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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7413/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazzale San Gabriele di Gorizia n. 177/bis, Torino presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASTIGLIONE TORINESE il 02/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE (atto n. 5, parte II, serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: già maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
Per_
, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Ivrea in data 04/03/2021. Con ricorso depositato il 18/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Signor continui a versare l'Assegno Periodico Mensile di €. 300,00 Pt_2
(EuroQuattroCento/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, da versarsi a mani della Signora mediante bonifico bancario ovvero nelle forme concordemente stabilite Parte_1 dalle parti, entro il giorno dieci di ciascun mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_ economica della figlia , oltre alla contribuzione, nella misura del 50% in relazione alle Spese Mediche, Scolastiche e Straordinarie da sostenersi nell'interesse della predetta figlia in ossequio alle Previsioni di cui al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino, da intendersi integralmente trascritto ed al quale le parti si riportano.
PRENDE ATTO che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento e/o di Assegni Divorzili.
PRENDE ATTO che, per quanto rilevante, i Signori e si Parte_1 Parte_2 rinnovano la reciproca autorizzazione in ordine al rilascio e al rinnovo del Passaporto o di altro
Documento Equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7413/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazzale San Gabriele di Gorizia n. 177/bis, Torino presso lo studio dell'avv. MAIENZA EMILIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASTIGLIONE TORINESE il 02/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE (atto n. 5, parte II, serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: già maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
Per_
, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Ivrea in data 04/03/2021. Con ricorso depositato il 18/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Signor continui a versare l'Assegno Periodico Mensile di €. 300,00 Pt_2
(EuroQuattroCento/00), rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, da versarsi a mani della Signora mediante bonifico bancario ovvero nelle forme concordemente stabilite Parte_1 dalle parti, entro il giorno dieci di ciascun mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_ economica della figlia , oltre alla contribuzione, nella misura del 50% in relazione alle Spese Mediche, Scolastiche e Straordinarie da sostenersi nell'interesse della predetta figlia in ossequio alle Previsioni di cui al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Torino, da intendersi integralmente trascritto ed al quale le parti si riportano.
PRENDE ATTO che i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento e/o di Assegni Divorzili.
PRENDE ATTO che, per quanto rilevante, i Signori e si Parte_1 Parte_2 rinnovano la reciproca autorizzazione in ordine al rilascio e al rinnovo del Passaporto o di altro
Documento Equipollente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.