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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 149/2024 R.G., promossa da: con sede in Napoli alla Via Parte_1
Santa Brigida n. 39 e direzione generale in Milano, via San Giovanni sul Muro 9, capitale sociale Euro 655.153.674,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n.
, iscritta al n° 6 dell'Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca P.IVA_1
d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, iscritta al Registro delle
Imprese di Napoli al n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maccallini (CF: P.IVA_2
pec: , la quale dichiara di voler CodiceFiscale_1 Email_1 ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec sopra specificato ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma - Lungotevere Flaminio n. 76;
Ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], NTroparte_1 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il NTroparte_2 C.F._3 26.12.1971, (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._4
15.08.1976, (C.F. ) nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_5
il 18.03.1948, (C.F. , nata a Parte_4 C.F._6
Napoli il 04.03.1951, rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Valeri
( fax 0864/54295, CF ) ed Email_2 C.F._7
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio 1;
Resistenti in riassunzione
E
con sede legale in Roma alla via Casciani n. 96 C.F: NTroparte_3 P.IVA_3
P.I: (pec: ; P.IVA_4 Email_3
altro resistente in riassunzione contumace per la riforma della sentenza n.50/2015 resa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data
04 marzo 2015, come confermata dalla sentenza n. 824/2020 della Corte d'Appello di
L'Aquila pubblicata in data 15 giugno 2020.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 12.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza dell'12.11.2024 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 50/2015 pubblicata in data 04 marzo 2015 il Tribunale di Sulmona decideva in merito domanda proposta dalla volta a rigettare l'opposizione ex CP_4
art. 615 c.p.c. proposta da , , , Parte_3 NTroparte_1 NTroparte_2
, e e a riconoscere il Parte_2 Parte_4 Parte_5
proprio diritto di credito nei confronti di in forza della anticipazione NTroparte_3
edilizia di £. 750.000.000 concessa con contratto del 26.03.1991 per atto notar Per_1
di San Demetrio nè IN, come pari ad € 721.952,51 o pari alla somma
[...]
maggiore o minore eventualmente risultante a seguito dell'istruttoria.
pag. 2/20 1.1 A fondamento della domanda, parte attorea deduceva che con atto di pignoramento del 19.08.2011 quale mandataria della aveva NTroparte_5 CP_4
promosso esecuzione immobiliare avente ad oggetto n. 3 unità immobiliari site nel
Comune di Castel di Sangro intestate rispettivamente a (nuda proprietà) NTroparte_1
ed a e (usufrutto), a Parte_3 Parte_4 NTroparte_2
(nuda proprietà) ed a e (usufrutto), a Parte_3 Parte_4 Parte_2
(nuda proprietà) ed a e (usufrutto) e che
[...] Parte_3 Parte_4
con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. gli esecutati chiedevano, previa sospensione dell'esecuzione, l'accertamento e la dichiarazione della nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare per indeterminatezza del credito e, in via subordinata, di ritenere e dichiarare che su ogni immobile la vantava un CP_4
credito di € 17.610,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e, in estremo subordine,
l'accertamento e la dichiarazione dell'esatto ammontare del credito e la relativa ipoteca
NT residuale su ogni singolo appartamento che la potesse pretendere.
Il G.E. con ordinanza del 16.03.2012, ritenuta la sussistenza di elementi tali da far presumere intervenuta la rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca da parte del creditore procedente, considerato l'accordo intercorso tra altri proprietari del bene ipotecato ed il creditore medesimo con pagamento delle loro quote ideali di debito ipotecario, ritenuto che gli opponenti dovevano garantire solo parte del credito azionato, sussistendo i gravi motivi, sospendeva l'esecuzione per l'importo eccedente € 52.800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda, concedendo termine fino al 30.12.2012 per l'introduzione del giudizio di merito. riferiva, pertanto, di aver intrapreso il giudizio di merito per veder riconosciuto CP_4
il proprio diritto di credito, ritenendo censurabile il provvedimento del G.E. nella parte in cui aveva ritenuto possibile il frazionamento del mutuo e l'intervenuta rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca, determinando la somma di € 52.800,00 quale quota del mutuo gravante sugli immobili pignorati, mentre in realtà non vi era stato frazionamento del mutuo né della garanzia ipotecaria, tanto più che il consenso del creditore andava espresso in forma autentica con atto pubblico o scrittura privata autenticata, mancante nel caso di specie, e pertanto il credito ammontava ad € 721.952,51, di cui € 387.342,67 per sorte capitale ed € 294.824,93 per interessi di mora calcolati al tasso contrattuale,
pag. 3/20 dovendo imputarsi le somme versate dai terzi acquirenti con i quali erano intervenuti accordi solo agli interessi moratori in applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c.
1.2 Si costituivano in giudizio , NTroparte_1 NTroparte_2 Parte_2
e eccependo la tardiva introduzione del
[...] Parte_3 Parte_4
giudizio di merito e deducendo, nel merito, che in sede di reclamo il Tribunale di
Sulmona aveva esattamente ritenuto che gli accordi presi tra il creditore e gli altri proprietari integrassero la fattispecie di cui agli art.2782-2783 c.c. e dunque la riduzione dell'ipoteca in deroga al principio della indivisibilità della stessa e che gli opponenti, quali proprietari di beni gravati da ipoteca per debiti altrui, rispondevano dell'importo risultante dalla complessiva anticipazione divisa per il numero dei terzi proprietari, così da pervenire alla determinazione della somma di € 52.800,00 gravante sugli medesimi.
Rappresentavano che, in merito agli interessi, la contabilizzazione operata da parte attorea era erronea, in quanto ex art. 2855 c.c. competevano solo gli interessi corrispettivi e poiché nella fattispecie il debitore era fallito, nessuna NTroparte_3
mora poteva essergli attribuita stante l'impossibilità giuridica di eseguire pagamenti e la responsabilità del terzo rimaneva pertanto circoscritta nei limiti posti dal predetto articolo;
inoltre, evidenziavano che la sulla base degli accordi a saldo e CP_4
stralcio intercorsi con gli altri acquirenti delle unità immobiliari, aveva incassato somme superiori a quanto poteva pretendere, per cui il credito era insussistente.
Chiedevano, pertanto, l'estinzione del giudizio di merito e la stabilizzazione del provvedimento di sospensione emesso dal G.E. e la conseguente estinzione ex art. 624 comma 3 c.p.c. della procedura esecutiva n. 66/11 per l'importo eccedente € 52.800,00 ovvero in toto, con quanto di conseguenza in ordine alla cancellazione del pignoramento e pronuncia sulle spese del procedimento, con condanna in ogni caso di parte attrice al completo pagamento delle spese e compensi di giudizio.
CP_ 1.4 Si costituiva in giudizio il fallimento deducendo che la domanda di CP_3
accertamento proposta nei suoi confronti era inammissibile ed improcedibile giacché ai sensi dell'art.52 della L.F. ogni credito, anche se munito di prelazione, doveva essere accertato in sede di esame dello stato passivo dagli organi preposti e peraltro la pretesa creditoria della era stata già ammessa al passivo fallimentare per € CP_4
2.356.421,88 in via privilegiata ed € 174.740,89 in via chirografaria e successivamente,
pag. 4/20 a seguito di istanza di riduzione, per € 1.598.632,88 in rango chirografario. NTestava il preteso credito di € 721.952,51, argomentando che il credito di cui al mutuo
3100/235 era stato ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata per l'importo di €
421.720,53 per sorte capitale ed € 278.347,31 per interessi maturati al 04.02.1997 oltre interessi successivi ex art.54 comma 3 L.F. mentre nessuna somma era stata ammessa per premi assicurativi, detraendosi € 166.901,12 per versamenti ricevuti per totale minor importo di € 545.443,28 e che allo stato della procedura fallimentare risultava
NT l'insinuazione al passivo da parte della della somma di € 543.166,72 in via chirografaria per sorte capitale ed interessi. Riferiva, inoltre, che dall'atto di riassunzione del giudizio risultava che la creditrice aveva incassato per la posizione di mutuo n.3100/235 la somma di € 382.797,45, che, qualora imputata agli interessi, avrebbe determinato la loro soddisfazione con imputazione della somma residua di €
104.450,14 in conto capitale.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti e, in via subordinata, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti perché inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e compensi.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Sulmona rigettava la domanda per i motivi di seguito indicati.
Rigettate alcune eccezioni preliminari di rito, nel merito, il primo giudice, richiamando un recente orientamento giurisprudenziale innovativo nella materia, affermava che alla fattispecie in esame si attagliava l'art.1273 c.c. per cui il terzo accollante (convenuti opponenti) è obbligato verso il creditore ( opposta) nei limiti in cui si è assunto CP_4
il debito e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta, in quanto il terzo acquirente è legato contrattualmente solo dall'atto da lui stipulato con il venditore mutuatario e non anche dal contratto di mutuo stipulato da quest'ultimo con l'Istituto mutuante. Osservava che l'Istituto mutuante, facendo leva sull'intero ammontare dell'ipoteca, aveva azionato il diritto di credito senza frazionare il mutuo in via solidale, con la conseguenza che ciascun terzo acquirente veniva chiamato a corrispondere alla banca una quota proporzionale del mutuo senza tener conto dell'accollo pattuito a suo tempo e che tale comportamento era sconfessato pag. 5/20 dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 15685 del 21.6.2013 la quale aveva applicato quanto previsto dall'art.1273 c.c. in materia di accollo, stabilendo che il terzo accollante è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, vale a dire nei limiti dell'importo che il terzo acquirente aveva pattuito di accollarsi quale quota di mutuo in conto corrispettivo.
Evidenziava, dunque, che la banca mutuante non può procedere alla vendita all'asta degli immobili dei terzi acquirenti se non ha ottemperato all'obbligo di frazionare il mutuo e l'ipoteca, in quanto l'ammontare della quota frazionata non può superare la cifra che ciascun terzo acquirente aveva pattuito di accollarsi al momento dell'acquisto e rilevava che, nel caso di specie, risultava documentato e incontestato che i convenuti opponenti - terzi acquirenti avevano pagato integralmente il corrispettivo dell'acquisto della propria unità immobiliare senza accollarsi il mutuo con la conseguenza che la
NT
non poteva vantare alcun credito e quindi procedere ad esecuzione forzata delle predette unità immobiliari in capo ai convenuti.
NT Da ultimo, in ordine al rapporto tra la ed il Parte_5
condivideva l'eccezione sollevata da quest'ultimo, sostenendo che ogni pretesa creditoria doveva essere proposta in sede di esame dello stato passivo e vagliata dagli organi delegati dalla Legge Fallimentare e con le modalità di cui agli art. 92 e segg. L.F.
3. Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i motivi di CP_4
seguito indicati:
3.1) Vizio di ultrapetizione della sentenza per aver dichiarato l'inesistenza del credito della mentre parti opponenti avevano chiesto la stabilizzazione CP_4
dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pet la parte eccedente € 52.800,00, quindi riconoscendo in tali limiti la spettanze del credito dell'appellante.
3.2) Errata applicazione delle norme sull'accollo e sul frazionamento del mutuo che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice non si erano mai verificati nel caso in esame.
3.3) Erroneo accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal , in quanto il fallimento predetto era stato citato solo come litisconsorte Parte_5
necessario, senza che venisse avanzata alcuna domanda nei suoi confronti.
3.4) Erronea determinazione delle spese di lite.
pag. 6/20 3.5) Si costituivano in giudizio NTroparte_1 NTroparte_2 Parte_2
e contestando le avverse pretese e
[...] Parte_3 Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto assolutamente infondato tanto in fatto quanto in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva in giudizio NTroparte_3
4. La sentenza di appello. La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n.
824/2020 pubblicata in data 15 giugno 2020, rigettava l'appello e condannava parte appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti in giudizio, delle spese di giudizio.
In particolare, a sostegno della decisione assunta rilevava, nel merito della pretesa della società appellante, che sebbene la stessa avesse prodotto in giudizio il decreto del
Tribunale di Sulmona del 25.02.2016 concernente l'esecutorietà del concordato fallimentare della nel quale è accertata l'integrale esecuzione Parte_6
del predetto concordato, pur omettendo ogni rilievo sull'effetto di quest'ultima circostanza rispetto al terzo acquirente di un immobile ipotecato, tuttavia l'integrale esecuzione delle obbligazioni previste nel concordato del , nel cui passivo la Parte_5
si era insinuata, rendeva effettivamente incerte la sussistenza ovvero CP_4
l'entità del residuo credito della stessa, atteso che né dal citato provvedimento né da altri atti processuali emergeva in quale misura il credito della società era stato soddisfatto nel concordato fallimentare, per cui non era possibile stabilire se e per quale somma sussisteva ancora il diritto della predetta di agire esecutivamente. Confermava pertanto, in ragione di tale indeterminatezza, l'insussistenza del credito certo, liquido ed esigibile. Rilevava poi che l'utilizzazione del decreto del Tribunale di Sulmona, sebbene prodotto dall'appellante dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non determinava la necessità di instaurare il contraddittorio con l'altra parte del processo, atteso che la stessa non aveva evidentemente interesse a contraddire su un documento attestante una circostanza a lei favorevole, costituita dall'estinzione o comunque dalla riduzione della pretesa nei suoi confronti.
In ordine all'eccezione d'inammissibilità della domanda di accertamento del credito proposta nel giudizio ordinario anche nei confronti del Parte_5 NTroparte_3
osservava che l'accertamento del credito non poteva che essere proposto nel concorso pag. 7/20 con gli altri creditori, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., dovendosi escludere la situazione di litisconsorzio necessario in ragione dell'autonomia delle obbligazioni, personali o reali, dei soggetti terzi rispetto alla Società fallita, per cui la domanda di accertamento del credito nel giudizio ordinario era effettivamente inammissibile nei confronti della società fallita. Da ultimo, rigettava anche la censura in merito alla statuizione sulle spese processuali, rilevandone la sua genericità ed evidenziando come l'appellante, in mancanza del deposito dei fascicoli del giudizio di primo grado da parte degli appellati, non avesse allegato gli elementi dai quali si potesse desumere che i predetti non avessero sostenuto le citate spese, mentre in ordine al compenso ne rilevava la sua corretta determinazione secondo il valore della controversia indicato nell'atto di citazione in appello.
5. Ricorso in Cassazione. Avverso la decisione di appello proponeva ricorso in cassazione già sulla base di quattro motivi. In particolare, per Parte_1 CP_4
quanto interessa in questa sede con riguardo ai motivi accolti:
• la prima censura denunciava, in primo luogo, l'omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte il cui la Corte D'Appello, affrontando il merito della pretesa circa l'entità del credito residuo vantato dalla società, aveva affermato come non fosse possibile accertare l'importo per cui il credito era stato soddisfatto in seno al concordato fallimentare;
la ricorrente rilevava invece come emergesse chiaramente dagli atti di causa che la percentuale di soddisfacimento riservata ai creditori chirografari (quale era
SGA) era pari all'1%;
• censurava il ricorrente, poi, la decisione impugnata per aver ritenuto che il contegno processuale dei non deponesse per il riconoscimento del Parte_3
debito quantomeno parziale, in misura pari ad € 52.800,00 complessivi;
• contestava, inoltre, l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, per non avere detto nulla circa la pretesa errata applicazione, da parte del Tribunale di
Sulmona, delle norme sull'accollo e sul frazionamento del mutuo, pur non essendo applicabili al caso di specie;
infine, contestava la predetta sentenza della
Corte d'Appello per essere stata adottata da Collegio illegittimamente composto, oltre che da due giudici togati, da un giudice ausiliario, che ha assunto il ruolo di pag. 8/20 relatore, evidenziando l'illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 del d.l. n.
69/2013, conv. in legge n. 98/2013.
Gli intimati non svolgevano alcuna difesa nel giudizio di Cassazione. Con ordinanza interlocutoria n.9386 del 05.04.2023 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società frattanto tornata in bonis. NTroparte_3
6. Ordinanza della Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione decideva con ordinanza n. 31544/2023 depositata il 13 novembre 2023 e accoglieva il primo motivo di ricorso, rigettava il quarto e dichiarava assorbiti i restanti motivi del ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 824/2020, Parte_1
rinviando la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, anche per la pronuncia sulle spese di lite.
In particolare nell'accogliere il primo motivo, la Corte di Cassazione rilevava che la
Corte d'Appello, deducendo l'assoluta incertezza circa la stessa sussistenza del credito
NT vantato dalla , non avesse preso in considerazione significativi e decisivi elementi fattuali, emergenti dagli atti di causa e quindi già oggetto di discussione tra le parti,
NT quali il fatto che aveva goduto nell'ambito del concordato fallimentare della percentuale di soddisfacimento dell'1% del proprio credito, come era desumibile sia
NT dalle note conclusive depositate dalla stessa in primo grado che dalla comparsa conclusionale di primo grado del nonché il fatto che Parte_5
NT l'insinuazione finale del credito di al passivo fallimentare ammontasse ad € NT 545.443,28, come evincibile sia dal prospetto allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sia dalla comparsa di risposta e dalla comparsa conclusionale del
. Parte_5
Pertanto, assorbiti il secondo e terzo motivo, la sentenza veniva cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, incaricandola di procedere ad un nuovo esame dell'appello, attenendosi ai principi di diritto espressi e pronunciandosi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
7. Appello in riassunzione. Con atto di appello e citazione di rinvio ex art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio chiedendo, in Parte_1
applicazione dei principi di rinvio della Cassazione, di rigettare l'opposizione ex art 615
c.p.c. proposta dagli esecutati, di accogliere tutte le domande formulate dalla CP_4
pag. 9/20 oggi nel giudizio di primo grado, CP_4 NTroparte_6
richiamando i motivi di appello formulati nell'atto di impugnazione poi definito con rigetto, chiedendone l'accoglimento e dichiarando in ogni caso la inesistenza dell'accollo e del frazionamento del mutuo e dell'ipoteca e la inesistenza di qualsivoglia relativo diritto al riguardo da parte dei terzi acquirenti degli immobili ipotecati, di accertare e dichiarare la piena legittimità di tutti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n.66/2011 pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona ed ordinare la prosecuzione della procedura per l'intero credito, di accertare che il credito vantato nei confronti di in forza della anticipazione edilizia di lire 750.000.000 era NTroparte_3
pari ad Euro 721.952,51 oltre interessi e di accertare e dichiarare la piena legittimità della vocatio in ius del al quale sono stati Parte_5 notificati titolo esecutivo e precetto in adempimento dell'onere imposto al creditore ipotecario dall'art.603 cpc, e gli ulteriori atti esclusivamente ai fini della integrazione del contraddittorio essendo il fallimento litisconsorte necessario, con condanna dei convenuti e della al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo NTroparte_3
grado, del giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
7.1 Si costituivano con comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio riassunto
, e NTroparte_1 NTroparte_2 Parte_2 Parte_3
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'allora Parte_4 CP_4
(oggi avverso la sentenza n. 50/2015 resa dal Tribunale di Sulmona in Parte_1
quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio di rinvio, nonché del precedente grado di appello. Richiamavano precedente di questa
Corte su altra causa simile alla presente, confermata in Cassazione.
7.2 Non si costituiva in giudizio NTroparte_3
8. Motivi della decisione. L'appello, tenuto conto dei principi di rinvio della
Cassazione, risulta infondato per le ragioni di seguito indicate.
8.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia della NTroparte_7
[...
Ancora in via preliminare, in merito all'eccezione di parte appellante, relativa alla tardività della costituzione degli appellati NTroparte_1 NTroparte_2
pag. 10/20 , e , si rileva che, come è noto, Parte_2 Parte_3 Parte_4 la costituzione dell'appellato avviene secondo le regole, le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado, dovendo dunque avvenire entro 20 giorni dalla prima udienza fissata nell'atto di appello;
nel caso in oggetto, gli appellati risultano essersi costituiti in data 08.11.2024 per l'udienza del 12.11.2024, quindi senza il rispetto della predetta tempistica.
Tuttavia, non può non osservarsi come il mancato rispetto del suddetto termine di costituzione risulta nel caso di specie del tutto irrilevante, nel senso che in caso di mancata osservanza l'appellato potrà comunque costituirsi, ferme restando le preclusioni previste dalla legge in merito ai nuovi mezzi di prova reputati ammissibili e/o alla proposizione dell'appello incidentale e, nel caso di specie, agli atti del presente giudizio non risulta aver avanzato istanze di ammissione di nuovi mezzi probatori, né proposto appello incidentale.
8.3 Nel merito, la Corte osserva come debba essere applicato il principio espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 31544/2023 con la quale veniva accolto il primo motivo di impugnazione proposto con ricorso principale proposto dalla
[...]
avverso la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Parte_1
L'Aquila n. 824/2020 pubblicata in data 15 giugno 2020. In particolare, per quanto interessa in questa sede con riguardo al motivo accolto, la Suprema Corte rilevava come la censura denunciasse l'omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello con la sentenza definitiva impugnata, affrontando il merito della pretesa circa l'entità del credito residuo vantato dalla società, aveva affermato come non fosse possibile accertare quale fosse l'importo per cui il credito era stato soddisfatto in seno al concordato fallimentare.
Rilevava la Suprema Corte che “La Corte aquilana ha inteso dirimere la controversia sulla base di un documento (il decreto del Tribunale di Sulmona del 25.2.2016) che, a suo dire, determinava l'assoluta incertezza circa la stessa sussistenza del credito NT vantato dalla (oggi ), perché neppure era dato conoscere, dagli atti di Pt_1 causa, in quale misura la società stessa fosse stata soddisfatta” e che “nel far ciò, però, la Corte aquilana ha effettivamente omesso di considerare significativi e decisivi
pag. 11/20 elementi fattuali, emergenti dagli atti di causa e quindi già oggetto di discussione tra le parti, così incorrendo nel vizio denunciato”. Evidenziava, inoltre, che “se tanto avesse considerato…..non avrebbe certo potuto affermare che la stessa sussistenza del credito
NT della era incerta, non avendo previamente ed effettivamente apprezzato il credito iniziale dimostrato dalla creditrice, pur decurtato dai documentati pagamenti operati
NT da altri terzi proprietari che con essa erano giunti a transazione sulla medesima posizione creditoria”.
Orbene, con l'ordinanza in questione la Suprema Corte ha censurato la sentenza n.
824/2020 dell'intestata Corte per aver ritenuto incerto il credito vantato dalla
[...]
rilevando come, alla luce di significativi elementi fattuali emergenti dalle CP_4
risultanze processuali, avrebbe dovuto previamente ed effettivamente valutare tali elementi al fine di verificare la reale sussistenza, certezza e consistenza del credito vantato e, di conseguenza, la legittimità o meno dell'azione esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti degli odierni appellati.
NT Ciò premesso, deve ricordarsi che la pretesa creditoria vantata dalla , pari a £
721.952,51, originava da un contratto di anticipazione edilizia di £ 750.000,00 stipulato il 26.03.1991 con la poi dichiarata fallita su un complesso immobiliare NTroparte_3
le cui singole unità erano state successivamente vendute dalla costruttrice a terzi (tra i quali gli opponenti e odierni appellati), prima di addivenire a formale frazionamento del mutuo da concludere una volta finita la costruzione dell'intero immobile, cosicchè
l'azione esecutiva era stata azionata per l'intero ammontare del credito vantato dalla nei confronti dei terzi acquirenti ipotecari attuali appellati in riassunzione. CP_4
In ordine all'esistenza ed entità del credito per cui è causa, in punto di fatto è incontestato e documentalmente provato che:
• con contratto di anticipazione edilizia del 26.03.1991 rogato dal Notaio Per_1
di San Demetrio né IN (AQ), l'allora Banco di Napoli S.p.a. erogò
[...] alla l'importo di lire 750.000.000 per l'edificazione della NTroparte_3
palazzina “Il Poggio” in Castel di Sangro;
• la (quale cessionaria dei crediti di Banco di Napoli S.p.a.), ottenuta CP_4
l'ammissione al passivo del fallimento della a seguito NTroparte_3
dell'intervenuto fallimento della medesima, preso atto che gli immobili ipotecati pag. 12/20 erano stati alienati a terzi, intavolava negli anni 2006-2007 con la maggior parte dei 22 acquirenti delle unità abitative della palazzina “Il Poggio” trattative che si conclusero con transazioni contemplanti il versamento dei relativi importi, riferibili ai lotti corrispondenti alle singole porzioni immobiliari ipotecate, sulla base di un frazionamento solo ideale dell'anticipazione edilizia concessa nel
1991 in favore della a fronte del quale la creditrice provvedeva NTroparte_3
a liberare ciascun immobile dall'ipoteca su di esso gravante, lasciando che la stessa permanesse unicamente sui beni di proprietà degli odierni appellati, i quali non aderivano a tali accordi;
• i suddetti pagamenti, corrispondenti ad un importo complessivo pari ad euro NT 382.797,00, venivano imputati dalla esclusivamente agli interessi di mora tempo per tempo maturati, richiamando gli artt, 1193 e 1194 c.c.;
NT
• ha goduto nell'ambito del concordato fallimentare della percentuale di soddisfacimento dell'1% del proprio credito, come desumibile sia dalle note NT conclusive depositate dalla stessa in primo grado, che dalla comparsa conclusionale di primo grado del Parte_5
NT
• l'insinuazione finale del credito di al passivo fallimentare ammontava ad €
545.443,28, come evincibile sia dal prospetto allegato alla memoria SGA ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sia dalla comparsa di risposta e dalla comparsa conclusionale del . Parte_5
Conclusivamente deve ritenersi pertanto del tutto possibile la ricostruzione della situazione creditoria dell'appellante tuttavia con le precisazioni di Parte_1
seguito indicate.
8.4 L'appellante, infatti, con il secondo motivo di appello, ha eccepito l'erronea applicazione da parte del primo giudice, delle norme sull'accollo e sul frazionamento del mutuo, deducendo che nel caso di specie non vi era stato alcun frazionamento e che quindi il Tribunale aveva fatto erroneamente riferimento alle norme suddette.
Ed invero, occorre inquadrare correttamente la fattispecie in esame e le norme ad essa applicabili;
in particolare dalle predette circostanze documentate emerge chiaramente che i suddetti pagamenti vennero eseguiti dai terzi acquirenti allo scopo – poi realizzato
– di liberare le proprie porzioni immobiliari dal vincolo ipotecario in forza del quale pag. 13/20 essi, nella qualità appunto di terzi acquirenti, avrebbero dovuto altrimenti sottostare alla azione esecutiva del creditore garantito.
Come noto, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non assume alcuna obbligazione nei confronti del creditore garantito, ma è solo tenuto, ove non preferisca pagare i creditori iscritti od a rilasciare i beni acquistati od a liberarli secondo il procedimento delineato dagli artt. 2889 ss. c.c., sottostando all'azione esecutiva, che i creditori iscritti possono promuovere espropriando nei suoi confronti i beni ipotecati. La sua responsabilità, che non deriva da un rapporto negoziale con il creditore, ma dall'acquisto del bene gravato dalla garanzia, non può eccedere il valore del bene o l'ammontare dei crediti assistiti dall'ipoteca e viene meno ove questi ultimi o la garanzia si estinguano.
Ciò posto, i pagamenti eseguiti dai terzi acquirenti di cui si è detto, finalizzati ad ottenere la liberazione delle porzioni immobiliari acquistate, sono inquadrabili nell'art. 2858 c.c., quali modalità alternative al rilascio, alla liberazione o alla espropriazione delle porzioni stesse e, sebbene volontari, sono stati pagamenti spontanei, ma eseguiti allo scopo di estinguere, sia pure pro quota, il debito cui accedeva la garanzia ipotecaria e non anche allo scopo di adempiere obbligazioni gravanti sul debitore loro dante causa, in quanto estranee all'ambito di operatività dell'ipoteca, vieppiù che i predetti accordi e le successive transazioni intercorse tra la creditrice e gli altri acquirenti degli immobili comportano evidentemente la riduzione dell'ipoteca in chiave derogatoria al principio di indivisibilità della stessa.
È pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che il pagamento liberatorio ex art. 2858 c.c. deve avere ad oggetto la somma iscritta comprensiva degli accessori determinati a norma dell'art. 2855 c.c. con riferimento all'epoca del pagamento (o della sua offerta) e non può eccedere tale importo, anche se inferiore al credito effettivo (si vedano, ad esempio, Cass. 6052/1995; 47/1967). Ed invero, il creditore garantito non può pretendere di ricevere dal terzo acquirente più di quanto gli sarebbe consentito di ricavare, quale creditore ipotecario, dall'espropriazione dei beni vincolati.
Nel caso in esame, dalle evidenze processuali e documentali emerge come l'attrice di primo grado abbia azionato la pretesa creditoria in ordine all'intero ammontare dell'ipoteca e senza tenere in debita considerazione gli intervenuti pagamenti di altri pag. 14/20 terzi acquirenti con conseguente riduzione di ipoteca, con la conseguenza che i terzi acquirenti e odierni appellati sono chiamati a corrispondere alla banca una quota dell'importo finanziato che non considera gli accordi con gli altri terzi proprietari e le conseguenze derivanti.
Gli intervenuti pagamenti operati dagli altri terzi proprietari in esecuzione degli accordi conclusi con l'allora (oggi sono stati erroneamente imputati CP_4 Parte_1
dalla stessa appellante a deconto degli interessi di mora, mentre risultano da imputare alla sorte capitale, andando quindi ad estinguere per intero il credito garantito (lasciando ovviamente sopravvivere quello concernente gli interessi di mora, non coperto dalla ipoteca ed estranei quindi all'ambito oggettivo della responsabilità dei terzi acquirenti, ivi compresi gli odierni appellanti).
Alla medesima conclusione non può che pervenirsi, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, una volta affermatasi l'applicabilità anche nella specie dell'art. 2855
c.c., richiamato già dal primo grado dagli odierni appellati in riassunzione, secondo cui il pagamento del debitore ipotecario si riferisce al capitale ed agli interessi corrispettivi, giammai a quelli moratori.
Nè potendosi argomentare che ai finanziamenti fondiari concessi prima dell'entrata in vigore del TUB non si applichi, in materia di estensione della ipoteca agli accessori del credito, la disciplina generale dettata dall'art. 2855 c.c., in base al presupposto carattere di specialità della precedente normativa, applicabile ratione temporis e ritenuta prevalente sulla disciplina codicistica. Questa Corte d'Appello risulta essersi già espressa, con orientamento cui in questa sede si intende dare continuità, con la sentenza n. 365/2017 pubblicata il 09.03.2017, confermata dalla Cassazione con Ordinanza n.
2807/2020 (avente ad oggetto un caso simile ed analoga questione tra l'allora
[...]
(poi ed altri acquirenti delle , affermando che un simile CP_4 Pt_1 NTroparte_3
orientamento interpretativo risulta smentito non solo dalla giurisprudenza precedente, ma anche da più recenti pronunce della corte nomofilattica, che hanno ribadito che “«i privilegi accordati sul piano processuale agli istituti di credito fondiario dal R.D. n.
646 del 1905 non si traducono, sul piano sostanziale, in un un'alterazione delle regole riguardanti il concorso dei creditori” e che pertanto “l'estensione, per i crediti assistiti da ipoteca, della prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, secondo
pag. 15/20 e terzo comma, cod. civ., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 successivamente integrata dal D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla L. 6 giugno 1991, n. 175 , in quanto la relativa disciplina non interferisce sui principii che regolano il concorso dei creditori, sia nel fallimento, sia nell'esecuzione individuale;
e ciò perché gli stessi principi sono posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali. Pertanto, l'iscrizione di crediti per capitale fa collocare nello stesso grado il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (o della dichiarazione di fallimento, equiparata al pignoramento), senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario” (Cass. 3692/2011 in motivazione;
Cass. 8696/2015). Simile estensione, peraltro, non concerne gli interessi moratori (quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie), giacché essa - secondo principi acquisiti nella giurisprudenza di legittimità - è limitata ai soli interessi corrispettivi, dovendosi ritenere l'espressione
«capitale che produce interessi» circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore (tra altre: Cass. 21998/2011, n. 21998; Cass. 18312/2007). Ed anche sotto quest'ultimo profilo è stato condivisibilmente precisato che “è esclusa, ai fini della applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi (compensativi e moratori), non rilevando in senso contrario la circostanza che il D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli interessi moratori, in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, siano dovuti di diritto dal giorno dalla scadenza. Una tale espressione non può, infatti, essere intesa se non nel senso che, nelle ipotesi considerate, non è necessario un apposito atto di costituzione in mora” (così Cass. 8696/2015, ma anche Cass. 8657/1998).
Pertanto, restando esclusi, anche con riferimento alla anticipazione edilizia de qua, gli interessi moratori dalla garanzia ipotecaria, il relativo credito residuo non può essere riscosso in danno dei terzi acquirenti ipotecari. Conseguentemente, al fine di verificare la sussistenza effettiva del credito in capo alla devono imputarsi i Parte_1
pag. 16/20 pagamenti effettuati dai terzi acquirenti che hanno partecipato agli accordi al fine di liberare i propri immobili al solo credito garantito da ipoteca, e cioè al credito in linea capitale risultante dalla relativa iscrizione. Pertanto, dal calcolo risultante dai documenti e dalle stesse dichiarazioni di parte appellante il credito vantato dalla risulta Pt_1
certamente inferiore alla somma complessiva dei pagamenti ricevuti, avendo quindi questi ultimi estinto il credito garantito e, con esso, la garanzia ipotecaria ai cui effetti i terzi acquirenti (ivi compresi gli opponenti-appellanti) sono tenuti a sottostare.
In definitiva quindi deve affermarsi che l'iniziativa esecutiva intrapresa dall'allora
[...]
(oggi nei confronti degli odierni appellati risulta fondata su di un CP_4 Parte_1
credito (garantito da ipoteca) insussistente poiché già soddisfatto dai pagamenti medio tempore eseguiti dagli altri terzi proprietari in esecuzione degli accordi conclusi negli anni 2006 e 2007.
Ed infatti, dall'atto di precetto del 2011 si desume chiaramente che il credito complessivo garantito da ipoteca ammontava, con esclusione degli interessi di mora, alla data del precetto ad € 427.124,58, somma che deve essere decurtata di quanto ricevuto in pagamento dagli altri terzi proprietari) pari a complessivi € 382.797,00, di quanto versato dalla stessa debitrice prima dell'intervenuto fallimento NTroparte_3 pari ad € 45.067,49 e di quanto percepito dalla creditrice in esecuzione del concordato fallimentare pari ad € 5.454,43 (corrispondente all'1% del credito ammesso al passivo).
Quanto precede è sufficiente per accertare, anche in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza di rinvio e all'esito della compiuta valutazione di tutti gli elementi fattuali emersi, l'insussistenza del diritto della odierna appellante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni appellanti per la realizzazione coattiva dei crediti di cui all'atto di precetto opposto, i quali, per la parte garantita dall'ipoteca iscritta (anche ed ormai solo) sulle porzioni immobiliari acquistate da questi ultimi (e successivamente pignorate dalla precettante), sono stati estinti dai pagamenti ricevuti, prima della notificazione del precetto, dalla creditrice e per la parte non garantita rimangono estranei alla responsabilità dei terzi acquirenti.
Per inciso, deve segnalarsi che a fronte della ricostruzione del credito di parte appellante in riassunzione, come evincibile nel modo sopra ricostruito, secondo il principio di rinvio della Suprema Corte, emerge dagli stessi documenti e dalle stesse asserzioni di pag. 17/20 parte appellante la sussistenza dei fatti estintivi della pretesa creditoria, risultando i dati contabili sopra richiamati (pagamenti dei terzi e della versamenti a NTroparte_8
seguito di concordato) incontestati tra le parti ed emergendo la diversa imputazione delle somme versate a sorte capitale invece che, come pretenderebbe la ora CP_4
a interessi moratori dalla corretta applicazione delle norme applicabili ed al Pt_1
corretto inquadramento giuridico della fattispecie, ex artt. 2855 e 2858 c.c.
Da ultimo deve evidenziarsi che neppure rileva quanto argomentato da in ordine Pt_1 all'art. 135 della legge fallimentare, nella parte in cui dispone l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, stabilendo altresì che gli stessi “conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso”, vieppiù che l'eventuale credito residuo, imputato a titolo di interessi moratori, non risulta essere coperto, per le ragioni di cui sopra, dalla garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 2855 c.c.
8.5 Ritenuta l'insussistenza del credito azionato in sede esecutiva dalla ora CP_4
devono ritenersi infondati gli ulteriori motivi di appello richiamati in sede Parte_1
di riassunzione e relativi all'asserito vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata ed all'eccezione di inammissibilità della domanda azionata nei confronti del fallimento della nel frattempo ritornata in bonis. NTroparte_3
8.6 Da ultimo, inammissibile risulta essere il motivo di appello riportato nell'atto di riassunzione sulla condanna alle spese di primo grado, non avendo parte appellante impugnato il relativo capo della decisione nel ricorso in Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione sul punto e conseguente inammissibilità della sua proposizione nella presente fase di rinvio.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante nella comparsa conclusionale depositata in data 13.01.2025, nel quarto motivo di ricorso in Cassazione, il ricorrerete ha contestato la violazione dell'art. 158 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn.
1-4 c.p.c., rappresentando l'emissione della sentenza da parte di Collegio illegittimamente composto, oltre che da due giudici togati, da un giudice ausiliario relatore ed evidenziando l'illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 del D.L. n.
69/2013, mentre non vi è traccia dell'asserita erronea liquidazione delle spese di lite di primo grado eccepita in sede di gravame come quarto motivo di appello, né potendo pag. 18/20 trarre una tale doglianza dalla richiesta conclusiva di condanna al pagamento delle spese delle controparti con restituzione di quanto già versato.
8.7 Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente anche alle spese della fase di riassunzione e con compensazione di 2/5 della fase di legittimità in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, secondo la liquidazione indicata in dispositivo e fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ontro la sentenza n. 50/2015 resa dal Tribunale Parte_1
di Sulmona pubblicata in data 04 marzo 2015, nei confronti di , NTroparte_1
, , , NTroparte_2 Parte_2 Parte_3
, in riassunzione da rinvio della NTroparte_9 NTroparte_3
Cassazione con sentenza n. 31544/2023 depositata in data 13 novembre 2023 così provvede:
• Dichiara la contumacia di NTroparte_3
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti
[...]
di , , NTroparte_1 NTroparte_2 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 conseguentemente dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto da questi ultimi e dei successivi atti di pignoramento che hanno originato le procedure esecutive;
• Condanna a rimborsare Parte_1 CP_1
, , e
[...] NTroparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
delle spese di lite del grado di appello, liquidate in € 18.511,00 oltre Parte_4
Iva, cap e spese generali, da distrarsi in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1
, , , NTroparte_1 NTroparte_2 Parte_2 Parte_3
e delle spese di lite della fase di legittimità che si liquidano, Parte_4
pag. 19/20 già effettuata la compensazione di 2/5, in € 8.403,00 oltre Iva, Cap e spese generali;
• Condanna a rimborsare Parte_1 CP_1
, , e
[...] NTroparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
delle spese di lite del presente grado di rinvio dalla Cassazione, Parte_4
liquidate in € 18.511,00 oltre Iva, cap e spese generali, da distrarsi in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario;
• Dichiara tenuta al versamento di Parte_1
ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato, per il rigetto dell'appello in riassunzione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24 febbraio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente rel.
Barbara Del Bono
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