Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 177
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 marzo 1992
Art. 5. 1. E' fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
Entrata in vigore il 15 marzo 1992