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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
RN MA, Relatore
ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 09676202400000663000) emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, in relazione alle cartelle di pagamento e all'avviso di accertamento recanti asseriti crediti di natura tributaria per l'importo complessivo di euro 49,992,13.
Eccepisce a) che l'organo emittente (Rieti) sarebbe territorialmente incompetente atteso che alla data di notificazione dell'atto impugnato era residente (come lo è tutt'ora) in Roma b) Violazione di doppia imposizione ai sensi dell'art. 67 d.P.R. 600/1973 atteso che l'odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricalca sostanzialmente la precedente Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n.
09676202300000746000) già oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rieti (RGR n. 50/2024) c) Omessa notifica degli atti presupposti d) Mancata indicazione del bene da ipotecare e) Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale f) prescrizione delle sanzioni.
L'ADER si è costituita deducendo a sua volta che la pretesa tributaria di cui agli atti impositivi deve ritenersi non più contestabile siccome non impugnati nei termini.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33862 del 2022) secondo la quale è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (Cass, Sez. 5, sentenza n.8094 del 29/03/2017) - principio valido anche dopo l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia in riferimento all'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016.
Il ricorso deve quindi essere accolto annullandosi l'atto impugnato, restando assorbiti i restanti motivi.
L'ADER deve essere condannata al pagamento delle spese in ragione della soccombenza da liquidarsi come in dispositivo.
Possono compensarsi le spese ne confronti dell'Agenzia delle Entrate che non ha emesso l'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Compensa le spese per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Rieti.
Rieti 17.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. MArio Tanferna dott. Massimo Lasalvia
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
RN MA, Relatore
ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400000663000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 09676202400000663000) emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, in relazione alle cartelle di pagamento e all'avviso di accertamento recanti asseriti crediti di natura tributaria per l'importo complessivo di euro 49,992,13.
Eccepisce a) che l'organo emittente (Rieti) sarebbe territorialmente incompetente atteso che alla data di notificazione dell'atto impugnato era residente (come lo è tutt'ora) in Roma b) Violazione di doppia imposizione ai sensi dell'art. 67 d.P.R. 600/1973 atteso che l'odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ricalca sostanzialmente la precedente Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n.
09676202300000746000) già oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Rieti (RGR n. 50/2024) c) Omessa notifica degli atti presupposti d) Mancata indicazione del bene da ipotecare e) Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale f) prescrizione delle sanzioni.
L'ADER si è costituita deducendo a sua volta che la pretesa tributaria di cui agli atti impositivi deve ritenersi non più contestabile siccome non impugnati nei termini.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33862 del 2022) secondo la quale è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (Cass, Sez. 5, sentenza n.8094 del 29/03/2017) - principio valido anche dopo l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia in riferimento all'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016.
Il ricorso deve quindi essere accolto annullandosi l'atto impugnato, restando assorbiti i restanti motivi.
L'ADER deve essere condannata al pagamento delle spese in ragione della soccombenza da liquidarsi come in dispositivo.
Possono compensarsi le spese ne confronti dell'Agenzia delle Entrate che non ha emesso l'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Compensa le spese per l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Rieti.
Rieti 17.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. MArio Tanferna dott. Massimo Lasalvia