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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale – adempimento per attività legale stragiudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 CP_1
Di Rubbo, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maranca, Controparte_2 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato in data 10/04/17 l'avv.Margherita
Pignata esponeva che tra e Luglio 2013 fu incaricata dalla CP_3 [...] di curare il recupero crediti per complessivi euro 180.000,00 CP_2 vantati dalla società nei confronti di 140 clienti morosi, indicando che il valore delle pratiche era per n. 125 posizioni fino ad euro 1.100,00 (compenso previsto euro 270,00 ciascuna) – per n. 12 posizioni tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 (compenso previsto euro 1.215,00 ciascuna) – per n. 2 posizioni tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (compenso previsto euro 1.890,00 ciascuna)
e per n. 1 posizione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (compenso previsto euro 4.320,00). Allegava che a fronte di ciò, a seguito di consultazioni presso la società e ricerca di documenti vari aveva provveduto alla costituzione in mora dei suddetti morosi, definendo alcune posizioni debitorie di alcuni clienti, che, recatisi presso il suo studio, avevano pagato il dovuto. Aggiungeva che nei confronti di dieci dei clienti morosi della società provvide anche a predisporre i ricorsi per ingiunzione dietro rilascio CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 di formale procura alle liti, che poi però non furono depositati in quanto la committente non aveva fornito le provviste finanziarie necessarie, né pagato l'attività stragiudiziale precedentemente svolta, motivi per i quali essa attrice aveva rinunciato al mandato, non procedendo ulteriormente nell'incarico.
Evidenziava che i compensi previsti erano quelli di cui al D.M. 155/14 e che ammontavano a complessivi 56.310,00 , decurtati del 50% e pertanto dichiarando di essere creditrice di euro 28.155,00 atteso che la aveva CP_2 provveduto al rimborso delle sole spese vive anticipate da essa attrice. Atteso che la richiesta di pagamento era rimasta senza effetto, come pure l'invito a negoziazione assistita trasmesso con raccomandata del 19/06/15, chiedeva al giudice di condannare la al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma 26.000,00 oltre rimborso spese generali al 15% e Cpa e Iva come per legge.
Costituitasi in giudizio, la contestava sia di aver Controparte_2 conferito all'attrice l'incarico per le costituzione in mora dei clienti, sia l'allegazione attorea che alcuni clienti morosi avrebbero definito la propria debitoria presso lo studio dell'attrice, anche perché se tale fosse successo, ciò avrebbe significato che la stessa avrebbe percepito non solo l'importo della creditoria, dovendosene dare discarico alla società, ma soprattutto che avrebbe sicuramente percepito in tale sede anche il proprio compenso.
Contestava, anche l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 155/14, in quanto la stessa attrice aveva dedotto di aver redatto le suddette costituzioni in mora tra l'aprile ed il Luglio 2013, quando detto D.M. non era ancora vigente. Aggiungeva che il rilascio della procura in margine dei ricorsi per ingiunzione predisposti dall'attrice, era avvenuta su foglio in bianco, pertanto con nessuna riferibilità alle singole pratiche specifiche e che in ordine alla determinazione del compenso, erronea era l'applicazione dei parametri per il procedimento di ingiunzione, tenuto conto che la stessa si era limitato alla semplice predisposizione del ricorso, mai depositato, per cui inammissibile era la richiesta per la pratica c/ Park. di valore € 24.779,80 di Controparte_4 ben euro 3660,00 e per quella c/ ITA impianti Tecnologici di valore € 75.109,65 di ben € 4320,00 , laddove per la corrispondente voce per il monitorio la tariffa prevede da € 400,00 ad € 2000,00. Rilevava ancora che per le altre otto pratiche, tutte al di sotto del valore di € 5000,00 la tariffa prevede un compenso da € 50,00 ad € 700,00 a discapito dei 1215,00 euro richiesti, intendendosi tali compensi liquidati per l'intera procedura, quindi compresa la redazione e deposito della nota di iscrizione a ruolo, del ricorso e della documentazione a suffragio, tutti atti mai preparati e/o depositati in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 giudizio. Allegava, inoltre, che l'attrice aveva richiesto ed ottenuto a titolo di acconto, certo non per le presunte costituzioni in mora per le quali nessun incarico le venne formulato, ma bensì presumibilmente per i ricorsi per decreto ingiuntivo, la somma di € 600,00 con assegno Banca Popolare Emilia Romagna n. 0022854211 del 19/07/13 ; € 550,00 con assegno Banca Popolare Emilia Romagna n. 0022859370 del 24/07/13 ed € 353,00 con assegno sempre B.P.E.R. n. 0022867674 del 12/02/14 per un totale di € 1503,00 mai fatturati. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e in subordine, e solo limitatamente ai ricorsi per decreto ingiuntivo, liquidarsi il compenso , se dovuto, sulla base dell'effettiva attività svolta, tenuto conto del minimo impegno profuso anche in termini di tempo e al risultato conseguito.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., formulata una proposta conciliativa del giudice non accettata dalla convenuta, ammessa ed assunta una sola prova testimoniale indicata dall'attrice, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero, riguardo al conferimento dell'incarico per l'attività stragiudiziale per recupero crediti non rileva che esso non risulti con apposito contratto scritto, in quanto l'art. 2230 C.C. non lo richiede, né lo richiede l'art. 1350
C.C. e men che mai lo richiede la disciplina del mandato di cui agli artt. 1703
c.c. La sola omessa previa pattuizione scritta in ordine alla misura del compenso è disciplinata dall'art. 2233 C.C., che in tal caso ne affida la quantificazione al giudice investito della relativa controversia. Né è previsto che il legale proceda ad un preventivo scritto relativo al proprio prevedibile compenso, se il cliente non lo richieda espressamente in tale forma. Al riguardo, infatti, l'art. 9 co. IV della Legge 24/3/2012 n°27, in vigore dal
26/6/2012, non richiedeva affatto che il preventivo dei prevedibili costi fosse necessariamente fornito in forma scritta, atteso che lo stesso l'art. 9 co. III del
D.L. 24/1/2012 n°1, poi convertito con modificazioni, stabiliva che esso dovesse esser necessariamente in forma scritta soltanto “a richiesta” dell'assistito.
Nel caso in esame l'affidamento dell'incarico come dedotto in giudizio dall'attrice risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, tra cui gli estratti conto relativi ai clienti morosi, necessari al fine di consentire al legale l'espletamento dei mandati ad essa affidati. D'altra parte il pagamento degli acconti ammessi e documentati dalla convenuta e il rilascio di sottoscrizioni per il mandato alle liti per i ricorsi monitori poi non più depositati, inducono
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 nel senso del conferimento dell'incarico. In ogni caso il conferimento del mandato al recupero dei crediti e l'attività svolta dall'attrice, risultano chiaramente dalla testimonianza resa dalla collaboratrice di studio dell'attrice, avv. Patera Anna Maria, la quale ebbe così a riferire: “ 1) sono a conoscenza diretta dell'incarico conferito all'avv. , in quanto spesso mi trovavo Pt_1 allo studio quando l'avv. riceveva delle telefonate o riceveva i clienti che si recavano nel suo studio dopo aver ricevuto le messe in mora;
sul capo 2) posso confermare che si recava spesso presso gli uffici, perché spesso rinviavamo degli appuntamenti perchè lei non era reperibile perché si recava ivi o vi doveva andare;
non mi sono però mai recata personalmente con lei;
sul capo 3) conferma che l'avv ebbe in cartaceo tale Pt_1 documentazione, e tanto posso dire perché la vedevo tornare con questi faldoni ed ebbi modo di vedere che si trattava di documenti di quella società; sul capo 4) confermo che spesso riceveva delle telefonate dalla società dalla segretaria e anche dall'ingegnere, in quel periodo era un Parte_2 continuo di chiamate;
sul capo 5) confermo che queste telefonate riguardavano l'attività stragiudiziale di recupero del credito, il pagamento delle vertenze da parte dei clienti;
si discorreva anche delle trattative di bonario componimento con i clienti e anche le eventuali attività giudiziali successive, predisponendo, per esempio, dei ricorsi per decreto ingiuntivo;
sul capo 6) specifico che riceveva chiamate anche dai clienti morosi;
sul capo 7) specifico che capitava che venivano anche in studio per saldare e lei prendeva anche i contanti;
non erano però accompagnati da legali, perché erano questioni stragiudiziali;
sul capo 8) spesso si trattava di risolvere la questione in via bonaria, però dipendeva dal cliente e anche dalla società che non sempre collaborava in tal senso;
sul capo 9) specifico che quanto all'oggetto delle visite fatte presso la società non posso riferire con certezza perché non ero presente;
sul capo 10) specifico che sia per iscritto che telefonicamente ha sollecitato sia le scritture contabili che gli anticipi;
tanto posso dire perché nel collaborare con lo studio vedevo che predisponeva le lettere e assistivo a queste telefonate;
sul capo 14) della memorie ex art 183 co 6 c.p.c. III termine specifico che ho sentito l'avvocato parlare con
l'ingegnere talvolta però non posso dire se lui le ebbe a conferire CP_5
l'incarico; sul capo 15) specifico che ho sentito che la collega prospettava di volta in volta i costi anche telefonicamente e tanto posso dire perché ho assistito a queste telefonate;
sul capo 16) confermo che la collega ha anche prospettato, sempre telefonicamente, la stipulazione di una convenzione scritta;
sul capo 17) so che fondamentalmente non si è mai arrivati ad un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 accordo, penso che loro all'inizio le dissero di si ma poi non si fece nulla;
sul capo 18) confermo che i rapporti vennero intrattenuti con , Controparte_6 che era la segretaria della società che si occupava della gestione della società”.
Riguardo alle tariffe applicabili all'attività stragiudiziale svolta, nel caso di successione di tariffe professionali nel tempo, in considerazione della natura unitaria dell'incarico, il compenso reclamato dovrà esser liquidato facendosi applicazione della tariffa vigente alla data dell'esaurimento dell'incarico, e ciò anche se lo svolgimento dell'attività ha avuto inizio sotto la vigenza di altra (e cronologicamente precedente) tariffa professionale. Del tutto corretto è dunque il rinvio dalla deducente attrice operato al D.M.
10/3/2014 n°155 (cfr. Cass. S.U. n. 17405/12).
Va opportunamente evidenziato che l'attrice alcun compenso ha richiesto per la preparazione e la redazione dei ricorsi per ingiunzione di pagamento, tale ultima attività essendo stata dalla stessa ricompresa nel compenso complessivamente richiesto per l'attività prestata nella relativa pratica stragiudiziale, e ciò proprio in considerazione della mancata presentazione dei ricorsi, conseguenza dell'inerzia della società mandante, concretizzatasi nella omessa corresponsione degli acconti a tal fine legittimamente richiesti dalla professionista ai sensi dell'art. 1719 c.c. Passando alla quantificazione del compenso spettante all'attrice, tenuto conto delle suddette tariffe applicabili e della quantità e qualità del lavoro svolto per la sola attività stragiudiziale di recupero crediti commissionata dalla convenuta, si ritiene di liquidare i compensi dovuti ai minimi tariffari, con successiva riduzione del 50%, atteso il numero rilevante e la serialità delle pratiche di recupero credito affidate e anche della mancata specificazione da parte dell'attrice, per ogni pratica di recupero credito, dell'attività svolta e dell'esito finale.
Per n. 125 posizioni fino ad euro 1.100,00 si ritiene congruo liquidare euro 135,00 per ciascuna pratica, per n. 12 posizioni tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 si ritiene congruo liquidare euro 608,00 per ciascuna pratica;
per n.
2 posizioni tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 si ritiene congruo liquidare euro 945,00 per ciascuna pratica;
per n. 1 posizione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 si ritiene congruo liquidare euro 2.160,00. Il compenso complessivo dovuto, applicata la riduzione del 50%, ammonta quindi ad euro
14.110,50 cui devono essere detratte euro 1.503,00 di acconti pagati dalla convenuta, per cui la convenuta va condannata al pagamento di euro
12.607,50 oltre rimborso spese generali al 15% e Cpa e Iva come per legge,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 cui vanno aggiunti gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento della domanda per una somma pari a circa la metà di quella domandata con atto di citazione, induce a compensare per la metà le spese di giudizio e porre la restante metà a carico della convenuta, liquidandola in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffi medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 12.607,50 oltre rimborso spese generali al 15% e Cpa e Iva come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera intellettuale – adempimento per attività legale stragiudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 CP_1
Di Rubbo, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maranca, Controparte_2 come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato in data 10/04/17 l'avv.Margherita
Pignata esponeva che tra e Luglio 2013 fu incaricata dalla CP_3 [...] di curare il recupero crediti per complessivi euro 180.000,00 CP_2 vantati dalla società nei confronti di 140 clienti morosi, indicando che il valore delle pratiche era per n. 125 posizioni fino ad euro 1.100,00 (compenso previsto euro 270,00 ciascuna) – per n. 12 posizioni tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 (compenso previsto euro 1.215,00 ciascuna) – per n. 2 posizioni tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (compenso previsto euro 1.890,00 ciascuna)
e per n. 1 posizione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (compenso previsto euro 4.320,00). Allegava che a fronte di ciò, a seguito di consultazioni presso la società e ricerca di documenti vari aveva provveduto alla costituzione in mora dei suddetti morosi, definendo alcune posizioni debitorie di alcuni clienti, che, recatisi presso il suo studio, avevano pagato il dovuto. Aggiungeva che nei confronti di dieci dei clienti morosi della società provvide anche a predisporre i ricorsi per ingiunzione dietro rilascio CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 di formale procura alle liti, che poi però non furono depositati in quanto la committente non aveva fornito le provviste finanziarie necessarie, né pagato l'attività stragiudiziale precedentemente svolta, motivi per i quali essa attrice aveva rinunciato al mandato, non procedendo ulteriormente nell'incarico.
Evidenziava che i compensi previsti erano quelli di cui al D.M. 155/14 e che ammontavano a complessivi 56.310,00 , decurtati del 50% e pertanto dichiarando di essere creditrice di euro 28.155,00 atteso che la aveva CP_2 provveduto al rimborso delle sole spese vive anticipate da essa attrice. Atteso che la richiesta di pagamento era rimasta senza effetto, come pure l'invito a negoziazione assistita trasmesso con raccomandata del 19/06/15, chiedeva al giudice di condannare la al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma 26.000,00 oltre rimborso spese generali al 15% e Cpa e Iva come per legge.
Costituitasi in giudizio, la contestava sia di aver Controparte_2 conferito all'attrice l'incarico per le costituzione in mora dei clienti, sia l'allegazione attorea che alcuni clienti morosi avrebbero definito la propria debitoria presso lo studio dell'attrice, anche perché se tale fosse successo, ciò avrebbe significato che la stessa avrebbe percepito non solo l'importo della creditoria, dovendosene dare discarico alla società, ma soprattutto che avrebbe sicuramente percepito in tale sede anche il proprio compenso.
Contestava, anche l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 155/14, in quanto la stessa attrice aveva dedotto di aver redatto le suddette costituzioni in mora tra l'aprile ed il Luglio 2013, quando detto D.M. non era ancora vigente. Aggiungeva che il rilascio della procura in margine dei ricorsi per ingiunzione predisposti dall'attrice, era avvenuta su foglio in bianco, pertanto con nessuna riferibilità alle singole pratiche specifiche e che in ordine alla determinazione del compenso, erronea era l'applicazione dei parametri per il procedimento di ingiunzione, tenuto conto che la stessa si era limitato alla semplice predisposizione del ricorso, mai depositato, per cui inammissibile era la richiesta per la pratica c/ Park. di valore € 24.779,80 di Controparte_4 ben euro 3660,00 e per quella c/ ITA impianti Tecnologici di valore € 75.109,65 di ben € 4320,00 , laddove per la corrispondente voce per il monitorio la tariffa prevede da € 400,00 ad € 2000,00. Rilevava ancora che per le altre otto pratiche, tutte al di sotto del valore di € 5000,00 la tariffa prevede un compenso da € 50,00 ad € 700,00 a discapito dei 1215,00 euro richiesti, intendendosi tali compensi liquidati per l'intera procedura, quindi compresa la redazione e deposito della nota di iscrizione a ruolo, del ricorso e della documentazione a suffragio, tutti atti mai preparati e/o depositati in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 giudizio. Allegava, inoltre, che l'attrice aveva richiesto ed ottenuto a titolo di acconto, certo non per le presunte costituzioni in mora per le quali nessun incarico le venne formulato, ma bensì presumibilmente per i ricorsi per decreto ingiuntivo, la somma di € 600,00 con assegno Banca Popolare Emilia Romagna n. 0022854211 del 19/07/13 ; € 550,00 con assegno Banca Popolare Emilia Romagna n. 0022859370 del 24/07/13 ed € 353,00 con assegno sempre B.P.E.R. n. 0022867674 del 12/02/14 per un totale di € 1503,00 mai fatturati. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda e in subordine, e solo limitatamente ai ricorsi per decreto ingiuntivo, liquidarsi il compenso , se dovuto, sulla base dell'effettiva attività svolta, tenuto conto del minimo impegno profuso anche in termini di tempo e al risultato conseguito.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., formulata una proposta conciliativa del giudice non accettata dalla convenuta, ammessa ed assunta una sola prova testimoniale indicata dall'attrice, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero, riguardo al conferimento dell'incarico per l'attività stragiudiziale per recupero crediti non rileva che esso non risulti con apposito contratto scritto, in quanto l'art. 2230 C.C. non lo richiede, né lo richiede l'art. 1350
C.C. e men che mai lo richiede la disciplina del mandato di cui agli artt. 1703
c.c. La sola omessa previa pattuizione scritta in ordine alla misura del compenso è disciplinata dall'art. 2233 C.C., che in tal caso ne affida la quantificazione al giudice investito della relativa controversia. Né è previsto che il legale proceda ad un preventivo scritto relativo al proprio prevedibile compenso, se il cliente non lo richieda espressamente in tale forma. Al riguardo, infatti, l'art. 9 co. IV della Legge 24/3/2012 n°27, in vigore dal
26/6/2012, non richiedeva affatto che il preventivo dei prevedibili costi fosse necessariamente fornito in forma scritta, atteso che lo stesso l'art. 9 co. III del
D.L. 24/1/2012 n°1, poi convertito con modificazioni, stabiliva che esso dovesse esser necessariamente in forma scritta soltanto “a richiesta” dell'assistito.
Nel caso in esame l'affidamento dell'incarico come dedotto in giudizio dall'attrice risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, tra cui gli estratti conto relativi ai clienti morosi, necessari al fine di consentire al legale l'espletamento dei mandati ad essa affidati. D'altra parte il pagamento degli acconti ammessi e documentati dalla convenuta e il rilascio di sottoscrizioni per il mandato alle liti per i ricorsi monitori poi non più depositati, inducono
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 nel senso del conferimento dell'incarico. In ogni caso il conferimento del mandato al recupero dei crediti e l'attività svolta dall'attrice, risultano chiaramente dalla testimonianza resa dalla collaboratrice di studio dell'attrice, avv. Patera Anna Maria, la quale ebbe così a riferire: “ 1) sono a conoscenza diretta dell'incarico conferito all'avv. , in quanto spesso mi trovavo Pt_1 allo studio quando l'avv. riceveva delle telefonate o riceveva i clienti che si recavano nel suo studio dopo aver ricevuto le messe in mora;
sul capo 2) posso confermare che si recava spesso presso gli uffici, perché spesso rinviavamo degli appuntamenti perchè lei non era reperibile perché si recava ivi o vi doveva andare;
non mi sono però mai recata personalmente con lei;
sul capo 3) conferma che l'avv ebbe in cartaceo tale Pt_1 documentazione, e tanto posso dire perché la vedevo tornare con questi faldoni ed ebbi modo di vedere che si trattava di documenti di quella società; sul capo 4) confermo che spesso riceveva delle telefonate dalla società dalla segretaria e anche dall'ingegnere, in quel periodo era un Parte_2 continuo di chiamate;
sul capo 5) confermo che queste telefonate riguardavano l'attività stragiudiziale di recupero del credito, il pagamento delle vertenze da parte dei clienti;
si discorreva anche delle trattative di bonario componimento con i clienti e anche le eventuali attività giudiziali successive, predisponendo, per esempio, dei ricorsi per decreto ingiuntivo;
sul capo 6) specifico che riceveva chiamate anche dai clienti morosi;
sul capo 7) specifico che capitava che venivano anche in studio per saldare e lei prendeva anche i contanti;
non erano però accompagnati da legali, perché erano questioni stragiudiziali;
sul capo 8) spesso si trattava di risolvere la questione in via bonaria, però dipendeva dal cliente e anche dalla società che non sempre collaborava in tal senso;
sul capo 9) specifico che quanto all'oggetto delle visite fatte presso la società non posso riferire con certezza perché non ero presente;
sul capo 10) specifico che sia per iscritto che telefonicamente ha sollecitato sia le scritture contabili che gli anticipi;
tanto posso dire perché nel collaborare con lo studio vedevo che predisponeva le lettere e assistivo a queste telefonate;
sul capo 14) della memorie ex art 183 co 6 c.p.c. III termine specifico che ho sentito l'avvocato parlare con
l'ingegnere talvolta però non posso dire se lui le ebbe a conferire CP_5
l'incarico; sul capo 15) specifico che ho sentito che la collega prospettava di volta in volta i costi anche telefonicamente e tanto posso dire perché ho assistito a queste telefonate;
sul capo 16) confermo che la collega ha anche prospettato, sempre telefonicamente, la stipulazione di una convenzione scritta;
sul capo 17) so che fondamentalmente non si è mai arrivati ad un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 accordo, penso che loro all'inizio le dissero di si ma poi non si fece nulla;
sul capo 18) confermo che i rapporti vennero intrattenuti con , Controparte_6 che era la segretaria della società che si occupava della gestione della società”.
Riguardo alle tariffe applicabili all'attività stragiudiziale svolta, nel caso di successione di tariffe professionali nel tempo, in considerazione della natura unitaria dell'incarico, il compenso reclamato dovrà esser liquidato facendosi applicazione della tariffa vigente alla data dell'esaurimento dell'incarico, e ciò anche se lo svolgimento dell'attività ha avuto inizio sotto la vigenza di altra (e cronologicamente precedente) tariffa professionale. Del tutto corretto è dunque il rinvio dalla deducente attrice operato al D.M.
10/3/2014 n°155 (cfr. Cass. S.U. n. 17405/12).
Va opportunamente evidenziato che l'attrice alcun compenso ha richiesto per la preparazione e la redazione dei ricorsi per ingiunzione di pagamento, tale ultima attività essendo stata dalla stessa ricompresa nel compenso complessivamente richiesto per l'attività prestata nella relativa pratica stragiudiziale, e ciò proprio in considerazione della mancata presentazione dei ricorsi, conseguenza dell'inerzia della società mandante, concretizzatasi nella omessa corresponsione degli acconti a tal fine legittimamente richiesti dalla professionista ai sensi dell'art. 1719 c.c. Passando alla quantificazione del compenso spettante all'attrice, tenuto conto delle suddette tariffe applicabili e della quantità e qualità del lavoro svolto per la sola attività stragiudiziale di recupero crediti commissionata dalla convenuta, si ritiene di liquidare i compensi dovuti ai minimi tariffari, con successiva riduzione del 50%, atteso il numero rilevante e la serialità delle pratiche di recupero credito affidate e anche della mancata specificazione da parte dell'attrice, per ogni pratica di recupero credito, dell'attività svolta e dell'esito finale.
Per n. 125 posizioni fino ad euro 1.100,00 si ritiene congruo liquidare euro 135,00 per ciascuna pratica, per n. 12 posizioni tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 si ritiene congruo liquidare euro 608,00 per ciascuna pratica;
per n.
2 posizioni tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 si ritiene congruo liquidare euro 945,00 per ciascuna pratica;
per n. 1 posizione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 si ritiene congruo liquidare euro 2.160,00. Il compenso complessivo dovuto, applicata la riduzione del 50%, ammonta quindi ad euro
14.110,50 cui devono essere detratte euro 1.503,00 di acconti pagati dalla convenuta, per cui la convenuta va condannata al pagamento di euro
12.607,50 oltre rimborso spese generali al 15% e Cpa e Iva come per legge,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 cui vanno aggiunti gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento della domanda per una somma pari a circa la metà di quella domandata con atto di citazione, induce a compensare per la metà le spese di giudizio e porre la restante metà a carico della convenuta, liquidandola in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tariffi medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 12.607,50 oltre rimborso spese generali al 15% e Cpa e Iva come per legge, cui vanno aggiunti gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
2) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6