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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al N. 1089/2022 R.G., promossa con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c.
da
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Scaramuzzo come da Parte_1 mandato in atti, RICORRENTE nei confronti di
, con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti. Enrico Pigorini e l'Avv. Matteo Fornari come da mandato in atti, RESISTENTE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.24, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso di avere patito lesioni personali in conseguenza di un grave Parte_1 sinistro stradale avvenuto il 21.02.2013, a seguito del quale era stato immediatamente ricoverato nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di per le cure del caso, ha CP_1 convenuto in giudizio la locale per sentirla condannare, a Controparte_2 titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella global somma di € 41.840,00, derivatigli dal trattamento incongruo della frattura del femore destro e dal gravissimo ritardo con cui detta frattura era stata ritrattata a distanza di circa un anno, mediante sostituzione del fissatore esterno e applicazione di placca e viti;
ha evidenziato anche di essere stato nuovamente ricoverato presso la struttura ospedaliera nel gennaio 2014 con diagnosi di infezione e deiscenza ferita chirurgica alla coscia destra, trattate con terapia antibiotica, lavaggi della ferita ed esami microbiologici su tamponi e materiale bioptico prelevato (negativi) e dimesso il 13.03.2014 con ferita chirurgica chiusa e guarita;
vi era stata ultima degenza di circa dieci giorni nel 2014 con febbre e rilevata infezione da citomegalovirus. Il ricorrente ha dato conto dell'avvenuto esperimento di consulenza tecnica preventiva (proc. n. 251/2021 r.g.) non sfociata in accordo conciliativo con la struttura sanitaria, sebbene negli esiti confermativa della responsabilità dei medici e del danno permanente di natura iatrogena pari al 10%, oltre che di inabilità temporanea variamente graduata e di durata superiore all'anno. Si è costituita in giudizio l' che ha mosso plurimi Controparte_1 rilievi all'operato dei CCTTPP, chiedendo la loro convocazione a chiarimenti unitamente all'acquisizione di documentazione dal Casellario Centrale Infortuni c/o Inail: la convenuta ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria e invocato il principio della compensatio lucri cum damno. Nel corso del processo sono stati acquisiti il fascicolo della consulenza tecnica preventiva, documentazione dall'INAIL e dal ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_3 oltreché integrata la perizia d'ufficio.
*** Il ricorso di è fondato solo in parte per quanto si va a esporre. Parte_1
A seguito del grave incidente stradale del 21.02.2013, il nominato veniva trasportato presso il nosocomio di ove era ricoverato con diagnosi di “politrauma”, per avere riportato CP_1 nell'incidente “frattura pluriframmentaria esposta di tibia e perone con perdita di sostanza ossea e dei tessuti molli a dx. Frattura scomposta testa II metatarso piede dx, frattura composta della colonna ant. dell'acetabolo sin, lussazione di Lisfranc inveterata piede dx, diastasi dell'articolazione sterno claveare e prima sterno costale a sin, frattura della 6° cartilagine costale a dx con conseguente enfisema sottocutaneo della parte toracica omolaterale a PNX apico-parietale dx” ; in pari data era sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi delle fratture di tibia, perone e femore a destra, con stabilizzazione mediante AT Esterno 2, e poi a successivo intervento di riallineamento (in data CP_4
26.03.2013) e di rimozione del AT Esterno alla gamba destra, stabilizzazione con filo di K., riduzione della e stabilizzazione con filo di K. (in data 30.04.2013); dopo la CP_5 rimozione dei fili di K. (in data 12.06.2013 e 03.07.2013) veniva dimesso in condizioni cliniche generali stabili in data 08.07.2013. Il 05.12.2013 interveniva altro ricovero con diagnosi
“politrauma, fratture multiple gamba, caviglie e piede dx in trattamento. Frattura medio-diafisaria del femore dx con malconsolidazione e malallineamento in trattamento con FEA in pz grande obeso”, per cui in data 16.12.2013 subiva altro intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno al femore destro, toilette del sito, riallineamento e nuova sintesi con placca e viti del focolaio di frattura pseudoartrosico: le dimissioni erano del 24.12.2013. Da ultimo i ricoveri del 2014 per problematiche di tipo infettivo, alla ferita della coscia destra a da CMG, alle quali si è già fatto accenno. Le censure di all'operato dei medici del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Parte_1 CP_1 si concentrano essenzialmente nel rilievo che, una volta stabilizzata correttamente la frattura del femore destro con il fissatore esterno Hoffman 2 all'atto dell'evento traumatico, il riposizionamento e riallineamento del femore con un nuovo fissatore a distanza di circa un mese abbia determinato una grave scomposizione, tale da non permettere la guarigione della frattura, da rendere necessario il ritrattamento della stessa a distanza di circa un anno, con grave pseudoartrosi risolta soltanto nel 2015 presso l'Ospedale di Taranto, anche a seguito di caduta accidentale in casa del febbraio 2015. Per contro l' resistente ha sostenuto che non sarebbe rilevabile un danno permanente CP_1 imputabile alla condotta dei medici. Rispetto a tali differenti prospettazioni, reputa questo Giudice di condividere e fare proprie le conclusioni a cui sono pervenuti i componenti del Collegio medico, ribadite nell'elaborato integrativo depositato il 15.09.2023. I consulenti d'ufficio hanno preso in esame il criticato riallineamento dei monconi di frattura del femore destro in occasione dell'intervento del 26.03.2013, in paziente grande obeso giunto il mese prima all'Ospedale di a seguito di rilevante poli-traumatismo tra cui sub- CP_1 amputazione dell'arto inferiore destro;
ciò dopo avere premesso, i CCTTUU, che le peculiarità del caso facevano e fanno reputare corretto il trattamento della frattura chiusa della diafisi del femore destro mediante stabilizzazione con AT Esterno. Stante la non sufficiente riduzione della frattura, del tutto giustificabile in prima battuta, i sanitari, una volta stabilizzato il quadro clinico, avevano eseguito nella data suindicata un secondo tentativo di correzione così descritto: “…si procede quindi sotto controllo amplioscopico per quanto possibile a riallineamento dei monconi di frattura tramite distrattori micrometrici applicati alle fiches. Al termine parziale recupero della riduzione”. Dalle immagini radiologiche in fascicolo successive al trattamento emergeva (e emerge, essendo disponibili le riproduzioni) che la riduzione della frattura diafisaria del femore destro con il AT Esterno non riusciva, tant'è che durante la successiva degenza, oltre a prolungata terapia antibiotica, si procedeva al trattamento della gamba destra con varie toilette chirurgiche dell'esposizione della frattura e rimozione del AT Esterno e nuova osteosintesi con fili metallici. Nonostante i documentati miglioramenti successivi, al dicembre 2013, residuava motilità sul focolaio di frattura, per cui veniva riposizionato il AT Esterno, rimosso durante il ricovero del dicembre 2013 (si legge di: rimozione del FEA del femore dx, toilette del focolaio di frattura e riallineamento dei monconi e nuova osteosintesi interna con placca e viti). I consulenti, sulla base della documentata storia clinica di , hanno riconosciuto che Parte_1
i medici dell' convenuta si trovavano ad affrontare un caso estremamente complesso, CP_1 quale quello di un grave politraumatizzato con frattura esposta di tibia e piede dx associata a lesione dello sciatico popliteo esterno ed interno (lesione praticamente riconducibile quindi ad una sub-amputazione di gamba), associata a frattura del femore destro e altre lesioni traumatiche anche a carico del piede omolaterale. Tuttavia hanno identificato un inadempimento nella prestazione fornita dai sanitari, per non avere questi ultimi segnalato la mancata consolidazione dei monconi scomposti della frattura diafisaria del femore fino al dicembre 2013, quando, era rimosso il corpo del fissatore e si constatava la motilità del callo osseo sul focolaio di frattura per cui era a quel punto era necessario intervenire riapplicando il AT Esterno. I periti d'ufficio hanno anche rimarcato che i sanitari avrebbero dovuto prendere atto della preesistente scomposizione ossea e ritentare precocemente il riallineamento;
ove non possibile, avrebbero dovuto comunque pianificare un percorso terapeutico per , Parte_1 dato che sarebbe risultata non conseguibile la guarigione della frattura, vista la preesistente (e non segnalata) scomposizione. E ancora: il nuovo intervento con adeguato riallineamento dei capi della frattura, secondo i periti, avrebbe accresciuto del 50% le percentuali di successo. In un simile contesto, può sostenersi validamente che la condotta dei sanitari sia stata connotata da negligenza e imperizia, e abbia fornito apporto concreto al mancato consolidamento dei monconi della frattura femorale destra. Nel passare a considerare il profilo del quantum, occorre muovere dalla valutazione peritale. La consulenza tecnica d'ufficio (depositata il 16.02.2022) ha evidenziato l'esistenza di: - danno biologico permanente pari al 10% (non differenziale trattandosi di una ripercussione prevalentemente anatomica) con riferimento all'integrità psico-fisica, comprensivo delle ripercussioni dinamico-relazionali;
- danno biologico temporaneo (in termini differenziali) così suddivisibile:
• inabilità temporanea totale per 90 giorni;
• inabilità temporanea parziale al 25% per circa 13-14 mesi. L'invalidità temporanea è stata espressamente riferita dai consulenti d'ufficio, richiesti di offrire precisazione sul punto, all'accertata responsabilità dell'
[...]
(pag. 6 relazione integrativa). Controparte_6
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dai consulenti in base alle note e recenti tabelle di NO 24 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età del ricorrente (49 anni), all'epoca degli interventi (marzo 2013) si perviene all'importo di Euro 25.016,00 per il danno non patrimoniale risarcibile permanente e a Euro 22.137,50 per il danno biologico temporaneo (punto base ITT 115,00 €). Viene ora in rilievo l'eccezione dell' fondata sul principio Controparte_1 della compensatio lucri cum damno, con necessità di detrarre dal credito risarcitorio accertato quanto riconosciuto a a titolo di indennizzo dall'assicuratore sociale Parte_1
INAIL. E' documentato, infatti che l' abbia già erogato prestazioni al ricorrente e gli abbia CP_7 costituito rendita differenziata per le varie componenti di danno, come da attestazione del 04.08.2022 trasmessa in esecuzione dell'ordine giudiziale emesso il 07.06.2022. Ad oggi sono stati erogate prestazioni per 290.049,55 Euro ed è stata capitalizzata quota per danno biologico di 207.430,69 Euro, nonché per ulteriori 364.567,72 Euro quale quota del danno patrimoniale. Il riconoscimento di tali emolumenti a favore di è giustificato dal Parte_1 riconoscimento di invalidità in capo al medesimo in percentuale del 60%, sulla base delle lesioni e postumi accertati alla data del 13.01.2015 e confermati percentualmente nel 2019, come attestato dalla scheda di infortunio del Casellario Centrale, postumi così descritti “arto inferiore destro, deformato, dismetrico, elefantiasico, con esiti di fratture malconsolidate del femore e della gamba, con marcato deficit funzionale dell'anca, anchilosi della tibio-tarsica”. Trattasi di danni permanenti che per la data di accertamento (posteriore ai vari interventi dei medici dell'Ospedale di e CP_1 caratteristiche descrittive tengono chiaramente già conto dell'apporto causale connesso all'operato dei medici e lo comprendono nei suoi riflessi pregiudizievoli e nella stima percentuale dell'invalidità. Con la conseguenza che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale per 290.049,55 Euro riducono – nel caso che ci occupa, anzi, assorbono completamente – il credito risarcitorio. Va tuttavia ulteriormente osservato, per quanto qui rileva, che nel caso di infortunio non mortale, l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni volte a ristorare: a) il danno biologico permanente, b) il danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (dpr 1124/1965). L'INAIL non indennizza, invece, il danno biologico temporaneo, non opera personalizzazioni dell'indennizzo, non valuta pregiudizi morali (cfr. CAss. civ. Sez. III n. 26117/2021). Le precedenti deduzioni, se rendono superfluo qualunque ulteriore calcolo diretto a omogeneizzare le poste del danno biologico permanente, poiché i dati numerici dell'attestazione INAIL rendono macroscopico il completo assorbimento dello stesso, come sopra quantificato (Euro 25.016,00), rispetto ai quasi 300mila Euro già liquidati a , Parte_1 confermano, per il contro, il mancato ristoro a tutt'oggi del danno accertato per Euro 22.137,50, imputato al danno biologico temporaneo. Non vi sono invece elementi di valutazione oggettivi e specifici che permettano di riconoscere componenti afflittive aggiuntive, né per riconoscere pregiudizi di natura patrimoniale (soltanto menzionati nel ricorso introduttivo, ma non individuati). Il danno residuo, di natura non patrimoniale, ancora da risarcire a perché Parte_1 non rientrante nelle componenti indennizzate dall'INAIL ammonta perciò ad attuali Euro 22.137,50. Trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al marzo 2013 (in 18.250,00 Euro), e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data della presente ordinanza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a Euro 25.007,00 in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano infine gli interessi legali dalla data della comunicazione del provvedimento alle parti fino al saldo. L' convenuta va dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale somma. CP_1
Le spese del procedimento ex art. 696 c.p.c. e della presente causa seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento;
le spese di CTU già liquidate sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
- dichiara tenuta e condanna l' a rifondere a Controparte_1 il danno biologico temporaneo patito, liquidato in 25.007,00 Euro in Parte_1 moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della comunicazione della presente ordinanza al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel Parte_1 giudizio di merito, liquidate complessivamente in 6.884,00 Euro per compensi professionali e 572,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- pone il compenso liquidato ai consulenti tecnici d'ufficio nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nella presente causa, in via definitiva, a carico dell' Controparte_1
[...]
Parma, 26 marzo 2025 Il Giudice
dott. Cristina Ferrari
Nella causa civile iscritta al N. 1089/2022 R.G., promossa con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c.
da
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Scaramuzzo come da Parte_1 mandato in atti, RICORRENTE nei confronti di
, con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti. Enrico Pigorini e l'Avv. Matteo Fornari come da mandato in atti, RESISTENTE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.24, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso di avere patito lesioni personali in conseguenza di un grave Parte_1 sinistro stradale avvenuto il 21.02.2013, a seguito del quale era stato immediatamente ricoverato nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di per le cure del caso, ha CP_1 convenuto in giudizio la locale per sentirla condannare, a Controparte_2 titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella global somma di € 41.840,00, derivatigli dal trattamento incongruo della frattura del femore destro e dal gravissimo ritardo con cui detta frattura era stata ritrattata a distanza di circa un anno, mediante sostituzione del fissatore esterno e applicazione di placca e viti;
ha evidenziato anche di essere stato nuovamente ricoverato presso la struttura ospedaliera nel gennaio 2014 con diagnosi di infezione e deiscenza ferita chirurgica alla coscia destra, trattate con terapia antibiotica, lavaggi della ferita ed esami microbiologici su tamponi e materiale bioptico prelevato (negativi) e dimesso il 13.03.2014 con ferita chirurgica chiusa e guarita;
vi era stata ultima degenza di circa dieci giorni nel 2014 con febbre e rilevata infezione da citomegalovirus. Il ricorrente ha dato conto dell'avvenuto esperimento di consulenza tecnica preventiva (proc. n. 251/2021 r.g.) non sfociata in accordo conciliativo con la struttura sanitaria, sebbene negli esiti confermativa della responsabilità dei medici e del danno permanente di natura iatrogena pari al 10%, oltre che di inabilità temporanea variamente graduata e di durata superiore all'anno. Si è costituita in giudizio l' che ha mosso plurimi Controparte_1 rilievi all'operato dei CCTTPP, chiedendo la loro convocazione a chiarimenti unitamente all'acquisizione di documentazione dal Casellario Centrale Infortuni c/o Inail: la convenuta ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria e invocato il principio della compensatio lucri cum damno. Nel corso del processo sono stati acquisiti il fascicolo della consulenza tecnica preventiva, documentazione dall'INAIL e dal ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_3 oltreché integrata la perizia d'ufficio.
*** Il ricorso di è fondato solo in parte per quanto si va a esporre. Parte_1
A seguito del grave incidente stradale del 21.02.2013, il nominato veniva trasportato presso il nosocomio di ove era ricoverato con diagnosi di “politrauma”, per avere riportato CP_1 nell'incidente “frattura pluriframmentaria esposta di tibia e perone con perdita di sostanza ossea e dei tessuti molli a dx. Frattura scomposta testa II metatarso piede dx, frattura composta della colonna ant. dell'acetabolo sin, lussazione di Lisfranc inveterata piede dx, diastasi dell'articolazione sterno claveare e prima sterno costale a sin, frattura della 6° cartilagine costale a dx con conseguente enfisema sottocutaneo della parte toracica omolaterale a PNX apico-parietale dx” ; in pari data era sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi delle fratture di tibia, perone e femore a destra, con stabilizzazione mediante AT Esterno 2, e poi a successivo intervento di riallineamento (in data CP_4
26.03.2013) e di rimozione del AT Esterno alla gamba destra, stabilizzazione con filo di K., riduzione della e stabilizzazione con filo di K. (in data 30.04.2013); dopo la CP_5 rimozione dei fili di K. (in data 12.06.2013 e 03.07.2013) veniva dimesso in condizioni cliniche generali stabili in data 08.07.2013. Il 05.12.2013 interveniva altro ricovero con diagnosi
“politrauma, fratture multiple gamba, caviglie e piede dx in trattamento. Frattura medio-diafisaria del femore dx con malconsolidazione e malallineamento in trattamento con FEA in pz grande obeso”, per cui in data 16.12.2013 subiva altro intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno al femore destro, toilette del sito, riallineamento e nuova sintesi con placca e viti del focolaio di frattura pseudoartrosico: le dimissioni erano del 24.12.2013. Da ultimo i ricoveri del 2014 per problematiche di tipo infettivo, alla ferita della coscia destra a da CMG, alle quali si è già fatto accenno. Le censure di all'operato dei medici del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Parte_1 CP_1 si concentrano essenzialmente nel rilievo che, una volta stabilizzata correttamente la frattura del femore destro con il fissatore esterno Hoffman 2 all'atto dell'evento traumatico, il riposizionamento e riallineamento del femore con un nuovo fissatore a distanza di circa un mese abbia determinato una grave scomposizione, tale da non permettere la guarigione della frattura, da rendere necessario il ritrattamento della stessa a distanza di circa un anno, con grave pseudoartrosi risolta soltanto nel 2015 presso l'Ospedale di Taranto, anche a seguito di caduta accidentale in casa del febbraio 2015. Per contro l' resistente ha sostenuto che non sarebbe rilevabile un danno permanente CP_1 imputabile alla condotta dei medici. Rispetto a tali differenti prospettazioni, reputa questo Giudice di condividere e fare proprie le conclusioni a cui sono pervenuti i componenti del Collegio medico, ribadite nell'elaborato integrativo depositato il 15.09.2023. I consulenti d'ufficio hanno preso in esame il criticato riallineamento dei monconi di frattura del femore destro in occasione dell'intervento del 26.03.2013, in paziente grande obeso giunto il mese prima all'Ospedale di a seguito di rilevante poli-traumatismo tra cui sub- CP_1 amputazione dell'arto inferiore destro;
ciò dopo avere premesso, i CCTTUU, che le peculiarità del caso facevano e fanno reputare corretto il trattamento della frattura chiusa della diafisi del femore destro mediante stabilizzazione con AT Esterno. Stante la non sufficiente riduzione della frattura, del tutto giustificabile in prima battuta, i sanitari, una volta stabilizzato il quadro clinico, avevano eseguito nella data suindicata un secondo tentativo di correzione così descritto: “…si procede quindi sotto controllo amplioscopico per quanto possibile a riallineamento dei monconi di frattura tramite distrattori micrometrici applicati alle fiches. Al termine parziale recupero della riduzione”. Dalle immagini radiologiche in fascicolo successive al trattamento emergeva (e emerge, essendo disponibili le riproduzioni) che la riduzione della frattura diafisaria del femore destro con il AT Esterno non riusciva, tant'è che durante la successiva degenza, oltre a prolungata terapia antibiotica, si procedeva al trattamento della gamba destra con varie toilette chirurgiche dell'esposizione della frattura e rimozione del AT Esterno e nuova osteosintesi con fili metallici. Nonostante i documentati miglioramenti successivi, al dicembre 2013, residuava motilità sul focolaio di frattura, per cui veniva riposizionato il AT Esterno, rimosso durante il ricovero del dicembre 2013 (si legge di: rimozione del FEA del femore dx, toilette del focolaio di frattura e riallineamento dei monconi e nuova osteosintesi interna con placca e viti). I consulenti, sulla base della documentata storia clinica di , hanno riconosciuto che Parte_1
i medici dell' convenuta si trovavano ad affrontare un caso estremamente complesso, CP_1 quale quello di un grave politraumatizzato con frattura esposta di tibia e piede dx associata a lesione dello sciatico popliteo esterno ed interno (lesione praticamente riconducibile quindi ad una sub-amputazione di gamba), associata a frattura del femore destro e altre lesioni traumatiche anche a carico del piede omolaterale. Tuttavia hanno identificato un inadempimento nella prestazione fornita dai sanitari, per non avere questi ultimi segnalato la mancata consolidazione dei monconi scomposti della frattura diafisaria del femore fino al dicembre 2013, quando, era rimosso il corpo del fissatore e si constatava la motilità del callo osseo sul focolaio di frattura per cui era a quel punto era necessario intervenire riapplicando il AT Esterno. I periti d'ufficio hanno anche rimarcato che i sanitari avrebbero dovuto prendere atto della preesistente scomposizione ossea e ritentare precocemente il riallineamento;
ove non possibile, avrebbero dovuto comunque pianificare un percorso terapeutico per , Parte_1 dato che sarebbe risultata non conseguibile la guarigione della frattura, vista la preesistente (e non segnalata) scomposizione. E ancora: il nuovo intervento con adeguato riallineamento dei capi della frattura, secondo i periti, avrebbe accresciuto del 50% le percentuali di successo. In un simile contesto, può sostenersi validamente che la condotta dei sanitari sia stata connotata da negligenza e imperizia, e abbia fornito apporto concreto al mancato consolidamento dei monconi della frattura femorale destra. Nel passare a considerare il profilo del quantum, occorre muovere dalla valutazione peritale. La consulenza tecnica d'ufficio (depositata il 16.02.2022) ha evidenziato l'esistenza di: - danno biologico permanente pari al 10% (non differenziale trattandosi di una ripercussione prevalentemente anatomica) con riferimento all'integrità psico-fisica, comprensivo delle ripercussioni dinamico-relazionali;
- danno biologico temporaneo (in termini differenziali) così suddivisibile:
• inabilità temporanea totale per 90 giorni;
• inabilità temporanea parziale al 25% per circa 13-14 mesi. L'invalidità temporanea è stata espressamente riferita dai consulenti d'ufficio, richiesti di offrire precisazione sul punto, all'accertata responsabilità dell'
[...]
(pag. 6 relazione integrativa). Controparte_6
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dai consulenti in base alle note e recenti tabelle di NO 24 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età del ricorrente (49 anni), all'epoca degli interventi (marzo 2013) si perviene all'importo di Euro 25.016,00 per il danno non patrimoniale risarcibile permanente e a Euro 22.137,50 per il danno biologico temporaneo (punto base ITT 115,00 €). Viene ora in rilievo l'eccezione dell' fondata sul principio Controparte_1 della compensatio lucri cum damno, con necessità di detrarre dal credito risarcitorio accertato quanto riconosciuto a a titolo di indennizzo dall'assicuratore sociale Parte_1
INAIL. E' documentato, infatti che l' abbia già erogato prestazioni al ricorrente e gli abbia CP_7 costituito rendita differenziata per le varie componenti di danno, come da attestazione del 04.08.2022 trasmessa in esecuzione dell'ordine giudiziale emesso il 07.06.2022. Ad oggi sono stati erogate prestazioni per 290.049,55 Euro ed è stata capitalizzata quota per danno biologico di 207.430,69 Euro, nonché per ulteriori 364.567,72 Euro quale quota del danno patrimoniale. Il riconoscimento di tali emolumenti a favore di è giustificato dal Parte_1 riconoscimento di invalidità in capo al medesimo in percentuale del 60%, sulla base delle lesioni e postumi accertati alla data del 13.01.2015 e confermati percentualmente nel 2019, come attestato dalla scheda di infortunio del Casellario Centrale, postumi così descritti “arto inferiore destro, deformato, dismetrico, elefantiasico, con esiti di fratture malconsolidate del femore e della gamba, con marcato deficit funzionale dell'anca, anchilosi della tibio-tarsica”. Trattasi di danni permanenti che per la data di accertamento (posteriore ai vari interventi dei medici dell'Ospedale di e CP_1 caratteristiche descrittive tengono chiaramente già conto dell'apporto causale connesso all'operato dei medici e lo comprendono nei suoi riflessi pregiudizievoli e nella stima percentuale dell'invalidità. Con la conseguenza che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale per 290.049,55 Euro riducono – nel caso che ci occupa, anzi, assorbono completamente – il credito risarcitorio. Va tuttavia ulteriormente osservato, per quanto qui rileva, che nel caso di infortunio non mortale, l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni volte a ristorare: a) il danno biologico permanente, b) il danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (dpr 1124/1965). L'INAIL non indennizza, invece, il danno biologico temporaneo, non opera personalizzazioni dell'indennizzo, non valuta pregiudizi morali (cfr. CAss. civ. Sez. III n. 26117/2021). Le precedenti deduzioni, se rendono superfluo qualunque ulteriore calcolo diretto a omogeneizzare le poste del danno biologico permanente, poiché i dati numerici dell'attestazione INAIL rendono macroscopico il completo assorbimento dello stesso, come sopra quantificato (Euro 25.016,00), rispetto ai quasi 300mila Euro già liquidati a , Parte_1 confermano, per il contro, il mancato ristoro a tutt'oggi del danno accertato per Euro 22.137,50, imputato al danno biologico temporaneo. Non vi sono invece elementi di valutazione oggettivi e specifici che permettano di riconoscere componenti afflittive aggiuntive, né per riconoscere pregiudizi di natura patrimoniale (soltanto menzionati nel ricorso introduttivo, ma non individuati). Il danno residuo, di natura non patrimoniale, ancora da risarcire a perché Parte_1 non rientrante nelle componenti indennizzate dall'INAIL ammonta perciò ad attuali Euro 22.137,50. Trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al marzo 2013 (in 18.250,00 Euro), e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data della presente ordinanza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a Euro 25.007,00 in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano infine gli interessi legali dalla data della comunicazione del provvedimento alle parti fino al saldo. L' convenuta va dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale somma. CP_1
Le spese del procedimento ex art. 696 c.p.c. e della presente causa seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento;
le spese di CTU già liquidate sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
- dichiara tenuta e condanna l' a rifondere a Controparte_1 il danno biologico temporaneo patito, liquidato in 25.007,00 Euro in Parte_1 moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della comunicazione della presente ordinanza al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel Parte_1 giudizio di merito, liquidate complessivamente in 6.884,00 Euro per compensi professionali e 572,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- pone il compenso liquidato ai consulenti tecnici d'ufficio nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nella presente causa, in via definitiva, a carico dell' Controparte_1
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Parma, 26 marzo 2025 Il Giudice
dott. Cristina Ferrari