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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°44858\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to E. Ferrari Parte_1
Morandi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
M.C. Attanasio
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 31.3.2024 sulla base della documentazione in atti con riferimento alle certificazioni degli specialisti di geriatria, reumatologia, neurologia assenti per il periodo precedente.
Inoltre il ctp nelle osservazioni in atti nulla ha precisato in ordine agli specifici elementi emergenti dalla documentazione anteriore al 31.3.2024 idonei a configurare la potenziale perdita di autonomia della ricorrente e le “ricadute funzionali” delle stesse genericamente affermate.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 3.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°44858\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to E. Ferrari Parte_1
Morandi in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
M.C. Attanasio
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 31.3.2024 sulla base della documentazione in atti con riferimento alle certificazioni degli specialisti di geriatria, reumatologia, neurologia assenti per il periodo precedente.
Inoltre il ctp nelle osservazioni in atti nulla ha precisato in ordine agli specifici elementi emergenti dalla documentazione anteriore al 31.3.2024 idonei a configurare la potenziale perdita di autonomia della ricorrente e le “ricadute funzionali” delle stesse genericamente affermate.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 3.3.2025 Il Giudice