Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 14/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FRANCUCCI LUISA ed elettivamente domiciliati presso il difensore
Con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...] Persona_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 14/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
2) FREQUENTAZIONI DELLA FIGLIA MINORI:
Fatto salvo ogni e diverso accordo fra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, anche presso la casa dei nonni paterni: visite ordinarie, a settimane alterne: una settimana il martedì e giovedì all'uscita da scuola o al termine delle attività ludico/sportive fino alle ore 20,30 quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre;
l'altra settimana il martedì, all'uscita da scuola o al termine delle attività ludico/sportive fino alle ore 20,30 quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre, nonchè dal venerdì all'uscita da scuola o al termine delle attività ludico/sportive fino alle 20,30 della domenica quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre;
visite natalizie: la figlia trascorrerà metà delle vacanze Natalizie con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, salvo diverso accordo dei genitori;
pertanto un genitore terrà con sé la figlia dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 31/12 mattina e l'altro genitore dal 31/12 mattina sino al termine delle vacanze natalizie;
visite pasquali: la figlia trascorrerà metà delle vacanze Pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo; vacanze estive: la figlia, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore, due settimane anche non consecutive ferma restando la possibilità per i trascorre i suddetti o ulteriori periodi anche Per_1
con i nonni materni e con i nonni paterni. compleanni e altri ponti scolastici: la figlia trascorrerà il proprio compleanno e gli altri ponti scolastici con un genitore e, ad anni alterni, con l'altro genitore;
3) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3 Parte_2 figlia a somma mensile di € 200,00 (duecento), somma che sarà versata anticipatamente entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) ASSEGNO UNICO E DETRAZIONI FISCALI.
CP_ I ricorrenti concordano che l'assegno unico per la figlia erogato dall' Persona_2
verrà interamente percepito dalla IG.ra e a tal riguardo il IG. Parte_2 Parte_3
acconsente affinchè la relativa somma di competenza venga versata direttamente alla IG.ra Pt_2
rendendosi sin d'ora disponibile alla sottoscrizione e presentazione della documentazione
[...] eventualmente all'uopo necessaria. Anche le detrazioni fiscali per spese sostenute per e nell'interesse della figlia minore resteranno in favore della IG.ra al 100%. Parte_2
5) SPESE STRAORDINARIE PER LA FIGLIA MINORE. Le spese straordinarie sostenute per e nell'interesse della figlia minore verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori e rimborsate al genitore che sostiene la spesa entro 30 giorni dall'esibizione della relativa documentazione. Sono considerate spese straordinarie le seguenti voci: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) spese di baby sitter per i figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore affidatario o dei figli in mancanza di alternative gratuite;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori. La mensa scolastica non è da considerarsi spesa straordinaria ed è inclusa nel mantenimento ordinario.
I genitori dichiarano di aver già pattuito che il percorso scolastico di scuola primaria della figlia minore verrà svolto presso la scuola “Fondazione Carlo Manziana” di Crema.”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse della figlia minore nonché adeguate alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto della minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Reputa altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
3) nulla sulle spese.
Così è deciso in Cremona nella camera di conIGlio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato