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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1253/2023 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 14.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. F. Baldini Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e Controparte_1 dif. dall'Avv. T. Porcu Guidi
Resistente nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. Controparte_2
e dif. dall'avv. R. Cataldi
Terza chiamata
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il ricorrente, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro, chiedeva dichiararsi la responsabilità del datore per non aver adempiuto agli obblighi di legge per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro e di accertare il c.d. danno differenziale non patrimoniale e patrimoniale biologico e/o alla salute, sia per l'inabilità temporanea che permanente, determinato in complessivi €.69.659,41 per danno non patrimoniale ed in €. 11.064,92 per il danno differenziale patrimoniale.
Chiedeva quindi la condanna del datore di lavoro a corrispondere le somme come sopra determinate.
Si costituiva la , chiedendo in via principale Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Analoghe conclusioni rassegnava la Controparte_2
Nel corso del processo venivano acquisiti documenti e sentiti testimoni.
In ordine alla dinamica del sinistro occorso al ricorrente, è emerso con certezza che la mano destra dello stesso, il giorno dei fatti, entrava in contatto con le lame di un mulino trancia fili sito in un macchinario sul quale il stesso stava operando. Pt_1
La ragione per la quale la mano del ricorrente sia entrata in contatto con le lame del mulinello è quasi certamente da ascriversi ad un inceppamento del mulino tranciafili e ad un tentativo di sbloccaggio dello stesso da parte del ricorrente.
In particolare è emerso che in data 21.01.2019, il ricorrente stava operando alla macchina saldatrice marca Lemo 1 (v, deposizione teste
). Tes_1
2 Nella relazione sull'infortunio redatta dal Dipartimento prevenzione si legge:
“Dinamica dell'infortunio: da quanto rilevato in sede di sopralluogo
e dalle SIT rilasciate emerge quanto segue. Quel giorno l'infortunato era addetto alla macchina Lemol che svolge in continuo attività di taglio/saldatura buste. La stessa produce in continuo una striscia di scarto che tramite tubatura viene convogliata all'interno del cassone di scarico;
prima di finire nel cassone la striscia viene tritata da un mulino il quale tritura la plastica e la convoglia per caduta nel cassone stesso.
Probabilmente a causa del fatto che il tubo di uscita del mulino risultava intasato, l'infortunato infilava la mano nel tubo stesso per svuotarlo e finiva con la mano contro le lame in rotazione del mulino acceso. Dagli accertamenti effettuati è emerso che le lame erano poste ad una distanza di 18 cm dal foro di uscita del materiale;
detto foro aveva un diametro di 9 cm.”
Nel corso del processo, tuttavia, è emersa una circostanza particolarmente importante e cioè che il ricorrente ha, di sua iniziativa e del tutto inopinatamente, rimosso il tubo di protezione posto a copertura della sede del mulinello (della lunghezza di 18 centimetri).
Riferisce li teste : «quanto alla macchina so che c'era un tubo Tes_2 di prolungamento per evitare he la possibilità che una mano potesse raggiungere le lame, e questo tubo è stato tolto dal lavoratore infortunato».
A sua volta il teste , capo reparto all'epoca dell'infortunio, Tes_1 dichiarava che “per togliere il tubo occorre svitare una vite, con cacciavite
o chiave esagonale”.
Il decideva di provare a riattivare il macchinario inceppato, Pt_1 inserendo la mano destra all'interno del dispositivo per liberarlo dal materiale che aveva causato l'inceppamento. Il macchinario, non essendo stato spento prima di iniziare detta operazione, una volta sbloccato ripartiva e
3 riprendeva la sua azione, cagionando la lesione di alcune dita della mano del ricorrente.
Va innanzitutto premesso che secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità, In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.. (Sez. L, Sentenza n. 8855 del 11/04/2013, Rv. 626149).
Nel caso di specie non è chiaro quali cause siano state identificate dal ricorrente come fonte della responsabilità della resistente in ordine alla causazione dell'evento lesivo, atteso che l'espressione “non aver apprestato tutte le misure atte a impedire la verificazione dell'evento” è espressione quanto meno generica.
A riguardo va infatti evidenziato che la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che
4 la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie;
la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso). (Sez. L,
Sentenza n. 2038 del 29/01/2013, Rv. 624863).
Peraltro proprio di recente la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che “La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv.
653217 - 01)
Nel caso che ci occupa, sembra di capire che la colpa addebitata al datore di lavoro consisterebbe nell'aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario non idoneo ai fini della sicurezza.
Orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che il macchinario, in sé considerato, era dotato di accorgimenti idonei a non far entrare le mani del lavoratore in contatto con le lame, essendo lo stesso dotato di un tubo dalla stretta apertura (9 centimetri) e dalla lunghezza di 18 centimetri.
5 Il macchinario dunque non era di per sé pericoloso o inidoneo, ma lo
è diventato a seguito del comportamento del ricorrente, il quale, inopinatamente e senza alcuna necessità, decideva di provvedere direttamente al disinceppamento della macchina rimuovendo il tubo di protezione.
Per far ciò addirittura si dotava di attrezzi specifici, atteso che lo smontaggio del dispositivo può effettuarsi, come emerso dall'istruttoria, solo mediante l'uso di un cacciavite o di una chiave esagonale.
Il macchinario quindi, di per sé, non consentiva il contatto tra i lavoratori e le lame e solo la rimozione del dispositivo che impediva tale contatto ha permesso la verificazione del sinistro e tale rimozione non era concretamente prevenibile dal datore di lavoro.
Tale comportamento del lavoratore non era certo prevedibile né prevenibile da parte del datore di lavoro e sicuramente si pone quale fatto interruttivo del nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività lavorativa.
La domanda, stante quanto sopra, non può che essere rigettata e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono giustificati motivi (gravità delle conseguenze del sinistro e buona fede del lavoratore) per disporre la compensazione delle spese per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun resistente, in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, compensando le stesse per il 50% tra il ricorrente e ciascuno dei resistenti.
Ancona, il 27.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
6
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1253/2023 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 14.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. F. Baldini Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e Controparte_1 dif. dall'Avv. T. Porcu Guidi
Resistente nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. Controparte_2
e dif. dall'avv. R. Cataldi
Terza chiamata
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il ricorrente, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro, chiedeva dichiararsi la responsabilità del datore per non aver adempiuto agli obblighi di legge per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro e di accertare il c.d. danno differenziale non patrimoniale e patrimoniale biologico e/o alla salute, sia per l'inabilità temporanea che permanente, determinato in complessivi €.69.659,41 per danno non patrimoniale ed in €. 11.064,92 per il danno differenziale patrimoniale.
Chiedeva quindi la condanna del datore di lavoro a corrispondere le somme come sopra determinate.
Si costituiva la , chiedendo in via principale Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Analoghe conclusioni rassegnava la Controparte_2
Nel corso del processo venivano acquisiti documenti e sentiti testimoni.
In ordine alla dinamica del sinistro occorso al ricorrente, è emerso con certezza che la mano destra dello stesso, il giorno dei fatti, entrava in contatto con le lame di un mulino trancia fili sito in un macchinario sul quale il stesso stava operando. Pt_1
La ragione per la quale la mano del ricorrente sia entrata in contatto con le lame del mulinello è quasi certamente da ascriversi ad un inceppamento del mulino tranciafili e ad un tentativo di sbloccaggio dello stesso da parte del ricorrente.
In particolare è emerso che in data 21.01.2019, il ricorrente stava operando alla macchina saldatrice marca Lemo 1 (v, deposizione teste
). Tes_1
2 Nella relazione sull'infortunio redatta dal Dipartimento prevenzione si legge:
“Dinamica dell'infortunio: da quanto rilevato in sede di sopralluogo
e dalle SIT rilasciate emerge quanto segue. Quel giorno l'infortunato era addetto alla macchina Lemol che svolge in continuo attività di taglio/saldatura buste. La stessa produce in continuo una striscia di scarto che tramite tubatura viene convogliata all'interno del cassone di scarico;
prima di finire nel cassone la striscia viene tritata da un mulino il quale tritura la plastica e la convoglia per caduta nel cassone stesso.
Probabilmente a causa del fatto che il tubo di uscita del mulino risultava intasato, l'infortunato infilava la mano nel tubo stesso per svuotarlo e finiva con la mano contro le lame in rotazione del mulino acceso. Dagli accertamenti effettuati è emerso che le lame erano poste ad una distanza di 18 cm dal foro di uscita del materiale;
detto foro aveva un diametro di 9 cm.”
Nel corso del processo, tuttavia, è emersa una circostanza particolarmente importante e cioè che il ricorrente ha, di sua iniziativa e del tutto inopinatamente, rimosso il tubo di protezione posto a copertura della sede del mulinello (della lunghezza di 18 centimetri).
Riferisce li teste : «quanto alla macchina so che c'era un tubo Tes_2 di prolungamento per evitare he la possibilità che una mano potesse raggiungere le lame, e questo tubo è stato tolto dal lavoratore infortunato».
A sua volta il teste , capo reparto all'epoca dell'infortunio, Tes_1 dichiarava che “per togliere il tubo occorre svitare una vite, con cacciavite
o chiave esagonale”.
Il decideva di provare a riattivare il macchinario inceppato, Pt_1 inserendo la mano destra all'interno del dispositivo per liberarlo dal materiale che aveva causato l'inceppamento. Il macchinario, non essendo stato spento prima di iniziare detta operazione, una volta sbloccato ripartiva e
3 riprendeva la sua azione, cagionando la lesione di alcune dita della mano del ricorrente.
Va innanzitutto premesso che secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità, In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.. (Sez. L, Sentenza n. 8855 del 11/04/2013, Rv. 626149).
Nel caso di specie non è chiaro quali cause siano state identificate dal ricorrente come fonte della responsabilità della resistente in ordine alla causazione dell'evento lesivo, atteso che l'espressione “non aver apprestato tutte le misure atte a impedire la verificazione dell'evento” è espressione quanto meno generica.
A riguardo va infatti evidenziato che la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che
4 la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie;
la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso). (Sez. L,
Sentenza n. 2038 del 29/01/2013, Rv. 624863).
Peraltro proprio di recente la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che “La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv.
653217 - 01)
Nel caso che ci occupa, sembra di capire che la colpa addebitata al datore di lavoro consisterebbe nell'aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario non idoneo ai fini della sicurezza.
Orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che il macchinario, in sé considerato, era dotato di accorgimenti idonei a non far entrare le mani del lavoratore in contatto con le lame, essendo lo stesso dotato di un tubo dalla stretta apertura (9 centimetri) e dalla lunghezza di 18 centimetri.
5 Il macchinario dunque non era di per sé pericoloso o inidoneo, ma lo
è diventato a seguito del comportamento del ricorrente, il quale, inopinatamente e senza alcuna necessità, decideva di provvedere direttamente al disinceppamento della macchina rimuovendo il tubo di protezione.
Per far ciò addirittura si dotava di attrezzi specifici, atteso che lo smontaggio del dispositivo può effettuarsi, come emerso dall'istruttoria, solo mediante l'uso di un cacciavite o di una chiave esagonale.
Il macchinario quindi, di per sé, non consentiva il contatto tra i lavoratori e le lame e solo la rimozione del dispositivo che impediva tale contatto ha permesso la verificazione del sinistro e tale rimozione non era concretamente prevenibile dal datore di lavoro.
Tale comportamento del lavoratore non era certo prevedibile né prevenibile da parte del datore di lavoro e sicuramente si pone quale fatto interruttivo del nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività lavorativa.
La domanda, stante quanto sopra, non può che essere rigettata e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono giustificati motivi (gravità delle conseguenze del sinistro e buona fede del lavoratore) per disporre la compensazione delle spese per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio che liquida, in favore di ciascun resistente, in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, compensando le stesse per il 50% tra il ricorrente e ciascuno dei resistenti.
Ancona, il 27.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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