Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S02 6 7 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NO DE TOPO CITALIANO CAS AZIONE Oggetto P erso aweso SEZIONE TERZA CIVILE نیا تو کیا گیا 20 نظرoliniego nents evertetoke Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 10417/96 - Rel. Consigliere SSW Dott. Michele VARRONE Cron. Rep. 852 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 02/10/00 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AR DO, nella qualità di A.U. della S.A.PO. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Società Auto Pomezia S.r.l., elettivamente domiciliato Richies Sedatio in ROMA VIA R.R.PEREIRA 202, presso lo studio dal Sig. BOFFA FRANCO, che lo difende, giusta per diritti L. dell'avvocato delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente - LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
EUROMOBILIA CENTRO EUROPEO MOBILE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERVETERI 18, presso lo studio 0292087 dell'avvocato FAZIO FELICE, che lo difende unitamente 2000 VACCARELLA ROMANO, con procura speciale all'avvocato del dott.ssa. Notaio Alfonsina Capalbo Roma 23/1/1998, 1522 -1- REP.18574; resistente
contro
EUROMOBILIA IMM DUE SRL;
intimato avversO il provvedimento della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 21/6/1996, depositato il 28/06/96; RG.708/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per la ...... . inammissibilità del ricorso, nel merito rigetto. -2- La Corte: premesso che DO AR, nella qualità di A.U. della S.A.P.O. Società Auto Pomezia s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti della s.r.l. EUROMOBILIA IMMOBILIARE DUE (fusasi per incorporazione nella EUROMOBILIA – Centro Europeo del Mobile s.p.a.) avverso l'ordinanza 31 maggio 1996 con la quale il Consigliere Istruttore della Corte di Appello di Roma aveva rigettato, in pendenza del giudizio di gravame, l'istanza di tutela cautelare urgente, nonché contro il successivo provvedimento camerale 28 giugno 1996 con il quale il Collegio della IV Sezione Civile della suddetta Corte aveva respinto il reclamo proposto avverso la precitata ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c.; considerato che con la richiesta di provvedimento d'urgenza la soc. S.A.P.O. intendeva conseguire la restituzione di un immobile dalla stessa già detenuto in locazione, ma rilasciato a seguito di ordinanza esecutiva ex art. 665 c.p.c.. successivamente travolta dalla sentenza n. 16140/95 del Tribunale di Roma;
rilevato che per copiosa e costante giurisprudenza è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nel procedimento cautelare, avendo tale ordinanza gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (Cass. sez. un. 24 gennaio 1995 n. 824; in senso conforme ex plurimis Cass. 27 marzo 1999 n. 2942); ritenuto che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile. ancorché la particolarità della vicenda integrino i giusti motivi per compensare le spese di questo grado;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE أمن Scheworm Depositata in Cancellerla 53 FFR 2001 IL CANCE RECT Oggi, ILCS JUJERE 01 ConceitConc mendola Contend Ammendoia 20000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 270000 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5.4.2011 1097 124.11 serie 4 al n. 19133 versate € 151,6h apposta in calce alla copia autentica 4561 10333 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8067 151,44