C.F._1 contrada Terravecchia;
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 436/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 16.3.2020 e depositata in data 18.5.2020, notificata in data 9.7.2020. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, CP_2
e la per sentirli condannare, in solido tra loro,
[...] Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni materiali subiti a seguito di sinistro stradale. Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attore esponeva: che, nella mattinata del 6.3.2018,
, alla guida dell'autovettura Fiat RI, targata FE915AR, di proprietà del Controparte_3
e assicurata per la R.C.A. presso la Parte_1 Controparte_1 percorreva una strada sita nella zona industriale di Acconia di Curinga (CZ) quando, impegnata una rotatoria con direzione Acconia centro, subiva l'urto violento da parte dell'autovettura VE, targata FG949HK, di proprietà di e condotta nell'occasione da , il Controparte_2 Persona_1 quale si immetteva nella rotatoria, omettendo di concedere la precedenza ai veicoli già in transito
1 all'interno della rotonda stessa, procedendo inoltre ad una velocità di percorrenza non adeguata allo stato dei luoghi;
che, per effetto del suddetto scontro, l'autovettura di sua proprietà veniva violentemente sbalzata sul cordolo spartitraffico, per poi andare ad impattare contro il paletto della segnaletica stradale, riportando ingenti danni materiali quantificati in euro 12.187,23 (come da preventivo di riparazione prodotto in atti), oltre che un danno indiretto conseguente al mancato utilizzo dell'autovettura (c.d. fermo tecnico) per il periodo di circa dieci giorni, necessario alle indispensabili riparazioni, danno quantificato in via prudenziale in euro 500,00; che la responsabilità di quanto accaduto, nonché di tutti i conseguenti danni patrimoniali occorsi all'attore, era da attribuirsi alla condotta di guida imprudente, imperita e negligente del conducente antagonista;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni, Persona_1 inoltrate dal -in regime di indennizzo diretto- alla sua compagnia di assicurazione, la Parte_1
essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità Controparte_1 giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. Si costituiva nel giudizio, mediante apposita comparsa di risposta, la Controparte_1
che, nel merito, contestava la domanda attorea sia in punto di an, sia di quantum
[...] debeatur, deducendo la colpa esclusiva del nella causazione del sinistro o, in subordine, il CP_3 concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. del predetto conducente nel determinismo materiale degli eventi. La società convenuta, quindi, concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice in quanto non compiutamente provata;
in via gradata, chiedeva che venisse riconosciuta la responsabilità concorrente dei conducenti delle due autovetture coinvolte, con conseguente riduzione proporzionale del quantum da risarcire richiesto dall'attore, il tutto con il favore delle spese di processo. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione non si costituiva in giudizio CP_2
che rimaneva contumace.
[...]
La controversia veniva istruita in primo grado attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata e consistente nell'escussione di due testi indicati da parte attrice. Il Giudice di Pace rigettava la richiesta di ammissione di CTU, formulata dalla difesa di parte convenuta e finalizzata alla quantificazione del danno materiale subito dall'autovettura di parte attrice e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, con sentenza n. 436/2020 emessa il 16.3.2020, depositata in data 18.5.2020 e notificata il 9.7.2020, il Giudice di Pace di Lamezia Terme dichiarava la responsabilità concorrente delle parti, nella misura del 50%, nella causazione del sinistro stradale;
quindi accoglieva parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, condannando i due convenuti, la costituita e il contumace al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in solido della somma di euro 5.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario. Avverso tale pronunciamento proponeva appello lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto a carico del conducente Per_1
la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto di causa. In particolare,
[...]
l'appellante denunciava l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, nella misura in cui tale
2 valutazione lo aveva indotto, erroneamente, a non considerare esente da colpa la condotta del rispetto alla causazione del sinistro, concludendo quindi nel senso di una sua responsabilità CP_3 concorrente nella produzione del danno occorso. La parte appellante concludeva, quindi, per la riforma della sentenza n. 436/2020, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 16.3.2020 e depositata in Cancelleria in data 18.5.2020 e pubblicata in pari data, pronunciata nella causa iscritta al n. 941/2019 R.G., chiedendo nel merito di accertare e dichiarare la riconducibilità del sinistro de quo alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo VE targato FG949HK, di proprietà di;
accertare e dichiarare che il veicolo Fiat RI targato FE915AR, Controparte_2 di proprietà dell'odierno appellante, ha riportato danni per un importo di euro 10.000,00, così come accertato dal Giudice di prime cure e per l'effetto condannare , in solido con la Controparte_2 compagnia assicurativa al risarcimento dei residui danni Controparte_1 patrimoniali riportati dal veicolo di proprietà dell'attore, liquidando detti danni nella somma complessiva di euro 5.000,00 (già detratto quanto versato dalla compagnia in CP_4 esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi sulla somma, ovvero nel maggiore o minore importo riconosciuto giusto e/o equo, il tutto entro il limite di euro 5.200,00; condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Si costituiva nel gravame la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito domandava la reiezione dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto con la conferma integrale della pronuncia del Giudice di Pace di Lamezia Terme in quanto congruamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. Alla udienza di prima comparizione del 21.12.2020, il Giudice istruttore rilevava che la notifica dell'atto di appello nei riguardi di non era andata a buon fine per irreperibilità Controparte_2 del destinatario. Al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, il Giudice autorizzava parte appellante a rinnovare la notifica dell'atto di appello nei confronti del suddetto appellato, che però rimaneva contumace anche nel giudizio d'impugnazione. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.11.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di , ritualmente convenuto in Controparte_2 giudizio e non costituitosi. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. proposta dalla compagnia di assicurazioni, odierna appellata. Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”. Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e
3 delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). Alteris verbis, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del
“filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non sono apparsi né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., stante l'infondatezza della spiegata eccezione. Ne deriva il rigetto dell'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. dalla parte appellata. Tanto premesso, la controversia all'odierno scrutinio ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorso a seguito di sinistro stradale con scontro tra due veicoli, formulata dal proprietario del veicolo danneggiato, odierna parte appellante, nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Trattasi, com'è noto, del cosiddetto indennizzo o risarcimento diretto introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, c.d. Decreto Bersani, il cui obiettivo è quello di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a vantaggio del danneggiato che, in presenza di determinate condizioni, può ottenere la prestazione ristoratrice direttamente dalla propria compagnia assicurativa, la quale -dopo aver erogato il risarcimento- provvederà a regolare i rapporti economici con l'ente assicuratore del responsabile civile. Dall'art. 149 cod. Ass.ni e dall'art. 1 c.
1. Let. d) del DPR 254/06, “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”, si ricavano le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'indennizzo diretto: 1) il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicoli coinvolti (in tal senso Cass. n. 3146/2017); 2) entrambi i veicoli devono essere immatricolati in , nella Repubblica di CP_1
San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
3) entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
4) entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD. Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono: 1) quelli subiti dal veicolo assicurato;
2) quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3) le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/2001. In tutti i casi in cui non sia applicabile l'indennizzo diretto, in quanto mancante uno dei requisiti sopra individuati, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della compagnia assicurativa che copre la RCA del responsabile, utilizzando l'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni. Le condizioni sopra elencate risultano tutte presenti nel caso di specie affinché si possa
4 legittimamente esperire l'azione di risarcimento del danno direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo del odierna appellata Parte_1 Controparte_1
[...]
Ciò detto sul regime di indennizzo diretto, e correttamente individuata la legittimazione passiva in capo all'odierna appellata, l'appellante ha lamentato Controparte_1
l'erroneità della sentenza n. 436/2020 del Giudice di Pace di Lamezia Terme rilevando, essenzialmente, una erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure, la quale valutazione ha condotto il Giudice onorario al mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro stradale da cui sarebbero Persona_1 originati i danni oggetto dell'odierna richiesta di risarcimento. Tale censura è infondata e, quindi, la relativa impugnazione – ad avviso dell'Intestato Tribunale- deve essere necessariamente rigettata con conseguente conferma integrale della pronuncia di primo grado fatta oggetto di gravame. Il Giudice di prime cure, difatti, ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e, in special modo, ha dato esatta attuazione alle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Nella fattispecie in disamina il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture). La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003). Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente nel caso in cui non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia ove non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. nn. 7453/01, 14412/01). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97). Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000). Dunque, non si può prescindere, ai fini dell'allocazione della responsabilità, da un accertamento in concreto che interessi ciascuna condotta coinvolta nel sinistro. È vero anche, tuttavia, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di
5 aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Nel caso di specie, come il Giudice di prime cure ha correttamente concluso, passando al vaglio entrambe le condotte coinvolte nel sinistro, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, non si evincono elementi che consentano di chiarire l'effettiva condotta di guida di ciascuno dei conducenti e dunque il rispettivo grado di responsabilità nella causazione del sinistro, dovendosi comunque propendere, dalla valutazione degli elementi raccolti, per l'esistenza di un concorso di colpa paritario per la violazione della regola generale della diligenza e prudenza da parte del conducente il RI dell'appellante. Vero è che il teste escusso sull'an nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace ha affermato che l'autovettura Fiat RI, di proprietà del si era già immessa nella rotatoria quando ha Parte_1 subito l'urto dell'autovettura antagonista VE, di proprietà del (cfr. verbale d'udienza del CP_2
2.12.2019, fascicolo d'ufficio di primo grado). Tale circostanza, tuttavia, non vale a chiarire le condotte di guida di ciascuno, e quindi il rispettivo grado di responsabilità dei conducenti, né in ultimo a ricondurre l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale alla condotta di , come richiesto dall'attore in primo grado, e a Persona_1 ritenere invece esente da colpa la condotta di guida del . CP_3
Parte attrice, se da un lato ha tentato di evidenziare - mediante deposizione del teste Testimone_1
- la colpa esclusiva del , dall'altra non ha fornito alcuna prova circa l'aver fatto il possibile CP_2 per evitare lo scontro ed il conseguente verificarsi del danno, come richiesto dall'art. 2054, comma 2, c.c., al fine di godere dell'esonero di responsabilità concorrente posto in via presuntiva dal legislatore. Al contrario, le posizioni dei veicoli a sinistro avvenuto, immortalate dalle riproduzioni fotografiche depositate in atti dalla stessa parte attrice, ed in particolare il punto esatto in cui è avvenuto l'urto tra le due autovetture (l'autovettura VE ha impattato con la sua parte anteriore frontale contro lo sportello anteriore, lato guida, dell'autovettura RI e nella parte anteriore sinistra di tale mezzo) confermano la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, laddove emerge che l'autovettura RI, avendo impegnato solo in parte la rotatoria interessata, poteva avvedersi del sopraggiungere, così prossimo, del camion VE, e di conseguenza rallentare la sua andatura di marcia in previsione di una possibile condotta di guida negligente del veicolo antagonista, a maggior ragione che nel caso di specie il veicolo antagonista era un mezzo pesante. Orbene, essendo la circolazione stradale attività ad elevato coefficiente di pericolosità, le relative norme che la disciplinano impongono severi doveri di prudenza e diligenza, proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. Il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. E tale valutazione di prevedibilità, e dunque di evitabilità dell'evento in concreto, che tiene conto degli elementi di spazio e di tempo, non può di certo negarsi in prossimità di una rotatoria. La manovra di immissione nella rotonda deve ritenersi operazione pericolosa, che richiede pertanto cautela e va eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, lentamente e con il completo dominio del veicolo condotto. Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (arti. 140, 141, 145 C.d.S.), anche
6 in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. 27/04/2016, n. 8289). L'area di intersezione tra strade confluenti, essendo il punto ove più si addensano le occasioni di conflitto fra utenti della strada, si presta particolarmente alla verifica del rispetto dei doveri di prudenza e diligenza, cui consegue l'obbligo per il conducente di autoveicolo di prefigurarsi l'altrui condotta imprudente o negligente, onde mettersi in grado di porvi riparo, evitando danni a sè stesso e agli altri, nonché al soggetto stesso la cui condotta sia imprudente, negligente o imperita (Tribunale Milano, sez. XI, 23/05/2013, n. 7254). Di conseguenza, come giurisprudenza ha più volte affermato, la fiducia di un conducente nel fatto che altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente in contrasto coi doveri di prudenza e diligenza e tale violazione configura una colpa concorrente nella causazione dell'incidente. Condotta prudente, al contrario, avrebbe voluto che, nel caso di specie, rallentata l'andatura di marcia in occasione dell'ingresso nella rotonda, il procedesse nella sua direzione solo una CP_3 volta accertate le effettive intenzioni di guida del conducente dell'autovettura VE. Nella fattispecie in esame, in particolare, posta la violazione da parte del dell'obbligo di CP_2 dare precedenza all'autoveicolo condotto dal , nondimeno deve affermarsi che, anche CP_3 quest'ultimo ha violato il dovere di diligenza e cautela, avendo occupato la rotatoria senza attendere che non sopraggiungessero mezzi ad alta velocità e non avendo provato di avere cercato di liberare velocemente l'area di intersezione in ragione del sopraggiungere del veicolo antagonista. Né quindi valgono le argomentazioni addotte in appello dal riguardo il principio di Parte_1 affidamento che muove gli utenti nella circolazione stradale, principio che incontra, appunto, un temperamento nel suddetto contrario principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente messo in atto da altri, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Vano il tentativo dell'attore di collocare la condotta di guida del nella sfera CP_2 della non prevedibilità, quasi a ritenere non prevedibile ciò che fuoriesca dal rispetto dei limiti di prudenza e quindi a considerare prevedibile solo ciò che sia conforme ai canoni di diligenza. Il infatti, afferma non esserci colpa in capo al non potendosi considerare Parte_1 CP_3 prevedibile la condotta negligente del . CP_2
Tuttavia, come detto, la precedenza nelle rotatorie non è disciplinata da norme specifiche, ma da disposizioni generali che regolano la circolazione, tra cui va annoverata quella secondo cui nella fase di ingresso nella intersezione tra strade confluenti bisogna attendere che non sopraggiungano mezzi ad alta velocità e che siano presenti tutte le condizioni per un ingresso sicuro. Tale regola generale non è stata rispettata dal , guidatore del RI di proprietà della parte CP_3 appellante che per tale motivo è in colpa, a prescindere dalla negligenza alla guida del guidatore del veicolo antagonista (che è evento concorrente nella verificazione dell'incidente). Concludendo, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti è riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente o della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro: pertanto, così come in primo grado, deve essere accertata la pari e concorrente colpa dei due guidatori nel determinismo materiale del sinistro. Invero, per superare tale valutazione, la parte attrice in primo grado avrebbe dovuto dimostrare l'osservanza da parte del delle norme di comportamento imposte dal Codice della Strada e CP_3 quindi l'avere quest'ultimo tenuto una condotta di guida prudente. Al contrario, la predetta prova
7 positiva circa i doveri di prudenza in discussione non è stata fornita dalla parte attrice. Non potendo quindi ritenersi ricostruita la condotta di guida del e non potendo essere mandato CP_3 quest'ultimo esente da colpa, non può che condividersi l'accertamento compiuto dal giudice a quo di pari responsabilità dei due conducenti. Tanto detto, si può condividere il giudizio del Giudice di Pace che ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c. sostenendo che dall'istruttoria svolta in prime cure non è emersa né la prova che il sia esente da colpa, né allo stesso tempo che il Per_2 conducente antagonista, , abbia tenuto una condotta di guida irreprensibile o Persona_1 viceversa esclusivamente responsabile dell'incidente, concludendo in favore di un concorso paritario di responsabilità. Pertanto, si ritiene che la decisione del Giudice di Pace, in punto di an debeatur, sia scevra da qualsiasi vizio logico o giuridico, meritando la totale condivisione da parte del Tribunale. La sentenza del giudice a quo non è erronea neanche relativamente alla compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 dal momento che tale statuizione è consequenziale all'accoglimento parziale della domanda attorea in prime cure. A lume di quanto appena detto, dunque, deve essere rigettato l'appello spiegato da
[...] avverso la sentenza n. 436/2020, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, che va Parte_1 pertanto integralmente confermata. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022); competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; compensi nei valori medi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 213,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 213,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 426,00; fase decisionale, valore medio: euro 426,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 1.278,00), dovendosi comunque dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 436/2020 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa in data 16.3.2020 e depositata il 18.5.2020, notificata in data 9.7.2020; 2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
8 informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 1 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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