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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1566/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 febbraio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA contestuale nella causa iscritta al n. 1566/2022 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Enna, via D'Angelo n.11 presso lo studio Parte_1 dell'avv. F. Mantegna che la rappresenta e difende;
- OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, C.F. e P.I con sede in Enna in Piazza Villadoro, 1/3 94100 Enna P.IVA_1
(già , C.F. e P.I , alla Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
Via Giuseppe Grazar n.14, 00142 Roma, Pec: t,.it – Email_1
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, sede legale in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8 - 00193 Roma
- C.F. P.IVA_2
- OPPOSTI -
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc il procuratore della parte ricorrente concludeva come da scritti difensivi (note sostitutive di udienza).
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 29.10.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento per l'importo complessivo €.248,84, notificata in via telematica in data 17.10.2022, relativa al mancato pagamento dei contributi anno 2009 CP_4
oltre interessi e sanzioni, nonché del ruolo n. 2021/001667.
Rilevava che, in ogni caso, il suddetto pagamento non era dovuto, essendo ampiamente decorso il termine prescrizionale.
La e l' (già non si Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
costituivano pur citate ritualmente. Autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
*******
Il ricorso va accolto risultando fondata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e restando assorbito ogni altro motivo.
Si osserva, in primis, che non vi è contestazione in ordine al fatto che i contributi – eventualmente -
dovuti alla siano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9, l. n. 335 del CP_4
1995.
Occorre ora aver riguardo al termine di decorrenza della suddetta prescrizione avendo presente che si tratta di contribuzione afferente all' anno 2009.
Al fine di identificare il dies a quo occorre fare riferimento da un lato ai termini previsti per il pagamento delle imposte, che, coincidono anche con i termini previsti per il pagamento dei contributi,
e dall'altra al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine previsto per il pagamento delle imposte coincide con quello previsto per il versamento della contribuzione alla gestione separata poiché l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997, statuisce che i versamenti a saldo
ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizioni assicurative devono
essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
Dunque deve essere analizzata anche la disciplina fiscale, che fissa due diversi termini per il pagamento delle imposte: il primo secondo cui il versamento del saldo delle imposte dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, quindi entro il mese di giugno (il giorno specifico varia a seconda dell'anno di riferimento); un secondo termine in base al quale detto versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, applicando una maggiorazione delle somme da versare del 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Diversa disciplina è contemplata per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in particolare l'art. 2, comma 1, d.p.r. del 22 luglio 1998, n. 322 sancisce che le persone fisiche presentano la dichiarazione dei redditi tra il 1° maggio ed il 30 giugno, ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, dunque il termine spirerebbe il 30
settembre.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha definito con condivisibile argomentare quale dei suddetti termini -versamento dei contributi oppure presentazione della dichiarazione dei redditi-
debba essere identificato come dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità, d'altronde, aveva già precisato che l'impossibilità di fare valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditiva della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo (in ordine a tale principio Cass., sez. lav. 7 novembre 2005,
n. 21500; Cass. sez. lav. 22 giugno 2007, n. 14576 o, specificamente, in materia previdenziale, Cass,
20 ottobre 2011, n. 21821 e Cass. sez. III, 6 ottobre 2014 n. 21026).
Dunque, in base al principio appena menzionato, tale tesi ritiene che nel caso di irregolarità
previdenziali, la prescrizione del diritto al recupero dei contributi non versati decorra, ex art. 2935
c.c., dal giorno in cui tale diritto può validamente essere esercitato dall' ente creditore, e cioè dalla data di scadenza dell'ultimo giorno utile per il versamento del saldo del contributo che si assume non versato rimanendo privi di rilievo a tal fine gli impedimenti o ostacoli di fatto determinati da omissioni o irregolarità commesse dal contribuente in ordine agli obblighi di dichiarazione previsti dalla vigente legislazione fiscale o a quello di iscrizione alla competente gestione previdenziale.
In questo panorama si è inserita la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 27950/2018) che ha sancito con chiarezza come il dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione debba essere identificato nel termine per il versamento dei contributi previdenziali. La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è
presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi, o comunque un eventuale accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale,
quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
Deve, dunque, essere applicata al caso di specie la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento»
Condividendosi la conclusione (e soprattutto il solido percorso argomentativo che la sorregge) cui è
pervenuta la Suprema Corte ed applicando tali coordinate al caso de quo, poiché il termine entro cui occorreva effettuare il pagamento a saldo della contribuzione ( termine di scadenza del saldo)
coincideva con l'anno 2010 (non è dato individuare la data esatta).
Del resto la non costituendosi in giudizio ha rinunciato a far valere l'esistenza di proroghe o CP_4
slittamenti in avanti dei termini di pagamento.
Ora, il primo e unico atto interruttivo della prescrizione, (almeno da quanto emerge ex actis) è dato dalla notifica della cartella opposta avvenuta in data 17.10.2022, ovvero ben oltre lo spirare del termine di prescrizione quinquennale, decorrente come si è visto dalla scadenza dei termini per il versamento dei contributi.
I contributi oggetto della cartella opposta sono pertanto irrimediabilmente prescritti. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo sono posti a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso:
dichiara non dovute, in quanto prescritte, le somme richieste a titolo di contribuzione anno 2009 di cui alla cartella opposta n. 294 2022 00000125 35 000;
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 245 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge.
Enna, 18 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo