Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 05 maggio 2025 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Marco Tortorella che si dichiara antistatario, PARTE ATTRICE in riassunzione E C.F. Controparte_1
), in persona del P.IVA_1 Controparte_2 pro-tempore,
[...]
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Ministro pro-tempore,
Controparte_4
(C.F. ), in persona del Ministro pro-
[...] P.IVA_3 tempore,
[...]
(C.F. Controparte_5
), in persona del pro-tempore, P.IVA_4 CP_6 tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, PARTI RESISTENTI OGGETTO: Atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza della Corte di cassazione n.
19968/2022.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
1
§ 1. — Con sentenza n. 1035 resa in data 13/02/2019, nel giudizio tra ed altri medici
contro
Repubblica Parte_2
Italiana ed altre amministrazioni, la Corte d'Appello di Roma, confermando la sentenza n. 25190/2013 del Tribunale di Roma, ha rigettato l'appello proposto - tra gli altri – dal Dott. , Parte_1 volto ad ottenere la condanna al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria, in relazione alla mancata remunerazione del ricorrente, in ragione dell'avvenuta frequentazione del corso di specializzazione universitaria in 'Igiene e medicina preventiva', frequentato dallo stesso dall'anno accademico 1988 all'anno accademico 1992, in quanto specializzazione non inclusa nell'elenco delle direttive comunitarie. A seguito di ricorso proposto da , con Parte_1 ordinanza n. 19968/2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto che:
“Si osserva al riguardo che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri, come accade – come già affermato da questa Corte in precedenti arresti
– nel caso dei medici iscritti ad una scuola di specializzazione in
“Igiene e medicina preventiva”, attesa l'esistenza, in numerosi Paesi dell'Unione, di specializzazioni equivalenti, come in quelli anglosassoni (con la denominazione Community medicine, specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975) o in Francia (con la denominazione di Controparte_7
, espressamente prevista dalla direttiva CEE n.
[...]
16 del 1993) (v. Cass., ord., 13/12/2021, n. 39424; Cass., ord., 1/08/2018, n. 20376; Cass., ord., 31/05/2018, n. 13760; Cass.
28/10/2016, n. 21798). Al riguardo melius re perpensa, va precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto corrispondente (e non meramente equipollente) alle “categoria“ di specializzazione denominata “Community Medicine”, inclusa nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e a conferma di tale affermazione si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere
2 meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria “Community Medicine”, in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come
“Igiene e Medicina Preventiva”. Nel caso di specie, la decisione impugnata, nella parte censurata dal ricorrente, il quale aveva pure sostanzialmente evocato anche in appello l'equipollenza della specializzazione conseguita a Community medicine (sicché il riferimento nella motivazione della sentenza di secondo grado alla sentenza di questa Corte n. 23199/2016 non è pertinente, quanto alla posizione del ), deve ritenersi errata, con conseguente Pt_1 accoglimento del ricorso proposto da detta parte. (OMISSIS) Conclusivamente, sulla base delle argomentazioni che precedono, vanno riuniti i proposti ricorsi;
va accolto il ricorso di e la sentenza impugnata va cassata in relazione al Parte_1 motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. (OMISSIS)
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) riunisce i proposti ricorsi;
b) accoglie il ricorso di , cassa la sentenza Parte_1 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione;
(…)”
§ 2. — Queste le conclusioni di : Parte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000
(procedimento C-371/97): accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la Controparte_1 al pagamento della somma di Euro 11.103,84 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione, o di quella maggiore o
3 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno e gli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti per l'omesso
[...] recepimento delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,84, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario.»
La il Controparte_1 [...]
, il e il Controparte_8 Controparte_3
, tutti rappresentati e Controparte_4 difesi con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato, si sono costituiti nel presente giudizio di riassunzione e hanno così concluso: “Si conclude Per il rigetto delle avverse domande. Vinte le spese giudiziali”.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 05 maggio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 20.03.2025.
§ 3. — Ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c., in caso di cassazione con rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte. Orbene, risulta che con atto di citazione ritualmente notificato, il in qualità di associazione dei consumatori, Pt_3
e e altri medici, tra i quali, per quanto interessa Parte_4 il presente giudizio, il Dott. , hanno convenuto in Parte_1 giudizio la Repubblica Italiana ed altri per vedere CP_9 accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione: 1) In via principale, condannare, in solido, le Amministrazioni convenute, e per esse la Tesoreria centrale dello Stato, con sede in Via XX Settembre 97, in Roma, luogo del domicilio degli attori, al risarcimento dei
4 danni, da liquidarsi presso e da detta Tesoreria centrale, in favore del Codacons, nella misura che si riterrà di giustizia, secondo equità, nonché in favore della categoria dei medici specializzati come da conclusioni che seguono;
2) In via principale, accogliere la domanda di cui al punto 1), nonché condannare, in solido, le Amministrazioni convenute, e per esse la Tesoreria centrale dello Stato, con sede in Via XX Settembre 97, in Roma, luogo del domicilio degli attori, al risarcimento dei danni, da liquidarsi presso e da detta Tesoreria centrale, subiti dagli odierni medici- attori per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle direttive de quibus, e consistenti nella mancata erogazione agli attori medesimi delle somme previste a titolo di “adeguata remunerazione” per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di EURO 22.700,00 (euro ventiduemilasettecento/00), per ciascun anno del relativo corso di specializzazione dagli stessi frequentato, per un totale pari alla somma anzidetta moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione, come precisato nella colonna 1 della tabella allegata, ovvero in EURO 11.103,80 (euro undicimilacentotre/80) ₤ 21.500,00, per ciascun anno del relativo corso di specializzazione, per un totale pari alla somma anzidetta moltiplicata per il numero di anni di durata del corso di specializzazione, come precisato nella colonna 1 della tabella allegata (anche, ove ritenuto, in applicazione diretta della delle direttive di cui in narrativa), o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., nonché interessi e rivalutazione monetaria;
3) In via subordinata, sollevare, previa delibazione della non manifesta infondatezza e rilevanza, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 39, Dlgs 368/99, per violazione dell'art. 3, 10 e 36 Cost., nella parte in cui non ha previsto di accordare la remunerazione ivi prevista anche ai medici frequentanti le scuole di specializzazione dopo il 1982, ed iscrittisi ad esse prima dell'a.a. 1991/92, e comunque nella parte in cui ha omesso di prevedere apposita norma che si facesse carico di prevedere un'apposita indennità per tali medici, per il danno da essi subito in conseguenza della mancata attuazione nei loro confronti della direttiva de qua;
4) In via ulteriormente subordinata, sollevare, previa deliberazione della non manifesta infondatezza e rilevanza, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11, L. 370/99, per violazione delart. 3, 36 e 10 Cost., nella parte in cui ha omesso di includere i medici, come gli odierni medici-attori, frequentanti le scuole di specializzazione, iscrittisi negli anni
5 precedenti l'anno accademico 1991/92, nel novero di coloro che potevano beneficiare della remunerazione ivi prevista, in relazione alla frequenza delle scuole di specializzazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute hanno pregiudizialmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva del e l'inammissibilità Pt_3 della domanda da esso proposta ed inoltre, in via preliminare di merito, la prescrizione delle pretese esercitate, chiedendo comunque il rigetto della domanda in quanto infondata, atteso il difetto di prova circa la conformità dei corsi di specializzazione frequentati ai criteri posti dalle direttive comunitarie invocate. Con sentenza del 13.12.2013, il Tribunale di Roma
“definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -) dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva le domande del -) dichiara Pt_3 inammissibili per difetto di legittimazione passiva le domande attoree formulate nei confronti dei
[...]
Controparte_10
-) respinge le domande risarcitorie
[...] formulate da (OMISSIS) (OMISSIS).” Parte_1
Con atto del 04.02.2015, e Parte_5 [...]
, specializzatisi in “Igiene e medicina preventiva”, hanno Pt_1 proposto appello dinanzi alla Corte, lamentando l'erroneo rigetto della domanda per non essere la specializzazione compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE e 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE. A loro volta la ed altre Controparte_1 parti hanno proposto distinti appelli principali e incidentali, i quali sono stati tutti riuniti. Con sentenza n. 1035 del 13.02.2019, la Corte d'Appello di Roma, per quanto interessa il presente giudizio di riassunzione, ha rigettato gli appelli principali rispettivamente proposti dalla da , da Controparte_1 Parte_2
e , (OMISSIS), ritenendo che le Parte_5 Parte_1 suddette specializzazioni non fossero ricomprese negli elenchi di cui alle direttive comunitarie.
ha quindi proposto ricorso in Cassazione, Parte_1 definito con l'ordinanza n. 19968/2022 sopra riportata. Ne consegue che il presente giudizio è da qualificarsi quale rinvio prosecutorio.
6 La Corte ritiene opportuno sottolineare che, sebbene la scuola di specializzazione in medicina e chirurgia in “Igiene e medicina preventiva”, frequentata dal medico a partire dall'anno 1988, non sia contemplata negli artt. 5 e 7 Direttiva 75/363, tale circostanza non osta al riconoscimento in suo favore del diritto alla borsa di studio. Infatti, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 275/1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, che al contrario deve essere previsto qualora si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (cfr. Cass., Sez. 3, ord. 23.7.2019, n. 19730). Invero, la specializzazione conseguita dal medico
[...]
in “Igiene e medicina preventiva” si deve ritenere Pt_1 equipollente al corso di “Community medicine”, quest'ultimo espressamente previsto dalle direttive comunitarie. Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto dell'attore in riassunzione al risarcimento del danno nei termini e nella misura di cui in seguito.
Ai fini della condanna è oramai consolidato il riconoscimento della legittimità passiva unicamente in capo alla come più volte affermato Controparte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, unica legittimata resta la Presidenza, anche quando evocata unicamente ai ministeri, salvo che non siano evocati i soli Ministeri e la difesa erariale non si avvalga per tempo della facoltà ex art. 4 della legge n. 260 del 1958” ( Cass. 30649/2018; Cass. 1059/2019). Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000) che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. In applicazione del ricordato principio di cui all'art. 384 secondo comma c.p.c., deve quindi essere riconosciuto il diritto dell'originario attore al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva 82/76/CEE, con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di in Parte_1 relazione alla frequentazione del corso in “Igiene e Medicina preventiva” dall'anno 1988 all'anno 1992, nella misura di euro
7 6.713,94 per ciascun anno di corso frequentato, per un totale di euro 26.855,76, con interessi dal 26.06.2009, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado costituente il primo atto interruttivo della prescrizione. Trattandosi di obbligazione di valuta (Cass. n. 1917/2012), l'importo liquidato non può essere soggetto a rivalutazione.
§ 4. — Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di
Cassazione, vanno compensate, in considerazione del fatto che le più recenti pronunce giurisprudenziali, dirimenti ai fini della decisione, sono intervenute successivamente all'instaurazione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto da nei confronti della Parte_1
del Controparte_1 [...]
, del e del Controparte_8 Controparte_3
, ogni altra conclusione Controparte_4 disattesa, così provvede: 1. — condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
26.855,76 con interessi dal 26.06.2009; 2. — compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del grado di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 05 maggio 2025.
Il Presidente estensore
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