Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2297 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Separazione
consensuale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 2297 /2024 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.SOLDATI FRATIGLIONI RICCARDO , ZO
Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a [...] Controparte_1 C.F._2
VETERE (CE) , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. SOLDATI FRATIGLIONI
RICCARDO , ZO Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 4 dicembre 2024
Ricorrenti: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ed ordinare al Comune di AG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
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2) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura percentuale del 50%, le spese straordinarie che verranno concordate preventivamente. Devono intendersi per spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, quelle per visite specialistiche;
quelle per l'educazione e l'istruzione della figlia (iscrizioni corsi sportivi, materiale e quanto necessario per la frequentazione e partecipazione ai corsi ecc. Per una descrizione più completa si fa riferimento alle linee guida del Tribunale di Siena.
Per quanto riguarda il bonus eventualmente spettante per la figlia, le parti concordano che lo stesso potrà essere richiesto e percepito nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
I coniugi riconoscono preminente l'interesse della figlia, seppur maggiorenne, a mantenere un rapporto sereno ed appagante con entrambi i genitori, basato sul reciproco rispetto;
3) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altra questione - di carattere economico e non - e di non aver, pertanto, null'altro reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o causa…”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 2 dicembre 2024 le parti hanno adito il
Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: di avere in data 26/5/2005 contratto matrimonio concordatario in Per_ AG (CE); che dalla loro unione è nata il [...] la figlia ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico .
Il P.m. ha ricevuto gli atti e non ha formulato conclusioni scritte
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 Controparte_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in
AG , celebrato il 26/05/2005, trascritto agli atti di matrimonio del medesimo commune al n. 33, parte II dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AG di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Pagina 2 Così deciso in Siena 29/01/2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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