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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. DO Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE MONTE NERO, 66 20135 presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA Pt_1
ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TEDOLDI
TO ) VIA PODGORA, 12/A 20122 ; C.F._1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in via digitale presso gli avv. Controparte_1 P.IVA_2
IG FR e RR US Email_1
(giuseppe.xerri.pec.it), entrambi con studio in , Corso di Porta Vittoria n. 5, che la rappresentano Pt_1
e difendono come da delega in atti
APPELLATA pagina 1 di 12 sulle seguenti conclusioni:
Per il Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il d.i. Trib. Milano, n°
14028/2021 (Rg. 27650/2021); in via subordinata: fermo il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, condannare
[...]
a pagare al le somme ingiunte ovvero quelle CP_1 Parte_1 diverse, maggiori o minori, dovessero risultare in corso di causa, maggiorate degli interessi ex art.
1284, IV co., c.c. in ogni caso: rigettare le domande tutte proposte dall'appellata.
In via istruttoria: si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in prime cure e reiterate nelle in sede di p.c. in primo grado, insistendo per la loro ammissione.
In particolare, si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che in adempimento degli oneri concernenti l'occupazione del suolo pubblico il Parte_1 ha corrisposto al le somme meglio descritte nei documenti prodotti n° 009-010-020 che si CP_2 mostrano al teste;
2) Vero che il 20 novembre il Geom. comunicava all'Arch. di CP_3 CP_4 CP_1
che a far tempo dal 23/24 novembre si sarebbe proceduto allo smontaggio del ponteggio su via
[...]
Con MA in considerazione della decisione di di non rinnovare il contratto in Parte_1 scadenza il 30 novembre (come da email che si mostra prodotta sub doc. n° 016 e 018);
3) Vero che il 24 settembre 2020 la società ha trasmesso al la richiesta di rinnovo Pt_2 CP_2 dell'occupazione del suolo pubblico per il periodo decorrente dal 10 ottobre sino al 27 novembre 2020 come risulta da PEC che mi viene mostrata prodotta sub doc. n° 019;
4) Vero che è prassi per il Comune di rilasciare l'autorizzazione OSP in epoca successiva alla Pt_1 decorrenza di validità e solo subordinatamente al pagamento degli oneri che vengono contestualmente liquidati.
Testi: Sig. domiciliato presso lo stabile di , Geom. Testimone_1 Parte_1 Pt_1 domiciliato anch'esso presso lo stabile di;
Dott.ssa CP_3 Parte_1 Pt_1 domiciliata presso l'Ufficio Ponteggi del Comune di Milano;
Dott.ssa Testimone_2 Testimone_3 domiciliata in Opera, Via Lambro, n° 5.
pagina 2 di 12 Si insiste altresì per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e, in caso di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.
Si richiama e insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato in atti ed avente ad oggetto il fatturato di in relazione all'istallazione di impianti, teloni pubblicitari e giro teli in Controparte_6
, a far tempo dal 15 ottobre 2020 a tutto il 31 dicembre 2020 effettuati su incarico di Pt_1 CP_1
. Ordine di esibizione da rivolgere all'appellata e/o ad
[...] Controparte_6
Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna delle controparti a rimborsare le somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: nel merito
-rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata;
-con vittoria di spese e compensi di lite.
Ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si reiterano espressamente le conclusioni formulate in primo grado:
“1. revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2. accertare e dichiarare che il non vanta alcun credito nei Parte_1 confronti di Controparte_1 in via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare che il è tenuto a restituire a favore di Parte_1 le somme di seguito indicate e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Parte_1
a pagare a favore di i seguenti importi:
[...] Pt_1 Controparte_1
▪ 22.354,83 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'11.10.2020 (giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione pubblicitaria sub ns. doc. 7) al 13.9.2021 (data di avvio del presente giudizio) e al tasso di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 14.9.2021 al saldo effettivo ed integrale;
▪ di € 33.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'18.11.2020 (data di addebito dell'importo sul c/c dell'attrice opponente cfr. ns. doc. 19) al 13.9.2021 (data di avvio del presente giudizio) e al tasso di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 14.9.2021 al saldo effettivo ed integrale;
pagina 3 di 12 in via subordinata:
4. nella denegata ipotesi in cui dovesse residuare un importo a credito del Parte_1
, compensare tale ipotetico credito con il controcredito vantato da nei
[...] Controparte_1 confronti del medesimo Condominio ai sensi del punto 3. che precede, condannando il a corrispondere in favore di quanto residua a Parte_1 CP_1 seguito della suddetta compensazione;
in ogni caso,
5. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, aumentati del 15% per spese generali, iva, cpa e successive occorrende;
in via istruttoria:
6. solamente nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse i docu-menti prodotti dall'attrice opponente sufficienti a dare prova della fondatezza delle sue domande (quod non), si chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che, con e-mail inviata in data 15 ottobre 2020, di ha Testimone_4 CP_1 conferito ad l'incarico di capo-volgere sul lato posteriore, bianco e non Controparte_7 stampato, il telo pubblicitario presente sui ponteggi eretti a ridosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , in , come da doc. 23 che si mostra al teste?”; Pt_1 Parte_1
2) “Vero che, in data 16 ottobre 2020, le maestranze di sig.ri Controparte_7 Per_1
e hanno capovolto sul lato posteriore, bianco e non stampato, il telo
[...] Persona_2 pubblicitario presente sui ponteggi eretti a ri-dosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , Pt_1 in , come da doc. 24 che si mostra al teste?” Parte_1
3) “Vero che, in data 6 novembre 2020, di ha con-ferito ad CP_4 CP_1 [...]
l'incarico di smontare i teli recanti la riproduzioni architettonica dell'edificio Controparte_7 presenti sui ponteggi eretti a ridosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , in Pt_1 [...]
, come da doc. 27 che si mostra al teste?”; Parte_1
4) “Vero che, in data 9 novembre 2020, le maestranze di hanno smontato teli Controparte_7 recanti la riproduzioni architettonica dell'edificio presenti sui ponteggi eretti a ridosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , in , come da doc. 28 che si mostra al teste?”; Pt_1 Parte_1
Si indicano quali testimoni:
a) sui capitoli da 1) a 4) il sig. , dipendente di , domiciliato c/o Testimone_4 CP_1 [...]
con sede in , via Pattari 6, Vicepresidente del consiglio di CP_1 Pt_1 Testimone_5
pagina 4 di 12 amministrazione di e , Presidente del consiglio di Controparte_7 Testimone_6 amministrazione di entrambi domiciliati presso con Controparte_7 Controparte_7 sede in , via Carnevali 78; Pt_1
b) sul capitolo 2) anche i sig.ri e la-voratori dipendenti di Persona_1 Persona_2 [...]
entrambi domiciliati presso con sede in , via Controparte_7 Controparte_7 Pt_1
Carnevali 78;
5) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 36 che si mostrano al teste sono state scattate nel mese di ottobre 2020 a ?”; Pt_1
6) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 37 che si mostrano al teste sono state scattate nel mese di novembre 2020 a ?” Pt_1
7) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 38 che si mostrano al teste sono state scattate nel mese di dicembre 2020 a ?” Pt_1
8) “Vero che i documenti 39 e 40 che si mostrano al teste rappresentano la voce del valore della produzione del conto economico di rispettivamente, il doc. 39, dall'1.11.2020 al CP_1
31.01.2021 e, il doc. 40, dall'1.11.2019 al 31.01.2020?”.
Si indicano quali testimoni:
a) sui capitoli da 5) a 7) il sig. , dipendente di , domiciliato c/o Testimone_7 CP_1 [...]
con sede in , via Pattari 6; CP_1 Pt_1
b) sul capitolo 8) la dott.ssa , dipendente di , domiciliata c/o Testimone_8 CP_1 CP_1
con sede in , via Pattari 6.
[...] Pt_1
In caso di ammissione di capitoli di prova richiesti dalla convenuta opposta, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: arch. Flavio Fulciniti, C.F. C.F._2 con Studio in Via U. Moricca 40, 00167 Roma (RM), PEC: , Email_2 Testimone_9 dipendente di , domiciliata c/o con sede in , via Pattari 6; CP_1 Controparte_1 Pt_1
, dipendente del Comune di , addetto all'Area Pubblicità e Occupazione Testimone_10 Pt_1 suolo del Comune di c/o Comune di , Area Pubblicità e Occupazione suolo, con sede in Pt_1 Pt_1
Galleria Ciro Fontana 3, ”. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Su ricorso ex art. 633 cpc del 17 giugno 2021 del , il Parte_3
Tribunale di Milano con decreto del 5 luglio 2021 ingiungeva alla società Controparte_1 corrente in , via Pattari n. 6, il pagamento della somma di € 23.799,78, oltre agli Pt_1 Pt_4
pagina 5 di 12 interessi come da domanda (ex D.lvo 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo) ed alle spese del procedimento monitorio;
ciò, a titolo di saldo dell'indennità per occupazione di suolo pubblico e rimborso degli oneri relativi al noleggio di ponteggi richiesti in forza del contratto stipulato inter partes il 10 giugno 2020, avente quale oggetto, per il periodo dal 1 luglio 2020 al 30 novembre
2020, la concessione dello sfruttamento, per il posizionamento di spazi pubblicitari, dei ponteggi installati sulle facciate dell'edificio condominiale durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.
1.2 Proposto giudizio ex art. 645 cpc a cure dell'ingiunta, il Tribunale di Milano, definendo la causa n.
36704/21 di Rg. in tale modo radicata, con sentenza n. 5567/2023 del 4 luglio 2023, pubblicata il giorno successivo, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il provvedimento monitorio, da un lato, accertava che il era tenuto a restituire in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 55.354,83 ritenuta non dovuta, per l'effetto condannando il a restituire e, Parte_1 quindi, a pagare ad le somme di € 22.354,83, oltre ad interessi, a titolo di indebito Controparte_1 riferito al canone mensile del periodo dal 10.10.2022 al 31.10.2022, e di € 33.000,00, oltre interessi, a titolo di indebito conseguente all'illegittima escussione, con riferimento all'ultima rata del canone concordato, in ragione della non debenza di detto importo sino al 9.11.2020, della fidejussione costituita dall'ingiunta a garanzia delle obbligazioni sinallagmatiche insorte;
dall'altro lato, a saldo del maturato nel periodo di vigenza sinallagmatica, detratto quanto medio tempore anticipato dalla stessa, condannava al pagamento in favore del della CP_1 CP_1 Parte_1 somma di € 5.683,65, oltre interessi, a titolo di rimborso degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (in sigla, OSP), e di € 4.385,80, oltre interessi, quale rimborso dei costi per il noleggio dei ponteggi;
il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
1.3 Avverso tale decisione proponeva appello il di , in Parte_3 Pt_1 persona dell'amministratore pro tempore, debitamente autorizzato dall'assemblea, con atto di citazione notificato telematicamente il 5 febbraio 2024.
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta del 22 maggio 2024, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 5 novembre 2024 veniva fissata al 3 giugno 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Alla predetta udienza del 3 giugno 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante pagina 6 di 12 deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione, falsa ed omessa violazione degli artt. 1218, 1353, 1362, 1456 e 2697 cc, laddove il Tribunale erroneamente ha ritenuto avverata la condizione risolutiva di cui all'art. 7 del contratto invocata dalla controparte, avente quale presupposto l'emanazione di “provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone (cd. lockdown) tali da pregiudicare e/o compromettere le possibilità di effettivo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari”; ciò, considerato che dagli atti di causa non emerge alcuna allegazione e/o prova, incombente sull'odierna appellata, che vi fosse una situazione quale quella sopra descritta, tanto che la stessa in quel periodo aveva mostrato di CP_1 ritenere comunque possibile utilizzare superfici pubblicitarie in altre zone di certamente Pt_1 meno pregiate della celeberrima , notoriamente collocata nel pieno del quadrilatero Parte_1 della moda, per cui mancava il presupposto in forza del quale il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto negoziale intercorso fra le parti.
2.2 Del resto, secondo il Condominio, mentre la controparte non ha offerto alcuna dimostrazione atta a comprovare che le autorità governative, nazionali o locali avessero adottato provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone che potessero impedire l'effettivo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari in questione, è sufficiente l'esame della corrispondenza prodotta dall'appellata (doc. 23 del fascicolo di prime cure), da quest'ultima scambiata con la
[...]
per non avere dubbi sulla assoluta ordinarietà e non eccezionalità del cosiddetto “giro CP_6 teli” e, soprattutto, del fatto che, pur in presenza di talune restrizioni, la medesima continuava ad ordinare l'installazione di nuovi impianti espositivi su pareti verticali di edifici in centro (Duomo,
via Dante, Netflix, Pattari, Shein); da ciò, non può dubitarsi che la dichiarazione di CP_8 volersi avvalere della clausola risolutiva prevista dal contratto che ci occupa altro non era che un mero arbitrio, non potendosi ritenere che la condizione in discussione ricorresse solo per l'impianto di , ma non per quelli montati in altre zone, così che si deve concludere che detto Parte_1 presupposto non si fosse affatto avverato.
2.3 Con il secondo motivo il qui procedente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1362 e 2697 cc, laddove il Giudice a quo ha valutato operante l'art.
3.4 del contratto, che subordina gli obblighi di pagamento del canone e rimborso degli oneri/costi (di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3) all'ottenimento pagina 7 di 12 delle autorizzazioni pubblicitarie da parte di , prevedendo una riduzione proporzionale CP_1 degli importi dovuti, laddove non fossero conseguibili per cause non imputabili a dolo o colpa della medesima;
il Giudice a quo, in tale modo, secondo l'appellante, ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi sarebbero stati margini per la concessione delle autorizzazioni pubblicitarie in assenza del previo rilascio del titolo OSP, come se tale provvedimento fosse stato imprescindibilmente necessario per la successiva valutazione amministrativa, senza, con ciò, avere considerato che l'oggetto del contratto consisteva nella mera concessione da parte di esso Condominio a favore della qui resistente dello sfruttamento degli spazi pubblicitari ricavabili dai ponteggi installati sulle facciate dello stabile condominiale, interessato da opere di ristrutturazione straordinarie;
sicché, nessun rilievo avrebbe potuto avere l'impossibilità dell'appellata di esporre perché l'autorizzazione pubblicitaria era scaduta: altro, infatti, è il titolo OSP, che il , fin dal 24.9.2020, tramite Parte_1
l'impresa , aveva tempestivamente chiesto via pec fosse rinnovato sino a tutto il 27 Pt_2 novembre 2020 (v. doc. 19 di parte appellante, fascicolo di primo grado, a nulla valendo la protocollazione a cure dell' solo in data 5.10.2020 di tale missiva), tanto che, pur Parte_5 con il consueto e noto ritardo di prassi in quell'ufficio, venne, poi, rilasciato dal Comune senza che medio tempore fosse stata richiesta da nessuno la rimozione dei ponteggi;
altra è l'autorizzazione pubblicitaria, che, ove non fosse stata richiesta da tempestivamente, imputet sibi. CP_1
2.4 Pertanto, aggiunge l'appellante, non ha alcuna importanza che dal 10 ottobre 2020 l'appellata non avrebbe più potuto esporre perchè l'autorizzazione pubblicitaria era scaduta, atteso che la stessa era perfettamente consapevole delle tempistiche burocratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e delle proroghe, tanto che mai nulla aveva eccepito nel corso del pregresso periodo espositivo, in cui il rinnovo era stato concesso in epoca successiva al termine di inizio della validità dell'autorizzazione originaria (al 5 agosto 2020, la cui proroga venne concessa il 12 agosto 2020 e comunicata il 14 agosto 2020, come provato dai doc. 21 e 22 del medesimo fascicolo del qui procedente), senza che ciò avesse mai rappresentato né un problema, né un ostacolo al mantenimento sui ponteggi delle pubblicità di . CP_1
2.5 Per quanto sopra, secondo il il già richiamato art.
3.4. del contratto non può essere Parte_1 ritenuto operante rispetto a quanto accaduto inter partes, con la conseguenza che risultano pienamente dovuti da parte dell'appellata il canone mensile pattuito ed il rimborso degli oneri e dei costi di cui all'art.
3.3 del contratto a fare data dal 10.10.2020, ivi incluso il rimborso del costo del noleggio dei ponteggi, quantificato in € 6.600,00 (come da fattura n. 81 del 6.12.2020, doc. 11 del pagina 8 di 12 fascicolo monitorio).
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 1449/25; n. 434/2024; n.
257/2024; n. 1863/23; n. 1692/2023; n. 3474/2022; n. 1032/22; n. 837/21; n. 470/2021; n.
283/2021; n. 3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
3.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitato a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Vale, a tale fine, evidenziare come la sussistenza, nell'autunno del 2020, di provvedimenti fortemente limitativi della circolazione, in particolare, per quanto qui interessa, nei territori della
Lombardia, reiterativi delle drastiche misure restrittive durante la prima ondata di pandemia, non solo è fatto notorio (v. il D.L.
7.10.2020 n. 248, il DPCM del 13.10.2020 n. 275, le ordinanze del
Ministero della Salute del novembre 2020, le ordinanze della Presidenza della Regione Lombardia dell'ottobre 2020, il DPCM 18.10.2020 n. 258, il DPCM del 24.10.2020 n. 256, il DPCM del 3 novembre 2020 n. 275 già richiamati dal primo decidente), ma è stato anche puntualmente documentato dall'appellata nel corso del giudizio di prime cure (v. doc. 12, 13, 14, 34 e 35 del pagina 9 di 12 fascicolo della stessa), con la conseguenza che fondatamente con pec del Controparte_1
9.11.2020 (doc. 15-16, del medesimo fascicolo), ha comunicato al appellante la Parte_1 propria intenzione di avvalersi della condizione risolutiva di cui all'art.
7.1 del contratto stipulato fra le parti (doc. 5, stesso fascicolo), a tenore del quale l'appellata aveva facoltà di “risolvere
l'Accordo nell'ipotesi in cui, nelle more del Periodo Espositivo, a causa di eventuali recrudescenze dell'epidemia Covid-19, le autorità governative, nazionali o locali, adottassero provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone (cd. lockdown) tali da pregiudicare e/o compromettere le possibilità di effettivo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari”.
3.5 Pertanto, bene a ragione il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto di operatività di detta condizione risolutiva espressa e, per l'effetto, dichiarato la risoluzione, a fare data dal 9.11.2020, del rapporto sinallagmatico dedotto in giudizio, con il conseguente venire meno da tale momento in avanti delle obbligazioni pecuniarie gravanti sull'appellata (per il pagamento del canone ed il rimborso di oneri/costi).
3.6 D'altra parte, da quanto emerso dall'istruttoria documentale acquisita, risulta pacifico che il
Comune di Milano abbia rinnovato in favore del Condominio la concessione per l'occupazione di suolo pubblico (cosiddetto titolo OSP), scaduta il 10.10.2020 – e dal cui rilascio dipendeva la possibilità di conseguimento e/o mantenimento delle autorizzazioni pubblicitarie in capo all'appellata, come da art. 4, ventunesimo comma, del regolamento del Comune di Milano (doc. 11 del fascicolo di primo grado della qui resistente) - soltanto in data 15.12.2020 (doc. 9 del fascicolo monitorio), quindi dopo il naturale scadere del termine ultimo di vigenza dei vincoli negoziali che ci occupano (30.11.2020); ed irrilevante risulta che l'appellante avesse avanzato la relativa domanda il 24.9.2020, peraltro, con protocollazione da parte dell'ente territoriale solo del
5.10.2020, atteso che, se, come riferito dallo stesso è usuale e nota prassi del Parte_1 CP_2 ritardare il relativo iter, sarebbe stato onere della parte qui procedente, nell'ambito di un comportamento ispirato ai criteri di diligenza di cui all'art. 1176 cc, presentare la relativa domanda in tempo comunque utile per poterne ottenere un tempestivo rinnovo, senza lasciare scoperto il residuo periodo contrattuale, situazione che ha impedito alla concessionaria di potere utilizzare appieno gli spazi pubblicitari in questione;
ciò, ancor più considerato che come Controparte_1 correttamente rilevato dal primo decidente, fin dall'inizio del rapporto ed in occasione del primo provvedimento autorizzatorio aveva già chiesto l'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria per l'intero periodo compreso fra il 1.9.2020 ed il 30.11.2020, ottenendone, tuttavia, la concessione pagina 10 di 12 solo dal 1.9.2020 al 10.10.2020 proprio perché, come precisato dal stesso, la concessione CP_2 ad occupare spazio pubblico con ponteggio conseguita dal risultava operante solo fino Parte_1 al 10.10.2020 (v. doc. 7 di parte appellata, fascicolo di primo grado).
3.7 Pertanto, non può certo imputarsi alla qui resistente alcuna responsabilità per la carenza delle autorizzazioni pubblicitarie in favore della stessa per il periodo successivo al 10.10.2020, nemmeno rilasciabili in mancanza, come detto, del previo rilascio del “titolo OSP” di competenza dell'appellante, presupposto effettivamente imprescindibile per la successiva valutazione amministrativa;
da qui, la conseguenza che nella fattispecie, in forza di quanto previsto dall'art.
3.4 del contratto in discussione (in cui si subordinavano gli obblighi assunti dall'appellata al rilascio e al persistere, per l'intera durata del periodo espositivo, delle autorizzazioni pubblicitarie, con la conseguenza che, laddove non fossero state ottenute o fossero decadute per causa non imputabile a dolo o colpa della concessionaria, nulla da questa sarebbe stato dovuto), non può Controparte_1 ritenersi tenuta a corrispondere al Condominio nè il canone mensile, né il rimborso degli oneri e dei costi di cui all'art.
3.3 dello stesso a fare data dal 10.10.2020 e fino alla caducazione del vincolo negoziale per l'effetto dell'intimata risoluzione (9.11.2020), come correttamente sottolineato dal primo giudicante, le cui statuizioni, in sostanza, sono totalmente esenti dalle censure sollevate dal qui procedente;
ciò anche con riferimento alle istanze probatorie dall'appellante qui reiterate, correttamente non ammesse dal Tribunale, laddove i capitoli di prova da 1 a 3 risultano ininfluenti ed inammissibili, in quanto formulati in modo del tutto generico e tendenti a fare interpretare da teste il contenuto, il significato e la portata di documenti prodotti, esprimendo una propria valutazione a riguardo, mentre il capitolo 4 è volto a confermare una mera, irrilevante, prassi in uso nel Comune di con riferimento all'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione OSP gravante Pt_1 sul la cui istanza ex art. 210 cpc, formulata per ottenere l'acquisizione del fatturato Parte_1 dell'appellata e/o di terzo soggetto estraneo al processo (la già menzionata , alla Controparte_6 luce delle considerazioni che precedono, risulta anch'essa irrilevante ed inammissibile, laddove del tutto generica e palesemente di natura esplorativa.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 5567/2023 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Parte_3
Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i pagina 11 di 12 parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta e contenute entro quanto richiesto nella nota spese depositata, seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_3
[...
avverso la sentenza n. 5567/2023 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, , alla rifusione in favore Parte_3 dell'appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. DO Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. DO Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE MONTE NERO, 66 20135 presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA Pt_1
ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TEDOLDI
TO ) VIA PODGORA, 12/A 20122 ; C.F._1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in via digitale presso gli avv. Controparte_1 P.IVA_2
IG FR e RR US Email_1
(giuseppe.xerri.pec.it), entrambi con studio in , Corso di Porta Vittoria n. 5, che la rappresentano Pt_1
e difendono come da delega in atti
APPELLATA pagina 1 di 12 sulle seguenti conclusioni:
Per il Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il d.i. Trib. Milano, n°
14028/2021 (Rg. 27650/2021); in via subordinata: fermo il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, condannare
[...]
a pagare al le somme ingiunte ovvero quelle CP_1 Parte_1 diverse, maggiori o minori, dovessero risultare in corso di causa, maggiorate degli interessi ex art.
1284, IV co., c.c. in ogni caso: rigettare le domande tutte proposte dall'appellata.
In via istruttoria: si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in prime cure e reiterate nelle in sede di p.c. in primo grado, insistendo per la loro ammissione.
In particolare, si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interrogatorio formale sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che in adempimento degli oneri concernenti l'occupazione del suolo pubblico il Parte_1 ha corrisposto al le somme meglio descritte nei documenti prodotti n° 009-010-020 che si CP_2 mostrano al teste;
2) Vero che il 20 novembre il Geom. comunicava all'Arch. di CP_3 CP_4 CP_1
che a far tempo dal 23/24 novembre si sarebbe proceduto allo smontaggio del ponteggio su via
[...]
Con MA in considerazione della decisione di di non rinnovare il contratto in Parte_1 scadenza il 30 novembre (come da email che si mostra prodotta sub doc. n° 016 e 018);
3) Vero che il 24 settembre 2020 la società ha trasmesso al la richiesta di rinnovo Pt_2 CP_2 dell'occupazione del suolo pubblico per il periodo decorrente dal 10 ottobre sino al 27 novembre 2020 come risulta da PEC che mi viene mostrata prodotta sub doc. n° 019;
4) Vero che è prassi per il Comune di rilasciare l'autorizzazione OSP in epoca successiva alla Pt_1 decorrenza di validità e solo subordinatamente al pagamento degli oneri che vengono contestualmente liquidati.
Testi: Sig. domiciliato presso lo stabile di , Geom. Testimone_1 Parte_1 Pt_1 domiciliato anch'esso presso lo stabile di;
Dott.ssa CP_3 Parte_1 Pt_1 domiciliata presso l'Ufficio Ponteggi del Comune di Milano;
Dott.ssa Testimone_2 Testimone_3 domiciliata in Opera, Via Lambro, n° 5.
pagina 2 di 12 Si insiste altresì per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e, in caso di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.
Si richiama e insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato in atti ed avente ad oggetto il fatturato di in relazione all'istallazione di impianti, teloni pubblicitari e giro teli in Controparte_6
, a far tempo dal 15 ottobre 2020 a tutto il 31 dicembre 2020 effettuati su incarico di Pt_1 CP_1
. Ordine di esibizione da rivolgere all'appellata e/o ad
[...] Controparte_6
Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna delle controparti a rimborsare le somme corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: nel merito
-rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata;
-con vittoria di spese e compensi di lite.
Ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si reiterano espressamente le conclusioni formulate in primo grado:
“1. revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2. accertare e dichiarare che il non vanta alcun credito nei Parte_1 confronti di Controparte_1 in via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare che il è tenuto a restituire a favore di Parte_1 le somme di seguito indicate e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 Parte_1
a pagare a favore di i seguenti importi:
[...] Pt_1 Controparte_1
▪ 22.354,83 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'11.10.2020 (giorno successivo alla scadenza dell'autorizzazione pubblicitaria sub ns. doc. 7) al 13.9.2021 (data di avvio del presente giudizio) e al tasso di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 14.9.2021 al saldo effettivo ed integrale;
▪ di € 33.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dall'18.11.2020 (data di addebito dell'importo sul c/c dell'attrice opponente cfr. ns. doc. 19) al 13.9.2021 (data di avvio del presente giudizio) e al tasso di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 14.9.2021 al saldo effettivo ed integrale;
pagina 3 di 12 in via subordinata:
4. nella denegata ipotesi in cui dovesse residuare un importo a credito del Parte_1
, compensare tale ipotetico credito con il controcredito vantato da nei
[...] Controparte_1 confronti del medesimo Condominio ai sensi del punto 3. che precede, condannando il a corrispondere in favore di quanto residua a Parte_1 CP_1 seguito della suddetta compensazione;
in ogni caso,
5. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, aumentati del 15% per spese generali, iva, cpa e successive occorrende;
in via istruttoria:
6. solamente nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse i docu-menti prodotti dall'attrice opponente sufficienti a dare prova della fondatezza delle sue domande (quod non), si chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) “Vero che, con e-mail inviata in data 15 ottobre 2020, di ha Testimone_4 CP_1 conferito ad l'incarico di capo-volgere sul lato posteriore, bianco e non Controparte_7 stampato, il telo pubblicitario presente sui ponteggi eretti a ridosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , in , come da doc. 23 che si mostra al teste?”; Pt_1 Parte_1
2) “Vero che, in data 16 ottobre 2020, le maestranze di sig.ri Controparte_7 Per_1
e hanno capovolto sul lato posteriore, bianco e non stampato, il telo
[...] Persona_2 pubblicitario presente sui ponteggi eretti a ri-dosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , Pt_1 in , come da doc. 24 che si mostra al teste?” Parte_1
3) “Vero che, in data 6 novembre 2020, di ha con-ferito ad CP_4 CP_1 [...]
l'incarico di smontare i teli recanti la riproduzioni architettonica dell'edificio Controparte_7 presenti sui ponteggi eretti a ridosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , in Pt_1 [...]
, come da doc. 27 che si mostra al teste?”; Parte_1
4) “Vero che, in data 9 novembre 2020, le maestranze di hanno smontato teli Controparte_7 recanti la riproduzioni architettonica dell'edificio presenti sui ponteggi eretti a ridosso delle facciate esterne dell'immobile sito a , in , come da doc. 28 che si mostra al teste?”; Pt_1 Parte_1
Si indicano quali testimoni:
a) sui capitoli da 1) a 4) il sig. , dipendente di , domiciliato c/o Testimone_4 CP_1 [...]
con sede in , via Pattari 6, Vicepresidente del consiglio di CP_1 Pt_1 Testimone_5
pagina 4 di 12 amministrazione di e , Presidente del consiglio di Controparte_7 Testimone_6 amministrazione di entrambi domiciliati presso con Controparte_7 Controparte_7 sede in , via Carnevali 78; Pt_1
b) sul capitolo 2) anche i sig.ri e la-voratori dipendenti di Persona_1 Persona_2 [...]
entrambi domiciliati presso con sede in , via Controparte_7 Controparte_7 Pt_1
Carnevali 78;
5) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 36 che si mostrano al teste sono state scattate nel mese di ottobre 2020 a ?”; Pt_1
6) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 37 che si mostrano al teste sono state scattate nel mese di novembre 2020 a ?” Pt_1
7) “Vero che le fotografie prodotte sub doc. 38 che si mostrano al teste sono state scattate nel mese di dicembre 2020 a ?” Pt_1
8) “Vero che i documenti 39 e 40 che si mostrano al teste rappresentano la voce del valore della produzione del conto economico di rispettivamente, il doc. 39, dall'1.11.2020 al CP_1
31.01.2021 e, il doc. 40, dall'1.11.2019 al 31.01.2020?”.
Si indicano quali testimoni:
a) sui capitoli da 5) a 7) il sig. , dipendente di , domiciliato c/o Testimone_7 CP_1 [...]
con sede in , via Pattari 6; CP_1 Pt_1
b) sul capitolo 8) la dott.ssa , dipendente di , domiciliata c/o Testimone_8 CP_1 CP_1
con sede in , via Pattari 6.
[...] Pt_1
In caso di ammissione di capitoli di prova richiesti dalla convenuta opposta, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: arch. Flavio Fulciniti, C.F. C.F._2 con Studio in Via U. Moricca 40, 00167 Roma (RM), PEC: , Email_2 Testimone_9 dipendente di , domiciliata c/o con sede in , via Pattari 6; CP_1 Controparte_1 Pt_1
, dipendente del Comune di , addetto all'Area Pubblicità e Occupazione Testimone_10 Pt_1 suolo del Comune di c/o Comune di , Area Pubblicità e Occupazione suolo, con sede in Pt_1 Pt_1
Galleria Ciro Fontana 3, ”. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Su ricorso ex art. 633 cpc del 17 giugno 2021 del , il Parte_3
Tribunale di Milano con decreto del 5 luglio 2021 ingiungeva alla società Controparte_1 corrente in , via Pattari n. 6, il pagamento della somma di € 23.799,78, oltre agli Pt_1 Pt_4
pagina 5 di 12 interessi come da domanda (ex D.lvo 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo) ed alle spese del procedimento monitorio;
ciò, a titolo di saldo dell'indennità per occupazione di suolo pubblico e rimborso degli oneri relativi al noleggio di ponteggi richiesti in forza del contratto stipulato inter partes il 10 giugno 2020, avente quale oggetto, per il periodo dal 1 luglio 2020 al 30 novembre
2020, la concessione dello sfruttamento, per il posizionamento di spazi pubblicitari, dei ponteggi installati sulle facciate dell'edificio condominiale durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.
1.2 Proposto giudizio ex art. 645 cpc a cure dell'ingiunta, il Tribunale di Milano, definendo la causa n.
36704/21 di Rg. in tale modo radicata, con sentenza n. 5567/2023 del 4 luglio 2023, pubblicata il giorno successivo, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il provvedimento monitorio, da un lato, accertava che il era tenuto a restituire in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma di € 55.354,83 ritenuta non dovuta, per l'effetto condannando il a restituire e, Parte_1 quindi, a pagare ad le somme di € 22.354,83, oltre ad interessi, a titolo di indebito Controparte_1 riferito al canone mensile del periodo dal 10.10.2022 al 31.10.2022, e di € 33.000,00, oltre interessi, a titolo di indebito conseguente all'illegittima escussione, con riferimento all'ultima rata del canone concordato, in ragione della non debenza di detto importo sino al 9.11.2020, della fidejussione costituita dall'ingiunta a garanzia delle obbligazioni sinallagmatiche insorte;
dall'altro lato, a saldo del maturato nel periodo di vigenza sinallagmatica, detratto quanto medio tempore anticipato dalla stessa, condannava al pagamento in favore del della CP_1 CP_1 Parte_1 somma di € 5.683,65, oltre interessi, a titolo di rimborso degli oneri per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (in sigla, OSP), e di € 4.385,80, oltre interessi, quale rimborso dei costi per il noleggio dei ponteggi;
il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
1.3 Avverso tale decisione proponeva appello il di , in Parte_3 Pt_1 persona dell'amministratore pro tempore, debitamente autorizzato dall'assemblea, con atto di citazione notificato telematicamente il 5 febbraio 2024.
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta del 22 maggio 2024, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 5 novembre 2024 veniva fissata al 3 giugno 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Alla predetta udienza del 3 giugno 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante pagina 6 di 12 deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione, falsa ed omessa violazione degli artt. 1218, 1353, 1362, 1456 e 2697 cc, laddove il Tribunale erroneamente ha ritenuto avverata la condizione risolutiva di cui all'art. 7 del contratto invocata dalla controparte, avente quale presupposto l'emanazione di “provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone (cd. lockdown) tali da pregiudicare e/o compromettere le possibilità di effettivo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari”; ciò, considerato che dagli atti di causa non emerge alcuna allegazione e/o prova, incombente sull'odierna appellata, che vi fosse una situazione quale quella sopra descritta, tanto che la stessa in quel periodo aveva mostrato di CP_1 ritenere comunque possibile utilizzare superfici pubblicitarie in altre zone di certamente Pt_1 meno pregiate della celeberrima , notoriamente collocata nel pieno del quadrilatero Parte_1 della moda, per cui mancava il presupposto in forza del quale il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto negoziale intercorso fra le parti.
2.2 Del resto, secondo il Condominio, mentre la controparte non ha offerto alcuna dimostrazione atta a comprovare che le autorità governative, nazionali o locali avessero adottato provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone che potessero impedire l'effettivo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari in questione, è sufficiente l'esame della corrispondenza prodotta dall'appellata (doc. 23 del fascicolo di prime cure), da quest'ultima scambiata con la
[...]
per non avere dubbi sulla assoluta ordinarietà e non eccezionalità del cosiddetto “giro CP_6 teli” e, soprattutto, del fatto che, pur in presenza di talune restrizioni, la medesima continuava ad ordinare l'installazione di nuovi impianti espositivi su pareti verticali di edifici in centro (Duomo,
via Dante, Netflix, Pattari, Shein); da ciò, non può dubitarsi che la dichiarazione di CP_8 volersi avvalere della clausola risolutiva prevista dal contratto che ci occupa altro non era che un mero arbitrio, non potendosi ritenere che la condizione in discussione ricorresse solo per l'impianto di , ma non per quelli montati in altre zone, così che si deve concludere che detto Parte_1 presupposto non si fosse affatto avverato.
2.3 Con il secondo motivo il qui procedente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1362 e 2697 cc, laddove il Giudice a quo ha valutato operante l'art.
3.4 del contratto, che subordina gli obblighi di pagamento del canone e rimborso degli oneri/costi (di cui agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3) all'ottenimento pagina 7 di 12 delle autorizzazioni pubblicitarie da parte di , prevedendo una riduzione proporzionale CP_1 degli importi dovuti, laddove non fossero conseguibili per cause non imputabili a dolo o colpa della medesima;
il Giudice a quo, in tale modo, secondo l'appellante, ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi sarebbero stati margini per la concessione delle autorizzazioni pubblicitarie in assenza del previo rilascio del titolo OSP, come se tale provvedimento fosse stato imprescindibilmente necessario per la successiva valutazione amministrativa, senza, con ciò, avere considerato che l'oggetto del contratto consisteva nella mera concessione da parte di esso Condominio a favore della qui resistente dello sfruttamento degli spazi pubblicitari ricavabili dai ponteggi installati sulle facciate dello stabile condominiale, interessato da opere di ristrutturazione straordinarie;
sicché, nessun rilievo avrebbe potuto avere l'impossibilità dell'appellata di esporre perché l'autorizzazione pubblicitaria era scaduta: altro, infatti, è il titolo OSP, che il , fin dal 24.9.2020, tramite Parte_1
l'impresa , aveva tempestivamente chiesto via pec fosse rinnovato sino a tutto il 27 Pt_2 novembre 2020 (v. doc. 19 di parte appellante, fascicolo di primo grado, a nulla valendo la protocollazione a cure dell' solo in data 5.10.2020 di tale missiva), tanto che, pur Parte_5 con il consueto e noto ritardo di prassi in quell'ufficio, venne, poi, rilasciato dal Comune senza che medio tempore fosse stata richiesta da nessuno la rimozione dei ponteggi;
altra è l'autorizzazione pubblicitaria, che, ove non fosse stata richiesta da tempestivamente, imputet sibi. CP_1
2.4 Pertanto, aggiunge l'appellante, non ha alcuna importanza che dal 10 ottobre 2020 l'appellata non avrebbe più potuto esporre perchè l'autorizzazione pubblicitaria era scaduta, atteso che la stessa era perfettamente consapevole delle tempistiche burocratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e delle proroghe, tanto che mai nulla aveva eccepito nel corso del pregresso periodo espositivo, in cui il rinnovo era stato concesso in epoca successiva al termine di inizio della validità dell'autorizzazione originaria (al 5 agosto 2020, la cui proroga venne concessa il 12 agosto 2020 e comunicata il 14 agosto 2020, come provato dai doc. 21 e 22 del medesimo fascicolo del qui procedente), senza che ciò avesse mai rappresentato né un problema, né un ostacolo al mantenimento sui ponteggi delle pubblicità di . CP_1
2.5 Per quanto sopra, secondo il il già richiamato art.
3.4. del contratto non può essere Parte_1 ritenuto operante rispetto a quanto accaduto inter partes, con la conseguenza che risultano pienamente dovuti da parte dell'appellata il canone mensile pattuito ed il rimborso degli oneri e dei costi di cui all'art.
3.3 del contratto a fare data dal 10.10.2020, ivi incluso il rimborso del costo del noleggio dei ponteggi, quantificato in € 6.600,00 (come da fattura n. 81 del 6.12.2020, doc. 11 del pagina 8 di 12 fascicolo monitorio).
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 Va, a tale fine, in primis, rammentato il granitico principio espresso dal Supremo Collegio, più volte fatto proprio anche da questa Corte (per tutte, cfr. le sentenze n. 1449/25; n. 434/2024; n.
257/2024; n. 1863/23; n. 1692/2023; n. 3474/2022; n. 1032/22; n. 837/21; n. 470/2021; n.
283/2021; n. 3082/2020), per il quale il giudice adìto è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente per la formazione del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione Civile, ordinanze 8 agosto 2019, n. 21210;
n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015); quanto sopra, ben potendo applicare la ragione più liquida (per tutte: cfr.: Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 693 del 9.1.2024;
Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019, precedute da: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014).
3.3 Orbene: calati i surriferiti principi al caso di specie, va considerato che, in sostanza, l'appellante si è limitato a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto, acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Vale, a tale fine, evidenziare come la sussistenza, nell'autunno del 2020, di provvedimenti fortemente limitativi della circolazione, in particolare, per quanto qui interessa, nei territori della
Lombardia, reiterativi delle drastiche misure restrittive durante la prima ondata di pandemia, non solo è fatto notorio (v. il D.L.
7.10.2020 n. 248, il DPCM del 13.10.2020 n. 275, le ordinanze del
Ministero della Salute del novembre 2020, le ordinanze della Presidenza della Regione Lombardia dell'ottobre 2020, il DPCM 18.10.2020 n. 258, il DPCM del 24.10.2020 n. 256, il DPCM del 3 novembre 2020 n. 275 già richiamati dal primo decidente), ma è stato anche puntualmente documentato dall'appellata nel corso del giudizio di prime cure (v. doc. 12, 13, 14, 34 e 35 del pagina 9 di 12 fascicolo della stessa), con la conseguenza che fondatamente con pec del Controparte_1
9.11.2020 (doc. 15-16, del medesimo fascicolo), ha comunicato al appellante la Parte_1 propria intenzione di avvalersi della condizione risolutiva di cui all'art.
7.1 del contratto stipulato fra le parti (doc. 5, stesso fascicolo), a tenore del quale l'appellata aveva facoltà di “risolvere
l'Accordo nell'ipotesi in cui, nelle more del Periodo Espositivo, a causa di eventuali recrudescenze dell'epidemia Covid-19, le autorità governative, nazionali o locali, adottassero provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone (cd. lockdown) tali da pregiudicare e/o compromettere le possibilità di effettivo sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari”.
3.5 Pertanto, bene a ragione il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto di operatività di detta condizione risolutiva espressa e, per l'effetto, dichiarato la risoluzione, a fare data dal 9.11.2020, del rapporto sinallagmatico dedotto in giudizio, con il conseguente venire meno da tale momento in avanti delle obbligazioni pecuniarie gravanti sull'appellata (per il pagamento del canone ed il rimborso di oneri/costi).
3.6 D'altra parte, da quanto emerso dall'istruttoria documentale acquisita, risulta pacifico che il
Comune di Milano abbia rinnovato in favore del Condominio la concessione per l'occupazione di suolo pubblico (cosiddetto titolo OSP), scaduta il 10.10.2020 – e dal cui rilascio dipendeva la possibilità di conseguimento e/o mantenimento delle autorizzazioni pubblicitarie in capo all'appellata, come da art. 4, ventunesimo comma, del regolamento del Comune di Milano (doc. 11 del fascicolo di primo grado della qui resistente) - soltanto in data 15.12.2020 (doc. 9 del fascicolo monitorio), quindi dopo il naturale scadere del termine ultimo di vigenza dei vincoli negoziali che ci occupano (30.11.2020); ed irrilevante risulta che l'appellante avesse avanzato la relativa domanda il 24.9.2020, peraltro, con protocollazione da parte dell'ente territoriale solo del
5.10.2020, atteso che, se, come riferito dallo stesso è usuale e nota prassi del Parte_1 CP_2 ritardare il relativo iter, sarebbe stato onere della parte qui procedente, nell'ambito di un comportamento ispirato ai criteri di diligenza di cui all'art. 1176 cc, presentare la relativa domanda in tempo comunque utile per poterne ottenere un tempestivo rinnovo, senza lasciare scoperto il residuo periodo contrattuale, situazione che ha impedito alla concessionaria di potere utilizzare appieno gli spazi pubblicitari in questione;
ciò, ancor più considerato che come Controparte_1 correttamente rilevato dal primo decidente, fin dall'inizio del rapporto ed in occasione del primo provvedimento autorizzatorio aveva già chiesto l'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria per l'intero periodo compreso fra il 1.9.2020 ed il 30.11.2020, ottenendone, tuttavia, la concessione pagina 10 di 12 solo dal 1.9.2020 al 10.10.2020 proprio perché, come precisato dal stesso, la concessione CP_2 ad occupare spazio pubblico con ponteggio conseguita dal risultava operante solo fino Parte_1 al 10.10.2020 (v. doc. 7 di parte appellata, fascicolo di primo grado).
3.7 Pertanto, non può certo imputarsi alla qui resistente alcuna responsabilità per la carenza delle autorizzazioni pubblicitarie in favore della stessa per il periodo successivo al 10.10.2020, nemmeno rilasciabili in mancanza, come detto, del previo rilascio del “titolo OSP” di competenza dell'appellante, presupposto effettivamente imprescindibile per la successiva valutazione amministrativa;
da qui, la conseguenza che nella fattispecie, in forza di quanto previsto dall'art.
3.4 del contratto in discussione (in cui si subordinavano gli obblighi assunti dall'appellata al rilascio e al persistere, per l'intera durata del periodo espositivo, delle autorizzazioni pubblicitarie, con la conseguenza che, laddove non fossero state ottenute o fossero decadute per causa non imputabile a dolo o colpa della concessionaria, nulla da questa sarebbe stato dovuto), non può Controparte_1 ritenersi tenuta a corrispondere al Condominio nè il canone mensile, né il rimborso degli oneri e dei costi di cui all'art.
3.3 dello stesso a fare data dal 10.10.2020 e fino alla caducazione del vincolo negoziale per l'effetto dell'intimata risoluzione (9.11.2020), come correttamente sottolineato dal primo giudicante, le cui statuizioni, in sostanza, sono totalmente esenti dalle censure sollevate dal qui procedente;
ciò anche con riferimento alle istanze probatorie dall'appellante qui reiterate, correttamente non ammesse dal Tribunale, laddove i capitoli di prova da 1 a 3 risultano ininfluenti ed inammissibili, in quanto formulati in modo del tutto generico e tendenti a fare interpretare da teste il contenuto, il significato e la portata di documenti prodotti, esprimendo una propria valutazione a riguardo, mentre il capitolo 4 è volto a confermare una mera, irrilevante, prassi in uso nel Comune di con riferimento all'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione OSP gravante Pt_1 sul la cui istanza ex art. 210 cpc, formulata per ottenere l'acquisizione del fatturato Parte_1 dell'appellata e/o di terzo soggetto estraneo al processo (la già menzionata , alla Controparte_6 luce delle considerazioni che precedono, risulta anch'essa irrilevante ed inammissibile, laddove del tutto generica e palesemente di natura esplorativa.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 5567/2023 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Parte_3
Milano, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i pagina 11 di 12 parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta e contenute entro quanto richiesto nella nota spese depositata, seguono la soccombenza.
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_3
[...
avverso la sentenza n. 5567/2023 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, , alla rifusione in favore Parte_3 dell'appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. DO Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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