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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA RO
in esito all'udienza del 7 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 5758/2024 R.G. e al n. 475/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Furci UL in Via Cesare Battisti n. 246, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dell'Avv. Teresa Notaro. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Fiumicino. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992)
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 4.11.2024 Parte_1 esponeva che, in data 11.7.2022, aveva presentato alla competente Commissione Medica istanza per essere sottoposto ad accertamento sanitario per ottenere il riconoscimento della sua condizione di soggetto invalido in misura pari al 100% utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. 104/92; sottoposto a visita dalla competente Commissione Medica, in data 3.8.2022 gli veniva riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100% escludendo, tuttavia, la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1 e 3, della L. 104/92; pertanto, in data 27.1.2023, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 475/2023, chiedeva l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato negava la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
aveva depositato, in data 28.10.2024, dichiarazione di dissenso. Eccepiva in via preliminare la nullità della c.t.u. ritenendola non conforme ai dettami normativi e agli orientamenti giurisprudenziali vigenti in materia di redazione delle consulenze. Contestava, altresì, le conclusioni della ctu rilevando come il consulente non si fosse pronunciato sulla domanda relativa alla sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1e 3, della
Legge 104/92. Deduceva, inoltre, l'erroneità dell'accertamento medico-legale svolto nella fase sommaria, lamentando che il c.t.u. avesse sottovalutato il quadro invalidante da cui egli era affetto. Rilevava, infine, che il ctu avesse omesso di riscontrare i rilievi medico-legali già formulati in sede di accertamento tecnico preventivo. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, che venisse ritenuto e dichiarato soggetto inabile nella misura del 100% ai fini del conseguimento del diritto all'indennità d'accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
di riconoscere e dichiarare il proprio diritto e/o dei propri familiari, ad accedere ai benefici previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/92, di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti, della possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, del divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso, della esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del 19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia, con vittoria e spese di lite da distrarsi in favore del proprio difensore.
2 2.- L' , costituendosi in giudizio in data 19.12.2024, eccepiva, preliminarmente, l' CP_1 inammissibilità della domanda di condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 7.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “Disturbo neurocognitivo in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica, vasculopatia stenosante dei tronchi sovraortici, depressione involutiva, parkinsonismo atipico, neuropatia distale del nervo mediano e ulnare arto superiore sx con severo deficit funzionale e recente emorragia subaracnoidea cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia. Osteoartrosi del rachide in soggetto con esiti di pregressa frattura polso sx a discreta incidenza funzionale.
Cardiopatia ipertensiva in soggetto con diverticolosi del colon. Esiti di trattamento endovascolare di aneurisma dell'aorta addominale in soggetto con ernia jatale da scivolamento
e gastropatia cronica. Esiti di carcinoma vescicale già operato chemio- e radiotrattato” e che esse rendono necessaria un'assistenza continua non permettendogli di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana, ma solo a decorrere dall'ottobre 2024. Il c.t.u. ha altresì confermato che dette patologie sono tali da determinare nel ricorrente una riduzione dell'autonomia personale tale da ricorrere le condizioni di gravità previste dall'art. 3, comma
3, della legge n. 104/92 con la medesima decorrenza e, cioè, da sei mesi prima della visita peritale.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente che contestava, in particolare, la data di decorrenza stabilita dal ctu, sostenendo che le gravi limitazioni funzionali erano presenti già dalla domanda amministrativa. Richiamava, a supporto della proprie contestazioni, la visita neurologica del
3 Cont 24.1.2023 eseguita presso il Poliambulatorio dell di Messina che diagnosticava una grave sindrome involutiva con disturbi cognitivi e motori, evidenziando punteggi ADL 1/6 e IADL
0/8.
Va rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, ha osservato che “nella visita neurologica eseguita in data 24/01/2023 presso il Poliambulatorio di S.
AL UL (ME) dell' e sopra citata dall'avv. Notaro, di poco più di un mese CP_3 successiva alla precedente (eseguita in data 01/12/2022), pur concludendo per “…Grave sindrome involutiva con disturbi comportamentali, turbe della memoria in paz con sdr depressiva…”, all'esame obiettivo si evidenzia “solo” un “…Pz non perfettamente orientato nel tempo, rallentamento ideo motorio…”, con “…deambulazione a piccoli passi su base allargata, claudicante a sin…”, e, pertanto, non ancora impossibile, con “…ADL 1/6, IADL
0/8…” e che nella visita neuropsichiatrica eseguita in data 05/07/2023 dal dott. Persona_2
, neurofisiopatologo, specialista in Psichiatria, di Messina in regime di attività libero
[...] professionale intramuraria (ALPI), viene confermata la stessa diagnosi di “…Sindrome involutiva avanzata con turbe mnesiche e comportamentali…” dallo stesso già formulata.”.
Il c.t.u. ha rilevato che “Pertanto, ciò che ad una prima lettura potrebbe sembrare un aggravamento delle condizioni psichiche del ricorrente, estrinsecatosi in poco più di un mese, non appare del tutto coerente con le risultanze della stessa documentazione anamnestica e sanitaria di riferimento”. Il c.t.u. ha quindi motivatamente concluso confermando che al ricorrente spetta il beneficio dell'indennità di accompagnamento oltre ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 con decorrenza dall'ottobre 2024.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che il ricorrente possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 con decorrenza dall'ottobre 2024.
Da ultimo si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall' nella memoria difensiva, CP_1 nel ricorso non è formulata domanda di condanna al pagamento della prestazione.
4 6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi delle spese di giudizio relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Teresa
Notaro, sussistendo la dichiarazioni di rito.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 27.1.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 4.11.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dall'1.10.2024;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1 merito, che liquida – già ridotte – in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Teresa NOTARO, compensando la restante quota e le spese di lite relative alla fase sommaria;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA RO
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