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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 770/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 770/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], res.te in.Aosta via delle Betulle 65, Parte_1 cod. fisc. , elett.te dom.to presso lo Studio degli avvocati del Foro di Aosta C.F._1
Andrea Noro e Roberta Francorsi
RICORRENTE
nei confronti di
nato a [...] il giorno 8 settembre 1948 e residente a [...]Controparte_1
(VC) in via Luciano Filandesio 53 , cod. fisc. C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: interdizione legale pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 il ricorrente ha allegato: di essere figlio di Parte_1
nato a [...] il giorno 8 settembre 1948 e residente a [...], cod. fisc. ; che il padre è affetto, tra le altre patologie, C.F._2 da disturbo neurocognitivo maggiore con agitazione psicomotoria e fin dal 2023 in carico presso neurologo di fiducia per calo mnesico ingravescente, confusione, ansia e alterazioni comportamentali;
che in data 19/3/2025 il convenuto è stato ricoverato presso l'Ospedale di Chivasso a seguito del predetto disturbo neurocognitivo maggiore (doc.2) e, in data 6 maggio 2025 il dott. Persona_1 specialista in geriatria presso il Fatebenefratelli S.C. ER ha rilasciato relazione clinica dalla quale risulta che dal punto di vista cognitivo è presente un severo deterioramento con compromissione multidominio (doc. 3).
Il ricorrente ha pertanto chiesto la pronuncia di interdizione del padre convenuto, non essendo questi in grado di provvedere ai propri interessi economici o di altra natura, né di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il ricorso è stato ritualmente notificato agli altri parenti prossimi dell'interdicenda che non si sono costituiti né hanno presenziato alle udienze del 24.6.2025. Alla successiva udienza del 8.7.2025, presenti le parti, i figli del convenuto e , l'assistente sociale Marchesi CP_2 Persona_2
Samantha, ha avuto luogo l'esame dell'interdicendo.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
La documentazione medica agli atti (in particolare la relazione del medico geriatra del 6.5.2025) certifica una situazione di estrema e perdurante gravità: il convenuto ha un disturbo neuro cognitivo grave e presenta anche tratti psicotici.
L'esame condotto non ha potuto che prendere atti della grave situazione (cfr. proc. verbale udienza del
8.7.2025): il paziente è attualmente ricoverato in struttura Anni Azzurri di Olengo di Asti, in un reparto in cui vi sono controlli più assidui, specie di notte;
secondo i medici non ci sono prospettive di miglioramento, la compromissione cognitiva è permanete, come è stato relazionato dall'assistente sociale che è comparsa all'udienza.
Durante l'esame l'interdicendo non è stato in grado di rispondere a nessuna domanda e versava in stato soporoso.
Dalle risultanze istruttorie il convenuto necessita senz'altro di una misura di protezione, ragion per cui deve propendersi per l'accoglimento del ricorso. pagina 2 di 4 La giurisprudenza esclude l'amministrazione di sostegno (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.
13584) – solo: a) in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno c) inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo.
Nel caso di specie è evidente la ricorrenza della condizione sub c), in uno con la condizione sub a). La misura dell'amministrazione “per compiti” determinerebbe una continua esigenza, per l'amministratore di sostegno, di ricorrere al giudice tutelare posto che la persona interdicenda non è in grado di porre in essere alcun atto gestionale e di vita quotidiana (con capacità): trattamenti terapeutici, trattamento dei dati personali, sottoscrizione di atti, rappresentanza in giudizi, rappresentanza nelle attività burocratiche, etc.. E, invero, la misura dell' interdizione appare, nel caso di specie, più idonea a preservare la condizioni psico-fisiche e socio-economiche della persona interdicenda.
Il quadro clinico-patologico dell'interdicendo è sufficientemente descritto nei certificati medici e non prevede margini di miglioramento.
Stante l'urgenza della situazione, corre l'obbligo di nominare un tutore provvisorio, da individuarsi nella persona del ricorrente, che ha comunicato la disponibilità.
La presente sentenza è soggetta alle forme di pubblicità previste dagli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Ai sensi dell'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione vanno iscritti per estratto nel casellario giudiziale. L'interdizione decorrerà dalla pubblicazione della sentenza (art. 421 c.c.).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili non essendovi stata opposizione da parte della persona interdicenda ed essendo l'intervento giudiziale obbligatorio e necessario per l'interdizione giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 770/2025, così provvede:
pagina 3 di 4 visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di nato a [...] il giorno 8 Controparte_1 settembre 1948 e residente a [...], cod. fisc.
; C.F._2
NOMINA come tutore provvisorio nato a [...] il [...], Parte_1 res.te in.Aosta via delle Betulle 65, cod. fisc. ; C.F._1
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 17 luglio 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice est.
dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 770/2025 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], res.te in.Aosta via delle Betulle 65, Parte_1 cod. fisc. , elett.te dom.to presso lo Studio degli avvocati del Foro di Aosta C.F._1
Andrea Noro e Roberta Francorsi
RICORRENTE
nei confronti di
nato a [...] il giorno 8 settembre 1948 e residente a [...]Controparte_1
(VC) in via Luciano Filandesio 53 , cod. fisc. C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: interdizione legale pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 il ricorrente ha allegato: di essere figlio di Parte_1
nato a [...] il giorno 8 settembre 1948 e residente a [...], cod. fisc. ; che il padre è affetto, tra le altre patologie, C.F._2 da disturbo neurocognitivo maggiore con agitazione psicomotoria e fin dal 2023 in carico presso neurologo di fiducia per calo mnesico ingravescente, confusione, ansia e alterazioni comportamentali;
che in data 19/3/2025 il convenuto è stato ricoverato presso l'Ospedale di Chivasso a seguito del predetto disturbo neurocognitivo maggiore (doc.2) e, in data 6 maggio 2025 il dott. Persona_1 specialista in geriatria presso il Fatebenefratelli S.C. ER ha rilasciato relazione clinica dalla quale risulta che dal punto di vista cognitivo è presente un severo deterioramento con compromissione multidominio (doc. 3).
Il ricorrente ha pertanto chiesto la pronuncia di interdizione del padre convenuto, non essendo questi in grado di provvedere ai propri interessi economici o di altra natura, né di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il ricorso è stato ritualmente notificato agli altri parenti prossimi dell'interdicenda che non si sono costituiti né hanno presenziato alle udienze del 24.6.2025. Alla successiva udienza del 8.7.2025, presenti le parti, i figli del convenuto e , l'assistente sociale Marchesi CP_2 Persona_2
Samantha, ha avuto luogo l'esame dell'interdicendo.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
La documentazione medica agli atti (in particolare la relazione del medico geriatra del 6.5.2025) certifica una situazione di estrema e perdurante gravità: il convenuto ha un disturbo neuro cognitivo grave e presenta anche tratti psicotici.
L'esame condotto non ha potuto che prendere atti della grave situazione (cfr. proc. verbale udienza del
8.7.2025): il paziente è attualmente ricoverato in struttura Anni Azzurri di Olengo di Asti, in un reparto in cui vi sono controlli più assidui, specie di notte;
secondo i medici non ci sono prospettive di miglioramento, la compromissione cognitiva è permanete, come è stato relazionato dall'assistente sociale che è comparsa all'udienza.
Durante l'esame l'interdicendo non è stato in grado di rispondere a nessuna domanda e versava in stato soporoso.
Dalle risultanze istruttorie il convenuto necessita senz'altro di una misura di protezione, ragion per cui deve propendersi per l'accoglimento del ricorso. pagina 2 di 4 La giurisprudenza esclude l'amministrazione di sostegno (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.
13584) – solo: a) in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno c) inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo.
Nel caso di specie è evidente la ricorrenza della condizione sub c), in uno con la condizione sub a). La misura dell'amministrazione “per compiti” determinerebbe una continua esigenza, per l'amministratore di sostegno, di ricorrere al giudice tutelare posto che la persona interdicenda non è in grado di porre in essere alcun atto gestionale e di vita quotidiana (con capacità): trattamenti terapeutici, trattamento dei dati personali, sottoscrizione di atti, rappresentanza in giudizi, rappresentanza nelle attività burocratiche, etc.. E, invero, la misura dell' interdizione appare, nel caso di specie, più idonea a preservare la condizioni psico-fisiche e socio-economiche della persona interdicenda.
Il quadro clinico-patologico dell'interdicendo è sufficientemente descritto nei certificati medici e non prevede margini di miglioramento.
Stante l'urgenza della situazione, corre l'obbligo di nominare un tutore provvisorio, da individuarsi nella persona del ricorrente, che ha comunicato la disponibilità.
La presente sentenza è soggetta alle forme di pubblicità previste dagli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Ai sensi dell'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione vanno iscritti per estratto nel casellario giudiziale. L'interdizione decorrerà dalla pubblicazione della sentenza (art. 421 c.c.).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili non essendovi stata opposizione da parte della persona interdicenda ed essendo l'intervento giudiziale obbligatorio e necessario per l'interdizione giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 770/2025, così provvede:
pagina 3 di 4 visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di nato a [...] il giorno 8 Controparte_1 settembre 1948 e residente a [...], cod. fisc.
; C.F._2
NOMINA come tutore provvisorio nato a [...] il [...], Parte_1 res.te in.Aosta via delle Betulle 65, cod. fisc. ; C.F._1
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 17 luglio 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice est.
dott.ssa Simona Francese
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