Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N 769/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 9 marzo 2023 con il n. 769/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: azione di nullità e ripetizione indebito, vertente tra nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
, (C.F.: , elettivamente domiciliata in Palma C.F._1
Campania (NA), alla vi ello studio dell' Avv. Cinzia NUNZIATA che la rappresenta e difende giusta allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Attrice in persona del procuratore rappresentante p.t, elettivamente Controparte_1 ematica presso l'indirizzo di posta certificata e dei propri difensori, Avv. Luigi DE VITO e Avv. Laura CAPONERI, con studio in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 72 che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in calce alla comparsa di risposta;
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Convenuta All'udienza del 18 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “… Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto: a) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 4.880,03; c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 7.710,50; d) condannare, pertanto, la convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della so mente quantificata in € 12.590,53; e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario…”
Per la convenuta: “ La convenuta insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
- che nel mese di luglio del 2008 (31.07.2008) aveva stipulato un contratto di finanziamento (pratica n. 265920), con la B@nca 24-7 S.p.A., rappresentata da
Ktesios S.p.A. ora mediante cessione del quinto dello stipendio Controparte_1 per un capitale lordo di € 26.280,00 da rimborsare in 120 rate da € 219,00;
- che al momento della stipula, parte attrice aveva pattuito la corresponsione di una quota interessi pari ad € 4.950,78 corrispondenti ad un T.A.N contrattuale fissato nella misura del 4,30%;
- che al momento della liquidazione del capitale, dallo stesso erano stati detratti anticipatamente i seguenti costi del credito, ulteriori agli interessi pattuiti, indicati nel contratto, per un totale di € 7.723,50;
- che pertanto il netto erogato a favore della sig.ra era pari ad € Parte_1
13.605,72 e cioè € 26.280,00 (somma complessiva da restituire) - € 4.950,78
(quota interessi) – € 7.723,50 (costi del credito);
- che il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) indicato nel contratto è il
16,13%;
- che nel periodo in cui il contratto è stato stipulato, il tasso soglia, rilevato trimestralmente da NC d'AL ai fini della verifica ai sensi della legge 108/96, era fissato al 15,105%: pertanto, la pattuizione contrattuale degli interessi eccedeva la soglia prevista configurandosi la fattispecie di cui all'art. 644 c.p. e la conseguente sanzione civile prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c.;
- che il contratto veniva estinto anticipatamente alla 107° rata con il pagamento della somma di € 3.671,85;
- che con messaggio di posta elettronica certificata, inviato alla Controparte_1 aveva richiesto la restituzione di tutti i costi sostenuti all'atto di stipulazione del contratto di finanziamento, stante la palese usurarietà dello stesso, con riscontro negativo;
- che gli interessi previsti nel contratto avevano carattere usuraio in quanto la tabella T.E.G.M. NC d'AL per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2008, alla
Categoria Operazioni “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, superiori a
€ 5.000”, prevede un tasso medio del 10,07%, con la conseguenza che il tasso soglia (ovvero tasso usuraio) ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 108/96 vigente 2 ratione temporis, è pari al tasso medio aumentato della metà e, quindi, è pari al
15,105% poiché il T.A.E.G. indicato nel medesimo contratto di finanziamento è pari al 16,13%, con evidente superamento del tasso soglia;
- che. in ogni caso, il TEG del 15,996% , calcolato secondo le “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” e trattando tutti gli oneri direttamente imputabili al finanziamento, comprese le polizze assicurative, ed escludendo l'imposta sostitutiva, sarebbe risultato comunque superiore al tasso soglia per il periodo di riferimento.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento della nullità della pattuizione degli interessi e il diritto ad ottenere il rimborso dei costi, commissioni e spese nonché degli interessi illegittimamente trattenuti, con la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 12.590,53, oltre alle spese e competenze di rito, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva la prescrizione della pretesa di rimborso, decorrente dal 2008, data in cui gli importi erano stati direttamente trattenuti dalla mutuante.
Nel merito, deduceva che il TEG indicato in contratto e calcolato secondo le istruzioni della NC d'AL, era in realtà dell'11,50, inferiore al TEGM, pari al
10.105% e la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine agli interessi, rispetto alle somme pagate a titolo di spese di intermediazione ed assicurazione.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto delle domande , con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 18 luglio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è solo in parte fondata e merita accoglimento nei limiti delle seguenti argomentazioni.
I. ANALISI DEL CONTRATTO
L'oggetto delle verifiche inerisce al contenuto delle clausole del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, sottoscritto in data 31 luglio 2008, originariamente con B@NCA 24-7 SpA, rappresentata da
KTESIOS SpA, per l'importo di € 13.552,40, da rimborsare mediante 120 rate 3 con cadenza mensile, decorrenti dal I settembre 2008 al 31 agosto 2018, di importo pari ad € 219,00. Il TAN viene indicato in contratto in 4,30 % % , per complessivi € 4.950,78, a cui si aggiungono gli importi di € 776,21 quale commissione bancaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (a), € 4336,20 per intermediazione (b), € 53,32 ed € 270,00 rispettivamente per rivalsa oneri erariali (c) e spese fisse di registro e notifica( d) nonché € 2,341,09 per premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione (e). In caso di anticipata estinzione del prestito viene prevista una penale pari all'1% del capitale residuo, mentre risulta espressamente pattuito che tutti i costi di cui alle “sopra estese lettere a) b) c) d) e)non saranno rimborsabili come pure quelle espresse nel successivo art 7” (1.2.) .
Il TAEG relativo al credito comprensivo di tutti gli oneri indicati alle lettere a)b),c) ,
d) ed e) risulta pari ad € 16,13 % su base annua, mentre facendo applicazioni alle istruzioni per la rilevazioni del tasso effettivo globale medio di NC AL, , ai sensi della legge sull'usura, quindi al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, viene indicato come equivalente al tasso effettivo globale ( TEG) e pari nell'11.50 %
L''importo di ciascuna rata comprende una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento c.d. “ alla francese”, maggiorata delle spese di incasso e gestione pratica indicata specificamente in contratto quali “ costi del credito”.
Tra tali costi il tasso di interesse corrispettivo, le spese di istruttoria e di imposte, nonché le spese di incasso e gestione pratica e di invio di comunicazioni e bollettini, ed altro, comprese le spese di copertura assicurativa.
Le doglianze dell'attrice, sono incentrate sull'entità degli interessi pretesi e del costo complessivo del finanziamento, con riferimento ad ipotetici sconfinamenti rispetto ai c.d. tassi soglia applicabili in base alla legge 108/1996 e s.m, traendone il diritto al rimborso di tutti gli importi trattenuti a titolo di costi ulteriori rispetto agli interessi € 7723,50, nonché all'ammontare complessivo degli interessi versati in sede di estinzione anticipata ( alla 107 rata, scadenza il 31 luglio 2017).
Ora, ad una prima delibazione, il tasso di interessi previsto in contratto non appare superiore al limite cd soglia all'epoca vigente per analoghe operazioni
(D.M. 23.6.2008, entrato in vigore per il periodo dal I luglio al 30 settembre 2008,
4 rilevazione I gennaio -31 marzo 2008 pari al 10,07 % tasso soglia 15,105 %, per prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, oltre € 5.000,00).
Nondimeno la verifica deve essere effettuata non sulla base delle indicazioni formali del contratto, bensì tenendo conto del costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo)
(ex art.125-bis TUB).
II. VERIFICA DELL'USURA
IL DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA Parte_2
La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la SS ,già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n.
24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Tale limite, viene fissato dall'art. 2 c. 4 della legge sopra indicata "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso ), aumentato della metà". Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto-legge n. 70/2011, il limite rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra del 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (senza che venga superato il tasso medio di 8 punti percentuali). Indi per cui, è sufficiente "(...) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(...) (art. 644 c. 1 c.p.)" in misura superiore al cd.
5 "tasso soglia”, che viene determinato ogni tre mesi con Decreto del Ministero
Dell'Economia E Delle Finanze (già Ministero Del Tesoro), per attivare gli effetti dell'art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Ai fini della verifica dell'usura contrattuale ha poi provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TEG, inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente- degli interessi di mora.
Invero, le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis
TUB).
Il D.M. 8 luglio 1992, ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto: "1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
6 d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito.".
Vero è che ai fini della determinazione del TEG e del TAEG deve essere fatto richiamo anche alle circolari emanate dalla NC d'AL ( l'ultima del luglio
2016) e già vigenti alla data di conclusione del contratto, procedendo a confrontare il TEG, determinato in funzione dei costi ed oneri desumibili e collegabili al singolo contratto di Finanziamento, con il tasso soglia di riferimento, desunto dalle rilevazioni periodiche della NC d'AL e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Nel caso in esame il contratto, si è detto, è stato concluso nel luglio 2008 e le istruzioni vigenti, peraltro richiamate nel preambolo del decreto MEF del 23 giugno 2008, sono quelle emanate dalla NC d'AL nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art 107 del d.gsvo 385/93 ( pubblicate nella GU del 29.3.2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art
106 del medesimo decreto legislativo ( pubblicate nella GU del 4 maggio 2006).
In forza di tali istruzioni: “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 7 collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza
In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria. Sono esclusi: a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali;
spese custodia pegno;
nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di adempimento di un obbligo. In linea generale, anche per le spese di assicurazione, se le istruzioni della NC
d'AL emanate nel 2001 e nel 2006 prevedevano l'inclusione a tal fine delle spese
8 per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito” , la stessa NC d'AL ha poi proceduto nel corso del 2009 , con esplicito riferimento al calcolo del TEG, ad una revisione generale delle medesime precisando – al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo - che restano incluse nel conto di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito
..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento” .Per tali spese, quindi, assume significativo rilievo la difformità normativa delle Istruzioni della NC d'AL emanate nel 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 rispetto a quelle del 2006. In materia, prima dell'avvento delle Istruzioni della NC d'AL dell'agosto2009, il punto 5 del paragrafo c 4 delle Istruzioni del 2006 stabiliva infatti che dovevano essere considerate nel TEGM anche le assicurazioni e la garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito, dovendosi escludere le medesime voci nel caso in cui queste derivassero dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge o qualora si trattasse di spese assicurative o di garanzia diverse da quelle indicate al citato punto 5.
Proprio con riferimento alle polizze assicurative stipulate in corrispondenza di un contratto di finanziamento ci si è dunque interrogati in ordine alla inclusione o meno nel costo complessivo dell'operazione di finanziamento.
Significative anche le difformità concernenti proprio le spese di assicurazione nelle ipotesi specifiche di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, quale il contratto in esame. La questione centrale quindi è se il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54 d.P.R. n. 180 del 1950 in caso di finanziamento con cessione del quinto sia da calcolare ai fini del superamento del tasso soglia.
L'art. 54 d.P.R. n. 180/1950 dispone: «Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito». Secondo le istruzioni NC d'AL del 2006, «Nelle operazioni di prestito contro cessione del
9 quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza».
Anche su tale punto le Istruzioni per la formazione del TEGM relativo a tali rapporti sono mutate, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Invero, mentre nelle precedenti istruzioni veniva specificato per le operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate nella Cat. 8 che le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza, nel 2009 è stato espressamente previsto che “nelle operazioni di prestito indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione rientrano nel calcolo del tasso.”. Ora, secondo la società convenuta, le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge non devono considerarsi ai fini della valutazione dei costi usurari, dato che le istruzioni della NC d'AL del
2006, nella specie rilevanti, le escludono dal novero di quelle incluse nel tasso di riferimento, onde il principio di simmetria deve essere rispettato.
Parte della giurisprudenza di merito (con riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio), ha sostenuto che l'assicurazione sulla vita (e sulla perdita del posto di lavoro) imposta al mutuatario dall'art.54 DPR
n.180/50, non derivando dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, va assimilata alla voce imposte e tasse e cioè a tutti costi imposti dalla legge che non possono essere inclusi nel calcolo del TEGM (Trib. Torino, 9.3.2016).
Altre pronunce hanno sostenuto che al fine di chiarire se le spese dell'assicurazione vadano inserite nel costo del credito e quindi nel Tasso Effettivo
Globale ai fini della verifica del superamento della soglia di usura (principio di onnicomprensività ex art.644 c.p.p.), l'unico requisito da verificare è la remuneratività, sia pure indiretta, di tale spesa per la società finanziatrice, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica, diretta ed indiretta, sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Trib. Milano, 18.2.2020).
Diverso è l'orientamento prevalso nella giurisprudenza della S.C. Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo (stipulato nell'anno 2002 e relativo alla cessione del quinto dello stipendio) è stato sostenuto 10 che devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644,
4°c., c.p.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
In particolare, la S.C. (SS civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298), ha evidenziato che il costo della polizza non deve essere escluso dal computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato. Il principio, invero, è stato riferito alla nozione del TEG ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, nondimeno le argomentazioni richiamate appaiono certamente suscettibili di portata generale ed estensibili al
TAEG. Con più specifico riguardo alla difformità tra il TAEG pubblicizzato e quello effettivo in conseguenza dell'inclusione del costo di polizze assicurative connesse al finanziamento nelle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621, del 12 settembre 2017,
è il Collegio di Coordinamento che ha avuto modo di precisare che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria – con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell'art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG – allorché il mutuatario ne provi il carattere obbligatorio. E, ai fini probatori, si è affermato, che è consentito ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: 1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
3) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione 9 gennaio 2018, n. 250, si è poi uniformato al principio di diritto enunciato dalla SS , precisando che
“ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese 11 mediche, etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”. E, in effetti, non v'è dubbio che per valutare della obbligatorietà sostanziale della polizza CPI è necessario analizzare le sue caratteristiche, utilizzando anche le linee guida della Commissione Europea sul calcolo del TAEG. Quindi, al di là del dato formale, nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est.
Grippo). La sussistenza del collegamento, anche secondo il giudice di legittimità, può essere non solo dimostrata con qualunque mezzo di prova, ma è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cass.2017 n.8806). Successiva pronuncia sostanzialmente si conforma (Cass.2018
n.5160).
In definitiva, le superiori considerazioni sono coerenti con il principio che le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo e le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative.
Ulteriore giurisprudenza approfondisce la questione (sempre in relazione alla copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del DPR n.180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio) assumendo che la norma penale di cui all'art.644, 4°c., c.p.p. che assume come “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, è stata trasfusa “nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio”, aggiornamento febbraio 2006, che al paragrafo C4 prevedono che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclude quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Spiega la Suprema Corte che la circostanza che a questa regola generale segua, nel medesimo paragrafo C4, un'elencazione dove si precisa che sono incuse “le spese di assicurazione…imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o 12 parziale del credito. Le spese per assicurazione…non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge” (come, appunto, il DPR
n.180/50), non vuol affatto dire che la natura obbligatoria della polizza non sia compatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa (che va accertata in concreto utilizzando il canone della effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti), giacché la deroga (riguardante le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge) non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo C4 (Cass.2018
n.22458).
La circostanza, poi, che le successive istruzioni adottate dalla NC d'AL nell'agosto 2009 prevedano espressamente che anche le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore devono rientrare nel calcolo del TEG, non dimostra affatto che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, ma piuttosto dimostra, secondo la Suprema Corte, l'acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto bancario nazionale segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi del calcolo del TEG, alle condizioni indicate (Cass.2018 n.22458).
Sempre in relazione ad un contratto di mutuo stipulato tramite cessione del quinto dello stipendio sotto la vigenza delle istruzioni della banca d'AL antecedenti al dicembre del 2009, la S.C. è quindi approdata alla conclusione che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito che è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Gli indirizzi richiamati sono quindi univoci nell'affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501;
Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058;
Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri 13 precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez.
III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle
“tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del
TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato,
Del resto, l'art. 2 bis, 2°c., D.L. n.185 del 2008 non ha rilevanza nella fattispecie trattandosi del regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari.
L'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art.54 del DPR n.180 del 1950, inoltre, è volta a garantire proprio il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass.2020
n.17466).
Sulla base di tali statuizioni della Suprema Corte e delle allegazioni e deduzioni delle parti agli atti di causa, si deve allora concludere che le spese di assicurazione
(previste, del resto, contestualmente nel contratto di finanziamento, doc. n.1 di parte attrice) devono essere computate nel calcolo del TEG, il che comporta il superamento del tasso soglia all'epoca vigente con relativa gratuità del mutuo ex art.1815, 2°c., c.c. con i discendenti obblighi restitutori, corrispondenti alle somme richieste, ex art.2033 c.c., da parte attrice, in alcun modo contestate e deducibili dallo stesso contratto, con i relativi interessi.
L'applicazione di tali principi nella presente controversia conduce all'inclusione delle rilevanti spese di assicurazione nel TAEG, trattandosi di assicurazione obbligatoria per legge con riguardo al finanziamento con cessione di quota della pensione, ai sensi del d.P.R. n. 180 del 1950, pur avendo le Istruzioni Bit del 29 marzo 2006, n. 74, poste a base del d.m. 23 giugno 2008 rilevante nella vicenda
(trimestre I luglio /30 settembre 2008, escluso le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge dal novero di quelle incluse nel tasso di riferimento;
14 escludendo tale voce, il Taeg è pari all' 11,50% ed inferiore al tasso soglia del
15,105 % con conseguente perdita del diritto a qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. Infatti, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle
Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG e che nel caso concreto si evince in modo non equivoco.
Le conseguenze della dedotta nullità, tuttavia, operano esclusivamente in riferimento agli interessi, non dovuti ai sensi dell'art 1815, comma 2, c.c., non già – automaticamente- in relazione alle ulteriori importi trattenuti dalla società creditrice a differente titolo, non rientranti di per sé nel perimetro applicativo della disciplina antiusura, rispetto al quale valgono ulteriori rilievi.
III. ULTERIORI COSTI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA. DISCIPLINA APPLICABILE. Invero risulta in modo pacifico e non contestato che le parti hanno stipulato il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in data
31.7.2007, estinto anticipatamente il 31 luglio 2017, escludendo il rimborso di tutti i costi di cui alle lettere a) b) c) d) e), avvalendosi della espressa clausola contrattuale di cui al punto 1.2.
Sul punto deve precisarsi che, tradizionalmente, tra i costi del finanziamento si è soliti distinguere quelli (c.d. recurring) che concernono i servizi e le attività che maturano nel corso del rapporto, come le spese per l'incasso della rate o gli interessi sulla somma erogata, da restituirsi in caso di estinzione anticipata, da quelli (c.d. up front) collegati alle attività concluse con la stipula del contratto ( istruttoria, perizia, ecc) che, non essendo collegati alla durata del contratto, secondo la previgente normativa non erano oggetto di rimborso.
15 Invero, ai fini della risoluzione della presente controversia occorre muovere dalla interpretazione dell'art 125 sexies del Dlsvo 1.9.1993, n 385, in relazione alla applicabilità della Direttiva 2008/48 UE ai rapporti tra privati, nell'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte di Giustizia UE ( “ caso OR”) e, comunque, con effetti retroattivi anche ai rapporti in corso alla data del 4 dicembre 2019, data in cui la NC d'AL ha emesso i chiarimenti con cui ha invitato gli intermediari finanziari a rimborsare alla clientela i cd costi up front per le sole estinzioni posteriori a tale data.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto
Sostegni Bis (D.L. n. 73 del 25/5/2021) ha sostituito l'art. 125-sexies (Rimborso anticipato) del TUB, Capo II (Credito ai consumatori), prevedendo quanto segue:
“
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5.
L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso 16 da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. La nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB allineandosi ai principi della sentenza OR prescrive che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Anche con riferimento all'applicabilità ai rapporti in corso, va inoltre osservato che con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino, ha rimesso alla valutazione della Corte Costituzionale la legittimità costituzionale dell'art. 11- octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, nella parte in cui la norma: a) prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del
25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
b) limita ai contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 i principi di cui alla sentenza OR ed espressi nell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 ha risolto la questione interpretativa relativa all'art. 11-octies del Decreto Sostegni bis, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata. Con la citata pronuncia della Corte Costituzionale, il diritto del consumatore alla riduzione sia dei costi RECURRING (relativi all'intera durata del contratto) e sia dei costi UP FRONT (relativi al momento della stipulazione del contratto), si deve applicare a tutti i contratti, sia antecedenti che successivi al 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB).
Nello specifico, la Corte Costituzionale ha così motivato la propria decisione:
A) L'art. 11-octies ha recepito il principio espresso dalla sentenza OR secondo cui in caso di estinzione anticipata è necessario rimborsare al consumatore sia i costi recurring e sia i costi up front, ma ne ha limitato l'efficacia nel tempo ai soli 17 contratti successivi al 25/7/2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costirecurring in caso di estinzione anticipata dei contratti anteriori al 25/7/2021.
Tale risultato era ottenuto mediante il richiamo nell'art. 11-octies alle norme secondarie della NC d'AL che avallavano l'interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i soli costi recurring, come difatti così motivato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza: “All'interno di esse [norme secondarie della NC d'AL], si rinvengono, quali norme pertinenti rispetto all'art. 125-sexies, tali cioè da giustificare un loro richiamo nello specifico contesto, quelle che si occupano del profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato.
Si tratta, dunque, da un lato, delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring (Sezione VII) e, da un altro lato, delle norme che si soffermano sull'esigenza che siano quantificati «in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto», precisandosi che debbano essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati, il che costringe a fare riferimento alla mera ipotesi in cui il consumatore abbia corrisposto anticipatamente costi non maturati (Sezioni VII-bis e XI)”.
B) Compete solo alla Corte di Giustizia stabilire una eventuale limitazione dell'efficacia temporale delle proprie sentenze, non potendo essere attribuito tale compito al legislatore nazionale (come invece è accaduto con l'art. 11-octies): “Si è già sopra chiarito (punto 11.2.) che gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni. E – come si è già anticipato – la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art.
16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito” (Corte
Costituzionale, sent. n. 263 del 22/12/2022).
In difetto di una limitazione temporale, che non è difatti contenuta nella sentenza OR, i relativi principi sono applicabili a tutti i contratti, senza alcuna distinzione tra rapporti antecedenti e successivi a tale pronuncia. 18 C) L'art. 11-octies ha illegittimamente operato tale limitazione temporale, prescrivendo illegittimamente l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha prescritto che continuasse ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Mentre la precedente formulazione dell'art. 125 sexies TUB non contrasta con i principi della sentenza OR, il richiamo alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'AL rende invece evidente, per la Corte Costituzione, il contrasto con la sentenza OR, in quanto tali disposizioni si riferiscono al diritto alla riduzione dei soli costi recurring e non anche di quelli up front.
D) Allo scopo di confermare i principi della sentenza anche ai contratti CP_2 antecedenti il 25/7/2021 e dunque applicare la riduzione dei costi recurring e dei costi up front, è sufficiente eliminare dall'art. 11-octies il richiamo alle norme secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'AL:
“Ma allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte
(punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento CP_2 interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11- octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'AL», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR”.
Sulla scorta di tale assetto normativo e della interpretazione scaturente dagli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale, la stessa Corte di SS 19 (Cass., 6.9.2023, n 25977) ha fatto propria l'affermazione della Corte di Giustizia nella sentenza OR secondo la quale “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito” …interpretazione che “..è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Di qui l'affermazione dei seguenti principi di diritto:
• “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
• “ E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
L'art.33, comma 1 del Codice del Consumo- nell'ottica della S.C.- pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a 20 ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore
(v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C- Persona_1 Persona_2
169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, Persona_3
e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la
Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre
2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_3
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n.421).Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”,
Sulla scorta di tale arresto, i motivi di censura articolati dalla PAPI sono condivisibili e la richiesta di rimborso anche degli ulteriori costi, compresi quelli up front, appare fondata. Né, in senso contrario, può farsi leva sul contenuto delle disposizioni negoziali limitative di rimborsi dovuti in caso di anticipata estinzione del prestito, pure specificamente sottoscritte, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341, comma 2, e 1342 c.c. ( quale l'art.
1.2 del contratto de quo per l' estinzione anticipata) , in ragione della natura inderogabile dell'art. 125 -sexies del Dlsvo
1993, n 385 tale che l'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore.
IV. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
La difesa della banca convenuta, costituitasi tempestivamente, ha sollevato, nel merito, eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi in misura ultra-legale ed alle ulteriori voci e competenze prive di valida giustificazione contrattuale.
21 Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. (Cass.,
10.2.2023, n 4232) , nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n.
2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire.
Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819
c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.). L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L, 22 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2,
30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n.
1546). Anche al contratto di mutuo di cui si discute, certamente per gli interessi va applicato il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento ovvero dalla data di estinzione anticipata, non operande, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.
Alla medesima conclusione si perviene anche con riferimento alla domanda di rimborso degli ulteriori costi trattenuti dalla società finanziatrice.
L'attrice, invero, ha allegato le condotte omissive relative al mancato rimborso conseguente all'esercizio della facoltà di estinzione anticipata dal rapporto, riconducibili al contenuto del programma negoziale. 23 Di conseguenza, in tal modo argomentando, ha qualificato la natura contrattuale della pretesa , la quale, coerentemente, anche per tale aspetto deve ritenersi soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art 2946 c.c.. senza possibilità di invocare un differente termine. Nel caso di specie, si è detto, ricorre la nullità formale di alcune clausole contrattuali, il cui riferimento non può che riflettersi sul pregiudizio conseguente all'esercizio della facoltà e rispetto a tale data ( luglio/ agosto 2017), quindi, deve essere in ogni caso esclusa la decorrenza del termine decennale di prescrizione, efficacemente interrotto dalla introduzione del giudizio e, ancor prima, della costituzione in mora determinata dalla richiesta di rimborso, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
V. QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Permane la questione della quantificazione degli importi da rimborsare, da determinarsi in via integrativa secondo equità.
Le superiori considerazioni svolte in punto di diritto inducono a non ritenere normativamente corretta la differenziazione delle modalità di calcolo in base alla tipologia di costi. Nella pronuncia della Corte di Giustizia 11/9/2019 ( c.d. sentenza OR) sopra richiamata, si precisa che l'art 16 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Il 'costo totale del credito', ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tale definizione non contiene, dunque, alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito. Quanto alla locuzione 'restante durata del contratto', la Corte di Giustizia ha ritenuto che la stessa faccia riferimento al metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione nel caso di estinzione anticipata, nel senso che deve essere presa in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e detti costi devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto. Una volta superata la distinzione derivante dalla natura dei costi, il metodo di calcolo è quello individuato all'interno della 24 medesima disciplina per la generalità de costi di riduzione e rappresentato dal criterio c.d. pro rata temporis, che si ottiene dividendo l'importo dei costi s sostenuti per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Si tratta di un criterio derivante dal dato letterale dell'art 125 sexies TUB che prevede che il rimborso avvenga “ per la vita residua del contratto”, e quindi proporzionalmente al residuo tempo di durata contrattualmente previsto.
Conseguentemente, gli effetti delle richiamate pronunce conducono, in sostanza, ad una equiparazione dei costi parimenti disciplinata, non ad una estensione della disciplina in via analogica, sul presupposto di una lacuna normativa.
In tale ottica, pertanto, non appare coerente con la richiamata evoluzione normativa assumere un differente criterio di quantificazione, richiamando i poteri equitativi che – per quanto previsto dall'art 1226 c.c.- presuppongono l'impossibilità di determinazione del danno nel suo preciso ammontare. il rimborso per commissioni è stato correttamente effettuato dalla stessa parte attrice secondo indicando analiticamente i costi up front, procedendo alla divisione per il numero complessivo di rate( 120 rate), e moltiplicando il risultato per le residue rate ( 13) , secondo il seguente prospetto:
✓ € 776,21 costi di commissione bancaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (a),
✓ € 4336,20 costi per intermediazione (b),
✓ € 53,32 costi rivalsa oneri erariali;
✓ € 270,00 spese fisse di registro e notifica( d);
✓ € 2,341,09 per premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione (e). Sul totale di € 7776,82 / 120 (totale rate) x 13 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = il rimborso dovuto è dunque pari ad € 842, 48, da cui andranno detratte le somme effettivamente riconosciute in sede di estinzione anticipata ( €
13,00) per interessi. La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti (4880,03
+842,48-13,00= 5709,51) e sulle somme riconosciute a credito dell'attrice dovranno essere riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284 IV comma cc, in assenza di differente richiesta, dalla data della domanda al soddisfo. Infine, in ragione dell'esito del giudizio, segue la condanna dalla convenuta al pagamento
25 delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91
c.p.c.., e facendo riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/2014 ( ai minimi per la sola fase istruttoria , in presenza di istruttoria solo documentale), con distrazione ex art 93 cpc a favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate
[...] nei confronti di in persona del procuratore Pt_1 Controparte_1 rappresentante p.t,, con atto di citazione notificato in data 19/27 febbraio 2023,, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione degli interessi ed alle condizioni applicabili limitative di rimborsi dovuti in caso di anticipata estinzione del prestito, secondo quanto specificato in parte motiva, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5709,51 ( di cui € 4880,03 a titolo di interessi ed il residuo a titolo di rimborso per le altre voci di costo), oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
b) condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in totale in € 4237,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc a favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 23 febbraio 2025 , dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
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