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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cirillo Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato,
Giulia Renzetti, Marcello Carnovale e Carmela Filice
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Raimondo
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 06.07.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n. 034 2022 90025721 33/000 notificata il 27.05.2022 per il mancato pagamento di debiti per contributi previdenziali
(IVS) recati dall'avviso di addebito n. 33420160001359907000 notificato in data CP_1
16/05/2016.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica dell'avviso indicata dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, nel merito l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica del titolo è fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2 Invero, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l.
n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma
2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue, quanto all'avviso di addebito n. 33420160001359907000, notificato il
16.05.2016, l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla sua notifica, considerato, in particolare, che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 16 maggio 2021 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione (per come innanzi precisato), sicchè la prescrizione
è effettivamente maturata il 23.03.2022, ovvero prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 27.05.2022.
L'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali 3 disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), con ulteriore decurtazione del 50% - parte ricorrente essendo stata ammessa al patrocinio statale - e sono distratte in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto: a) dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dall'avviso di addebito n. 33420160001359907000; b) annulla l'avviso di addebito n.
33420160001359907000; c) annulla l'intimazione di pagamento n.
03420229002572133/000;
2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 656,00 per compensi, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 08.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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