Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Scudeller, Gaetano Elnekave, Viviana Garbuio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità o per l'annullamento
- del decreto di collocamento in assenza ingiustificata del ricorrente per complessivi giorni 8 (otto) dal 23 al 30 novembre 2021, emesso in data 22.12.2021, prot. n. -OMISSIS-, dal Direttore la IV zona di Polizia di -OMISSIS-, notificato via pec in data 3 gennaio 2022 (doc. 1) e, per quanto occorrer possa, dei Verbali di contestazione di assenza ingiustificata per i giorni dal 23 al 30 novembre 2021 (docc. da 2 a 7);
- del decreto di collocamento in assenza ingiustificata del ricorrente per complessivi giorni 31 (trentuno) dal 1 al 31 dicembre 2021, emesso in data 27.1.2022, prot. n. -OMISSIS-, dal Direttore la IV zona di Polizia di -OMISSIS- e notificato a mani del destinatario in data 28 gennaio 2022 (doc. 8) e, per quanto occorrer possa, dei Verbali di contestazione di assenza ingiustificata per i giorni dal 1 al 31 dicembre 2021 (docc. da 9 a 33);
- del decreto di collocamento in assenza ingiustificata del ricorrente per la giornata del 1 gennaio 2022, emesso in data 7.2.2022, prot. n. -OMISSIS- dal Direttore la IV zona di Polizia di -OMISSIS- e notificato a mani del destinatario in data 8 febbraio 2022 (doc. 34);
- della Circolare n. -OMISSIS- di data 13.10.2021 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza avente ad oggetto “Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19”;
- della Circolare n. -OMISSIS- di data 14.10.2021 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato con oggetto “Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Disposizioni applicative”;
- e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, nonché
per l’accertamento
del diritto del ricorrente di trattenere le retribuzioni, comprensive di ogni ulteriore trattamento ad esse connesso, percepite nel periodo di cui ai tre decreti oggetto di impugnazione e del diritto del medesimo ricorrente di accedere al luogo di lavoro senza essere vaccinato e senza il possesso della certificazione verde Covid-19, previa disapplicazione dell'art. 9-quinquies del D.L. 22.4.2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.6.2021 n. 87, come inserito dall'art. 1 del D.L. 21.9.2021 n. 127 e dell'art. 4-ter, commi 1, lett. b), 2, 3, 5 e 6, del D.L. 1.4.2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.5.2021 n. 76, come inserito dall'art. 2 del D.L. 26.11.2021 n. 172, per tutte le ragioni indicate in ricorso
e per la condanna
del Ministero -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore e dell'Ufficio IV Zona Polizia di -OMISSIS-, in persona del Direttore pro tempore, a consentire al ricorrente il libero accesso al luogo di lavoro senza essere vaccinato e senza il possesso della certificazione verde Covid-19, nonché a risarcire ogni danno, materiale e morale, che risulterà all'esito dell'istruttoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 6 marzo 2023:
- in via preliminare: dichiararsi la nullità, anche in via derivata, del decreto del prefetto -OMISSIS- e della nota datata 2/8/2022 della Questura -OMISSIS--Ufficio del Personale, notificati il 28/12/2022 (cfr. docc. 47a-b cit.), per le ragioni indicate nel motivo n. 1 del ricorso principale e nel presente ricorso per motivi aggiunti;
- in alternativa: annullarsi, anche per illegittimità derivata, il decreto del prefetto -OMISSIS- e la nota datata 2/8/2022 della Questura -OMISSIS--Ufficio del Personale, notificati il 28/12/2022 (cfr. docc. 47a-b cit.) per le ragioni esposte nei motivi tutti di ricorso principale e nel presente ricorso per motivi aggiunti, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande di nullità o annullamento: accertarsi il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto l'assegno di funzione computando nel periodo di anzianità utile alla maturazione di detto emolumento anche il lasso temporale (di giorni 40, cioè dal 23 novembre 2021 all'1 gennaio 2022) di illegittimo collocamento in assenza ingiustificata, in modo che, nel caso di specie, la decorrenza dell'anzianità utile al maturare dell'assegno di funzione non parta dall'1 luglio 2022 bensì da 40 giorni antecedenti quella data, cioè dal 21/5/2022;
- a integrazione delle domande recate in ricorso principale: condannarsi il Ministero -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio IV Zona Polizia di -OMISSIS-, in persona del Direttore pro tempore, a pagare la somma indebitamente trattenuta sui cedolini paga del ricorrente dei mesi da febbraio a settembre 2022 (compresi), pari all'importo complessivo di € -OMISSIS- (cfr. trattenute in cedolini paga dei mesi da febbraio a settembre 2022: docc. 48/55 citt.), maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi da dì del dovuto a quello del saldo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 15 marzo 2022, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, i tre decreti con i quali il Direttore della IV zona di Polizia di Frontiera “-OMISSIS- ” ha disposto il suo collocamento in assenza ingiustificata dal 23 novembre 2021 al 1° gennaio 2022 in ragione della mancata esibizione del certificato verde, necessario per svolgere il servizio ai sensi dell’art. 9 quinquies del d.l. n. 52/2021.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato la declaratoria di nullità, invocando anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale, lamentando:
I. la nullità o inesistenza dei tre decreti in quanto privi di sottoscrizione;
II. la violazione di legge, l’illegittima dichiarazione dello stato di emergenza e la conseguente disapplicazione dell’art. 9 quinquies del d.l. n. 52/2021. Nel dettaglio, il ricorrente ha contestato la declaratoria dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri (con delibera del 31 gennaio 2020) e le sue ripetute proroghe, evidenziando come tutti i successivi provvedimenti, su di esso fondati, siano privi di base costituzionale;
III. la violazione di legge, in quanto i decreti impugnati sarebbero stati adottati in applicazione di norma avente forza di legge (art. 9-quinquies D.L. n. 52/2021) disapplicabile siccome contrastante con norme del diritto unionale (art. 3 CDFUE – Reg. UE n. 953/2021), che stabiliscono i principi della libertà di cura e di non discriminazione tra i cittadini e dai quali dovrebbe derivare, a giudizio del ricorrente, che il certificato verde può essere inteso solo come facoltativo e non come un obbligo per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
IV. la violazione di legge, in quanto i decreti impugnati sarebbero stati adottati in applicazione di norma avente forza di legge (art. 9-quinquies D.L. n. 52/2021) disapplicabile siccome contrastante con norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto e pattizio (segnatamente, la necessità del consenso libero e informato per i trattamenti sanitari);
V. l’eccesso di potere in quanto per il periodo successivo al 15 dicembre 2021, l’Amministrazione gli avrebbe dovuto riconoscere l’esonero dall’obbligo vaccinale per le ragioni indicate nella corrispondenza con la stessa intercorsa (ossia accertamenti clinici pre-vaccinali in corso e mancata ostensione della prescrizione medica) e, in tal modo, avrebbe dovuto essere ritenuto esonerato ex lege anche dall’obbligo di esibire il green pass per accedere al posto di lavoro. Inoltre, ulteriori carenze istruttorie sarebbero derivate dalle violazioni della normativa sulla privacy da parte del personale delegato alle verifiche della certificazione verde: come appare dai verbali di contestazione, nessuno degli accertatori avrebbe esibito la delega da parte del Titolare del trattamento dei dati sensibili (che è il Ministero della Salute) e ciò in violazione art. 28 del Reg. UE n. 679/2016 ; del pari, non sarebbe stata consegnata all’interessato l’informativa sul trattamento dei dati prevista dalla legge e, infine, non appare prova della formazione impartita agli agenti accertatori in materia di trattamento dati, per giunta sensibili.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in data 30 marzo 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 marzo 2023, il ricorrente ha domandato la declaratoria di nullità, anche in via derivata, del decreto del prefetto -OMISSIS- e della nota datata 2/8/2022 della Questura -OMISSIS--Ufficio del Personale, notificati il 28/12/2022 (il primo dei quali non sottoscritto) mediante i quali le Amministrazioni hanno escluso dal computo del periodo di servizio utile all’attribuzione dell’assegno di funzione ai sensi del D.P.R. n. 51 del 16/4/2009 (cioè di anni 17 di servizio), il periodo di interruzione del servizio per il suo collocamento in assenza ingiustificata. Inoltre, quale vizio proprio dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 8 del D.P.R. n. 51/2009 in quanto, ai fini della normativa specifica dell’assegno di funzione, l’assenza ingiustificata per mancata esibizione della certificazione verde non comporta una sanzione disciplinare (in base allo stesso art. 9 quinques del d.l. n. 52/2021). Conseguentemente, l’Amministrazione non avrebbe potuto escludere dal computo il periodo suddetto, in applicazione dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. citato, che permette di non considerare soltanto gli anni nei quali sia stata riportata una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.
4. All’udienza straordinaria del 27 maggio 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso principale non è fondato, il ricorso per motivi aggiunti, invece, deve essere parzialmente accolto.
1.1. Procedendo con l’esame del primo motivo del ricorso principale, proposto in via preliminare dal ricorrente per far valere la mancanza di sottoscrizione dei provvedimenti impugnati, il Collegio ne evidenzia l’infondatezza alla luce del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale: “Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisca lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano) che permettano di individuare la sua sicura provenienza; in conclusione l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'Amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo” (v. Consiglio di Stato sez. VII, 28/06/2024, n.5714).
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio osserva che tutti e tre i decreti impugnati consentono di individuarne chiaramente la provenienza dall’Amministrazione e il suo autore, circostanza che rende di per sé infondate le contestazioni formulate dal ricorrente.
2. Venendo ora agli ulteriori motivi di impugnazione, mediante i quali il ricorrente ha in vario modo censurato la legittimità costituzionale e sovranazionale delle norme che hanno esteso l’obbligo vaccinale nel corso della pandemia da Covid 19, il Collegio fa espresso rinvio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, alla sentenza del TAR Veneto n. 1925/2024 che, su fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che: “[…]la ratio delle norme relative all'obbligo vaccinale, la quale – come peraltro recentemente statuito dalla Corte Costituzionale – non è (solo) quella di prevenire il contagio nell’ambiente di lavoro e nei rapporti con il pubblico, bensì, più in generale, quella di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi, nell’ottica di massimizzare l’efficacia della strategia di contrasto dell’epidemia (cfr. Corte Cost., 5 ottobre 2023, n. 185; id., 9 ottobre 2023, n. 186).
D’altra parte, deve ritenersi che la disciplina dettata dal d.l. n. 44 del 2021, in quanto lex specialis, prevalga sulla disciplina prevista dal Codice dell’ordinamento militare, atteso che con lo strumento della decretazione d’urgenza sono state introdotte previsioni derogatorie con finalità specifiche ed eccezionali, relative al contenimento della pandemia da Covid-19, con efficacia limitata nel tempo, quale espressione della consapevole scelta operata dal legislatore nazionale.
Con specifico riguardo alle pretese di natura economica avanzate dal ricorrente si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha chiarito che la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, con la conseguenza che la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L’effetto stabilito dalle norme di riferimento, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica, pertanto, la mancata erogazione di ogni forma retributiva, ivi compreso l'assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
In specie, la Consulta ha ritenuto non comparabile la posizione del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare. Se, in quest’ultimo caso, il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile.
Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
8. Sul piano della compatibilità costituzionale dell’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione, deve rilevarsi come le contestazioni avanzate nel ricorso abbiano trovato analitica confutazione nella sentenza n. 14 del 2023 della Corte Costituzionale, i cui principi (pur riferiti all’obbligo vaccinale del personale sanitario) assumono valenza generale (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 17 aprile 2023, n. 240; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 27 febbraio 2023, n. 73).
Ne consegue che le eccezioni di incostituzionalità sollevate con riguardo all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 non superano il vaglio di “non manifesta infondatezza” richiesto ai fini della loro rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell’art. 23 della l. 11 marzo 195, n. 87.
Con la succitata pronuncia è stato in particolare chiarito che, considerato l’ineliminabile (almeno allo stato) rischio di eventi avversi, comune a tutti i vaccini, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996). A tal proposito, il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto titolo per l’indennizzo, legislativamente riconosciuto.
La Consulta, inoltre, ha puntualizzato che la scelta del legislatore in merito all’imposizione dell’obbligo vaccinale è fondata sui dati scientifici forniti dalle autorità di settore – non sostituibili con i dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che hanno attestato la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus.
Quanto poi alla proporzionalità della misura, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la conseguenza individuata dal legislatore per il mancato adempimento dell’obbligo – sospensione dall’attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica – appare funzionale allo scopo perseguito e non eccessiva in termini di sacrificio per il destinatario, giacché non determina conseguenze irreversibili.
8.1. Con la successiva sentenza n. 15 del 2023, la Corte Costituzionale ha ribadito che la previsione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 – anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) – non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Invero il generalizzato obbligo vaccinale ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio appare applicabile anche ai lavoratori del comparto della sicurezza – non ha quindi ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. Del resto, la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti unicamente sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
8.3. Con la più recente sentenza n. 185 del 2023, la Consulta ha rimarcato che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata.
Proprio la scelta per categorie predeterminate di lavoratori ha rappresentato una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. Trattasi di una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l’individuazione direttamente per legge dei destinatari dell’obbligo vaccinale sia coerente con l’esigenza – che trae origine dall’art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell’interesse della comunità” .
3. Dalle considerazioni sopra esposte deriva la manifesta infondatezza di tutte le contestazioni rivolte dal ricorrente alla disciplina nazionale, che deve ritenersi costituzionalmente legittima (come più volte affermato dalla Consulta), nonché ragionevolmente indirizzata al raggiungimento dello scopo pubblico del contenimento della diffusione del virus. In tale logica, l’individuazione delle certificazioni necessarie per la prosecuzione dello svolgimento dell’attività lavorativa, anche prescindendo dalla declaratoria dello stato di emergenza, è stata legittimamente effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e non ha comportato, all’evidenza, alcun effetto ingiustificatamente discriminatorio, dovendosi ritenere ragionevole il trattamento differenziato riconosciuto ai lavoratori a seconda della certificazione di cui erano titolari.
Ne deriva l’infondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione del ricorso principale, nonché delle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o di rimessione alla Corte Costituzionale.
Con riferimento al quinto motivo, il Collegio intende ribadire, in linea con il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato, che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021 nonché l’art. 9 quinquies del d.l. n. 52/2021, nel prevedere l'imposizione dell’obbligo vaccinale – esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle forze della difesa e sicurezza dall’art. 4- ter , comma 1, lettera b) , a sua volta introdotto dall’art. 2, comma 1, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 – ha consentito deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, qui non verificatesi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2).
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha genericamente rappresentato all’Amministrazione l’esigenza di svolgere degli accertamenti clinici preliminari all’inoculazione del vaccino che, tuttavia, non integrano alcuna causa di esenzione dal medesimo. Inoltre, non è condivisibile la tesi per la quale la sua somministrazione avrebbe dovuto essere oggetto di prescrizione medica, atteso che la sua inoculazione è stata imposta dal legislatore e non avrebbe alcun senso, neanche logico, ipotizzare che a tale norma sarebbe dovuta seguire la specifica prescrizione per ogni cittadino. Quanto alle contestazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali del ricorrente, le stesse si risolvono in una lamentela formale che al più può giustificare una pretesa risarcitoria, non compiutamente istruita nel corso del giudizio, ma non certo determinare l’invalidità dei decreti in esame, non essendo ascrivibili tali violazioni al loro contenuto dispositivo ma, al limite, a profili preliminari o successivi alla loro adozione.
Venendo ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti, ribadendo quanto già sopra affermato in ordine alla mancata sottoscrizione del provvedimento prefettizio, il Collegio ritiene fondata la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad avere riconosciuto l’assegno di funzione computando nel periodo di anzianità utile alla maturazione di detto emolumento anche il lasso temporale (di giorni 40, cioè dal 23 novembre 2021 al 1° gennaio 2022) di collocamento in assenza ingiustificata.
A tal riguardo, giova rammentare che l’art. 4- ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “ l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”.
In relazione alla possibile inclusione – tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale – di effetti ulteriori rispetto a quanto espressamente sancito dalla disposizione normativa, il Collegio condivide la posizione espressa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, secondo cui “ la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria ” (cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877).
Del resto, l’art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “ Detrazioni di anzianità ”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare. Rilievo che, come espressamente sancito dall’art. 4- ter del d.l. n. 44 del 2021, non è riferibile alla sospensione dal servizio disposta per mancata vaccinazione.
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti indicati, dovendo invece essere rigettate tutte le altre domande per le ragioni esposte, compresa anche l’ulteriore domanda volta ad ottenere la restituzione delle retribuzioni che sono state legittimamente trattenute dall’Amministrazione, in applicazione del dato normativo, per il periodo di assenza ingiustificata conseguente alla mancata esibizione della certificazione verde.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della loro soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- rigetta il ricorso principale;
- accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti indicati in motivazione il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono la mancata maturazione dell’anzianità di servizio in relazione al riconoscimento dell’assegno di funzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.