Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1523/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1523/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entram ti, gi all'avv. C.F._2
Lorella Marincich del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito “pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, come già di fatto è.
2. Affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio Collocamento prevalente del figlio Persona_1 [...] presso la madre, signora , con residenza anagrafica del minore presso la casa materna. PE Parte_1
familiare sita in Pieris- sonzo (GO), Via Guglielmo Marconi n. 9/a, di proprietà esclusiva del signor rimane nella sua disponibilità e nel suo pieno ed esclusivo utilizzo. Parte_2
3. Salvo diverso accordo preso di volta in volta tra i ricorrenti, il padre frequenterà il figlio minore
[...] secondo il seguente calendario: PE
- dal momento della sottoscrizione del presente ricorso sino al 07.06.2025, il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.00 (al termine della scuola) Persona_1 sino alle ore verrà a prenderlo la madre (al termine del suo turno di lavoro), e il minore starà
1
nelle giornate di lunedì e mercoledì, il figlio rimarrà presso il padre PE dalla fine delle attività scolastiche sino al mattino seguente, con pernotto;
il padre vedrà e terrà con sè il figlio anche nei fine settimana alternati, da venerdì sera a domenica sera dopo cena. La presente condizione PE ed il predetto calendario potranno subire delle variazioni, previo accordo preso di volta in volta tra i ricorrenti;
- dal 08.06.2025 in poi, il padre vedrà e terrà con sé il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì, Persona_1 dalle ore 17.00 in poi, con pernotto, mentre dalla fine delle attività scolastiche - e ciò anche in assenza di esse
- sino alle ore 17.00 il figlio starà presso la casa materna con una persona di fiducia;
il padre vedrà e PE terrà con sè il figlio anche nei fine settimana alternati da venerdì sera a domenica sera dopo cena. La PE presente condizione edetto calendario potranno subire delle variazioni, previo accordo preso di volta in volta tra i ricorrenti.
4. Se i genitori saranno impegnati nei tempi di loro rispettiva spettanza, anche in base al calendario di cui alla condizione sub 3 delle presenti conclusioni, e non potranno tenere il figlio verrà privilegiato sempre PE
l'altro genitore oppure, ove questo fosse impossibilitato, il figlio starà nno materno del minore, PE con l'educatrice o con la stessa sorella con la zia paterna oppure con altra persona di fiducia Persona_2 gradita ad entrambi i genitori.
5. In deroga al calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i ricorrenti preso di volta in volta, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore ogni singola festività e ricorrenza, Persona_1 garantendosi reciprocamente i genitori una alternanza equa e paritaria.
6. In deroga al calendario ordinario e sempre nel rispetto della volontà del minore ciascun Persona_1 genitore trascorrerà con quest'ultimo, anche in modalità frazionata, quindici giorni d'estate e sette giorni d'inverno, ed i predetti periodi dovranno essere previamente comunicati tra i ricorrenti con congruo anticipo.
7. I genitori si impegnano entrambi ad organizzare la festa di compleanno del figlio e della Persona_1 figlia con spese previamente concordate e suddivise in misura pari a no dei Persona_2 ricorrenti. In deroga alla normale calendarizzazione, nel giorno del suo compleanno, il minore Persona_1 potrà trascorrere del tempo con ciascun genitore e, quindi, anche con il genitore che non l'avr alla normale calendarizzazione.
8. In deroga al calendario ordinario, in occasione del compleanno di ciascun genitore, lo stesso potrà trascorrere con il figlio l'intera giornata con pernotto;
inoltre, sempre in deroga alla normale Persona_1 calendarizzaz minore potrà partecipare alla festa di compleanno della sorella, Persona_1 del nonno materno e dei parenti materni e paterni. Salvo diverso accordo, in occasione della Festa della Mamma e della Festa del Papà, trascorrerà la giornata con il genitore di cui sarà la festa, in deroga PE alla normale calendarizzazione.
9. Nei periodi di propria spettanza, ciascun genitore si impegna a rispettare le esigenze formative, sportive e ludiche del figlio Persona_1
10. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora in forma tracciabile ed Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile ex indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, e del figlio minore le spese straordinarie per i figli e Persona_1 PE vengono suddivise al 50% tra cia e da Protocollo d'Intesa del Tri i Persona_2 Gorizia dd. 01.06.2016 (all. 8 – Protocollo spese straordinarie). Ciascun ricorrente verserà l'importo corrispondente alla propria quota parte di spese straordinarie per i figli su di un conto corrente bancario cointestato (di cui ciascuno dei ricorrenti dispone di un bancomat), dal quale verranno eseguiti i pagamenti e prelievi inerenti alle spese stesse e ciò previo accordo scritto tra i ricorrenti via messaggio Whatsapp o via comunicazione e-mail. Da detto conto corrente cointestato verranno, altresì, attinti i soldi anche per la ricarica della carta prepagata (collegata al conto) in uso alla figlia maggiorenne per le proprie spese (le cui voci Per_2 verranno previamente individuate e concordate tra i genitori), oltre che per le ricariche telefoniche dei figli che verranno pertanto suddivise a metà tra i ricorrenti stessi;
anche il denaro derivante dalla dote famiglia, così come qualsiasi altro bonus/sussidio/indennizzo/contributo relativo ai figli, andrà versato dai ricorrenti sul detto conto cointestato.
2 11. L'assegno Unico per entrambi i figli e viene percepito al 50% tra ciascun genitore Per_2 Persona_1 ed accreditato sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti di cui alla condizione sub 10), con il quale poi verranno pagate le spese straordinarie dei figli.
12. Nulla è reciprocamente dovuto tra i ricorrenti a titolo di mantenimento tra gli stessi.
13. I signori e prestano sin d'ora, per quanto di necessità, il reciproco consenso Parte_1 Parte_2 al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio Persona_1
14. I ricorrenti si obbligano a fornirsi reciprocamente, entro venti giorni dalla richiesta da parte di un ricorrente verso l'altro, eventuale documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione dei redditi e/o dell'Isee e/o di altre domande volte all'ottenimento, a titolo esemplificativo, di bonus, rimborsi, indennizzi anche in favore dei figli e Per_2 Persona_1
15. Fatte salve le obbligazioni scaturenti dal presente ricorso, i ricorrenti coniugi dichiarano e danno atto di aver definito ogni aspetto, anche patrimoniale, connesso e/o riconducibile, anche in via indiretta, al matrimonio e non, così come alla precedente convivenza ed alla presente separazione, nonché alle ragioni che l'hanno determinata, nonchè allo scioglimento del regime di comunione dei beni, con conseguente rinuncia reciproca da parte di ciascun ricorrente coniuge ad ogni pretesa e azione, anche di natura risarcitoria, per i predetti titoli ed accettazione reciproca della rinuncia. Di talché, i signori e - salve le Parte_1 Parte_2 obbligazioni di cui al presente ricorso – rinunciano ad ogni a n pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, anche patrimoniale, dedotta e/o deducibile in qualunque modo connessa e/o riconducibile, anche in modo indiretto, al matrimonio, alla precedente convivenza, e alla separazione, nonché ad ogni altro fatto connesso anche non esposto dai ricorrenti nel presente ricorso, con rinuncia ad ogni azione l'uno nei confronti dell'altra ed accettazione reciproca delle anzidette rinunce.
16. I ricorrenti danno piena attuazione alle condizioni quivi pattuite sin dalla data del deposito del presente ricorso dinanzi al Tribunale adito.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo del P.M. in data 28/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso depositato il 24/04/2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 09/08/200 tti di Matrimonio, anno 2003, parte 2, serie A, atto n. 9), nel corso del quale sono nati i figli Persona_2 nata il [...] a [...] e nato il [...] Persona_1 (GO), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 26/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II)Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minore . PE
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San ZI d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2003, parte 2, serie A, atto n. 9) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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