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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 5049/2020 R.G., riservata in decisione in data 05.12.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Orazi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma presso Piazza Augusto Imperatore 22. appellante
E
(C.F. , residente a [...] C.F._2
Orseolo n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Varvo ( ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 73. appellato
NONCHÉ CONTRO
(C.F. P.IVA , in persona del proprio A.U. e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e diesa dall'Avv.to Gaetano Lauro CP_3
Grotto (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma C.F._4
alla Via Fornovo 3. appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11824/2020 emessa in data
01.09.2020 nel procedimento con R.G. 19460/2019.
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ad ed alla Controparte_1 Controparte_2 la Sig.ra ha proposto formale opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 co. 2 c.p.c., Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10818 del 10.05.2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo e non opposto, emesso dal Tribunale di Roma su richiesta di nei confronti della Controparte_1
e fondato su 4 cambiali del valore complessivo di 160.000,00 euro. Controparte_2
In virtù di tale decreto ingiuntivo l' con citazione notificata alla Sig.ra ha chiesto CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 2901 c.c., la revocatoria dell'atto di compravendita per Notaio del Persona_1
04.12.20214 mediante il quale l'attrice aveva acquistato dalla l'appartamento ed il CP_2
locale siti in Rom alla Via Sabiniano n. 25.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto che l' non aveva dichiarato quale fosse il CP_1
rapporto sottostante in virtù del quale fossero state emesse le cambiali in esame, e che la firma di traenza del Sig. , legale rappresentante – all'epoca - della non Controparte_4 CP_2 corrispondeva a quella apposta dalla ell'atto di compravendita del 04.02.2014 in virtù CP_2 del quale la aveva acquistato l'immobile dalla come accertato dal perito grafologo Pt_1 CP_2
Persona_2
Oltre a ciò, ha esposto la Sig.ra che le cambiali non erano state protestate e, dunque, mai Pt_1
presentate per il pagamento alla CP_2
Da ciò ne derivava che il decreto ingiuntivo emesso era frutto di dolo e avrebbe pregiudicato le ragioni dell'attrice.
Ha concluso, dunque, chiedendo la revoca o comunque la inopponibilità all'attrice del decreto ingiuntivo n. 10818/2018, previa sospensione della sua esecutività.
Si è costituito il Sig. , rilevando che l'attrice non aveva legittimazione a Controparte_1
disconoscere la sottoscrizione apposta alle cambiali, con la conseguenza che non poteva ritenersi sussistente il dolo previsto per la revocatoria di terzo.
Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza in ordine al profilo dell'asserito dolo, concludendo per l'inammissibilità della domanda proposta ovvero per il suo rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la la quale ha aderito alle richieste di rilevando che CP_2 Parte_1 la società di fatto era inattiva oltre 10 anni, che mai l' era stato creditore della società o CP_1
del suo amministratore, che mai aveva intrattenuto rapporti commerciali con costoro, che le firme apposte sulle cambiali non erano riconducibili all'amministratore unico dell'epoca della società e venivano formalmente disconosciute.
2 Inoltre, la ha esposto che le cambiali difettavano del requisito formale dell'ordine o della CP_2
promessa incondizionata di pagamento e che il decreto ingiuntivo mai era stato opposto, in quanto lo stesso non era mai giunto alla sua conoscenza.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11824/2020 ha dichiarato inammissibile l'opposizione e condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Controparte_1
compensando le spese di lite tra la Sig.ra e la Pt_1 CP_2
Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello la Sig.ra rassegnando le seguenti Pt_1
conclusioni
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Roma n° 11824 del 01.09.2020 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 101, 2° comma c.p.c. e, per l'effetto, decidere nel merito la causa senza considerare la questione della ammissibilità della domanda per carenza della dichiarazione di esecutorietà ex Art. 647 c.p.c. c.p.c. posta d'ufficio a fondamento della decisione dal giudice senza sollecitare il contraddittorio tra le parti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che: (i) per promuovere la opposizione di terzo ex Art. 404 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo perché non opposto non si rende necessario anche produrre in giudizio la formale dichiarazione di esecutorietà del giudice ex Art. 647 c.p.c. (ii) che
comunque nel caso di specie la dichiarazione di esecutorietà ex Art. 647 c.p.c. era stata emessa nel corso del giudizio e che pertanto, costituendo tale dichiarazione una condizione dell'azione, la causa poteva essere decisa nel merito: - per l'effetto: in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma n° 11824 del 01.09.2020, notificata in data 01.09.2020, decidere la causa nel merito, come segue: - accertare e dichiarare la falsità delle quattro cambiali del valore di Euro 40.000,00 ciascuna che risultano apparentemente emesse dalla in favore del Signor Controparte_2
in data 25 febbraio e 20 Ottobre 2014, in quanto recano sottoscrizioni apparentemente CP_1
a firma del Signor apocrife e/o comunque che sono state vergate da soggetto non CP_4
riconducibile alla Controparte_2
- Per l'effetto, revocare e/o annullare e/o caducare di ogni effetto e/o comunque dichiarare inopponibile nei confronti della dott.ssa il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n° 10818 Pt_1
del 10.05.2018, emesso in favore del Signor nei confronti della Controparte_1 CP_2
”.
[...]
Si è costituita in giudizio la aderendo alle doglianze della Sig.ra ha Controparte_2 Pt_1 richiesto di “accogliere i motivi di appello formulati dalla Sig.ra in via pregiudiziale Pt_1
accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 n 2 e 2 R.D. 1669/1993 la nullità delle 4 cambiali per l'assenza del requisito formale essenziale relativo all'indicazione
3 dell'ordine ovvero della promessa incondizionata di pagamento;
sempre in via pregiudiziale, a fronte del formale disconoscimento effettuato dall'esponente immobiliare accertata la CP_2 non autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'ex legale rappresentante della società
[...]
sulle medesime 4 cambiali e per l'effetto dichiarare la nullità delle cambiali stesse”. CP_4
Si è costituito, altresì, il Sig. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata, nonché in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 co. 2 c.p.c., e il rigetto nel merito con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 10818/2018 emesso dal Tribunale civile di Roma.
All'udienza del 05.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia gravemente viziata in quanto il Tribunale avrebbe posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, rispetto alla quale mai era stato stimolato il contraddittorio tra le parti, così come prescritto dall'art. 101 co. 2 c.p.c.
Il motivo è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Le doglianze dell'appellante, infatti, non appaiono conferenti rispetto alla disposizione della quale si lamenta la violazione nonché in ordine alla documentazione versata in atti sulla quale si è attestata l'argomentazione del Tribunale.
Ebbene, la disposizione in esame impone al giudice di assicurare l'osservanza del contraddittorio mediante sottoposizione delle questioni rilevabili d'ufficio a pena di nullità della sentenza.
Sul punto la recente giurisprudenza circoscrive l'obbligo ufficioso presidiato della sanzione della nullità, distinguendo le questioni della lite assoggettate al necessario contraddittorio tra questioni di fatto e quelle miste di fatto e diritto (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).
A tal proposito è stato escluso l'obbligo di contraddittorio preventivo sulle questioni di “esclusiva rilevanza processuale siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione” (Cass., Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 6218).
In tal senso, pertanto, si ritiene che nel caso di specie non si sia prefigurato l'obbligo imposto dalla norma, atteso la non riconducibilità della questione ad una mera questione di fatto, ma ad un elemento di diritto, attinente alla procedibilità della domanda.
Inoltre, dalla lettura degli atti di causa emerge chiaramente che l'omessa dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo fosse circostanza pacifica tra le parti, come indicato dall'attrice
4 nelle memorie istruttorie e come ribadito anche dalla nella propria Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, pertanto, non può ritenersi che sulla questione non si fosse consumato il contraddittorio, posto lo scambio sia delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., sia delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Da ultimo giova specificare che la nuova formulazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. assicura sempre alle parti la possibilità di interloquire preventivamente su tutto il materiale di fatto e di diritto sul quale il giudice è chiamato a fondare la decisione.
La disposizione in esame impone, e rende ineludibile, il rispetto delle regole del processo che prescrivono in ogni stato e grado il dibattito preventivo tra le parti, non permettendo al giudice una valutazione postuma che vi si sostituisca.
Si ritiene che nel caso di specie l'eccezione di nullità sollevata si sarebbe dovuta accompagnare alla prova della lesione del diritto di difesa per avvenuta violazione del contraddittorio, prova che – per le ragioni esposte – non è stata fornita, atteso il concreto esplicarsi delle deduzioni e delle controdeduzioni in corso di causa.
Il motivo, pertanto, si palesa infondato e come tale meritevole di rigetto.
Per quanto concerne il secondo e terzo motivo di appello, posta l'identità sostanziale delle doglianze, la trattazione verrà effettuata congiuntamente.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel non ritenere ammissibile l'impugnazione ex art. 404 co. 2 c.p.c. sulla scorta della definitività del decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge, in quanto non sorretta da interesse all'azione e non correlata dai presupposti richiesti dalla legge.
Si ritiene che quanto esposto ed argomentato non possa essere accolto.
Ed infatti, la Corte ritiene di poter aderire a quanto sostenuto dal giudice di prime cure che nel delineare i presupposti processuali sulla base dei quali ritenere ammissibile l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 co. 2 c.p.c.
L'art. 404 c.p.c., assume quale presupposto ai fini della ammissibilità il passaggio in giudicato della sentenza.
L'art. 656 c.p.c. stabilisce che il decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo possa essere impugnato con opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 co. 2 c.p.c.
Tale mezzo di impugnazione postula l'esaurimento dei mezzi di ordinari e, pertanto, appare evidente che lo stesso presupponga la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo non opposto, non nel senso
5 di semplicemente escludere la contestazione dello stesso attraverso il mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, bensì ai fini della produzione degli effetti del giudicato.
D'altronde il rinvio all'art. 647 c.p.c. lascia intendere chiaramente che la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo sia necessaria e che non possa essere ancorata al solo decorso dei termini necessaria alla proposizione dell'opposizione.
Dalla lettura della norma, infatti, si evince l'intento del legislatore di affidare alla parte la proposizione dell'istanza volta ad ottenere la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo e, correlativamente, all'organo giudicante di pronunciarsi poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato.
Con il quarto motivo l'appellante contesta l'omessa statuizione del giudice di primo grado in ordine alle domande, di natura alternativa, della appellata Controparte_2
Sostiene l'appellante che la sentenza di primo grado è erronea in quanto il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione di terzo, non ha accolto le domande autonome della in quanto alternative rispetto a quelle della e, pertanto, Controparte_2 Pt_1 da considerarsi quali opposizione tardiva da decidere separatamente rispetto all'opposizione di terzo.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
Invero, non si ritiene di poter aderire alla tesi dell'appellante rispetto alla quale la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione determini come conseguenza la valutazione delle domande come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
La norma da analizzare è l'art. 647 c.p.c. che dispone l'esecutorietà per mancata opposizione e per mancata attività dell'opponente deve essere lette secondo un duplice binario.
Essa descrive, infatti, due aspetti dello stesso fenomeno.
Da un lato, infatti, la norma afferma che decorsi i 40 giorni previsti dalla notifica il decreto acquista efficacia esecutiva e, da altro lato, assume quale presupposto indispensabile che il giudice dichiari l'efficacia esecutiva del decreto.
Sul punto attinente alla perentorietà del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo nonché in merito all'efficacia di giudicato assunta dal decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione con sentenza 6085/2004 ha chiarito che: “L'efficacia del giudicato (sostanziale) del decreto ingiuntivo non opposto, senza necessità di visto, viene affermata, non univocamente, in dottrina, nel rilievo che sarebbe inutile la previsione di un termine (perentorio: Cass. 1251/66; 15959/00) per proporre opposizione se poi, all'inutile decorso, non si collegasse alcun effetto di irrevocabilità del
6 decreto; più univoca, invece la soluzione giurisprudenziale che, nelle massime più risalenti, è esplicita nel senso che il decreto ingiuntivo, solo se dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata (Cass. 784/64; 659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68;
2627/71), mentre l'ulteriore effetto del visto, di conferire l'esecutività al decreto che ne è privo, è sottolineato da altre pronunce (Cass. 181/65; 1028/70; 2412/70; 3244/73)”.
Ne deriva che la tardività dell'opposizione non può considerarsi fenomeno diverso ed ulteriore, laddove è la stessa efficacia esecutiva del decreto, per decorso del termine, a porre l'istante nella condizione di richiedere al giudice la declaratoria che conferisca efficacia di giudicato.
Solo ed unicamente dalla dichiarazione di esecutività discenderà la possibilità per proporre opposizione di terzo revocatoria come precisato, inoltre, dall'art. 656 c.p.c.
Tanto premesso, è di tutta evidenza che il Tribunale non poteva essere chiamato a pronunciarsi sulla validità della prova scritta (le 4 cambiali), in ordine alle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, contestate e disconosciute in sede non di opposizione a decreto ingiuntivo, sede naturale del contraddittorio su tale questione, ma in sede di opposizione di terzo.
La contestazione così prospettata, pertanto, non potrà essere accolta in quanto infondata.
Le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 52.000,00 a 260.000,00 come dichiarato da parte appellante nell'atto introduttivo della presente fase di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma n. 11824/2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'appello principale
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore di che si liquidano in complessivi € 9.991 oltre IVA e C.P.A. come per legge. Controparte_1
- Compensa tra e le spese di lite Parte_1 CP_2 CP_2
-dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, lì 19.02.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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