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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. USI CIVICI
così composta:
dott.ssa Franca Mangano Presidente
dott.ssa Gisella Dedato Consigliere
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 2358/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, cui è riunito il procedimento recante il n. R.G. 3273/2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-5-2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Latina, Via G. B. Vico n. 45, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti Pasquale Musto e Giovanni Di Giorgi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Reclamante principale e reclamato incidentale
e
1 , , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliati in Roma, Via Velletri n. 35, presso lo Studio Legale Federico, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Federico giusta procura in atti;
Reclamati costituiti
e
ed elettivamente domiciliati in Priverno (LT), Via CP_5 CP_6
Montanino n. 1, presso lo studio dell'Avv. Cesarina Gandolfi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
, elettivamente domiciliato in SE (LT), Via Ceriara s.n.c., presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Marianna D'Ursi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(già , in persona del legale Controparte_7 Controparte_8
rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Firenze n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe O. Lagoteta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Reclamanti incidentali e reclamati principali
nonché
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , e;
[...] CP_13 CP_14 Controparte_15
Reclamati non costituiti
Con l'intervento del Procuratore generale della Corte di Appello di Roma, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione;
Oggetto: usi civici.
Conclusioni:
Per i reclamanti e per i reclamati costituiti: come da scritti difensivi.
2 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 29 della legge n. 1766/1927, i sigg. , CP_1 Controparte_2 CP_3
e adivano il Commissariato per la Liquidazione degli usi civici per il
[...] Controparte_4 CP_1
, l'Umbria e la Toscana assumendo di non poter esercitare gli usi civici gravanti sui terreni censiti nel Catasto del Comune di SE al Foglio n. 45 particelle nn. 11 e 14, 17 e 18 ed al Foglio
42, particelle nn.749, 748, 745, 417, 571, 584, 673, 674, 675, 654, 655, 656, 666, 665 e 692, sia perché alcuni di essi erano stati inseriti dal tra le terre percorse dal fuoco, sia perché CP_9 altri erano stati anche oggetto di illegittima alienazione;
pertanto i ricorrenti concludevano chiedendo che fosse dichiarata, in favore loro e della popolazione di SE, la persistenza della natura demaniale dei suddetti fondi, “con conseguente illegittimità ed invalidità degli atti dispositivi intercorsi” e con conseguente “disapplicazione, in riferimento ai predetti terreni di demanio civico di cui al F. 45 p.lla 17 e F. 42 p.lla 749, dell'art. 11 del Regolamento comunale allegato al PGAF adottato dal con deliberazione n. 25/2017 e dell'art. 100, comma 1, CP_9 lett. B e C del Reg. reg. 7/2005”; il tutto a valere anche come esposto in relazione al terreno contraddistinto dalla particella n. 506 del F. n. 42 e ai suoi successivi frazionamenti, ai fini della declaratoria della sua natura civica demaniale.
Disposta dal Commissario Liquidatore la comparizione di tutti i soggetti interessati, si costituiva in giudizio il evidenziando che i terreni oggetto di alienazione non Controparte_9 appartenevano al proprio demanio civico e, al contempo, affermando che legittimamente era stato interdetto il pascolo su altri in quanto, in base all'elenco trasmesso dal Corpo Forestale dello Stato, dette aree (foglio 45, particella 17, e foglio 42, particella 749) erano state classificate come superficie boscata.
Si costituiva in giudizio anche la società (già “ ), Controparte_7 Controparte_8 eccependo che, in virtù di alcune precedenti delibere comunali, mai impugnate, da ben 45 anni aveva ottenuto il diritto superficiario sull'area occupata dalla propria cabina elettrica, e comunque facendo presente che detta porzione di terreno rientrava nel patrimonio disponibile del Comune di SE;
pertanto concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. , “in primis”, eccepiva la carenza di interesse ad Controparte_12 agire dei ricorrenti, in quanto il terreno da lui posseduto non era adibito a pascolo;
inoltre, nel merito, deduceva di possedere la particella n. 584 sulla scorta di una concessione di superficie rilasciatagli dal Comune di SE in data 3 aprile 1993, mai impugnata da alcuno.
Analogamente si costituivano in giudizio anche i sigg. ed CP_5 CP_6 eccependo anch'essi la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto meri titolari di un diritto di superficie sui terreni da loro
3
5 6 posseduti;
infine, dopo aver eccepito anche l'improponibilità dell'azione per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 1766 del 1927, nel merito sostenevano che i terreni in questione non fossero gravati da usi civici.
Costituitasi in giudizio, la , preliminarmente, faceva presente che non risultava CP_10
l'apertura di alcun procedimento di competenza regionale sui terreni in questione, evidenziando anche che le vicende denunciate dai ricorrenti non erano in alcun modo a lei riconducibili;
quindi, nel merito, concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, con vittoria di spese processuali.
Infine si costituivano in giudizio sia i sigg. lgino ed che contestavano la Parte_1 fondatezza del ricorso, sostenendo che i loro immobili non avevano natura demaniale collettiva, sia la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_11 avendo essa rinunciato al diritto di superficie sul terreno censito al Foglio 45 particella 14 del
Comune di SE.
Benché evocati in giudizio, i sigg. ed non si Parte_2 CP_14 Controparte_15 costituivano, preferendo rimanere contumaci.
Nel corso dell'istruttoria veniva disposto l'espletamento di apposite indagini peritali nella persona del Dottor al fine di accertare la “qualitas” dei terreni oggetto di Persona_1 causa.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 03.07.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Quindi, con sentenza n. 50/2020, il Commissario Liquidatore accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava che i fondi siti nel Comune di SE, censiti in Catasto in località “Campo Cervino” al
Foglio 42 con le particelle 417, 571, 584, 654, 655, 656, 665, 666, 673, 674, 675. 692, 745, 748 e
749, e in località “Quarto di Trevi” (Monte Trevi) al Foglio 45 con le particelle 14, 17 e 18, della superficie complessiva di Ha. 87.32.90, costituivano “proprietà collettiva dei naturali di SE”, dichiarando la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione che avesse avuto per oggetto i predetti fondi e, segnatamente: del contratto di compravendita del 23.07.1997 stipulato tra e a rogito Parte_2 CP_16 del Notaio (rep. 3444, racc. 1326) avente ad oggetto il fondo censito in Catasto al Persona_2 foglio 45, particella 18; dell'atto di donazione del 6.6.1996 a rogito del Notaio (rep. 2500, racc. 971) Persona_2 limitatamente alle particelle 654. 655,656, 674 e 675; del contratto di compravendita del 15.07.1996 (Rep. 3432, racc. 700) a rogito del Notaio Per_3
limitatamente al terreno censito in catasto al foglio 42, particella 673;
[...] degli “atti pubblici di costituzione del diritto di superficie”.
Inoltre il Commissario Liquidatore dichiarava altresì “il diritto dei naturali di SE ad esercitare 4 gli usi civici di pascolo sui terreni pascolivi”, ordinando la “reintegrazione dei predetti terreni in favore del Comune dì SE a cura della con ripristino dell'originaria destinazione CP_10 agro-silvo-pastorale”; quindi, ad eccezione della RAI, condannava i resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali ai ricorrenti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva reclamo avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver rammentato le vicende di causa, l'appellante, nel richiamare numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, lamentava che il giudicante di prime cure, nel disattendere “in toto” le logiche conclusioni rassegnate dal C.T.U., non avesse fornito un'adeguata giustificazione del suo convincimento, omettendo di enunciare i criteri probatori e gli elementi di valutazione specificamente osservati.
In particolare, secondo il reclamante, il Commissario Liquidatore, senza tenere in adeguata considerazione le indagini catastali esperite e senza analizzare gli studi e le ricostruzioni documentali effettuate in riferimento al territorio interessato, si era per lo più soffermato sul concetto di “Comunità di SE”, menzionato nell'elaborato peritale solo in riferimento alla Tabella
“E” (che, peraltro, non includeva le particelle oggetto di causa) e, senza svolgere alcuna seria argomentazione scientifica o giuridica, si era limitato a richiamare una serie di massime giurisprudenziali e di petizioni di principio, tra cui quello secondo cui vi sarebbe stata un'equivalenza tra l'intestazione dei terreni nel Catasto gregoriano in favore della CP_17
SE e la loro appartenenza alla Comunità quale ente esponenziale dei cittadini.
Inoltre, secondo il reclamante, il giudicante di prime cure aveva anche erroneamente ritenuto di imputare ai convenuti di non aver fornito la prova per sconfessare la demanialità dei terreni, mentre di ciò avrebbe dovuto farsi carico lo stesso Commissario Liquidatore che, peraltro, aveva inopinatamente disatteso anche le conclusioni del C.T.U. che, con atti e documenti, aveva appurato che la natura non demaniale dei fondi.
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante si doleva per la violazione del disposto dell'art
29 legge 1766/1927, in quanto, a suo dire, il giudicante di prime cure, anziché procedere in concreto all'accertamento della “qualitas” dei terreni oggetto di causa, si era laconicamente limitato ad affermare, “in abdicazione della propria giurisdizione”, che la natura demaniale civica di detti fondi doveva ritenersi accertata “attraverso procedimenti amministrativi divenuti definitivi in quanto non oggetto di impugnazione”.
Inoltre, con un terzo motivo di doglianza, il sig. lamentava la mancata Parte_1 disapplicazione, per palese illegittimità, della determinazione n. G00050 del 04.01.2018, con cui la CP_1 Regione aveva approvato la relazione redatta dal perito demaniale, Arch. , che Persona_4 si era basata su un'istruttoria tecnica assolutamente carente ed erronea, anche in ragione del fatto che successivamente il C.T.U. aveva accertato che i terreni oggetto di causa, dal punto di vista urbanistico, erano inseriti nelle zone “H” ed “E”.
5 Infine, con un ultimo motivo di censura, il sig. si doleva della mancata Parte_1 considerazione del fatto che, storicamente, su detti terreni il Comune aveva imposto una “fida di pascolo”, e cioè un corrispettivo posto a carico dei privati in ragione della concessione rilasciata in loro favore;
tale l'imposizione, quindi, contrastava ontologicamente con l'ipotesi di un'appartenenza delle terre alla collettività dei cittadini, che, in caso contrario, avrebbero dovuto goderne gratuitamente, introducendo nei fondi i propri capi di bestiame solo per soddisfare i loro bisogni primari.
Pertanto il sig. concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati, che fosse dichiarato che i terreni oggetti di causa non erano da ritenere soggetti al regime giuridico degli usi civici e dei domini collettivi, “trattandosi di terre, prima delle attività recenti di dismissione operate dal
Comune per alcune appartenenti originariamente tutte alla piena proprietà comunale, riconducibili al patrimonio diretto e disponibile del Comune di SE”, con conseguente conferma della donazione a rogito Notar del 6/6/1996 (rep. n. 2500, racc. n. 971) Persona_2
“limitatamente alle particelle 654,655, 656, 674 e 675”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i sigg. , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del reclamo del sig. non solo per Parte_1 carenza di interesse (avendo impugnato la decisione commissariale anche in relazione a terreni a lui non intestati, ma anche per l'asserita novità della domanda volta ad ottenere la disapplicazione della determinazione della n. G00050 del 4/1/2018; inoltre, nel merito, chiedeva il CP_10 rigetto del reclamo, perché in parte incomprensibile e in parte immotivato.
Si costituivano in giudizio anche i sigg. e i quali sostanzialmente CP_5 CP_6 aderivano alle censure del sig. Parte_1
Costituitasi a sua volta in giudizio, la “in primis”, dichiarava di aderire al Controparte_7 primo motivo di appello proposto dal sig. rimettendosi, in relazione agli ulteriori Parte_1 tre motivi, “alla prudente valutazione” della Corte di Appello;
inoltre, a sua volta, proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, chiedendone la riforma parziale per quanto di ragione.
In particolare, con un primo motivo di censura, la società sosteneva l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, “in modo alquanto semplicistico e onnicomprensivo”, aveva statuito che anche la natura demaniale civica della particella distinta in Catasto al Foglio di Mappa n. 42, particella n. 745, risultava accertata “attraverso procedimenti amministrativi divenuti definitivi in quanto non oggetto di impugnazione”, in quanto lo stesso costituitosi nel Controparte_9 giudizio di primo grado, non solo non aveva menzionato tale particella nel novero dei beni demaniali gravati da uso civico, ma anzi aveva chiarito che le particelle oggetto di causa, tra cui proprio quella contraddistinta con il n. 745, non erano di proprietà del né facevano parte CP_9 del relativo patrimonio disponibile, non essendo ricomprese né nella relazione dell'Arch. Per_4
6 CP_1 (approvata dalla ), né in quella del perito dott. . CP_10 Per_5
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, la società si doleva del fatto che il Commissario
Liquidatore, “senza operare alcuna oculata distinzione sulla “qualitas soli” dei terreni”, e limitandosi a prendere pedissequamente e superficialmente visione delle risultanze delle mappe del
Catasto Gregoriano, sulla scorta di un “ragionamento molto semplicistico e affatto condivisibile” aveva ritenuto che essi appartenevano al Comune di SE Romano, “non quale ente territoriale ma quale ente esponenziale della comunità cittadina”.
Più esattamente, il giudicante di prime cure si era limitato a rilevare che il C.T.U. aveva accertato che “le particelle di terreno, corrispondenti alle particelle 2 del Foglio 45 e 175 del Foglio 42 dell'impianto del N.C.T del Comune di SE, corrispondevano ai mappali del Catasto Gregoriano della Sezione 3° denominata “Foresta” (mappa n. 199) indicati nelle seguenti Tabelle “D” esemplificative”, e che tutti i mappali riportati nelle Tabelle “E. J” e “E.2” risultavano intestati alla
“Comunità di SE” (come dimostrato dalla lettura degli estratti del , in atti)”, e che Parte_3 detti fondi risultavano intestati nel Catasto Gregoriano alla “Comunità ”; quindi, ponendo CP_9
“nel medesimo coacervo tutti i terreni e oggetto di causa”, e senza tenere neanche conto dei mutamenti delle situazioni di possesso intercorse nel corso degli anni, il giudicante aveva superficialmente concluso nel senso che, “attesa la costituzione tardiva del Comune, i beni ad esso originariamente intestati appartenevano alle collettività non avendo questo Ente una dotazione originaria di patrimonio”.
Infine, con un terzo motivo di censura, la sulla scorta di quanto affermato Controparte_7 nei primi due motivi di gravame, si doleva dell'erronea disapplicazione della delibera della giunta comunale del numero 240 del 18 aprile 1974 e della delibera del consiglio Controparte_9 comunale n. 102 del 12 giugno 1974, nonché l'erronea dichiarazione di nullità degli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie.
Quindi, la concludeva chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, Controparte_18 dell'appello proposto dal sig. inoltre, in accoglimento del proprio appello Parte_1 incidentale, la società chiedeva il rigetto delle domande proposte dai sigg. , CP_1 CP_2
ed anche con specifico riferimento alla “particella
[...] Controparte_3 Controparte_4 accatastata al N.C.E.U. del Comune di SE, al Foglio 42, mappale 745”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con distinto atto di appello ritualmente notificato (R.G. n. 3273/2021), anche i sigg. CP_5
e proponevano reclamo avverso la sentenza del Commissario Liquidatore n. CP_6
50/2020, ribadendo le eccezioni di difetto di legittimazione attiva dei sigg. , CP_1 CP_2
e e di improponibilità della loro originaria domanda
[...] Controparte_3 Controparte_4 per intervenuta decadenza ex art. 3 della legge n. 1766/1927, lamentando altresì, nel merito, non solo la carenza di prova circa la natura demaniale dei terreni oggetto di causa e, comunque, riguardo l'esistenza di usi civici su di essi, ma anche l'erroneità della decisione che, senza alcuna
7 adeguata motivazione, aveva disatteso le chiare conclusioni cui era pervenuto il C.T.U.; quindi concludevano chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il sig. aderiva alle censure proposte dai sigg. Parte_2 CP_5
e e, al contempo, formulava anche apposito “appello incidentale adesivo”, CP_6 chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Disposta dal Collegio la riunione dei procedimenti, all'udienza del 7/5/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, va esaminata l'eccezione dei sigg.
[...]
, e volta a far dichiarare CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità dei reclami incidentali rispettivamente proposti dai sigg. e CP_5 [...]
dal sig. e dalla CP_6 Parte_2 Controparte_7
L'eccezione è parzialmente fondata.
Infatti, mentre il reclamo (R.G. n. 3273/2021) dei sigg. e (da CP_5 CP_6 qualificarsi come “incidentale” sol perché iscritto a ruolo dopo l'iscrizione del reclamo “principale”
(R.G. n. 2358/2021) del sig. risulta tempestivo, perché formulato nei termini di Parte_1 cui all'art. 327 c.p.c., i reclami avanzati dal sig. e dalla con le Parte_2 Controparte_7 rispettive comparse di costituzione in giudizio (R.G. n. 2358/2021), non risultando sorretti da un interesse ad impugnare nascente dall'appello principale del sig. (circostanza, questa, che Pt_1 avrebbe ben potuto giustificare l'applicazione del disposto di cui all'art. 334 c.p.c., che eccezionalmente ammette la proposizione dell'appello incidentale tardivo ove l'interesse alla sua proposizione insorga solo per effetto dell'impugnazione principale), debbono ritenersi proposti tardivamente, con conseguente declaratoria della loro inammissibilità.
Nel merito, per ragioni di ordine logico e giuridico va preliminarmente esaminato il primo motivo di censura dell'appello incidentale dei sigg. con il quale essi hanno ribadito l'eccezione CP_19 di difetto di legittimazione ad agire degli originari ricorrenti.
Sul punto è agevole rilevare che, come già rilevato dal giudicante di prime cure, i sigg. , CP_1
e che risultano residenti nel Comune di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
SE, nell'introdurre il giudizio dinanzi al Commissario liquidatore non si attivarono “uti singuli”, bensì in qualità di “cives” della Comunità di SE, lamentando proprio in tale veste la loro impossibilità ad esercitare gli usi civici gravanti sui terreni censiti nel Catasto del Comune di SE al Foglio n. 45, particelle nn. 11 e 14, 17 e 18, ed al Foglio 42, particelle nn.749, 748, 745, 417, 571,
584, 673, 674, 675, 654, 655, 656, 666, 665 e 692, evidenziando anche che alcuni di detti terreni
8 erano stati oggetto di illegittima alienazione e, infine, dichiarando che il ricorso da loro proposto avrebbe dovuto essere considerato anche alla stregua di un formale esposto rispetto all'ulteriore terreno contraddistinto dalla particella n. 506 del F. n. 42 (e ai suoi successivi frazionamenti) in vista della declaratoria della sua natura civica demaniale.
Ne consegue che sussisteva un interesse ad agire degli originari ricorrenti, sicché l'eccezione proposta dai sigg. va nuovamente disattesa. CP_19
Analogamente, poi, dev'essere disattesa anche l'ulteriore doglianza, con cui sia il sig. Pt_1
sia i sigg. hanno ribadito l'eccezione di intervenuta decadenza dei
[...] CP_19 ricorrenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1766/1927, con conseguente improponibilità dell'azione instaurata.
Infatti, come correttamente già rilevato dal giudicante di primo grado, “in tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall'art. 3 della l. n. 1766 del 1927, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di promiscuo godimento è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti;
infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di promiscuo godimento, ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria universitas, giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni;
quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, Cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata” (Cass.
n. 5989/2024; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 6165/2007, citata nell'impugnata sentenza).
Per quanto concerne poi l'appello principale, i relativi motivi di impugnazione, sostanzialmente coincidenti con quelli contenuti nell'appello incidentale dei sigg. stante l'evidente CP_19 connessione possono essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame della sentenza di primo grado è possibile rilevare che il Commissario liquidatore ha fondato l'accoglimento della domanda proposta dai sigg. , CP_1 Controparte_2
e sui seguenti rilievi: il primo è quello secondo cui la Controparte_3 Controparte_4 CP_10
, con la determinazione n. G00050 del 4/1/2018, avrebbe approvato la relazione redatta dal
[...] perito demaniale Arch. incaricato di procedere alla ricognizione ed Persona_4 identificazione dei terreni di demanio gestiti dal ezze, assegnandoli alle categorie a) e CP_9
9 b), e che detto provvedimento, regolarmente affisso nell'Albo dello stesso Comune dal 17/1/2018 al 16/2/2018, sarebbe divenuto esecutivo perché mai impugnato; il secondo rilievo è dato dal fatto che il perito demaniale aveva avuto modo di accertare che le particelle di terreno oggetto di causa sostanzialmente corrispondevano ai mappali del Catasto Gregoriano “della Sezione 3° denominata “Foresta” (Mappa 199) indicati nelle seguenti Tabelle “D” esemplificative”, mentre
“tutti i mappali riportati nelle Tabelle “E.1” e “E.2” risulta[va]no intestati alla “Comunità di
SE”, sicché detta intestazione doveva ritenersi “indice dell'apprensione originaria dei terreni da parte della popolazione”, costituente “la principale forma di costituzione dei demani collettivi”, con la conseguenza che essi appartenevano al Comune di SE “non quale ente territoriale ma quale ente esponenziale della comunità cittadina”; il terzo rilievo è costituito dall'assunto secondo cui coloro che avevano eccepito la natura allodiale dei terreni non avevano fornito una prova adeguata per superare la presunzione di demanialità, apparendo inverosimile che non fosse stato rinvenuto, “neppure dal C.T.U., alcun atto di acquisto di detti beni in favore del seppur risalente nel tempo”, sicché tale situazione costituiva “la prova Controparte_9 decisiva della proprietà collettiva dei beni in esame in quanto appresi originariamente dalla collettività”.
Ad avviso di questa Corte, le argomentazioni utilizzate dal Commissario liquidatore sono tutt'altro che convincenti.
Per quanto concerne l'onere della prova, è sufficiente rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “in tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno giustifica non solo una notevole attenuazione del principio dell'onere della prova ma quel particolare potere del giudice, previsto dall'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, di disporre anche d'ufficio un'indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti” (Cass. n.
22167/2014; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 6165/2007 e Cass. n. 24390/2021).
Pertanto l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui i ricorrenti non avrebbero assolto all'onere della prova da cui sarebbero stati gravati, non solo non risulta condivisibile in virtù dei citati principi giurisprudenziali, ma si pone in netto contrasto -anche sul piano squisitamente logico- con la (pregressa) decisione del Commissario liquidatore di disporre l'espletamento di apposite indagini peritali proprio al dichiarato fine di accertare la “qualitas” delle terre oggetto di causa;
a ciò, poi, aggiungasi che risulta priva di qualsiasi rilievo la circostanza -al contrario valorizzata dal giudicante di prime cure- che la Determinazione n. G00050/18 della , CP_10 una volta oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale, fosse divenuta definitiva, non potendo da essa certamente scaturire alcuna efficacia di giudicato (riservata ai soli provvedimenti 10 giurisdizionali) e rimanendo comunque riservato al Commissario liquidatore, anche in presenza di tali determinazioni amministrative, il potere di procedere -anche d'ufficio- all'accertamento dell'effettiva natura delle terre (art. 29 della legge n. 1776/1927).
Ciò premesso, il C.T.U., appositamente incaricato dal Commissario liquidatore di procedere a detto accertamento, all'esito di un'indagine capillare, muovendo da un esame “a ritroso” delle risultanze catastali, ha accertato che i terreni oggetto di causa sono ubicati “nelle località Campo Cervino e
Quarto di Trevi del territorio del Comune di SE (LT), corrispondenti un tempo ai vocaboli Valle del Macchione, il Macchione, Campo Cervino, tutti ricompresi nel cosiddetto Campo Superiore, e al vocabolo Monte di Trevi, località poste in un'area collinare”; detti terreni risultano identificati nel vigente Catasto Terreni del Comune di SE in località “Campo Cervino” al Foglio 42, particelle
417, 451, 584, 654, 655, 656, 665, 666, 673, 674, 675, 692, 745, 748 e 749, e in località “Quarto di
Trevi” (Monte Trevi) al Foglio 45, particelle 14, 17 e 18, per una superficie complessiva di Ha.
87.32.90. Tutte le particelle in questione, poi, sono riportate nelle Tabelle “A”.
Quindi, dopo aver diffusamente illustrato le vicende storico-politiche che hanno interessato la zona territoriale oggetto di causa, e dopo aver esaminato, oltre alle vicende demaniali del territorio comunale di SE, anche i precedenti giudiziari commissariali intervenuti nel tempo (ivi comprese le sentenze commissariali n. 375/1931 e n. 523/1934, con le quali fu sciolta la promiscuità fra i comuni di Priverno e di SE sulle terre poste nel territorio di Priverno), il C.T.U. ha avuto modo di evidenziare: 1) che nessuna istruttoria svolta nel tempo ha avuto modo di accertare in via definitiva la “qualitas soli” dei terreni oggetto di causa;
2) che anche in sede giudiziale, in occasione della pronunzia dell'ordinanza n. 862/2001 (R.G. n. 187/2000), non venne effettuato alcun accertamento sulla “qualitas soli” dei terreni inizialmente considerati all'interno di tale giudizio, tanto che il
Commissario liquidatore in tale occasione si limitò a disporre solo la trascrizione dell'azione di rivendica esperita in favore del Comune di SE, quale rappresentante della omonima Collettività civica, nei confronti degli “eventuali occupatori delle terre individuate nella C.T.U. appartenenti al demanio civico comunale”; 3) che in data 1/3/2007, in applicazione della sentenza Cass. SS.UU. n.
6406/2006 (che aveva accolto il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla CP_10
), il Commissario liquidatore dichiarò l'estinzione del giudizio R.G. n. 187/2000, instaurato
[...]
d'ufficio; 4) che in data 16/3/2007, il Commissario liquidatore, con ordinanza n. 190/2007, dispose la cancellazione della trascrizione dell'azione di rivendica di cui all'ordinanza n. 862/2001, cui poi seguì ulteriore ordinanza n. 342/2007, con cui lo stesso giudicante, rilevando che la precedente ordinanza n. 190/2007 era affetta da errore materiale (per l'errata indicazione della Conservatoria
RR.II. competente), ne dichiarò la nullità, disponendo in tale sede “la cancellazione dell'azione di rivendica eseguita il 15 novembre 2001 n. 23651 di Registro Generale e n. 16093 di Registro
Particolare”, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo e mandando al Sindaco di SE per la relativa esecuzione.
11 Sulla scorta di tali documentati rilievi, non può che essere condiviso l'ulteriore affermazione del nominato C.T.U. secondo cui la successiva determina n. G00050/18 della (e basata CP_10 sulla relazione del perito Arch. si fondò su un'erronea interpretazione dell'ordinanza Per_4 commissariale n. 862/2001, pervenendo ad un'assegnazione a categoria di terre che, in realtà, non sono mai risultate sottoposte al regime degli usi civici e dei domini collettivi, come del resto comprovato anche dal fatto che il Commissario liquidatore, con la citata ordinanza n. 342/2007, facendo applicazione di quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.
6406/2006, dovette dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n. 187/2000, ponendo sostanzialmente nel nulla sia gli accertamenti peritali del 2001, sia la determina regionale n. G00050/2018.
Acclarato quanto sopra, si evidenzia che il C.T.U. ha anche indagato nel merito la questione della
“qualitas” dei terreni oggetto di causa.
“In primis” il C.T.U. dopo aver esaminato tutte le fonti di prova disponibili (e Persona_1 cioé i Catasti antichi e le fonti storico-giuridiche, nonché i documenti conservati presso l'Archivio del Commissario degli Usi Civici di Roma, l'Archivio regionale, l'Archivio di Stato di Latina e l'Archivio Centrale dello Stato), ha avuto modo di appurare che “il territorio setino non risulta essere mai stato feudo”, essendo SE sempre stata “una città libera, non sottoposta ad alcuna signoria, direttamente dipendente dallo Stato della Chiesa”.
Quindi, muovendo dal contenuto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 168/2017, che ha finalmente stabilito in maniera precisa quali siano i terreni che possono essere ricondotti nel novero dei domini collettivi, e tenendo conto del fatto che il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che costituiscano patrimonio civico o demanio civico solo le terre rientranti nelle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1, il C.T.U. ha evidenziato che nel caso di specie il patrimonio comunale “era, e lo è ancora, costituito da terreni appartenenti alla Comunità”, che verosimilmente pervennero “per lo più per concessioni, acquisti diretti e permute avvenute molto lontane nel tempo”, mentre nessuno dei terreni attualmente di proprietà del risulta pervenuto “per scorporo a seguito Controparte_9 della definizione di procedure di liquidazione degli usi civici, di scioglimento di promiscuità con altri Comuni, da conciliazioni per effetto della L. 1776/27, da scioglimento di associazioni agrarie comunque denominate e da acquisto ai sensi dell'art. 22 della L. 1766/27 e dell'art. 9 della L.
1102/71”, con l'unica eccezione di un piccolo comprensorio terriero posto nel territorio comunale di
Priverno, pervenuto al patrimonio collettivo del a seguito di un provvedimento Controparte_9 commissariale del 1934, che sciolse la promiscuità tra i due Comuni.
Inoltre, riguardo alle risultanze catastali (con particolare riferimento alle risultanze del Per_6
Catasto Rustico ed alla dichiarazione resa dall'Agente delle Imposte e riportata nell'Elenco del
1889), esse “escludono categoricamente l'esistenza e l'esercizio delle servitù civiche sull'intero territorio comunale di SE”, circostanza che peraltro trova conferma anche nel fatto che, “ai sensi delle leggi che si sono succedute nel tempo per i territori appartenenti all'ex Stato della Chiesa
(Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849; legge n. 5489 del 1888, fatta eccezione per i due
12 comprensori in promiscuità con il e con il Comune di Priverno), non sono Controparte_20 state presentate denunce e non sono intervenuti provvedimenti”; infine, “anche ai sensi del r.d.l. n.
751 del 1924 e della legge n. 1766 del 1927, per il territorio di SE non risulta presentata alcuna denuncia circa l'esistenza di usi civici”, tanto che lo stesso Comune, a seguito di sollecitazione diretta del Commissario per gli usi civici di Roma, in data 9 febbraio 1926 e in data 3 novembre 1927 ebbe a dichiarare “perentoriamente l'assoluta inesistenza di usi civici esercitati e pretesi, nonché
l'inesistenza di forme di rappresentanza collettiva”. Inoltre nulla di significativo risulta emerso in proposito né nell'anno 1956, allorché il Commissario agli usi civici, nonostante l'esistenza delle dichiarazioni rese dal Comune di SE negli anni 1926 e 1927, decise di nominare un ulteriore perito per accertare la presenza di eventuali terre collettive nel patrimonio della società “Bovara”
(nell'ambito del quale, peraltro, non rientrava alcuna delle terre oggetto della presente causa), né in epoca successiva, tanto che non furono neanche portate a compimento le ulteriori indagini commissionate nel 1958 dal Commissario allo stesso perito.
Ciò premesso, il C.T.U., tenendo conto delle riferite vicende storiche, dell'uso del territorio e della collocazione delle terre oggetto di causa, poste “nella parte collinare, nelle vicinanze del centro abitato, denominata storicamente Campo Superiore, ricomprendente anche le località Monte
Trevi e Campo Cervino”, è giunto alla conclusione che, “con esclusione delle zone più elevate del territorio, poste nella parte orientale a confine con i Comuni della Provincia di Roma, ricoperte da fitti boschi e da pascoli di altura, forse effettivamente riconducibili ad un uso in qualche modo collettivo (da verificare)”, sussistano elementi tali da dimostrare che i terreni oggetto di causa “non sono utilizzati collettivamente e non vi erano esercitati gli usi civici al momento dell'entrata in vigore della legge del 1927”; inoltre la loro gestione risulta riconducibile non “a un godimento collettivo da parte dei membri della comunità, ma a un utilizzo autonomo, libero ed esclusivo da parte dell'Amministrazione comunale”, tanto che già da lungo tempo essa li aveva concessi a privati, in via temporanea o definitiva, “per favorire su quella parte di territorio sia le pratiche agronomiche, mediante l'impianto di specie arboree e seminative, e sia il ripopolamento mediante la realizzazione di case ed abitazioni”.
La riprova di tali asserzioni, peraltro, troverebbe conferma anche nei numerosi frazionamenti riportati prima nel Catasto Gregoriano (1818-1870) e poi nei mappali del Catasto Rustico Per_6
(1871-1930), da cui risulta che la maggior parte delle terre oggetto di causa erano state oggetto di concessioni in uso dietro il versamento di un canone annuo in natura, concessioni poi abbandonate negli anni '30 a seguito delle intervenute opere di bonifica delle paludi pontine;
inoltre,
l'affermazione secondo cui il di SE avrebbe disposto liberamente di tali terreni, senza le CP_9 limitazioni collegate al normale esercizio delle servitù civiche, è ulteriormente avvalorata dal fatto dell'avvenuta introduzione del sistema della “fida di pascolo”, che contrasta insanabilmente con l'asserita appartenenza dei terreni in questione alla collettività che, in tal caso, avrebbe invece dovuto goderne gratuitamente per il soddisfacimento dei propri bisogni primari.
13 Ad avviso di questa Corte, le risultanze dell'espletata C.T.U. sono pienamente attendibili, sia perché suffragate dagli esiti della disamina delle vicende storiche che hanno interessato il territorio (“in primis” il fatto che il territorio di SE non abbia mai costituito un feudo), sia alla luce delle precise indicazioni provenienti dal Catasto Gregoriano e dal Catasto Rustico, dalle quali si ricava Per_6 che i terreni “sub iudice” non solo non erano gravati da alcuna servitù di pascolo, ma in gran parte erano stati oggetto di concessione in uso per la coltivazione di specie arboree e/o seminative, sicché si può ritenere oggettivamente confermato l'assunto del secondo cui nel proprio Controparte_9 territorio non sarebbero stati esercitati usi civici, né sarebbero mai esistite terre collettive;
tali obiettive conclusioni, del tutto giustificate, non possono essere poste nel nulla dal rilievo, fatto proprio dal giudicante di prime cure e, per le ragioni sopra esplicate, risultato errato, secondo cui alcune particelle di terreno -tra cui, peraltro, non rientrano quelle oggetto di causa- sarebbero risultate censite nei “mappali riportati nelle Tabelle “E.1” e “E.2” del Catasto Gregoriano, che ne affermava genericamente l'intestazione alla “Comunità di SE”.
Ne consegue che le terre oggetto di causa debbono ritenersi non soggette al regime giuridico degli usi civici e dei domini collettivi, trattandosi di terre che, ancor prima delle attività di dismissione effettuate dal Comune di SE, appartenevano sin dall'origine al patrimonio diretto e disponibile del Comune stesso.
Da quanto premesso deriva che sia il reclamo principale del sig. sia il reclamo Parte_1 incidentale proposto dai sigg. e debbono essere accolti e, per CP_5 CP_6
l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dev'essere rigettato il ricorso originariamente proposto dai sigg. , e con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 conseguente revoca della declaratoria di nullità degli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi di causa, indicati nel dispositivo dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'esito del procedimento e in applicazione del criterio della c.d. soccombenza prevalente, sono poste a carico dei sigg. , e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 vengono liquidate in favore del sig. e dei sigg. ed Parte_1 CP_5 CP_6
(per questi ultimi due in solido tra loro); al contrario, stante la reciproca soccombenza, le
[...] spese vengono compensate tra i sigg. , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e la (già ed il sig. , mentre
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 vengono dichiarate irripetibili nei confronti del della , della Controparte_9 CP_10 [...]
di , di , di e di Controparte_21 Controparte_12 CP_13 CP_14
. Controparte_15
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul reclamo principale proposto da nei confronti di Parte_1
, , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
14 , (già , CP_6 Parte_2 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
e avverso la sentenza n. 50/20 del Commissario per la Liquidazione CP_14 Controparte_15 CP_1 degli Usi Civici per le Regioni , Umbria e Toscana, nonché sui reclami incidentali proposti da ed da e dalla (già CP_5 CP_6 Parte_2 Controparte_7 [...]
nei confronti dei predetti avverso la stessa sentenza, così statuisce: Controparte_8
[... dichiara l'inammissibilità dei reclami incidentali proposti da e dalla Parte_2
(già ; Controparte_18 Controparte_8 accoglie sia il reclamo principale di , sia il reclamo incidentale di Parte_1 CP_5
ed e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso
[...] CP_6 originariamente proposto da , , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 con conseguente revoca della declaratoria di nullità degli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi di causa, indicati nel dispositivo dell'impugnata sentenza;
condanna , , e al pagamento, in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 favore di , delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro Parte_1
100,00 per esborsi e in Euro 7.500,00 per compensi professionali, e per la fase di reclamo in Euro
100,00 per esborsi e in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
condanna , , e al pagamento, in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 favore di e di in solido tra loro, delle spese di lite che, per il primo CP_5 CP_6 grado, vengono liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 7.500,00 per compensi professionali, e per la fase di reclamo in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra , , CP_1 Controparte_2 [...]
, , la (già e CP_3 Controparte_4 Controparte_18 Controparte_8 [...]
Pt_2 dichiara l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti del della Controparte_9 CP_10
, della di , di , di
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
e di;
CP_14 Controparte_15 pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido, ad eccezione della Controparte_11
Così deciso in Roma, lì 30/10/2024
Il Consigliere est.
dott. Giuseppe Staglianò
La Presidente
dott.ssa Franca Mangano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. USI CIVICI
così composta:
dott.ssa Franca Mangano Presidente
dott.ssa Gisella Dedato Consigliere
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 2358/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, cui è riunito il procedimento recante il n. R.G. 3273/2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-5-2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Latina, Via G. B. Vico n. 45, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti Pasquale Musto e Giovanni Di Giorgi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Reclamante principale e reclamato incidentale
e
1 , , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliati in Roma, Via Velletri n. 35, presso lo Studio Legale Federico, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Federico giusta procura in atti;
Reclamati costituiti
e
ed elettivamente domiciliati in Priverno (LT), Via CP_5 CP_6
Montanino n. 1, presso lo studio dell'Avv. Cesarina Gandolfi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
, elettivamente domiciliato in SE (LT), Via Ceriara s.n.c., presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Marianna D'Ursi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(già , in persona del legale Controparte_7 Controparte_8
rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Firenze n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe O. Lagoteta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Reclamanti incidentali e reclamati principali
nonché
, , Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , e;
[...] CP_13 CP_14 Controparte_15
Reclamati non costituiti
Con l'intervento del Procuratore generale della Corte di Appello di Roma, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione;
Oggetto: usi civici.
Conclusioni:
Per i reclamanti e per i reclamati costituiti: come da scritti difensivi.
2 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 29 della legge n. 1766/1927, i sigg. , CP_1 Controparte_2 CP_3
e adivano il Commissariato per la Liquidazione degli usi civici per il
[...] Controparte_4 CP_1
, l'Umbria e la Toscana assumendo di non poter esercitare gli usi civici gravanti sui terreni censiti nel Catasto del Comune di SE al Foglio n. 45 particelle nn. 11 e 14, 17 e 18 ed al Foglio
42, particelle nn.749, 748, 745, 417, 571, 584, 673, 674, 675, 654, 655, 656, 666, 665 e 692, sia perché alcuni di essi erano stati inseriti dal tra le terre percorse dal fuoco, sia perché CP_9 altri erano stati anche oggetto di illegittima alienazione;
pertanto i ricorrenti concludevano chiedendo che fosse dichiarata, in favore loro e della popolazione di SE, la persistenza della natura demaniale dei suddetti fondi, “con conseguente illegittimità ed invalidità degli atti dispositivi intercorsi” e con conseguente “disapplicazione, in riferimento ai predetti terreni di demanio civico di cui al F. 45 p.lla 17 e F. 42 p.lla 749, dell'art. 11 del Regolamento comunale allegato al PGAF adottato dal con deliberazione n. 25/2017 e dell'art. 100, comma 1, CP_9 lett. B e C del Reg. reg. 7/2005”; il tutto a valere anche come esposto in relazione al terreno contraddistinto dalla particella n. 506 del F. n. 42 e ai suoi successivi frazionamenti, ai fini della declaratoria della sua natura civica demaniale.
Disposta dal Commissario Liquidatore la comparizione di tutti i soggetti interessati, si costituiva in giudizio il evidenziando che i terreni oggetto di alienazione non Controparte_9 appartenevano al proprio demanio civico e, al contempo, affermando che legittimamente era stato interdetto il pascolo su altri in quanto, in base all'elenco trasmesso dal Corpo Forestale dello Stato, dette aree (foglio 45, particella 17, e foglio 42, particella 749) erano state classificate come superficie boscata.
Si costituiva in giudizio anche la società (già “ ), Controparte_7 Controparte_8 eccependo che, in virtù di alcune precedenti delibere comunali, mai impugnate, da ben 45 anni aveva ottenuto il diritto superficiario sull'area occupata dalla propria cabina elettrica, e comunque facendo presente che detta porzione di terreno rientrava nel patrimonio disponibile del Comune di SE;
pertanto concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. , “in primis”, eccepiva la carenza di interesse ad Controparte_12 agire dei ricorrenti, in quanto il terreno da lui posseduto non era adibito a pascolo;
inoltre, nel merito, deduceva di possedere la particella n. 584 sulla scorta di una concessione di superficie rilasciatagli dal Comune di SE in data 3 aprile 1993, mai impugnata da alcuno.
Analogamente si costituivano in giudizio anche i sigg. ed CP_5 CP_6 eccependo anch'essi la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto meri titolari di un diritto di superficie sui terreni da loro
3
5 6 posseduti;
infine, dopo aver eccepito anche l'improponibilità dell'azione per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 1766 del 1927, nel merito sostenevano che i terreni in questione non fossero gravati da usi civici.
Costituitasi in giudizio, la , preliminarmente, faceva presente che non risultava CP_10
l'apertura di alcun procedimento di competenza regionale sui terreni in questione, evidenziando anche che le vicende denunciate dai ricorrenti non erano in alcun modo a lei riconducibili;
quindi, nel merito, concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti, con vittoria di spese processuali.
Infine si costituivano in giudizio sia i sigg. lgino ed che contestavano la Parte_1 fondatezza del ricorso, sostenendo che i loro immobili non avevano natura demaniale collettiva, sia la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_11 avendo essa rinunciato al diritto di superficie sul terreno censito al Foglio 45 particella 14 del
Comune di SE.
Benché evocati in giudizio, i sigg. ed non si Parte_2 CP_14 Controparte_15 costituivano, preferendo rimanere contumaci.
Nel corso dell'istruttoria veniva disposto l'espletamento di apposite indagini peritali nella persona del Dottor al fine di accertare la “qualitas” dei terreni oggetto di Persona_1 causa.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 03.07.2020 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Quindi, con sentenza n. 50/2020, il Commissario Liquidatore accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava che i fondi siti nel Comune di SE, censiti in Catasto in località “Campo Cervino” al
Foglio 42 con le particelle 417, 571, 584, 654, 655, 656, 665, 666, 673, 674, 675. 692, 745, 748 e
749, e in località “Quarto di Trevi” (Monte Trevi) al Foglio 45 con le particelle 14, 17 e 18, della superficie complessiva di Ha. 87.32.90, costituivano “proprietà collettiva dei naturali di SE”, dichiarando la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione che avesse avuto per oggetto i predetti fondi e, segnatamente: del contratto di compravendita del 23.07.1997 stipulato tra e a rogito Parte_2 CP_16 del Notaio (rep. 3444, racc. 1326) avente ad oggetto il fondo censito in Catasto al Persona_2 foglio 45, particella 18; dell'atto di donazione del 6.6.1996 a rogito del Notaio (rep. 2500, racc. 971) Persona_2 limitatamente alle particelle 654. 655,656, 674 e 675; del contratto di compravendita del 15.07.1996 (Rep. 3432, racc. 700) a rogito del Notaio Per_3
limitatamente al terreno censito in catasto al foglio 42, particella 673;
[...] degli “atti pubblici di costituzione del diritto di superficie”.
Inoltre il Commissario Liquidatore dichiarava altresì “il diritto dei naturali di SE ad esercitare 4 gli usi civici di pascolo sui terreni pascolivi”, ordinando la “reintegrazione dei predetti terreni in favore del Comune dì SE a cura della con ripristino dell'originaria destinazione CP_10 agro-silvo-pastorale”; quindi, ad eccezione della RAI, condannava i resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali ai ricorrenti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva reclamo avverso Parte_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver rammentato le vicende di causa, l'appellante, nel richiamare numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, lamentava che il giudicante di prime cure, nel disattendere “in toto” le logiche conclusioni rassegnate dal C.T.U., non avesse fornito un'adeguata giustificazione del suo convincimento, omettendo di enunciare i criteri probatori e gli elementi di valutazione specificamente osservati.
In particolare, secondo il reclamante, il Commissario Liquidatore, senza tenere in adeguata considerazione le indagini catastali esperite e senza analizzare gli studi e le ricostruzioni documentali effettuate in riferimento al territorio interessato, si era per lo più soffermato sul concetto di “Comunità di SE”, menzionato nell'elaborato peritale solo in riferimento alla Tabella
“E” (che, peraltro, non includeva le particelle oggetto di causa) e, senza svolgere alcuna seria argomentazione scientifica o giuridica, si era limitato a richiamare una serie di massime giurisprudenziali e di petizioni di principio, tra cui quello secondo cui vi sarebbe stata un'equivalenza tra l'intestazione dei terreni nel Catasto gregoriano in favore della CP_17
SE e la loro appartenenza alla Comunità quale ente esponenziale dei cittadini.
Inoltre, secondo il reclamante, il giudicante di prime cure aveva anche erroneamente ritenuto di imputare ai convenuti di non aver fornito la prova per sconfessare la demanialità dei terreni, mentre di ciò avrebbe dovuto farsi carico lo stesso Commissario Liquidatore che, peraltro, aveva inopinatamente disatteso anche le conclusioni del C.T.U. che, con atti e documenti, aveva appurato che la natura non demaniale dei fondi.
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante si doleva per la violazione del disposto dell'art
29 legge 1766/1927, in quanto, a suo dire, il giudicante di prime cure, anziché procedere in concreto all'accertamento della “qualitas” dei terreni oggetto di causa, si era laconicamente limitato ad affermare, “in abdicazione della propria giurisdizione”, che la natura demaniale civica di detti fondi doveva ritenersi accertata “attraverso procedimenti amministrativi divenuti definitivi in quanto non oggetto di impugnazione”.
Inoltre, con un terzo motivo di doglianza, il sig. lamentava la mancata Parte_1 disapplicazione, per palese illegittimità, della determinazione n. G00050 del 04.01.2018, con cui la CP_1 Regione aveva approvato la relazione redatta dal perito demaniale, Arch. , che Persona_4 si era basata su un'istruttoria tecnica assolutamente carente ed erronea, anche in ragione del fatto che successivamente il C.T.U. aveva accertato che i terreni oggetto di causa, dal punto di vista urbanistico, erano inseriti nelle zone “H” ed “E”.
5 Infine, con un ultimo motivo di censura, il sig. si doleva della mancata Parte_1 considerazione del fatto che, storicamente, su detti terreni il Comune aveva imposto una “fida di pascolo”, e cioè un corrispettivo posto a carico dei privati in ragione della concessione rilasciata in loro favore;
tale l'imposizione, quindi, contrastava ontologicamente con l'ipotesi di un'appartenenza delle terre alla collettività dei cittadini, che, in caso contrario, avrebbero dovuto goderne gratuitamente, introducendo nei fondi i propri capi di bestiame solo per soddisfare i loro bisogni primari.
Pertanto il sig. concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati, che fosse dichiarato che i terreni oggetti di causa non erano da ritenere soggetti al regime giuridico degli usi civici e dei domini collettivi, “trattandosi di terre, prima delle attività recenti di dismissione operate dal
Comune per alcune appartenenti originariamente tutte alla piena proprietà comunale, riconducibili al patrimonio diretto e disponibile del Comune di SE”, con conseguente conferma della donazione a rogito Notar del 6/6/1996 (rep. n. 2500, racc. n. 971) Persona_2
“limitatamente alle particelle 654,655, 656, 674 e 675”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, i sigg. , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del reclamo del sig. non solo per Parte_1 carenza di interesse (avendo impugnato la decisione commissariale anche in relazione a terreni a lui non intestati, ma anche per l'asserita novità della domanda volta ad ottenere la disapplicazione della determinazione della n. G00050 del 4/1/2018; inoltre, nel merito, chiedeva il CP_10 rigetto del reclamo, perché in parte incomprensibile e in parte immotivato.
Si costituivano in giudizio anche i sigg. e i quali sostanzialmente CP_5 CP_6 aderivano alle censure del sig. Parte_1
Costituitasi a sua volta in giudizio, la “in primis”, dichiarava di aderire al Controparte_7 primo motivo di appello proposto dal sig. rimettendosi, in relazione agli ulteriori Parte_1 tre motivi, “alla prudente valutazione” della Corte di Appello;
inoltre, a sua volta, proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, chiedendone la riforma parziale per quanto di ragione.
In particolare, con un primo motivo di censura, la società sosteneva l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui, “in modo alquanto semplicistico e onnicomprensivo”, aveva statuito che anche la natura demaniale civica della particella distinta in Catasto al Foglio di Mappa n. 42, particella n. 745, risultava accertata “attraverso procedimenti amministrativi divenuti definitivi in quanto non oggetto di impugnazione”, in quanto lo stesso costituitosi nel Controparte_9 giudizio di primo grado, non solo non aveva menzionato tale particella nel novero dei beni demaniali gravati da uso civico, ma anzi aveva chiarito che le particelle oggetto di causa, tra cui proprio quella contraddistinta con il n. 745, non erano di proprietà del né facevano parte CP_9 del relativo patrimonio disponibile, non essendo ricomprese né nella relazione dell'Arch. Per_4
6 CP_1 (approvata dalla ), né in quella del perito dott. . CP_10 Per_5
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, la società si doleva del fatto che il Commissario
Liquidatore, “senza operare alcuna oculata distinzione sulla “qualitas soli” dei terreni”, e limitandosi a prendere pedissequamente e superficialmente visione delle risultanze delle mappe del
Catasto Gregoriano, sulla scorta di un “ragionamento molto semplicistico e affatto condivisibile” aveva ritenuto che essi appartenevano al Comune di SE Romano, “non quale ente territoriale ma quale ente esponenziale della comunità cittadina”.
Più esattamente, il giudicante di prime cure si era limitato a rilevare che il C.T.U. aveva accertato che “le particelle di terreno, corrispondenti alle particelle 2 del Foglio 45 e 175 del Foglio 42 dell'impianto del N.C.T del Comune di SE, corrispondevano ai mappali del Catasto Gregoriano della Sezione 3° denominata “Foresta” (mappa n. 199) indicati nelle seguenti Tabelle “D” esemplificative”, e che tutti i mappali riportati nelle Tabelle “E. J” e “E.2” risultavano intestati alla
“Comunità di SE” (come dimostrato dalla lettura degli estratti del , in atti)”, e che Parte_3 detti fondi risultavano intestati nel Catasto Gregoriano alla “Comunità ”; quindi, ponendo CP_9
“nel medesimo coacervo tutti i terreni e oggetto di causa”, e senza tenere neanche conto dei mutamenti delle situazioni di possesso intercorse nel corso degli anni, il giudicante aveva superficialmente concluso nel senso che, “attesa la costituzione tardiva del Comune, i beni ad esso originariamente intestati appartenevano alle collettività non avendo questo Ente una dotazione originaria di patrimonio”.
Infine, con un terzo motivo di censura, la sulla scorta di quanto affermato Controparte_7 nei primi due motivi di gravame, si doleva dell'erronea disapplicazione della delibera della giunta comunale del numero 240 del 18 aprile 1974 e della delibera del consiglio Controparte_9 comunale n. 102 del 12 giugno 1974, nonché l'erronea dichiarazione di nullità degli atti pubblici di costituzione del diritto di superficie.
Quindi, la concludeva chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, Controparte_18 dell'appello proposto dal sig. inoltre, in accoglimento del proprio appello Parte_1 incidentale, la società chiedeva il rigetto delle domande proposte dai sigg. , CP_1 CP_2
ed anche con specifico riferimento alla “particella
[...] Controparte_3 Controparte_4 accatastata al N.C.E.U. del Comune di SE, al Foglio 42, mappale 745”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con distinto atto di appello ritualmente notificato (R.G. n. 3273/2021), anche i sigg. CP_5
e proponevano reclamo avverso la sentenza del Commissario Liquidatore n. CP_6
50/2020, ribadendo le eccezioni di difetto di legittimazione attiva dei sigg. , CP_1 CP_2
e e di improponibilità della loro originaria domanda
[...] Controparte_3 Controparte_4 per intervenuta decadenza ex art. 3 della legge n. 1766/1927, lamentando altresì, nel merito, non solo la carenza di prova circa la natura demaniale dei terreni oggetto di causa e, comunque, riguardo l'esistenza di usi civici su di essi, ma anche l'erroneità della decisione che, senza alcuna
7 adeguata motivazione, aveva disatteso le chiare conclusioni cui era pervenuto il C.T.U.; quindi concludevano chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il sig. aderiva alle censure proposte dai sigg. Parte_2 CP_5
e e, al contempo, formulava anche apposito “appello incidentale adesivo”, CP_6 chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.
Disposta dal Collegio la riunione dei procedimenti, all'udienza del 7/5/2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, va esaminata l'eccezione dei sigg.
[...]
, e volta a far dichiarare CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità dei reclami incidentali rispettivamente proposti dai sigg. e CP_5 [...]
dal sig. e dalla CP_6 Parte_2 Controparte_7
L'eccezione è parzialmente fondata.
Infatti, mentre il reclamo (R.G. n. 3273/2021) dei sigg. e (da CP_5 CP_6 qualificarsi come “incidentale” sol perché iscritto a ruolo dopo l'iscrizione del reclamo “principale”
(R.G. n. 2358/2021) del sig. risulta tempestivo, perché formulato nei termini di Parte_1 cui all'art. 327 c.p.c., i reclami avanzati dal sig. e dalla con le Parte_2 Controparte_7 rispettive comparse di costituzione in giudizio (R.G. n. 2358/2021), non risultando sorretti da un interesse ad impugnare nascente dall'appello principale del sig. (circostanza, questa, che Pt_1 avrebbe ben potuto giustificare l'applicazione del disposto di cui all'art. 334 c.p.c., che eccezionalmente ammette la proposizione dell'appello incidentale tardivo ove l'interesse alla sua proposizione insorga solo per effetto dell'impugnazione principale), debbono ritenersi proposti tardivamente, con conseguente declaratoria della loro inammissibilità.
Nel merito, per ragioni di ordine logico e giuridico va preliminarmente esaminato il primo motivo di censura dell'appello incidentale dei sigg. con il quale essi hanno ribadito l'eccezione CP_19 di difetto di legittimazione ad agire degli originari ricorrenti.
Sul punto è agevole rilevare che, come già rilevato dal giudicante di prime cure, i sigg. , CP_1
e che risultano residenti nel Comune di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
SE, nell'introdurre il giudizio dinanzi al Commissario liquidatore non si attivarono “uti singuli”, bensì in qualità di “cives” della Comunità di SE, lamentando proprio in tale veste la loro impossibilità ad esercitare gli usi civici gravanti sui terreni censiti nel Catasto del Comune di SE al Foglio n. 45, particelle nn. 11 e 14, 17 e 18, ed al Foglio 42, particelle nn.749, 748, 745, 417, 571,
584, 673, 674, 675, 654, 655, 656, 666, 665 e 692, evidenziando anche che alcuni di detti terreni
8 erano stati oggetto di illegittima alienazione e, infine, dichiarando che il ricorso da loro proposto avrebbe dovuto essere considerato anche alla stregua di un formale esposto rispetto all'ulteriore terreno contraddistinto dalla particella n. 506 del F. n. 42 (e ai suoi successivi frazionamenti) in vista della declaratoria della sua natura civica demaniale.
Ne consegue che sussisteva un interesse ad agire degli originari ricorrenti, sicché l'eccezione proposta dai sigg. va nuovamente disattesa. CP_19
Analogamente, poi, dev'essere disattesa anche l'ulteriore doglianza, con cui sia il sig. Pt_1
sia i sigg. hanno ribadito l'eccezione di intervenuta decadenza dei
[...] CP_19 ricorrenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1766/1927, con conseguente improponibilità dell'azione instaurata.
Infatti, come correttamente già rilevato dal giudicante di primo grado, “in tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall'art. 3 della l. n. 1766 del 1927, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di promiscuo godimento è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti;
infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di promiscuo godimento, ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria universitas, giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni;
quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, Cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata” (Cass.
n. 5989/2024; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 6165/2007, citata nell'impugnata sentenza).
Per quanto concerne poi l'appello principale, i relativi motivi di impugnazione, sostanzialmente coincidenti con quelli contenuti nell'appello incidentale dei sigg. stante l'evidente CP_19 connessione possono essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame della sentenza di primo grado è possibile rilevare che il Commissario liquidatore ha fondato l'accoglimento della domanda proposta dai sigg. , CP_1 Controparte_2
e sui seguenti rilievi: il primo è quello secondo cui la Controparte_3 Controparte_4 CP_10
, con la determinazione n. G00050 del 4/1/2018, avrebbe approvato la relazione redatta dal
[...] perito demaniale Arch. incaricato di procedere alla ricognizione ed Persona_4 identificazione dei terreni di demanio gestiti dal ezze, assegnandoli alle categorie a) e CP_9
9 b), e che detto provvedimento, regolarmente affisso nell'Albo dello stesso Comune dal 17/1/2018 al 16/2/2018, sarebbe divenuto esecutivo perché mai impugnato; il secondo rilievo è dato dal fatto che il perito demaniale aveva avuto modo di accertare che le particelle di terreno oggetto di causa sostanzialmente corrispondevano ai mappali del Catasto Gregoriano “della Sezione 3° denominata “Foresta” (Mappa 199) indicati nelle seguenti Tabelle “D” esemplificative”, mentre
“tutti i mappali riportati nelle Tabelle “E.1” e “E.2” risulta[va]no intestati alla “Comunità di
SE”, sicché detta intestazione doveva ritenersi “indice dell'apprensione originaria dei terreni da parte della popolazione”, costituente “la principale forma di costituzione dei demani collettivi”, con la conseguenza che essi appartenevano al Comune di SE “non quale ente territoriale ma quale ente esponenziale della comunità cittadina”; il terzo rilievo è costituito dall'assunto secondo cui coloro che avevano eccepito la natura allodiale dei terreni non avevano fornito una prova adeguata per superare la presunzione di demanialità, apparendo inverosimile che non fosse stato rinvenuto, “neppure dal C.T.U., alcun atto di acquisto di detti beni in favore del seppur risalente nel tempo”, sicché tale situazione costituiva “la prova Controparte_9 decisiva della proprietà collettiva dei beni in esame in quanto appresi originariamente dalla collettività”.
Ad avviso di questa Corte, le argomentazioni utilizzate dal Commissario liquidatore sono tutt'altro che convincenti.
Per quanto concerne l'onere della prova, è sufficiente rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “in tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno giustifica non solo una notevole attenuazione del principio dell'onere della prova ma quel particolare potere del giudice, previsto dall'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, di disporre anche d'ufficio un'indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti” (Cass. n.
22167/2014; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 6165/2007 e Cass. n. 24390/2021).
Pertanto l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui i ricorrenti non avrebbero assolto all'onere della prova da cui sarebbero stati gravati, non solo non risulta condivisibile in virtù dei citati principi giurisprudenziali, ma si pone in netto contrasto -anche sul piano squisitamente logico- con la (pregressa) decisione del Commissario liquidatore di disporre l'espletamento di apposite indagini peritali proprio al dichiarato fine di accertare la “qualitas” delle terre oggetto di causa;
a ciò, poi, aggiungasi che risulta priva di qualsiasi rilievo la circostanza -al contrario valorizzata dal giudicante di prime cure- che la Determinazione n. G00050/18 della , CP_10 una volta oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale, fosse divenuta definitiva, non potendo da essa certamente scaturire alcuna efficacia di giudicato (riservata ai soli provvedimenti 10 giurisdizionali) e rimanendo comunque riservato al Commissario liquidatore, anche in presenza di tali determinazioni amministrative, il potere di procedere -anche d'ufficio- all'accertamento dell'effettiva natura delle terre (art. 29 della legge n. 1776/1927).
Ciò premesso, il C.T.U., appositamente incaricato dal Commissario liquidatore di procedere a detto accertamento, all'esito di un'indagine capillare, muovendo da un esame “a ritroso” delle risultanze catastali, ha accertato che i terreni oggetto di causa sono ubicati “nelle località Campo Cervino e
Quarto di Trevi del territorio del Comune di SE (LT), corrispondenti un tempo ai vocaboli Valle del Macchione, il Macchione, Campo Cervino, tutti ricompresi nel cosiddetto Campo Superiore, e al vocabolo Monte di Trevi, località poste in un'area collinare”; detti terreni risultano identificati nel vigente Catasto Terreni del Comune di SE in località “Campo Cervino” al Foglio 42, particelle
417, 451, 584, 654, 655, 656, 665, 666, 673, 674, 675, 692, 745, 748 e 749, e in località “Quarto di
Trevi” (Monte Trevi) al Foglio 45, particelle 14, 17 e 18, per una superficie complessiva di Ha.
87.32.90. Tutte le particelle in questione, poi, sono riportate nelle Tabelle “A”.
Quindi, dopo aver diffusamente illustrato le vicende storico-politiche che hanno interessato la zona territoriale oggetto di causa, e dopo aver esaminato, oltre alle vicende demaniali del territorio comunale di SE, anche i precedenti giudiziari commissariali intervenuti nel tempo (ivi comprese le sentenze commissariali n. 375/1931 e n. 523/1934, con le quali fu sciolta la promiscuità fra i comuni di Priverno e di SE sulle terre poste nel territorio di Priverno), il C.T.U. ha avuto modo di evidenziare: 1) che nessuna istruttoria svolta nel tempo ha avuto modo di accertare in via definitiva la “qualitas soli” dei terreni oggetto di causa;
2) che anche in sede giudiziale, in occasione della pronunzia dell'ordinanza n. 862/2001 (R.G. n. 187/2000), non venne effettuato alcun accertamento sulla “qualitas soli” dei terreni inizialmente considerati all'interno di tale giudizio, tanto che il
Commissario liquidatore in tale occasione si limitò a disporre solo la trascrizione dell'azione di rivendica esperita in favore del Comune di SE, quale rappresentante della omonima Collettività civica, nei confronti degli “eventuali occupatori delle terre individuate nella C.T.U. appartenenti al demanio civico comunale”; 3) che in data 1/3/2007, in applicazione della sentenza Cass. SS.UU. n.
6406/2006 (che aveva accolto il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla CP_10
), il Commissario liquidatore dichiarò l'estinzione del giudizio R.G. n. 187/2000, instaurato
[...]
d'ufficio; 4) che in data 16/3/2007, il Commissario liquidatore, con ordinanza n. 190/2007, dispose la cancellazione della trascrizione dell'azione di rivendica di cui all'ordinanza n. 862/2001, cui poi seguì ulteriore ordinanza n. 342/2007, con cui lo stesso giudicante, rilevando che la precedente ordinanza n. 190/2007 era affetta da errore materiale (per l'errata indicazione della Conservatoria
RR.II. competente), ne dichiarò la nullità, disponendo in tale sede “la cancellazione dell'azione di rivendica eseguita il 15 novembre 2001 n. 23651 di Registro Generale e n. 16093 di Registro
Particolare”, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo e mandando al Sindaco di SE per la relativa esecuzione.
11 Sulla scorta di tali documentati rilievi, non può che essere condiviso l'ulteriore affermazione del nominato C.T.U. secondo cui la successiva determina n. G00050/18 della (e basata CP_10 sulla relazione del perito Arch. si fondò su un'erronea interpretazione dell'ordinanza Per_4 commissariale n. 862/2001, pervenendo ad un'assegnazione a categoria di terre che, in realtà, non sono mai risultate sottoposte al regime degli usi civici e dei domini collettivi, come del resto comprovato anche dal fatto che il Commissario liquidatore, con la citata ordinanza n. 342/2007, facendo applicazione di quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.
6406/2006, dovette dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n. 187/2000, ponendo sostanzialmente nel nulla sia gli accertamenti peritali del 2001, sia la determina regionale n. G00050/2018.
Acclarato quanto sopra, si evidenzia che il C.T.U. ha anche indagato nel merito la questione della
“qualitas” dei terreni oggetto di causa.
“In primis” il C.T.U. dopo aver esaminato tutte le fonti di prova disponibili (e Persona_1 cioé i Catasti antichi e le fonti storico-giuridiche, nonché i documenti conservati presso l'Archivio del Commissario degli Usi Civici di Roma, l'Archivio regionale, l'Archivio di Stato di Latina e l'Archivio Centrale dello Stato), ha avuto modo di appurare che “il territorio setino non risulta essere mai stato feudo”, essendo SE sempre stata “una città libera, non sottoposta ad alcuna signoria, direttamente dipendente dallo Stato della Chiesa”.
Quindi, muovendo dal contenuto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 168/2017, che ha finalmente stabilito in maniera precisa quali siano i terreni che possono essere ricondotti nel novero dei domini collettivi, e tenendo conto del fatto che il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che costituiscano patrimonio civico o demanio civico solo le terre rientranti nelle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1, il C.T.U. ha evidenziato che nel caso di specie il patrimonio comunale “era, e lo è ancora, costituito da terreni appartenenti alla Comunità”, che verosimilmente pervennero “per lo più per concessioni, acquisti diretti e permute avvenute molto lontane nel tempo”, mentre nessuno dei terreni attualmente di proprietà del risulta pervenuto “per scorporo a seguito Controparte_9 della definizione di procedure di liquidazione degli usi civici, di scioglimento di promiscuità con altri Comuni, da conciliazioni per effetto della L. 1776/27, da scioglimento di associazioni agrarie comunque denominate e da acquisto ai sensi dell'art. 22 della L. 1766/27 e dell'art. 9 della L.
1102/71”, con l'unica eccezione di un piccolo comprensorio terriero posto nel territorio comunale di
Priverno, pervenuto al patrimonio collettivo del a seguito di un provvedimento Controparte_9 commissariale del 1934, che sciolse la promiscuità tra i due Comuni.
Inoltre, riguardo alle risultanze catastali (con particolare riferimento alle risultanze del Per_6
Catasto Rustico ed alla dichiarazione resa dall'Agente delle Imposte e riportata nell'Elenco del
1889), esse “escludono categoricamente l'esistenza e l'esercizio delle servitù civiche sull'intero territorio comunale di SE”, circostanza che peraltro trova conferma anche nel fatto che, “ai sensi delle leggi che si sono succedute nel tempo per i territori appartenenti all'ex Stato della Chiesa
(Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849; legge n. 5489 del 1888, fatta eccezione per i due
12 comprensori in promiscuità con il e con il Comune di Priverno), non sono Controparte_20 state presentate denunce e non sono intervenuti provvedimenti”; infine, “anche ai sensi del r.d.l. n.
751 del 1924 e della legge n. 1766 del 1927, per il territorio di SE non risulta presentata alcuna denuncia circa l'esistenza di usi civici”, tanto che lo stesso Comune, a seguito di sollecitazione diretta del Commissario per gli usi civici di Roma, in data 9 febbraio 1926 e in data 3 novembre 1927 ebbe a dichiarare “perentoriamente l'assoluta inesistenza di usi civici esercitati e pretesi, nonché
l'inesistenza di forme di rappresentanza collettiva”. Inoltre nulla di significativo risulta emerso in proposito né nell'anno 1956, allorché il Commissario agli usi civici, nonostante l'esistenza delle dichiarazioni rese dal Comune di SE negli anni 1926 e 1927, decise di nominare un ulteriore perito per accertare la presenza di eventuali terre collettive nel patrimonio della società “Bovara”
(nell'ambito del quale, peraltro, non rientrava alcuna delle terre oggetto della presente causa), né in epoca successiva, tanto che non furono neanche portate a compimento le ulteriori indagini commissionate nel 1958 dal Commissario allo stesso perito.
Ciò premesso, il C.T.U., tenendo conto delle riferite vicende storiche, dell'uso del territorio e della collocazione delle terre oggetto di causa, poste “nella parte collinare, nelle vicinanze del centro abitato, denominata storicamente Campo Superiore, ricomprendente anche le località Monte
Trevi e Campo Cervino”, è giunto alla conclusione che, “con esclusione delle zone più elevate del territorio, poste nella parte orientale a confine con i Comuni della Provincia di Roma, ricoperte da fitti boschi e da pascoli di altura, forse effettivamente riconducibili ad un uso in qualche modo collettivo (da verificare)”, sussistano elementi tali da dimostrare che i terreni oggetto di causa “non sono utilizzati collettivamente e non vi erano esercitati gli usi civici al momento dell'entrata in vigore della legge del 1927”; inoltre la loro gestione risulta riconducibile non “a un godimento collettivo da parte dei membri della comunità, ma a un utilizzo autonomo, libero ed esclusivo da parte dell'Amministrazione comunale”, tanto che già da lungo tempo essa li aveva concessi a privati, in via temporanea o definitiva, “per favorire su quella parte di territorio sia le pratiche agronomiche, mediante l'impianto di specie arboree e seminative, e sia il ripopolamento mediante la realizzazione di case ed abitazioni”.
La riprova di tali asserzioni, peraltro, troverebbe conferma anche nei numerosi frazionamenti riportati prima nel Catasto Gregoriano (1818-1870) e poi nei mappali del Catasto Rustico Per_6
(1871-1930), da cui risulta che la maggior parte delle terre oggetto di causa erano state oggetto di concessioni in uso dietro il versamento di un canone annuo in natura, concessioni poi abbandonate negli anni '30 a seguito delle intervenute opere di bonifica delle paludi pontine;
inoltre,
l'affermazione secondo cui il di SE avrebbe disposto liberamente di tali terreni, senza le CP_9 limitazioni collegate al normale esercizio delle servitù civiche, è ulteriormente avvalorata dal fatto dell'avvenuta introduzione del sistema della “fida di pascolo”, che contrasta insanabilmente con l'asserita appartenenza dei terreni in questione alla collettività che, in tal caso, avrebbe invece dovuto goderne gratuitamente per il soddisfacimento dei propri bisogni primari.
13 Ad avviso di questa Corte, le risultanze dell'espletata C.T.U. sono pienamente attendibili, sia perché suffragate dagli esiti della disamina delle vicende storiche che hanno interessato il territorio (“in primis” il fatto che il territorio di SE non abbia mai costituito un feudo), sia alla luce delle precise indicazioni provenienti dal Catasto Gregoriano e dal Catasto Rustico, dalle quali si ricava Per_6 che i terreni “sub iudice” non solo non erano gravati da alcuna servitù di pascolo, ma in gran parte erano stati oggetto di concessione in uso per la coltivazione di specie arboree e/o seminative, sicché si può ritenere oggettivamente confermato l'assunto del secondo cui nel proprio Controparte_9 territorio non sarebbero stati esercitati usi civici, né sarebbero mai esistite terre collettive;
tali obiettive conclusioni, del tutto giustificate, non possono essere poste nel nulla dal rilievo, fatto proprio dal giudicante di prime cure e, per le ragioni sopra esplicate, risultato errato, secondo cui alcune particelle di terreno -tra cui, peraltro, non rientrano quelle oggetto di causa- sarebbero risultate censite nei “mappali riportati nelle Tabelle “E.1” e “E.2” del Catasto Gregoriano, che ne affermava genericamente l'intestazione alla “Comunità di SE”.
Ne consegue che le terre oggetto di causa debbono ritenersi non soggette al regime giuridico degli usi civici e dei domini collettivi, trattandosi di terre che, ancor prima delle attività di dismissione effettuate dal Comune di SE, appartenevano sin dall'origine al patrimonio diretto e disponibile del Comune stesso.
Da quanto premesso deriva che sia il reclamo principale del sig. sia il reclamo Parte_1 incidentale proposto dai sigg. e debbono essere accolti e, per CP_5 CP_6
l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dev'essere rigettato il ricorso originariamente proposto dai sigg. , e con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 conseguente revoca della declaratoria di nullità degli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi di causa, indicati nel dispositivo dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'esito del procedimento e in applicazione del criterio della c.d. soccombenza prevalente, sono poste a carico dei sigg. , e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 vengono liquidate in favore del sig. e dei sigg. ed Parte_1 CP_5 CP_6
(per questi ultimi due in solido tra loro); al contrario, stante la reciproca soccombenza, le
[...] spese vengono compensate tra i sigg. , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e la (già ed il sig. , mentre
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 vengono dichiarate irripetibili nei confronti del della , della Controparte_9 CP_10 [...]
di , di , di e di Controparte_21 Controparte_12 CP_13 CP_14
. Controparte_15
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul reclamo principale proposto da nei confronti di Parte_1
, , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
14 , (già , CP_6 Parte_2 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
e avverso la sentenza n. 50/20 del Commissario per la Liquidazione CP_14 Controparte_15 CP_1 degli Usi Civici per le Regioni , Umbria e Toscana, nonché sui reclami incidentali proposti da ed da e dalla (già CP_5 CP_6 Parte_2 Controparte_7 [...]
nei confronti dei predetti avverso la stessa sentenza, così statuisce: Controparte_8
[... dichiara l'inammissibilità dei reclami incidentali proposti da e dalla Parte_2
(già ; Controparte_18 Controparte_8 accoglie sia il reclamo principale di , sia il reclamo incidentale di Parte_1 CP_5
ed e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso
[...] CP_6 originariamente proposto da , , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 con conseguente revoca della declaratoria di nullità degli atti di disposizione aventi ad oggetto i fondi di causa, indicati nel dispositivo dell'impugnata sentenza;
condanna , , e al pagamento, in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 favore di , delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro Parte_1
100,00 per esborsi e in Euro 7.500,00 per compensi professionali, e per la fase di reclamo in Euro
100,00 per esborsi e in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
condanna , , e al pagamento, in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 favore di e di in solido tra loro, delle spese di lite che, per il primo CP_5 CP_6 grado, vengono liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 7.500,00 per compensi professionali, e per la fase di reclamo in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra , , CP_1 Controparte_2 [...]
, , la (già e CP_3 Controparte_4 Controparte_18 Controparte_8 [...]
Pt_2 dichiara l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti del della Controparte_9 CP_10
, della di , di , di
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13 [...]
e di;
CP_14 Controparte_15 pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido, ad eccezione della Controparte_11
Così deciso in Roma, lì 30/10/2024
Il Consigliere est.
dott. Giuseppe Staglianò
La Presidente
dott.ssa Franca Mangano
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