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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4141/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2071/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0036206/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 presentava dichiarazione CF (n. 26278) per cambio di destinazione d'uso da “negozio ad abitazione” per una unità immobiliare sita a Siracusa (cfr. documentazione in atti).
La locale Agenzia delle entrate – rilevata l'assenza di “interventi modificativi” - ripristinava il classamento preesistente (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava il predetto provvedimento dinnanzi alla locale Commissione tributaria provinciale deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
L' Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice ha accolto – con la sentenza epigrafata – il ricorso e compensato le spese (cfr. sentenza di I grado).
Il contribuente ha impugnato la sentenza in parola con riguardo alla pronuncia sulle spese (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha proposto appello incidentale.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Va rigettato l'appello del contribuente.
1.- Gli avvisi di accertamento su rendita catastale sono disciplinati dal DM 701/94 il quale (in estrema sintesi) prevede che le rendite definite con il c.d. “doc.fa” siano soggette al vaglio dell' Agenzia e quest'ultima entro un anno (termine ordinatorio) debba definirle.
Nella fattispecie in esame i termini in parola sono stati rispettati.
Il provvedimento originariamente impugnato ha evidenziato le “incongruenze” che hanno determinato l'Amministrazione a contestare la legittimità della procedura “do.cfa”: quale l'accesso tramite saracinesca
“insolito” per una civile abitazione (cfr. provvedimento impugnato in atti).
2.- La Giurisprudenza ha chiarito che l'Avviso di accertamento catastale derivante da rendita proposta con
“doc.fa” può ritenersi motivato anche con la mera indicazione dei dati catastali laddove gli elementi oggettivi proposti nel “doc.fa” non siano stati disattesi (Cassazione, n. 8344 del 2015).
Nella fattispecie l'Agenzia non ha modificato i dati del “doc.fa”: ha apprezzato sotto “profili diversi” l' unità immobiliare di che trattasi.
3.- Il Contribuente non ha mai contestato che sull'immobile non sono state apportati interventi modificativi: anche l'eventuale mutamento della destinazione d'uso non comporta il cambio di categoria. La destinazione d'uso ha rilievo ai fini urbanistici, mentre la categoria afferisce a profili tributari.
L' eventuale “utilizzazione temporanea” non fa perdere all'immobile le caratteristiche costruttive e di uso
“propri” della categoria C/1: … Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale …”
(Cassazione, 34002/2019).
4.- L' Amministrazione ha “facoltà” di eseguire il sopralluogo (non obbligatorio) qualora ritenga opportuno acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli comunicati dal Contribuente: “ … Il sopralluogo non si rende necessario anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente … ” (Cassazione, n. 12656 del 20/07/2012).
5.- l'Amministrazione può provvedere “direttamente” alla notificazione degli atti tributari - compresi gli
Avvisi di accertamento esecutivi - a mezzo della posta: art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890.
La Giurisprudenza ha ritenuto che l'Amministrazione “ … è abilitata alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario …” (Cassazione, n. 17598/2010).
Nel caso in esame il provvedimento originariamente impugnato è stato notificato il 07/05/2021 (cfr. Avviso di ricevimento in atti).
La raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale gli atti tributari vengono notificati dall'Amministrazione, “seguono” le regole postali ordinarie: non è richiesta la compilazione di una relata ovvero l'annotazione sull'a/r del soggetto al quale è stato consegnato il plico (Cassazione, Ordinanza n.
32096 del 12 dicembre 2018).
6.- A mente di quanto disposto dall' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato …”: pertanto, l'eventuale omissione di sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio o del delegato può comportare la nullità dell'atto.
Nella fattispecie è stato prodotto l'atto dispositivo di delega (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Va rigettato l'appello principale del contribuente.
Va riformata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni, sottese ed involte nella presente controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello del contribuente. Riforma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG RO VA ER
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4141/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2071/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 11/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0036206/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 presentava dichiarazione CF (n. 26278) per cambio di destinazione d'uso da “negozio ad abitazione” per una unità immobiliare sita a Siracusa (cfr. documentazione in atti).
La locale Agenzia delle entrate – rilevata l'assenza di “interventi modificativi” - ripristinava il classamento preesistente (cfr. provvedimento in atti).
Il Contribuente impugnava il predetto provvedimento dinnanzi alla locale Commissione tributaria provinciale deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
L' Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice ha accolto – con la sentenza epigrafata – il ricorso e compensato le spese (cfr. sentenza di I grado).
Il contribuente ha impugnato la sentenza in parola con riguardo alla pronuncia sulle spese (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha proposto appello incidentale.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Va rigettato l'appello del contribuente.
1.- Gli avvisi di accertamento su rendita catastale sono disciplinati dal DM 701/94 il quale (in estrema sintesi) prevede che le rendite definite con il c.d. “doc.fa” siano soggette al vaglio dell' Agenzia e quest'ultima entro un anno (termine ordinatorio) debba definirle.
Nella fattispecie in esame i termini in parola sono stati rispettati.
Il provvedimento originariamente impugnato ha evidenziato le “incongruenze” che hanno determinato l'Amministrazione a contestare la legittimità della procedura “do.cfa”: quale l'accesso tramite saracinesca
“insolito” per una civile abitazione (cfr. provvedimento impugnato in atti).
2.- La Giurisprudenza ha chiarito che l'Avviso di accertamento catastale derivante da rendita proposta con
“doc.fa” può ritenersi motivato anche con la mera indicazione dei dati catastali laddove gli elementi oggettivi proposti nel “doc.fa” non siano stati disattesi (Cassazione, n. 8344 del 2015).
Nella fattispecie l'Agenzia non ha modificato i dati del “doc.fa”: ha apprezzato sotto “profili diversi” l' unità immobiliare di che trattasi.
3.- Il Contribuente non ha mai contestato che sull'immobile non sono state apportati interventi modificativi: anche l'eventuale mutamento della destinazione d'uso non comporta il cambio di categoria. La destinazione d'uso ha rilievo ai fini urbanistici, mentre la categoria afferisce a profili tributari.
L' eventuale “utilizzazione temporanea” non fa perdere all'immobile le caratteristiche costruttive e di uso
“propri” della categoria C/1: … Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale …”
(Cassazione, 34002/2019).
4.- L' Amministrazione ha “facoltà” di eseguire il sopralluogo (non obbligatorio) qualora ritenga opportuno acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli comunicati dal Contribuente: “ … Il sopralluogo non si rende necessario anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente … ” (Cassazione, n. 12656 del 20/07/2012).
5.- l'Amministrazione può provvedere “direttamente” alla notificazione degli atti tributari - compresi gli
Avvisi di accertamento esecutivi - a mezzo della posta: art. 14 legge 20 novembre 1982, n. 890.
La Giurisprudenza ha ritenuto che l'Amministrazione “ … è abilitata alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario …” (Cassazione, n. 17598/2010).
Nel caso in esame il provvedimento originariamente impugnato è stato notificato il 07/05/2021 (cfr. Avviso di ricevimento in atti).
La raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale gli atti tributari vengono notificati dall'Amministrazione, “seguono” le regole postali ordinarie: non è richiesta la compilazione di una relata ovvero l'annotazione sull'a/r del soggetto al quale è stato consegnato il plico (Cassazione, Ordinanza n.
32096 del 12 dicembre 2018).
6.- A mente di quanto disposto dall' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato …”: pertanto, l'eventuale omissione di sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio o del delegato può comportare la nullità dell'atto.
Nella fattispecie è stato prodotto l'atto dispositivo di delega (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono va accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Va rigettato l'appello principale del contribuente.
Va riformata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni, sottese ed involte nella presente controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello del contribuente. Riforma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG RO VA ER